AvvoCaTo SuCCessioNi BoLoGna Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – In genere grafia – Caratteristiche – Abitualità e normalità – Rilevanza – Stampatello – Valenza – Ruolo del giudice.

AvvoCaTo SuCCessioNi BoLoGna Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – In genere grafia – Caratteristiche – Abitualità e normalità – Rilevanza – Stampatello – Valenza – Ruolo del giudice.

L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamentoolografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Non e’ dubbio che le caratteristiche di abitualita’ e normalita’ del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio; tuttavia, tali qualita’, che indirizzano verso l’individualita’ o personalita’ dello scritto (quest’ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realta’, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilita’ al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo; di talche’ non e’ consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge.

L’articolo 602 c.c., come, peraltro, l’articolo 775 c.c., comma 1, del 1865, richiede solo l’autografia. La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell’autografia sia costituita dalla agevole accertabilita’ della stessa, fermo restando che l’uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione, criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioe’ che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualita’ o personalita’.

In questo senso l’abitualita’ e la normalita’ costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalita’. Ed in questo senso, l’uso dello stampatello, non giustificato da condizioni psico-fisiche e da abitudine del dichiarante o da altre circostanze contingenti, il cui esame e’ di esclusiva competenza del giudice del merito, rappresenta, da un punto di vista, si ribadisce, dell’astratto rilievo probatorio, evenienza di pregnante significato. Tuttavia, si tratta, pur sempre, d’indice sintomatico, se si vuole, di allarme, che non puo’ indurre a una interpretazione rigoristica e letterale, che rischierebbe di obliterare la volonta’ testamentarie sol che il testatore non si sia attenuto alla sua scrittura abitualmente tipica.

Conclusione, quest’ultima, che non terrebbe conto del fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalita’ soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l’influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di la’ della conclamata patologia e che contrasterebbe con l’articolo 602 c.c., e, piu’ in generale, con il principio di liberta’ negoziale.

DIVISIONE EREDITARIA GIUDIZIALE BOLOGNA AVVOCATO SUCCESSIONI DIVISIONI GIUDIZIALI CONSENSUALI ASSE EREDITARIO

Ove in seguito all’apertura della successione vi siano più eredi istituiti per testamento o per legge sarà opportuno procedere alla divisione.

Una celere divisione ereditaria è utile anche a fini pratici e gestionali.

Ove i coeredi non si trovino d’accordo sui beni e diritti da assegnare sarà sempre possibile attivare la divisione giudiziale, fatte salve disposizioni contrarie del testatore.

Il diritto a domandare la divisione non può limitarsi se non per i cinque anni successivi all’apertura della successione. L’AVVOCATO SERGIO ARMAROL IBOLOGNA SI OCCUPA tanto di gestire la divisione amichevole o contrattuale quanto un’eventuale divisione giudiziale in caso di disaccordo dei coeredi.

Divisione ereditaria: definizione, tipologie e aspetti più delicati

Cosa significa divisione ereditaria?
La divisione ereditaria è l’atto attraverso il quale i coeredi fanno venire meno la comunione ereditaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 713 c.c. ciascun coerede, individualmente, può chiedere la divisione per sciogliere la comunione ereditaria.

La divisione ereditaria può essere raggiunta per via contrattuale, giudiziale o per testamento.
È contrattuale quando è frutto di un accordo tra i coeredi, che viene poi trasfuso in un atto pubblico.
È giudiziale quando è frutto di un procedimento giudiziario promosso da uno o più coeredi e si conclude o con un progetto di divisione predisposto dal giudice ed approvato dai coeredi oppure con una sentenza.
È, infine, effetto di un testamento quando in esso il testatore ha dettato delle disposizioni per la formazione delle porzioni o ha diviso i beni tra i suoi eredi.

Come si procede alla divisione giudiziale?

Nel caso in cui gli aventi diritto non riescano a trovare un accordo per procedere allo scioglimento della comunione, gli stessi possono rivolgersi al Tribunale competente, chiedendo di procedere alla divisione giudizialmente ma è sempre obbligatorio fare prima la mediaizone,

l codice civile del 1942 ha disciplinato la possibilità per il testatore di intervenire nella divisione ereditaria operandola direttamente.

Ciascun coerede ha diritto alla sua parte dei beni in natura, tuttavia, poiché non sempre i beni sono comodamente divisibili oppure perché la divisione non è opportuna nell’interesse della produzione; in tal caso questi beni devono essere compresi nella porzione di uno dei coeredi o di più coeredi che siano disposti a continuare la comunione, altrimenti sono venduti all’incanto ed il denaro ricavato viene diviso in proporzione alle quote di relativa spettanza. 
Se le porzioni non corrispondono esattamente al valore delle quote ereditarie, chi ha avuto la porzione di valore eccedente, è tenuto a pagare agli altri la differenza in denaro (conguaglio). 
La stima dei beni per la formazione delle quote deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione.
Formate le porzioni si procede all’assegnazione mediante estrazione a sorte se le quote sono uguali, o all’attribuzione se sono disuguali.

L’art. 734 c.c. stabilisce che il testatore può dividere i suoi beni fra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Per quanto riguarda la natura giuridica di quest’istituto, la dottrina più recente ha ritenuto che la divisione operata dal testatore è intesa come mezzo diretto non già a sciogliere la comunione, bensì a realizzare la distribuzione a più soggetti di determinati beni facenti parte un unico patrimonio.

L’atto di divisione dell’eredità

L’atto di divisione ereditaria può essere sia di tipo negoziale cioè attraverso l’accordo tra le parti sia di tipo giudiziale affidandosi cioè alla decisione di un Giudice.

I coeredi, infatti, possono pervenire ad una divisione ereditaria in via amichevole oppure, in mancanza del raggiungimento di un accordo, dovranno avviare un’azione giudiziale di divisione facendo apposita istanza in tribunale.

Le operazioni necessarie per la divisione ereditaria

Prima di procedere alla divisione della parte attiva del patrimonio ereditario è necessario provvedere alla liquidazione di tutte le passività mediante la vendita di beni mobili e, in mancanza, immobili, facenti parte dell’intero asse ereditario.

Il testamento non sempre può evitare le liti tra gli eredi, ma con l’aiuto di un consulente è possibile ripristinare equità e rapporti tra le parti.

Qualora i coeredi non riescano a trovare un accordo su una vendita e nessuno di essi vuole comprare alcuni beni, si dovrà procedere ad una vendita all’incanto, per procedere è sufficiente che siano d’accordo i coeredi che posseggono un diritto su più della metà della massa ereditaria.

La fattispecie così come disciplinata all’art. 734 c.c. si compone di due negozi autonomi ma collegati tra loro: l’istituzione di erede e la divisione testamentaria.

Il testatore ha un’ampia libertà nel formare le quote della divisione, eppure ha l’obbligo di comprendere nella stessa i legittimari ai quali dovrà attribuire quanto loro spetta.

Prima di procedere alla divisione bisogna formare la massa ereditaria e procedere alla stima dei beni. Poi vengono individuate le quote da attribuire a ciascun coerede e corrispondenti alla quota di diritto ad essi spettanti nella comunione ereditaria. In altre parole occorre formare porzioni di valore corrispondente alla quota ideale vantata nella comunione.

Di norma la divisione è fatta in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Se i beni non sono divisibili si può procedere alla vendita ad un terzo ovvero con l’attribuzione a un condividente in cambio di una corrispondente somma di danaro da dividere tra i coeredi (conguaglio). Individuate le quote si procede all’assegnazione in capo ai coeredi. Una volte avvenuta la divisione, ciascun erede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Instaurata la causa di divisione ereditaria , il Giudice cosa puo’ fare?

può procedere in prima persona alle operazioni di divisione oppure delegare un notaio.

Una volta che viene predisposto il progetto di divisione,

 quest’ultimo viene depositato in cancelleria per permettere agli interessati di prenderne visione.

Gli eredi legittimi

Sarà corretto parlare di eredi legittimi solo in quei casi in cui il defunto non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria, così che la ripartizione dei beni avverrà secondo i criteri stabiliti dal codice civile. Si parla in questo caso di successione legittima, e in questo contesto, sono, quindi, indicati come eredi legittimi coloro i quali sono designati destinatari dei beni, per espressa previsione della legge. I criteri di assegnazione sono differenti e variano in virtù del numero e del grado di parentela di ciascun erede legittimo. Proprio per rispondere alle tante differenti situazioni possibili, la legge prevede una fitta rete di criteri a cui dover fare riferimento, per poter individuare in ogni situazione chi siano gli eredi legittimi.

Vediamo alcuni esempi. Superstiti al defunto:
– Solo il coniuge: beneficia di tutto il patrimonio ereditario;
– Il coniuge ed un solo figlio: beneficiano ciascuno di metà del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e due figli: beneficiano ciascuno di un terzo del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e più di due figli: il coniuge beneficia di un terzo e i restanti due terzi saranno divisi tra i figli in parti uguali;
– Il coniuge e fratelli e sorelle: il coniuge beneficia dei due terzi, il restante terzo sarà diviso in parti uguali tra i fratelli e le sorelle

 

DIVISIONE EREDITARIA GIUDIZIALE BOLOGNA Se non sorgono contestazioni,

 

il progetto divisionale viene dichiarato esecutivo e le singole porzioni possono essere attribuite a ciascun comproprietario.

Qualora non fosse possibile dividere i beni oggetto di comunione e nessuno dei comproprietari ne richiedesse l’attribuzione, il Giudice competente disporrà la vendita dei beni medesimi, distribuendo poi fra gli aventi diritto il ricavato.

In conclusione, il tema dello scioglimento delle comunioni appare di grande rilevanza pratica ed è sempre oggetto di contrasti che possono essere risolti solamente attraverso l’assistenza di professionisti preparati in grado di far fronte alle diverse problematiche.

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