Illecita influenza sull’assemblea Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|29 aprile 2014| n. 17939 Persona giuridica – Società – Reati societari – Illecita influenza sull’assemblea – Atto di donazione – Rilevanza ai fini della configurabilità del reato – Condizioni – Fattispecie.   COSA INTEGRA il delitto di illecita influenza sull’assemblea ?  

Illecita influenza sull’assemblea Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|29 aprile 2014| n. 17939

Persona giuridica – Società – Reati societari – Illecita influenza sull’assemblea – Atto di donazione – Rilevanza ai fini della configurabilità del reato – Condizioni – Fattispecie.

 

COSA INTEGRA il delitto di illecita influenza sull’assemblea ?

 

Integrano il delitto di illecita influenza sull’assemblea le operazioni aventi l’effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazioni di previsioni legali o statutarie, siano connotate dal crisma della illiceità e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze sulla regolare formazione delle delibere assembleari. Ne deriva che ai fini della illiceità di un atto di donazione, non è sufficiente limitarsi a valutare se sia prospettata una realtà giuridica diversa da quella effettiva ma è necessario – alla stregua di quanto richiesto dall’art. 2636 cod. civ. che considera rilevanti non solo gli atti simulati ma anche quelli fraudolenti, in via alternativa e non necessariamente cumulativa – verificarne anche la finalità perseguita, a prescindere dal significato strettamente economico della disposizione patrimoniale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in conferma della sentenza di primo grado, la responsabilità, ex art. 2636 cod. civ., nei confronti dell’amministratore ed azionista di controllo di una spa che aveva, nelle more della convocazione dell’assemblea richiesta dagli azionisti di minoranza per deliberare su un’eventuale azione di responsabilità a carico degli amministratori – disposto di buona parte delle proprie quote donandole alla moglie ed a una delle figlie, aggirando così l’esclusione dal voto dei soci amministratori e consentendo a queste ultime di votare sulla proposta azione di responsabilità). Circa la nozione di “atti simulati o fraudolenti”, sia la sentenza impugnata che i ricorsi presentati nell’interesse degli imputati invocano la pronuncia della Sezione Prima di questa Corte, n. 17854 del 03/03/2009 (rie. Di Pietro), offrendone una opposta lettura.

In quella occasione, si era osservato che “nell’analisi ricostruttiva della struttura della fattispecie ex articolo 2636 c.c., occorre tenere presente la segnalata relazione di continuita’ normativa esistente con la figura di reato delineata dal previgente articolo 2630 c.c., comma 1, n. 3), a norma del quale il reato poteva essere commesso con tre distinte modalita’ di condotta, vale a dire o valendosi di azioni o di quote non collocate, o facendo esercitare sotto altro modo il diritto di voto spettante alle azioni o quote intestate agli amministratori o, infine, utilizzando altri mezzi illeciti. Le diverse modalita’ di esternazione della condotta sono state sostituite nell’articolo 2636 c.c., dal compimento di atti simulati o fraudolenti al dichiarato fine di superare le interpretazioni divergenti affiorate nel vigore della precedente normativa, anche se il testo dell’innovazione legislativa non e’ riuscito a dissolvere tutte le ambiguita’ ermeneutiche e se una parte della dottrina ha considerato la nuova formulazione – per la sua elasticita’ – non pienamente rispondente al principio di legalita’ della legge penale a causa di un deficit di determinatezza e di tassativita’. Tra i commentatori della legislazione di riforma del diritto societario ha vasto seguito l’opinione secondo cui le nozioni di simulazione e di frode, che figurano nell’articolo 2636 c.c., non coincidono con le definizioni normative proprie del diritto civile, dovendo essere interpretate in modo autonomo per designare qualsiasi condotta che, producendo l’effetto della immutatio veri, risulti idonea ad offrire una falsa rappresentazione della realta’ e ad ingenerare l’inganno, ponendosi quale fattore di turbativa del regolare processo di formazione della volonta’ dell’assemblea”.

Muovendo dai presupposti accennati, e mostrando di aderire all’interpretazione appena riportata, la sentenza di Pietro aveva affermato che “non e’ ipotizzabile illecita influenza sull’assemblea ne’ puo’ parlarsi di atti simulati o fraudolenti al cospetto di attivita’ negoziali che, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai privati dall’ordinamento, consentono di perseguire interessi meritevoli di tutela senza infrangere le prescrizioni poste dalla legge o dallo statuto per regolare la vita della societa’”; nel contempo, pero’, “la nozione di atti simulati contenuta nell’articolo 2636 c.c., non deve essere intesa in senso civilistico, ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti piu’ ampia, in cui sono compresi anche gli atti fraudolenti, e … il reato non puo’ ritenersi escluso per il solo motivo che nel caso di specie manca una simulazione vera e propria, nei termini regolati dal codice civile. … Per integrare la fattispecie criminosa ex articolo 2636 c.c., puo’ assumere rilevanza – in presenza degli ulteriori elementi costitutivi – anche una interposizione reale, e non fittizia, come pure un eventuale pactum fiduciae, dovendo esaminarsi le condotte in una prospettiva unitaria e globale al fine di verificare se sia stata realizzata una situazione fittizia o fraudolenta che, influendo sulla volonta’ dell’assemblea, ha reso possibile il conseguimento di risultati non vietati dalla legge e non consentiti dallo statuto della societa’”.

Il collegio ritiene di condividere pienamente i principi ora richiamati, del resto successivamente ribaditi da altra pronuncia di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, n. 555 del 14/10/2011, Riggio). Il discrimine fra il lecito e l’illecito non puo’ che individuarsi nella valutazione della ragione obiettiva dell’atto: un conto e’ la legittima esplicazione dell’autonomia negoziale privata ai sensi dell’articolo 1322 c.c., ben altra cosa e’ trovarsi dinanzi – come si legge ancora nella sentenza Di Pietro – ad operazioni che “abbiano avuto l’effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazione di previsioni legali o statutarie, siano connotati dal crisma della illiceita’ e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze sulla regolare formazione delle deliberazioni assembleari”.

In questa prospettiva, pertanto, la lettura di un atto di donazione ben puo’ e deve – contrariamente agli assunti della difesa del (OMISSIS) e dei suoi familiari – estendersi alla verifica della finalita’ perseguita, anche a prescindere dal significato strettamente economico della disposizione patrimoniale. E non e’ corretto sostenere che l’ambito di quella verifica – come argomentano i difensori del (OMISSIS) – dovrebbe pur sempre limitarsi a valutare se attraverso l’atto de quo sia stata prospettata una realta’ giuridica diversa da quella effettiva: una lettura in tal senso del dato normativo sarebbe giustificata qualora il legislatore si fosse limitato a richiedere la necessita’ di atti “simulati”, senza introdurre la possibilita’ che assumano rilievo – in via alternativa e non necessariamente cumulativa -anche atti “fraudolenti”. A mero titolo di esempio, per riprendere una casistica formulata in sede di commenti dottrinari, non vi e’ dubbio che convocare appositamente un’assemblea in tempi o luoghi tali da rendere oltremodo difficoltosa o addirittura impossibile la concreta partecipazione di tutti i soci ben potrebbe intendersi una condotta rilevante ai fini della ravvisabilita’ del reato di cui all’articolo 2636 c.c.: ma e’ parimenti innegabile che, in quel caso, la realta’ giuridica documentata dall’atto di convocazione dell’assemblea sarebbe conforme al vero.

Cio’ posto, la motivazione della sentenza impugnata da adeguatamente contezza degli esiti della verifica di cui si discute, anche alla luce degli accadimenti successivi alla donazione delle quote: assodato che gli equilibri della maggioranza assembleare, nell’aprile 2005, si erano venuti a modificare in termini decisivi, con i voti della (OMISSIS) (attraverso persona delegata) e di (OMISSIS) contrari all’esperimento di un’azione di responsabilita’ verso gli organi amministrativi, i giudici di merito evidenziano che dopo quelle date le azioni donate erano sostanzialmente rimaste nella disponibilita’ di (OMISSIS). Decisiva, a tacer d’altro, la circostanza che la stessa alienazione delle quote ad altro soggetto, cinque mesi piu’ tardi, fu il risultato di un accordo preliminare che era stato appunto (OMISSIS) a concludere – e sottoscrivere – con il legale rappresentante della societa’ avente causa, assumendo nell’occasione impegni non soltanto gravanti su di lui ma anche sui “suoi familiari”: perdendo cosi’ di significato concreto l’accertamento di quale destinazione ebbe il corrispettivo delle alienazioni in parola, che ben avrebbe potuto il (OMISSIS) lasciare nella disponibilita’ dei suoi congiunti (a quel punto, ma solo allora, in una eventuale prospettiva di suddivisione del patrimonio).

4. Gia’ sul piano dell’elemento materiale, tuttavia, si impone una netta diversificazione del ruolo assunto dal (OMISSIS) rispetto a quello dei coimputati.

E PERTANTO:

Integrano il delitto di illecita influenza sull’assemblea le operazioni aventi l’effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazioni di previsioni legali o statutarie, siano connotate dal crisma della illiceità e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze sulla regolare formazione delle delibere assembleari. Ne deriva che ai fini della illiceità di un atto di donazione, non è sufficiente limitarsi a valutare se sia prospettata una realtà giuridica diversa da quella effettiva ma è necessario – alla stregua di quanto richiesto dall’art. 2636 cod. civ. che considera rilevanti non solo gli atti simulati ma anche quelli fraudolenti, in via alternativa e non necessariamente cumulativa – verificarne anche la finalità perseguita, a prescindere dal significato strettamente economico della disposizione patrimoniale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in conferma della sentenza di primo grado, la responsabilità, ex art. 2636 cod. civ., nei confronti dell’amministratore ed azionista di controllo di una spa che aveva, nelle more della convocazione dell’assemblea richiesta dagli azionisti di minoranza per deliberare su un’eventuale azione di responsabilità a carico degli amministratori – disposto di buona parte delle proprie quote donandole alla moglie ed a una delle figlie, aggirando così l’esclusione dal voto dei soci amministratori e consentendo a queste ultime di votare sulla proposta azione di responsabilità).

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