Eredi legittima successione avvocato esperto BOLOGNA VICENZA TREVISO

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Eredi legittima successione avvocato esperto BOLOGNA RISOLVI ORA CHIAMA

PRIMA DI TUTTO COSA E’UNA SUCCESSIONE?

 

La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi.

Per patrimonio ereditario sono intesi l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. Quindi, in parole più semplici, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti ma anche i debiti della persona defunta.

Tipi di successione:

  1. testamentaria, quando è regolata da un testamento
  2. legittima, quando, in mancanza di un testamento, è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità a seconda del grado di parentela.

Cosa vuol dire Accettare l’eredità

Accettare  una eredita’ puo’ non voler dire solo prendere ma si rischia anche di dover dare: infatti l’erede risponde anche dei debiti ereditari. L’accettazione, che non può riguardare solo una parte dell’eredità, può essere espressa sostanzialmente in due modi:

  1. formale, con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale del comune dove il defunto aveva l’ultimo domicilio
  2. tacito, cioè desumibile da un comportamento specifico che manifesti la volontà di accettare l’eredità.

Se l’erede accetta, diventa proprietario dei beni, come ad esempio una casa, ma subentra al defunto anche nei debiti (se ci fossero).

 

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

Eredi legittima successione avvocato : come opportunamente ha evidenziato la dottrina e la giurisprudenza una totale pretermissione del legittimario può aversi sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, il legittimario sarà pretermesso: a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, 2 co., c.c., questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti, e b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, considerato che per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (in tal senso da ultimo Cass. n. 19527 del 2005). Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria, che in quella ab intestato, che impugna per simulazione un atto compiuto dal ‘de cuius’ a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA ESPERTO CAUSE SUCCESSIONE

COME SI ACQUISTA L’EREDITA’?

 l‘art. 459 c.c, nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa.

  1. In tale contesto deve essere letto l’art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità in ogni caso dal giorno dell’apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione; ai sensi del terzo comma della suddetta norma, poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare.
  2. La conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità decorrente dal giorno dell’apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria (fatte salve le espresse eccezioni previste dallo stesso art. 480 c.c.) è offerta dall’art. 483 c.c. che, dopo aver disposto al primo comma che l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore, prevede al secondo comma che ‘se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta’.
  3. Invero tale disposizione – dalla quale si evince che, una volta accettata l’eredità, non si pone più un problema di prescrizione del diritto di accettazione della stessa in base ad un testamento scoperto successivamente – attribuisce rilievo ad un testamento che sia stato rinvenuto a distanza di tempo dall’apertura della successione in quanto, temperando il rigore di quanto sancito al primo comma, ne prevede l’efficacia senza che esso debba essere accettato, sia nell’ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell’ipotesi opposta, stabilendo il principio del limite dell’obbligo di soddisfare i legati entro il valore della dell’eredità; pertanto la norma in esame esclude due autonomi diritti di accettazione dell’eredità, in quanto, se così fosse, l’erede sarebbe tenuto a soddisfare i legati previsti nel testamento scoperto successivamente soltanto a seguito dell’accettazione di tale testamento; invece l’obbligo per l’erede di soddisfare i legati, sia pure nei limiti sopra enunciati, a seguito della scoperta di un testamento di cui non si aveva conoscenza al tempo dell’accettazione dell’eredità – e quindi il dettato legislativo secondo il quale l’accettazione sulla base della originaria delazione resta valida, ma alla prima successione si sovrappone quella testamentaria nei termini suddetti – inducono logicamente alla conclusione che l’accettazione è unica indipendentemente dal titolo della chiamata, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vigente ordinamento non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla devoluzione testamentaria e l’altro dalla legittima, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell’apertura della successione (Cass. 25-1-1983 n. 697; Cass. 18-10-1988 n. 5666; Cass. 16-2-1993 n. 1933; Cass. 22-9-2000 n. 12575).
  4. Deve a tal punto essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 secondo comma c.c. sollevata in via subordinata nella memoria di costituzione di nuovi difensori dell’A. del 10-5-2010 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
  5. AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA ESPERTO CAUSE SUCCESSIONE

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