Art. 269 Codice Civile – Prova della filiazione

Art. 269 Codice Civile – Prova della filiazione

Art. 269 Codice Civile – Prova della filiazione
Art. 269 Codice Civile – Prova della filiazione

La paternità e la maternità naturali possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [artt. 250, 253 c.c.].

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [art. 30 Cost.].

La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

Nota giuridica essenziale

L’art. 269 c.c. disciplina il regime probatorio nell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, affermando due principi fondamentali:

  1. Libertà dei mezzi di prova
    La filiazione può essere provata con qualsiasi mezzo, inclusi:

    • esami genetici (DNA),
    • presunzioni gravi, precise e concordanti,
    • testimonianze,
    • documentazione medica o anagrafica.
  2. Limite probatorio specifico sulla paternità
    Il legislatore esclude espressamente che:

    • la sola dichiarazione della madre,
    • o la mera prova di una relazione affettiva o sessuale nel periodo del concepimento
      siano sufficienti, da sole, a dimostrare la paternità.

La norma è costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso di valorizzare l’accertamento scientifico, pur senza renderlo formalmente obbligatorio.

Dispositivo dell’art. 269 Codice Civile

Prova della paternità e della maternità nella dichiarazione giudiziale dello stato di figlio

L’art. 269 del Codice Civile è una norma centrale nel diritto di famiglia, poiché disciplina le regole probatorie applicabili nei giudizi di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, cioè nei casi in cui lo stato di figlio non sia stato riconosciuto volontariamente.

La disposizione è collocata nel:

Codice Civile → Libro Primo – Delle persone e della famiglia → Titolo VII – Dello stato di figlio → Capo V – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità

Testo dell’art. 269 Codice Civile (dispositivo)

La paternità e la maternità naturali possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [artt. 250, 253 c.c.].

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [art. 30 Cost.].

La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.

Funzione e ambito di applicazione dell’art. 269 c.c.

L’art. 269 c.c. disciplina come può essere dimostrato in giudizio il rapporto di filiazione quando:

  • il figlio non è stato riconosciuto alla nascita;
  • il riconoscimento è stato rifiutato o non è avvenuto;
  • si rende necessario l’intervento del giudice per accertare la verità biologica.

La norma si applica esclusivamente ai casi in cui il riconoscimento è giuridicamente ammesso, come stabilito dagli artt. 250 e 253 c.c., escludendo quindi le ipotesi vietate dall’ordinamento (ad esempio, incesto non riconoscibile).

La prova della filiazione: il principio della libertà dei mezzi di prova

Uno degli aspetti più rilevanti dell’art. 269 c.c. è il principio secondo cui:

la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo

Questo principio, in diretta attuazione dell’art. 30 della Costituzione, ha una portata estremamente ampia e consente al giudice di valutare tutti gli elementi probatori disponibili, senza limitazioni formali.

Tra i mezzi di prova utilizzabili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • esami genetici (test del DNA);
  • presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
  • testimonianze;
  • documentazione sanitaria e ospedaliera;
  • comportamenti concludenti del presunto genitore;
  • scritti, messaggi, fotografie, dichiarazioni indirette.

La ratio è quella di favorire l’accertamento della verità biologica, nell’interesse primario del figlio.

La prova della maternità: accertamento più agevole

Il legislatore distingue chiaramente tra maternità e paternità.

La maternità è dimostrata provando:

  1. l’identità di chi si afferma essere figlio;
  2. l’identità di colui che fu partorito dalla donna indicata come madre.

Tradizionalmente, la maternità è più facilmente accertabile, poiché il parto è un evento oggettivo e documentabile attraverso:

  • certificazioni sanitarie;
  • cartelle cliniche;
  • registri di nascita;
  • testimonianze del personale medico.

In sostanza, è sufficiente dimostrare che il bambino nato è lo stesso soggetto che agisce in giudizio e che la donna indicata è colei che lo ha partorito.

La prova della paternità: il limite espresso dall’art. 269 c.c.

Molto più delicata è la prova della paternità.

L’ultimo comma dell’art. 269 c.c. stabilisce un importante limite probatorio, affermando che:

  • la sola dichiarazione della madre
  • la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento

non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la paternità naturale.

Questo significa che:

  • il racconto della madre, anche se coerente e circostanziato;
  • la prova di una relazione affettiva o sessuale nel periodo fertile;

devono essere supportati da ulteriori elementi per raggiungere il livello probatorio richiesto dal giudizio civile.

Il ruolo centrale del test del DNA

Nella prassi giudiziaria, il test genetico rappresenta oggi il mezzo di prova più rilevante e affidabile.

Pur non essendo formalmente obbligatorio, il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi all’esame del DNA può essere valutato dal giudice come argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che:

  • l’accertamento genetico ha un valore probatorio elevatissimo;
  • la sua mancata esecuzione, se imputabile alla parte, può rafforzare le presunzioni a suo carico.

Interesse del figlio e tutela costituzionale

L’art. 269 c.c. deve essere letto alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano:

  • il diritto del figlio a conoscere le proprie origini;
  • il diritto all’identità personale;
  • il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’assistenza morale.

L’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità non è quindi solo uno strumento processuale, ma una forma di tutela della dignità e della personalità del figlio, indipendentemente dalle scelte dei genitori.

Conclusioni Art. 269 Codice Civile

Il Dispositivo dell’art. 269 Codice Civile rappresenta uno dei pilastri del sistema di tutela dello stato di figlio, perché:

  • consente l’accertamento giudiziale della filiazione;
  • garantisce la libertà dei mezzi di prova;
  • distingue correttamente tra maternità e paternità;
  • impedisce accertamenti fondati su elementi meramente dichiarativi;
  • valorizza l’accertamento scientifico e la valutazione complessiva delle prove.

È una norma che bilancia verità biologica, garanzie processuali e tutela dei diritti fondamentali, ponendo al centro l’interesse del figlio e la correttezza dell’accertamento giudiziale.

Di seguito trovi 5 sentenze della Corte di Cassazione su azione di paternità, con commento giuridico pratico su ciascuna, utili per comprendere come la giurisprudenza interpreta e applica l’art. 269 c.c. e le regole di prova nei processi di accertamento giudiziale della paternità.

1) Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 29838 del 20 novembre 2024 – Mezzo di prova: test del DNA tra fratelli Art. 269 Codice Civile

Principio affermato:
La Corte ha stabilito che il test del DNA eseguito tra fratelli può essere sufficiente a provare la paternità biologica, anche se non è possibile eseguire l’esame genetico sul presunto padre (ad esempio per decesso). In tali casi, i risultati del test tra fratelli, se raggiungono un alto grado di certezza scientifica, consentono di affermare il legame biologico con il presunto ascendente.

Commento:
Si tratta di un orientamento che rafforza il principio della libertà dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 269 c.c., secondo cui non esiste un ordine gerarchico prefissato tra prove genetiche e altre prove scientifiche. Il giudice può valorizzare una prova indiretta (fratelli) a condizione che l’accertamento sia affidabile e convergente. Questa impostazione si inserisce nella più ampia tendenza giurisprudenziale di privilegiare la verità biologica.

2) Cass. civ., sez. I, sentenza n. 28444 del 12 ottobre 2023 – Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test del DNA

Principio affermato:
La Corte ha confermato che il rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test genetico può essere valutato come elemento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e può concorrere alla statuizione di paternità naturale.

Commento:
Questa decisione sottolinea che il comportamento processuale del convenuto (in particolare il rifiuto ingiustificato di collaborare con accertamenti genetici) può essere usato dal giudice come argomento di prova indiretto a sostegno della domanda di paternità. Non si tratta di un’automatica presunzione assoluta, ma di un elemento che può contribuire alla formazione del convincimento del giudice nel quadro probatorio complessivo.

3) Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023 – Pregiudizialità del disconoscimento rispetto all’accertamento di altra paternità

Principio affermato:
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’azione di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto all’azione di accertamento di altra paternità naturale. Ciò significa che, se entrambe le domande sono pendenti, il procedimento per accertare la paternità deve essere sospeso fino a che non si definisce quello di disconoscimento.

Commento:
Si tratta di un principio procedurale di rilievo: la Corte ritiene che sia necessario risolvere prima la questione relativa alla paternità legalmente riconosciuta, quando questa sia contestata, per evitare conflitti tra stati di figlio diversi. Questo orientamento tutela la certezza delle situazioni giuridiche e l’ordine dei giudizi.

4) Cass. civ. n. 21979/2024 – Valore probatorio del rifiuto del DNA

Principio affermato:
La Corte ha ribadito che il rifiuto di sottoporsi al test del DNA da parte del presunto padre costituisce elemento decisivo che il giudice può considerare nella valutazione complessiva della prova, potendo essere valutato come indizio forte a sostegno dell’azione di paternità. 

Commento:
Questo orientamento rafforza ciò che già era indicato nella precedente sentenza (vedi n. 28444/2023): la Corte non esclude l’uso di comportamenti processuali (come il rifiuto del test) come argomento di prova indiretto. L’importanza di tale principio è legata alla concreta applicazione dell’art. 269 c.c.: il giudice non è vincolato esclusivamente alla prova genetica diretta, ma può comporre un quadro probatorio anche da elementi indiretti.

5) Cass. civ., n. 20235/2012 – Nessuna gerarchia tra prove nella paternità giudiziale

Principio affermato:
In questa sentenza la Corte ha affermato che non esiste un ordine gerarchico tra i mezzi di prova relativi all’accertamento giudiziale di paternità o maternità: né l’esame del DNA né altri mezzi sono automaticamente prioritari, salvo che dal complesso delle prove non emerga una valutazione certa.

Commento:
Questo principio costituisce un caposaldo nella giurisprudenza sulla prova della paternità: la Cassazione ha più volte ribadito che il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori (scientifici e presuntivi) “in combinazione”, nella cornice del principio di libero convincimento motivato. Tale orientamento è coerente con l’art. 269 c.c. che consente la prova “con ogni mezzo”.