DIVORZIO BOLOGNA- ASSEGNO DIVORZIO, novita’-DIVORZIO BOLOGNA

ASSEGNO DIVORZIO, NUOVO INDIRIZZO –DIVORZI BOLOGNA

oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; DIVORZIO, NUOVO INDIRIZZO –DIVORZI BOLOGNA
ASSEGNO DIVORZIO, NUOVO INDIRIZZO –DIVORZI BOLOGNA

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ASSEGNO DIVORZIO, NUOVO INDIRIZZO –DIVORZI BOLOGNA

il riconoscimento dell’assegno di divorzio

1)in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

 2)Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa

delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”;

2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi,

 

oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”;

3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

 l’esame del formulato motivo impone preliminarmente di dare atto che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

3.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.

3.2. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost..

3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso ed alla durata del matrimonio; c) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

3.3. Si pone, a questo punto, il complesso problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso, dal momento che il nuovo indirizzo interpretativo non comporta soltanto una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, essendo facilmente intuibile che l’applicazione di una regola giuridica funge anche da griglia di selezione delle allegazioni dei fatti rilevanti (e, conseguentemente, delle prove).

3.3.1. Invero, per circa tre decenni si è applicata una regola giuridica che intendeva l’inadeguatezza dei mezzi come incapacità di mantenere il tenore di vita di cui si era goduto in costanza di matrimonio (e tale è stata, palesemente, anche l’ottica in cui si è posta la decisione della corte capitolina – risalente all’aprile 2016 – oggi impugnata); poi, dopo la citata Cass. n. 11504 del 2017, la regola è mutata, perchè a condizionare l’esistenza del diritto all’assegno divorzile è stata solo l’insufficienza economica dell’avente diritto; infine, dopo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 2018, la regola è diventata un’altra perchè esse hanno ripudiato quelle precedenti, indicando nuove coordinate giuridiche per risolvere il problema. In una situazione di tal fatta, è evidente che ci siano processi iniziati sotto il vigore delle vecchie regole, ma che, se ci si vuole attenere al dictum delle Sezioni Unite, devono oggi essere definiti sulla scorta della regola da queste affermata.

3.3.2. Le fattispecie potenzialmente interessate da tale problematica sono, intuitivamente, molteplici, ma, in questa sede, essa investe, specificamente, quella della sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte di appello sull’assegno di divorzio – quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione – sia già stata oggetto di impugnazione in Cassazione benchè ancora non definita da quest’ultima.

3.3.3. Va ricordato, allora, da un lato, che l’interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale, sicchè un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito (cfr. Cass., SU. n. 4135 del 2019, in motivazione; Cass. n. 174 del 2015), mentre, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso; dall’altro che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

3.3.4. Fermo quanto precede, non vi è chi non veda come l’individuazione di una regola giuridica piuttosto che un’altra implica, spesso, la valorizzazione di un diverso quadro fattuale: il giudice, invero, prediligendo una regola giuridica, individua anche i fatti da cui trae le conseguenze per la sua applicazione, mentre, se ne utilizza una diversa, valorizza fatti ulteriori non presi in considerazione precedentemente perchè non rilevanti. In altri termini, l’affermazione di una nuova regola giuridica quasi mai si traduce soltanto in una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, ma comporta la valorizzazione di aspetti fattuali non considerati dalla vecchia regola sostituita perchè irrilevanti.

3.3.5. E’ allora ragionevole ipotizzare che, in una simile fattispecie (corrispondente a quella su cui oggi il Collegio, che pienamente condivide i già descritti principi sanciti da Cass. SU. n. 18287 del 2018, è chiamato a giudicare), la Cassazione può – eventualmente previa attivazione del meccanismo di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, – decidere nel merito la causa se, per l’applicazione della nuova regola affermata dalle Sezioni Unite, non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti; altrimenti, dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite.

3.3.6. Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, peraltro, giova rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5137 del 2019). Ancor più significativamente, si è sancito che il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017; Cass. n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3). Si tratta, dunque, come appare di tutta evidenza, di un’affermazione assolutamente utilizzabile in una fattispecie come quella di cui oggi si discute, e che rappresenta un necessario adeguamento da assicurarsi alla struttura del giudizio di rinvio, al fine di garantire il pieno ed effettivo dispiegamento del diritto di difesa delle parti, allorquando i mutamenti interpretativi giurisprudenziali che determinino la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato investano – come accaduto, per quanto qui di interesse, con riferimento all’interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 – il contenuto di norme sostanziali e di merito, i quali sono tutti necessariamente retroattivi.

3.4. Alla stregua dei suddetti principi, allora, nella specie si impone l’opzione della cassazione con rinvio al giudice di merito, atteso che la decisione oggi impugnata, nel fare applicazione del trentennale orientamento giurisprudenziale poi abbandonato dal descritto recente intervento delle Sezioni Unite, ha valorizzato (cfr. pag. 5) – così confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto alla L.R. un assegno divorzile di Euro 400,000 mensili – la “notevole disparità reddituale” in favore del B. e la “inadeguatezza dei redditi della L.R. a mantenere solo con le sue modeste risorse un tenore di vita in qualche misura analogo a quello della convivenza coniugale, tenore di vita buono… ed in buona misura consentito proprio dai maggiori redditi del marito e che presumibilmente sarebbe proseguito…”, altresì giudicando congrua l’entità del suddetto assegno determinata dal giudice di prime cure alla stregua dei criteri (“le condizioni dei coniugi, il livello dei redditi, la breve durata del matrimonio, poco più di due anni, il contenuto contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare”. Cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5.

3.4.1. Proprio l’aver sancito il diritto all’assegno divorzile esclusivamente in ragione della impossibilità, per la odierna controricorrente, di conservare, con le proprie “inadeguate” risorse, un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, senza, invece, far derivare l’accertamento di quel diritto da una ponderazione unitaria (e non solo per la successiva quantificazione dell’assegno de quo) di tutti i criteri suddetti – ritenuti “equiordinati” dal più volte richiamato recente arresto Sezioni Unite – comporta, allora, la necessità di provvedere ad una nuova valutazione sulla spettanza, o meno, del diritto in questione in favore della L.R., attraverso il riesame, alla luce dei richiamati principi di Cass., SU, n. 18287 del 2018, del complessivo quadro fattuale desumibile dall’istruttoria svolta, altresì opportunamente precisandosi che, come si è già anticipato, nel giudizio di rinvio, le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al menzionato dictum delle Sezioni Unite.

3.5. Da ultimo, merita di essere sottolineato che, nell’odierna vicenda, il diritto all’assegno e la sua quantificazione trovano il proprio titolo costitutivo in una sentenza di divorzio evidentemente non ancora passata in giudicato, e che il rapporto instauratosi tra gli ex coniugi non è destinato ad esaurirsi in un’unica prestazione ma rientra nella specie dei rapporti di durata esposti agli sviluppi della situazione di fatto e della disciplina normativa (è, dunque, assolutamente irrilevante, qui, l’ulteriore problema se gli effetti di un siffatto rapporto possano, o meno, trovare un ostacolo insormontabile nel giudicato che assiste il loro titolo costitutivo).

3.5.1. L’interpretazione data dalle Sezioni Unite a quanto prevede la L. n. 898 del 1970, art. 5 è stato lo strumento per dare alla disposizione un nuovo significato e ha, quindi, valenza – non soltanto di individuazione e di valorizzazione di uno dei suoi possibili significati disvelando una potenzialità semantica del testo, atteso che ogni diversa interpretazione ricava da una medesima disposizione un differente significato, ossia una distinta norma – di diritto vivente di fonte giurisprudenziale, la cui rilevanza si manifesta anche nei giudizi di legittimità costituzionale.

3.5.2. E’ noto, peraltro, che, nello svolgimento dei rapporti di durata, opera la doverosa applicazione anche della legge nuova, senza che questa conclusione si ponga in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 12 preleggi, poichè la legge è retroattiva solo quando dovesse modificare o estinguere gli effetti già prodotti nel tempo anteriore alla sua entrata in vigore (come avverrebbe, ad esempio, allorquando, il beneficiario dell’assegno fosse obbligato a restituire quanto percepito in applicazione della legge vigente al momento della formazione del titolo costitutivo del suo diritto e, quindi, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio).

3.5.3. Se è vero che la legge sulle condizioni per la concessione dell’assegno di divorzio è rimasta immutata, è parimenti innegabile che ne è stata profondamente innovata l’interpretazione per effetto del diritto vivente creato dalla nuova giurisprudenza delle Sezioni Unite, sicchè per non discostarsi da esso, dovranno utilizzarsi i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, interpretando la norma secondo le indicazioni del diritto vivente che in quella sentenza hanno trovato la propria fonte per dare all’assegno la nuova funzione compensativa e perequativa che gli compete.

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