AVVOCATO ESPERTO DIVORZI BOLOGNA

 AVVOCATO ESPERTO DIVORZI BOLOGNA

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA RISOLVI ORA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

IMPORTANTI VALUTAZIONI CORTE

APPELLO BOLOGNA SU

QUANTIFICAZIONE ASSEGNO

DIVORZIO

Non vi è alcun vizio di extrapetizione, essendo libero il Tribunale di formulare, sulla base dei documenti attestanti le operazioni societarie compiute, il giudizio di strumentalità di tali operazioni; tale giudizio, che la Corte condivide, non è contrastato da alcun argomento, nemmeno in questo grado, non avendo il XX offerto alcun elemento idoneo ad attribuire diverso significato o diversa valenza alla gratuita attribuzione alla sorella della sua partecipazione societaria in una attività economicamente vantaggiosa.

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mancata considerazione del pagamento della somma di €. 200.000,00 in data 21.06.2011; tale rilevante dazione di denaro da parte del marito alla moglie deve essere considerata una componente della sua situazione economica; l’omessa valutazione si estende al complessivo accordo di separazione, con il quale sono state dai coniugi riequilibrate le rispettive posizioni, con tacitazione delle pretese economiche della moglie, che ha rinunciato alle pretese avanzate in sede di separazione, riconsegnando la casa coniugale di proprietà del marito (alla quale non aveva diritto in mancanza di prole);

– errata valutazione circa la contribuzione della moglie alla formazione del patrimonio del marito, conseguente all’errore relativo alla partecipazione ininterrotta della stessa all’attività lavorativa di lui; tale contribuzione è inesistente, in quanto le sostanze e gli immobili del XX provengono da successione ereditaria dei genitori e dal lavoro in osteria che il marito svolgeva proficuamente da vent’anni prima del matrimonio;

– insussistenza di sacrifici economici patiti dalla moglie in favore di esigenze familiari e mancanza di nesso causale tra tali sacrifici e lo squilibrio tra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi; la coppia non ha avuto figli e non vi è prova di attività a cui la moglie avrebbe potuto dedicarsi così evitando l’insorgere dello squilibrio;[wpforms id=”21592″]

  1. R.G. 3737/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Benassi – Presidente

dott. Carla Fazzini – Consigliere Relatore

dott. Andrea Lama – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3737/2018 promossa da:

XX [ recte : coniuge divorziato (ex marito) di YY ; NdRedattore ] con il patrocinio dell’avv. Luca Landuzzi, con domicilio in via Rizzoli, 7 Bologna

APPELLANTE

contro

YY [ recte : coniuge divorziato (ex moglie) di XX ; NdRedattore ] con il patrocinio dell’avv. Piero Santagada, con domicilio in via del Pratello, 9 Bologna

APPELLATO

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

INTERVENUTO

Avente ad oggetto

“appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2614/2018

pubblicata in data 05.10.2018 nel procedimento di divorzio giudiziale tra i coniugi” 

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Carla Fazzini;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

La sentenza definitiva di divorzio tra i coniugi XX e YY ha posto a carico del sig. XX un assegno divorzile di €. 1.000,00 con decorrenza ottobre 2017, compensando tra le parti le spese di lite.

Il sig. XX ha impugnato la sentenza per chiedere che l’assegno sia ridotto alla somma di €. 650,00.

La sig.ra YY si è costituita per chiedere la reiezione dell’appello.

Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, in quanto l’importo dell’assegno divorzile risulta conforme alla condizione reddituale del marito.

2.

L’appello è fondato sui seguenti motivi:

– errata valutazione di fatto in relazione all’esame comparato della situazione economico-patrimoniale dei coniugi; erroneamente sarebbe stato affermato che la moglie ha prestato attività lavorativa continuativa per il marito sino al 2011, avendo invece la sig.ra YY lavorato per ‘Alfa’ snc (di cui il XX era socio al 50%) solo in due periodi, dal 04.06.2002 al 16.10.2006 e dal 23.05.2007 al 28.04.2008, concluso per dimissioni;

– errata valutazione di fatto e delle prove circa le “condizioni di salute parzialmente compromesse” della sig.ra YY, non avendo la stessa mai depositato documentazione medica attestante un’incapacità di svolgere attività lavorativa, come riconosciuto anche dal G.I. nell’ordinanza del 17.07.2015;

– falsa applicazione di legge in relazione all’art. 5 VI comma L. Div., che prescrive al giudice del divorzio di valutare l’oggettiva impossibilità al lavoro; la sig.ra YY non ha offerto alcuna prova della volontà di ricercare attività lavorativa, o dell’iscrizione al centro per l’impiego, nonostante il fatto che quando è iniziata la separazione ella aveva 49 anni;

– erronea indicazione della durata del matrimonio; il matrimonio è durato non dodici anni come afferma la sentenza ma dieci;

– mancata considerazione del pagamento della somma di €. 200.000,00 in data 21.06.2011; tale rilevante dazione di denaro da parte del marito alla moglie deve essere considerata una componente della sua situazione economica; l’omessa valutazione si estende al complessivo accordo di separazione, con il quale sono state dai coniugi riequilibrate le rispettive posizioni, con tacitazione delle pretese economiche della moglie, che ha rinunciato alle pretese avanzate in sede di separazione, riconsegnando la casa coniugale di proprietà del marito (alla quale non aveva diritto in mancanza di prole);

– errata valutazione circa la contribuzione della moglie alla formazione del patrimonio del marito, conseguente all’errore relativo alla partecipazione ininterrotta della stessa all’attività lavorativa di lui; tale contribuzione è inesistente, in quanto le sostanze e gli immobili del XX provengono da successione ereditaria dei genitori e dal lavoro in osteria che il marito svolgeva proficuamente da vent’anni prima del matrimonio;

– insussistenza di sacrifici economici patiti dalla moglie in favore di esigenze familiari e mancanza di nesso causale tra tali sacrifici e lo squilibrio tra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi; la coppia non ha avuto figli e non vi è prova di attività a cui la moglie avrebbe potuto dedicarsi così evitando l’insorgere dello squilibrio;

– il Tribunale ha concluso, extra petita, per la strumentalità di alcune operazioni societarie in assenza di prova, disattendendo i documenti prodotti dal marito.

3.

La costituzione della sig.ra YY così replica all’avverso appello:

– il Tribunale ha tenuto conto della durata del matrimonio, del lavoro svolto dalla moglie, per 24 anni, per la società del marito, della impossibilità della moglie di reinserirsi nel mercato del lavoro, data l’età avanzata, l’assenza di qualificazione professionale e le condizioni di salute compromesse (come risultanti dai certificati prodotti);

– la somma di €. 200.000,00, pagata in un’unica tranche, ad indicare la reale ed effettiva capacità economica del XX, ben diversa da quella dichiarata al fisco, è stata pagata per evitare la causa di lavoro di riconoscimento di impresa familiare;

– è irrilevante l’errore circa la durata del matrimonio, essendo equiparabili dieci anni a dodici; va anche considerato che la convivenza è iniziata prima della nozze, per una complessiva durata del rapporto, anche di lavoro, di 24 anni;

– la prova del sacrificio economico della moglie è evidente, avendo essa rinunciato ad un lavoro proprio per contribuire all’impresa di lui;

– l’importo previsto dal Tribunale è congruo, ed il XX ha fatto di tutto per far risultare redditi insufficienti, come la cessione alla sorella di quote societarie e del 50% di un appartamento, o la creazione di un affitto di azienda della propria originaria società;

– il Tribunale ha considerato che il marito vive in una villa e fa viaggi esotici ogni anno, a dimostrazione di un tenore di vita elevato, diverso da quello dichiarato al fisco.

Per le ragioni esposte la sig.ra YY ha chiesto il rigetto dell’appello con vittoria di spese del grado.

Così premesse le posizioni delle parti, osserva la Corte che non è in contestazione la spettanza dell’assegno, essendo l’appello limitato alla richiesta di diminuzione della somma fissata dal Tribunale.

Sul motivo di appello inerente la errata valutazione della situazione economica e patrimoniale della parti si osserva:

– è incontestato che la moglie, come rileva il Tribunale, è priva di beni, è giunta all’età di quasi sessant’anni, è priva di qualificazione professionale (ha la licenza di scuola media) avendo svolto esclusivamente attività di collaborazione nell’esercizio di ristorazione gestito dal marito, non dispone di immobili di proprietà e vive in un appartamento per il quale paga un canone di locazione di €. 500,00 mensili;

– appare quindi corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la moglie, attualmente, non è in condizioni di procurarsi mezzi di sussistenza mediante accesso mondo del lavoro, indipendentemente dal fatto che, come sostiene l’appellante, dai documenti medici agli atti non emergano malattie determinanti impedimento allo svolgimento di attività lavorativa;

– il sig. XX, imprenditore della ristorazione, è proprietario della casa un tempo coniugale, e ha due immobili a Formentera, uno di esclusiva proprietà ed uno in comproprietà con la sorella, che vengono locati; come correttamente rileva il Tribunale, le ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dal marito, relative al 2015 e al 2016, indicano redditi rispettivamente di 685,00 ed €. 325,00 mensili, ossia redditi insufficienti non solo al suo mantenimento e al mantenimento delle proprietà immobiliari, ma anche insufficienti al pagamento della somme che egli spontaneamente si offre di pagare (e ha sempre pagato) alla moglie; è quindi evidente che le dichiarazioni dei redditi non corrispondono alle reali possibilità del XX;

– il reddito del marito è considerevolmente diminuito solo dopo l’inizio della causa di divorzio, mentre in precedenza era rimasto sostanzialmente inalterato, dal 2009 al 2014, nell’importo di circa €. 37.800,00 annui;

– nel 2015, in corso di causa, è stata compiuta l’operazione societaria che il Tribunale ha ritenuto strumentale, il cui effetto è stato quello di determinare un’apprezzabile riduzione del reddito del marito; in precedenza, egli gestiva, attraverso la società ‘Alfa’ snc, della quale era socio unitamente a B(omissis) P(omissis), il ristorante all’insegna “Beta“, che nel 2014 produceva un ricavo di ben €. 483,264,00 con utile netto di €. 41.715,00; nonostante la più che buona redditività il 13 febbraio 2015 il XX e il B(omissis) hanno deciso di costituire una nuova società, la ‘Beta’ srl, nella quale il B(omissis) si è tenuto la quota del 50%, mentre il XX ha tenuto per sé la minor quota del 20% intestando alla sorella il residuo 30%; pochi giorni dopo la costituzione della nuova società la stessa ha ricevuto in affitto l’azienda originariamente gestita da ‘Alfa’ snc per il corrispettivo mensile di €. 2.900,00; il Tribunale ha affermato che tale operazione ha avuto la finalità di mantenere la gestione del locale osteria in capo agli originari soci, pur con lo schermo di una società affittuaria nella quale il XX si è riservato una quota minima lasciando alla sorella una rilevante parte.

Così riassunti gli elementi emersi nell’istruttoria di primo grado, deve rilevarsi l’infondatezza dell’appello relativamente a tutti i motivi.

Che la durata del matrimonio sia stata di dieci o dodici anni appare elemento non decisivo, inidoneo a determinare l’accoglimento dell’appello. Lo stesso va detto circa le condizioni di salute della signora YY (non invalidanti) per quanto sopra detto a proposito della sua attuale impossibilità di accesso al mondo del lavoro.

Non vi è stato alcun errore nella valutazione della situazione economica e patrimoniale dei coniugi.

La moglie ha prestato attività lavorativa per il marito per molti anni, anche durante il periodo della convivenza prematrimoniale, per cui appare corretto il riconoscimento, da parte del Tribunale, della collaborazione della moglie nella costruzione del patrimonio del marito; risulta dall’atto di rinuncia e transazione del 19.04.2011 che le parti si sono accordate per chiudere la lite “minacciata” dalla sig.ra YY, inerente “..mancate retribuzioni e sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal maggio 1985 ad aprile 2008..”.

La somma di €. 200.000,00 è stata pagata a tacitazione delle pretese relative alla pregressa attività lavorativa svolta, durata decenni; ammesso che possa essere considerata nella comparazione della situazione patrimoniale dei coniugi, non rende equivalenti i rispettivi patrimoni, restando notevolmente superiore quello del marito in beni immobili e capacità reddituale, posto che, a differenza della moglie, il XX continua ad essere un imprenditore della ristorazione e a gestire un locale di provata redditività.

Inoltre tale somma è stata corrisposta nel 2011, il che ne fa presumere un consumo almeno parziale.

Le dichiarazioni dei redditi del marito non possono essere considerate rappresentative delle sue reali entrate, per le ragioni evidenti sottolineate dal Tribunale.

Significativo sul punto è anche il pagamento in unica soluzione della somma di €. 200.000,00, che il XX afferma di aver avuto in prestito da parenti senza darne prova.

Non vi è alcun vizio di extrapetizione, essendo libero il Tribunale di formulare, sulla base dei documenti attestanti le operazioni societarie compiute, il giudizio di strumentalità di tali operazioni; tale giudizio, che la Corte condivide, non è contrastato da alcun argomento, nemmeno in questo grado, non avendo il XX offerto alcun elemento idoneo ad attribuire diverso significato o diversa valenza alla gratuita attribuzione alla sorella della sua partecipazione societaria in una attività economicamente vantaggiosa.

In conclusione, tutti i motivi di appello vanno respinti.

Le spese del grado seguono la soccombenza; si liquidano in €. 1.960,00 per fase di studio, €. 1.350,00 per fase introduttiva, €. 600,00 per trattazione limitata alla sola udienza di comparizione, complessivi €. 3.910,00.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l’appello e condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite che liquida in €. 3.910,00 oltre accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 giugno 2019.

Il Presidente

dott. Giovanni Benassi

Il Consigliere estensore

dott. Carla Fazzini

Depositata in Cancelleria il Pubblicazione del 25 Novembre 2019

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