AGENTI DI COMMERCIO PATTO DI NON CONCORRENZA DOPO CESSAZIONE , FACILE SOLUZIONE?

 AGENTI DI COMMERCIO PATTO DI NON CONCORRENZA DOPO CESSAZIONE , FACILE SOLUZIONE?

 bologna

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disciplina concernente il patto di non concorrenza post contrattuale,

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OVVERO l’obbligo per l’agente di non assumere mandati in concorrenza con la casa mandante anche al termine del rapporto di agenzia..

Il preponente può limitare la libertà contrattuale dell’agente al cessare del contratto di agenzia, impedendogli di assumere incarichi in concorrenza con quelli in precedenza svolti. In merito, l’art. 1751 bis c.c., esige, ai fini della sua validità, che il patto di non concorrenza con l’agente sia caratterizzato dalla forma scritta, dalla durata massima di 2 anni,

QUANTO DURA?

La durata del patto di non concorrenza è fissata  limite massimo di due anni, che decorrono dall’estinzione del rapporto contrattuale tra agente e preponente.

l’art. 1751 bis cc

Secondo l’art. 1751 bis cc prevede una riduzione automatica del termine – nel limite massimo di due anni – qualora tra le parti ne sia stato stipulato uno di durata superiore a quella massima biennale prevista dal legislatore.

  • In base alla giurisprudenza in materia, il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia, si applica esclusivamente a questi agenti di commercio che applicano l’attività lavorativa in forma individuale a società di persone o di capitali con un solo socio

COSA STABILISCE LA SUPREMA CORTE?

la Cassazione ha chiarito che “onde verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente concluso con una impresa concorrente ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto, che ben potrebbero consistere, ad esempio, nello svolgimento di una attività di promozione per conto di un imprenditore/terzo non formalizzata in un contratto” 

 

COSA SUCCEDE SE SI VIOLA PATTO DI NON CONCORRENZA?

 

L’art. 1751 bis c.c. prevede una riduzione automatica del termine – nel limite massimo di due anni- qualora le parti abbiano stabilito una durata superiore a quella massima.
Qualora agente e preponente si accordino per non dare attuazione allo stipulato patto di non concorrenza, l’agente potrà ritenersi libero di svolgere attività per una ditta concorrente, e nulla egli potrà pretendere a titolo di indennità.

Invece se dopo la cessazione del rapporto, l’agente viola il patto, la mandante potrà richiedere la restituzione della indennità eventualmente già corrisposta, oltre ad una somma a titolo di penale ed al risarcimento del danno per violazione dell’art. 2598 c.c., che disciplina la concorrenza sleale.

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