ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA CORTE APPELLO

 

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BOLOGNA

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reddito degli ex coniugi
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  • orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, inaugurato con la decisione n. 11504/2017, contenente principi di diritto fortemente innovativi rispetto a quelli fino ad allora applicati nelle cause di divorzio.

 

 

  • Successivamente, però, la Corte di Cassazione è, nuovamente, intervenuta in materia di assegno divorzile, questa volta con una pronuncia delle Sezioni Unite, enunciando, con la nota sentenza n. 18287/18, i seguenti principi di diritto, ai quali questa Corte presta a sua volta adesione

 

 

  • La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale,

 

  • All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta

 

  •  richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma,

 

  •  i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso

 

  • La decisione della presente causa, quindi, non può prescindere dalla applicazione, nel caso concreto, dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287/2018.

 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (v. Cass. SU n. 27199/17 e la successiva conforme Cass. n. 13535/18) hanno affermato il principio che <<..gli artt. 342 e 434 c.p.c.,

ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA CORTE APPELLO DETERMINAZIONE AVVOCATO MATRIMONIALISTA DIVORZI BOLOGNA degli ex coniugi
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nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.>>.

Nel caso di specie, l’appellante ha sviluppato, nei confronti della sentenza impugnata, una serie articolata di censure sorrette da varie argomentazioni volte a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, che sarebbero idonee, ove giudicate fondate, a determinare l’accoglimento del gravame e la riforma della decisione.

  1. I motivi di appello proposti da XX, che vanno esaminati congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati e vengono accolti nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

La Corte, al riguardo, premette che il Tribunale di Ferrara ha deciso la causa, mostrando, esplicitamente, di aderire ad un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, inaugurato con la decisione n. 11504/2017, contenente principi di diritto fortemente innovativi rispetto a quelli fino ad allora applicati nelle cause di divorzio. Successivamente, però, la Corte di Cassazione è, nuovamente, intervenuta in materia di assegno divorzile, questa volta con una pronuncia delle Sezioni Unite, enunciando, con la nota sentenza n. 18287/18, i seguenti principi di diritto, ai quali questa Corte presta a sua volta adesione.

<<..La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. 

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REPUBBLICA ITALIANA ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA CORTE APPELLO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d’Appello di Bologna, prima sezione civile, composta dai signori Magistrati

Dott. Giovanni Benassi – Presidente relatore

Dott. Carla Fazzini – Consigliere

Dott. Andrea Lama – Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 2203 del Ruolo Generale Civile dell’anno 2018, promossa da:

XX, [ recte : coniuge divorziato (ex moglie) di YY ; NdRedattore ], rappresentata e difesa in forza di procura allegata per via telematica al ricorso in appello, dall’Avvocato Giovanna Mercurio del Foro di Ferrara, presso il cui studio, in Ferrara, via Don Minzoni 17, è pure elettivamente domiciliata

APPELLANTE

contro

YY, [ recte : coniuge divorziato (ex marito) di XX ; NdRedattore ] , rappresentato e difeso in forza di procura allegata per via telematica alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avvocato Vincenzo Bellitti del Foro di Ferrara, presso il cui studio, in Ferrara, via Lollio 15, è pure elettivamente domiciliato

APPELLATO

Con l’intervento in causa della

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

Avente ad oggetto

Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

Il procuratore dell’appellante chiede e conclude: 

chiede che venga fissata l’udienza, fissato il termine per la notifica del presente ricorso e provvedimento alla controparte e che vengano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado anche in via istruttoria affinché in riforma della sentenza, 

previa dichiarazione di ammissibilità dell’appello per i motivi ampiamente sopra illustrati Voglia la Corte d’Appello adita,

Nel merito,

in accoglimento dell’appello proposto con il presente ricorso e in riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti in via principale: dichiarare il diritto della sig.ra XX di essere titolare dell’assegno divorzile; accogliere le conclusioni come rassegnate in primo grado anche in via istruttoria;

in via subordinata: confermare il provvedimento presidenziale provvisorio e quindi annullare, rendere nulla, revocare la pronuncia di primo grado sul punto;

in ulteriore subordine, confermare il provvedimento della Corte d’Appello di Bologna adita a seguito di reclamo contro i provvedimenti presidenziali; stabilire per la Signora XX un equo assegno divorzile e quindi annullare, rendere nulla, revocare la pronuncia di primo grado sul punto.

In ogni caso disporre che il Sig. YY corrisponda l’assegno divorzile dalla data di pronuncia dalla domanda del primo grado.

Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.“;

Il procuratore dell’appellato chiede e conclude:

Voglia l’Intestata Corte D’appello adita, dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero respingere l’appello proposto dalla sig.ra XX e per l’effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.

In via di mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello ex adverso proposto, si ripropongono in questa sede le domande subordinate svolte da questa difesa in memoria ex art. 183 cpc e per l’effetto Voglia l’Ill.ma Corte adita, dichiarare che la stessa ha beneficiato già in sede di separazione della somma di € 25.000,00= per tale titolo e conseguentemente respingere la richiesta di assegno divorzile periodico formulata dalla moglie; in subordine compensare l’importo di € 25.000,00= descritto in narrativa con l’eventuale assegno periodico di divorzio corrisposto nel presente procedimento, ovvero, in via di ulteriore subordine, ordinare alla sig.ra XX la restituzione in favore del ricorrente del predetto importo di euro 25.000,00=.

In via di ultimo subordine, nella denegata ipotesi di reiezione delle precedenti domande, determinare nella misura massima di euro 300,00 mensili l’assegno di divorzio in favore della resistente, ovvero nella misura stabilita ad esito del reclamo dalla Corte D’appello di Bologna (euro 500,00) e, stante il parziale accoglimento dello stesso, disporre in ogni caso la condanna al pagamento delle spese legali della procedura n. 249/2016 della Corte D’appello di Bologna.

Vinte le spese di lite.“.

LA CORTE D’APPELLO ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA CORTE APPELLO

Udita la relazione della causa fatta dal Presidente Relatore dott. Giovanni Benassi;

Udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 316/2018 del 27 aprile 2018, ha dichiarato, su domanda di YY, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da YY e XX in (omissis), (Ferrara), il (omissis) (omissis) 1976, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. (omissis), parte II, serie A; e ha respinto, con la compensazione delle spese tra le parti, le restanti domande.

Il Tribunale, preso atto della irreversibilità della crisi coniugale e dell’impossibilità di ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda cui, per altro, la XX, non si era opposta; ha, invece, respinto l’ulteriore domanda formulata dalla XX volta ad ottenere l’attribuzione di un assegno di divorzio.

Il primo giudice, mostrando di prestare adesione all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017, ha osservato che, nella specie, la moglie aveva un lavoro a tempo indeterminato che le assicurava un reddito di circa € 10.000,00 annui; che viveva con i genitori, contribuendo alle spese con soli € 150,00 mensili e che in occasione della separazione aveva ricevuto dal marito la somma di € 25.000,00; di conseguenza, ha ritenuto che la XX fosse economicamente autosufficiente e in grado di provvedere a se stessa.

  1. Con ricorso depositato l’11 giugno 2018, XX ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ferrara con sette motivi, cui resiste YY chiedendo il rigetto dell’appello.

E’ intervenuto il Procuratore Generale, che ha riservato le conclusioni.

All’udienza del 1 febbraio 2019, i difensori delle parti hanno concluso come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

3.1 Con il primo motivo, l’appellante censura l’impugnata sentenza, sostenendo che il giudice istruttore, con la decisione di attivare la fase istruttoria e di ammettere le prove per determinare l’ammontare dell’assegno, aveva, sostanzialmente, accertato il suo diritto all’assegno; critica, poi l’adesione del Tribunale all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 11504/2017 della suprema Corte che, a suo avviso, non sarebbe applicabile alla fattispecie.

3.2 Con il secondo motivo, l’appellante censura il primo giudice per averla ritenuta economicamente autosufficiente; sostiene di non disporre di mezzi adeguati per essere indipendente, essendo persona costretta a vivere, all’età di 62 anni, con i suoi genitori con uno stipendio mensile di € 757,27, priva di proprietà immobiliari e mobiliari.

3.3 Con il terzo motivo, la XX deduce omessa e mancata valutazione delle risultanze istruttorie; rileva che il matrimonio, celebrato il 21 novembre 1976, era durato oltre 40 anni, che il YY era titolare di una solida posizione economica, alla cui formazione ella aveva fornito un contributo personale; che il 7 febbraio 1978 era nata una figlia; che il YY aveva avuto un tenore di vita assai elevato, beneficando della sua attività di carrozziere ben avviata in Ferrara; che, pur dopo la pensione, il marito aveva conservato la titolarità, insieme con altre persone, di tre società — Società ‘Alfa’ S.r.l., di cui era socio e amministratore; Società ‘Beta’ S.r.l. di cui era socio e amministratore; Società Immobiliare ‘Gamma’ S.n.c., di cui era socio e amministratore —; che era, quindi, titolare di redditi più elevati di quelli dichiarati e che tramite le società disponeva di immobili; che il YY faceva lunghe vacanze il luoghi esotici; che la sua convivente, sig.ra JJ, non aveva alcuna occupazione; che disponeva di un’autovettura “Mercedes Classe A”; e che continuava a lavorare presso la sua autocarrozzeria.

3.4 Con il quarto motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non averle riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio che, a suo dire, le compete anche in considerazione dell’apporto da lei dato alla vita familiare e che, avendo comportato la rinuncia ad attività lavorative, la esimerebbe, anche in ragione dell’età, dall’obbligo di svolgerle per il futuro.

3.5 Con il quinto motivo, l’appellante ribadisce di non disporre di adeguati mezzi per vivere, sostiene di non avere per ragioni oggettive la possibilità di procurarseli e di non essere economicamente autosufficiente (reddito di € 10.000,00 annui, pari a circa 750,00 euro mensili; rapporto di lavoro a tempo parziale a 20 ore settimanali, con prospettiva di riduzione a sole 15 ore settimanali; ospitalità presso l’abitazione dei genitori, che le avevano messo a disposizione una stanza).

3.6 Con il sesto motivo, l’appellante afferma che la somma percepita all’epoca della separazione, di € 25.000,00, era stata utilizzata per il suo mantenimento e che era stata concordata e corrisposta considerando il mantenimento per 36 mensilità, pari al tempo necessario per accedere al divorzio; afferma che se il suddetto accordo fosse considerato come intesa preventiva in vista del divorzio sarebbe stato comunque nullo.

3.7 Con il settimo motivo, l’appellante assume che l’adita Corte d’Appello di Bologna, pur riducendo su reclamo del marito ex art. 708 cpc l’assegno di mantenimento da 700,00 a 500,00 euro mensili, aveva comunque riconosciuto il suo diritto ad ottenere un contributo da parte del marito anche sede di divorzio. 

  1. YY eccepisce l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cpc; dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande, a suo dire, nuove proposte con l’impugnazione e, nel merito, contesta la fondatezza del gravame, sostenendo l’autosufficienza economica della XX, la mancanza di prova dell’apporto che la moglie avrebbe fornito durante la vita coniugale ed assumendo di percepire redditi, da pensione e da partecipazione ad attività di impresa, di importo oscillanti, negli anni 2014-2016 da circa 18.000,00 euro a circa 12.500,00 euro, e di avere condotto un tenore di vita adeguato al reddito effettivamente fruito.

  2. YY eccepisce l’inammissibilità dell’appello, rilevando che la XX non avrebbe assolto agli oneri imposti dal novellato art. 342 c.p.c., essendosi limitata e ripercorrere percorsi giurisprudenziali senza ben specificare il diversoiterargomentativo che avrebbe dovuto assumere il primo giudice.

L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (v. Cass. SU n. 27199/17 e la successiva conforme Cass. n. 13535/18) hanno affermato il principio che <<..gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.>>.

Nel caso di specie, l’appellante ha sviluppato, nei confronti della sentenza impugnata, una serie articolata di censure sorrette da varie argomentazioni volte a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, che sarebbero idonee, ove giudicate fondate, a determinare l’accoglimento del gravame e la riforma della decisione.

  1. I motivi di appello proposti da XX, che vanno esaminati congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati e vengono accolti nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

La Corte, al riguardo, premette che il Tribunale di Ferrara ha deciso la causa, mostrando, esplicitamente, di aderire ad un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, inaugurato con la decisione n. 11504/2017, contenente principi di diritto fortemente innovativi rispetto a quelli fino ad allora applicati nelle cause di divorzio. Successivamente, però, la Corte di Cassazione è, nuovamente, intervenuta in materia di assegno divorzile, questa volta con una pronuncia delle Sezioni Unite, enunciando, con la nota sentenza n. 18287/18, i seguenti principi di diritto, ai quali questa Corte presta a sua volta adesione.

<<..La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. 

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto..>>.

La decisione della presente causa, quindi, non può prescindere dalla applicazione, nel caso concreto, dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287/2018.

  1. Il primo parametro da considerare è la durata del matrimonio.

I coniugi contrassero matrimonio in data (omissis) (omissis) 1976. Dall’unione coniugale nacque il (omissis) (omissis) 1978 la figlia WW, oggi maggiorenne e economicamente autosufficiente.

A seguito del ricorso per separazione consensuale del 14 luglio 2011, i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Ferrara che li autorizzò a vivere separati all’udienza del 3 ottobre 2011. La separazione consensuale venne omologata con decreto del 3 ottobre 2011.

L’atto introduttivo della causa di divorzio fu notificato, a cura di YY, il 5 novembre 2015 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (qui impugnata ma non su questo capo) venne pubblicata il 27 aprile 2018. La dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è stata impugnata ed è, quindi, passata in giudicato.

Il matrimonio, dunque, si è formalmente protratto per circa 42 anni, anche se, ai fini che qui rilevano, la convivenza coniugale è venuta meno dal 3 ottobre 2011. Nella sostanza, quindi, il matrimonio è durato poco meno di 35 anni.

  1. L’appellante è nata a Ferrara il (omissis) (omissis) 1956 e, quindi, attualmente ha compiuto 62 anni di età.

La XX lavora alle dipendenze della C(omissis) S.r.l., avente sede in Ferrara, svolgendo mansioni di impiegata a tempo parziale (20 ore alla settimana) con uno stipendio mensile di circa 750,00 euro e un reddito annuo lordo di circa € 10.000,00 (suoi doc. 2, 3 e 4).

Rispetto all’epoca della separazione (ottobre 2011), la situazione economica dell’appellante si è deteriorata perché, dall’1 gennaio 2014, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno è stato trasformato in rapporto a tempo parziale per 20 ore settimanali (suo doc. 5).

L’appellante ha allegato che le voci in busta paga che superano la retribuzione si riferiscono a rimborso spese benzina per l’autovettura, che vengono rimborsate dal datore di lavoro essendo addetta al settore commerciale. La relativa circostanza non è stata contestata dall’appellato e può, dunque, dirsi acquista al processo.

La XX non possiede immobili ma vive con i suoi anziani genitori. La sig.ra L(omissis) C(omissis), madre dell’appellante, sentita come testimone, ha confermato che la figlia occupa una stanza della loro abitazione e che contribuisce alle spese con euro 150,00 mensili; ha, infine, precisato di non aiutare economicamente la figlia, ma di ricevere da lei aiuto sotto tutti i punti di vista.

  1. Diversa appare la situazione reddituale di YY.

Come risulta dalle sue dichiarazioni dei redditi, nell’anno 2014 egli ha denunciato un reddito complessivo di € 18.304,00, di cui € 12.014,00 quale reddito da pensione ed € 6.290,00 quale reddito da partecipazione da attività di impresa; nell’anno 2015 il reddito complessivo è stato pari ad € 15.481,00, di cui € 15.591,00 quale reddito da pensione ed € 2.890,00 quale reddito da partecipazione ad attività di impresa; nell’anno 2016 il reddito è stato pari ad € 12.578,00.

Il YY, nel corso della sua vita lavorativa, ha svolto l’attività di artigiano carrozziere. Dopo il pensionamento, come documentato dall’appellante, ha conservato la titolarità, unitamente ad altri soci, di alcune società: la Società ‘Alfa’ S.r.l., la società ‘Beta’ S.r.l. e la Società Immobiliare ‘Gamma’ S.n.c., la quale ultima detiene la proprietà di un immobile, situato in Ferrara, via (omissis) n. (omissis), consistente in un capannone adibito ad officina e laboratorio.

Nel corso del suo interrogatorio (udienza del 30 maggio 2017), il YY ha ammesso di avere continuato a lavorare in azienda anche dopo il pensionamento e di avere effettuato, unitamente alla sua compagna, JJ, con lui convivente ma priva di attività lavorativa, alcune vacanze all’estero in località esotiche anche di non breve durata (circostanza quest’ultima confermata anche dai testimoni escussi alla medesima udienza).

La testimone B(omissis) V(omissis) all’udienza ha confermato di avere visto “..più volte il Sig. YY nell’atto di scendere dalla propria vettura – in tuta da lavoro – ovvero da una Mercedes classe A nel cortile dell’(omissis) ‘Alfa’..” e la di lui compagna, sig.ra JJ, alla guida di una “Mercedes classe A”. Un’altra testimone, K(omissis) P(omissis) ha riconosciuto il preventivo rammostratogli e ha confermato che il YY gli aveva sottoposto il preventivo nel giugno 2016 e di averlo visto al lavoro in tuta nel maggio 2016. I testi B(omissis) G(omissis) e B(omissis) Va(omissis) (il primo socio del YY e la seconda figlia di G(omissis) e dipendente di una delle società) hanno dichiarato che la sig.ra JJ utilizzava la “Mercedes classe A”. Va(omissis) B(omissis) ha dichiarato, infine, alla data del 30 maggio 2017, che YY era il suo datore di lavoro.

Risulta, dunque, provato che il YY, anche dopo la pensione, ha continuato a svolgere l’attività di artigiano nell’ambito delle sue imprese che, come si evince dalle visure prodotte, occupano anche alcuni dipendenti. Inoltre, egli provvede al mantenimento della sua convivente, la sig.ra JJ, che risulta essere priva di occupazione, ed osserva un discreto tenore di vita.

Va, però, segnalato che le indagini della Polizia Tributaria, disposte nel corso del procedimento di primo grado, hanno confermato i dati reddituali già acquisiti al processo e non hanno fornito elementi utili per definire con maggiore precisione l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale del YY che, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, deve reputarsi di livello superiore a quanto dichiarato.

  1. Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, appare evidente l’esistenza non solo di una situazione di forte squilibrio economico fra i due coniugi, a favore del marito, ma, soprattutto, che l’attuale appellante si trova in una condizione che, per età, reddito e non disponibilità di beni immobili, è prossima, di poco superiore, a quella di non autosufficienza. Infatti, se la XX non avesse trovato ospitalità presso gli anziani genitori, ben difficilmente avrebbe potuto reperire un alloggio, se non fruendo del sostegno pubblico che, come è ampiamente noto, non sempre è facile da ottenere. D’altra parte, proprio in ragione dell’età, è ben difficile pensare che la XX possa riqualificarsi sul mercato del lavoro e avere l’opportunità di reperire un’occupazione a tempo pieno; con la conseguenza che la sua condizione di lavoratrice precaria è destinata a perdurare, nella migliore delle ipotesi, fino a quando ella non potrà accedere al pensionamento.
  2. Un ulteriore elemento che non può essere trascurato è la significativa durata del matrimonio, protrattosi per circa 35 anni e caratterizzato dalla nascita, nel 1978, di una figlia.

In un rapporto di tale durata e tenuto conto delle occupazioni dei due coniugi (artigiano autonomo il marito, impiegata la moglie), può agevolmente presumersi che la XX avesse fornito un contributo determinate per l’accudimento e la crescita della figlia e per il buon andamento della famiglia, fornendo un significativo apporto alla formazione del patrimonio comune e a quello personale degli exconiugi.

Ad avviso della Corte, dunque, sussistono i presupposti, previsti dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/70, come interpretato dalla recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per riconoscere alla XX il diritto a percepire dalla data della domanda un assegno di divorzio.

  1. All’accoglimento della domanda dell’appellante non può essere d’ostacolo la duplice circostanza che, nel verbale di separazione consensuale del 3 ottobre 2011 (doc. 4 appellato), i coniugi si erano dichiarati economicamente indipendenti e che il YY aveva versato alla XX la somma complessiva di € 25.000,00.

Per quanto concerne il primo aspetto, è sufficiente osservare, come per altro già evidenziato, che, nel 2014, la situazione economica della XX è peggiorata con la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (per 20 ore settimanali), che ha determinato una consistente riduzione dello stipendio mensile, non dovendosi in ogni caso trascurare il rilievo che, in considerazione dell’età, ben difficilmente l’appellante può reperire sul mercato del lavoro occupazioni a tempo pieno o a altre attività che le consentano di portare a casa una seconda busta paga.

Quanto, poi, alla somma di € 25.000,00, trattasi di una specifica previsione, concordata dai coniugi in sede di separazione consensuale, volta a mantenere, con riferimento alla situazione all’epoca esistente, l’equilibrio patrimoniale tra le parti. Non può, quindi, essere condiviso il rilievo annesso dal Tribunale di Ferrara, ai fini dell’esclusione dell’assegno di divorzio, alla dazione della somma di € 25.000,00 avvenuta in sede di separazione personale, nonché il conforme assunto dell’appellato, secondo cui il suddetto “..importo certamente non trascurabile…non può essere quantificato come mantenimento per un periodo di tre anni (come vorrebbe far credere la sig.ra XX), posto che nel ricorso per separazione consensuale la stessa dava atto di essere autosufficiente e pertanto tale somme non poteva certamente qualificarsi come mantenimento..” (v. comparsa di costituzione pag. 11). Infatti, a parte i criteri utilizzati dalle parti per la quantificazione dell’erogazione una tantum in sede di separazione consensuale, qui non rilevanti, la somma concordata appare essere di entità tale che può agevolmente presumersi che sia stata spesa dalla appellante per provvedere alle sue necessità personali tenuto conto della sua precaria condizione economica. Inoltre, come puntualizzato dalla giurisprudenza, di un siffatto accordo non può tenersi conto quando limiti o escluda, come nel caso di specie, nella prospettazione del Tribunale di Ferrara e dell’appellato, il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le sue esigenze di vita.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2224/2017, ha, al riguardo, affermato il principio che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell’assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione).

  1. Per quanto concerne la quantificazione dell’assegno, questa Corte, con ordinanza del 5 novembre 2016, resa in sede di reclamoexart. 708, quarto comma, cpc e 4, comma 8, legge n. 898/70, proposto da YY avverso il decreto presidenziale che aveva riconosciuto alla moglie un assegno provvisorio di € 700,00 mensili, ha ritenuto di quantificare il suddetto assegno nella somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria.

In quella sede, la Corte ritenne, in ragione all’esistenza di un profondo divario professionale ed economico fra i coniugi e della maggiori capacità reddituali e di guadagno del YY di quantificare l’assegno nella misura di € 500,00 mensili.

Attualmente, la Corte, presa visione dei criteri affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18 e, all’esito dell’approfondito esame della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, ritiene di dover confermare l’assegno nella misura di € 500,00 mensili annualmente rivalutabili, cioè in una somma che, andando ad integrare i modesti guadagni dell’appellante, le consente comunque di condurre un’esistenza meno precaria e più dignitosa.

L’appello va pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto di XX a percepire l’assegno di divorzio, a fare tempo dalla data della domanda, che viene quantificato nella somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese.

Pertanto, YY viene condannato, dalla data della domanda, a corrispondere a XX l’assegno di divorzio nella misura di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili.

Tenuto conto dell’esito complessivo del procedimento, nei due gradi di giudizio, va ravvisata la soccombenza di YY che viene condannato al rimborso delle spese dei due gradi, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri del DM n. 55/2014.

  1. Q. M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell’appello proposto da XX e in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Ferrara n. 316/2018 del 27 aprile 2018, dichiara che XX ha diritto a percepire l’assegno di divorzio, che quantifica in € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili; condanna YY a corrispondere a XX, dalla data della domanda, la somma mensile di € 500,00, annualmente, rivalutabile, entro il giorno dieci di ogni mese; condanna YY al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella complessiva somma di € 3.972,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e 15% rimborso forfettario spese generali; e, quanto al secondo grado, in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e 15% rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Bologna in data 1 febbraio 2019 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello

Il Presidente Estensore

Dott. Giovanni Benassi

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