DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’ ASSEGNO DIVORZILE DEVE ESSERE
CONSIDERATA ANCHE LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE

1)Per la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile ai sensi dell’ art. 5 comma 6 della legge n.
898/ 1970 deve essere considerato anche il contributo fornito dal richiedente l’assegno alla formazione del
patrimonio comune durante la fase di convivenza prematrimoniale.
2)Lo chiariscono le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.35385 depositata il giorno 18
Dicembre 2023 che senza ombra di dubbio influenzerà le decisioni dei giudici italiani per i prossimi anni.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di una sentenza da parte della Corte di Appello di Roma che
rideterminava l’ammontare dell’assegno divorzile. Il procedimento faceva ulteriore corso giungendo in
sede di Cassazione ove rilevata la presenza di un contrasto di giurisprudenza veniva rinviato alle Sezioni
Unite per l’individuazione di un uniforme principio di diritto applicabile anche ai casi futuri.
3) Gli ermellini pongono un principio nuovo in materia di determinazione dell’importo dell’assegno
divorzile diretto a garantire in maniera più efficace la funzione compensativa di tale esborso patrimoniale.
Vediamo per quali ragioni ed in quale modo il nuovo criterio modificherà le modalita’ per il calcolo
dell’importo dell’assegno.
