INCIDENTE CAMION MOTORINO CAMIONISTA HA RAGIONE

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CONCLUSIONE :

Ed, infatti lo scontro è stato, di fatto, determinato solo dalla perdita del controllo della moto, da parte del Sig. V., il quale, verosimilmente, a causa della elevata velocità e/o per la presenza di un dosso che limitava la visuale del motociclista, uscendo da una curva, invadeva la corsia opposta, senza che il conducente dell’autocarro potesse fare alcunchè per evitare l’urto, atteso che viaggiava ad una velocità di circa 30 km/h, tenendosi in prossimità del margine destro, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto (cfr. schizzo planimetrico di cui a pagina 7 delle “Annotazioni” relative al sinistro in oggetto, Prot. (…), allegate sub (…) dai medesimi Attori), e come si evince altresì dall’allegata documentazione fotografica.

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-CHE in data 30.08.2012, verso le ore 18.00, il Sig. V.F. si trovava a percorrere la via T., in F., direzione via dei S., alla guida del motociclo Honda Hornet targato (…) (di proprietà del padre, Sig M.F.), con il casco regolarmente indossato, mentre un autocarro targato (…) di proprietà della A.F. SRL (A.U. SPA) percorreva la medesima via T., nell’opposta direzione di marcia;

-CHE il conducente dell’autocarro, pur avendo notato, a suo dire, che il F., proveniente dalla opposta corsia di marcia, stava sbandando e perdendo il controllo del motoveicolo, non provvedeva a marciare strettamente alla propria destra, e soprattutto non tentava nemmeno di scartare sempre verso destra, ove vi era un ampio spazio di manovra né arrestava la marcia;

-CHE così si verificava l’urto, come riportato nella Relazione di P.G., tra la parte anteriore/gomma sinistra dell’autocarro e la parte latero anteriore del motociclo, determinando gravissime lesioni per il motociclista, V.F., che veniva elitrasportato presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, ove alle ore 21.00 cessava di vivere;

INCIDENTE CAMION MOTORINO CAMIONISTA HA RAGIONE
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-CHE la P.G., intervenuta successivamente al fatto, sulla base di una valutazione, ex post, della dinamica, indi, attribuiva la esclusiva responsabilità del sinistro al giovane F.V.;

-CHE detta valutazione circa la responsabilità del F. veniva pedissequamente accolta sia dall’Autorità Giurisdizionale Penale competente, che assolveva da ogni colpa il conducente dell’autocarro nel procedimento penale all’uopo instaurato, sia dalla U. SPA, compagnia assicuratrice del medesimo autocarro, che denegava un pur minimo risarcimento ai prossimi congiunti ed eredi di V.F., indi, rendendo necessario l’instaurarsi dell’odierno procedimento;

-CHE però la predetta ricostruzione dei fatti era da ritenersi erronea;

-CHE, infatti, come affermato dal perito di parte, G.P., nelle conclusioni dell’elaborato svolto su incarico degli attuali attori e depositato in atti: “…Prima di ogni evoluzione, manovra e collisione, l’autocarro marciava ad una velocità di circa 43 Km/h mentre il motociclo con direzione opposta procedeva ad una velocità di circa 37 Km/h….La velocità di marcia calcolata a carico del motociclo non giustifica una sua perdita di controllo così come riferita dal conducente dell’autocarro, potendosi questa eventualmente ricondurre ad una irregolare posizione dell’autocarro stesso negli istanti immediatamente precedenti la collisione … In tale contesto l’autocarro non manteneva la destra pur approssimandosi ad un tratto curvilineo con pendenza negativa a visuale limitata … “.

Tanto premesso, gli attori -ritenendo che anche il conducente dell’autocarro targato (…), di proprietà della A.F. SRL (A.U. SPA), fosse quanto meno corresponsabile del sinistro suddetto- così concludevano:

Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale di Frosinone respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti e pertanto riconoscere che la responsabilità del sinistro di cui è causa è attribuibile in via esclusiva ovvero, in subordine, in via concorsuale maggioritaria e/o paritaria e/o minoritaria al proprietario del veicolo Tg. (…), e quindi condannare lo stesso convenuto A.F. srl. in persona del legale rapp.te pro tempore, in una ed in solido con la compagnia di assicurazioni dello stesso veicolo U. SpA, in persona del l.r.p.t., ex art. 144, 145 e 148 CdA, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, e per l’effetto al pagamento a favore degli attori della somma che sarà ritenuta di giustizia secondo equità e/o sulla base delle note “Tabelle del Tribunale di Milano” e/o, in via subordinata, come sopra quantificato nella misura complessiva di Euro 820.000,00 oltre il danno patrimoniale iure hereditatis e gli ulteriori danni materiali e gli esborsi che verranno provati e documentati in corso di causa e, comunque nella misura maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo equità e secondo il grado di corresponsabilità accertato.

Con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, anche per la fase stragiudiziale.

Con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.2019, si costituiva in giudizio la A.F. SRL, la quale contestando in toto la ricostruzione come oggi operata dagli attori, così concludeva: Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto; il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.

Indi, A.F. SRL evidenziava come il GIP avesse ben cristallizzato gli accadimenti, laddove aveva scritto che: “è evidente come la condotta della parte offesa, travalicando la soglia del cd. ragionevolmente prevedibile comportamento degli altri utenti della strada, anche imprudente (richiesto dalla Giurisprudenza della Suprema Corte per ritenere che l’evento sia ascrivibile a titolo di colpa al conducente di un autoveicolo), porti a concludere nel senso indicato ed a ritenere gli elementi acquisiti tali da non consentire margini per l’utile esercizio dell’azione penale e sostenere l’accusa in giudizio, poiché il fatto non costituisce reato”. Si richiamava, indi, quale elemento a supporto di detta ricostruzione -e principale fonte di prova-l’accertamento della Polizia Stradale, da cui si desumeva inequivocabilmente che l’incidente (poi rivelatosi fatale) era stato determinato esclusivamente dalla perdita del controllo della moto da parte del giovane F..

gli Attori, a carico dei quali gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non sono riusciti a fornire dimostrazione alcuna dei propri assunti, avendo prodotto come detto a supporto della loro ricostruzione dei fatti, unicamente una perizia di parte, redatta, peraltro, in assenza di contraddittorio, ed, oltretutto, a distanza di tempo dal sinistro e quindi allorchè lo stato dei luoghi risultava già modificato. Ed, invero gli Attori, per quanto ivi rileva, hanno indicato, nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., anche tale M.C. res.te in F., Via C., n. 5, quale teste in grado di riferire sui fatti, che però non è stato ammesso dal Tribunale, non risultando la sua presenza sui luoghi di causa al momento del sinistro (in relazione all’onere della prova, in generale, cfr.: Cass. Sez. L., Sentenza n. 9374 del 21/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8052 del 22/05/2003Cass. Sez. U., Sentenza n. 28056 del 25/11/2008Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 02/03/2010Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16837 del 19/07/2010Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018).

Infatti, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (così: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29883 del 19/12/2008 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015; e cfr. anche Cass. Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 e Sentenza n. 9528 del 12.06.2012, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019).

Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità -se è certamente vero che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come

avvenuti in sua presenza- risulta nondimeno altrettanto innegabile che, per quanto riguarda, invece, le valutazioni e considerazioni operate dai pubblici ufficiali circa la presunta dinamica del sinistro, le stesse siano comunque idonee, secondo la prevalente giurisprudenza, a fondare presunzioni semplici che, ove non contestate o contestate in modo generico, ovvero ancora, corroborate dal contegno processuale della controparte o da altri elementi, sono valevoli ad assurgere, anche da sole, a valido riscontro probatorio (e cfr. in motivazione: Cass. Sez. 3, del 08 marzo 2001, n. 3350; Cass. Sez. 3, del 16 giugno 2003 n. 9620Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21816 del 29/08/2008; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).

Orbene, dalla ricostruzione operata dagli AGENTI emerge, con tutta evidenza, l’esclusiva responsabilità del povero F.V. nella produzione causale dell’evento letale dedotto in giudizio, giacché, quest’ultimo, come accertato dai Militi all’uopo intervenuti, … nell’uscire dalla predetta curva, per cause autonome e non riconducibili a terzi, non era in grado di tenersi entro l’area della corsia di sua pertinenza. Quindi il motociclo sconfinava nella corsia opposta ove si scontrava con l’autocarro Mercedes condotto da L.M., il quale procedeva in direzione opposta entro l’area della corsia di sua pertinenza e ad una velocità di circa 30 Km/h, così come successivamente accertato dall’esame del foglio di registrazione del crono tachigrafo.

Ed, infatti lo scontro è stato, di fatto, determinato solo dalla perdita del controllo della moto, da parte del Sig. V., il quale, verosimilmente, a causa della elevata velocità e/o per la presenza di un dosso che limitava la visuale del motociclista, uscendo da una curva, invadeva la corsia opposta, senza che il conducente dell’autocarro potesse fare alcunchè per evitare l’urto, atteso che viaggiava ad una velocità di circa 30 km/h, tenendosi in prossimità del margine destro, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto (cfr. schizzo planimetrico di cui a pagina 7 delle “Annotazioni” relative al sinistro in oggetto, Prot. (…), allegate sub (…) dai medesimi Attori), e come si evince altresì dall’allegata documentazione fotografica.

Peraltro, come attentamente rilevato da U., nel tempo di reazione psicotecnico dalla presa di cognizione del pericolo (moto in sbandata) alla reazione (frenata e deviazione a destra), pari a circa un secondo (durante il trascorre del quale la moto era già in sbandata sulla la corsia opposta), L.M., conducente dell’autocarro Mercedes, è riuscito comunque a deviare verso la sua destra, tant’è che la striscia gommata di frenata lasciata sull’asfalto dal camion ha un andamento verso destra (cfr. schizzo planimetrico), altresì riuscendo ad azionare immediatamente l’impianto frenante.

Pertanto, deve ritenersi acclarata l’esclusiva incidenza, sulla produzione causale dell’evento dannoso di cui si tratta, del comportamento di guida tenuto dal F., mentre, per contro, la valutazione degli elementi probatori sopra indicati non permette, in alcun modo, di rinvenire la concreta sussistenza di alcuna responsabilità del conducente dell’autocarro nella verificazione del sinistro stradale oggetto di controversia. Ed, infatti, come detto, questi: a) procedeva a velocità moderata (circa 30 km/h) come risulta dall’esame del foglio di registrazione del cronotachigrafo; b) tenendo strettamente la destra (cfr. pag. 7 citata e relativo schizzo planimetrico).

Del resto, come sopra detto, la giurisprudenza di legittimità

Tribunale Frosinone, Sent., 16/09/2020, n. 610

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di FROSINONE

-Sezione Civile-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n 2938/18 e vertente

TRA

F.M. (C.F.: (…)), N.L. (C.F.: (…)), F.J. (C.F.: (…)) e D.V.G. (C.F.: (…)), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Testa.

Parte attrice

E

A.F. SRL (P. IVA: (…)), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Germani e Valentina Proia.

Parte convenuta

NONCHÉ

U.A. SPA (P. IVA: (…)), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Martini e Massimo Cocco.

Parte convenuta

Avente ad OGGETTO Azione di risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Gli odierni attori convenivano in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale A.F. SRL e U.A. SPA, esponendo:

-CHE in data 30.08.2012, verso le ore 18.00, il Sig. V.F. si trovava a percorrere la via T., in F., direzione via dei S., alla guida del motociclo Honda Hornet targato (…) (di proprietà del padre, Sig M.F.), con il casco regolarmente indossato, mentre un autocarro targato (…) di proprietà della A.F. SRL (A.U. SPA) percorreva la medesima via T., nell’opposta direzione di marcia;

-CHE il conducente dell’autocarro, pur avendo notato, a suo dire, che il F., proveniente dalla opposta corsia di marcia, stava sbandando e perdendo il controllo del motoveicolo, non provvedeva a marciare strettamente alla propria destra, e soprattutto non tentava nemmeno di scartare sempre verso destra, ove vi era un ampio spazio di manovra né arrestava la marcia;

-CHE così si verificava l’urto, come riportato nella Relazione di P.G., tra la parte anteriore/gomma sinistra dell’autocarro e la parte latero anteriore del motociclo, determinando gravissime lesioni per il motociclista, V.F., che veniva elitrasportato presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, ove alle ore 21.00 cessava di vivere;

-CHE la P.G., intervenuta successivamente al fatto, sulla base di una valutazione, ex post, della dinamica, indi, attribuiva la esclusiva responsabilità del sinistro al giovane F.V.;

-CHE detta valutazione circa la responsabilità del F. veniva pedissequamente accolta sia dall’Autorità Giurisdizionale Penale competente, che assolveva da ogni colpa il conducente dell’autocarro nel procedimento penale all’uopo instaurato, sia dalla U. SPA, compagnia assicuratrice del medesimo autocarro, che denegava un pur minimo risarcimento ai prossimi congiunti ed eredi di V.F., indi, rendendo necessario l’instaurarsi dell’odierno procedimento;

-CHE però la predetta ricostruzione dei fatti era da ritenersi erronea;

-CHE, infatti, come affermato dal perito di parte, G.P., nelle conclusioni dell’elaborato svolto su incarico degli attuali attori e depositato in atti: “…Prima di ogni evoluzione, manovra e collisione, l’autocarro marciava ad una velocità di circa 43 Km/h mentre il motociclo con direzione opposta procedeva ad una velocità di circa 37 Km/h….La velocità di marcia calcolata a carico del motociclo non giustifica una sua perdita di controllo così come riferita dal conducente dell’autocarro, potendosi questa eventualmente ricondurre ad una irregolare posizione dell’autocarro stesso negli istanti immediatamente precedenti la collisione … In tale contesto l’autocarro non manteneva la destra pur approssimandosi ad un tratto curvilineo con pendenza negativa a visuale limitata … “.

Tanto premesso, gli attori -ritenendo che anche il conducente dell’autocarro targato (…), di proprietà della A.F. SRL (A.U. SPA), fosse quanto meno corresponsabile del sinistro suddetto- così concludevano:

Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale di Frosinone respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti e pertanto riconoscere che la responsabilità del sinistro di cui è causa è attribuibile in via esclusiva ovvero, in subordine, in via concorsuale maggioritaria e/o paritaria e/o minoritaria al proprietario del veicolo Tg. (…), e quindi condannare lo stesso convenuto A.F. srl. in persona del legale rapp.te pro tempore, in una ed in solido con la compagnia di assicurazioni dello stesso veicolo U. SpA, in persona del l.r.p.t., ex art. 144, 145 e 148 CdA, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, e per l’effetto al pagamento a favore degli attori della somma che sarà ritenuta di giustizia secondo equità e/o sulla base delle note “Tabelle del Tribunale di Milano” e/o, in via subordinata, come sopra quantificato nella misura complessiva di Euro 820.000,00 oltre il danno patrimoniale iure hereditatis e gli ulteriori danni materiali e gli esborsi che verranno provati e documentati in corso di causa e, comunque nella misura maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo equità e secondo il grado di corresponsabilità accertato.

Con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, anche per la fase stragiudiziale.

Con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.2019, si costituiva in giudizio la A.F. SRL, la quale contestando in toto la ricostruzione come oggi operata dagli attori, così concludeva: Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto; il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.

Indi, A.F. SRL evidenziava come il GIP avesse ben cristallizzato gli accadimenti, laddove aveva scritto che: “è evidente come la condotta della parte offesa, travalicando la soglia del cd. ragionevolmente prevedibile comportamento degli altri utenti della strada, anche imprudente (richiesto dalla Giurisprudenza della Suprema Corte per ritenere che l’evento sia ascrivibile a titolo di colpa al conducente di un autoveicolo), porti a concludere nel senso indicato ed a ritenere gli elementi acquisiti tali da non consentire margini per l’utile esercizio dell’azione penale e sostenere l’accusa in giudizio, poiché il fatto non costituisce reato”. Si richiamava, indi, quale elemento a supporto di detta ricostruzione -e principale fonte di prova-l’accertamento della Polizia Stradale, da cui si desumeva inequivocabilmente che l’incidente (poi rivelatosi fatale) era stato determinato esclusivamente dalla perdita del controllo della moto da parte del giovane F..

La Compagnia si costituiva, associandosi, alle difese del proprio assicurato e dunque insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.

All’udienza del 22/02/2019 il Tribunale assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Le Parti depositavano rituali memorie.

Con ordinanza in data 19/07/2019, questo giudicante, ritenuta la causa sufficientemente istruita e quindi superflua eventuale ulteriore attività istruttoria, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12.05.2020.

All’udienza del 12.05.2020, la causa era dunque trattenuta in decisione, con l’assegnazione dei termini di legge ex art. 190 comma 1 c.p.c.. Ed, invero, stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale, nel confermare l’udienza del 12.05.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponeva altresì, ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18 del 2020, che detta udienza avesse luogo mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, giusta decreto in data 02 maggio 2020, debitamente comunicato alle Parti in data 04 maggio 2020.

Acquisite quindi le suddette “note” conclusionali -rilevata la tempestività del deposito delle note- il giudice designato tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre innanzitutto osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la “sentenza” secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” -per effetto di error in procedendo- ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione, né quelle proposte tardivamente: difatti, le preclusioni derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori, in quanto volte a tutelare anche l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, devono essere rilevate d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11282 del 10/05/2018Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019Cass. Sez. Un., Sentenza n. 157 del 09/01/2020, etc.).

Neppure saranno trattate le questioni non contestate, ex art. 115 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. L., Sentenza n. 21460 del 19/08/2019, sull’applicazione del cd. principio di non contestazione rispetto ai fatti costitutivi del diritto azionato).

Infine, può rilevarsi come il giudicante -anche sulla base di quanto disposto dall’On.le Presidente del Tribunale ex art. 83 co. 6 e 7 D.L. n. 18 del 2020, come conv. dall’art. 1 della L. n. 27 del 1920, e da ultimo all’esito della Riunione di Sezione, convocata con urgenza tenutasi in data 11.09.2020, al fine di evitare il rischio di assembramenti, nonché dai vari (D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, del 01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell’11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020, del 07.09.2020, etc.)- abbia preferito disporre la cd. “trattazione scritta”, indi, di fatto disattendendo la richiesta degli Attori di procedere ai sensi dell’art. 281 quinquies, 2 co., c.p.c. (cfr. le note conclusionali di cui sopra).

Indi, può ivi rilevarsi come oggetto del presente giudizio sia una domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure ereditatis) come proposta da F.M., N.L., F.J. e D.V.G., quali stretti congiunti del giovane F.V. (trattasi dei genitori, della sorella e della nonna), i quali ritengono che l’incidente come sopra descritto, che ha portato alla morte del giovane V., sia da addebitare, almeno in parte, ex art. 2054 c.c., anche al conducente dell’autocarro targato (…), di proprietà della convenuta A.F. SRL (Assicurata con l’altra convenuta, U. SPA), il quale non avrebbe fatto tutto il possibile per evitare l’impatto fatale.

Di contro, i convenuti respingono ogni addebito, sulla base di quanto emerso -inequivocabilmente- in sede penale.

Ebbene, tanto precisato, va dunque rilevato come gli attori, in definitiva, pretendano di fare discendere detta (cor)responsabilità, di fatto, solo sulla base dell’allegata consulenza di parte, la quale è però smentita da tutte le restanti emergenze istruttorie.

Ed, invero, però, la consulenza tecnica di parte, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. in tale senso, Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013. Nello stesso senso, tra le altre, si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015).

Pertanto, ad avviso di questo giudice, la sostanziale assenza di elementi probatori a sostegno degli assunti degli attori comporta, con tutta evidenza, la necessità di considerare, come uniche fonti di prova relative alla dinamica dell’evento dannoso oggetto di controversia: a) la ricostruzione operata dagli Agenti di Polizia Stradale nel rapporto redatto in occasione dell’intervento sui luoghi di causa (che risulta essere stato ritualmente prodotto da tutte le parti in causa); b) nonché le (ulteriori) emergenze istruttorie come risultanti all’esito del procedimento penale iscritto, a carico del conducente del predetto autocarro, ai nr. 5889/12 RGNR e 3437/12 GIP (parimenti ritualmente prodotte), conclusosi con un’archiviazione.

Infatti, si deve rilevare come elementi di prova cd. atipici ben possono ritrarsi dai complessivi accertamenti esperiti in sede penale. Infatti, il giudice civile può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio, in ipotesi anche ove esso fosse intercorso (solo) tra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva, ad esempio, ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 11426 del 16/05/2006, e sotto altro profilo cfr. Cass. Sentenza n. 8459 del 05/05/2020, secondo la quale la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio civile).

Trattandosi, peraltro, di accertamenti esperiti, in sede penale, su “cose soggette a modificazione”, le risultanze di dette indagini (effettuate, nell’immediatezza, dagli organi accertatori e poi approdate, nel rituale e regolare contraddittorio, nel presente processo) risultano essere dotate di particolare valenza probatoria.

Ciò premesso e passando alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale di risarcimento danni è da ritenersi dunque infondata.

Ed invero, gli Attori, a carico dei quali gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non sono riusciti a fornire dimostrazione alcuna dei propri assunti, avendo prodotto come detto a supporto della loro ricostruzione dei fatti, unicamente una perizia di parte, redatta, peraltro, in assenza di contraddittorio, ed, oltretutto, a distanza di tempo dal sinistro e quindi allorchè lo stato dei luoghi risultava già modificato. Ed, invero gli Attori, per quanto ivi rileva, hanno indicato, nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., anche tale M.C. res.te in F., Via C., n. 5, quale teste in grado di riferire sui fatti, che però non è stato ammesso dal Tribunale, non risultando la sua presenza sui luoghi di causa al momento del sinistro (in relazione all’onere della prova, in generale, cfr.: Cass. Sez. L., Sentenza n. 9374 del 21/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8052 del 22/05/2003Cass. Sez. U., Sentenza n. 28056 del 25/11/2008Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 02/03/2010Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16837 del 19/07/2010Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018).

Infatti, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (così: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29883 del 19/12/2008 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015; e cfr. anche Cass. Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 e Sentenza n. 9528 del 12.06.2012, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019).

Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità -se è certamente vero che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come

avvenuti in sua presenza- risulta nondimeno altrettanto innegabile che, per quanto riguarda, invece, le valutazioni e considerazioni operate dai pubblici ufficiali circa la presunta dinamica del sinistro, le stesse siano comunque idonee, secondo la prevalente giurisprudenza, a fondare presunzioni semplici che, ove non contestate o contestate in modo generico, ovvero ancora, corroborate dal contegno processuale della controparte o da altri elementi, sono valevoli ad assurgere, anche da sole, a valido riscontro probatorio (e cfr. in motivazione: Cass. Sez. 3, del 08 marzo 2001, n. 3350; Cass. Sez. 3, del 16 giugno 2003 n. 9620Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21816 del 29/08/2008; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).

Orbene, dalla ricostruzione operata dagli AGENTI emerge, con tutta evidenza, l’esclusiva responsabilità del povero F.V. nella produzione causale dell’evento letale dedotto in giudizio, giacché, quest’ultimo, come accertato dai Militi all’uopo intervenuti, … nell’uscire dalla predetta curva, per cause autonome e non riconducibili a terzi, non era in grado di tenersi entro l’area della corsia di sua pertinenza. Quindi il motociclo sconfinava nella corsia opposta ove si scontrava con l’autocarro Mercedes condotto da L.M., il quale procedeva in direzione opposta entro l’area della corsia di sua pertinenza e ad una velocità di circa 30 Km/h, così come successivamente accertato dall’esame del foglio di registrazione del crono tachigrafo.

Ed, infatti lo scontro è stato, di fatto, determinato solo dalla perdita del controllo della moto, da parte del Sig. V., il quale, verosimilmente, a causa della elevata velocità e/o per la presenza di un dosso che limitava la visuale del motociclista, uscendo da una curva, invadeva la corsia opposta, senza che il conducente dell’autocarro potesse fare alcunchè per evitare l’urto, atteso che viaggiava ad una velocità di circa 30 km/h, tenendosi in prossimità del margine destro, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto (cfr. schizzo planimetrico di cui a pagina 7 delle “Annotazioni” relative al sinistro in oggetto, Prot. (…), allegate sub (…) dai medesimi Attori), e come si evince altresì dall’allegata documentazione fotografica.

Peraltro, come attentamente rilevato da U., nel tempo di reazione psicotecnico dalla presa di cognizione del pericolo (moto in sbandata) alla reazione (frenata e deviazione a destra), pari a circa un secondo (durante il trascorre del quale la moto era già in sbandata sulla la corsia opposta), L.M., conducente dell’autocarro Mercedes, è riuscito comunque a deviare verso la sua destra, tant’è che la striscia gommata di frenata lasciata sull’asfalto dal camion ha un andamento verso destra (cfr. schizzo planimetrico), altresì riuscendo ad azionare immediatamente l’impianto frenante.

Pertanto, deve ritenersi acclarata l’esclusiva incidenza, sulla produzione causale dell’evento dannoso di cui si tratta, del comportamento di guida tenuto dal F., mentre, per contro, la valutazione degli elementi probatori sopra indicati non permette, in alcun modo, di rinvenire la concreta sussistenza di alcuna responsabilità del conducente dell’autocarro nella verificazione del sinistro stradale oggetto di controversia. Ed, infatti, come detto, questi: a) procedeva a velocità moderata (circa 30 km/h) come risulta dall’esame del foglio di registrazione del cronotachigrafo; b) tenendo strettamente la destra (cfr. pag. 7 citata e relativo schizzo planimetrico).

Del resto, come sopra detto, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire come la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ben possa essere superata anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso (cfr., in tal senso anche: Cass. Sez. 3, del 16 luglio 2003, n. 11143Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009, nonché Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, a mente della quale: Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente).

Dalle considerazioni finora complessivamente sviluppate -e dimostrative dell’esclusiva responsabilità del povero motociclista nella produzione causale del sinistro stradale oggetto della presente controversia- discende, dunque il rigetto di tutte le domande giudiziali di tipo risarcitorio (ed, invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore).

La peculiarità della fattispecie in esame e l’evento lesivo effettivamente subito, costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall’art. 92, comma secondo, c.p.c., idonee a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite (e cfr. ad esempio Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI FROSINONE -SEZIONE CIVILE- in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

– RIGETTA le DOMANDE proposte dagli attori;

– DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra tutte le parti, le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO.

Conclusione

Così deciso in Frosinone, il 14 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2020.