BANCAROTTA FRAUDOLENTA  PER DISTRAZIONE TRIBUNALE BOLOGNA, TRIBUNALE MILANO

 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA  PER DISTRAZIONE

 

avvocato penalista Bologna
avvocato penalista Bologna

 

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e con particolare riguardo alla partecipazione del soggetto non qualificato nel reato proprio dell’amministratore, il dolo normativamente postulato consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società: all’uopo va affermato che ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi dell’art. 216 L. Fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale, non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa. In effetti, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce un dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che quest’ultima non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entità dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (si veda: Cass. 30-1-06 n. 7555 Rv. 233413; Cass. 13-1-09 n. 9299 Rv. 243162).

BANCAROTTA FRAUDOLENTA  PER DISTRAZIONE
BANCAROTTA FRAUDOLENTA  PER DISTRAZIONE

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 24 marzo – 29 aprile 2010, n. 16579

(Presidente Calabrese – Relatore Ferrua)

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione

Con sentenza 4-3-05 il Gip presso il Tribunale di Imperia, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava F. I., F. V. e M. P. responsabili dei seguenti reati: bancarotta per distrazione della somma 2.405.346.000 lire, fatto commesso dagli imputati come soggetti estranei, in concorso C. G. amministratore del Gruppo B. s.p.a. fallita il 16-11-99, essendo stata detta somma corrisposta alla Baricentro Service per una mediazione mai eseguita o comunque effettuata in misura minima e non giustificativa dell’importo in questione (mediazione asseritamente svolta per far ottenere un finanziamento di 40 miliardi al Gruppo B. da parte della banca Mediocredito Sud);

  1. truffa aggravata ai danni dell’istituto Monte Paschi di Siena, in essa assorbito l’addebito di dissimulazione dello stato di dissesto della s.p.a. Gruppo B.;
  2. usura per avere imposto per la mediazione di cui sopra un compenso usuraio.
  3. I predetti, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, venivano condannati a pene ritenute di giustizia (pena base per la bancarotta anni 3 di reclusione ridotti ad anni 2 per le generiche, aumentati ad anni tre e mesi tre per la continuazione, infine ridotti ad anni due e mesi 2 per la scelta del rito)
  4. Con pronuncia 19-6-08 la Corte di appello di Genova assolveva i citati soggetti dall’imputazione di usura perché il fatto non sussiste; dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per il reato di truffa perché estinto per prescrizione; riduceva la pena inflitta per la bancarotta ad anni 2 di reclusione.
  5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i medesimi nei termini infradescrittti.
  6. 1 – Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato.
  7. 2 – Violazione di legge per omessa applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato; vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
  8. La Corte osserva
  9. Con riguardo al dato oggettivo della bancarotta, le censure si risolvono nell’assumere, con rilievi di fatto, una lettura del contesto probatorio e della sua significatività diversa da quella operata in sede di merito ed è opportuno precisare che, contrariamente all’assunto difensivo, le dichiarazioni testimoniali invocate in ricorso sono state prese in considerazione e valutate in detta sede, precipuamente enunciate in primo grado e richiamate in quello successivo. In base alle individuate emergenze – consistenti in plurime e concordanti deposizioni nonché nella circostanza che gli imputati ovvero le società per cui essi agivano non fossero abilitati a prestazioni di mediazione – è stata evidenziata l’irrilevanza dell’apporto arrecato dai ricorrenti alla conclusione dell’operazione di finanziamento e di conseguenza la conclusione adottata circa la ricorrenza di una condotta distrattiva si palesa corretta. In siffatta situazione non può incidere l’assunto difensivo secondo cui la somma corrisposta a titolo di provvigione sarebbe proporzionata rispetto a quella erogata dalla banca: invero il carattere ingiustificato del cospicuo esborso in favore degli imputati è stato ravvisato a monte, nell’assenza di effettiva attività da costoro svolta.
  10. Né ad escludere la possibilità di reciproca integrazione delle pronunce di primo e secondo grado vale l’obiezione dei ricorrenti, fondata sull’assenza di una doppia conforme: basti puntualizzare che il giudice di appello ha condiviso la motivazione adottata dal Gup con riferimento al reato per il quale la responsabilità è stata confermata.
  11. Per quanto concerne il dato soggettivo si è dedotto che mancava la prova della consapevolezza da parte degli imputati, concorrenti non qualificati, dello stato di dissesto in cui versava il Gruppo B..
  12. Nel disattendere tale impostazione sono decisive, a prescindere dalla motivazione di cui al provvedimento impugnato, le seguenti considerazioni di principio.
  13. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e con particolare riguardo alla partecipazione del soggetto non qualificato nel reato proprio dell’amministratore, il dolo normativamente postulato consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società: all’uopo va affermato che ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi dell’art. 216 L. Fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale, non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa. In effetti, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce un dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che quest’ultima non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entità dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (si veda: Cass. 30-1-06 n. 7555 Rv. 233413; Cass. 13-1-09 n. 9299 Rv. 243162).
  14. L’ulteriore motivo merita accoglimento.
  15. Il giudice di secondo grado nel determinare la pena per il delitto in relazione al quale la responsabilità è stata confermata, si è riportato a quella base inflitta dal Gup, senza calcolare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato: tale errore può essere rimediato direttamente da questa Corte senza necessità di valutazioni di merito, applicando la debita diminuente e la pena de qua viene fissata in anni 1 e mesi 4 di reclusione per ciascun ricorrente.
  16. Infine, il beneficio della sospensione condizionale è stato negato in considerazione delle modalità della condotta, espressione di “non comune propensione alla commissione di azioni delittuose”; peraltro, non sono state indicate precise ragioni in ordine a siffatto giudizio concernente la personalità degli imputati e questa omissione assume pregnanza stante l’incensuratezza dei medesimi, elemento di significato contrario: la conclusione sul punto si palesa, quindi, ingiustificata per cui s’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova la quale procederà a nuovo esame della questione dandone adeguato conto; per il resto i ricorsi vengono rigettati.
  17. P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena che determina per ciascun imputato in anni 1 e mesi 4 di reclusione; annulla la suddetta sentenza in punto eventuale concessione della sospensione condizionale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame; rigetta nel resto i ricorsi.

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