DIRITTO LOGISTICA E TRASPORTI AVVOCATO ESPERTO terrestre bologna milano torino perugia ancona pescara

DIRITTO LOGISTICA E TRASPORTI AVVOCATO ESPERTO

(1)Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova(2) che la perdita(3) o l’avaria è derivata da caso fortuito(4), dalla natura o dai vizi delle cose(5) stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario 

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.

La responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l’arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l’esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l’adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l’obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento. Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l’aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l’Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull’acquirente finale.

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell’ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria “causa petendi” nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l’ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l’accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un’eventuale condotta colposa del trasportatore).

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.