IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA

avvocato-erede-legittimo-9

IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE RAVENNA TRIBUNALE FORLI AVVOCATO ESPERTO SENTENZA TRIB BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO

Analizziamo i vizi possono affliggere le volontà testamentarie

TIPO DI VIZI :

 che chi impugna può aver interesse a far valere in giudizio si possono distinguere i vizi formali dai vizi sostanziali, dal difetto della capacità e dai vizi della volontà:

I vizi formali  sono quelli che attengono alla forma, come l’olografia nel testamento olografo o la presenza dei testimoni nel testamento pubblico.

I vizi sostanziali  sono quelli che attengono ad un contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge, come ad esempio le disposizioni a favore del notaio o dei testimoni nel testamento pubblico.

I vizi della capacita’ sono quelli che afferiscono alla capacità di disporre per testamento, come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore.

I vizi della volonta’  sono quelli relativi a violenza, errore e dolo.

accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento l’invalidità e/o l’inefficacia del testamento olografo del 20 dicembre 2010, pubblicato dal notaio dr. Giorgio CASTIGLIONI in data 24 settembre 2012, Rep. n. 187.502, Racc. n. 3.621, Registrato a Bologna il 2 ottobre 2012, n. 15.149, Serie IT, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti in narrativa;

e quindi, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, n. 9158/2013;

  1. b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere rigettata la domanda svolta in via principale, accertare e dichiarareche la signora Ivana BATRANOVA è debitrice nei confronti dei signori Graziano e Franz MARTINELLI dell’importo di 24.000,00, quale somma pagata dagli stessi a titolo di successione sul lascito di € 300.000,00 contenuto nel testamento olografo del 20 dicembre 2010, e per l’effetto, condannarela signora Ivana BATRANOVA a pagare ai signori Graziano e Franz MARTINELLI la somma di € 24.000.00, maggiorata di interessi dalla data del pagamento al saldo, disponendo la parziale compensazione con l’importo dovuto all’ingiungente;

    IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA
    IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA
  2. c) in ogni caso,

accertare e dichiarare che la signora Ivana BATRANOVA è debitrice nei confronti dei signori Graziano e Franz MARTINELLI dell’importo di 45.283,98, quale somma pagata dagli stessi a titolo di imposta ipocatastale, pari al 3% del valore dell’appartamento di via Guerrazzi, 28, Bologna, legato contenuto nel testamento olografo del 3 marzo 2010, nonchè a titolo di imposta di successione sul valore, sempre dell’immobile di via Guerrazzi e per l’effetto, condannare la signora Ivana BATRANOVA a pagare ai signori Graziano e Franz MARTINELLI la somma di € 45.283.98, maggiorata di interessi dalla data del pagamento al saldo, eventualmente disponendo la parziale compensazione con l’importo dovuto all’ingiungente per la denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale e con contestuale rigetto della domanda avversaria di non operatività della compensazione per la soma in questione.

Con vittoria di spese e compensi“.

L’opposta ha concluso come da foglio depositato nell’udienza del 25 gennaio 2018:

Nel merito, respingere l’opposizione perché infondata, pretestuosa e dilatoria e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In subordine, condannare parte attrice al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 300.000, eventualmente compensate con le spese di successione anticipate alla sig.ra Batranova dagli eredi della De Cuius, come scaturenti dalla dichiarazione di successione in relazione alla sola quota del legato in denaro pari ad € 24.000,00;

IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Silvia Migliori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21.831/13 R.G., promossa da:

MARTINELLI Franz, nato a (omissis) il 7 marzo 1956, residente a (omissis), via (omissis) n. (omissis)

MARTINELLI Graziano, nato a (omissis) il 9 agosto 1949, residente in (omissis), viale (omissis) n. (omissis),

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Graziano BIAVATI, presso il cui studio in Bologna, Piazza Galileo n. 5, sono elettivamente domiciliati,

OPPONENTI

contro

BATRANOVA Ivana, nata a (omissis) (Romania) il 17 aprile 1960, residente in (omissis), via (omissis) n. (omissis), rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Ettore PARISE presso il cui studio in Bologna, via de’ Griffoni n. 9, è elettivamente domiciliata,

OPPOSTA

CONCLUSIONI:

Gli opponenti hanno concluso come da memoria ex art. 183 c. VI n. 1:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa:

  1. a) in via principale,

accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento l’invalidità e/o l’inefficacia del testamento olografo del 20 dicembre 2010, pubblicato dal notaio dr. Giorgio CASTIGLIONI in data 24 settembre 2012, Rep. n. 187.502, Racc. n. 3.621, Registrato a Bologna il 2 ottobre 2012, n. 15.149, Serie IT, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti in narrativa;

e quindi, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, n. 9158/2013;

  1. b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere rigettata la domanda svolta in via principale, accertare e dichiarareche la signora Ivana BATRANOVA è debitrice nei confronti dei signori Graziano e Franz MARTINELLI dell’importo di 24.000,00, quale somma pagata dagli stessi a titolo di successione sul lascito di € 300.000,00 contenuto nel testamento olografo del 20 dicembre 2010, e per l’effetto, condannarela signora Ivana BATRANOVA a pagare ai signori Graziano e Franz MARTINELLI la somma di € 24.000.00, maggiorata di interessi dalla data del pagamento al saldo, disponendo la parziale compensazione con l’importo dovuto all’ingiungente;

  2. c) in ogni caso,

accertare e dichiarare che la signora Ivana BATRANOVA è debitrice nei confronti dei signori Graziano e Franz MARTINELLI dell’importo di 45.283,98, quale somma pagata dagli stessi a titolo di imposta ipocatastale, pari al 3% del valore dell’appartamento di via Guerrazzi, 28, Bologna, legato contenuto nel testamento olografo del 3 marzo 2010, nonchè a titolo di imposta di successione sul valore, sempre dell’immobile di via Guerrazzi e per l’effetto, condannare la signora Ivana BATRANOVA a pagare ai signori Graziano e Franz MARTINELLI la somma di € 45.283.98, maggiorata di interessi dalla data del pagamento al saldo, eventualmente disponendo la parziale compensazione con l’importo dovuto all’ingiungente per la denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale e con contestuale rigetto della domanda avversaria di non operatività della compensazione per la soma in questione.

Con vittoria di spese e compensi“.

L’opposta ha concluso come da foglio depositato nell’udienza del 25 gennaio 2018:

Nel merito, respingere l’opposizione perché infondata, pretestuosa e dilatoria e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In subordine, condannare parte attrice al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 300.000, eventualmente compensate con le spese di successione anticipate alla sig.ra Batranova dagli eredi della De Cuius, come scaturenti dalla dichiarazione di successione in relazione alla sola quota del legato in denaro pari ad € 24.000,00;

In ogni caso, rigettare l’istanza di compensazione della somma di € 45.275,22 per i motivi di cui in premessa, non essendo oggetto di causa l’accertamento della titolarità in capo alla parte opposta del cespite cui afferisce tale imposta.

Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario“.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

  1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 9158/13 emesso dal Tribunale di Bologna il 25 ottobre 2013 Graziano MARTINELLI e Franz MARTINELLI hanno domandato in via principale che detto provvedimento venisse dichiarato nullo, annullato, revocato e/o inefficace a causa della totale e completa invalidità del testamento olografo di Argia MARTINELLI del 20 dicembre 2010, pubblicato il 24 settembre 2012; in via subordinata, hanno chiesto che Ivana BATRANOVA fosse condannata a pagare loro la somma di € 24.000,00 (oltre a interessi), corrispondente all’importo che avevano versato come imposta di successione sul lascito di € 300.000,00 a favore di controparte nel menzionato atto di ultima volontà, nonché che fosse disposta la parziale compensazione tra i due crediti; infine, hanno instato per la condanna della signora BATRANOVA a corrispondere loro la cifra di € 45.283,98 (oltre a interessi), che avevano anticipato a titolo di imposta ipocatastale e di imposta di successione per l’appartamento sito in Bologna, via Guerrazzi n. 28, legatole con testamento olografo del 3 marzo 2010, eventualmente disponendo la parziale compensazione con l’importo dovuto all’ingiungente nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale.

A sostegno delle loro domande gli opponenti hanno osservato che:

– la signora Argia MARTINELLI, nata il 7 marzo 1921, nei primi anni ’90 era stata colpita da diversi ictus cerebrali e dal 2007, in seguito alla frattura di un piede, non era stata più in grado di deambulare; il 26 agosto 2008 l’INPS aveva riconosciuto alla stessa un’invalidità totale e permanente con necessità di accompagnamento;

– a partire dal 2007 i parenti dell’anziana avevano assunto personale che la assistesse a domicilio, data l’impossibilità della medesima di provvedere autonomamente alle proprie necessità di vita; la signora ROMBOI aveva assolto a tale compito dalla metà del 2009 al 31 agosto del 2011; dopo avere lasciato l’impiego, l’opposta aveva rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: “Dichiaro, inoltre, viste le gravi condizioni di salute fisica e psichica di Argia MARTINELLI, ulteriormente aggravate dall’inizio del 2011, che nel corso del rapporto di lavoro non ho da lei ricevuto, né accettato regali, o comunque atti di liberalità in genere, nè incarichi o mandati, né tanto meno atti che inmplichino benefici a mio favore“;

– la signora MARTINELLI era deceduta il 9 giugno 2012 a Bologna per emorragia cerebrale;

– dopo la morte della de cuius, la signora BATRANOVA aveva pubblicato due testamenti olografi con i quali le erano stati riconosciuti due cospicui legati: con il primo, datato 3 marzo 2010 e pubblicato il 29 ottobre 2012, aveva ricevuto l’appartamento di via Guerrazzi in cui l’anziana aveva abitato e con il secondo, datato 20 dicembre 2010 e pubblicato il 24 settembre 2012, un lascito di € 300.000,00;

– quest’ultimo atto era invalido per:

  • violazione dell’art. 602 c.c. per difetto di autografia, sia della firma, che della scheda testamentaria;

  • violazione dell’art. 591 c.c. per insussistenza della testamenti factio attiva dovuta al decadimento demenziale che aveva minato la capacità di comprensione e di volontà della signora MARTINELLI; l’incapacità di quest’ultima era desumibile, oltre che dalle prognosi di vari medici che l’avevano avuta in cura, anche dal contenuto e dall’incoerenza delle disposizioni in favore della signora BATRANOVA (la de cuius non aveva alcuna ragione di remunerare tanto lautamente una sconosciuta), dal tenore letterale della scheda e dalla grafia con cui era stata vergata (il documento era caratterizzato da numerose ripetizioni ed errori grammaticali ed era scritto senza rispettare le righe), dal comportamento antecedente della defunta (la quale da tempo non era più in grado di curare i propri affari, non ricordava che la madre era defunta da tempo, non sapeva quale era la valuta corrente, né dove viveva) e dell’opposta (che, pur essendo a conoscenza delle condizioni della sua assistita, non si era fatta scrupolo di sfruttare la situazione per ottenere cospicui legati);

– da ultimo, dovevano essere loro restituite dalla controparte la somma di € 69.275,23, che avevano anticipato in suo favore con la specificazione che l’inserimento dei due legati non costituiva in alcun modo riconoscimento della validità dei testamenti che li avevano disposti.

Si è costituita in giudizio la signora BATRANOVA, chiedendo che le domande ex adverso proposte fossero integralmente rigettate o, in subordine, che gli attori fossero condannati a pagarle la somma di € 300.000,00, eventualmente previa parziale compensazione con le spese di successione relative al solo legato (€ 24.000,00).

A supporto delle sue domande ha evidenziato che:

– l’impossibilità di adempiere agli atti della vita quotidiana da parte della signora MARTINELLI erano limitate alle sue difficoltà di deambulazione, come si desumeva dalla visita collegiale alla quale era stata sottoposta e da cui nulla era emerso in ordine a suoi eventuali problemi cognitivi;

– le certificazioni prodotte dagli opponenti sub 5 e 6 non erano probanti, atteso che non si comprendeva il motivo della stesura delle stesse:

– del pari non erano rilevanti le dichiarazioni delle badanti che si erano avvicendate al servizio della signora MARTINELLI, atteso che si trattava di documenti verosimilmente indotti dai parenti della de cuius, come si desume anche dal linguaggio forbito;

– d’altra parte, appariva indicativa della capacità di intendere e di volere della defunta il fatto che nessuno avesse pensato di domandare un’amministrazione di sostegno;

– nulla si opponeva rispetto al pagamento dell’importo di € 24.000,00 sostenuto dai signori MARTINELLI come imposta di successione limitatamente al legato, mentre era inammissibile in questa sede la richiesta di compensazione dei restanti € 45.275,22, relativi a un altro testamento, per il quale era pendente un altro procedimento.

Gli opponenti hanno proposto querela di falso relativamente al testamento del 20 dicembre 2010.

La causa è stata istruita mediante l’espletamento di una C.T.U. grafologica da parte della dott.ssa Susanna MATTEUZZI e di una medico-legale e psichiatrica da parte del prof. Marziano CERISOLI.

Nell’udienza del 25 gennaio 2018 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.

  1. Occorre premettere che la presente causa ha a oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 9158/13 emesso dal Tribunale di Bologna il 25 ottobre 2013 a carico di Graziano MARTINELLI e Franz MARTINELLI e a favore di Ivana BATRANOVA.

Nel predetto atto è stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare alla ricorrente l’importo di € 300.000,00, lasciatole a titolo di legato dalla signora Argia MARTINELLI con testamento datato 20 dicembre 2010 e pubblicato a ministero del notaio Giorgio CASTIGLIONI il 24 settembre 2012.

Ne discende che in questa sede è ammissibile la domanda riconvenzionale avente a oggetto la domanda di condanna della signora BATRANOVA a pagare agli opposti l’importo di € 24.000,00 dagli stessi anticipato a titolo di imposta di successione relativa al legato della somma di denaro.

Non è invece ammissibile quella di compensazione dell’ulteriore somma di € 45.283,98, versata dagli signori MARTINELLI a titolo di imposta ipocatastale e di imposta di successione per l’appartamento sito nella via (omissis) n. (omissis) di Bologna, legato alla signora BATRANOVA nel testamento olografo del 3 marzo 2010. Con riferimento a tale istanza manca infatti la connessione alla domanda principale, afferente un diverso testamento, e dunque un diverso titolo.

  1. Tanto premesso, si può passare all’esame del merito della controversia.

3a. Argia MARTINELLI, nata a Castenaso (BO) il 7 marzo 1921 e deceduta a Bologna il 9 giugno 2012, ha redatto il seguente testamento olografo:

” 20-12-2010

io Martinelli Argia nella piena facoltà di menta voglio lasciare alla mia dada Rimbai Ivana per la sua assisteza e le sue cure assidue la somma di 300.000 euro di 300.000 trecento mila euro a mio ricordo per la sua assistenza continua e affettuosa assistenza continua e affettuosa desidero che questa mia volontà sia rispettata dai mia parenti dopo la mia morte. Desidero che i miei parenti Franz rispetti i miei desideri.

Questo documento sia valido per tutti loro anche se succede qualcosa a mia dada.

Martinelli Argia

Bologna 20-12-2010

Con ricorso datato 21 ottobre 2013 l’odierna opponente ha chiesto l’emissione a carico di Graziano e Franz MARTINELLI di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del legato.

All’accoglimento della domanda è seguita l’instaurazione del presente giudizio di opposizione.

3b. Va in primo luogo esaminata la questione afferente la redazione del testamento da parte della signora MARTINELLI.

La consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa Susanna MATTEUZZI ha concluso che il documento è stato redatto di suo pugno dalla de cuius, come si desume dall’esame comparato dello stesso e dei documenti, soprattutto coevi, offerti per la valutazione in ordine a pressione e qualità del tratto, alla forma o dimensione sferica della grafia, alla dimensione verticale del corpo di scrittura, all’inclinazione delle aste, all’unione o distacco tra i singoli grafemi, al ritmo della grafia, all’andamento sul rigo di base e ai contrassegni peculiari e caratteristici del grafismo.

Ha peraltro sottolineato che, in virtù del vincolo di quesito, non poteva esprimersi in merito al “quadro clinico delicato” emergente dai certificati medici allegati agli atti e che per rispondere a tale ulteriore specificazione doveva disporsi un supplemento di consulenza, anche con l’intervento di un medico legale.

La consulente di parte opponente, Nicole CICCOLO ha confermato che “il bilancio valutativo delle emergenze avvalora il giudizio di autografia“, pur evidenziando che il “degrado del gesto grafico palesemente riscontrabile nella scheda testamentaria” è “riflesso inequivocabile dello stato psico-fisico della scrivente nel momento della redazione dell’atto“.

Orbene, i consulenti sono stati concordi nell’affermare la provenienza dalla signora MARTINELLI della scheda testamentaria, con argomentazioni complete, logiche ed esaustive che questo Giudice reputa condivisibili.

3c. Al fine di superare i dubbi sulle capacità di intendere e di volere della de cuius al momento di redazione dell’atto di disposizione patrimoniale è stata disposta una consulenza medico-legale, affidata al prof. Marziano CERISOLI.

Il C.T.U., previo accordo con i colleghi di parte, ha esaminato i seguenti documenti:

– certificato redatto il 10 settembre 2010 dal medico di base di Argia MARTINELLI, dott.ssa Isabella LINSALATA, dal quale emerge che la paziente era “affetta da: Esiti di ictus cerebrale con vasculopatia cronica, pregresso k mammella sin., extrasistoli ventricolari, ipertensione arteriosa ipotiroidismo, ipoacusia, incontinenza urinaria, esiti di frattura del femore, depressione. Nell’ultimo anno si sono accentuati i problemi cognitivo-comportamentali legati alla vasculopatia cerebrale con notevole difficoltà nella gestione della vita sociale e di relazione. La paziente non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua“;

– verbale esteso dalla commissione medica all’esito della visita eseguita il 22 settembre 2010 dall’AUSL di Bologna, che ha portato al riconoscimento dell’invalidità al 100% con necessità di accompagnamento per le seguenti patologie: “Esiti di pregressa frattura bifemorale trattata con artroprotesi e di pregressa frattura bimalleolare sx, pregresso ictus cerebri, mastectomia sinistra amnestica per k, cardiopatia ipertensiva, ipoacusia bilaterale”; nell’atto si è osservato che l’esame obiettivo aveva evidenziato “Variazioni posturali difficoltose” e l’impossibilità di deambulare autonomamente, nonché che la commissione aveva acquisito il certificato del medico curante dott.ssa LINSALATA;

– atto di restituzione al curante di valutazione geriatrica effettuata sulla signora MARTINELLI dal geriatra dott. Roberto MANOPULO il 31 agosto 2011 si richiesta del “nipote“: “… da qualche tempo presenta stato confusionale ingravescente con spunti deliranti, nell’ambito di un’encefalopatia vascolare cronica con deterioramento cognitivo … Al controllo odierno la paziente si presenta parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, collaborante ma molto rallentata“;

– valutazione neurologica e cognitiva della de cuius redatta il 10 ottobre 2011 dal dott. Andrea STRACCIARI mentre la paziente era ricoverata nella clinica “NIGRISOLI” per un’occlusione intestinale; il medico, dopo avere premesso che la paziente, “informata delle finalità della valutazione” aveva espresso “consenso verbale” alla stessa- ha concluso che l’anziana presentava “un quadro di encefalopatia vascolare cronica a prevalenza sottocorticale, con decadimento demenziale stimabile di grado medio, da ritenersi patologico e non semplicemente compatibile con l’età. Il quadro sembra essere in atto da almeno 4 anni, con decorso particolarmente ingravescente da almeno un anno. Il quadro cognitivo attuale esibisce in particolare in disorientamento temporale e spaziale, una sindrome disesecutiva, una compressione mnestica, un’alterazione delle abilità di stima cognitiva, condizioni tutte che concorrono a minare le capacità di decision making. Si ritiene che l’insieme degli elementi sopra citati sia altamente probante per considerare severamente compromesse le capacità decisionali della signora MARTINELLI“.

Effettuata questa premessa il prof. CERISOLI ha evidenziato che “non esiste prova o dimostrazione alcuna che la sig.ra Argia MARTINELLI fosse <totalmente incapace> alla data del 20/12/2010, allorquando disponeva per testamento“. Ha altresì precisato di avere tratto tale convincimento dall’analisi della documentazione sanitaria riportata, che è la più prossima alla data della sottoscrizione dell’atto di ultima volontà. In particolare ha sottolineato che:

– la certificazione della dott.ssa LINSALATA datata 20 settembre 2010 ha dato atto di un’accentuazione dei problemi cognitivo-comportamentali nel corso dell’ultimo anno e delle conseguenti difficoltà di gestione della vita sociale, ma non ha offerto “elemento alcuno per riconoscere alla signora MARTINELLI quella <totale> compromissione richiesta per l’incapacità a disporre per testamento“, in quanto nel documento non “c’è alcuna indicazione specifica relativamente all’eventuale grado di compromissione cognitiva e soprattutto sulle ricadute <operative> della stessa“;

– del pari, la valutazione della Commissione per l’invalidità civile del 22 settembre 2010 -pur essendo stata eseguita anche alla luce della certificazione del medico curante- non contiene alcun riferimento ad alterazioni cognitivo-comportamentali a carico della signora MARTINELLI e l’accompagnamento è stato riconosciuto solo sulla della compromissione motoria;

– la valutazione geriatrica del dott. MANOPULO, eseguita il 30 agosto 2011 e dunque circa otto mesi dopo la redazione del testamento, non specifica in alcun modo in cosa consistessero gli asseriti “spunti deliranti”, quale fosse la loro frequenza e soprattutto quale l’invadenza degli stessi rispetto allo stile di vita e ai livelli di funzionamento della paziente; in ogni caso, la descrizione di quest’ultima come “parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, tranquilla, collaborante“, consente di ragionevolmente affermare che ella non era in una condizione di completa incapacità;

– infine, il dott. STRACCIARI all’esito della visita del 10 ottobre 2011 (ovvero posteriore di quasi dieci mesi alla redazione dell’atto di ultima volontà) ha premesso che la signora MARTINELLI era stata in grado di comprendere l’informazione che le era stata data in ordine alle finalità della valutazione e di esprimere il suo consenso; ne consegue che neppure in tale ultima data l’anziana poteva essere ritenuta totalmente incapace di intendere e di volere, come del resto ammesso dal predetto medico, il quale aveva concluso che la paziente presentava alterazioni cognitive tali da “minare“, ma non escludere, le capacità decisionali, nonché che queste ultime erano “severamente compromesse“, ma non totalmente elise.

Il C.T.U. ha altresì affermato che non può riconoscersi alcuna incoerenza nell’elargizione di una rilevante somma di denaro da parte della de cuius alla signora BATRANOVA, che in qualità di badante “si era occupata della cura della sua persona, con quella particolare intensità ed <intimità> che si realizza con persone non autonome dal punto di vista motorio e quindi abbisognevoli dei più elementari supporti“. Né il testamento del 20 dicembre 2010 si pone in contraddizione con altre volontà precedentemente espresse, ma al contrario parrebbe che la signora MARTINELLI abbia in qualche modo previsto le difficoltà che avrebbero avuto i suoi congiunti ad accettare la sua disposizione in favore dell’odierna opposta, atteso che li ha invitati a “rispettare” il suo “desiderio“.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni ha concluso che “non esiste prova alcuna per affermare con certezza e neppure con elevata probabilità che la signora Argia MARTINELLI non disponesse di adeguate <capacità> per poter disporre consapevolmente per testamento alla data del 20 dicembre 2010“.

Le valutazioni del prof. CERISOLI debbono essere integralmente condivise, essendo fondate su una disamina logica e completa delle emergenze agli atti.

Nell’elaborato sono contenute altresì dettagliate ed esaustive considerazioni che consentono di superare le osservazioni del consulente tecnico di parte opponente dott. STRACCIARI.

Nel rimandare alla consulenza per un più preciso resoconto delle obiezioni di quest’ultimo e delle riposte del prof. CERISOLI, è comunque opportuno evidenziare che:

– l’affermazione del C.T.P. secondo la quale anche i soli disturbi comportamentali potrebbero alterare le capacità decisionali del soggetto perché potrebbero essere presenti deliri allucinatori non trova alcun supporto nella certificazione della dott.ssa LINSALATA; invero, come correttamente sottolineato dal prof. CERISOLI, il medico curante ha riferito una “accentuazione dei problemi cognitivo-comportamentali“, ma non ha fatto alcun cenno alla presenza di deliri allucinatori; riferimenti a siffatte manifestazioni sono presenti nella valutazione del dott. MANOPULO, peraltro successive di ben otto mesi al testamento;

– l’osservazione del dott. STRACCIARI secondo cui il mancato riferimento da parte della Commissione dell’AUSL alla compromissione cognitiva della signora MARTINELLI sarebbe “facilmente spiegabile dal fatto che la disabilità motoria presentata dalla paziente all’atto di tale visita già la poneva a meritare la disposizione di invalidità con erogazione assegno d’accompagnamento” non trova conforto nella diagnosi complessiva del predetto organo collegiale; in effetti nella suddetta diagnosi sono state elencate nel dettaglio tutte le patologie da cui era affetta la paziente e pertanto -come ha condivisibilmente sottolineato il prof. CERISOLI- la circostanza che la Commissione non abbia alcun cenno a una compromissione cognitiva (evidenziata nella certificazione della dott.ssa LINSALATA portata alla conoscenza dell’organismo) porta a concludere che verosimilmente la ricaduta prevalente della “compromissione” era “relativa alla vita sociale e di relazione, difficilmente valutabile dalla Commissione senza una parimenti rilevante compromissione delle abilità cognitive“, non ritenuta esistente; 

– la terza obiezione del dott. STRACCIARI è relativa alla certificazione del dott. MANIPULO, che peraltro, come già evidenziato, risale a oltre otto mesi dopo la redazione del testamento; inoltre, il C.T.P. non ha puntualmente contestato le considerazioni svolte sul punto nella bozza del collega d’ufficio, sopra riportate e che la scrivente reputa logiche e condivisibili;

– la quarta osservazione, relativa alla visita effettuata dallo stesso consulente di parte sulla signora MARTINELLI il 10 ottobre 2011, si sostanzia nell’affermazione secondo cui non avrebbe alcun rilievo ai fini della capacità della paziente di disporre per testamento la circostanza che la stessa era stata informata sullo scopo della valutazione e aveva espresso il suo consenso; appare ineccepibile la risposta del C.T.U., che ha evidenziato che è difficile “comprendere come una persona che è capace di comprendere quanto le viene richiesto e di fornire un valido consenso a tale richiesta possa essere <totalmente incapace di intendere e di volere>“, tanto più se si considera che il testamento è stato redatto quasi dieci mesi prima della visita; peraltro, non può non condividersi il giudizio del prof. CERISOLI, quando ha individuato una evidente “contraddizione nelle conclusioni del dott. STRACCIARI laddove egli afferma che <all’atto della mia valutazione nell’ottobre 2011 la signora MARTINELLI era affetta da una importante compromissione cognitiva e comportamentale … che la rendeva incapace di prendere decisioni consapevoli> con la premessa della sua certificazione nella quale afferma che la signora MARTINELLI gli aveva dato un consenso consapevole all’effettuazione dell’accertamento“;

– la quinta osservazione attiene alle considerazione del C.T.U. (giudicate inopportune o non dovute) secondo la quale non sarebbe “bizzarro” che la de cuius abbia voluto gratificare la persona che si stava occupando di lei con l’assiduità e l'”intimità” che si instaura con i soggetti bisognosi di supporti assistenziali primari; invero, l’argomento del prof. CERISOLI è di modesta rilevanza nella complessiva valutazione compiuta dal medesimo e tuttavia appare non privo di logica, dato l’intenso e stretto legame che si viene a creare tra una persona non in grado di provvedere autonomamente alla proprie necessità e il soggetto che l’accudisce, specie se il rapporto si protrae, come nel presente caso per un significativo lasso di tempo (circa due anni);

– la quinta e ultima osservazione è relativa ai grafo-elementi della scheda testamentaria; anche in questo caso, la risposta del C.T.U. appare adeguata a superare l’obiezione: sarebbe invero sorprendente che una scrittura del 2005 non presentasse differenze rispetto a una del dicembre 2010, tanto più se si considera l’età avanzata della signora MARTINELLI.

Da ultimo, la già sottolineata completezza, logicità ed esaustività della consulenza redatta dal prof. CERISOLI impone di rigettare la richiesta di rinnovazione di C.T.U. avanzata dagli opponenti.

3d. Alla luce delle condivisibili conclusioni contenute nelle consulenze tecniche d’ufficio deve concludersi che il testamento del 20 dicembre 2010 è stato redatto di sua mano dalla de cuius e che non vi sono elementi che consentano di affermare con certezza, né con alto grado di probabilità, che quest’ultima non fosse capace di disporre dei suoi beni.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, la costante giurisprudenza reputa condivisibilmente che “in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr, da ultimo, in termini, Cass., Sez, II, n. 27352 del 23 dicembre 2014).

L’assenza della prova che la signora MARTINELLI al momento in cui redasse il testamento del 20 dicembre 2010 fosse totalmente e permanentemente incapace di intendere e di volere impone di ritenere valido tale atto di ultime volontà.

Ne discende che deve essere respinta l’opposizione proposta da Graziano e Franz MARTINELLI contro il decreto ingiuntivo n. 9358/13 emesso il 25 ottobre 2013 dal Tribunale di Bologna.

3e. Non possono essere condivisi gli argomenti svolti dagli opponenti nella comparsa conclusionale, in gran parte già esaminati in precedenza.

In questa sede è sufficiente osservare che la circostanza che la signora BATRANOVA sia stata rinviata a giudizio per circonvenzione di incapace non ha rilievo, atteso che tale atto non implica la sua penale responsabilità per il delitto sanzionato dall’art. 643 c.p..

Del pari non può essere riconosciuto alcun rilievo alla condanna per truffa della signora GERMINARIO, atteso che quel procedimento attiene a un episodio diverso da quello in esame e che comunque dagli atti e dai documenti allegati al presente procedimento non emerge che all’epoca della subita frode la signora MARTINELLI fosse totalmente incapace di intendere e di volere. La stessa Simonetta SCALA (la cui deposizione è stata prodotta dagli opponenti) ha definito l’anziana “non molto lucida” e non certo assolutamente non capace di intendere e volere. Va peraltro sottolineato che è possibile che la fisiologica debolezza della de cuius dovuta all’età e alle precarie condizioni fisiche l’abbia resa suggestionabile e fragile; tuttavia ciò non esclude automaticamente che fosse priva della capacità di testare, in assenza di altri elementi, nel caso in esame insussistenti, che depongano univocamente in tal senso.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il prof. CERISOLI ha esplicitamente escluso l’utilizzazione nel suo elaborato dello scritto della professoressa MUSCATIELLO.

Da ultimo, il documento sottoscritto dalla signora BATRANOVA più volte richiamato dai signori MARTINELLI, pur se suggestivo, non ha alcun rilievo, in quanto esso non esclude che la de cuius abbia consapevolmente e volontariamente lasciato il cospicuo legato di cui si controverte all’opposta.

  1. Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale dei signori MARTINELLI di condanna della signora BATRANOVA a pagare loro la somma di € 24.000,00 dagli stessi versata a titolo di imposta di successione sul legato di € 300.000,00, oltre agli interessi dal pagamento al saldo. Del resto, su tale istanza non vi è stata alcuna opposizione dell’opposta. Non essendo nota la somma esatta degli interessi, non appare opportuno provvedere in questa sede alla compensazione.

  2. Le spese di lite (comprese quelle di C.T.U.) debbono essere compensate nella misura di un terzo, tenuto conto dell’accoglimento di una delle domande riconvenzionali.

Per la restante quota debbono essere poste a carico dei signori MARTINELLI, soccombenti in toto quanto alla istanza principale e in parte per quelle proposte in via riconvenzionale.

I compensi vanno determinati in un importo compreso tra il valore minimo e quello medio dello scaglione di competenza (da € 260.001,00 a € 520.000,00), tenuto conto della non eccessiva complessità della controversia.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e respinta,

conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna Ivana BATRANOVA a corrispondere a Graziano e Franz MARTINELLI l’importo di € 24.000,00 euro dagli stessi pagata a titolo di successione sul lascito di € 300.000,00 contenuto nel testamento olografo del 20 dicembre 2010, oltre agli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento fino al saldo;

dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale di condanna dell’opposta a versare agli opponenti la somma di € 45.283,98, dagli stessi anticipata a titolo di imposta ipocatastale e di imposta di successione per l’appartamento di via (omissis) n. (omissis) a Bologna, legato contenuto nel testamento olografo del 3 marzo 2010;

compensa le spese processuali (comprese quelle delle due C.T.U. dott.ssa Susanna MATTEUZZI e Marziano CERISOLI, liquidate come da separati decreti) per la quota di un terzo;

condanna Graziano e Franz MARTINELLI, in solido tra loro, a rifondere a Ivana BATRANOVA la restante porzione di due terzi, che liquida in complessivi € 9.400,00, oltre a rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;.

Bologna il 7 maggio 2018

Il Giudice

dr.ssa Silvia Migliori

Pubblicazione il 17/05/2018