AVVOCATO ESPERTO SOLUZION E DEBITI BANCHE E FINANZIARTIE: TRATTATE TRATTATE SEMPRE

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SI PuO’ RISOLVERE DEBITO CON FINANZIARIA O BANCA?

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Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato parte opponente proponeva opposizione al D.I n. 628/2016 R.D.I. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### l’###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: – in via cautelare, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ; – nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione accertare e dichiarare la nullità delle clausole onerose di tutti i contratti di cui è causa per difetto di valida sottoscrizione e, per l’effetto disapplicare tale clausole e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – sempre nel merito, per tutte le motivazioni di cui alla presente opposizione, in applicazione di cui all’art. 1370 cod.civ. interpretare le clausole dubbie di tutti i contratti in discussione in favore degli opponenti e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N.. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – sempre nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità anche parziale dei contratti bancari in discussione, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale, alla indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, alla mancata previsione contrattuale di commissione di massimo scoperto, alla mancata regolamentazione delle valute, alla mancata regolamentazione delle spese per singola operazione (per chiusura, postali, etc.) e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto;

 

 

 

 

Tribunale di Pisa, Sentenza n. 473/2021 del 14-04-2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PISA Il Giudice Onorario, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3576/2016 R.G., promossa da ### ### e ### ### l’### PARTE ATTRICE OPPONENTE contro IFIS N.P.L. ### con l’Avv. ### CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/12/2020, che deve intendersi qui richiamato ### SENT.………

R.G.…3576 /2016 CRON.………

REP.………… ……………… ### Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato parte opponente proponeva opposizione al D.I n. 628/2016 R.D.I. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### l’###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: – in via cautelare, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ; – nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione accertare e dichiarare la nullità delle clausole onerose di tutti i contratti di cui è causa per difetto di valida sottoscrizione e, per l’effetto disapplicare tale clausole e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – sempre nel merito, per tutte le motivazioni di cui alla presente opposizione, in applicazione di cui all’art. 1370 cod.civ. interpretare le clausole dubbie di tutti i contratti in discussione in favore degli opponenti e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N.. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – sempre nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità anche parziale dei contratti bancari in discussione, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale, alla indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, alla mancata previsione contrattuale di commissione di massimo scoperto, alla mancata regolamentazione delle valute, alla mancata regolamentazione delle spese per singola operazione (per chiusura, postali, etc.) e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – sempre nel merito determinare l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria e sulla base dell’intera documentazione relativa al rapporto in discussione e per l’effetto condannare la ### convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse e conseguentemente ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – sempre nel merito per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell’art. 1956 cod.  civ., ovvero per la praticata violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza da parte dell’### di ### opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.  628/2016 R.D.I. e n. 2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.D.I. e n.  2032/2016 R.G.N. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto; – con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.

Si costituiva in giudizio parte opposta ### S.p.A., contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “### – ### ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa n. 628/2016 emesso in data ### per la genericità dell’opposizione e la carenza di prova della stessa; – ### e/o dichiarare improcedibili le domande di parte attrice in quanto presente un accordo riguardante la rinuncia a qualsiasi eccezione e/o contestazione in sede giudiziale sulla tenuta dei rapporti in oggetto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa n. 628/2016 emesso in data ###; – rigettare la domanda di parte attrice in forza dell’eccezione di prescrizione in atti e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa n. 628/2016 emesso in data ###; NEL MERITO, ### – rigettare integralmente tutte le istanze ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa n. 628/2016 emesso in data ###; NEL MERITO, ### – in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice opponente, condannare ### srl, e dei fideiussori ### e ### al pagamento della minor somma dovuta rispetto a quella richiesta con il ### n. 628/2016 emesso il ### dall’intestato Tribunale, nella misura che risulterà all’esito dell’incoanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, per i motivi indicati in narrativa. – rigettare integralmente tutte le istanze ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa. In via istruttoria: – rigettare l’avanzata richiesta di CTU in quanto inammissibile, irrilevante e meramente esplorativa per le ragioni esposte in narrativa. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre in via istruttoria. Si chiede espressamente la concessione dei termini per la redazione delle memorie di cui all’art. 183 VI comma c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze della presente causa e della fase monitoria, oltre i.v.a. e cpa come per legge.” A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c., rinviando al 02.11.2017. In tale sede il giudice, nel dare atto che fosse in corso il procedimento di mediazione, ha rinviato per i medesimi incombenti al successivo 15.03.2018. Nel contempo, in data ### si è costituita in giudizio la ### S.p.A., quale cessionaria del credito prima di titolarità di ### S.p.A.. Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GO, quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni all’udienza del 10.12.2020. pertanto le parti precisava le conclusioni e veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente fattispecie si caratterizza, come molte altre, in materia di contenzioso di contratti bancari, per la presenza di un rapporto bancario di conto corrente cui si aggiungono, nella fase patologica del rapporto, ulteriori accordi raggiunti tra le parti per il risanamento della posizione debitoria attraverso piani di rientro dal contenuto, sostanzialmente, transattivo. E’ notorio come la gestione del recupero dei crediti comporta, spesso, la necessità per il creditore di “facilitare” le necessità e le richieste del cliente insolvente per concordare il rientro del debito. In altri termini la transazione è spesso uno dei rimedi stragiudiziali utilizzato per il tentativo di recupero del credito in situazioni di sofferenza. Ciò non di meno la transazione, nella definizione offerta dall’art. 1965 cod.civ. “è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro” di cui è ragionevole corollario, con riferimento a casi come quello di specie, che la riferita necessità non può pregiudicare la possibilità di insistere per il recupero coattivo o di attivare un titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi. In concreto, nella specie, la debitrice. dopo aver concordato un piano di rientro rateizzato del saldo debitore è stato formulato un atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente non novativo con le passività maturate dalla ### s.r.l. alla data del 16.04.2015.

Sulla base di tali premesse l’opponente deduce l’efficacia novativa dell’accordo che avrebbe fatto venire meno il valore delle clausole contrattuali sottoscritte al momento dell’apertura del conto corrente. Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso non può giungersi alla conclusione che le parti abbiano inteso, nella specie, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, atteso che sarebbe illogico pensare che l’istituto di credito nell’accedere alle richieste del proprio cliente abbia inteso elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che non è, pertanto, idoneo a trasformare il rapporto controverso. ### del creditore alla transazione non è tanto riconducibile agli effetti mai completamente satisfattivi della stessa, quanto piuttosto alla possibilità di una definizione della vertenza in tempi rapidi ovvero al di fuori di un contenzioso giudiziario. Ciò è tanto vero che, data l’importanza delle conseguenze di una novazione del rapporto contrattuale, il legislatore ha ritenuto di prevedere, a livello normativo, all’art. 1231 c.c. che gli atti che producono modificazioni accessorie non importano effetti novativi, se non sono accompagnati da una vera e propria modifica dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione; tali modificazioni meramente accessorie, infatti, non sono sufficienti a comprovare esplicitamente l’animus novandi.

Per quanto riguarda la contestazione del credito svolte dalla debitrice opposta impone il rigetto nel merito dell’opposizione. ### parte il credito azionato in sede monitoria trova conforto non solo negli estratti conto depositati dalla creditrice opposta ma anche nel riconoscimento di debito, più volte operato dalla debitrice nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca. Onere della parte è documentare quanto dedotto non potendo a tale inerzia provvedere d’ufficio il giudice, ad esempio, attraverso l’espletamento di una ### inammissibilmente, esplorativa. La mancata contestazione degli estratti conto per anni ed il tempo trascorso legittimano, peraltro, a ritenere che la debitrice avesse, ancor prima dell’avvenuto riconoscimento del debito, rinunciato a contestare, non solo gli estratti conto ai sensi dell’art. 1832 cod.civ. , ma anche la, genericamente, asserita applicazione di interessi ultralegali. Vale, nella specie, il principio secondo cui: “La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l’intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare” (Cass., 13.1.2009, n. 460). Ancora più puntualmente la Suprema Corte ha precisato che “Il comportamento – interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. – del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva” (Cass., sez. lav., 28.4.2009, n. 9924).Nella specifica materia bancaria un’attenta giurisprudenza di merito (### Pescara, 20.1.2008, n. 78, leggibile sul sito www.studiomarcelli.it ) ha precisato che: “nulla può pretendersi dalla parte convenuta in base alla normativa vigente nell’ambito di una domanda di restituzione di indebito e rispetto ad estratti contabili che non sono stati a suo tempo neppure oggetto di contestazione; il mancato assolvimento dell’onere della prova non può che ricadere su parte attrice”.  pertanto tutte le ulteriori contestazioni mosse da parte opponente , in quanto limitate ad un mero accessorio del credito vantato dalla comparente non posso essere accolto in quanto formulate del tutte genericamente senza essere supportate da documentazione comprovante di quanto sostenuto. Avendo partecipato, sottoscrivendolo, anche i garanti la scrittura è opponibile anche nei confronti dei garanti. A tal proposito sulla posizione di garanti di ### e ### si osserva quanto segue.

Il contratto autonomo di garanzia rappresenta il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli, e cioè l’eccezione portata nei confronti di chi abbia agito – con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l’adempimento). Il garante deve quindi provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni. Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l’assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale. Mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga. In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza si è così espressa: “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.

Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del 18/02/2010; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011). La giurisprudenza ha quindi ritenuto che l’inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta, e l’impossibilità per il garante di opporre eccezioni, sia sufficiente per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia. ### è proprio l’assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l’elemento dell’accessorietà nel negozio e che qualifica quest’ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle ### della Suprema Corte (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del 18/02/2010): “### la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”. È dunque necessario che il contratto autonomo di garanzia preveda espressamente l’inciso “senza eccezioni” o quantomeno neghi, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. Si consideri da ultimo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c.  sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 21399 del 17/10/2011). Le parti possono comunque decidere di ritenere applicabile l’art. 1957 c.c., e tale decisione non vale ad escludere la qualificazione di contratto autonomo di garanzia al rapporto, atteso che: “La circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria” (Cass. civ., sent. 5526 del 05/04/2012). ### la Suprema Corte, con arresto reso a ### (si veda parte motiva sentenza n. 3947/2010), ha precisato che: -“### l’aspetto morfologico, il contratto autonomo di garanzia costituisce espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c., comma 2, che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera) l’eventuale controgarante (soggetto non necessario, che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (l’ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ. ·è la carenza dell’elemento dell’accessorietà: il garante s’impegna a pagare al beneficiario senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante (così Cass. n. 1420/1998: sulla controgaranzia autonoma, Cass. n. 12341/1992 …).”. – “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. l 0490/06) del ### la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l’adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie); per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (Cass. n. 27333/2005 n. 4661/2007): ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all’autonomia privata nei limiti fissati dall’art.  1322 c.c., comma 2 ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante. Il riferimento, come oggetto della garanzia de qua, al rischio contrattuale da preservare (ovvero all’interesse economico sotteso all’obbligazione principale) ha rappresentato una soluzione funzionale a superare l’apparente ossimoro celato nel sintagma “garanzia autonoma” (atteso che il concetto di garanzia presuppone antologicamente una relazione di accessorietà con un quid che dev’essere garantito), con la conseguenza che la garanzia sarebbe autonoma rispetto all’obbligazione principale ma pur sempre accessoria rispetto all’interesse economico ad essa sottostante, così evitandosi la ### conseguenza di individuare nel rapporto principale il termine della relatio e di assimilare in tal modo la garanzia autonoma a quella accessoria.”. -“### il profilo funzionale, il regime “autonomo” del ### trova un limite quando: le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito (Cass. n.  10652/2008 “trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale – quindi inderogabile – funzione è quella di garantire un determinato adempimento”); la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/ 1999; n. 917/1999; n.  5997/2006; in generale, sull’obbligo del garante di opporre l’exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006: n.  23786/2007; n. 26262/2007: sull’obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999: n. 10652/2008), mentre discussa è la conseguenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione principale non imputabile al debitore (che secondo una recente giurisprudenza di merito – ### Genova ### – sarebbe a sua volta causa di estinzione della garanzia)”. -“La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro il momento del pagamento – cui ### il fideiussore “atipico” può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l’avvenuto pagamento. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l’actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c.. Il garante “autonomo”, invece una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario. non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest’ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l’effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all’accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto “conteggio automatico” a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante ne’ di eccepire alcunché, in sede ###merito all’avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001: n. 7502/2004: n. 14853/2007).  ### è di “autonomizzare” il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica: è a quest’ultima, infatti, che si riferisce il principio secondo il quale “quando si estingue l’obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale” (così Cass. n. 2334/1967). Sarà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell’art. 2033 c.c.” Conclusivamente, l’odierna opponente non ha titolo per opporre alla ### opposta – creditrice le eccezioni fondate sul rapporto principale spettanti solo al debitore principale, con conseguente inammissibilità delle ragioni di opposizione riferite ad altro diverso rapporto negoziale rispetto a quello intercorso tra i protagonisti della controversia. Ne deriva quindi che alcuna eccezione inerente ai rapporti per cui è causa potrà essere validamente spiegata anche dall’opponente, stante anche la presenza della clausola “pagamento del fideiussore” contenente “il pagamento a prima richiesta, sufficiente a configurare il contratto in oggetto quale contratto autonomo di garanzia..

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza p.q.m.  Il Giudice Onorario , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: CONFERMA, il decreto ingiuntivo opposto, ### in via solidale al pagamento delle spese del presente giudizio ### ### E ### che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre accessori come per legge ### deciso in ### il ###. 

Il giudice
 Onorario Dott.ssa ### n. 3576/2016