ETILOMETRO Violazioni al codice della strada – Rifiuto di sottoposizione all’accertamento alcoolimetrico – Applicazione diretta dell’art. 620 cpp – Condizioni – Causa di non punibilità – Ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi – Apprezzamento del giudice di merito – Riconducibilità alla previsione ex art. 131 bis cp Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|6 aprile 2016| n. 13682

Rifiuto di sottoposizione all’accertamento alcoolimetrico – Applicazione diretta dell’art. 620 cpp – Condizioni – Causa di non punibilità – Ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi – Apprezzamento del giudice di merito – Riconducibilità alla previsione ex art. 131 bis cp Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|6 aprile 2016| n. 13682

 

ETILOMETRO Violazioni al codice della strada – Rifiuto di sottoposizione all’accertamento alcoolimetrico – Applicazione diretta dell’art. 620 cpp – Condizioni – Causa di non punibilità – Ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi – Apprezzamento del giudice di merito – Riconducibilità alla previsione ex art. 131 bis cp Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|6 aprile 2016| n. 13682

 

Se la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 7.Occorre considerare che l’articolo 131-bis cod. pen. e’ stato introdotto con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, comma 2, e quindi in epoca successiva alla pronunzia d’appello emessa il 10 febbraio 2015 e relativa a fatto commesso il

Questa Corte ha in numerose occasioni condivisibilmente ritenuto che, se non e’ stato possibile proporlo in grado di appello, il tema afferente all’applicazione del nuovo istituto puo’ essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e puo’ essere altresi’ rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).

Si e’ infatti in presenza, come sara’ meglio esposto nel prosieguo, di innovazione di diritto penale sostanziale che disciplina l’esclusione della punibilita’ e che reca senza dubbio una disciplina piu’ favorevole. Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4. L’elevato rango del principio espresso da tale ultima norma impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile, come ritenuto recentemente dalle Sezioni unite. Si e’ infatti condivisibilmente affermato il diritto dell’imputato, desumibile dal principio in questione, ad essere giudicato in base al trattamento piu’ favorevole tra quelli succedutisi nel tempo; ed il dovere del giudice di applicare la lex mitior, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110).

Naturalmente, quando non sia in questione l’applicazione della sopravvenuta legge piu’ favorevole ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, la inammissibilita’ del ricorso per cassazione preclude la deducibilita’ e la rilevabilita’ di ufficio della causa di non punibilita’.

Appurata la rilevanza della nuova disciplina, resta da intendere quale sia il ruolo della Corte di cassazione. In proposito si e’ ripetutamente ritenuto che vada compiuta una preliminare delibazione in ordine all’applicabilita’ in astratto del nuovo istituto sulla base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata; e che, in caso di valutazione positiva, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al giudice di merito per le pertinenti valutazioni e statuizioni (oltre alle sentenze sub 1, da ultimo, Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693; Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015, Pasolini, Rv. 264357).

In qualche pronunzia, peraltro, e’ stata pure ritenuta la possibilita’ di applicare direttamente, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), la causa di non punibilita’ quando risulti palese dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali della stessa, e un apprezzamento del giudice di merito che consenta di ritenere coerente la conclusione che il caso di specie debba essere ricondotto alla previsione di cui all’articolo 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 45073 del 16/09/2015, Barrara, Rv. 265224; Sez. 5, n. 48020 del 07/10/2015, V., Rv. 265467).

Il tema di cui si discute chiama effettivamente in campo l’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), che consente alla Corte di cassazione di adottare pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito e’ “superflua”; quando, cioe’, per quel che qui interessa, non e’ richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimita’.

Tale norma e’ stata ripetutamente ritenuta dalle Sezioni Unite fonte per l’adozione di pronunzie assolutorie nella sede di legittimita’ (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. U, n. 22327 del 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181); oltre che dalle sezioni semplici (ad es. Sez. 2, 11/11/2010, n. 41461, Franzi, Rv. 248927). Essa ha costituito pure la base normativa per applicare una causa di non punibilita’ sopravvenuta (ad es. Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv 259110; Sez. 6, n. 17065 del 26/04/2012, Cirillo, Rv. 252506).

In tali situazioni la pronunzia e’ adottata ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen.. Ne’ un ostacolo puo’ essere rinvenuto nel fatto che tale articolo, pur dedicato nella rubrica all’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, non fa menzione dell’ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilita’. Invero la norma ha portata generale, sistemica. Essa, come gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello gia’ riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l’esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. In breve, atteso l’indicato ruolo sistemico, l’articolo citato consente l’adozione di tutte le formule di proscioglimento.

Occorre infine aggiungere che l’applicazione del meccanismo processuale di cui si discute non e’ preclusa nell’ambito del nuovo istituto, a causa del diritto dell’imputato all’interlocuzione. Invero, il giudizio di legittimita’ e’ caratterizzato da ampio contraddittorio scritto ed orale su ogni aspetto della regiudicanda. E d’altra parte, naturalmente, la Corte non potrebbe comunque prosciogliere l’imputato con una formula meno favorevole di quella enunciata nella sentenza di merito; ma dovrebbe semmai addivenire ad esito piu’ favorevole, come nel caso di sopravvenuta prescrizione, pure se il fatto e’ specialmente tenue.

 Resta da intendere quale sia la natura e la conformazione del giudizio demandato alla Corte di cassazione.

Anticipando quanto sara’ esposto piu’ avanti, va considerato che la valutazione sulla particolare tenuita’ del fatto richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Sulla base del fatto accertato e valutato dalla sentenza impugnata, dunque, il giudice di legittimita’ e’ nella condizione di esperire il giudizio che gli e’ proprio, afferente all’applicazione della legge; di accertare, cioe’, se la fattispecie concreta e’ collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto.

Conclusivamente, quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimita’ va ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede di merito. Ove esistano le condizioni di legge, l’epilogo decisorio e’ costituito, alla luce di quanto si e’ prima esposto ed alla stregua dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), e articolo 129 c.p.p., da pronunzia di annullamento senza rinvio perche’ l’imputato non e’ punibile a causa della particolare tenuita’ del fatto.

 Chiarito il contenuto del giudizio di legittimita’, occorre intendere se l’articolo 131-bis cod. pen. sia applicabile al reato oggetto del giudizio.

La sentenza Pasolini evocata nell’ordinanza di rimessione, ha dato risposta positiva. E’ stata annullata con rinvio la pronunzia di merito a seguito della sopravvenuta disciplina piu’ favorevole.

Si e’ considerato che alla stregua della sentenza impugnata non emerge una condotta di guida concretamente pericolosa, e che la pena e’ stata irrogata in misura pari al minimo edittale, sicche’ esistono indici significativi nel senso della possibile sussunzione del fatto nell’ipotesi di particolare tenuita’, che dovranno essere valutati dal giudice del rinvio.

Questo approccio non presenta aspetti critici per cio’ che attiene all’applicabilita’ del nuovo istituto al caso in esame; e le obiezioni esposte nell’ordinanza di rimessione non colgono nel segno.

Il tema, peraltro, non puo’ essere esaminato in astratto, ma richiede di partire dal dato testuale. Occorre considerare che il legislatore ha limitato il campo d’applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravita’ del reato, desunta dalla pena edittale massima; ed alla non abitualita’ del comportamento.

In tale ambito, come sara’ meglio esplicitato piu’ avanti, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalita’ della condotta, l’esiguita’ del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

L’ordinanza di rimessione, dunque, non coglie nel segno e pecca di astrattezza quando lega il nuovo istituto al principio di offensivita’.

Le Sezioni Unite hanno gia’ avuto occasione, recentemente, di evocare le radici e le inespresse potenzialita’ ermeneutiche del principio di offensivita’ (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si e’ rammentata la sua costituzionalizzazione, conseguita attraverso la lettura integrata di diverse norme della legge fondamentale. Si e’ pure posto in luce (e lo si ribadisce nella presente sede) che l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi; offensivi in misura apprezzabile. I beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile la specifica offesa gia’ contenuta nel tipo legale del fatto. Sul piano ermeneutico viene cosi’ superato lo stacco tra tipicita’ ed offensivita’. I singoli tipi di reato vanno ricostruiti in conformita’ al principio di offensivita’, sicche’ tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovra’ operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto. In breve, e’ proprio il parametro valutativo di offensivita’ che consente di individuare gli elementi fattuali dotati di tipicita’; e di dare contenuto tangibile alle espressioni vaghe che spesso compaiono nelle formule legali.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/03/2015 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Dott. Rocco Marco Blaiotta;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Tribunale di Cosenza ha affermato la responsabilita’ dell’imputato indicato in epigrafe in ordine al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, commesso il (OMISSIS). La pronunzia e’ stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro.
  2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo che sia ritenuta la non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 13-bis. cod. pen. introdotto in epoca successiva alla sentenza d’appello.
  3. La Quarta Sezione penale, cui il giudizio era stato assegnato, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla compatibilita’ della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. con il reato previsto dall’articolo 186C.d.S., comma 7.

L’ordinanza rammenta che il quesito ha trovato risposta affermativa in una pronunzia di legittimita’ (Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015, Pasolini, Rv. 264357); ma ritiene non condivisibile tale soluzione.

Si considera che l’illecito in questione, costituito dal rifiuto di sottoporsi all’esame alcoolimetrico da parte del conducente di un veicolo, si risolve in una condotta di dissenso che e’ sempre uguale a se stessa e delinea un reato istantaneo; sicche’ sarebbe impossibile una graduazione dell’offensivita’ nel senso richiesto dall’articolo 131-bis cod. pen..

D’altra parte, il nuovo istituto richiede di valutare la sola condotta e non consente di apprezzare se essa abbia dato luogo ad una situazione concretamente pericolosa. Conseguentemente, non e’ condivisibile l’approccio al problema proposto dalla citata sentenza Pasolini, che ha ritenuto la possibilita’ di ritenere la particolare tenuita’ del fatto proprio in considerazione del mancato riscontro di concreta pericolosita’.

A cio’ si aggiunge che il bene tutelato dalla norma incriminatrice e’ costituito dal regolare andamento dei controlli di polizia attinenti alla sicurezza della circolazione; e che al riguardo non puo’ ipotizzarsi la graduazione dell’offesa.

  1. Con decreto del 21 dicembre 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite e ne ha disposto la trattazione nell’udienza odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite attiene al seguente quesito:

“Se la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 7.

  1. Occorre considerare che l’articolo 131-bis cod. pen. e’ stato introdotto con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, comma 2, e quindi in epoca successiva alla pronunzia d’appello emessa il 10 febbraio 2015 e relativa a fatto commesso il (OMISSIS).

Questa Corte ha in numerose occasioni condivisibilmente ritenuto che, se non e’ stato possibile proporlo in grado di appello, il tema afferente all’applicazione del nuovo istituto puo’ essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e puo’ essere altresi’ rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).

Si e’ infatti in presenza, come sara’ meglio esposto nel prosieguo, di innovazione di diritto penale sostanziale che disciplina l’esclusione della punibilita’ e che reca senza dubbio una disciplina piu’ favorevole. Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4. L’elevato rango del principio espresso da tale ultima norma impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile, come ritenuto recentemente dalle Sezioni unite. Si e’ infatti condivisibilmente affermato il diritto dell’imputato, desumibile dal principio in questione, ad essere giudicato in base al trattamento piu’ favorevole tra quelli succedutisi nel tempo; ed il dovere del giudice di applicare la lex mitior, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110).

Naturalmente, quando non sia in questione l’applicazione della sopravvenuta legge piu’ favorevole ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, la inammissibilita’ del ricorso per cassazione preclude la deducibilita’ e la rilevabilita’ di ufficio della causa di non punibilita’.

  1. Appurata la rilevanza della nuova disciplina, resta da intendere quale sia il ruolo della Corte di cassazione. In proposito si e’ ripetutamente ritenuto che vada compiuta una preliminare delibazione in ordine all’applicabilita’ in astratto del nuovo istituto sulla base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata; e che, in caso di valutazione positiva, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al giudice di merito per le pertinenti valutazioni e statuizioni (oltre alle sentenze sub 1, da ultimo, Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693; Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015, Pasolini, Rv. 264357).

In qualche pronunzia, peraltro, e’ stata pure ritenuta la possibilita’ di applicare direttamente, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), la causa di non punibilita’ quando risulti palese dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali della stessa, e un apprezzamento del giudice di merito che consenta di ritenere coerente la conclusione che il caso di specie debba essere ricondotto alla previsione di cui all’articolo 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 45073 del 16/09/2015, Barrara, Rv. 265224; Sez. 5, n. 48020 del 07/10/2015, V., Rv. 265467).

Il tema di cui si discute chiama effettivamente in campo l’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), che consente alla Corte di cassazione di adottare pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito e’ “superflua”; quando, cioe’, per quel che qui interessa, non e’ richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimita’.

Tale norma e’ stata ripetutamente ritenuta dalle Sezioni Unite fonte per l’adozione di pronunzie assolutorie nella sede di legittimita’ (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. U, n. 22327 del 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181); oltre che dalle sezioni semplici (ad es. Sez. 2, 11/11/2010, n. 41461, Franzi, Rv. 248927). Essa ha costituito pure la base normativa per applicare una causa di non punibilita’ sopravvenuta (ad es. Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv 259110; Sez. 6, n. 17065 del 26/04/2012, Cirillo, Rv. 252506).

In tali situazioni la pronunzia e’ adottata ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen.. Ne’ un ostacolo puo’ essere rinvenuto nel fatto che tale articolo, pur dedicato nella rubrica all’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, non fa menzione dell’ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilita’. Invero la norma ha portata generale, sistemica. Essa, come gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello gia’ riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l’esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. In breve, atteso l’indicato ruolo sistemico, l’articolo citato consente l’adozione di tutte le formule di proscioglimento.

Occorre infine aggiungere che l’applicazione del meccanismo processuale di cui si discute non e’ preclusa nell’ambito del nuovo istituto, a causa del diritto dell’imputato all’interlocuzione. Invero, il giudizio di legittimita’ e’ caratterizzato da ampio contraddittorio scritto ed orale su ogni aspetto della regiudicanda. E d’altra parte, naturalmente, la Corte non potrebbe comunque prosciogliere l’imputato con una formula meno favorevole di quella enunciata nella sentenza di merito; ma dovrebbe semmai addivenire ad esito piu’ favorevole, come nel caso di sopravvenuta prescrizione, pure se il fatto e’ specialmente tenue.

  1. Resta da intendere quale sia la natura e la conformazione del giudizio demandato alla Corte di cassazione.

Anticipando quanto sara’ esposto piu’ avanti, va considerato che la valutazione sulla particolare tenuita’ del fatto richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Sulla base del fatto accertato e valutato dalla sentenza impugnata, dunque, il giudice di legittimita’ e’ nella condizione di esperire il giudizio che gli e’ proprio, afferente all’applicazione della legge; di accertare, cioe’, se la fattispecie concreta e’ collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto.

Conclusivamente, quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimita’ va ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede di merito. Ove esistano le condizioni di legge, l’epilogo decisorio e’ costituito, alla luce di quanto si e’ prima esposto ed alla stregua dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), e articolo 129 c.p.p., da pronunzia di annullamento senza rinvio perche’ l’imputato non e’ punibile a causa della particolare tenuita’ del fatto.

  1. Chiarito il contenuto del giudizio di legittimita’, occorre intendere se l’articolo 131-bis cod. pen.sia applicabile al reato oggetto del giudizio.

5.1. La sentenza Pasolini evocata nell’ordinanza di rimessione, ha dato risposta positiva. E’ stata annullata con rinvio la pronunzia di merito a seguito della sopravvenuta disciplina piu’ favorevole.

Si e’ considerato che alla stregua della sentenza impugnata non emerge una condotta di guida concretamente pericolosa, e che la pena e’ stata irrogata in misura pari al minimo edittale, sicche’ esistono indici significativi nel senso della possibile sussunzione del fatto nell’ipotesi di particolare tenuita’, che dovranno essere valutati dal giudice del rinvio.

5.2. Questo approccio non presenta aspetti critici per cio’ che attiene all’applicabilita’ del nuovo istituto al caso in esame; e le obiezioni esposte nell’ordinanza di rimessione non colgono nel segno.

Il tema, peraltro, non puo’ essere esaminato in astratto, ma richiede di partire dal dato testuale. Occorre considerare che il legislatore ha limitato il campo d’applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravita’ del reato, desunta dalla pena edittale massima; ed alla non abitualita’ del comportamento.

In tale ambito, come sara’ meglio esplicitato piu’ avanti, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalita’ della condotta, l’esiguita’ del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

L’ordinanza di rimessione, dunque, non coglie nel segno e pecca di astrattezza quando lega il nuovo istituto al principio di offensivita’.

Le Sezioni Unite hanno gia’ avuto occasione, recentemente, di evocare le radici e le inespresse potenzialita’ ermeneutiche del principio di offensivita’ (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si e’ rammentata la sua costituzionalizzazione, conseguita attraverso la lettura integrata di diverse norme della legge fondamentale. Si e’ pure posto in luce (e lo si ribadisce nella presente sede) che l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi; offensivi in misura apprezzabile. I beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile la specifica offesa gia’ contenuta nel tipo legale del fatto. Sul piano ermeneutico viene cosi’ superato lo stacco tra tipicita’ ed offensivita’. I singoli tipi di reato vanno ricostruiti in conformita’ al principio di offensivita’, sicche’ tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovra’ operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto. In breve, e’ proprio il parametro valutativo di offensivita’ che consente di individuare gli elementi fattuali dotati di tipicita’; e di dare contenuto tangibile alle espressioni vaghe che spesso compaiono nelle formule legali.

Da quanto precede emerge che il principio di offensivita’ attiene all’essere o non essere di un reato o di una sua circostanza; e non e’ invece implicato nell’ambito di cui ci si occupa, che riguarda per definizione fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale.

La distinzione va sottolineata, anche per rispondere alle preoccupazioni espresse da chi teme che la nuova figura, consentendo di devitalizzare vicende marginali, finisca con il depotenziare il principio di offensivita’ quale chiave per la congrua restrizione dell’area del penalmente rilevante.

  1. In realta’ il nuovo istituto e’ esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilita’ e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalita’ connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario e’ quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessita’ di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s’intrecciano coerentemente.

Il dato normativo conduce senza dubbi di sorta a tale esito interpretativo. Il giudizio sulla tenuita’ del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalita’ della condotta e l’esiguita’ del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entita’ dell’aggressione del bene giuridico protetto.

Per cio’ che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. E’ la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Come e’ stato persuasivamente considerato, qualunque reato, anche l’omicidio, puo’ essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco.

  1. Di particolare ed illuminante rilievo e’ il riferimento testuale alle modalita’ della condotta, al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensi’ ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravita’, l’entita’ del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si e’ qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente; secondo l’insegnamento espresso nella pagina fondativa del fatto nella teoria generale del reato. Ed e’ chiaro che la novella intende per l’appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformita’ al tipo, bensi’ l’entita’ del suo complessivo disvalore.

Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si da’ tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalita’ della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto. L’opinione contraria manifestata dall’ordinanza di rimessione e’ deviata dalla impropria sovrapposizione tra il fatto tipico ed il fatto storico; tra l’offesa e la sua entita’.

Dunque, pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge e’ possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta manifestazione del fatto illecito.

Del resto, l’esperienza giuridica mostra esempi eloquenti: non e’ certo indifferente, nella ponderazione del disvalore del fatto e del bisogno di pena, se un comportamento che si estrinseca in un mero rifiuto sia accompagnato da manifestazioni di irriguardosa e violenta opposizione o sia invece dovuto ad una non completa comprensione del contesto, ovvero a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili. Ne’, sempre per restare alla fattispecie di cui si discute, e’ indifferente il contesto fattuale che fa da sfondo al rifiuto stesso e che afferisce alle circostanze della guida.

Per di piu’, la tesi espressa dall’ordinanza di rimessione condurrebbe a conseguenze paradossali: l’inapplicabilita’ dell’istituto ai reati bagatellari, caratterizzati di solito dall’omissione di una prescrizione, con conseguente frustrazione delle finalita’ deflative sottese alla novella. Pure per tali reati, invece, occorre considerare il contesto: l’entita’, l’oggetto, gli effetti della condotta ed ogni altro elemento significativo.

  1. Tale ricostruzione dell’istituto trova ulteriore conferma nella necessita’ di compiere le valutazioni di cui si discute alla luce dell’articolo 133 c.p., comma 1.

Il richiamo mette in campo, oltre alle caratteristiche dell’azione e alla gravita’ del danno o del pericolo, anche l’intensita’ del dolo e il grado della colpa. A tale riguardo sono state manifestate perplessita’, alimentate dal timore che vengano richieste indagini complesse sulla sfera interiore, incompatibili con la spedita applicazione del nuovo istituto, e possibili cause di derive incontrollabili nell’esercizio della discrezionalita’.

Si tratta di dubbi che non sono fondati. La pertinenza del richiamo emerge icasticamente dalla stessa intitolazione dell’articolo 133, dedicato alla valutazione della gravita’ del reato agli effetti della pena; atteso che il nuovo istituto e’ stato configurato proprio come una causa di esclusione della punibilita’.

D’altra parte, occorre considerare che se e’ vero che lo sviluppo del progetto normativo ha in piu’ occasioni mostrato di preferire la considerazione dei tratti piu’ obiettivabili rifuggendo dai profili interiori, tuttavia, come ormai comunemente ritenuto, anche l’elemento soggettivo del reato penetra nella tipicita’ oggettiva. Cio’ e’ particolarmente chiaro nell’ambito della colpa, ove rileva il tratto obiettivo della violazione della regola cautelare. Ma anche nell’ambito del dolo condotta e colpevolezza s’intrecciano.

Soprattutto, infine, la dottrina della colpevolezza e’ troppo profondamente legata al tema della pena e della sua commisurazione perche’ se ne possa prescindere del tutto nell’ambito della valutazione sulla sua meritevolezza richiesta dalla novella. Si vuol dire che razionalmente, nel disciplinare la graduazione dell’illecito, si e’ fatto riferimento non solo al disvalore di azione e di evento ma anche al grado della colpevolezza.

La rilevanza del profilo soggettivo emerge, del resto, dal parere espresso dalla Camera sullo schema di decreto legislativo. Si e’ considerato che il parametro della modalita’ della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva sul grado della colpa e sull’intensita’ del dolo; e si e’ quindi proposto di introdurre il richiamo esplicito all’articolo 133 c.p., comma 1, che compare nell’atto normativo.

Tali brevi considerazioni corroborano la prospettata ricostruzione della nuova figura giuridica. Essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguita’ e quindi la sua graduazione, e’ del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed e’ quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della fattispecie tipica.

  1. L’approccio proposto puo’ essere ripetuto in guisa non molto dissimile per cio’ che riguarda la ponderazione dell’entita’ del danno o del pericolo. Anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale e’ consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze.

L’ordinanza di rimessione sembra dubitare che siffatta valutazione possa esser fatta con riguardo a illeciti nei quali sia impossibile o difficile compiere un apprezzamento gradualistico rapportato all’entita’ della lesione od esposizione a pericolo di un bene giuridico; o nei quali la misurazione sia stata espressa direttamente dal legislatore attraverso l’individuazione di soglie, fasce di rilevanza penale odi graduazione dell’entita’ dell’illecito.

Pure tale dubbio e’ ingiustificato. Esso e’ ancora una volta determinato dall’idea che la valutazione afferente all’esiguita’ del fatto o dell’offesa debba essere articolata nel rispetto della tradizione che lega il principio di offensivita’ alla lesione od esposizione a pericolo del bene giuridico. Si tratta di un approccio che non tiene conto della disciplina legale.

Il legislatore, come si e’ accennato, ha esplicato una complessa elaborazione per definire l’ambito dell’istituto. Da un lato ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull’entita’ e sulla natura della pena; e vi ha aggiunto un elemento d’impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualita’ o meno del comportamento. Dall’altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonche’ al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalita’ del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuita’: motivi abietti o futili, crudelta’, minorata difesa della vittima ecc..

Da tale connotazione dell’istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l’esiguita’ del disvalore e’ frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potra’ ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente.

Da quanto precede discende che la valutazione inerente all’entita’ del danno o del pericolo non e’ da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalita’ del fatto. Tale conclusione e’ desunta non solo dalla complessiva articolazione della disciplina cui si e’ sopra fatto cenno, ma anche da due argomenti specifici.

In primo luogo, il legislatore ha espressamente previsto che la nuova disciplina trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Dunque, anche in presenza di un danno di speciale tenuita’ l’applicazione dell’articolo 131-bis e’ pur sempre legata anche alla considerazione dei gia’ evocati indicatori afferenti alla condotta ed alla colpevolezza.

D’altra parte, quando si e’ voluto evitare che la graduazione del reato espressa in una circostanza aggravante ragguagliata all’entita’ della lesione sia travolta da elementi di giudizio di segno opposto afferenti agli altri indicatori previsti dalla legge lo si e’ ha fatto esplicitamente: l’offesa non puo’ essere ritenuta tenue quando la condotta ha cagionato, quale conseguenza non voluta, lesioni gravissime.

In breve, e’ stata accolta in tutto e per tutto la concezione gradualistica del reato gia’ nitidamente scolpita nell’insegnamento Carrariano: “nella ricerca sul grado si esamina un fatto nelle eccezionali accidentalita’ del suo concreto modo di essere nella individualita’ criminosa nella quale si estrinseca”; e, nel rispetto della legge, tale giudizio non puo’ che essere rimesso al magistrato “perche’ l’uomo deve essere condannato secondo la verita’ e non secondo le presunzioni”. Si tratta, d’altra parte, di approccio non solo tradizionale ma anche moderno, ripreso dagli studiosi che hanno analizzato i mutevoli pesi dell’esperienza giuridica proprio per cogliervi criteri di selezione di comportamenti per l’appunto minori, meritevoli di trattamento differenziato.

  1. Alla luce di tali considerazioni e’ possibile rispondere agli interrogativi che riguardano la fattispecie in esame. Come si e’ accennato, l’ordinanza di rimessione ritiene che la valutazione sulla tenuita’ del fatto sia preclusa nell’ambito delle fattispecie in cui non e’ richiesto l’accertamento della concreta pericolosita’ della condotta tipica.

A tale riguardo occorre considerare che l’illecito di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcoolimetrica volta all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal comma 2 dello stesso articolo. In conseguenza, la lettura della ratio e dello sfondo di tutela che presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si confrontasse con l’intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno e’ punito con le sanzioni previste dall’altro. In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento e’ disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione.

Dunque, non puo’ farsi a meno di esaminare la collaterale contravvenzione di cui al richiamato comma 2 dell’articolo 186. Essa si inscrive nella categoria di illeciti in cui la pericolosita’ della condotta tipica e’ tratteggiata in guisa categoriale: e’ ritenuta una volta per tutte dal legislatore, che individua comportamenti contrassegnati, alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza, dall’attitudine ad aggredire il bene oggetto di protezione. Si tratta, in breve, dei reati di pericolo presunto: nessuna indagine e’ richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosita’ in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. Si tratta, e’ bene rammentarlo, di una categoria di illeciti che trova frequente espressione in reati contravvenzionali connotati proprio dal superamento di valori soglia ritenuti per l’appunto tipicamente pericolosi.

Orbene, non e’ da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all’idea di pericolo ed ai beni giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosita’ e garantiscono, anzi, il rispetto del principio di tassativita’, assicurando la definita conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalita’ connessi alla necessita’ di accertare in concreto l’offensivita’ del fatto.

Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravita’ dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato.

E’ agevole, a questo punto, tradurre le indicate enunciazioni di principio nell’ambito di cui ci si occupa, non prima, pero’, di aver posto un’ultima preliminare precisazione. Non puo’ ritenersi che lo sfondo di tutela del reato di cui all’articolo 186, comma 2, sia quello della regolarita’ della circolazione. Istanze di sicurezza e regolarita’ della circolazione permeano, nel complesso, il codice della strada. Tuttavia la nostra contravvenzione ha una evidente e ben poco mediata correlazione con i beni della vita e dell’integrita’ personale. Tale conclusione non si trae solo da diretta, vivida e comune fonte esperienziale. E’ la stessa disciplina legale a fornire univoca indicazione in tal senso. Il comma 2-bis prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il reato e’ aggravato. Piu’ in generale, l’articolo 222 prevede severe sanzioni amministrative accessorie quando dalla violazione di norme del Codice derivano danni alle persone.

Dunque, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravita’ dell’illecito connesso all’applicazione dell’articolo 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Per esemplificare: non e’ indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocita’ in una strada affollata, magari generando un incidente. E l’indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosita’ del contesto nel quale l’illecito s’inscrive.

  1. Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto:

“La causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., e’ compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 7”.

  1. Alla luce dei principi sin qui posti e’ infine possibile rispondere alla richiesta, posta dal ricorso, di applicazione del nuovo istituto.

Si tratta di prendere in esame i fatti e le valutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verificare se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenuita’.

Orbene, dalla sentenza emerge che l’imputato, fermato dai Carabinieri, mostro’ immediatamente i sintomi di un grave stato di alterazione alcoolica: forte alito vinoso, difficolta’ di espressione, eloquio sconnesso, difficolta’ di coordinamento dei movimenti, stato confusionale, equilibrio precario, andatura barcollante. Egli venne sottoposto al test qualitativo preliminare che ebbe esito positivo e rifiuto’ di sottoporsi all’alcoltest.

Tali dati, valutati alla stregua dei criteri previsti dalla legge, consentono di escludere che sia ravvisabile un fatto specialmente tenue: il rifiuto e’ stato deliberato e motivato dall’esito dell’indagine preliminare; e d’altra parte lo stato d’alterazione era tanto marcato da consentire agevoli deduzioni sulla pericolosita’ della condotta di guida.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Appurata la rilevanza della nuova disciplina, resta da intendere quale sia il ruolo della Corte di cassazione. In proposito si e’ ripetutamente ritenuto che vada compiuta una preliminare delibazione in ordine all’applicabilita’ in astratto del nuovo istituto sulla base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata; e che, in caso di valutazione positiva, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al giudice di merito per le pertinenti valutazioni e statuizioni (oltre alle sentenze sub 1, da ultimo, Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693; Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015, Pasolini, Rv. 26435

La causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., e’ compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 7″.

Alla luce dei principi sin qui posti e’ infine possibile rispondere alla richiesta, posta dal ricorso, di applicazione del nuovo istituto.

Si tratta di prendere in esame i fatti e le valutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verificare se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenuita’.

Orbene, dalla sentenza emerge che l’imputato, fermato dai Carabinieri, mostro’ immediatamente i sintomi di un grave stato di alterazione alcoolica: forte alito vinoso, difficolta’ di espressione, eloquio sconnesso, difficolta’ di coordinamento dei movimenti, stato confusionale, equilibrio precario, andatura barcollante. Egli venne sottoposto al test qualitativo preliminare che ebbe esito positivo e rifiuto’ di sottoporsi all’alcoltest.