Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 settembre 2019|n. 24184
Divisione – Divisione ereditaria – In genere domanda in primo grado di divisione dell’eredità in base alla legge – Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di divisione dell’eredità sulla base di un testamento olografo – Domanda nuova – Esclusione – Ammissibilità di tale domanda – Fondamento – Conseguenze.
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione “mortis causa”. Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell’eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|13 luglio 2017|n. 17392[wpforms id=”21592″]
Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Capacita’ – Di testare – Incapacita’ – Azione di annullamento – Legittimazione chiamato all’eredità – Legittimazione ad impugnare il testamento che lo ha nominato, ex art. 591 c.c. – Sussistenza – Condizioni.
Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c., il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|21 marzo 2019|n. 8031
Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Testamento in genere – Revocazione delle disposizioni testamentarie – Tacita – Testamento posteriore – In genere art. 683 c.c. – Natura tassativa dell’elenco delle ipotesi previste – Esclusione – Estensione – Condizioni.
L’individuazione dei casi di inefficacia del testamento posteriore contenuta nell’art. 683 c.c. non ha carattere tassativo, potendo tale inefficacia estendersi anche ad ipotesi non previste dalla norma, purché la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all’onorato e non per cause diverse.
Corte di Cassazione|Sezione 6|Civile|Ordinanza|10 febbraio 2017|n. 3655
Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Petizione di eredita’ (nozione, distinzioni) – In genere finalità – Riconoscimento della qualità di erede – Portata – Conseguenze – Giudicato fra le parti, sul punto – Sussistenza – Conseguenze – Nel caso di ritrovamento di un altro testamento successivo – Azione revocatoria – Necessità – Presupposti.
L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto – cioè – l’attore erede testamentario del “de cuius”, il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento – evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio – sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, così come richiede l’art. 395, n. 3, c.p.c.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|15 settembre 2017|n. 21456
Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredita’ (pura e semplice) – Con beneficio di inventario – Casi obbligatori – Eredita’ devolute a minori o interdetti accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie.
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicchè l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace. Tuttavia, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d’età non provvede- ai sensi dell’art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettataposti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|3 luglio 2019|n. 17868
Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Testamento in genere – Disposizioni – Nulle – Disposizioni a favore di persona incerta istituzione di erede – Indicazione nominativa nel testamento – Necessità – Esclusione – Condizioni.
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l’indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore.
SEPARAZIONI E DIVORZIO- Articoli e Sentenze AVVOCATO BOLOGNA
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|9 aprile 2019|n. 9798
Responsabilita’ patrimoniale – Articoli e Sentenze- AVVOCATO BOLOGNA-Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Condizioni e presupposti (esistenza del credito, ‘eventus damni, consilium fraudis et scientia damni’) accordo, in sede di separazione consensuale, facente riferimento a un fondo patrimoniale precedentemente costituito da uno dei coniugi – Venir meno della natura gratuita dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – Esclusione – Assoggettamento a revocatoria ordinaria – Configurabilità – Avvenuta omologazione dell’accordo e funzione solutoria della pattuizione – Valenza ostativa – Esclusione – Conseguenze.
Trovare un accordo in sede di separazione è opportuno per attenuare la tensione esistente tra coniugi; ma non sempre è una scelta praticabile. Sarà l’avvocato divorzista a valutare se tentare di trovare un accordo o meno, anche sulla base dei racconti del cliente.
Si rivolge all’avvocato matrimonialista per la propria separazione coniugale chi è esasperato dalle dinamiche della vita di coppia, per incompatibilità caratteriali, oppure chi è separato di fatto da molto tempo e vuole “ufficializzare” il suo status. Durante la consulenza l’avvocato informerà il cliente delle conseguenze che la separazione comporta rispetto al regime patrimoniale scelto dai coniugi.
Un errore comune è quello di pensare alla separazione come ad un divorzio.
In realtà con la separazione o con l’autorizzazione Presidenziale a vivere separati cessano solo alcuni doveri, coabitazione e fedeltà, permane la qualifica di coniuge e i doveri legati al mantenimento e al reciproco rispetto. Basti pensare una volta separati, i coniugi, possono anche riconciliarsi ex 154 art. e 157 c.c.
- La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la riconciliazione, reputando che il mantenimento di due residenze separate e la perpetuazione di una condotta adulterina da parte del marito, pur costituendo una prosecuzione del “menage” coniugale anteriore alla separazione, non potessero considerarsi elementi significativi di una ripristinata unione materiale e spirituale, mentre i contributi di natura economica e l’assistenza di un coniuge all’altro in occasione di una degenza ospedaliera potevano essere dettati da ragioni umanitarie e da solidarietà post-coniugale).
- Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione. Il relativo accertamento, implicando un’indagine di fatto, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell’intervenuta riconciliazione, a tal fine attribuendo rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alla separazione consensuale — comportamenti ritenuti significativi di una ripresa della convivenza e di una rinnovata comunione — piuttosto che a supposti aspetti psicologici, quali l’intento di creare una situazione meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie e l’esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva con un’altra donna).
- La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Riconciliazione e transazione – Separazione consensuale omologata – Riconciliazione – Nuova separazione – Conseguenze – Nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi – Necessità – Criteri.
La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.
Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,
si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente stradale a responsabilita’ medica.
su ogni articolo vi è una impressione dell’autore dell’articolo con attenzione agli aspetti pratici pe runa migliore consultazione del testo.
GIURISPRUDENZA | Corte di Cassazione Civile-Articoli e Sentenze AVVOCATO BOLOGNA
SUCCESSIONI
Corte di Cassazione|Sezione U|Civile|Ordinanza|16 dicembre 2019| n. 33094
Consiglio di Stato – Appalti pubblici – Declaratoria di incompetenza – Eccesso di potere giurisdizionale concretizzatosi in uno sconfinamento nella sfera del merito – Provvedimenti interdittivi in materia di antimafia – Inconfigurabilità dell’error in iudicando – Genericità delle censure – Inammissibilità
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Integrale
Consiglio di Stato – Appalti pubblici – Declaratoria di incompetenza – Eccesso di potere giurisdizionale concretizzatosi in uno sconfinamento nella sfera del merito – Provvedimenti interdittivi in materia di antimafia – Inconfigurabilità dell’error in iudicando – Genericità delle censure – Inammissibilità
GIURISPRUDENZA | Corte di Cassazione Civile
Corte di Cassazione|Sezione U|Civile|Ordinanza|27 novembre 2019| n. 31028
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