Avvocato affidamento figli naturali Bologna figli minori

Avvocato affidamento figli naturali Bologna Studio Legale affidamento figli minori

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Avvocato affidamento figli naturali Bologna Studio Legale affidamento figli minori

Hai una problamatica per affido figli minori? oppure  non sai come gestire una fine convivenza con figli minori?

Allora chiama l’avvocato esperto Avvocato affidamento figli minori naturali Bologna al numero 051 /6447838.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata, il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, diversamente stabilisce a quale di essi i figli siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

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Alcuni sono erroneamente convinti che la convivenza sia come un matrimonio ma con meno formalita’, ma attenzione anche con molte meno tutele se la convivenza finisce non occorre andare da un legale e avviare una procedura di separazione in quanto è sufficiente che uno dei due lasci la casa e vada a vivere altrove portando con sé i propri beni e i propri effetti personali, non occorre cimentarsi in discorsi relativi al “mantenimento del coniuge” o all’assegnazione della casa coniugale.

Molto diverso se la coppia convivente ha, nel frattempo, messo al mondo dei figli: in tal caso non sarà sufficiente una stretta di mano per porre fine ad ogni rapporto ma occorrerà prendere dei provvedimenti per tutelare i figli con la conseguenza che le parti avranno (almeno come genitori) un legame che durerà in eterno. La Legge 219/2012 ha introdotto il cd. il «rito partecipativo» per la regolamentazione in giudizio dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle coppie di fatto, conviventi, non sposate.

Quando le coppie non sposate si lasciano solitamente non pensano nell’immediato a come regolamentare l’affido dei figli, probabilmente perché non devono passare dal Tribunale per la separazione, né devono seguire alcuna procedura particolare affinché la fine del loro rapporto sia resa ufficiale ed effettiva di fronte alla legge.

 Le coppie di fatto sono libere di lasciarsi senza alcuna formalità. Quindi è forse e soprattutto per questo motivo che quasi sempre automaticamente i figli restano con la mamma e il papà li incontra una o due volte a settimana, prendendo prima accordi con la ex compagna.

Dopo che il legislatore, nella logica dell’equiparazione dei figli nati da coppie conviventi di fatto a quelli delle coppie sposate, ha spostato la competenza per la materia dal Tribunale per i Minorenni (che oramai ha una competenza residuale) al Tribunale Ordinario (le cui cause vengono trattate dalla Sezione Famiglia), è stato introdotto un procedimento particolare detto appunto “partecipativo” perchè consente ai genitori alla partecipazione alla formazione del procedimento che regolamenterà i rapporti con i figli.

  1. L’interesse esclusivo dei minori quale criterio per definirne l’affidamento

Quando una famiglia (legittima o naturale che sia) si disgrega, in presenza di minori emerge il “problema” del loro affidamento, ovvero di definire le modalità di loro gestione e, de relato, del loro mantenimento.

Più riforme si sono susseguite negli anni, che hanno modificato l’originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151, e consentito all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati. 

E’ stato ad esempio stabilito l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni1.

In caso di genitori conflittuali il tribunale può, peraltro, ricorrere anche a soluzioni alternative, come ad esempio: 

  • ad un affido condiviso con collocamento alternato a rotazione dei periodi presso entrambi i genitori, con obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese di natura straordinaria che gravano sui genitori in parti uguali18;
  • all’affidamento esclusivo ad uno dei genitori ed alla collocazione temporanea presso un centro di accoglienza, se soluzione più idonea a recuperare gradualmente la relazione genitoriale19;

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