DIRITTO PENALE DELL’ALTA MODA
Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Testo della norma:
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere o oggetti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o dell’oggetto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”
⚖️ Ambito di applicazione nell’alta moda
Nel settore dell’alta moda, l’art. 517 c.p. si applica quando un soggetto commercializza capi, accessori o prodotti che imitano marchi famosi (es. Chanel, Gucci, Louis Vuitton), anche se non perfettamente identici, ma comunque idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono punibili:
- I venditori ambulanti che espongono borse o vestiti con marchi falsi;
- I titolari di negozi che, consapevolmente, commercializzano falsi di marca;
- Anche chi offre in vendita online (es. su marketplace o social) prodotti contraffatti.
🧵 Contraffazione nel diritto penale e moda: altri reati collegati
Oltre al 517 c.p., in caso di contraffazione di marchi nel settore moda, possono concorrere altri reati, in particolare:
➤ Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi
- Punitivo verso chi produce o contraffà marchi, segni distintivi o brevetti.
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa fino a 25.822 euro.
➤ Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Reato commesso da chi importa o vende prodotti con marchi contraffatti.
- Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 euro.
🧑⚖️ Giurisprudenza e casi tipici
- La Cassazione ha più volte affermato che non è necessaria una perfetta riproduzione del marchio: è sufficiente la capacità di ingannare il consumatore medio.
- Anche un marchio simile, se evoca il brand originale e sfrutta la notorietà del marchio autentico, è penalmente rilevante.
💼 Responsabilità del venditore
Il venditore non può invocare l’ignoranza circa l’autenticità del prodotto se vi sono elementi che rendono “manifesta” la contraffazione (es. prezzo irrisorio, mancanza di certificazioni, luogo sospetto della compravendita).
🧑⚖️ Tutela della maison di moda: come agire
Le case di moda possono:
- Agire in sede penale presentando denuncia/querela;
- Attivare procedimenti civili per danno da contraffazione;
- Agire in sede doganale per il sequestro delle merci in entrata.
📍 Conclusioni
L’art. 517 c.p. rappresenta una norma cardine del diritto penale dell’alta moda, tutelando i marchi celebri da imitazioni e usi ingannevoli. Tuttavia, è spesso affiancato da fattispecie più gravi come la contraffazione ex artt. 473 e 474 c.p., specie nei casi di produzione industriale o importazione su larga scala.
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- quando scatta il reato di vendita con segni mendaci
- contraffazione borse e scarpe e art 517 cp
- reato di vendita di prodotti industriali con marchio falso
- come difendersi da accusa di art 517 codice penale
Vendita di prodotti con marchi falsi: cosa prevede l’art. 517 codice penale
Nel settore della moda e della distribuzione al dettaglio, la vendita di prodotti con marchi falsi è un fenomeno purtroppo molto diffuso. Il codice penale italiano, con il suo art. 517, interviene a tutela dei consumatori e delle imprese contro i cosiddetti “segni mendaci”, cioè marchi o segni che possono trarre in inganno l’acquirente.
Ma cosa rischia chi vende prodotti con segni mendaci? Qual è la differenza tra art 517 e 474 codice penale? E come si difende chi riceve una denuncia per art 517 codice penale?
Scopriamolo in questo approfondimento giuridico, pensato per chi opera nel settore moda, per gli operatori del commercio, ma anche per chi è stato accusato ingiustamente.
Cos’è il reato previsto dall’art 517 codice penale?
L’art 517 codice penale punisce chiunque ponga in vendita o metta in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in inganno sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o dell’oggetto.
In parole semplici, si tratta di un reato volto a colpire la vendita di prodotti con segni mendaci, anche se non si tratta di una vera e propria contraffazione. Il marchio, infatti, può anche non essere perfettamente copiato, ma se somiglia a quello di una nota casa di moda e inganna il consumatore, il reato si configura comunque.
Art 517 codice penale: reato per borse contraffatte
Uno dei casi più comuni riguarda la vendita di borse contraffatte. Si pensi a una borsa venduta su una bancarella o online, con un marchio simile a Gucci, Chanel o Louis Vuitton, ma non identico. Se il logo, il nome o la grafica inducono il consumatore a credere che si tratti di un prodotto originale, si configura il reato di vendita con segni mendaci.
La pena prevista dall’articolo 517 cp per vendita marchi falsi è la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro.
Differenza tra art 517 e 474 codice penale
È importante chiarire la differenza tra art 517 e 474 codice penale:
- L’art. 517 c.p. colpisce la vendita di prodotti con marchi o segni che imitano o somigliano a quelli originali, anche se non contraffatti in senso stretto.
- L’art. 474 c.p. invece punisce la contraffazione vera e propria e la compravendita di prodotti con marchi falsificati, con pene più severe (fino a 4 anni di reclusione).
Nel contesto della contraffazione di borse e scarpe, la norma applicabile dipenderà dal grado di falsificazione e dal ruolo dell’indagato (produttore, importatore, venditore, ecc.).
Reato di segni mendaci nel settore moda di lusso
Nel mondo dell’alta moda, la tutela del marchio è fondamentale. Le grandi maison investono milioni di euro per proteggere i loro segni distintivi. Ecco perché il reato di segni mendaci nel settore moda di lusso viene perseguito con forza.
Non è raro che brand famosi come Hermes, Dior o Balenciaga presentino querela per art. 517 c.p. nei confronti di negozianti o commercianti online che vendono capi e accessori che imitano l’originale, sfruttando la reputazione del marchio autentico.
Quando scatta il reato di vendita con segni mendaci?
Molti si chiedono: quando scatta il reato di vendita con segni mendaci? Non è necessario che il consumatore subisca effettivamente un danno economico. È sufficiente che il marchio falso o simile sia idoneo a ingannare una persona di media diligenza.
Ad esempio:
- Nome del brand modificato di una lettera (es. “Dolce & Banana”);
- Logo molto simile a quello originale;
- Packaging, etichette o confezioni fuorvianti;
- Prezzo molto più basso, ma presentazione come prodotto originale.
Reato di vendita di prodotti industriali con marchio falso: cosa comporta?
Il reato di vendita di prodotti industriali con marchio falso è di tipo doloso: occorre che il venditore sia consapevole del fatto che il prodotto reca un marchio ingannevole. Tuttavia, l’ignoranza non scusa, specie se il prezzo o le caratteristiche rendono evidente la falsità del bene.
Come difendersi da accusa di art 517 codice penale?
Chi viene accusato di violazione dell’art 517 codice penale deve valutare attentamente la propria posizione. Tra le strategie difensive ci sono:
- Dimostrare la mancanza di dolo: se il soggetto non era consapevole della falsità del marchio;
- Provare che il marchio non era idoneo a ingannare;
- Documentare la provenienza legittima del prodotto;
- Dimostrare la non responsabilità diretta (es. dipendente o soggetto non consapevole).
Un avvocato penalista esperto in reati contro la proprietà industriale può aiutarti a impostare la migliore strategia difensiva.
Conclusioni
La vendita di prodotti con marchi falsi ai sensi dell’art 517 codice penale è un reato che può sembrare “minore”, ma comporta conseguenze serie. In particolare, nel settore della moda di lusso, la giurisprudenza è sempre più severa.
Sapere cosa rischia chi vende prodotti con segni mendaci è fondamentale per evitare guai penali e danni economici. Se sei coinvolto in un’indagine o hai ricevuto una querela per art 517 codice penale reato per borse contraffatte, rivolgiti subito a un avvocato.
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Vendita di prodotti con marchi falsi: rischi penali e difesa secondo l’art. 517 codice penale
La vendita di prodotti con marchi falsi è un fenomeno ampiamente diffuso, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di marca. La normativa italiana punisce severamente queste condotte attraverso l’art. 517 codice penale, una norma spesso sottovalutata ma fondamentale per la tutela del mercato e dei consumatori.
In questo approfondimento vedremo cosa rischia chi vende prodotti con segni mendaci, in cosa consiste il reato di vendita di prodotti industriali con marchio falso, quali sono le differenze con altre norme, e soprattutto come difendersi da un’accusa ai sensi dell’art 517 c.p.
Cos’è l’art 517 codice penale: vendere con segni mendaci è reato
L’articolo 517 c.p. prevede la pena per chi pone in vendita o mette in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, la provenienza o la qualità.
Questo significa che anche prodotti non falsificati in modo perfetto, ma che assomigliano in maniera fuorviante a quelli di una nota marca, possono costituire reato. È quindi fondamentale comprendere che il reato non richiede necessariamente la contraffazione totale del marchio, ma solo l’inganno del consumatore.
Art 517 codice penale: reato per borse contraffatte e altri accessori
Tra i casi più frequenti rientra il cosiddetto reato per borse contraffatte, che avviene quando un soggetto vende o espone per la vendita borse recanti loghi simili a quelli di noti marchi, come Gucci, Louis Vuitton o Chanel.
Lo stesso vale per la contraffazione di scarpe, cinture, portafogli e abiti griffati: se l’aspetto, il logo o il nome evocano un brand celebre, si può configurare il reato di vendita con segni mendaci ai sensi dell’art 517 codice penale.
Cosa rischia chi vende prodotti con segni mendaci?
Ma cosa rischia chi vende prodotti con segni mendaci?
L’articolo 517 c.p. prevede una pena detentiva fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro. Non si tratta quindi di un illecito civile o amministrativo, ma di un vero reato penale, perseguibile a querela della parte offesa.
Inoltre, il venditore rischia anche:
- Sequestro della merce;
- Interdizione commerciale;
- Confisca e distruzione dei prodotti falsi;
- In casi gravi, l’applicazione di misure cautelari.
Differenza tra art 517 e 474 codice penale: quando si applicano
Molto spesso si fa confusione tra il reato di vendita con segni mendaci (art. 517 c.p.) e quello previsto dall’art. 474 c.p., che punisce la commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti.
Vediamo la differenza tra art 517 e 474 codice penale:
- L’art. 517 c.p. punisce la vendita di prodotti con marchi simili, non perfettamente contraffatti, ma comunque ingannevoli.
- L’art. 474 c.p. invece si applica quando si tratta di marchi contraffatti in modo identico all’originale, cioè copie illegali vere e proprie.
Nel contesto di contraffazione di borse e scarpe, entrambe le norme possono essere usate, ma l’inquadramento dipende da quanto il prodotto è simile all’originale e dal livello di dolo del venditore.
Quando scatta il reato di vendita con segni mendaci?
È legittimo chiedersi: quando scatta il reato di vendita con segni mendaci?
Il reato non dipende solo dalla somiglianza grafica del marchio, ma anche dal contesto complessivo. Scatta quando:
- Il consumatore medio può essere ingannato;
- Il marchio somiglia in modo fuorviante a uno noto;
- Il venditore presenta il prodotto come originale (es. packaging, etichette, prezzo elevato).
Non serve che ci sia la reale intenzione di truffare: è sufficiente la possibilità di inganno.
Reato di segni mendaci nel settore moda di lusso: attenzione anche online
Il reato di segni mendaci nel settore moda di lusso è particolarmente frequente online: marketplace, e-commerce e social network sono canali molto usati per la vendita di accessori falsi o ingannevoli.
Molti utenti pubblicano annunci con borse, scarpe o vestiti spacciati per “originali”, ma in realtà si tratta di repliche, ispirazioni o imitazioni, che possono trarre in inganno e dare origine a una denuncia penale.
Contraffazione borse e scarpe e art 517 cp: casi comuni
Nei procedimenti giudiziari italiani, la contraffazione di borse e scarpe è spesso contestata con art 517 c.p., quando:
- Il logo richiama fortemente quello autentico;
- Il design è chiaramente ispirato a marchi famosi;
- Il prodotto è venduto a un prezzo che lascia intendere sia autentico.
La difesa legale dovrà quindi valutare attentamente il grado di inganno, la consapevolezza dell’agente e la natura del marchio.