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LA NUOVA CONVIVENZA DEL CONIUGE

Affrontando una tematica del diritto di famiglia  riguardo al versamento assegno mantenimento all’ex in presenza di nuova convivenza del coniuge beneficiato si ha in giurisprudenza i seguenti orientamenti :

  1. Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il condivisibile principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).

  1. Il suddetto principio è stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioè in una materia in cui la solidarietà post coniugale trova giustificazione nei limiti, costituzionalmente accettabili (ex art. 23 Cost.), previsti e conformati dalla legge (n. 898 del 1970, succ. mod., art. 5, comma 6) in considerazione dello stato libero delle persone (ex coniugi).
  1. Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà postconiugale, che è presupposto dell’assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l’assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell’art. 143 c.c. (Cass. n. 12196/2017, n. 11504/2017).

  1. La decisione di intraprendere una nuova convivenza è assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di ‘reciproca assistenza morale e materiale’ (v. art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2017).
  1. L’assegno deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) e tuttavia esso è dovuto ‘sempre che (il coniuge richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione’ (Cass. n. 14840/2006), dovendo l’assegno essere pur sempre ‘necessario al suo mantenimento’, ai sensi dell’art. 156 c.c..
  1. Ciò induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
  1. La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato -che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento. La convivenza, diversamente che in passato (v. Cass. n. 12557/2004), non può ritenersi ‘di per sé neutra’, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto.
  • Resta ferma, come si è detto, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno anche per il principio di vicinanza della prova – di allegare e dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente ‘inadeguati’ a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.
  • Tale prova può essere data dal medesimo coniuge con ogni mezzo anche in via presuntiva che possa fare ritenere – soprattutto con riferimento al tenore di vita e ai redditi della persona convivente, secondo il prudente apprezzamento del giudice – che dalla convivenza egli non tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego, l’eliminazione o la riduzione dell’assegno, in relazione al complesso delle circostanze del caso concreto.

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