CONTRATTI PUBBLICI PRINCIPIO DELLA FIDUCIA . L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

CONTRATTI PUBBLICI PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

Avvocato Sergio Armaroli penalista assiste le imprese private nei campi disciplinati dalla normativa interna e comunitaria dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, nei settori ordinari e nei trasporti, acqua ed energia, . L’esperienza comprende l’assistenza stragiudiziale per la preparazione delle procedure competitive Si estende infine anche alla consulenza ai privati che partecipino alle procedure per la redazione delle offerte e in caso di contenzioso.

 

. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

 

  1. 1. (Principio del risultato)
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
  3. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
  4. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
  5. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
  6. a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
    b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
  7. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Art. 2. (Principio della fiducia)

  1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
  2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
  3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e
    diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
  4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7.

Art. 3. (Principio dell’accesso al mercato)

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 4. (Criterio interpretativo e applicativo)

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  1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento)

  1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
  2. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
  3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico.
  4. Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

  1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dalTitolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

  1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
  3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
  4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
  5. a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
    b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
    c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
    d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito)

  1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
  2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.
  3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Art. 9. (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale)

  1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
  2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
  3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.
  4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
  5. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60e 120.

Art. 10. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

  1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
  2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
  3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

  1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
  2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
  3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
  4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
  5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
  6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 12. (Rinvio esterno)

  1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
  2. a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
    b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
  2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
  3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.
  4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.
  5. L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
  6. Le definizioni del codice sono contenute nell’allegato I.1.
  7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’allegato I.12individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)
(soglie modificate dal 1°gennaio 20124 del Regolamento 15 novembre 2023, n. 2495)

  1. Per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
  2. a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
    b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
    c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
    d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
  3. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
  4. a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;
    b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
    c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
  5. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  6. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto.
  7. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta.
  8. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
  9. L’importo stimato dell’appalto o concessione è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.
  10. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del codice.
  11. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
  12. a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
    b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
  13. Per gli appalti di forniture:
  14. a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
    b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
  15. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l’importo stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.
  16. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto:
  17. a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
    b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
  18. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è il seguente:
  19. a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l’importo stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo stimato di quello residuo;
    b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato per quarantotto.
  20. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
  21. a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
    b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
    c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
    d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l’importo mensile moltiplicato per 48.

  1. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l’importo delle operazioni di posa e di installazione.
  2. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
  3. Nel caso di partenariati per l’innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
  4. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l’oggetto principale. L’oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
  5. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.
  6. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.
  7. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
  8. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.
  9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
  10. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all’attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del codice.
  11. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all’esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.
  12. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
  13. a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
    b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
    c) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.
  14. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
  15. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l’articolo 137.
  16. Per i contratti misti di concessione si applica l’articolo 180.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

  1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
  3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
  4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
  5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
  6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
  8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
  9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

    Mutuo – consumatore – tasso floor MUTUI TASSI CONSUMATORE: NULLA LA CLAUSOLA FLOOR
    Mutuo – consumatore – tasso floor MUTUI TASSI CONSUMATORE: NULLA LA CLAUSOLA FLOOR

Art. 16. (Conflitto di interessi)

  1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
    (L’articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023. n. 170 al comma 1 ha soppresso le parole «concreta ed effettiva»).
  2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.
  3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.
  4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

  1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
  2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
  4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
  5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
  6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
  7. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
  8. Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
  9. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
  10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

  1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
  2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
  3. a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
    b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
    c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
  4. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
  5. a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
    b) di appalti basati su un accordo quadro;
    c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
    d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.
  6. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
  7. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
  8. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
  9. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
  10. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
  11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
  12. Con la tabella di cui all’allegato I.4al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

avvocato a Bologna
avvocato a Bologna

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12)

versione originale in Gazzetta ufficiale (con Allegati) (Relazione introduttiva in PDF)

Segnali di fumo: 1 – 12 Ambito, RUP e Fasi: 13- 18 Digitializzaz.: 19 – 36 Stazioni appaltanti: 57 – 64
Operatori economici: 65 – 69 Procedure: 70 – 76 Atti preparat.: 77 – 82 Servizi sociali: 127 – 131
Beni culturali: 132 – 135 Difesa: 136 – 139 Somma urg: 140 Leasing e Disp.: 196 – 197
Altre norme PPP: 198 – 202 Global service: 203 – 208 Contenzioso: 209 – 220 ALLEGATI

 

LIBRO I – DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I – DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

Art. 1. (Principio del risultato)
Art. 2. (Principio della fiducia)
Art. 3. (Principio dell’accesso al mercato)
Art. 4. (Criterio interpretativo e applicativo)
Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento)

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito)

Art. 9. (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale)

Art. 10. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

Art. 11. (… applicazione dei contratti collettivi …. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

Art. 12. (Rinvio esterno)

Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento

Art. 13. (Ambito di applicazione)
Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti… contratti misti)

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

Art. 16. (Conflitto di interessi)

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

 

PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

 

Art. 19. (Principi e diritti digitali)

Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)

Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))

Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

Art. 24. (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)

Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

Art. 26. (Regole tecniche)

Art. 27. (Pubblicità legale degli atti)

Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)

Art. 29. (Regole applicabili alle comunicazioni)

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

Art. 31. (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)

Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

Art. 33. (Aste elettroniche)

Art. 34. (Cataloghi elettronici)

Art. 35. (Accesso agli atti e riservatezza)

Art. 36. (Norme procedimentali e processuali in tema di accesso)

 

PARTE III – DELLA PROGRAMMAZIONE

 

Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

Art. 38. (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)

Art. 39. (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di … interesse nazionale)

Art. 40. (Dibattito pubblico)

 

PARTE IV – DELLA PROGETTAZIONE

 

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

Art. 42. (Verifica della progettazione)

Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

Art. 44. (Appalto integrato)

Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)

Art. 46. (Concorsi di progettazione)

Art. 47. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

LIBRO II – DELL’APPALTO

PARTE I – DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Art. 48. (Disciplina comune … i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)
Art. 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)
Art. 50. (Procedure per l’affidamento)

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)
Art. 53. (Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive)
Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

Art. 55. (Termini dilatori)

PARTE II – DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Art. 56. (Appalti esclusi nei settori ordinari)

Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

Art. 59. (Accordi quadro)

Art. 60. (Revisione prezzi)

Art. 61. (Contratti riservati)

PARTE III – DEI SOGGETTI

Titolo I – Le stazioni appaltanti

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Art. 64. (Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi)

Titolo II – Gli operatori economici

Art. 65. (Operatori economici)

Art. 66. (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

Art. 67. (Consorzi non necessari)

Art. 68. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

Art. 69. (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)

 

PARTE IV – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

 

Art. 70. (Procedure di scelta e relativi presupposti)
Art. 71. (Procedura aperta)

Art. 72. (Procedura ristretta)

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

Art. 74. (Dialogo competitivo)

Art. 75. (Partenariato per l’innovazione)

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

PARTE V – DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I – Gli atti preparatori

Art. 77. (Consultazioni preliminari di mercato)

Art. 78. (Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti)

Art. 79. (Specifiche tecniche)

Art. 80. (Etichettature)

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

Art. 82. (Documenti di gara)

 

Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti

 

Art. 83. (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)
Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)
Art. 85. (Pubblicazione a livello nazionale)
Art. 86. (Avviso volontario per la trasparenza preventiva)

Art. 87. (Disciplinare di gara e capitolato speciale)

Art. 88. (Disponibilità digitale dei documenti di gara)

Art. 89. (Inviti ai candidati)

Art. 90. (Informazione ai candidati e agli offerenti)

 

Titolo III – La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione di domande e offerte

 

Art. 91. (Domande, documento di gara unico europeo, offerte)

Art. 92. (Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte)

 

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

 

Capo I – La commissione giudicatrice

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

 

Capo II – I requisiti di ordine generale

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

Art. 96. (Disciplina dell’esclusione)

Art. 97. (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)
Art. 98. (Illecito professionale grave)

 

Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara

Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)

Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)
Art. 101. (Soccorso istruttorio)
Art. 102. (Impegni dell’operatore economico)
Art. 103. (Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo)

Art. 104. (Avvalimento)
Art. 105. (Rapporti di prova, certificazioni qualità, mezzi di prova, registro … costi del ciclo vita)

Art. 106. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

 

Titolo V – La selezione delle offerte

Art. 107. (Principi generali in materia di selezione)

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

Art. 109. (Reputazione dell’impresa)

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

Art. 111. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Art. 112. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

 

PARTE VI – DELL’ESECUZIONE

 

Art. 113. (Requisiti per l’esecuzione dell’appalto)

Art. 114. (Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti)

Art. 115. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)

Art. 116. (Collaudo e verifica di conformità)

Art. 117. (Garanzie definitive)

Art. 118. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)

Art. 119. (Subappalto)

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

Art. 121. (Sospensione dell’esecuzione)

Art. 122. (Risoluzione)

Art. 123. (Recesso)

Art. 124. (Esecuzione o completamento … in caso di insolvenza o impedimento alla prosecuzione …)

Art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)

Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)

 

PARTE VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

 

Titolo I – I servizi sociali e i servizi assimilati

 

Art. 127. (Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati)

Art. 128 (Servizi alla persona)

 

Titolo II – Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

 

Art. 129. (Appalti riservati)

Art. 130. (Servizi di ristorazione)

Art. 131. (Servizi sostitutivi di mensa)

 

Titolo III – I Contratti nel settore dei beni culturali

 

Art. 132. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

Art. 133. (Requisiti di qualificazione)

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

Titolo IV – I servizi di ricerca e sviluppo

 

Art. 135. (Servizi di ricerca e sviluppo)

 

Titolo V – I contratti nel settore della difesa e sicurezza; i contratti secretati

 

Art. 136. (Difesa e sicurezza)

Art. 137. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

Art. 138. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

Art. 139. (Contratti secretati)

 

Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

 

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

 

LIBRO III – DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 141. (Ambito e norme applicabili)

Art. 142. (Joint venture e affidamenti a imprese collegate)

Art. 143. (Attività esposte direttamente alla concorrenza)

Art. 144. (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)

Art. 145. (Attività svolte in Paesi terzi)

Art. 146. (Gas ed energia termica)

Art. 147. (Elettricità)

Art. 148. (Acqua)

Art. 149. (Servizi di trasporto)

Art. 150. (Settore dei porti e degli aeroporti)

Art. 151. (Settore dei servizi postali)

Art. 152. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

 

PARTE II – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

 

Art. 153. (Norme applicabili)

Art. 154. (Accordi quadro)

Art. 155. (Tipi di procedure)

Art. 156. (Procedura ristretta)

Art. 157. (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando)

Art. 158. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

 

PARTE III – DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

 

Art. 159. (Disponibilità digitale dei documenti di gara)

Art. 160. (Comunicazione delle specifiche tecniche)

Art. 161. (Pubblicità e avviso periodico indicativo)

Art. 162. (Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)

Art. 163. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

Art. 164. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

Art. 165. (Inviti ai candidati)

Art. 166. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

 

PARTE IV – DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

 

Art. 167. (Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente)

Art. 168. (Procedure di gara con sistemi di qualificazione)

Art. 169. (Procedure di gara regolamentate)

Art. 170. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

Art. 171. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

Art. 172. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
Art. 173. (Servizi sociali e altri servizi assimilati)

 

LIBRO IV – DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 174. (Nozione)

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

 

PARTE II – DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

 

Titolo I – L’ambito di applicazione e i principi generali

 

Art. 176. (Oggetto e ambito di applicazione)

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

Art. 178. (Durata della concessione)

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

Art. 180. (Contratti misti di concessione)

Art. 181. (Contratti esclusi)

 

Titolo II – L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

 

Art. 182. (Bando)

Art. 183. (Procedimento)

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

 

TITOLO III – L’esecuzione delle concessioni

 

Art. 188. (Subappalto)

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

Art. 190. (Risoluzione e recesso)

Art. 191. (Subentro)

Art. 192. (Revisione del contratto di concessione)

 

TITOLO IV – La finanza di progetto

 

Art. 193. (Procedura di affidamento)

Art. 194. (Società di scopo)

Art. 195. (Obbligazioni delle società di scopo)

 

PARTE III – DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

 

Art. 196. (Definizione e disciplina)

 

PARTE IV – DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

 

Art. 197. (Definizione e disciplina)

 

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

 

Art. 198. (Altre disposizioni in materia di gara)

Art. 199. (Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie)

Art. 200. (Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica)

Art. 201. (Partenariato sociale)

Art. 202. (Cessione di immobili in cambio di opere)

 

PARTE VI – DEI SERVIZI GLOBALI

 

Art. 203. (Affidamento di servizi globali)

Art. 204. (Contraente generale)

Art. 205. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

Art. 206. (Controlli sull’esecuzione e collaudo)

Art. 207. (Sistema di qualificazione del contraente generale)

Art. 208. (Servizi globali su beni immobili)

 

LIBRO V – DEL CONTENZIOSO E DELL’ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

PARTE I – DEL CONTENZIOSO

 

Titolo I – I ricorsi giurisdizionali

 

Art. 209. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 104, del 2010)

 

Titolo II – I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale)

 

Art. 210. (Accordo bonario per i lavori)

Art. 211. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)

Art. 212. (Transazione)

Art. 213. (Arbitrato)

Art. 215. (Collegio consultivo tecnico)

Art. 216. (Pareri obbligatori)

Art. 217. (Determinazioni)

Art. 218. (Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico)

Art. 219. (Scioglimento del collegio consultivo tecnico)

Art. 220. (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC)

 

PARTE II – DELLA GOVERNANCE

 

Art. 221. (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi)

Art. 222. (Autorità nazionale anticorruzione (ANAC))

Art. 223. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

 

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

 

Art. 224. (Disposizioni ulteriori)

Art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

Art. 227. (Aggiornamenti)

Art. 228. (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 229. (Entrata in vigore)

 

ALLEGATI

 

Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2 Attività del RUP.

Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (in PDF).

Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio
Allegato I.7 DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione

Allegato I.8 Verifica preventiva dell’interesse archeologico

Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

Allegato I.11 Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e attribuzioni CSLP

Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A. (qui la tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2016, aggiornata) (in PDF)
Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per … contratti di importo < soglie di rilevanza europea
Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica … Metodi: A, B, C (e tab. in PDF)
Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature
Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi (in PDF)
Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni qualità, mezzi di prova, registro dei certificati e costi del ciclo vita
Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati
Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento imposte e tasse o contributi previdenziali
Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
Allegato II.14 Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
Allegato II.15 Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa

Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo
Allegato II.20 Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza

Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 182

Allegato V.1 Compensi agli arbitri
Allegato V.2 Collegio consultivo tecnico
Allegato V.3 Cabina di regia