DONAZIONE SIMULATA GENITORI E FIGLI AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA

DONAZIONE SIMULATA GENITORI

PENALE EDILIZIA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA

E FIGLI AVVOCATO SUCCESSIONI

BOLOGNA

PRINCIPIO

sia stata proposta un’azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 563 c.c., comma 4, deve rilevare di ufficio l’esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello, e sia perciò ormai inammissibile un’espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l’originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione

  • FATTO Le odierne ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese – sezione distaccata di Luino, i genitori Le.Pi. e S.R., nonchè la sorella L.K. ed il cognato B.R., esponendo che con due atti di compravendita del 1 ottobre 2007 i genitori avevano venduto alla sorella ed al di lei coniuge degli immobili siti in (OMISSIS), al prezzo dichiarato di Euro 545.000,00.
  • Rilevavano che in realtà si trattava di vendite che dissimulavano delle donazioni, potendosi pervenire all’accertamento della natura fittizia della vendita in ragione di una serie di elementi indiziari, quali, tra gli altri, il rapporto di parentela tra le parti contraenti, l’affermazione contenuta in contratto secondo cui il prezzo era stato integralmente pagato prima della stipula degli atti, l’incongruità del prezzo pattuito rispetto all’effettivo valore dei beni venduti.
PENALE EDILIZIA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA

Deducevano quindi di avere interesse a far accertare la natura simulata degli atti, al fine di potersi avvalere, essendo ancora in vita i pretesi donanti, del rimedio dell’opposizione alla donazione di cui all’art. 563 c.c., onde poter conservare, all’esito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati.

Nella resistenza dei convenuti che assumevano invece che le vendite fossero reali, il giudice adito con la sentenza n. 1036 del 18/9/2015 accoglieva la domanda, ritenendo che le vendite in realtà dissimulavano delle donazioni.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

ESPERTO SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE IMPUGNAZIONI TESTAMENTI 

051 6447838 

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4037 del 27/10/2016, a fronte del motivo di appello dei convenuti, i quali evidenziavano che in realtà le donazioni erano affette da nullità, in quanto l’atto dissimulato non rispettava i requisiti di forma previsti per l’atto di donazione, accoglieva il gravame, rigettando la domanda attorea.

A tal fine osservava che la domanda proposta era da intendersi come volta all’accertamento della simulazione relativa oggettiva, ma che non poteva essere accolta in ragione della nullità per vizi di forma dell’atto dissimulato.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso L.P. e L.M.G. sulla base di tre motivi illustrati anche da memorie.

MOTIVAZIONBE E GIURISPRUDENZA

 

A tal fine preme rilevare che la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 134 del 2012, le cui conseguenze, attesa la formulazione del motivo di ricorso in tema di vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono state ben delineate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Queste, infatti, con la sentenza n. 8053 del 2014 hanno precisato che la novella, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, deve intendersi come volta alla riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Così come delineato il vizio di carenza di motivazione, deve escludersi che lo stesso ricorra nel caso in esame, in quanto i giudici di appello, ancorchè con motivazione sintetica, hanno comunque dato contezza delle ragioni in base alle quali sono pervenuti al rigetto della domanda.

Infatti, dopo avere proceduto a qualificare la domanda proposta come intesa all’accertamento della simulazione relativa oggettiva, mirando a far appurare che, dietro l’apparenza della vendita, si nascondeva il reale intento delle parti di porre in essere una donazione, hanno ritenuto che fosse ostativa all’accoglimento della domanda de qua la circostanza che l’atto di vendita fosse stato redatto senza l’assistenza di testimoni, essendo quindi carente, come invece richiesto dall’art. 1414 c.c., il requisito di forma necessario per la validità dell’atto dissimulato.

Quanto invece alla diversa denuncia di violazione dell’art. 183 c.p.c., in disparte l’applicabilità della norma de qua per volontà del legislatore al giudizio di primo grado, ed evidenziato che anche in grado di appello l’esigenza di assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio è presidiata dall’art. 101 c.p.c., nel caso in esame è carente il requisito del rilievo d’ufficio della questione della nullità della donazione dissimulata, emergendo, infatti, che il profilo concernente l’assenza dei testimoni in occasione della stipula dell’atto simulato, e la sua ripercussione sulla validità della donazione dissimulata, costituiva oggetto del motivo di appello principale, sicchè le appellate erano espressamente sollecitate dalla stessa proposizione del gravame a prendere posizione sul punto.

  1. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg., in tema di azione di simulazione relativa e di effetti del suo accertamento in relazione al negozio dissimulato.

    successioni avvocato esperto 051 6447838
    successioni avvocato esperto 051 6447838

Sostengono le ricorrenti che una volta introdotta la domanda di simulazione relativa oggettiva, l’accertamento di una causa di nullità del negozio dissimulato deve condurre alla relativa declaratoria, ancorchè si riscontri che il contratto dissimulato sia privo dei requisiti di forma ovvero di sostanza.

Ne deriva che a fronte della deduzione di nullità del negozio dissimulato di cui all’atto di appello, la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare il gravame inammissibile per difetto di interesse, ovvero avrebbe dovuto indurre la Corte a “ricalibrare” il contenuto della pronunzia, accertando l’inidoneità dell’atto dissimulato a produrre i suoi effetti.

Il terzo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg. e artt. 1418 c.c. e segg., lamentandosi la violazione dei principi in tema di rilievo d’ufficio della nullità.

Ed, infatti, l’ordinamento non può tollerare che un negozio nullo possa continuare a produrre i suoi effetti, così che, a fronte del riscontro della carenza di testimoni per l’atto di donazione, la sentenza non poteva rigettare la domanda, assicurando in tal modo che il contratto continui a produrre i suoi effetti.

I due motivi che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati nei termini di cui alla motivazione che segue.

Giova a tal fine prendere le mosse dal contenuto della stessa domanda attorea che, essendo ancora in vita i pretesi donanti, mirava a far accertare l’effettiva natura giuridica delle compravendite intercorse tra i convenuti, onde dimostrare che si trattava di donazioni, e ciò, non già al fine di ottenerne l’inefficacia (trattandosi di effetto ricollegabile all’azione di riduzione, esperibile però solo in epoca successiva all’apertura della successione dei donanti), quanto al diverso scopo di poter procedere alla trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, di cui dell’art. 563 c.c., comma 4, ed al fine di preservare l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti, una volta intervenuto l’accoglimento dell’azione di riduzione (come detto, da proporsi in epoca successiva alla morte dei donanti).

avvocato per successioni Bologna

L’effetto della novella del 2005, con le modifiche apportate all’art. 563 c.c., come già prospettato in dottrina e poi chiarito da successive pronunce di merito, è stato quello di far ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 2968/1987) che riteneva inammissibile un’azione siffatta, essendo ancora in vita l’ereditando.

La questione è pervenuta anche all’esame di questa Corte che nella sentenza n. 11012/2013 ha avuto modo di affermare, proprio alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi invece ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, che presuppone, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l’apertura della successione dell’alienante, ma al diverso fine di

notificare – e poi trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 c.c., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia).

Tuttavia, per poter formulare l’opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l’azione di simulazione relativa (oppure, secondo una diversa tesi, pur manifestatasi nella giurisprudenza di merito, avere proposto e trascritto la domanda di simulazione) onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l’atto di opposizione, dovendosi quindi reputare ammissibile solo in tale limitato ambito la proponibilità dell’azione di simulazione ancor prima dell’apertura della successione dell’alienante.

Il precedente citato, che il Collegio mostra di condividere, anche perchè in linea con l’opinione della più accreditata dottrina intervenuta sul tema, ritiene poi che debba fornirsi risposta positiva ai quesito circa la proponibilità dell’azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all’art. 563 c.c., comma 1, anche nell’ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione, non potendosi invece reputare estensibile alla diversa ipotesi di cd. donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, che ha appunto escluso che in tal caso al legittimario sia data anche una tutela recuperatoria di carattere reale, essendo i suoi diritti assicurati solo dall’obbligo del donatario di reintegrare la quota lesa con il suo controvalore economico.

Analogamente deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l’azione di simulazione assoluta (volta a far valere l’apparente fuoriuscita del bene dal suo patrimonio) ovvero l’accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l’atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l’azione di simulazione in vita dell’ereditando è l’esigenza di assicurare la trascrivibilità dell’atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso in esame, non vi sia possibilità di trascrivere l’opposizione, e che quindi non sia consentito derogare al generale principio dell’inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario.

In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all’utile esercizio dell’azione di riduzione ed al successivo esperimento dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

ESPERTO SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE IMPUGNAZIONI TESTAMENTI 

051 6447838 

Avendo, quindi, le attrici inteso promuovere la domanda di simulazione relativa al fine di fare emergere non solo che la vendita in realtà non era voluta e che dietro la

stessa si celava una donazione, ai fini dell’accoglimento della domanda, come detto, strumentale alla trascrizione del diritto di opposizione, era necessario anche accertare che la donazione dissimulata fosse valida, e come tale necessitante di una manifestazione di volontà idonea a preservare i diritti dei soggetti contemplati dall’art. 563 c.c., nell’ipotesi di successiva alienazione del bene donato.

Correttamente, quindi, e su sollecitazione degli stessi appellanti, la Corte d’Appello, in conformità di quanto precisato dall’intervento delle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 26342 e 26243 del 2014, ha rilevato la nullità degli atti dissimulati, non trovando tale dovere limitazione in ragione del grado di giudizio in cui trovasi la causa, non essendole però consentito, anche, in assenza di una domanda di accertamento della nullità già avanzata in primo grado, addivenire alla relativa declaratoria in grado di appello, alla luce della regola che vieta la proposizione di domande nuove in grado di appello, e che opera anche nel caso in cui il rilievo della nullità avvenga d’ufficio.

Per tale ipotesi le Sezioni Unite hanno chiarito nei precedenti citati che, laddove il rilievo della nullità intervenga in occasione della disamina di una domanda volta a far valere una diversa patologia negoziale, in assenza di una domanda di nullità, da avanzare però esclusivamente nel corso del giudizio di primo grado, il giudice deve rigettare la domanda proposta, sebbene dando atto in motivazione del fatto che il rigetto è determinato dal rilievo di una causa di nullità del negozio, che però non può essere dichiarata, mancando appunto un’espressa richiesta delle parti formulata nel rispetto delle regole di rito.

In tal caso però, ed in ciò si segnala la differenza dell’intervento delle Sezioni Unite del 2014 rispetto al primo precedente delle stesse Sezioni Unite 2012, che pur aveva anticipato parte delle soluzioni in punto di rilievo officioso della nullità negoziale (Cass. S.U. n. 14828/2012), l’accertamento della nullità, ancorchè non sfociato in una dichiarazione in dispositivo, acquisisce efficacia di giudicato tra le parti, precludendo in un successivo giudizio che possa essere posto nuovamente in discussione.

 

 

PARMA,REGGIO EMILIA, MODENA, PIACENZA, BOLOGNA ,FERRARA, FORLI CESENA, RAVENNA, RIMINI
PARMA,REGGIO EMILIA, MODENA, PIACENZA, BOLOGNA ,FERRARA, FORLI CESENA, RAVENNA, RIMINI

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Sentenza 9 settembre 2019, n. 22457

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALISI Antonino – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

TESTAMENTO-AVVOCATO-ESPERTO-BOLOGNA-
DONAZIONE SIMULATA GENITORI E FIGLI AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA avvocato Bologna

sul ricorso 5019/2017 proposto da:

L.M.G., L.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE COROMANO, DOMENICO SPANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.K., B.R., LE.PI., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PRATI LUCCA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4037/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo ed assorbimento del terzo;

udito l’Avvocato Nicola Corbo per le ricorrenti e l’Avvocato Prati Lucca Giovanni per i

controricorrenti.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Le odierne ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese – sezione distaccata di Luino, i genitori Le.Pi. e S.R., nonchè la sorella L.K. ed il cognato B.R., esponendo che con due atti di compravendita del 1 ottobre 2007 i genitori avevano venduto alla sorella ed al di lei coniuge degli immobili siti in (OMISSIS), al prezzo dichiarato di Euro 545.000,00.

Rilevavano che in realtà si trattava di vendite che dissimulavano delle donazioni, potendosi pervenire all’accertamento della natura fittizia della vendita in ragione di una serie di elementi indiziari, quali, tra gli altri, il rapporto di parentela tra le parti contraenti, l’affermazione contenuta in contratto secondo cui il prezzo era stato integralmente pagato prima della stipula degli atti, l’incongruità del prezzo pattuito rispetto all’effettivo valore dei beni venduti.

Deducevano quindi di avere interesse a far accertare la natura simulata degli atti, al fine di potersi avvalere, essendo ancora in vita i pretesi donanti, del rimedio dell’opposizione alla donazione di cui all’art. 563 c.c., onde poter conservare, all’esito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati.

Nella resistenza dei convenuti che assumevano invece che le vendite fossero reali, il giudice adito con la sentenza n. 1036 del 18/9/2015 accoglieva la domanda, ritenendo che le vendite in realtà dissimulavano delle donazioni.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4037 del 27/10/2016, a fronte del motivo di appello dei convenuti, i quali evidenziavano che in realtà le donazioni erano affette da nullità, in quanto l’atto dissimulato non rispettava i requisiti di forma previsti per l’atto di donazione, accoglieva il gravame, rigettando la domanda attorea.

A tal fine osservava che la domanda proposta era da intendersi come volta all’accertamento della simulazione relativa oggettiva, ma che non poteva essere accolta in ragione della nullità per vizi di forma dell’atto dissimulato.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso L.P. e L.M.G. sulla base di tre motivi illustrati anche da memorie.

Gli intimati hanno resistito con controricorso

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

ESPERTO SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE IMPUGNAZIONI TESTAMENTI 

051 6447838 

La Sesta sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 494 del 10 gennaio 2019 ha ritenuto opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

  1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 281 sexies e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost. ed all’ della CEDU in quanto la sentenza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione; si lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., per non avere la

Corte di Appello assegnato alle parti i termini necessari per la trattazione della questione della nullità della donazione dissimulata.

Il motivo è infondato.

A tal fine preme rilevare che la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 134 del 2012, le cui conseguenze, attesa la formulazione del motivo di ricorso in tema di vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono state ben delineate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Queste, infatti, con la sentenza n. 8053 del 2014 hanno precisato che la novella, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, deve intendersi come volta alla riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.[wpforms id=”21592″]

Così come delineato il vizio di carenza di motivazione, deve escludersi che lo stesso ricorra nel caso in esame, in quanto i giudici di appello, ancorchè con motivazione sintetica, hanno comunque dato contezza delle ragioni in base alle quali sono pervenuti al rigetto della domanda.

Infatti, dopo avere proceduto a qualificare la domanda proposta come intesa all’accertamento della simulazione relativa oggettiva, mirando a far appurare che, dietro l’apparenza della vendita, si nascondeva il reale intento delle parti di porre in essere una donazione, hanno ritenuto che fosse ostativa all’accoglimento della domanda de qua la circostanza che l’atto di vendita fosse stato redatto senza l’assistenza di testimoni, essendo quindi carente, come invece richiesto dall’art. 1414 c.c., il requisito di forma necessario per la validità dell’atto dissimulato.

Quanto invece alla diversa denuncia di violazione dell’art. 183 c.p.c., in disparte l’applicabilità della norma de qua per volontà del legislatore al giudizio di primo grado, ed evidenziato che anche in grado di appello l’esigenza di assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio è presidiata dall’art. 101 c.p.c., nel caso in esame è carente il requisito del rilievo d’ufficio della questione della nullità della donazione dissimulata, emergendo, infatti, che il profilo concernente l’assenza dei testimoni in occasione della stipula dell’atto simulato, e la sua ripercussione sulla validità della donazione dissimulata, costituiva oggetto del motivo di appello principale, sicchè le appellate erano espressamente sollecitate dalla stessa proposizione del gravame a prendere posizione sul punto.

  1. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg., in tema di azione di simulazione relativa e di effetti del suo accertamento in relazione al negozio dissimulato.

Sostengono le ricorrenti che una volta introdotta la domanda di simulazione relativa oggettiva, l’accertamento di una causa di nullità del negozio dissimulato deve condurre alla relativa declaratoria, ancorchè si riscontri che il contratto dissimulato sia privo dei requisiti di forma ovvero di sostanza.

Ne deriva che a fronte della deduzione di nullità del negozio dissimulato di cui all’atto di appello, la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare il gravame inammissibile per difetto di interesse, ovvero avrebbe dovuto indurre la Corte a “ricalibrare” il contenuto della pronunzia, accertando l’inidoneità dell’atto dissimulato a produrre i suoi effetti.

Il terzo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg. e artt. 1418 c.c. e segg., lamentandosi la violazione dei principi in tema di rilievo d’ufficio della nullità.

Ed, infatti, l’ordinamento non può tollerare che un negozio nullo possa continuare a produrre i suoi effetti, così che, a fronte del riscontro della carenza di testimoni per l’atto di donazione, la sentenza non poteva rigettare la domanda, assicurando in tal modo che il contratto continui a produrre i suoi effetti.

I due motivi che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati nei termini di cui alla motivazione che segue.

Giova a tal fine prendere le mosse dal contenuto della stessa domanda attorea che, essendo ancora in vita i pretesi donanti, mirava a far accertare l’effettiva natura giuridica delle compravendite intercorse tra i convenuti, onde dimostrare che si trattava di donazioni, e ciò, non già al fine di ottenerne l’inefficacia (trattandosi di effetto ricollegabile all’azione di riduzione, esperibile però solo in epoca successiva all’apertura della successione dei donanti), quanto al diverso scopo di poter procedere alla trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, di cui dell’art. 563 c.c., comma 4, ed al fine di preservare l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti, una volta intervenuto l’accoglimento dell’azione di riduzione (come detto, da proporsi in epoca successiva alla morte dei donanti).

L’effetto della novella del 2005, con le modifiche apportate all’art. 563 c.c., come già prospettato in dottrina e poi chiarito da successive pronunce di merito, è stato quello di far ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 2968/1987) che riteneva inammissibile un’azione siffatta, essendo ancora in vita l’ereditando.

La questione è pervenuta anche all’esame di questa Corte che nella sentenza n. 11012/2013 ha avuto modo di affermare, proprio alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi invece ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, che presuppone, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l’apertura della successione dell’alienante, ma al diverso fine di

notificare – e poi trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 c.c., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia).

Tuttavia, per poter formulare l’opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l’azione di simulazione relativa (oppure, secondo una diversa tesi, pur manifestatasi nella giurisprudenza di merito, avere proposto e trascritto la domanda di simulazione) onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l’atto di opposizione, dovendosi quindi reputare ammissibile solo in tale limitato ambito la proponibilità dell’azione di simulazione ancor prima dell’apertura della successione dell’alienante.

Il precedente citato, che il Collegio mostra di condividere, anche perchè in linea con l’opinione della più accreditata dottrina intervenuta sul tema, ritiene poi che debba fornirsi risposta positiva ai quesito circa la proponibilità dell’azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all’art. 563 c.c., comma 1, anche nell’ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione, non potendosi invece reputare estensibile alla diversa ipotesi di cd. donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, che ha appunto escluso che in tal caso al legittimario sia data anche una tutela recuperatoria di carattere reale, essendo i suoi diritti assicurati solo dall’obbligo del donatario di reintegrare la quota lesa con il suo controvalore economico.

Analogamente deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l’azione di simulazione assoluta (volta a far valere l’apparente fuoriuscita del bene dal suo patrimonio) ovvero l’accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l’atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l’azione di simulazione in vita dell’ereditando è l’esigenza di assicurare la trascrivibilità dell’atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso in esame, non vi sia possibilità di trascrivere l’opposizione, e che quindi non sia consentito derogare al generale principio dell’inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario.

In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all’utile esercizio dell’azione di riduzione ed al successivo esperimento dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima.

Avendo, quindi, le attrici inteso promuovere la domanda di simulazione relativa al fine di fare emergere non solo che la vendita in realtà non era voluta e che dietro la

stessa si celava una donazione, ai fini dell’accoglimento della domanda, come detto, strumentale alla trascrizione del diritto di opposizione, era necessario anche accertare che la donazione dissimulata fosse valida, e come tale necessitante di una manifestazione di volontà idonea a preservare i diritti dei soggetti contemplati dall’art. 563 c.c., nell’ipotesi di successiva alienazione del bene donato.

Correttamente, quindi, e su sollecitazione degli stessi appellanti, la Corte d’Appello, in conformità di quanto precisato dall’intervento delle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 26342 e 26243 del 2014, ha rilevato la nullità degli atti dissimulati, non trovando tale dovere limitazione in ragione del grado di giudizio in cui trovasi la causa, non essendole però consentito, anche, in assenza di una domanda di accertamento della nullità già avanzata in primo grado, addivenire alla relativa declaratoria in grado di appello, alla luce della regola che vieta la proposizione di domande nuove in grado di appello, e che opera anche nel caso in cui il rilievo della nullità avvenga d’ufficio.

Per tale ipotesi le Sezioni Unite hanno chiarito nei precedenti citati che, laddove il rilievo della nullità intervenga in occasione della disamina di una domanda volta a far valere una diversa patologia negoziale, in assenza di una domanda di nullità, da avanzare però esclusivamente nel corso del giudizio di primo grado, il giudice deve rigettare la domanda proposta, sebbene dando atto in motivazione del fatto che il rigetto è determinato dal rilievo di una causa di nullità del negozio, che però non può essere dichiarata, mancando appunto un’espressa richiesta delle parti formulata nel rispetto delle regole di rito.

In tal caso però, ed in ciò si segnala la differenza dell’intervento delle Sezioni Unite del 2014 rispetto al primo precedente delle stesse Sezioni Unite 2012, che pur aveva anticipato parte delle soluzioni in punto di rilievo officioso della nullità negoziale (Cass. S.U. n. 14828/2012), l’accertamento della nullità, ancorchè non sfociato in una dichiarazione in dispositivo, acquisisce efficacia di giudicato tra le parti, precludendo in un successivo giudizio che possa essere posto nuovamente in discussione.

Tornando quindi al caso in esame, in assenza di una domanda di nullità già avanzata nel corso del giudizio di primo grado (che deve reputarsi inammissibile per difetto di interesse, alla luce di quanto sopra precisato circa l’ammissibilità dell’atto di opposizione ex art. 563 c.c., solo per le donazioni valide, e considerato altresì che il legittimario di norma nutre un’aspettativa di mero fatto prima dell’apertura della successione,), e tenuto conto del nesso di strumentalità che avvince la domanda di simulazione relativa all’esercizio del diritto di opposizione, correttamente la Corte d’Appello è pervenuta al rigetto della domanda, stante la nullità per vizio di forma delle donazioni dissimulate, ma resta fermo che tale accertamento di invalidità, anche in quanto legato al riscontro dell’effettiva volontà delle parti contraenti, divenga inoppugnabile nei rapporti tra le parti del presente giudizio, e quindi foriero di apportare vantaggi alle ricorrenti allorquando, una volta apertasi la successione dei donanti, si tratterà di verificare quale sia l’effettiva consistenza del loro patrimonio, includendo anche quei beni solo apparentemente fuoriusciti con la stipula degli atti oggetto di causa.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: Il giudice innanzi al quale

sia stata proposta un’azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 563 c.c., comma 4, deve rilevare di ufficio l’esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello, e sia perciò ormai inammissibile un’espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l’originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

  1. Attesa la novità della questione giuridica, priva di precedenti di legittimità, e la sua complessità, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

  2. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019