Diniego di accesso all’autorizzazione sismica

Diniego di accesso all’autorizzazione sismica – Accesso all’autorizzazione sismica di un immobile Tribunale Amministrativo Regionale

tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990.” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, 09 dicembre 2008 , n. 6117).

AVIZI-
ADENAROTEMPO

Diniego di accesso all’autorizzazione sismica – Accesso all’autorizzazione sismica di un immobile – Pendenza di un procedimento penale – Legittimo diniego – Segreto istruttorio – Necessità del nulla osta dell’autorità giudiziaria

SEPARAZIONE DIVORZIO BOLOGNA competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale   RAPPORTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA  UN CITTADINO ITALIANO E  UN CONIUGE APPARTENENTE A ALTRO PAESE  UE
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale RAPPORTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA UN CITTADINO ITALIANO E UN CONIUGE APPARTENENTE A ALTRO PAESE UE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Pertanto, conclude l’amministrazione “si ritiene di poter consegnare la documentazione richiesta solo previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria, stante il segreto istruttorio penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 329 c.p.p. e 326 c.p.” (v. doc. n. 13 del Comune).

 

 

Diniego di accesso all’autorizzazione sismica – Accesso all’autorizzazione sismica di un immobile – Pendenza di un procedimento penale – Legittimo diniego – Segreto istruttorio – Necessità del nulla osta dell’autorità giudiziaria

 

Tribunale Amministrativo Regionale|Emilia Romagna – Bologna|Sezione 2|Ordinanza|6 ottobre 2015| n. 845

Il Collegio ritiene che non meriti accoglimento l’istanza di accesso agli atti di cui all’oggetto, presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. all’interno del ricorso impugnatorio R.G. n. 705/2014, attualmente pendente dinanzi a questa stessa Sezione., relativa a precedenti istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente al comune di Baricella in data 7/3/2015 e in data 9/3/2015. Le suddette istanze di accesso della ricorrente hanno ad oggetto, in concreto, tutti gli “…atti e documenti amministrativi tutti di atti, anche interni, relativi al procedimento amministrativo avente ad oggetto le ridette istanze al Servizio Tecnico Bacino Reno Regione Emilia – Romagna (nello specifico, trattasi delle note del Comune di Baricella a Bacino Reno E.R.: prot. n. 6875 del 10/7/2014, con relazione tecnica prot. n. 6874 di pari data; nota prot. n. 12034 del 11/12/2014) “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Il comune di Baricella ha opposto diniego all’accesso richiesto dalla ricorrente, sulla base della considerazione secondo la quale gli atti richiesti in ostensione concernono direttamente l’autorizzazione sismica relativa ad immobile di cui essa è proprietaria, che è oggetto di procedimento penale, attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Bologna. Pertanto, conclude l’amministrazione “si ritiene di poter consegnare la documentazione richiesta solo previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria, stante il segreto istruttorio penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 329 c.p.p. e 326 c.p.” (v. doc. n. 13 del Comune).

Diniego di accesso all’autorizzazione sismica – Accesso all’autorizzazione sismica di un immobile – Pendenza di un procedimento penale – Legittimo diniego – Segreto istruttorio – Necessità del nulla osta dell’autorità giudiziaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Su istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a., proposta, all’interno del ricorso numero di registro generale 705 del 2014, da:

Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ga.Ca. ed El.Ma., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bologna, via (…);

contro

Comune di Baricella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fe.Gu., con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Galleria (…);

per ottenere,

all’interno del giudizio impugnatorio di cui in epigrafe, pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del diniego/differimento di accesso agli atti di cui alla nota del comune di Baricella in data 3 aprile 2015 prot. n. 3549, a riscontro di precedente istanza di accesso della ricorrente ex art. 116, comma 2, c.p.a. depositata in atti il 5/5/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza della ricorrente depositata in data 5/5/2015, con la quale si svolge azione interna (al giudizio impugnatorio R.G. n. 705/2014) di accesso agli atti nei confronti dell’amministrazione comunale di Baricella;

Viste le memorie difensive relative a tale parte del giudizio presentate dalle parti;

Visti tutti gli atti relativi alla predetta istanza ex art. 116 comma 2 Cod. proc. amm.;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che non meriti accoglimento l’istanza di accesso agli atti di cui all’oggetto, presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. all’interno del ricorso impugnatorio R.G. n. 705/2014, attualmente pendente dinanzi a questa stessa Sezione., relativa a precedenti istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente al comune di Baricella in data 7/3/2015 e in data 9/3/2015. Le suddette istanze di accesso della ricorrente hanno ad oggetto, in concreto, tutti gli “…atti e documenti amministrativi tutti di atti, anche interni, relativi al procedimento amministrativo avente ad oggetto le ridette istanze al Servizio Tecnico Bacino Reno Regione Emilia – Romagna (nello specifico, trattasi delle note del Comune di Baricella a Bacino Reno E.R.: prot. n. 6875 del 10/7/2014, con relazione tecnica prot. n. 6874 di pari data; nota prot. n. 12034 del 11/12/2014) “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Il comune di Baricella ha opposto diniego all’accesso richiesto dalla ricorrente, sulla base della considerazione secondo la quale gli atti richiesti in ostensione concernono direttamente l’autorizzazione sismica relativa ad immobile di cui essa è proprietaria, che è oggetto di procedimento penale, attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Bologna. Pertanto, conclude l’amministrazione “si ritiene di poter consegnare la documentazione richiesta solo previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria, stante il segreto istruttorio penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 329 c.p.p. e 326 c.p.” (v. doc. n. 13 del Comune).

Considerato che risulta incontestata, tra le parti, la circostanza della pendenza di procedimento penale per reati in materia edilizia a carico del legale rappresentante della società ricorrente;

Considerato inoltre che, dall’esame degli atti di causa, risulta incontrovertibilmente che tali reati concernono anche l’autorizzazione sismica rilasciata dal Bacino Reno Emilia – Romagna in favore della ricorrente, e, di conseguenza, anche i successivi atti relativi al procedimento di ritiro di tale autorizzazione; atti tra i quali sono inclusi quelli ora chiesti in ostensione dalla ricorrente.

Rilevato che tali atti fanno parte integrante del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica, su fatti segnalati dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 347 c.p.p., nell’ambito, quindi, delle attività a iniziativa della polizia giudiziaria;

Ritenuto, pertanto, che gli atti chiesti in ostensione, siano tuttora soggetti a segreto istruttorio ex art. 329, sulla base delle seguenti considerazioni. Nel caso in esame, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui “non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990.” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, 09 dicembre 2008 , n. 6117). È stato altresì precisato che “ai fini dell’esercizio dell’accesso ai documenti amministrativi, la polizia municipale esercita, rispetto alle opere edilizie abusive, funzioni di polizia giudiziaria, con la conseguenza che gli atti che quest’ultima compie e acquisisce nell’esercizio di tali funzioni sono assoggettati al regime stabilito dal codice di procedura penale e al segreto istruttorio di cui all’art. 329, c.p.p.” (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 20/6/2011 n. 638; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 6/6/2008, n. 757; T.A.R. Emilia – Romagna (BO), sez. II, 5/12/ 2005, n. 1676). Poiché dagli atti prodotti in giudizio e da quanto espressamente dichiarato dall’amministrazione comunale risulta che gli atti in questione siano stati oggetto di comunicazione quale notitia criminis alla competente Procura della Repubblica e che, quindi, tali atti siano stati redatti nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 347 c.p.p., con la conseguenza che essi sono assoggettati al regime del segreto istruttorio di cui all’articolo 329 c.p.p. e, in quanto tali, sottratti all’accesso in via amministrativa, dovendosi in tal caso esercitare l’accesso esclusivamente nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui l’atto medesimo inerisce e cioè previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.

Ciò premesso, Il Collegio accerta la legittimità del diniego di accesso opposto dal Comune di Baricella alla ricorrente, con conseguente reiezione della relativa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.c. da quest’ultima presentata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna – Sezione Seconda –

Relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 116, comma 2, c.p.a. all’interno del ricorso principale R.G. 705/2014, la respinge.

Condanna la ricorrente, quale parte soccombente nel giudizio ex art. 116 comma 2 c.p.a., al pagamento delle relative spese processuali, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro. 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli – Presidente

Ugo Di Benedetto – Consigliere

Umberto Giovannini – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015.

 

Ritenuto, pertanto, che gli atti chiesti in ostensione, siano tuttora soggetti a segreto istruttorio ex art. 329, sulla base delle seguenti considerazioni. Nel caso in esame, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui “non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990.” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, 09 dicembre 2008 , n. 6117). È stato altresì precisato che “ai fini dell’esercizio dell’accesso ai documenti amministrativi, la polizia municipale esercita, rispetto alle opere edilizie abusive, funzioni di polizia giudiziaria, con la conseguenza che gli atti che quest’ultima compie e acquisisce nell’esercizio di tali funzioni sono assoggettati al regime stabilito dal codice di procedura penale e al segreto istruttorio di cui all’art. 329, c.p.p.” (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 20/6/2011 n. 638; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 6/6/2008, n. 757; T.A.R. Emilia – Romagna (BO), sez. II, 5/12/ 2005, n. 1676). Poiché dagli atti prodotti in giudizio e da quanto espressamente dichiarato dall’amministrazione comunale risulta che gli atti in questione siano stati oggetto di comunicazione quale notitia criminis alla competente Procura della Repubblica e che, quindi, tali atti siano stati redatti nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 347 c.p.p., con la conseguenza che essi sono assoggettati al regime del segreto istruttorio di cui all’articolo 329 c.p.p. e, in quanto tali, sottratti all’accesso in via amministrativa, dovendosi in tal caso esercitare l’accesso esclusivamente nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui l’atto medesimo inerisce e cioè previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.

Ciò premesso, Il Collegio accerta la legittimità del diniego di accesso opposto dal Comune di Baricella alla ricorrente, con conseguente reiezione della relativa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.c. da quest’ultima presentata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna – Sezione Seconda –

Relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 116, comma 2, c.p.a. all’interno del ricorso principale R.G. 705/2014, la respinge.

Condanna la ricorrente, quale parte soccombente nel giudizio ex art. 116 comma 2 c.p.a., al pagamento delle relative spese processuali, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro. 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli – Presidente

Ugo Di Benedetto – Consigliere

Umberto Giovannini – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015.

tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990.” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, 09 dicembre 2008 , n. 6117).

Ciò premesso, Il Collegio accerta la legittimità del diniego di accesso opposto dal Comune di Baricella alla ricorrente, con conseguente reiezione della relativa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.c. da quest’ultima presentata.

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