ASSEGNO DIVORZIO: VALIDA ANCHE CONVIVENZA PRIMA MATRIMONIO

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’ ASSEGNO DIVORZILE DEVE ESSERE
CONSIDERATA ANCHE LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE

ASSEGNO DIVORZIO: VALIDA ANCHE CONVIVENZA PRIMA MATRIMONIO
ASSEGNO DIVORZIO: VALIDA ANCHE CONVIVENZA PRIMA MATRIMONIO

1)Per la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile ai sensi dell’ art. 5 comma 6 della legge n.
898/ 1970 deve essere considerato anche il contributo fornito dal richiedente l’assegno alla formazione del
patrimonio comune durante la fase di convivenza prematrimoniale.

2)Lo chiariscono le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.35385 depositata il giorno 18
Dicembre 2023 che senza ombra di dubbio influenzerà le decisioni dei giudici italiani per i prossimi anni.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di una sentenza da parte della Corte di Appello di Roma che
rideterminava l’ammontare dell’assegno divorzile. Il procedimento faceva ulteriore corso giungendo in
sede di Cassazione ove rilevata la presenza di un contrasto di giurisprudenza veniva rinviato alle Sezioni
Unite per l’individuazione di un uniforme principio di diritto applicabile anche ai casi futuri.

3) Gli ermellini pongono un principio nuovo in materia di determinazione dell’importo dell’assegno
divorzile diretto a garantire in maniera più efficace la funzione compensativa di tale esborso patrimoniale.
Vediamo per quali ragioni ed in quale modo il nuovo criterio modificherà le modalita’ per il calcolo
dell’importo dell’assegno.

separazioni Bologna
separazioni Bologna

L’ analisi deve partire da una considerazione circa la due funzioni attribuite all’assegno divorziale.
L’ erogazione patrimoniale prevista dall ’ art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 assume infatti nel
disegno del legsialtore sia una funzione di carattere assistenziale a favore della parte economicamnte più
debole sia una funzione di carattere diverso. Tale seconda funzione è essenzialmete costituito da un
compito compensativo perequativo dei precedenti esborsi effettuati dagli ex coniugi.
Ed è proprio tale ultima funzione che viene garantita in maniera più efficace dal principio posto con la
sentenza qui in commento. Il calcolo dell’entità degli esborsi non dovrà come in precedenza essere
limitato alla sola fase seuccessiva alla celebrazione del matrimonio ma dovrà estendersi anche alla fase di
convivenza prematrimoniale.
In altri termini dovranno essere considerati tutti gli esborsi compiuti dagli ex coniugi in modo da
assicurare la funzione compensativa dell’assegno . La valutazione dovrà considerare tutti gli aspetti del
rapporto tra i due ex coniugi senza limitarsi ai soli aspetti economici per estendersi anche quelli relativi
alle scelte personali degli appartenenti alla coppia. Ci si riferisce al caso in cui a seguito di una scelta
comune abbia rinunciato ad una occupazione che gli avrebbe potuto garantire di potere contribuire alla
formazione del patrimonio comune. Anche tale rinuncia, precisano gli ermellini dovrà essere considerata
al fine di determinare l’ammontare dell’importo dell’assegno, non avrebbe senso infatti attribuire gli
effetti economici negativi di una scelta come quella di cui sopra ad una sola parte.

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