AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONE E DIVISIONI EREDITARIA Tribunale|Treviso|Sezione 3|Civile|Sentenza|21 novembre 2017| n. 2366 Successione – Reintegrazione della quota – Lesione di legittima – Azione a tutela Data udienza 14 novembre 2017

AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONE E DIVISIONI EREDITARIA Tribunale|Treviso|Sezione 3|Civile|Sentenza|21 novembre 2017| n. 2366 Successione – Reintegrazione della quota – Lesione di legittima – Azione a tutela

Data udienza 14 novembre 2017

1 Preliminarmente, quanto all’eccepita mancanza di integrità del contraddittorio rispetto al nipote della de cuius (…), che avrebbe accettato l’eredità della predetta con beneficio d’inventario, in rappresentazione della madre rinunciante (…), l’eccezione non appare fondata: invero, da un lato, in base a giurisprudenza costante della Suprema Corte, il diritto alla reintegrazione della quota, spettante a ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell’analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull’azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell’ordinario termine di prescrizione, con l’azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013); dall’altro lato, le numerose sentenze in tema di legittimazione dell’erede del legittimario pretermesso a proporre l’azione di riduzione, evidenziano come, a norma dell’art. 557, co. 1, c.c., l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, possa essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell’azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull’accertamento della lesione, che deve essere limitata alla quota di colui che agisce (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26254 del 30/10/2008; più recentemente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 27/01/2017). Pertanto, non sussiste l’eccepito difetto di integrità del contraddittorio e l’attore è legittimato a proporre la presente azione quale erede della madre, legittimaria pretermessa, sebbene il diritto alla reintegrazione debba essere accertato limitatamente alla quota di 1/2 della quota di legittima per la quale egli agisce; infatti, è pacifico che l’attore non sia l’unico erede della de cuius, ma che sia erede anche il nipote (…), successore legittimo per la residua quota di 1/2, a fronte della rinuncia all’eredità delle altre due chiamate, figlie della legittimaria, (…) e (…), e dell’accrescimento della parte della rinunciante (…), in assenza di figli che possano succedere per rappresentazione, a favore degli altri chiamati, ai sensi dell’art. 522 c.c.

Integrale

Successione – Reintegrazione della quota – Lesione di legittima – Azione a tutela

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

Dott. Deli LUCA – Presidente

Dott.ssa Susanna MENEGAZZI – Giudice

dott.ssa Elena Merlo – Giudice estensore,

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 8145/2014 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 29.7.2014

da

(…), con l’Avv. IL.TE., giusta procura a margine dell’atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

– parte attrice –

contro

(…), già rappresentata dall’Avv. PA.PO. (che ha rinunciato al mandato in data 11.7.2017)

– parte convenuta –

OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 L’attore, in qualità di erede della madre, deceduta in data 18.2.2012, nell’esercizio delle ragioni che spettavano alla predetta nei confronti dell’eredità del marito (nonché padre dell’attore) (…), chiede accertarsi che il predetto ha disposto in vita delle proprie sostanze in eccedenza alla quota disponibile ex lege prevista; allega, infatti, che, all’apertura della successione, sarebbe residuato un patrimonio pressoché nullo, con lesione, in particolare, della quota di legittima di 1/4 riservata alla moglie, e con conseguente necessità di ridurre le donazioni eseguite in vita dal de cuius a favore della figlia (…), al fine di reintegrare la quota spettante al coniuge, pari all’importo di Euro 150.635,70, da corrispondere in natura o, in subordine, in denaro. La lamentata lesione emergerebbe dalla sentenza resa dall’intestato Tribunale tra le medesime parti dell’odierno giudizio in data 8.7.2014, integralmente confermata in grado di appello con pronuncia in data 24.5.2016, già passata in giudicato, sulla base delle consulenze tecniche d’ufficio già esperite nell’ambito del suddetto procedimento.

1.2Parte convenuta eccepisce, in primo luogo, la mancanza di integrità del contraddittorio, considerato che l’attore non sarebbe l’unico erede della de cuius, avendo provveduto ad accettare l’eredità della medesima, con beneficio d’inventario, anche il nipote (…); pertanto, laddove la domanda attorea venisse accolta, l’attore avrebbe diritto alla riduzione nella sola misura del 50% della quota di legittima spettante alla madre. In secondo luogo, richiama, quanto all’esatta consistenza dell’asse ereditario, tutte le contestazioni già sollevate nell’ambito del diverso procedimento già pendente tra le parti (richiamato anche dall’attore), con particolare riferimento a quanto accertato nella consulenza tecnico d’ufficio estimativa in esso espletata. Evidenzia, inoltre, la necessità che, nel calcolo della quota di legittima spettante all’attore, quale erede della de cuius, vengano considerate le spese sostenute dalla convenuta e dalla stessa madre, dante causa dell’attore, in nome e per conto del de cuius, per saldare le spettanze dei vari legali e professionisti incaricati dal defunto di dirimere le controversie insorte in seno alla famiglia, per l’importo di circa Euro 17.000,00, da suddividere tra tutti gli eredi.

Rileva, ancora, che la moglie dell’attore (…), quale titolare della società (…), avrebbe beneficiato, nel lontano 1995, di un mutuo da parte del de cuius, per l’importo, in valori attuali, di circa Euro 34.000,00, da computarsi come donazione a favore dell’odierno attore, al fine dell’esatta determinazione delle quote di legittima di spettanza degli eredi.

Inoltre, la donazione a favore della convenuta, con costituzione di vitalizio a favore dei genitori, non andrebbe considerata nel donatum, in quanto contrattualmente esclusa da obblighi di collazione in capo alla donataria.

Eccepisce, infine, che l’attore non avrebbe indicato a quale titolo intenda esercitare le azioni asseritamente allo stesso spettanti nei confronti del de cuius (…), ovvero se in virtù di rappresentazione, di trasmissione del diritto di accettare l’eredità o altro, considerato che le predette azioni spettavano esclusivamente alla madre, quale diritto personalissimo e incedibile, e che la predetta, mentre era in vita, non ha mai inteso esercitarle. In ogni caso, l’attore dovrebbe conteggiare, nella determinazione della quota di legittima a sé spettante, le donazioni ricevute.

  1. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, a seguito dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 24.5.2016 (pubblicata in data 30.8.2016), che ha integralmente confermato quella resa dall’intestato Tribunale in data 8.7.2014; infatti, come documentato dall’attore, la sentenza di secondo grado è stata notificata a mezzo PEC dall’odierno attore al procuratore della controparte in data 8.9.2016 (cfr. allegato alla nota attorea in data 16.3.2017) e sono decorsi 60 giorni senza che sia stata proposta alcuna impugnazione, ai sensi dell’art. 325, co. 2, c.p.c., nulla essendo stato dedotto in merito dal procuratore della convenuta.

2.1 Preliminarmente, quanto all’eccepita mancanza di integrità del contraddittorio rispetto al nipote della de cuius (…), che avrebbe accettato l’eredità della predetta con beneficio d’inventario, in rappresentazione della madre rinunciante (…), l’eccezione non appare fondata: invero, da un lato, in base a giurisprudenza costante della Suprema Corte, il diritto alla reintegrazione della quota, spettante a ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell’analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull’azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell’ordinario termine di prescrizione, con l’azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013); dall’altro lato, le numerose sentenze in tema di legittimazione dell’erede del legittimario pretermesso a proporre l’azione di riduzione, evidenziano come, a norma dell’art. 557, co. 1, c.c., l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, possa essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell’azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull’accertamento della lesione, che deve essere limitata alla quota di colui che agisce (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26254 del 30/10/2008; più recentemente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 27/01/2017). Pertanto, non sussiste l’eccepito difetto di integrità del contraddittorio e l’attore è legittimato a proporre la presente azione quale erede della madre, legittimaria pretermessa, sebbene il diritto alla reintegrazione debba essere accertato limitatamente alla quota di 1/2 della quota di legittima per la quale egli agisce; infatti, è pacifico che l’attore non sia l’unico erede della de cuius, ma che sia erede anche il nipote (…), successore legittimo per la residua quota di 1/2, a fronte della rinuncia all’eredità delle altre due chiamate, figlie della legittimaria, (…) e (…), e dell’accrescimento della parte della rinunciante (…), in assenza di figli che possano succedere per rappresentazione, a favore degli altri chiamati, ai sensi dell’art. 522 c.c.

In ogni caso, in linea con quanto richiesto dalla parte convenuta, nelle conclusioni rassegnate l’attore ha limitato le proprie pretese alla quota a sé spettante di 1/2 della quota di legittima di 1/4 riservata alla madre, sua dante causa, pari ad 1/8 dell’intero asse ereditario.

Si rileva, a tale proposito, che proprio nella suddetta posizione di erede della legittimaria pretermessa si individua il chiaro titolo in base al quale l’attore agisce nell’odierno giudizio, di tal che non sussiste l’indeterminatezza eccepita dalla convenuta. Del resto, del tutto inconferente è affermare che l’attore dovrebbe conteggiare le donazioni ricevute, considerato che, come poco sopra evidenziato, nel presente giudizio egli non fa valere la quota di legittima a sè spettante quale figlio del de cuius (già oggetto del diverso giudizio, definito con sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello), bensì quella spettante alla madre, quale coniuge del de cuius, di tal che, semmai, dovrebbero essere tenute in considerazione le donazioni delle quali la medesima sia stata beneficiata da parte del coniuge (nel caso di specie assenti).

2.2 Per quanto concerne la necessità, evidenziata dalla convenuta, che, nel calcolo delle quote di legittima e di disponibile, vengano considerate le spese sostenute dalla convenuta e dalla stessa dante causa dell’attore in nome e per conto del de cuius, per saldare le spettanze dei vari legali e professionisti incaricati dal defunto a dirimere le controversie insorte in seno alla famiglia, per l’importo di circa Euro 17.000,00, la richiesta non è fondata: dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 3 convenuta) emerge, infatti, che si tratta di spese sostenute, nell’interesse del de cuius (…), antecedentemente all’apertura della successione di quest’ultimo, di tal che non possono essere qualificate come passività gravanti sulla massa ereditaria, da prendere in considerazione ai fini del calcolo ex art. 556 c.c.; l’unico esborso che sembra essere intervenuto dopo l’apertura della successione risulta quello a favore dell’Avv. Sb., come da quietanza in calce alla missiva in data 10.8.2005, ma non è noto né quale soggetto abbia provveduto al relativo pagamento, né di che importo si tratti, di tal che il documento è del tutto irrilevante ai fini della determinazione dell’asse ereditario e della porzione disponibile.

2.3 In terzo luogo, per quanto concerne l’importo, in valori attuali, di circa Euro 34.000,00, del quale il de cuius avrebbe disposto a favore della moglie dell’attore (…), quale titolare della società (…), la stessa convenuta fa ad esso riferimento quale oggetto di un mutuo, di tal che non si comprende per quale motivo se ne dovrebbe tenere conto al fine dell’esatta determinazione della massa ereditaria, considerato che si tratta di somme che la moglie dell’attore era tenuta a restituire al mutuante e che non sono, dunque, state oggetto di atto dispositivo a titolo gratuito (cd. donatum).

2.4 Conseguentemente, nel merito delle domande proposte dall’attore, va integralmente richiamata la citata sentenza resa tra le parti in data 8.7.2014, nel procedimento R.G. n. 3179/2006, confermata in grado di appello e già passata in giudicato, come riconosciuto, del resto, dalla stessa convenuta sin dall’atto introduttivo: “occorre che le quote di legittima e di disponibile di spettanza degli eredi di quest’ultimo vengano evidentemente definite e calcolate con sentenza passata in giudicato” (cfr. pag. 12 comparsa di risposta). Peraltro, considerato che in sede di impugnazione della sentenza di primo grado l’odierna convenuta aveva sollevato le medesime censure – rispetto alla stima operata dal c.t.u. dott. Me. nell’ambito del procedimento R.G. n. 3179/2006 – fatte valere nell’atto introduttivo del presente giudizio, e che le stesse sono state oggetto di puntuale esame da parte della Corte d’Appello e di integrale rigetto, non si ritiene necessario aggiungere alcunché in merito.

Si rileva, inoltre, la tardività delle allegazioni attoree di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., evidenziando come le spese sostenute in via esclusiva dalla convenuta per il funerale di (…) (per la cui quota di legittima l’attore agisce nel presente giudizio) nonché gli obblighi dalla convenuta assunti in ragione del mutuo fondiario sottoscritto dalla predetta (…) ben potranno eventualmente essere oggetto di un diverso giudizio.

Determinazione del donatum

Invero, è pacifico e documentale che (…) abbia disposto in vita dei propri beni immobili mediante plurime donazioni, l’ultima delle quali è costituita dalla donazione a favore dell’odierna convenuta (…), intervenuta in data (…) (n. (…) rep. Notaio (…)); è, altresì, incontestato, in quanto espressamente riconosciuto dallo stesso attore (cfr. pag. 6 atto di citazione, bene L), che non debbano essere tenuti in considerazione, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, gli immobili di cui all’atto di vitalizio del (…) n. (…) rep. Notaio (…).

Conseguentemente, ai fini della riunione fittizia, deve ritenersi che il donatum comprenda, partendo dall’ultima, le seguenti donazioni: donazione, in favore della figlia (…), della nuda proprietà – con riserva per sé e dopo di sé a favore della moglie (…) dell’intero usufrutto vitalizio – degli immobili censiti in N.C.E.U., foglio secondo, sezione A, m.n. (…) (…) e (…), m.n. (…) (…) e (…), foglio quinto, m.n. (…), m.n. (…), m.n. (…), m.n. (…), foglio sesto m.n. (…), m.n. (…), m.n. (…), m.n. (…), m.n. (…), m.n. (…) e foglio quinto, C.T. partita (…) m.n. 8 (donazione del (…) n. (…) rep. Notaio (…), avente ad oggetto gli immobili indicati con le lettere D, E, F, G, H, I nella relazione del c.t.u. dott. Me., disposta nel giudizio R.G. n. 3179/2006, alle pagg. 23 e 24); donazione, in favore del figlio (…), delle unità immobiliari descritte in Catasto Comune di P., foglio (…), m.n. (…)/sub (…), m.n. (…)/(…), m.n. (…)/(…), con le parti comuni del fabbricato (donazione del (…) n. (…) rep. Notaio G.); donazione, in favore della figlia (…), dell’immobile catastalmente censito in Comune di P., foglio (…), m.n. (…) (donazione del (…) n. (…) rep. Notaio (…)).

Recependo integralmente le valutazioni e conclusioni del c.t.u. dott. Me. – puntualmente motivate e scevre da vizi logici -, il valore del donatum (stimato con riferimento alla data di apertura della successione) è complessivamente pari ad Euro 585.306,00 (sul punto si rimanda alle stime racchiuse alle pagine da 10 a 21 della citata consulenza tecnica d’ufficio a firma del dott. Me.).

Determinazione del relictum

Il c.t.u. designato nel giudizio R.G. n. 3179/2006, dott. Br.Me., ha accertato che, al momento del decesso, (…) non risultava titolare di alcun immobile (d’altro canto, la circostanza che egli abbia disposto in vita dei propri beni immobili è incontestata). Alla sua morte, egli risultava titolare, con la moglie (…), del conto corrente n. (…) acceso presso la (…) – filiale di Povegliano, avente un saldo attivo di Euro 3.442,81 alla data dell’8.08.2004, e di un residuo debito per finanziamento, del pari cointestato con la moglie, pari ad Euro 4.205,60 (compresi interessi maturati all’8.08.2004).

Dunque, considerato che sia del conto corrente sia del finanziamento sopra indicati erano contitolari (…) e (…) (presuntivamente, in difetto di contrarie allegazioni, per la metà ciascuno), si ritiene che il relictum comprenda la somma di Euro 1.721,41 (pari alla metà, spettante allo (…), del saldo attivo del conto corrente cointestato con la (…)).

La somma di Euro 2.102,80 (pari alla metà, gravante sullo (…), del residuo debito da finanziamento del pari cointestato) rientra tra le passività ereditarie.

Riunione fittizia

Conclusivamente, aggiungendo il donatum (pari ad Euro 585.306,00) al relictum (pari ad Euro 1.721,41) e detraendo dalla somma così ottenuta (Euro 587.027,41) l’importo di Euro 2.102,80 (per passività ereditarie), il valore della riunione fittizia risulta pari ad Euro 584.924,61.

Verifica della lesione

Poiché, alla data del decesso di (…) (8.08.2004), concorrevano alla sua successione la moglie (…) ed i tre figli (…), (…) e F., in applicazione dell’art. 542, co. 2, c.c., la quota di legittima spettante alla moglie (…) risultava pari ad 1/4.

Pertanto, il valore della suddetta quota, al tempo dell’apertura della successione, è pari ad Euro 146.231,15 (ovvero 1/4 di Euro 584.924,61).

Considerato che l’attore è erede della legittimaria e ha diritto di far valere le proprie ragioni per la sola quota di successione del 50% a sé spettante, la quota di legittima nei confronti della quale l’attore è legittimato a far valere le proprie pretese è pari all’importo di Euro 73.115,57.

2.5 Riguardo alle concrete modalità di reintegrazione dell’attore nella suddetta quota, si osserva che, ai sensi dell’art. 555, co. 2, c.c., le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento: nondimeno, nel caso di specie, i debiti ereditari (Euro 2.102,80) superano il relictum (Euro 1.721,41), di talché la riduzione non può che riguardare le donazioni, che, ai sensi dell’art. 559 c.c., si riducono cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori. Nel caso di specie, l’ultima delle donazioni effettuate dal de cuius è quella del 7.01.2000 in favore della figlia e odierna convenuta (…), il cui valore, quale determinato in sede peritale, è sufficiente a reintegrare la quota dell’attore.

Questi ha domandato la reintegrazione in natura e, nel caso di specie, conformemente all’art. 560 c.c., la separazione è comodamente effettuabile, considerato il notevole numero di immobili oggetto della donazione più recente posta in essere dal de cuius a favore della convenuta. In particolare, dalla c.t.u. a firma del dott. Me. emerge che gli unici immobili i cui valori, sommati tra loro, permettano un’assegnazione in natura, pressoché senza conguagli, a favore del legittimario pretermesso (limitatamente alla quota fatta valere dall’attore nel presente giudizio) sono quelli indicati alle lett. E e G della relazione, così individuati:

– lett. E: bene immobile in Comune di (…), Catasto fabbricati, sez. A, Fg. (…), mapp. (…), (…), cat. (…), C1. U, mq. 153, RC Euro 434,60, e mapp. (…), (…) (mappali graffati) via (…) n. 3, valutato in Euro 55.230,00 per la nuda proprietà donata;

– lett. G: bene immobile in Comune di (…), Catasto terreni, Foglio (…), mapp. (…) di mq. 3564 seminativo; mapp. (…) di mq. 227 seminativo e mapp. (…) di mq. 10 seminativo in via T., stimati per la nuda proprietà donata in Euro 17.104,20.

Dunque, va disposta la reintegrazione in natura della quota di legittima lesa, con assegnazione all’odierno attore, quale erede di (…), dei suddetti beni immobili.

Conseguentemente, va disposta la riduzione dell’atto di donazione (…), rep. (…), raccolta (…) not. (…) di T., trascritto alla Conservatoria RR. II. Di Treviso in data 27.01.2000, nn. 2576/3432, ordinandosi la relativa trascrizione della sentenza nonché annotazione della stessa in calce alla nota di trascrizione della donazione suddetta.

Considerato che il valore dei due cespiti immobiliari assegnati risulta di poco inferiore alla quota di legittima riconosciuta all’attore, la convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento dell’importo di Euro 787,31 a titolo di residuo a conguaglio della quota di legittima dovuta, con interessi dalla data di apertura della successione (8.8.2004) al saldo.

  1. Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., all’accoglimento della domanda attorea segue la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell’attore, nella misura liquidata come da dispositivo, conformemente al D.M. n. 55 del 2014recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, tenuto conto del valore del procedimento, della relativa complessità dello stesso, dell’attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.) e del mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in misura corrispondente ai parametri medi dello scaglione di riferimento quanto alle fasi di studio e introduttiva, a quelli minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:

1) dichiara che la quota di legittima spettante all’attore (…), quale erede della madre (…), sull’eredità del padre (…) è pari ad Euro 73.115,57;

2) condanna la convenuta (…) a reintegrare la quota di legittima spettante all’attore (…), quale erede della madre (…), e, per l’effetto, assegna all’attore (…) i beni immobili siti in Comune di (…), Catasto fabbricati, sez. A, Fg. (…), mapp. (…), (…), cat. (…), C1. U, mq. 153, RC Euro 434,60, e mapp. (…), (…) (mappali graffati), via (…) n. 3, e in Comune di (…), Catasto terreni, Foglio (…), mapp. (…), mapp. (…) e mapp. (…), con conseguente riduzione dell’atto di donazione (…) (rep. (…) raccolta (…) not. (…) di T.), trascritto alla Conservatoria RR. II. Di Treviso in data 27.01.2000 (nn. 2576/3432);

3) condanna la convenuta (…) alla corresponsione a favore dell’attore (…) della somma di Euro 787,31 a titolo di residuo a conguaglio della quota di legittima dovuta, con interessi dalla data di apertura della successione (08.08.2004) al saldo;

4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con annotazione della stessa in calce alla nota di trascrizione della donazione suddetta;

5) condanna parte convenuta (…) a rifondere a parte attrice (…) le spese di lite sostenute, liquidate nell’importo di Euro 9.785,00 a titolo di compenso e di Euro 1.380,00 a titolo di spese, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Treviso il 14 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2017.

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