BOLOGNA COPPIE DI FATTO DELLO STESSO SESSO AVVOCATO ESPERTO DIRITTI CONVIVENTI BOLOGNA I DIRITTI DEI CONVIVENTI ANCHE DELLO STESSO SESSO, ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA SULL’ASSEGNO PENSIONISTICO DEL CONVIVENTE DECEDUTO

la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.; in via di estremo subordine la ricorrente ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di pensione indiretta per i superstiti dei dipendenti pubblici per violazione degli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione nonché per violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 1, Prot. add. CEDU, quali norme interposte e fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.. In ogni caso la ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di lite. A sostegno delle pretese azionate la ricorrente ha allegato che ella aveva convissuto per trenta anni con la sig.ra B. iscritta all’INPDAP poi confluito nell’INPS; che la relazione che ella aveva avuto con la sig.ra B.

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) ha superato l’eccezione di carenza di giurisdizione rilevando che la pretesa della ricorrente poggiava sul diritto soggettivo alla parità di trattamento; 2) ha disatteso l’eccezione di prescrizione richiamando i principi di diritti espressi dal Supremo Collegio nella sentenza n. 1917/12; 3) ha considerato che oggetto della domanda era l’accertamento del diritto alla percezione della pensione di reversibilità e non il risarcimento del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria; 4) ha considerato che in corso di causa era stata promulgata la L. 76/16 che, pur non prevedendo alcuna disposizione relativamente alle situazioni pregresse, aveva riconosciuto il diritto all’unione civile fra persone del medesimo sesso. Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale di Bologna ha respinto le pretese azionate e compensato fra le parti le spese di lite.

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La sig.ra X ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, l’I.N.P.S. con ricorso ex art. 4 d.lgs. 216/03 per veder accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B. in posizione equivalente a quella del coniuge; in via subordinata la ricorrente ha chiesto che fosse accertato il carattere discriminatorio della normativa italiana nella parte in cui non prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità in capo al partner superstite dello stesso genere anagrafico in relazione affettiva stabile e che, conseguentemente, fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.; in via ulteriormente subordinata la ricorrente ha chiesto che gli atti fossero rimessi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per la valutazione del quesito “Se l’esclusione della partner convivente superstite dello stesso genere anagrafico di una donna iscritta all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dalla pensione indiretta per i superstiti, in forza della legislazione per la quale tale prestazione spetta, inter alia, solo al coniuge, costituisca una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, vietata dall’art. 157 TFUE e dalla direttiva 2000/78/CE” e che fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.; in via di estremo subordine la ricorrente ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di pensione indiretta per i superstiti dei dipendenti pubblici per violazione degli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione nonché per violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 1, Prot. add. CEDU, quali norme interposte e fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.. In ogni caso la ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di lite. A sostegno delle pretese azionate la ricorrente ha allegato che ella aveva convissuto per trenta anni con la sig.ra B. iscritta all’INPDAP poi confluito nell’INPS; che la relazione che ella aveva avuto con la sig.ra B. non aveva potuto trovare sbocco nel matrimonio in quanto intercorsa fra persone dello stesso genere; che tuttavia tale relazione era stata contraddistinta da una solidarietà e da un’intensità affettiva del tutto comparabile a quella del legame coniugale; che ella aveva presentato all’INPS domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di reversibilità ritenendo che la disciplina legislativa sulla prestazione ai superstiti, riservata al solo coniuge, con l’esclusione di partner in relazione stabile, rappresentasse una forma di discriminazione diretta per orientamento sessuale; che l’INPS aveva respinto la domanda per carenza dei requisiti soggettivi; che la proposizione di un ricorso amministrativo risultava inutile e che, conseguentemente, si imponeva la proposizione dell’azione anti-discrimi-nazione di cui all’art. 4 d.lgs. 206/03.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Civile

composta dai signori Magistrati:

dott. Claudio Bisi – Presidente

dott.ssa Maura Mancini – Consigliere relatore

dott.ssa Valeria Vaccari – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna emessa in data 23 settembre 2016, iscritta al n. 863 del ruolo generale delle controversie in materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza obbligatoria per l’anno 2016 

promossa da

X , rappresentata e difesa dall’avv. Alexander Schuster del foro di Trento e dall’avv. Nazzarena Zorzella del foro di Bologna giusta mandato allegato al ricorso ex art. 4 d.lgs. 216/03 depositato telematicamente ed iscritto a ruolo in primo grado in data 27 gennaio 2016 (appellante)

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contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Salvo del foro di Bologna giusta mandato generale alle liti (appellato)

avente ad oggetto:

Azione antidiscriminazione per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta

in capo alla convivente superstite in posizione equivalente al coniuge

causa posta in decisione all’udienza del giorno 14 giugno 2018, sulle

CONCLUSIONI

rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra X ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, l’I.N.P.S. con ricorso ex art. 4 d.lgs. 216/03 per veder accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B. in posizione equivalente a quella del coniuge; in via subordinata la ricorrente ha chiesto che fosse accertato il carattere discriminatorio della normativa italiana nella parte in cui non prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità in capo al partner superstite dello stesso genere anagrafico in relazione affettiva stabile e che, conseguentemente, fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.; in via ulteriormente subordinata la ricorrente ha chiesto che gli atti fossero rimessi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per la valutazione del quesito “Se l’esclusione della partner convivente superstite dello stesso genere anagrafico di una donna iscritta all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dalla pensione indiretta per i superstiti, in forza della legislazione per la quale tale prestazione spetta, inter alia, solo al coniuge, costituisca una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, vietata dall’art. 157 TFUE e dalla direttiva 2000/78/CE” e che fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.; in via di estremo subordine la ricorrente ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di pensione indiretta per i superstiti dei dipendenti pubblici per violazione degli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione nonché per violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 1, Prot. add. CEDU, quali norme interposte e fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite beneficiaria di B.. In ogni caso la ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di lite. A sostegno delle pretese azionate la ricorrente ha allegato che ella aveva convissuto per trenta anni con la sig.ra B. iscritta all’INPDAP poi confluito nell’INPS; che la relazione che ella aveva avuto con la sig.ra B. non aveva potuto trovare sbocco nel matrimonio in quanto intercorsa fra persone dello stesso genere; che tuttavia tale relazione era stata contraddistinta da una solidarietà e da un’intensità affettiva del tutto comparabile a quella del legame coniugale; che ella aveva presentato all’INPS domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di reversibilità ritenendo che la disciplina legislativa sulla prestazione ai superstiti, riservata al solo coniuge, con l’esclusione di partner in relazione stabile, rappresentasse una forma di discriminazione diretta per orientamento sessuale; che l’INPS aveva respinto la domanda per carenza dei requisiti soggettivi; che la proposizione di un ricorso amministrativo risultava inutile e che, conseguentemente, si imponeva la proposizione dell’azione anti-discrimi-nazione di cui all’art. 4 d.lgs. 206/03.

Si è costituito l’INPS che, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna avendo la domanda ad oggetto la pensione di reversibilità di un pubblico dipendente con conseguente giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti; ancora in via pregiudiziale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità delle pretese azionate per mancanza di attinenza della normativa invocata e delle pronunce richiamate all’oggetto del giudizio; in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto azionato; nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate.

Con ordinanza in data 23 settembre 2016 il Tribunale di Bologna: 1) ha superato l’eccezione di carenza di giurisdizione rilevando che la pretesa della ricorrente poggiava sul diritto soggettivo alla parità di trattamento; 2) ha disatteso l’eccezione di prescrizione richiamando i principi di diritti espressi dal Supremo Collegio nella sentenza n. 1917/12; 3) ha considerato che oggetto della domanda era l’accertamento del diritto alla percezione della pensione di reversibilità e non il risarcimento del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria; 4) ha considerato che in corso di causa era stata promulgata la L. 76/16 che, pur non prevedendo alcuna disposizione relativamente alle situazioni pregresse, aveva riconosciuto il diritto all’unione civile fra persone del medesimo sesso. Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale di Bologna ha respinto le pretese azionate e compensato fra le parti le spese di lite.

Avverso detta decisione ha interposto appello la sig.ra X lamentando: a) l’irrilevanza della sopravvenienza della L. 76/16; b) l’omessa considerazione della riconducibilità della prestazione previdenziale all’alveo della retribuzione; c) l’ inspiegabilità del rifiuto di sottoporre la questione al vaglio della Corte di Giustizia; d) l’omessa considerazione della discriminazione per genere e/o orientamento sessuale; e) l’omessa valutazione delle questioni di costituzionalità sollevate e dei profili di tutela CEDU.

Si è costituito l’INPS resistendo al gravame avversario.

All’udienza del 14 giugno 2018 è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di gravame, in quanto tutti strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono esaminati congiuntamente e, ad avviso di questa Corte, non possono trovare accoglimento pur a seguito della promulgazione della L. 76/16.

In primo luogo occorre evidenziare che nel presente giudizio il petitum azionato dall’odierna appellante è rappresentato esclusivamente dall’accertamento del diritto della sig.ra X a percepire la pensione di reversibilità quale superstite di B. e che la causa petendi di tale azione si individua nell’asserita violazione del principio di non discriminazione per motivi di genere o di orientamento sessuale di fonte comunitaria. In secondo luogo si rileva che il presupposto indefettibile per poter affermare la discriminazione per motivi di genere o di orientamento sessuale lamentata da parte appellante è che la posizione, dell’odierna appellante e della defunta B. fosse equivalente o comunque comparabile con quella di una coppia di coniugi (non essendo all’epoca contemplata la possibilità dell’unione civile introdotta nel nostro ordinamento solo con la L. 76/16 senza alcuna disposizione transitoria in ordine alle situazioni pregresse): a tal fine parte appellante ha prodotto due certificati di Stato di famiglia (in data 1° luglio 1993 ed in data 14 maggio 2010) dai quali risulta la situazione di convivenza dell’odierna appellante con la sig.ra B.; ha altresì prodotto i contratti di compravendita in comproprietà fra l’odierna appellante e la sig.ra B. di due immobili adibiti ad uso residenziale e di uno adibito ad autorimessa; ha infine prodotto il testamento pubblico di B. dal quale risulta che quest’ultima nominò erede universale l’odierna appellante e che quest’ultima accettò l’eredità. Pur valutando in maniera integrata la documentazione richiamata ritiene questa Corte che il compendio probatorio non possa essere ritenuto sufficiente ad integrare la prova del presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda spiegata: se, infatti, può ritenersi positivamente acquisita la prova della convivenza di fatto fra l’odierna appellante e la defunta B., non risulta in alcun modo (ed in realtà neppure risulta allegata) la loro volontà di superare tale situazione di fatto che, in realtà, risulta omologabile a qualsiasi convivenza di fatto, e che di per sé non può essere ritenuta idonea a dare luogo al diritto rivendicato nel presente giudizio (cfr. Cass. 22318/16 che, seppure con riguardo alla convivenza di fatto etera-sessuale, ha affermato che non spetta la pensione di reversibilità in caso di convivenza more uxorio col pensionato defunto in quanto il trattamento pensionistico di reversibilità trova la sua giustificazione in un preesistente rapporto giuridico che sussiste in caso di vincolo coniugale e che manca, invece, nel caso di mera convivenza ed ha anche chiarito in motivazione che “la Convenzione Europea, nell’affermare in via di principio l’inesistenza di differenze tra la famiglia legittima e quella di fatto, ha perseguito lo scopo precipuo di eliminare discriminazioni afferenti i diritti fondamentali della persona, fra i quali non può ricomprendersi il diritto alla pensione di reversibilità“). In senso contrario non vale obiettare che all’epoca della convivenza fra l’odierna appellante e la defunta B. l’ordinamento italiano non consentiva la formalizzazione del rapporto fra due persone del medesimo genere: tale circostanza ad avviso di questa Corte non può essere considerata, di per sé, sufficiente a dimostrare che quelle persone avrebbero assunto l’impegno formale rappresentato nella coppia etera-sessuale dal matrimonio ed oggi individuabile nell’unione civile di cui alla L 76/16. Al fine di poter ritenere l’equivalenza della posizione dell’odierna appellante a quella di un coniuge superstite sarebbe stato necessario dimostrare che un vincolo era stato contratto in uno dei paesi europei che prevedevano normativamente tale possibilità (a mero titolo esemplificativo si rileva che il matrimonio fra persone del medesimo genere è previsto dall’ordinamento in Olanda dall’aprile 2001 anche in favore degli stranieri e che tale istituto è stato progressivamente introdotto in molti altri paesi europei) o che fosse stata formulata una richiesta in tal senso ad uno degli Stati che prima dell’Italia hanno riconosciuto il diritto delle persone del medesimo genere ad assumere formalmente l’impegno civile e sociale rappresentato dal matrimonio ovvero, ancora, che fosse stata quantomeno inoltrata allo Stato Italiano una specifica richiesta finalizzata alla legalizzazione o comunque all’acquisizione del riconoscimento pubblico del reciproco impegno formale delle conviventi oppure, infine, quantomeno che la sig.ra Grazia B. e l’odierna appellante avessero stipulato un formale negozio giuridico con assunzione reciproca di obblighi omologabili al legame giuridico costituito dal matrimonio. In difetto di una tale allegazione e prova non si può che valutare la relazione fra l’odierna appellante e la defunta B. quale convivenza di fatto con la conseguenza che, secondo quanto chiarito dal Supremo Collegio, non può riconoscersi il diritto alla pensione di reversibilità (cfr. Cass. 22318/16 cit.).

Dalle considerazioni che precedono discende che non può configurarsi la lamentata discriminazione in quanto la disciplina differenziata fra la posizione del coniuge superstite e la posizione della convivente superstite del medesimo genere che non abbia in qualche modo formalizzato un rapporto giuridico vincolante con la propria convivente si giustifica alla luce della non equiparabilità delle rispettive posizioni.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado in relazione alle quali, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla complessità della questione giuridica che costituisce l’oggetto del giudizio, all’assenza di un apprezzabile numero di precedenti di merito ed alla totale assenza di precedenti di legittimità, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. (nel senso emendato da C. Cost. 77/18) per l’integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

  1. respinge l’appello;
  2. compensa fra le parti le spese di lite del grado dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.

Bologna, 7 febbraio 2019.

IL CONSIGLIERE EST. 

dott.ssa Maura Mancini

IL PRESIDENTE

dott. Claudio Bisi

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2019.

 

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