Forli tribunale divisione ereditaria avvocato esperto bologna

Forli tribunale divisione ereditaria avvocato esperto bologna

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI

AVVOCATO ESPERTO DIVISIONE EREDITARIA CHIAMA SUBITO 051 6447838

IL TRIBUNALE DISPONEVA

Come previsto dall’art. 556 c.c., ai fini della determinazione della quota disponibile, “Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione 562, 737 ss. c.c., secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre 537 c.c..”.

Non è contestato fra le parti che all’interno dell’asse ereditario, quale componente attiva, debba conteggiarsi l’immobile di C. di R., oggetto della disposizione testamentaria citata poco sopra. L’immobile in questione è stato oggetto di perizia di stima del corso del giudizio. Sul punto, occorre tuttavia ricordare che “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012).

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Forlì

Sezione Civile

In composizione collegiale nella persona dei Signori magistrati:

Dott.ssa Rossella Talia – Presidente

Dott.ssa Anna Orlandi – Giudice

Dott.ssa Valentina Vecchietti – Giudice Relatore, Estensore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al N. 1180/2015 R.G. fra

N.G. (CF (…)), G.G. (CF (…)), con il patrocinio dell’avv. PIER PAOLO BENINI (CF (…)), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Forlì, corso della Repubblica n. 108;

ATTORI

L.I.G. (CF (…)), C.R. (CF (…)), con il patrocinio dell’avv. FEDERICO BOSI (CF (…)), elettivamente domiciliati in Forlì, piazza Orsi Mangelli n. 1 presso lo studio del difensore;

CONVENUTE

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione i sig.ri N.G. e G.G. (“gli attori”) convenivano in giudizio le sig.re L.I.G. e C.R. (“le convenute”) per sentire accogliere le conclusioni ivi formulate, ed in particolare affinchè, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la legittimazione attiva degli attori in quanto dotati del diritto di rappresentazione ex art. 467 c.c. del sig. G.R., erede legittimario di G.A., e che la quota di spettanza del sig. G.R. sull’asse ereditario di G.A. ammonta a 1/3; sempre in via preliminare, fosse accertato e dichiarato che l’asse ereditario di G.A. era composto, al momento della morte, oltre ad altri beni, dall’immobile sito in C. di R., fraz. C., via S. P. – C. N. 69, costituito da fabbricato residenziale con relativa corte e terreni seminativi, meglio indicato in atti, complessivamente stimato per un valore di mercato di Euro 170.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia; in via principale e nel merito, affinchè, previa declaratoria di lesione dei diritti di legittimari degli attori, fosse condannata R.C., cui fu devoluto per testamento l’immobile di C. di R., a corrispondere agli attori la somma corrispondente a un terzo del valore dell’immobile, e dunque la somma di Euro 56.660,00 o diversa somma da quantificarsi in corso di causa, con interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero emettere sentenza costitutiva della quota di proprietà di 1/3 in favore degli attori; ancora in via principale, accertare e quantificare, previa collazione, in Euro 90.000,00, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia, tutte le somme confluite e progressivamente prelevate sui conti correnti e depositi cointestati al sig. G.A. e pertanto dichiarare che la porzione di dette somme spettante al sig. G.R., applicandovi la quota di riserva di 1/3 ammonta ad Euro 30.000,00 ovvero diversa somma ritenuta di giustizia; ancora in via principale, condannare le convenute in solido a conferire ex art. 737 e 751 c.c. tutte le somme prelevate dai conti correnti e depositi di cui il sig. G. risultava cointestatario fino a reintegrazione dei legittimari nella quota di Euro 30.000,00, il tutto con vittoria di spese.

Allegavano gli attori di essere eredi legittimari del de cuius G.A., deceduto a Santa Sofia il 5 agosto 2013, per diritto di rappresentazione, in quanto figli del defunto G.R., figlio premorto, deceduto il 14.7.2007.

Il sig. G.A. aveva redatto testamento in forma pubblica, in data 16.7.2013, dichiarando di lasciare alla propria nipote, R.C., figlia di G.L.I., sorella di G.R. e figlia del de cuius, l’immobile di C. di R., fraz. C. sopra citato.

Al momento della morte, il de cuius risultava titolare di un libretto postale, di un conto corrente e di un deposito amministrato, sui quali risultavano effettuate numerose movimentazioni e prelievi dettagliati in atti.

Ad avviso degli attori, dunque, il relictum sarebbe composto: dall’immobile lasciato per testamento alla nipote, dal valore, ad avviso degli attori, ammontante al momento della morte ad Euro 170.000,00. Vi sarebbero inoltre somme di denaro quantificate in Euro 90.000,00, detratto quanto necessario per il ricovero di G.A. negli ultimi tempi di vita. Dette somme di denaro sarebbero state prelevate da parte di G.L.I., che se ne sarebbe di fatto appropriata approfittando del rapporto con il de cuius, e sarebbero dunque soggette a collazione.

Si costituivano in giudizio G.L.I. e R.C. (“le convenute”) concludendo, in via preliminare, per l’accertamento che al momento della morte di G.A. i ben relitti in proprietà di costui erano composti dall’immobile sito in C. di R., fraz. C., indicato in atti, oltre che dalla quota del 50% di spettanza del de cuius delle somme presenti all’epoca della morte sul libretto postale cointestato al de cuius e alla figlia L.I., per Euro 17,10, accertata e dichiarata la detraibilità dal relictum così formato dei debiti gravanti sullo stesso per Euro 15.416,73 nonché la riunione fittizia al valore netto dei beni relitti di tutte le somme ricevute in donazione da G.R. per complessivi Euro 6.963,38, e per l’effetto dichiarare che il valore della quota ereditaria spettante per successione necessaria a G.G. e G.N., in rappresentazione del padre premorto G.R., assomma a Euro 36.891,20 ovvero diversa somma di giustizia; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l’esistenza di debito gravante sugli attori pari ad Euro 3.627,54 per la captazione a danno delle convenute di somme eccedenti la propria quota di successione legittima nella delazione ereditaria di R.E., e per l’effetto dichiarare la compensazione giudiziale di siffatta posizione debitoria con la somma dovuta agli attori a titolo di legittima nella successione di G.R., rideterminandola nell’ammontare di Euro 33.263,66. Il tutto con vittoria di spese.

Eccepivano le convenute che, nel corso degli ultimi anni della sua vita, il de cuius sarebbe stato costantemente coadiuvato, affiancato e assistito dalle convenute, che lo aiutavano in tutte le incombenze quotidiane, e ciò nel completo disinteresse degli attori.

Solo dopo la morte del nonno gli attori avrebbero iniziato ad avanzare pretese economiche.

Ad avviso delle convenute il valore del relictum, comprensivo della casa di abitazione del de cuius e del denaro esistente al tempo della apertura della successione, ammonterebbe ad Euro 140.017,10. Per quanto concerne i debiti, da detrarre dalla massa, essi ammonterebbero ad Euro 15.416,73 e sarebbero costituiti dalle voci di spesa dettagliate in comparsa.

Contestavano poi le affermazioni attoree circa la sussistenza di apprensioni di somme in danno del de cuius, avendo lo stesso personalmente sempre prelevato e gestito il proprio denaro al fine di provvedere ai propri bisogni personali.

Al contrario, il de cuius avrebbe posto in essere in vita elargizioni a favore del rappresentato G.R., in parte come prestiti mai restituiti, in parte come elargizioni, il tutto per complessivi Euro 6.963,38, da imputarsi alla quota di legittima ex adverso pretesa, che dovrebbe, dunque, essere quantificata nell’importo di Euro 43.854,58, pari a 1/3 del relictum, e dunque, sottratte le somme già ricevute a titolo di liberalità, ad Euro 36.891,20.

Inoltre, eccepivano le convenute che, alla morte della sig.ra R.E., moglie premorta del de cuius, gli attori avrebbero operato una suddivisione dell’asse in quattro quote, anziché in tre, tenendo per sé la complessiva somma di Euro 10.882,16 in luogo della somma di Euro 7.255,07. Per questo, l’importo loro spettante in morte del sig. A.G. andrebbe ulteriormente ridotto per compensazione della somma di Euro 3.627,54.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu estimativa.

Non è contestata fra le parti la natura di chiamati alla eredità degli attori, per rappresentazione del premorto R.G. e dunque la loro legittimazione attiva al presente giudizio, ai sensi dell’art. 557 comma 1 c.c.. Neppure è contestato fra le parti che la quota di spettanza degli attori ammonta ad un terzo dell’asse ereditario di A.G. (crf. art. 537 c.c.).

Neppure è contestato fra le parti che il de cuius redasse testamento in forma pubblica, lasciando alla propria nipote R.C. – figlia di G.L. – l’immobile di C. di R.. Neppure è contestato fra le parti che detta disposizioni testamentaria comportò la lesione della quota di legittima spettante, per rappresentazione, agli odierni attori.

Le parti controvertono, tuttavia, sulla determinazione quantitativa di detta quota, oltre che sulla sussistenza di rapporti di credito -debito fra le parti stesse.

Come previsto dall’art. 556 c.c., ai fini della determinazione della quota disponibile, “Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione 562, 737 ss. c.c., secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre 537 c.c..”.

Non è contestato fra le parti che all’interno dell’asse ereditario, quale componente attiva, debba conteggiarsi l’immobile di C. di R., oggetto della disposizione testamentaria citata poco sopra. L’immobile in questione è stato oggetto di perizia di stima del corso del giudizio. Sul punto, occorre tuttavia ricordare che “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012).

Pertanto, il valore dell’immobile da prendere a riferimento deve essere quello riferibile al momento della apertura della successione (5 agosto 2013), stimato dal CTU in complessivi Euro 108.000,00, di cui Euro 96.000,00 riferibili al fabbricato ed Euro 12.000,00 al terreno. Dal momento che il quesito espressamente prevedeva la stima del valore al momento della apertura della successione che la determinazione della stima di concerto con i ctp è stata autorizzata dal Giudice su proposta della parte attrice alla udienza del 25.1.2017, il valore da prendere a riferimento non potrà che essere che di Euro 108.000,00.

Per quanto concerne i beni mobili, essi sono così documentati: Euro 34,21 giacenti sul libretto di risparmio cointestato fra il de cuius e la convenuta (doc. 13 fascicolo parte attrice): sul punto, le convenute affermano che l’importo da considerare sarebbe pari a Euro 17,10, pari alla metà del saldo: in assenza di prova contraria, le quote spettanti ai cointestatari si presumono uguali, sì che confluirà nell’asse attivo l’importo di Euro 17,10 (crf., Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010).

Il valore del relictum ammonta dunque a complessivi euro 108.017,10.

Per quanto concerne i debiti, occorre ricordare che il debito ereditario è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte o sorto in occasione della morte: essi comprendono anche le spese per le onoranze funebri (Cass. Civ., Sez. 2 -, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020) e le imposte di successione (crf., Tribunale Modena, 12/06/2019, n.915, DeJure).

Pertanto, visto quanto allegato e documentato dalle convenute,

dovranno essere detratti i debiti ereditari, così costituiti:

euro 2.000,00 per spese funebri (doc. 4)

euro 1.992,62 per spese loculo (doc. 5)

euro 2.150,00 per spese notarili (doc. 6)

euro 32,52 per la luce votiva (doc. 7)

euro 35,89 per modello unico (doc. 8)

euro 519,89 per imposte di successione (doc. 9)

euro 750,00 per spese loculo (doc. 10)

euro 4.994,34 per debiti Hera (doc. 14);

non devono invece essere conteggiate le ulteriori spese relative all’immobile oggetto della disposizione testamentaria e successive alla apertura della successione (doc.ti 11, 12, 13).

Pertanto, l’ammontare complessivo dei debiti deve essere determinato nell’importo di euro 12.475,26.

Pertanto, il valore del relictum al netto dei debiti ammonta a euro 95.541,84.

Entrambe le parti allegano, poi, che la rispettiva controparte avrebbe ricevuto donazioni che dovrebbero essere oggetto di collazione.

In particolare, ad avviso degli attori, infatti, G.L.I. avrebbe prelevato, dai libretti e conti correnti paterni, sfruttando il rapporto stretto con il padre e la cointestazione dei conti, rilevanti somme di denaro, indicativamente ammontanti ad Euro 90.000,00. Le convenute, per converso, affermano che quanto asserito dagli attori sarebbe destituito di fondamento e di prova, e che le somme indicate dagli attori sarebbero state utilizzate dal de cuius per il soddisfacimento delle proprie personali esigenze.

In punto alla distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza di merito ha chiarito come “spetti al legittimario che afferma l’esistenza dell’atto di liberalità da collazionare ai sensi dell’art. 737 c.c. l’onere di provare che il coerede abbia effettivamente beneficiato di una donazione diretta o indiretta. Anche in tale ipotesi, dunque, secondo la regola generale, la prova costituisce un onere per la parte che è interessata a far valere gli effetti del fatto da provare e, quindi, ad affermarlo” (Tribunale Torino sez. II, 07/08/2019, n.3892).

Nel caso di specie, non sembra che gli attori abbiano effettivamente soddisfatto l’onere della prova loro spettante: al contrario, finanche l’allegazione delle presunte donazioni appare sommamente generica, avendo gli attori fornito una quantificazione del tutto indicativa e sommaria delle donazioni che dovrebbero essere oggetto di collazione. La domanda di collazione, pertanto, non è fondata e non può essere accolta.

Dall’altro verso, le convenute allegano che il padre degli attori avrebbe ricevuto dal de cuius donazioni per Euro 6.963,38, negli anni compresi fra il 1998 e il 2000.

Sul punto, gli attori eccepivano l’intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale, allegando che il flusso di denaro in questione avrebbe in realtà natura di mutuo.

Anche sotto questo versante, la domanda di collazione non appare fondata; infatti, dalla analisi del doc.2 e della dicitura utilizzata con riferimento alla prima somma di L. 5 milioni (“da restituire”) si evince che tale somma fosse oggetto non già di donazione, ma di mutuo; tale considerazione appare presuntivamente applicabile anche alle successive dazioni di denaro, indicate di seguito nello stesso foglio (doc. 2 fascicolo parte convenuta). Sull’intervenuto decorso della prescrizione, va ricordato che, quand’anche non sia indicato il termine per la restituzione (art. 1817 c.c.), essa decorre ugualmente, giacchè “Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell’adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell’art. 1183, comma 2, c.c.” (Cass. Civ., Sez. 2 – , Sentenza n. 8640 del 07/05/2020). L’eccezione di prescrizione pertanto coglie nel segno.

Pertanto, non dovendosi operare collazioni, l’entità della lesione della quota riservata agli attori deve essere così determinata:

euro 95.541,84/3 = Euro 31.847,28 (quota di legittima di 1/3), detratto l’importo di Euro 5,70 (pari a un terzo della somma di Euro 17,10, su cosi vedasi supra), e dunque euro 31.841,58.

Occorre ora domandarsi come deve avvenire la reintegrazione della legittima spettante (per rappresentazione) agli odierni attori.

Oggetto della riduzione è evidentemente la disposizione testamentaria con la quale il de cuius ha disposto di lasciare alla propria nipote, R.C., l’immobile di C. di R..

L’art. 560 c.c. così dispone sulla riduzione del legato o della donazione di immobili:

“Quando oggetto del legato 649c.c. o della donazione 769 c.c. da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente 720 c.c..

Se la separazione non può farsi comodamente 720 e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile 556 c.c., l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando in danaro i legittimari”.

Nel caso di specie, poiché il valore della disponibile è pari ad Euro 31.847,28 ed il valore del legato immobiliare, alla data di apertura della successione, è pari ad Euro 108.000,00, è evidente che la quota della legataria (non legittimaria) detenuta nell’immobile eccede di oltre un quarto il valore della disponibile.

Sul punto, tuttavia: 1) gli attori non chiedono la separazione in natura della quota dell’immobile corrispondente al valore della quota di legittima, 2) gli attori non chiedono l’attribuzione in natura dell’intero immobile, 3) nessuna delle parti chiede che l’immobile sia venduto (art. 720 c.c.), 4) la domanda subordinata attorea di assegnazione della quota di 1/3 in comproprietà non appare congruente con il dettato dell’art. 560 c.c..

Conseguentemente, e considerato anche quanto implicitamente manifestato dalle parti, il bene immobile in questione dovrà rimanere assegnato alla legataria R.C., che dovrà compensare in denaro gli attori, per la somma di Euro 31.841,58, da non rivalutarsi alla attualità, atteso che, dalle considerazioni rese dal ctu, appare evidente che il bene immobile non potrebbe, alla data attuale, vantare un valore superiore a quello stimato alla data di apertura della successione (crf., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016).

R.C. dovrà dunque compensare gli attori con il pagamento della somma di Euro 31.841,58.

Resta da definire la domanda riconvenzionale delle convenute, le quali affermano che gli attori, nell’operare la divisione delle somme derivanti dalla eredità di R.E. (moglie premorta del de cuius), avrebbero indebitamente suddiviso la complessiva somma non già in tre quote, bensì in quattro, tenendo per loro due quote.

La domanda appare radicalmente inammissibile posto che ogni questione relativa alla divisione ereditaria in morte della sig.ra R.E. appare già, per stessa ammissione delle convenute, definita in via negoziale fra i condividenti con la ripartizione delle relative somme.

In considerazione dell’esito della lite, nonché del fatto che la proposta transattiva, formulata dal giudice in data 25.5.2017, non appare satisfattiva delle pretese degli attori come riconosciute all’esito del giudizio, le spese di lite devono gravare interamente sulle convenute, e sono liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55 del 2014, scaglione da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00 parametri minimi.

Le spese di ctu vanno integralmente poste a carico delle convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

1) accerta e dichiara che dell’asse ereditario del de cuius G.A., deceduto in Santa Sofia (FC) il 5 agosto 2013 fanno parte tutti i seguenti beni:

attivo:

– Quota di ½ del saldo attivo del libretto cointestato al de cuius e alla convenuta L.I.G., pari a Euro 17,10;

– Immobile sito in C. di R. – fraz. C., via S. P., C. N. 69, fabbricato residenziale con la relativa corte e terreni seminativi, censito a Catasto Terreni al foglio (…), particella (…), particella (…), particella (…), e Catasto fabbricati foglio (…), particella (…);

passivo:

– Euro 12.475,26 per debiti ereditari;

2) respinge le reciproche domande di collazione formulate dalle parti;

3) accerta e dichiara che il valore dell’asse ereditario (già detratti i debiti), alla data di apertura della successione, ammonta a complessivi Euro 95.541,84, che il valore della quota disponibile ammonta a Euro 31.847,28 e che il valore della quota di legittima spettante agli attori ammonta pure ad Euro 31.847,28;

4) accerta e dichiara che il legato testamentario a favore di R.C. avente ad oggetto l’immobile sopra indicato lede la quota di legittima spettante a G.G.L. e G.N. per rappresentazione del premorto G.R., figlio del de cuius, pari a 1/3;

5) accerta e dichiara che l’entità della lesione della legittima ammonta a Euro 31.841,58 e pertanto

6) condanna R.C. al pagamento, ai fini della reintegrazione della legittima lesa, della somma di Euro 31.841,58 a favore degli attori;

7) respinge la domanda riconvenzionale di R.C. e G.L.I.;

8) condanna R.C. e G.L.I., in solido, alla integrale refusione a G.G.L. e G.N. delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali, cp e iva come per legge ed Euro 805,38 per anticipazioni;

9) pone le spese di ctu definitivamente a carico delle convenute, in solido.

Conclusione

Così deciso in Forlì nella Camera di Consiglio in data 3 novembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2020.

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