Divorzio separazione italiano con coniuge altro stato cee? Come si regola? Cosa si applica? Come si applica?

Divorzio separazione italiano con coniuge altro stato cee? Come si regola? Cosa si applica? Come si applica?

AVVOCATO ESPERTO DIRITTO INTERNAZIONALE

FAMIGLIA AFFIDO FIGLI INTERNAZIONALE

CHIAMA 051 6447838 

diritto di famiglia

che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia – matrimoniale e in materia di responabilità genitoriale, competente a decidere sulle questioni inerenti la separazione dei coniugi è (anche) il giudice dello stato membro di cui l’attore sia cittadino e in cui abbia la residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda;

che, come è stato già affermato (Cass., n. 3680/2010), la nazione di residenza abituale, di cui al regolamento citato fa riferimento non alla residenza formale o anagrafica ma al luogo del concreto e continuativo svolgimento dalla vita personale ed eventualmente lavorativa;[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

che al momento della proposizione dalla domanda da parte della signora C.D. la stessa era abitualmente residente in Italia da un periodo superiore ai sei mesi come risulta dalle seguenti circostanze: a) la signora C. è docente di ruolo presso il liceo scientifico statale **** dal **** e ivi ha prestato servizio salvo i periodi di astensione obbligatoria e congedo parentale in occasione della nascita della figlia; b) la stessa è stata seguita durante la gravidanza da un ostetrico di ****; c) nella partecipazione di nozze, successiva alla celebrazione del matrimonio, risultano indicate le due residenze dei coniugi in Francia e in Italia; d) numerosa corrispondenza, dal **** è stata indirizzata ai coniugi o alla signora C. presso la sua abitazione di ****; e) il marito si è recato insieme alla moglie da un legale italiano nel **** per discutere di un’ipotesi di separazione consensuale; f) dall’atto di nascita della figlia risulta che nel rendere la dichiarazione congiunta di nascita presso l’ospedale di **** i genitori hanno indicato le proprie residenze separate in Francia e in Italia; g) la figlia minore, che, come è pacifico è sempre vissuta con la madre, è stata seguita da parte di pediatra italiano dal ****);

che la circostanza che la signora C. non abbia mai smesso di avere la propria residenza abituale in Italia non è contraddetta dal fatto che saltuariamente, e anche per un periodo continuativo durante il congedo parentale abbia trascorso periodi in Francia presso la residenza del marito, ivi ricevendo anche corrispondenza, e in Francia abbia svolto attività di studio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 25 giugno 2010, n. 15328

Svolgimento del processo

che con ricorso del 25 settembre 2009 C.D. ha chiesto al tribunale di Verbania la separazione personale dal marito T.A.M., con il quale ha contratto matrimonio il **** e dal quale ha avuto una figlia, di nome A.L., nata a ****;
che, costituendosi in giudizio, il marito, tra l’altro, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art. 3 del regolamento CE n. 2201/2003, in quanto i coniugi avrebbero avuto la loro residenza abituale in Francia fino al ****, mentre la C. avrebbe stabilito da tale data la residenza abituale in Italia, per un periodo inferiore ai sei mesi anteriori alla proposizione del ricorso per separazione (****);

che il T. ha chiesto, con regolamento di giurisdizione, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice francese sulla domanda della C., indicando a sostegno della propria affermazione secondo la quale i coniugi avrebbero avuto la residenza abituale in Francia fino al ****; a) la numerosa posta ricevuta dalla moglie presso la casa coniugale di ****; b) Le certificazioni mediche di un pediatra di **** che avrebbe seguito la figlia minore; c) il verbale di accesso di un ufficiale giudiziario francese presso la casa coniugale, in data ****, dal quale risulterebbe la permanenza di effetti personali di uso quotidiano della moglie e della figlia; d) l’attività lavorativa svolta dalla C. in Francia;

che la C., con controricorso, ha contestato le del marito sostenendo che i coniugi non avrebbero mai avuto una residenza abituale comune in Francia, ma che, anche dopo il matrimonio, ciascuno avrebbe conservato la propria residenza abituale, rispettivamente, in Italia e in Francia, come sarebbe dimostrato dalle seguenti circostanze: a) la moglie è insegnate di ruolo presso il liceo scientifico statale **** – dal ****; b) nella partecipazione di nozze, successiva alla celebrazione del matrimonio, sono indicate le due residenze francese e italiane, dei coniugi; c) numerosa corrispondenza è stata indirizzata ai coniugi presso la residenza di ****; d) la gravidanza è stata seguita in Italia da medici italiani essendo la C. iscritta da sempre al servizio sanitario nazionale; e) il marito si è recato insieme alla moglie da un legale italiano nel **** per discutere di un’ipotesi di separazione consensuale; f) nel rendere la dichiarazione congiunta di nascita presso l’ospedale di **** i genitori hanno indicato le residenze separate;

che il procuratore generale ha concluso per la della giurisdizione italiana per avere la C. sempre mantenuta in Italia la propria residenza abituale (residenza anagrafica in Italia, rapporto di impiego di ruolo dal **** e di collaborazione con l’Università di ****, domanda di assegni familiari per la figlia; assistenza della minore da parte di pediatra italiano dal ****).

Motivi della decisione

che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia – matrimoniale e in materia di responabilità genitoriale, competente a decidere sulle questioni inerenti la separazione dei coniugi è (anche) il giudice dello stato membro di cui l’attore sia cittadino e in cui abbia la residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda;

che, come è stato già affermato (Cass., n. 3680/2010), la nazione di residenza abituale, di cui al regolamento citato fa riferimento non alla residenza formale o anagrafica ma al luogo del concreto e continuativo svolgimento dalla vita personale ed eventualmente lavorativa;

che al momento della proposizione dalla domanda da parte della signora C.D. la stessa era abitualmente residente in Italia da un periodo superiore ai sei mesi come risulta dalle seguenti circostanze: a) la signora C. è docente di ruolo presso il liceo scientifico statale **** dal **** e ivi ha prestato servizio salvo i periodi di astensione obbligatoria e congedo parentale in occasione della nascita della figlia; b) la stessa è stata seguita durante la gravidanza da un ostetrico di ****; c) nella partecipazione di nozze, successiva alla celebrazione del matrimonio, risultano indicate le due residenze dei coniugi in Francia e in Italia; d) numerosa corrispondenza, dal **** è stata indirizzata ai coniugi o alla signora C. presso la sua abitazione di ****; e) il marito si è recato insieme alla moglie da un legale italiano nel **** per discutere di un’ipotesi di separazione consensuale; f) dall’atto di nascita della figlia risulta che nel rendere la dichiarazione congiunta di nascita presso l’ospedale di **** i genitori hanno indicato le proprie residenze separate in Francia e in Italia; g) la figlia minore, che, come è pacifico è sempre vissuta con la madre, è stata seguita da parte di pediatra italiano dal ****);

che la circostanza che la signora C. non abbia mai smesso di avere la propria residenza abituale in Italia non è contraddetta dal fatto che saltuariamente, e anche per un periodo continuativo durante il congedo parentale abbia trascorso periodi in Francia presso la residenza del marito, ivi ricevendo anche corrispondenza, e in Francia abbia svolto attività di studio;

che, pertanto, la giurisdizione sulla causa di separazione appartiene al giudice italiano;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 3.200,00 (di cui 3.200,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.