INCIDENTE CON GRAVISSIMI FERITI : DANNO RIFLESSO AI CONGIUNTI

INCIDENTE CON GRAVISSIMI FERITI : DANNO

RIFLESSO AI CONGIUNTI

COSA E’ UN DANNO RIFLESSO IN CASO DI GRAVE

INCIDENTE CON GRAVISSIMI FERITI : DANNO RIFLESSO AI CONGIUNTI COSA E’ UN DANNO RIFLESSO IN CASO DI GRAVE INCIDENTE A UN FAMIGLIARE?
INCIDENTE CON GRAVISSIMI FERITI : DANNO RIFLESSO AI CONGIUNTI COSA E’ UN DANNO RIFLESSO IN CASO DI GRAVE INCIDENTE A UN FAMIGLIARE?

INCIDENTE A UN FAMIGLIARE?

E’ IL DANNO PROVOCATO AD ESEMPIO IL CONIUGE O

AL FRATELLO O A UN FIGLIO CHE DOVRANNO

PASSARE ANNI SEN NON IL RESTO DELLA LORO

VITA

PEDONE RiSaRCiMeNtO CoMe FarE Tempi, modalita’ avvocato esperto

 

AD ACCUDIRE L’INFORTUNATO

NON TI PAGANO UN INCIDENTE GRAVE?

NON SAI COME OTTENERE IL GIUSTO

 

RISARCIMENTO PER GRAVE INCIDENTE O MORTALE

 

DI UN FAMIGLIARE

HAI PERSO ANNI SENZA RISULTATI

CHIAMAMI FORSE E’ LA SVOLTA 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

 

051 6447838

Il diritto del danneggiata ad una integrale ed onnicomprensiva, benchè equitativa, liquidazione del danno non patrimoniale da definitiva alterazione del rapporto parentale con il proprio partner (conseguente alla alterazione di tutta la sua vita familiare e alle ripercussioni di tale alterazione sulla vita di relazione della ricorrente: affettiva, sessuale, relazionale, assistenziale):

– sia la mancata adozione come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, delle tabelle milanesi adottate al momento della liquidazione dello stesso, in mancanza di idonea giustificazione, ancorata alla inidoneità di esse, per le particolarità del caso di specie, ad essere utilizzate come parametro di riferimento;

  1. sia la determinazione dell’ammontare del danno non patrimoniale da alterazione definitiva del rapporto parentale con valutazione equitativa pura e non ancorata ad alcun parametro obiettivo che renda la congruità della quantificazione verificabile ex post e non arbitraria;
  2. sia la limitazione della quantificazione del danno ad un arco di tempo futuro e circoscritto (venti anni), non rapportato alle proiezioni di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle del danneggiato riflesso nè ad un criterio chiaramente enunciato e dotato di una sua coerenza logica atta a consentire un controllo ex post. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata per violazione di legge, non essendosi attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale da perdita o alterazione del rapporto parentale, incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’art. 1226 c.c..

    PEDONE RiSaRCiMeNtO CoMe FarE Tempi, modalita’ avvocato esperto
  1. Essa infatti si pone in contrasto con i principi di diritto già affermati da questa Corte (tra le altre, v. Cass. n. 20895 del 2015), secondo i quali nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono).
  2. Dà quindi spazio, fin qui correttamente, ad un integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dalla moglie della vittima diretta dell’incidente, in conformità ai principi, più volte affermati, secondo i quali il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un’ alterazione della vita quotidiana, sicchè il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. n. 19402 del 2013).
  • Passando alla liquidazione del danno, la corte d’appello esclude che tale situazione, per quanto gravissima, sia equiparabile, come auspicherebbe la difesa della ricorrente, alla totale perdita del rapporto parentale (il che consentirebbe l’applicazione diretta, quanto alla quantificazione del danno, delle tabelle del tribunale di Milano laddove liquidano il danno parentale da morte del congiunto). Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Tuttavia, la liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno avrà il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo profilo, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.
  • Di conseguenza, anche se il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella relativa liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, provvedendo alla loro integrale riparazione.
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    RIFLESSO AI CONGIUNTI

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    INCIDENTE A UN FAMIGLIARE?

    E’ IL DANNO PROVOCATO AD ESEMPIO L CONIUGE O

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    VITA

     

    AD ACCUDIRE L’INFORTUNATO

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    RISARCIMENTO PER GRAVE INCIDENTE O MORTALE?

    decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale   RAPPORTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA  UN CITTADINO ITALIANO E  UN CONIUGE APPARTENENTE A ALTRO PAESE  UE

    DI UN FAMIGLIARE

    HAI PERSO ANNI SENZA RISULTATI

    CHIAMAMI FORSE E’ LA SVOLTA 

    AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

     

    051 6447838

  • Dopo aver scartato la possibile integrale utilizzazione delle tabelle milanesi laddove liquidano la perdita del rapporto parentale, non ritenendo esatta l’equiparazione della grave alterazione delle condizioni psicofisiche del congiunto, verificatasi nel caso di specie, alla totale perdita del rapporto parentale con esso, la corte d’appello compie un ulteriore passaggio – in cui si consuma la violazione di legge, consistente nel mancato rispetto delle norme legate alla integrale liquidazione del danno non patrimoniale ed alla corretta liquidazione di esso in via equitativa – passando alla liquidazione del danno sulla base della equità pura.
  • n primo luogo questa Corte ha più volte affermato che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È, pertanto, errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo (Cass. civ. Sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228; Idem, 29 novembre 2011 n. 25222; Idem, 12 dicembre 2008 n. 29191, fra le tante).
  • Occorre invece provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l’effettiva entità del danno (Cass. civ. Sez. Lav., 21 aprile 2011 n. 9238. Anche nel caso in cui siano derivate dell’illecito lesioni personali e non la morte, il danno subito dai congiunti deve essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667). A maggior ragione ciò deve avvenire qualora l’illecito abbia provocato la morte della vittima.

Inoltre, pur se l’importo del risarcimento va quantificato in un’unica somma (come indicato da Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, leading case in materia), il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto, ed in particolare del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 novembre 2008 n. 28423).

Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna motivazione in tal senso.

Non solo, ma la Corte di merito ha quantificato i danni non patrimoniali tramite un doppio automatismo, poiché il danno subito da coniuge, figli e madre della vittima, D.B.A. , è stato calcolato in una percentuale del danno non patrimoniale ipotizzabile a carico di quest’ultima, che a sua volta è stato determinato in una percentuale del danno biologico ad essa riferibile.

Per questa parte la motivazione è non solo insufficiente, ma anche illogica ed antigiuridica, poiché i congiunti della vittima di un illecito – non solo in caso di morte, ma anche in caso di gravi lesioni personali – hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale; non quale mero effetto riflesso del danno subito dalla vittima. Anche nel caso in cui la vittima abbia subito lesioni personali, ai prossimi congiunti spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo a ciò ostativo il disposto dell’art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire ‘iure proprio’ contro il responsabile (Cass. civ. 5 ottobre 2010 n. 20667).GUIDA STATO EBREZZA ,ALCOLTEST

Così come i prossimi congiunti hanno legittimazione propria e diretta ad agire in risarcimento dei danni, parimenti hanno diritto a che il danno subito sia quantificato con riferimento alla peculiare e specifica situazione di ognuno; non quale mera percentuale del danno altrui.

La corte ha più volte deciso che in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092; Idem, 24 agosto 2007 n. 17977; Idem,. Ha soggiunto che il diritto al risarcimento spetta anche nei casi in cui la vittima si avvalesse di aiuti o collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza,. intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente (Cass. civ. Sez. 3, n. 17977, cit; Idem, 20 luglio 2010 n. 16896). La motivazione della Corte di appello, secondo cui ‘Non sembra che gli allora attori abbiano dedotto il benché minimo elemento di prova in ordine non soltanto all’attività di casalinga della loro congiunta deceduta, ma anche con riferimento all’attività in concreto dalla stessa esercitata in ambito familiare’ è insufficiente ed incongrua. Quanto alla qualità di casalinga, per mancanza di possibili alternative, trattandosi di donna convivente con la famiglia e non essendo stato affermato da alcuno, né dedotto a prova, che lavorasse fuori casa (caso quest’ultimo in cui la sussistenza di un danno patrimoniale per i congiunti, derivante dalla perdita del relativo reddito, sarebbe stato innegabile e probabilmente maggiore.

Quanto alla prova delle attività concretamente svolte dal coniuge , correttamente rilevano i ricorrenti che qui soccorrono le presunzioni, trattandosi di madre di famiglia, con marito, tre figli e una madre anziana, tutti conviventi, e considerato che nessuno dei controinteressati ha dedotto e dimostrato che la vittima passasse le sue giornate a letto.

. Se c’è un caso in cui il ricorso alla prova per presunzioni è da ritenere autorizzato ed auspicabile è per l’appunto quello in esame, salva restando l’esigenza che il danneggiato fornisca la prova specifica del danno nei casi in cui avanzi, in relazione alla morte di una casalinga, pretese di particolare rilievo economico, od inconsuete ed abnormi in relazione a quanto avviene nella normalità dei casi.[wpforms id=”21592″]

 

GRAVE INCIDENTE STRADALE?

SEI STATO INVESTITO COME PEDONE ? ERI TERZO TRASPORTATO SU UN VEICOLO ?

STAVI GUIDANDO E SEI STATO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE ?

Nel caso in cui il soggetto dopo l’incidente stradale sia rimasto lucido nello spazio di tempo tra la lesione e la morte, non si può negare la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo biologico sia sotto il profilo psicologico “morale” in quanto non è ammissibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, ovvero che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento senza rilevanza.

Se tu o un tuo parente ha subito un grave danno all a persona affidati al nostro Studio Legale, chi meglio di un avvocato può tutelarti anche nella eventuale sede giudiziaria,

ED ANCORA

Chiedete all’avvocato esperto in risarcimento del danno da incidente stradale di aiutarvi a formulare la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale

L’avvocato vi aiuterà anche a denunciare il sinistro stradale all’assicurazione in modo corretto e per ottenere il miglior e rapido risarcimento dei danni subiti nell’incidente.

sei coniuge, padre, figlio o altro prossimo congiunto di infortunato grave? puoi avere un autonomo diritto al risarcimento danni per il dolore ed il patema d’animo che il vivere questa doloroso incidente stradale situazione ti ha provocato.

 

Incidente stradale mortale a BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI VICENZA TREVISO

L’Incidente stradale mortale è risarcibile il danno non patrimoniale o danno morale terminale o catastrofale in caso di lucida agonia, anche se il decesso è rapido.

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