ART 470 CC ACCETTAZIONE EREDITA’ CON O SENZA BENEFICIO INVENTARIO

ART 470 CC ACCETTAZIONE EREDITA’ CON O SENZA BENEFICIO INVENTARIO

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d’inventario [484 ss. c.c.]

  • L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634 c.c.].
  • In tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione Cassazione civile sez. lav.  30 aprile 2010 n. 10525
  • , pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede Cassazione civile sez. III  04 settembre 2012 n. 14821

, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

  1. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è pur sempre un’accettazione dell’eredità, sicché l’erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell’intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata “intra vires hereditatis” ove egli faccia valere il beneficio con l’apposita eccezione.
  2. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del “de cuius”, l’erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all’asse ereditario per averne il “de cuius” disposto in vita.
  3. Secondo Cass. n. 14766 del 2007, il limite della responsabilità intra vires non può essere rilevato d’ufficio, ma va tempestivamente dedotto e provato da chi vi abbia interesse. ‘Non si è mai dubitato’, vi si legge, ‘che la questione di diritto, relativa ai limiti della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio di inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto e non può, pertanto, essere proposta per la prima in volta in sede di legittimità (Cass. 18 giugno 2002, n. 8818) nè, a seguito del nuovo art. 345 c.p.c., per la prima volta in grado di appello’.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
  4. Anche la sentenza del 2002 si era fatta forte della regola di ‘fedeltà ai precedenti’ – invocata, a riguardo di questa materia, da Cass. 28381/05 – per affermare che la questione de qua ‘è oggetto di eccezione in senso proprio (Cass. 9 luglio 1980 n. 4373) e che il giudice non può dunque prendere in esame di ufficio’.

Si risale per questa via ad un precedente remoto, di epoca sensibilmente anteriore a quella in cui le Sezioni Unite hanno regolato la distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto.

6.1) L’ordinanza 4852/12, ben cogliendo l’evoluzione che ha segnato la giurisprudenza di legittimità a partire da SU n.1099 del 1998, ha chiamato le Sezioni Unite a interrogarsi sulla compatibilità, con i principi in essa sanciti, dell’inquadramento come eccezione in senso stretto della eccezione relativa ai limiti di responsabilità nel regime di eredità beneficiata.

Si intrecciano qui i temi della natura di tale eccezione e della sua rilevabilità.

Conviene svolgerli seguendo il filo processuale più immediato, che condurrebbe a escludere, secondo le tesi del ricorrente, la rilevabilità di ufficio di un’eccezione non proposta dall’interessato nel primo grado di giudizio.

6.1.1) La sentenza da ultimo citata ha stabilito che il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità di ufficio, in funzione dell’assolvimento del compito primario del processo, di ‘servire all’attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi’.

Ha quindi confinato l’ambito della rilevabilità a istanza di parte ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (es. annullamento).

Come segnalato dalla dottrina, Cass. 1099/98 recava un limite incisivo. Riteneva cioè che la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione fosse soggetta alla tempestiva allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo esclusivamente a cura della parte interessata.

Con la sentenza 226/01 le Sezioni Unite hanno negato che il rilievo d’ufficio dell’eccezione sia subordinato ad una tempestiva allegazione di essa.

Poichè la pronuncia era resa in tema di rilevabilità d’ufficio del giudicato e talune sfumature della motivazione potevano essere interpretate ambiguamente, in dottrina, non senza riflessi giurisprudenziali, è rimasta incertezza circa la portata di questa affermazione.

A placare i dissensi non è valsa neppure altra pronuncia delle S.U., la n. 15661/05, secondo la quale, in applicazione dei principi già posti da SU 1099/98, l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, ‘può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti’.

Nella specie regolata dalle Sezioni Unite del 2005 l’appellante, pur avendo tempestivamente prodotto il documento, aveva sollevato solo in sede di gravame la controeccezione di interruzione, con l’allegazione e il rilievo del caso. La sentenza non richiedeva pertanto di prendere espressamente posizione sulla possibilità che il rilievo di ufficio si fondi su una prova prodotta in corso di causa dalla parte interessata. Ciò ha consentito di continuare a sostenere che l’eccezione in senso lato (con riguardo sempre a quella di interruzione della prescrizione, cfr. Cass. 2035/06) deve essere sorretta da allegazioni e prove, ‘incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonchè di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio’.

6.1.2) E’ pertanto in questa sede da risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d’ufficio della eccezione in senso lato che si fondi su risultanze, pur non prodotte dalla parte interessata, ma comunque disponibili negli atti di causa (in quanto provenienti da produzioni dello stesso attore o di altri convenuti, ovvero da esiti di consulenza tecnica o da dichiarazioni spontanee dei testimoni).

Persistono infatti nella giurisprudenza di legittimità contrasti tra chi subordina il rilievo d’ufficio di ogni eccezione alla tempestiva allegazione, proveniente dalla parte, nel giudizio di primo grado, entro il termine posto dall’art. 183 c.p.c., (cfr. esemplificativamente Cass. 5333/11) e fautori della tesi opposta, che giunge fino all’affermazione che la deducibilità in appello di eccezioni in senso lato è ammessa non solo se i fatti sono per la prima volta allegati in sede di impugnazione, ma anche se in questa sede debbano essere accertati ‘con i mezzi di prova che il giudice di appello ritenga ammissibili e rilevanti’ (Cass. 10918/05).

7) Le Sezioni Unite, dando continuità all’orientamento già insito nelle citate sentenze del 2001 e 2005, ritengono corretta la tesi che ammette la possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte.

Questa è la circoscritta materia del caso di specie, che non chiede di pronunciarsi anche sulla possibilità di articolare nuovi mezzi di prova e produrre documenti allorquando la parte faccia valere oltre il limite delle preclusioni istruttorie, o in appello, eccezioni rilevabili di ufficio o il giudice rilevi tardivamente tali questioni.

7.1) L’adesione alla tesi anzidetta nasce dalla distinzione tra: a) l’azione che viene meno perchè il convenuto vuoi valersi di un ‘diritto di impugnarla’ – vuoi perchè ciò è sancito espressamente dal regime della specifica eccezione, vuoi perchè l’eccezione amplia i limiti della cognizione fondando una diversa fattispecie costitutiva – riservato dalla legge alla parte e cui la parte può quindi rinunciare, omettendo di valersi del suo diritto di eccepire, senza che il giudice possa rilevare alcunchè (è questa l’eccezione in senso stretto);

  1. b) l’azione che non nasce o non potrebbe mai sorgere, perchè incontra un limite già formatosi, quale il pagamento del debito azionato (eccezione in senso lato), il che comporta il dovere del giudice di rilevare le circostanze favorevoli al convenuto, foss’anche contumace, se risultino dagli atti.

La rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, con la loro ampia nozione, è posta in funzione di una concezione del processo che talora semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando al fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione.

Rispetto a questo valore, le preclusioni operano su altro piano, poichè queste ultime sono essenzialmente un criterio di ordine, una tecnica per regolare il processo, sempre con il fine di pervenire a una decisione giusta, pur prevedendo un meccanismo per disciplinare l’attività delle parti.

Occorre allora in primo luogo ribadire che qualora prevalesse la tesi opposta in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato.

Il regime di queste ultime, da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe, nel rito ordinario, quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine alla anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto.

In realtà, vincolare la rilevabilità delle eccezioni in senso lato ai limiti del regime delle preclusioni conduce a sovrapporre due piani che sono sempre rimasti distinti nel testo normativo.

7.2) Solo in questo modo si spiegano le scelte fatte del legislatore con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, e successive modifiche.

E’ stato ricordato in dottrina che il testo dell’art. 183, nel disegno di legge originario prevedeva la possibilità di modificare la domanda solo tenendo ‘ferma l’allegazione dei fatti storici’, formula che venne abbandonata per la rigidità che avrebbe conferito al sistema, ostacolando ogni allegazione nuova, ancorchè mirante a valorizzare risultanze acquisite agli atti.

7.2.1) Va poi considerato che proprio l’introduzione del sistema di preclusioni ha reso più vivido il senso dell’obbligo del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (art. 183 c.p.c., comma 3, ora 4).

Tale obbligo si traduce in una tecnica di conduzione del processo che impone al giudice, oltre che di acquisire i chiarimenti richiesti dai fatti allegati, di far emergere fatti rilevanti, possibilmente mediante il libero interrogatorio delle parti (art. 183 c.p.c., comma 1, ora art. 185 c.p.c.); di evidenziare le questioni rilevabili di ufficio prima del maturare delle preclusioni istruttorie.

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario,

determinando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del “de cuius” entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa Cassazione civile sez. III  16 aprile 2013 n. 9158

, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d’inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva. Cassa con rinvio, Trib. Milano, 17/07/2006

Bologna AVVOCATO ESPERTO DIVISIONI Apertura della successione. AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA,IMPUGNAZIONI TESTAMENTI, CONSULENZE LEGALI, PARERI, DIRITTO CIVILE ,DIRITTO PENALE
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