ART 457 CC DEVOLUZIONE EREDITA’ : LEGGE O TESTAMENTO ? GUARDIAMO

 

 

ART 457 CC DEVOLUZIONE EREDITA’ : LEGGE O TESTAMENTO GUARDIAMO

  • L’eredità si devolve per legge [565 c.c.] o per testamento [587 c.c.](1).

  • Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria(2).

  • Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [536 c.c.](3).

  • COSA VUOL DIRE?

  • CHE L’EREDITA’ E’ DEVOLUTA  O DATA PER LEGGE CON LE NORME PREVISTE DAL CODICE CIVILE O PER TESTAMENTO CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DA CODICE CIVILE CON ATTENZIONE AI LEGGITTIMARI .

  • Secondo la suprema corte di cassazione Cass. civ. n. 15239/2017:

  • la successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il “de cuius” non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario “mortis causa” di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del “de cuius” né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).
  • La delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.
  • Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

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Secondo cass Cass. civ. n. 3696/2003:

 

  • la semplice delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l’acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), laddove, in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni, l’accettazione ex lege dell’eredità è determinata dall’apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell’inventario.
  • In materia di successione a causa di morte, nell’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio, la successione legittima non può coesistere con quella testamentaria (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato che, nel caso, l’espresso richiamo del giudice di merito all’art. 582 c.c. andasse correttamente inteso come operato al limitato fine di individuare i soggetti della disposizione testamentaria, e non anche per determinare il contenuto del diritto attribuito).

 

Secondo Cass. civ. n. 21436/2018

  • Nelle successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione,
  • pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio“, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità).

In tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c.,

in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’erede testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un onere apposto all’istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e legatario, l’avesse concretamente realizzata).

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