PROMOTORI CONSULENTIU FINANZIARI AVVOCATO ESPERTO Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Delibera n. 20307). (18A01210

PROMOTORI CONSULENTIU FINANZIARI AVVOCATO ESPERTO Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Delibera n. 20307). (18A01210

 

AVVOCATO ESPERTO SANZIONI CIVILI PENALI DISCIPLINARI CONSOB 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA DELIBERA 15 febbraio 2018

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Delibera n. 20307). (18A01210)

Avvocato a Bologna - Consulenza Legale
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(GU n.41 del 19-2-2018 – Suppl. Ordinario n. 7) 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «TUF») e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito «MiFID II»);

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito «regolamento MiFIR»);

Viste le disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della citata normativa europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attivita’ delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

Vista, in particolare, la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

Visti gli orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (22 marzo 2016 ESMA/2015/1886 IT);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)» e, in particolare, l’art. 1, comma 36;

Mutuo – consumatore – tasso floor MUTUI TASSI CONSUMATORE: NULLA LA CLAUSOLA FLOOR
Mutuo – consumatore – tasso floor MUTUI TASSI CONSUMATORE: NULLA LA CLAUSOLA FLOOR

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi’, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi’ come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l’adeguamento della normativa nazionale alla richiamata MiFID II e al regolamento MiFIR;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari (di seguito «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;

Visto il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e successive modificazioni;

Visto il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la Consob, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 31 ottobre 2007 e le integrazioni apportate al medesimo con accordo stipulato tra le due autorita’ in data 15 febbraio 2018, in attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF, limitatamente alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), del medesimo articolo;

Considerata la necessita’ di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento intermediari alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche’ alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 129/2017;

Considerata altresi’ la necessita’ di attuare il nuovo riparto di competenze regolamentari tra la Consob e la Banca d’Italia delineato dall’art. 6, comma 2, lettera b-bis), del TUF, come modificato dal citato decreto legislativo n. 129/2017;

Considerato inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, secondo cui «le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie», alcune disposizioni attualmente contenute nel regolamento congiunto che attengono ad aspetti della disciplina rimessi alla potesta’ regolamentare della Consob, non sono piu’ applicabili;

Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere ad una abrogazione integrale delle disposizioni contenute nel regolamento intermediari e alla contestuale adozione di un nuovo regolamento intermediari;

Considerata, altresi’, l’esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni relative all’autorizzazione delle SIM e all’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, ai requisiti di conoscenze e competenze dei membri del personale degli intermediari quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori e alla disciplina relativa all’albo e all’attivita’ dei consulenti finanziari;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta ai seguenti documenti di consultazione:

documento di consultazione concernente le modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 6 luglio 2017;

documento di consultazione concernente le modifiche al libro VIII del regolamento intermediari in materia di consulenti finanziari, pubblicato il 28 luglio 2017;

documento di consultazione relativo alle modifiche al regolamento intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 31 luglio 2017;

documento di consultazione relativo alle modifiche al regolamento intermediari concernenti l’operativita’ in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 19 ottobre 2017;

documento di consultazione concernente, tra le altre, le modifiche al regolamento intermediari in attuazione dell’art. 4-undecies del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, pubblicato il 9 novembre 2017;

Sentita la Banca d’Italia, ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies; 19, commi 3-ter e 4-ter; 25-bis, comma 2; 26, comma 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera f); 201, comma 12, del TUF e ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 129/2017;

Vista l’intesa rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF;

Delibera:

 

Art. 1

Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari

  1. E’ adottato l’allegato regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.

Art. 2

Abrogazioni

  1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e’ abrogato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.2. Il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni, e’ abrogato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.

    3. La comunicazione Consob n. DIN/9073678 del 6 agosto 2009, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento Consob n. 16190/2007, e’ abrogata.

Art. 3

Inapplicabilita’ di disposizioni del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007

 

  1. Gli articoli da 15 a 18, da 23 a 29, 34, 42, da 45 a 49, da 59 a 63 del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, cessano di essere applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 1 della presente delibera.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

 

  1. La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.2. Le disposizioni del libro II del regolamento previsto dall’art. 1 si applicano anche alle istruttorie in corso alla data dell’entrata in vigore della presente delibera.

    3. Fino alla data di avvio di operativita’ dell’albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal libro VIII, parte III, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.

    4. Fino alla data di avvio di operativita’ dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal libro VIII, parte II, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.

    5. Fino alle date di avvio di operativita’ dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo resta in vigore il regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010, e successive modificazioni.

    Roma, 15 febbraio 2018

    Il presidente vicario: Genovese

Allegato

 

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari

INDICE

LIBRO I     FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

 Art. 1      Fonti normative

 Art. 2      Definizioni

 

 

 LIBRO II    AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE

             IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI

             TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

 

 Parte I     Disposizioni preliminari

 Art. 3      Definizioni

 

 Parte II    Albo

 Art. 4      Albo

 Art. 5      Contenuto dell’albo

 Art. 6      Pubblicita’ dell’albo

             Procedimento di autorizzazione all’esercizio dei

 

 Parte III   servizi e delle attivita’ di investimento

 Art. 7      Domande di autorizzazione e di estensione

             dell’autorizzazione

 Art. 8      Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della

             societa’ richiedente

 Art. 9      Istruttoria delle domande di autorizzazione e di

             estensione dell’autorizzazione

 Art. 10     Decadenza dall’autorizzazione

 Art. 11     Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria

 Art. 12     Revoca dell’autorizzazione

 Art. 13     Comunicazioni sull’esercizio dei servizi e delle

             attivita’ di investimento

 

 Parte IV    Operativita’ transfrontaliera delle SIM

 Art. 14     Stabilimento di succursali o di agenti collegati in

             altri Stati UE

 Art. 15     Modifiche delle informazioni relative alla succursale o

             all’agente collegato

 Art. 16     Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in

             altri Stati UE in regime di libera prestazione di

             servizi

 Art. 17     Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle

             attivita’ di investimento

 Art. 18     Stabilimento di succursali in Stati non UE

 Art. 19     Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria

 Art. 20     Modifiche delle informazioni relative alle succursali

             stabilite in Stati non UE

 Art. 21     Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in

             Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi

 Art. 22     Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria

 Art. 23     Svolgimento in altri Stati UE di attivita’ non ammesse

             al mutuo riconoscimento

 Art. 24     Apertura di uffici di rappresentanza

 

 Parte V     Procedimento di autorizzazione relativo alle imprese di

             paesi terzi diverse dalle banche

 Art. 25     Domanda di autorizzazione

 Art. 26     Istruttoria della domanda

 Art. 27     Estensione delle autorizzazioni

 Art. 28     Lingua degli atti

 Art. 29     Disposizioni applicabili

 Art. 30     Prestazione di servizi e attivita’ in altri Stati UE da

             parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,

             autorizzata mediante succursale

 Art. 31     Prestazione di servizi e attivita’ in Italia da parte

             dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,

             autorizzata mediante succursale in altri Stati UE

 

 Parte VI    Operativita’ nel territorio della Repubblica di imprese

             di investimento UE

 Art. 32     Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel

             territorio della Repubblica

 Art. 33     Svolgimento dei servizi senza stabilimento di

             succursali

 Art. 34     Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento

 

 

 LIBRO III   PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI

             INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

 

 Parte I     Disposizioni preliminari

 Art. 35     Definizioni

 

 Parte II    Trasparenza e correttezza nella prestazione dei

             servizi/attivita’ di investimento e dei servizi

             accessori

 

 Titolo I    Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e

             promozionali, e contratti

 

 Capo I      Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e

             promozionali

 Art. 36     Requisiti generali delle informazioni

 

 Capo II     Contratti

 Art. 37     Contratti

 Art. 38     Contratti relativi alla gestione di portafogli

 Art. 39     Uso improprio di contratti di garanzia con

             trasferimento del titolo di proprieta’

 

 Titolo II   Adeguatezza, appropriatezza e “mera esecuzione o

             ricezione di ordini”

 

 Capo I      Adeguatezza

 Art. 40     Principi generali

 Art. 41     Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza

             in materia di investimenti

 

 Capo II     Appropriatezza

 Art. 42     Principi generali

 

 Capo III    Mera esecuzione o ricezione di ordini

 Art. 43     Condizioni

 

 Capo IV     Pratiche di vendita abbinata

 Art. 44     Pratiche di vendita abbinata

 Art. 45     Contratti di credito immobiliare

 

 Titolo III  Best execution

 

 Capo I      Esecuzione di ordini per conto dei clienti

 Art. 46     Disposizioni preliminari

 Art. 47     Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piu’

             favorevoli per il cliente

 Art. 48     Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini

 Art. 49     Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia

             di esecuzione

 

 Capo II     Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di

             portafogli

 Art. 50     Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni

             piu’ favorevoli per il cliente

 

 Titolo IV   Gestione degli ordini dei clienti

 Art. 51     Principi generali

 

 Titolo V    Incentivi

 

 Capo I      Incentivi

 Art. 52     Principi generali

 Art. 53     Condizioni di ammissibilita’ degli incentivi

 

 Capo II     Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di

             gestione di portafogli e di consulenza in materia di

             investimenti su base indipendente

 Art. 54     Incentivi riguardanti il servizio di gestione di

             portafogli e di consulenza su base indipendente

 

 Capo III    Ricerca in materia di investimenti

 Art. 55     Condizioni

 Art. 56     Onere per la ricerca

 Art. 57     Budget per la ricerca

 Art. 58     Informativa

 Art. 59     Esecuzione degli ordini

 

 Titolo VI   Rendiconti

 Art. 60     Rendiconti ai clienti

 

 Titolo VII  Rapporti con controparti qualificate

 Art. 61     Rapporti con controparti qualificate

 

 Titolo VIII Governo degli strumenti finanziari

 

 Capo I      Disposizioni generali

 Art. 62     Definizioni

 

 Capo II    Obblighi per gli intermediari produttori

 Art. 63    Principi generali

 Art. 64    Mercato di riferimento potenziale

 Art. 65    Processo di approvazione degli strumenti finanziari

 Art. 66    Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di

            controllo e del personale

 Art. 67    Riesame

 Art. 68    Scambio informativo con gli intermediari distributori

 Art. 69    Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli

            strumenti finanziari

 Art. 70    Principio di proporzionalita’

 

 Capo III   Obblighi per gli intermediari distributori

 Art. 71    Principi generali

 Art. 72    Mercato di riferimento effettivo

 Art. 73    Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di

            controllo e del personale

 Art. 74    Scambio informativo con gli intermediari produttori e

            con i soggetti non rientranti nell’ambito di

            applicazione della direttiva 2014/65/UE

 Art. 75    Riesame

 Art. 76    Catena di intermediazione

 Art. 77    Principio di proporzionalita’

 

 Titolo IX  Requisiti di conoscenza e competenza

 Art. 78    Conoscenze e competenze

 Art. 79    Requisiti necessari per fornire informazioni

 Art. 80    Requisiti necessari per prestare la consulenza

 Art. 81    Altri requisiti

 Art. 82    Disposizioni finali

 

 Parte III  Agenti di cambio

 Art. 83    Agenti di cambio

 Art. 84    Controllo contabile

 Art. 85    Conferimento e revoca dell’incarico

 Art. 86    Comunicazioni alle autorita’ di controllo

 

 

 LIBRO IV   PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA

            E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI

            CONFORMITA’ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI,

            OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI

            INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

 

 Parte I    Disposizioni preliminari

 Art. 87    Definizioni

 

 Parte II   Procedure interne, funzione di controllo di conformita’

            alle norme, trattamento dei reclami, operazioni

            personali

 Art. 88    Procedure interne

 Art. 89    Controllo di conformita’

 Art. 90    Trattamento dei reclami

 Art. 91    Operazioni personali

 

 Parte III  Conflitti di interesse

 Art. 92    Principi generali

            Sistemi di remunerazione e di incentivazione e

 Art. 93    valutazione del personale

 

 Parte IV   Conservazione delle registrazioni

 Art. 94    Conservazione delle registrazioni

 Art. 95    Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle

            comunicazioni elettroniche

 

 LIBRO V    PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL

            RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

 

 Parte I    Disposizioni preliminari

 Art. 96    Definizioni

 

 Parte II   Trasparenza e correttezza nella prestazione del

            servizio di gestione collettiva del risparmio

 

 Titolo I   Prestazione del servizio

 Art. 97    Regole generali di comportamento

 Art. 98    Prestazione del servizio di gestione collettiva del

            risparmio

 

 Titolo II  Best execution

 

 Capo I     Esecuzione di ordini per conto di OICR

 Art. 99    Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti

            finanziari alle condizioni piu’ favorevoli per gli OICR

 Art. 100   Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia

            di esecuzione

 

 Capo II    Trasmissione di ordini per conto di OICR

 Art. 101   Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti

            finanziari alle condizioni piu’ favorevoli per gli OICR

 

 Titolo III Gestione degli ordini di OICR

 Art. 102   Principi generali

 Art. 103   Aggregazione e assegnazione

 

 Titolo IV  Incentivi

 Art. 104   Incentivi riguardanti gli OICR

 

 Titolo V   Rendicontazioni e registrazioni

 Art. 105   Informazioni sulle operazioni eseguite

 Art. 106   Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici

 

 Parte III  Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di

            OICR

 Art. 107   Commercializzazione di OICR propri

 Art. 108   Societa’ di gestione UE e GEFIA UE con succursale in

            Italia

 Art. 109   Commercializzazione di OICR di terzi

 

 

 LIBRO VI   PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA

            E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI

            GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITA’ ALLE NORME,

            TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE

            DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE

            REGISTRAZIONI

 

 Parte I    Disposizioni generali

 

 Titolo I   Disposizioni generali

 Art. 110   Ambito di applicazione

 Art. 111   Definizioni

 

 Titolo II  Strategie per l’esercizio del diritto di voto

 Art. 112   Strategie per l’esercizio dei diritti di voto

 

 Parte II   Funzione di controllo di conformita’ alle norme,

            operazioni personali, conflitti di interesse, rapporti

            con distributori e consulenti

 

 Titolo I   Funzione di controllo di conformita’

            Modalita’ di esercizio della funzione di controllo di

 Art. 113   conformita’

 

 Titolo II  Operazioni personali e conflitti di interesse

 Art. 114   Operazioni personali

 Art. 115   Gestione dei conflitti di interesse

 Art. 116   Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei

            gestori di OICVM

 Art. 117   Politica, procedure e misure per la prevenzione e

            gestione dei conflitti di interesse

 Art. 118   Monitoraggio dei conflitti di interesse

 

 Titolo III Rapporti con distributori e consulenti

 Art. 119   Procedure nei rapporti con i distributori e i

            consulenti

 

 Parte III  Conservazione delle registrazioni

 Art. 120   Obblighi in materia di conservazione delle

            registrazioni

 Art. 121   Elaborazione elettronica dei dati

 Art. 122   Registrazione degli ordini e delle operazioni di

            portafoglio

 Art. 123   Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso

 

 

 LIBRO VII  OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

 

 Parte I    Offerta fuori sede

 Art. 124   Offerta fuori sede

 

 Parte II   Promozione e collocamento a distanza

 Art. 125   Soggetti

 Art. 126   Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a

            distanza

 Art. 127   Svolgimento

 

 Parte III  Commercializzazione di servizi d’investimento altrui

 Art. 128   Offerta fuori sede e promozione e collocamento a

            distanza di servizi di investimento altrui

 

 

 LIBRO VIII OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI

            PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

            EMESSI DA BANCHE

 Art. 129   Disciplina applicabile ai depositi strutturati

 Art. 130   Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi

            dagli strumenti finanziari emessi da banche

 

 

 LIBRO IX   REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI

            FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

 Art. 131   Definizioni

 Art. 132   Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa

 Art. 133   Modalita’ dell’informativa

 Art. 134   Imprese di assicurazione

 Art. 135   Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e

            servizi di investimento

 

 

 LIBRO X    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE

            RESPONSABILE

 Art. 136   Obblighi informativi

 Art. 137   Obblighi di rendicontazione

 

 

 LIBRO XI   ALBO E ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI

 

 Parte I    Disposizioni preliminari

 Art. 138   Definizioni

 

 Parte II   Organismo

 Art. 139   Tenuta dell’albo

 Art. 140   Vigilanza dell’Organismo sui consulenti finanziari

 Art. 141   Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo

 Art. 142   Vigilanza della Consob sull’Organismo

 Art. 143   Informazioni tra la Consob e l’Organismo

 Art. 144   Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di

            iscrizione, cancellazione e riammissione all’albo

            adottati dall’Organismo

 Art. 145   Requisiti di rappresentativita’ delle associazioni

            professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle

            societa’ di consulenza finanziaria, dei consulenti

            finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei

            soggetti abilitati

 

 Parte III  Disciplina dell’albo

 Art. 146   Albo unico dei consulenti finanziari

 Art. 147   Pubblicita’ degli atti dell’Organismo

 Art. 148   Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni dell’albo

 Art. 149   Prova valutativa

 Art. 150   Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte

            nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e

            Riassicurativi, Sezione A

 Art. 151   Iscrizione all’albo

 Art. 152   Cancellazione dall’albo

 Art. 153   Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti

            dell’Organismo

 Art. 154   Obblighi dei soggetti abilitati e delle societa’ di

            consulenza finanziaria nei confronti dell’Organismo

 

 Parte IV   Attivita’ dei consulenti finanziari abilitati

            all’offerta fuori sede

 Art. 155   Ambito di attivita’

 Art. 156   Modalita’ di aggiornamento professionale

 Art. 157   Incompatibilita’

 Art. 158   Regole generali di comportamento

 Art. 159   Regole di presentazione e comportamento nei confronti

            dei clienti o dei potenziali clienti

 Art. 160   Conservazione della documentazione

 

 Parte V    Attivita’ dei consulenti finanziari autonomi e delle

            societa’ di consulenza finanziaria

 

 Titolo I   Disposizioni generali

 Art. 161   Ambito di applicazione

 Art. 162   Regole generali di comportamento

 Art. 163   Incompatibilita’

 Art. 164   Aggiornamento professionale

 

 Titolo II  Informazioni, contratti e raccomandazioni

 Art. 165   Regole di presentazione. Informazioni sul consulente

            finanziario autonomo e sulla societa’ di consulenza

            finanziaria e sui loro servizi

 Art. 166   Contratto di consulenza in materia di investimenti

 Art. 167   Acquisizione delle informazioni dai clienti

 Art. 168   Classificazione dei clienti

 Art. 169   Informazioni sugli strumenti finanziari

 Art. 170   Informazioni sui costi e gli oneri connessi

 Art. 171   Valutazione dell’adeguatezza

 Art. 172   Obbligo di rendiconto

 

 Titolo III Requisiti e modalita’ di adempimento degli obblighi di

            informazione da parte dei consulenti finanziari

            autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria

            nella prestazione del servizio

 Art. 173   Requisiti generali delle informazioni e condizioni per

            informazioni corrette, chiare e non fuorvianti

 Art. 174   Modalita’ di adempimento degli obblighi di informazione

 Art. 175   Informazioni su supporto durevole e mediante sito

            internet

 

 Titolo IV  Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari

            autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria

 Art. 176   Procedure interne e pratiche retributive

 Art. 177   Conflitti di interesse

 Art. 178   Registrazioni

 Art. 179   Procedure per la segnalazione delle violazioni

 

 Parte VI   Provvedimenti sanzionatori e cautelari

 Art. 180  Sanzioni

 Art. 181  Provvedimenti cautelari

 

 

 ALLEGATO N. 1  Domanda di autorizzazione e di estensione

                dell’autorizzazione alla prestazione in Italia da

                parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

                di servizi e attivita’ di investimento

 

 ALLEGATO N. 2  Domanda di autorizzazione all’esercizio di servizi

                non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di

                imprese di investimento UE

 

 ALLEGATO N. 3  Clienti professionali privati

 

 ALLEGATO N. 4  Comunicazione informativa sulle principali regole di

                comportamento del consulente finanziario abilitato

                all’offerta fuori sede nei confronti dei clienti o

                dei potenziali clienti

 

 Art. 1.

 

                          (Fonti normative)

 

  1. Il presente regolamento e’ adottato ai sensi degli articoli  6,

commi 2, 2-bis, 2-quater e  2-quinquies;  18-bis,  comma  2;  18-ter,

comma 3-bis; 19, commi 3, 3-ter e 4-ter;  23,  comma  4-bis;  25-bis,

comma 2; 25-ter, comma 2; 26, commi 4 e 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma

4; 30, comma 5; 31, commi 4, 6 e 6-bis; 32, comma  2;  33,  comma  2,

lettera f); 35-decies, comma 1, lettera d); 41-bis, comma 6;  41-ter,

comma 4; 117-ter e 201, commi 8 e  12,  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58.

 

  1. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Banca  d’Italia  in

attuazione del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o di altre  disposizioni

di legge, applicabili agli  intermediari  e  ai  gestori  di  cui  al

presente regolamento.

 

 

                               Art. 2.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

 

  1. a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
  2. 58;

 

  1. b) «regolamento  (UE)  2017/565»:  il  regolamento  delegato  (UE)

2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva  2014/65/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  requisiti

organizzativi e  le  condizioni  di  esercizio  dell’attivita’  delle

imprese di investimento e le definizioni di taluni termini  di  detta

direttiva;

 

  1. c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

  1. d) «gruppo»:  l’insieme  dei   soggetti   determinato   ai   sensi

dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;

 

  1. e) «servizi e attivita’ di investimento»: i servizi e le attivita’

di cui all’articolo 1, comma 5,  del  Testo  Unico,  e  di  cui  alla

sezione A dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;

 

  1. f) «servizi accessori»: i servizi di cui all’articolo 1, comma  6,

del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell’Allegato I allo  stesso

Testo Unico;

 

  1. g) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma

6-octiesdecies, del Testo Unico,  il  cui  utilizzo  e’  disciplinato

dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565;

 

  1. h) «sede» o «dipendenza»: una  sede,  diversa  dalla  sede  legale

dell’intermediario   autorizzato,   costituita   da    una    stabile

organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico,  dotata  di

autonomia tecnica e  decisionale,  che  presta  in  via  continuativa

servizi o attivita’ di investimento.

 

  1. Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente

regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB

e  nelle  relative  disposizioni  attuative,  nel  regolamento   (UE)

2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592  della  Commissione

del  1°  dicembre  2016  che  integra  la  direttiva  2014/65/UE  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme

tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando

un’attivita’  debba  essere  considerata   accessoria   all’attivita’

principale.

 

LIBRO II

AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA

DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE

E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

 

                               Art. 3.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nel presente Libro si intendono per:

 

  1. a) «albo»: l’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

 

  1. b) «sezione speciale»: la sezione dell’albo prevista dall’articolo

60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

 

  1. c) «sezione imprese di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche»:  la

sezione dell’albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi

diverse dalle banche;

 

  1. d) «elenco»: l’elenco delle  imprese  d’investimento  UE  allegato

all’albo istituito dall’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

 

  1. e) «succursale»: una sede che  costituisce  parte,  sprovvista  di

personalita’ giuridica, di un’impresa di investimento e che  fornisce

servizi  e/o  attivita’   di   investimento   e   servizi   accessori

dell’impresa stessa;

 

  1. f) «Stato UE»: lo Stato appartenente all’Unione Europea;

 

  1. g) «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all’Unione Europea;

 

  1. h) «Stato  membro  d’origine»:  lo  Stato  membro  come   definito

dall’articolo 1, comma 6-duodecies, lettera a), del Testo Unico;

 

  1. i) «Stato d’origine»: lo Stato non UE in cui  l’impresa  di  paesi

terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale;

 

  1. l) «servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento»:  i  servizi  e  le

attivita’ come definiti dall’articolo 1, comma  1,  lettera  s),  del

Testo Unico;

 

  1. m) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una  SIM  utilizza

esclusivamente per svolgere attivita’ di studio e analisi dei mercati

o attivita’ similari e comunque non rientranti nella  prestazione  di

servizi e attivita’ di investimento.

 

PARTE II

ALBO

 

 

                               Art. 4.

 

                               (Albo)

 

  1. Nell’albo di cui all’articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:

 

  1. a) le SIM;

 

  1. b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle  banche,  le

imprese di paesi terzi diverse dalle banche;

 

  1. c) nella sezione speciale, le societa’  di  cui  all’articolo  60,

comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23  luglio  1996,  n.

 

  1. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di  cui

al comma 1, lettera b), comprende:

 

  1. a) le imprese di paesi terzi, diverse  dalle  banche,  autorizzate

dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di  succursali

e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi  dell’articolo

28, commi 1 e 6, del Testo Unico;

 

  1. b) le imprese di paesi terzi, diverse  dalle  banche,  autorizzate

allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora  ricorrano

le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo  3,  del  regolamento

(UE) n. 600/2014.

 

  1. All’albo e’ allegato un elenco in cui sono iscritte le  imprese

di investimento autorizzate in altri Stati UE.

 

 

                               Art. 5.

 

                        (Contenuto dell’albo)

 

  1. Nell’albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

 

  1. a) il numero d’ordine di iscrizione;

 

  1. b) la denominazione sociale;

 

  1. c) la sede legale;

 

  1. d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della

sede legale;

 

  1. e) gli estremi dei provvedimenti di  autorizzazione  all’esercizio

dei servizi e delle attivita’ di investimento, con l’indicazione  dei

servizi e delle attivita’ di investimento autorizzati e  le  relative

limitazioni operative, ove esistenti;

 

  1. f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli  articoli

7-sexies e 56 del Testo Unico;

 

  1. g) i paesi nei quali la SIM opera  con  o  senza  stabilimento  di

succursale, con specificazione  dei  servizi  e  delle  attivita’  di

investimento interessati.

 

  1. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera  a),  per

ciascuna impresa di paesi terzi,  diversa  dalla  banca,  autorizzata

dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di  succursali

iscritta sono indicati:

 

  1. a) il numero d’ordine di iscrizione;

 

  1. b) la denominazione sociale;

 

  1. c) la sede legale;

 

  1. d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della

sede legale;

 

  1. e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento

nel  territorio  della  Repubblica  dei  servizi   e   attivita’   di

investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, comma 1,

del  Testo  Unico,  con  l’indicazione  dei   servizi   e   attivita’

autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

 

  1. f) le succursali nel territorio della Repubblica;

 

  1. g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli  articoli

7-sexies e 56 del Testo Unico;

 

  1. h) gli Stati UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca

puo’ prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 47,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attivita’ di

investimento  coperti  dall’autorizzazione  in   regime   di   libera

prestazione di servizi nei confronti  di  controparti  qualificate  e

clienti  professionali  di  diritto   come   individuati   ai   sensi

dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera  a),  e  comma  2-sexies,

lettera a), del Testo Unico;

 

  1. i) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di  paesi

terzi diversa dalla banca e’ autorizzata a operare in Italia.

 

  1. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera  a),  per

ciascuna impresa di paesi terzi,  diversa  dalla  banca,  autorizzata

dalla Consob a operare in Italia in regime di libera  prestazione  di

servizi iscritta sono indicati:

 

  1. a) il numero d’ordine di iscrizione;

 

  1. b) la denominazione sociale;

 

  1. c) la sede legale;

 

  1. d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della

sede legale;

 

  1. e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento

nel  territorio  della  Repubblica  dei  servizi   e   attivita’   di

investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, comma 6,

del  Testo  Unico,  con  l’indicazione  dei   servizi   e   attivita’

autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

 

  1. f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli  articoli

7-sexies e 56 del Testo Unico;

 

  1. g) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di  paesi

terzi diversa dalla banca e’ autorizzata a operare in Italia.

 

  1. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera  b),  per

ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,  iscritta  sono

indicati:

 

  1. a) il numero d’ordine di iscrizione;

 

  1. b) la denominazione sociale;

 

  1. c) la sede legale;

 

  1. d) i servizi e le attivita’ ammessi al  mutuo  riconoscimento  che

l’impresa puo’ svolgere nel territorio della Repubblica;

 

  1. e) lo Stato UE in cui e’ stabilita la succursale;

 

  1. f) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di  paesi

terzi diversa dalla banca e’ autorizzata a operare in Italia.

 

  1. Nella  sezione  speciale,  per   ciascuna   societa’   di   cui

all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996,  n.

415 iscritta sono indicati:

 

  1. a) il numero d’ordine di iscrizione;

 

  1. b) la denominazione sociale;

 

  1. c) la sede legale;

 

  1. d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della

sede legale;

 

  1. e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;

 

  1. f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli  articoli

7-sexies e 56 del Testo Unico.

 

  1. Nell’elenco allegato  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  per

ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati:

 

  1. a) il numero d’ordine di iscrizione;

 

  1. b) la denominazione sociale;

 

  1. c) la sede legale;

 

  1. d) i servizi e le attivita’ ammessi al  mutuo  riconoscimento  che

l’impresa puo’ svolgere nel territorio della Repubblica;

 

  1. e) gli estremi dei provvedimenti di  autorizzazione  all’esercizio

nel territorio della Repubblica dei  servizi  non  ammessi  al  mutuo

riconoscimento, di cui all’articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con

l’indicazione dei servizi e delle attivita’ autorizzati;

 

  1. f) l’eventuale  succursale  nel   territorio   della   Repubblica,

individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero  30,  della

direttiva 2014/65/UE.

 

 

                               Art. 6.

 

                       (Pubblicita’ dell’albo)

 

  1. L’albo  e’  pubblicato  nella  parte  “Albi  ed  Elenchi”   del

Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione  del

sito internet della Consob.

 

PARTE III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

 

 

                               Art. 7.

 

   (Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)

 

  1. Le domande di autorizzazione allo  svolgimento  dei  servizi  e

delle attivita’ di investimento nonche’ di relativa  estensione  sono

presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta  dal

regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del  14  luglio

  1. Si applicano il regolamento  delegato  (UE)  2017/1943  della

Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento  di  esecuzione  (UE)

2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.

 

  1. La  documentazione  indicata  all’articolo  4  del  regolamento

delegato (UE) 2017/1943 della  Commissione  del  14  luglio  2016  e’

presentata anche con riguardo ai componenti dell’organo di controllo,

ivi inclusi i sindaci supplenti.

 

  1. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e  2  sia

gia’ in possesso della Consob, la societa’  richiedente  e’  esentata

dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data  di  invio

alla Consob della documentazione medesima.

 

  1. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento  della

domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica  la

completezza della stessa e comunica alla societa’  la  documentazione

eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla  Consob  entro

novanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  a  pena   di

inammissibilita’ della domanda.

 

  1. La domanda prende  data  dal  giorno  della  sua  presentazione

ovvero,  in  caso  di  documentazione  incompleta,  da   quello   del

completamento della documentazione.

 

 

                               Art. 8.

 

(Verifica dei requisiti  degli  esponenti  aziendali  della  societa’

                            richiedente)

 

  1. La responsabilita’ della verifica del  possesso  dei  requisiti

degli esponenti aziendali di cui all’articolo 13 del Testo Unico, ivi

compresi   i   sindaci   supplenti,   e’   rimessa   all’organo    di

amministrazione o, in caso di  amministratore  unico,  all’organo  di

controllo della societa’. Il verbale relativo alla  delibera  con  la

quale si e’ proceduto  alla  verifica  dei  requisiti  da’  atto  dei

presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va

condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con  la  loro

rispettiva astensione che risulta dal verbale dell’organo competente.

La documentazione acquisita  a  tal  fine  e’  trattenuta  presso  la

societa’ e conservata per un periodo di cinque anni dalla data  della

delibera per la quale e’ stata utilizzata.

 

  1. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attivita’

svolte da ciascun soggetto e la  relativa  durata  valutate  ai  fini

dell’accertamento dei requisiti di professionalita’.

 

  1. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun

interessato,  l’indicazione   puntuale   dei   documenti   presi   in

considerazione  per  attestare  la  sussistenza  dei   requisiti   di

onorabilita’. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti

in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere

sul possesso del requisito in questione.

 

  1. Ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti,   gli

interessati presentano all’organo  amministrativo  la  documentazione

comprovante il possesso dei requisiti. Resta ferma la facolta’  della

Consob di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il

possesso dei requisiti.

 

  1. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi  in

situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla  carica

o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per  reati  che

potrebbero  incidere  sul  possesso  del  requisito  di  onorabilita’

comunicano    tempestivamente     tali     circostanze     all’organo

amministrativo.

 

 

                               Art. 9.

 

(Istruttoria  delle  domande  di  autorizzazione  e   di   estensione

                        dell’autorizzazione)

 

  1. La Consob, ricevuta la domanda,  accerta  la  ricorrenza  delle

condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del

Testo Unico per il rilascio dell’autorizzazione e, sentita  la  Banca

d’Italia,  delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo   di

centoventi giorni.

 

  Nei casi di cui all’articolo 84, paragrafi 1 e 2,  della  direttiva

2014/65/UE,  la  deliberazione  e’  preceduta   dalla   consultazione

preventiva delle autorita’ competenti degli Stati membri interessati.

 

  1. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i

detentori di una partecipazione qualificata nella  societa’,  nonche’

qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai

fini della decisione, che intervengono  nel  corso  dell’istruttoria,

sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino  efficaci,

ovvero in caso di impossibilita’, entro dieci giorni  lavorativi  dal

verificarsi dell’evento.

 

  1. La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:

 

  1. a) alla societa’ richiedente;

 

  1. b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o  controllo,

ai direttori generali e ai soci della societa’ richiedente;

 

  1. c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

 

  1. La Consob informa la  societa’  richiedente  circa  la  propria

decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di  cui  al

comma 1.

 

 

                              Art. 10.

 

                   (Decadenza dall’autorizzazione)

 

  1. Le SIM che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio

di uno o piu’ servizi o attivita’ di investimento presentano apposita

istanza di  decadenza  alla  Consob.  La  Consob,  sentita  la  Banca

d’Italia,  delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo   di

centoventi giorni.

 

  1. Si applica l’articolo 9, commi 3 e 4.

 

  1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o

attivita’ di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal

rilascio  della  relativa  autorizzazione,  a   pena   di   decadenza

dell’autorizzazione  medesima.  La  decadenza  e’  pronunciata  dalla

Consob, sentita la Banca d’Italia.

 

  1. Il termine di cui al comma 3 non decorre o  e’  interrotto  nel

caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di  vigilanza

nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre  per  intero

dal momento del completamento degli accertamenti.

 

 

                              Art. 11.

 

      (Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)

 

  1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di  cui

agli articoli 9 e 10 sono sospesi:

 

  1. a) nell’ipotesi in cui la societa’ istante si  sia  avvalsa  nella

predisposizione  della  documentazione  da  allegare  all’istanza  di

dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne  la

veridicita’, fino alla data di  ricezione,  da  parte  della  Consob,

della documentazione dal soggetto o dall’amministrazione competente;

 

  1. b) nelle ipotesi di cui all’articolo 84, paragrafi 1  e  2,  della

direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario  all’esperimento  della

consultazione preventiva ivi prevista;

 

  1. c) nelle ipotesi di cui all’articolo 9, comma  3,  dalla  data  di

invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla  data  di

ricezione da parte della Consob di tali elementi;

 

  1. d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove  siano

in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM  rilevanti

ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli

accertamenti.

 

  1. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la  Consob  da’  comunicazione

agli  interessati  dell’inizio  e  del  termine   della   sospensione

dell’istruttoria.

 

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento  si

estingue ove la societa’ istante non invii gli  elementi  informativi

richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

 

  1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti

per il compimento dell’istruttoria  sono  interrotti  dalla  data  di

ricevimento  della   comunicazione   concernente   le   modificazioni

intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di  ricevimento  da

parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma

 

 

                              Art. 12.

 

                    (Revoca dell’autorizzazione)

 

  1. La Consob, sentita la Banca d’Italia,  revoca  l’autorizzazione

all’esercizio dei servizi e delle attivita’ d’investimento delle  SIM

quando:

 

  1. a) l’esercizio dei servizi e delle attivita’  di  investimento  e’

interrotto da piu’ di sei mesi;

 

  1. b) l’autorizzazione   e’   stata   ottenuta   presentando   false

dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

 

  1. c) vengono meno le condizioni cui e’ subordinata l’autorizzazione.

 

  1. Il termine di cui al comma 1, lettera  a),  non  decorre  o  e’

interrotto  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  o   siano   avviati

accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In  tali  casi  il

termine decorre  per  intero  dal  momento  del  completamento  degli

accertamenti.

 

  1. La Consob puo’ differire la pronuncia di revoca nell’ipotesi di

cui  al  comma  1,  lettera  a),  qualora  la  SIM  abbia  omesso  la

comunicazione  di  interruzione  dell’esercizio  di  servizi   o   di

attivita’ di investimento autorizzati  prevista  dall’articolo  13  e

cio’ sia necessario per la tutela degli interessi di cui all’articolo

5, comma 1, del Testo Unico.

 

 

                              Art. 13.

 

(Comunicazioni  sull’esercizio  dei  servizi  e  delle  attivita’  di

                            investimento)

 

  1. Le SIM comunicano  immediatamente  alla  Consob  e  alla  Banca

d’Italia le date di inizio, di eventuale interruzione  e  di  riavvio

dell’esercizio  di  ogni  servizio  o   attivita’   di   investimento

autorizzato.

 

PARTE IV

OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM

 

 

                              Art. 14.

 

(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)

 

  1. La SIM che intende prestare servizi e attivita’ di investimento,

con o senza  servizi  accessori,  in  un  altro  Stato  UE,  mediante

stabilimento  di  succursali  o  agenti   collegati   stabiliti   nel

territorio dello  Stato  membro  ospitante,  trasmette  alla  Consob,

secondo le modalita’ indicate agli articoli 13 e 14  del  regolamento

di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,

paragrafo  12,  della  direttiva  2014/65/UE  ,   una   comunicazione

preventiva contenente le  informazioni  di  cui  all’articolo  6  del

regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del  29  giugno

 

  1. La  Consob  verifica  la  completezza   e   correttezza   delle

informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15

del regolamento di esecuzione emanato ai  sensi  degli  articoli  34,

paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

 

  1. La Consob, sentita la Banca  d’Italia,  notifica  all’autorita’

competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della

comunicazione di cui al comma 1  in  conformita’  a  quanto  previsto

dagli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi

degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva

2014/65/UE.

 

  1. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 e’ data  comunicazione

alla SIM interessata, secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  16,

comma 2, e 17, comma 2, del  regolamento  di  esecuzione  emanato  ai

sensi degli articoli 34, paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della

direttiva 2014/65/UE. Tale  comunicazione  e’  trasmessa  anche  alla

Banca d’Italia.

 

  1. Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare

la notifica all’autorita’ competente dello Stato membro ospitante per

motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla

situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa

comunica alla SIM i motivi del  suo  rifiuto  entro  sessanta  giorni

lavorativi dalla ricezione della comunicazione di  cui  al  comma  1,

completa di tutti gli elementi necessari. Tale  termine  puo’  essere

sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.

 

  1. La SIM puo’ stabilire la succursale ovvero l’agente collegato e

iniziare l’operativita’ dopo aver ricevuto apposita comunicazione  da

parte dell’autorita’ competente dello Stato membro  ospitante  o,  in

assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi  dalla

data di trasmissione alla SIM  della  comunicazione  da  parte  della

Consob prevista dal comma 4.

 

  1. La SIM  comunica  tempestivamente  alla  Consob  e  alla  Banca

d’Italia l’effettivo inizio  e  la  cessazione  dell’attivita’  della

succursale o dell’agente collegato.

 

 

                              Art. 15.

 

(Modifiche delle informazioni relative alla succursale  o  all’agente

                             collegato)

 

  1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalita’ indicate agli

articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli

articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della  direttiva

2014/65/UE, ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo  14,

comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in  conformita’

a quanto previsto  dall’articolo  7  del  regolamento  delegato  (UE)

2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.

 

  1. La Consob comunica all’autorita’ competente dello Stato  membro

ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma

1 in conformita’ a  quanto  previsto  dagli  articoli  20  e  21  del

regolamento  di  esecuzione  emanato  ai  sensi  degli  articoli  34,

paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

 

 

                              Art. 16.

 

(Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in altri Stati UE

             in regime di libera prestazione di servizi)

 

  1. La SIM che intende prestare servizi e attivita’ di investimento,

con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di  libera

prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti  collegati

stabiliti in Italia, trasmette  alla  Consob,  secondo  le  modalita’

indicate all’articolo 4 del  regolamento  di  esecuzione  emanato  ai

sensi degli articoli 34, paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della

direttiva 2014/65/UE,  una  comunicazione  preventiva  contenente  le

informazioni di cui all’articolo  3  del  regolamento  delegato  (UE)

2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.

 

  1. La  Consob  verifica  la  completezza   e   correttezza   delle

informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo  5

del regolamento di esecuzione emanato ai  sensi  degli  articoli  34,

paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

 

  1. La Consob, sentita la Banca  d’Italia,  notifica  all’autorita’

competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della

comunicazione di cui al comma 1  in  conformita’  a  quanto  previsto

dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi  degli

articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della  direttiva

2014/65/UE.

 

  1. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 e’ data  comunicazione

alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 6,  comma

2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli  34,

paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE.  Tale

comunicazione e’ trasmessa anche alla Banca d’Italia.

 

  1. La SIM puo’ iniziare l’operativita’ dopo  aver  ricevuto  dalla

Consob la comunicazione di cui al comma 4.

 

 

                              Art. 17.

 

(Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attivita’ di

                            investimento)

 

  1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di

cui all’articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica,  in

conformita’  a  quanto  previsto  dall’articolo  4  del   regolamento

delegato (UE) 2017/1018  della  Commissione  del  29  giugno  2016  e

secondo le modalita’  indicate  all’articolo  7  del  regolamento  di

esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,

paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

 

  1. La Consob comunica all’autorita’ competente dello Stato  membro

ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma

1 in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di

esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,

paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

 

 

                              Art. 18.

 

            (Stabilimento di succursali in Stati non UE)

 

  1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta

alla Consob una domanda  di  autorizzazione  contenente  le  seguenti

informazioni:

 

  1. a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una

succursale;

 

  1. b) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia  di

espansione all’estero della SIM;

 

  1. c) l’attivita’ che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante,

la struttura organizzativa che assumera’ la succursale (organigramma,

risorse umane,  sistemi  informativi),  e  l’impatto  dell’iniziativa

sulla struttura organizzativa della SIM;

 

  1. d) il recapito della succursale nello Stato estero,  ovvero  della

sede principale (qualora la succursale si articoli in  piu’  sedi  di

attivita’), dove possono essere richiesti i documenti;

 

  1. e) i  nominativi  e  un  curriculum  informativo   dei   dirigenti

responsabili della succursale;

 

  1. f) l’ammontare  del  fondo  di  dotazione  della  succursale,  ove

richiesto.

 

  1. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento  della

domanda di autorizzazione, verifica la  completezza  della  stessa  e

comunica alla societa’ la documentazione eventualmente mancante,  che

deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi  dal

ricevimento della comunicazione  a  pena  di  inammissibilita’  della

domanda.

 

  1. La domanda prende  data  dal  giorno  della  sua  presentazione

ovvero,  in  caso  di  documentazione  incompleta,  da   quello   del

completamento della documentazione.

 

  1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda di

autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione  della

stessa.

 

  1. Le modificazioni degli  elementi  contenuti  nella  domanda  di

autorizzazione, che intervengono  nel  corso  dell’istruttoria,  sono

portate a conoscenza della Consob senza indugio.

 

  1. La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:

 

  1. a) alla societa’ richiedente;

 

  1. b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o  controllo,

ai direttori generali e ai soci della societa’ richiedente;

 

  1. c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

 

  1. La   Consob   puo’   richiedere   un   parere   sull’iniziativa

all’autorita’ competente del paese ospitante.

 

  1. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti

condizioni:

 

  1. a) esistenza nello Stato ospitante di una  legislazione  e  di  un

sistema di vigilanza adeguati;

 

  1. b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob  e

la Banca d’Italia e le competenti  autorita’  dello  Stato  ospitante

volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte

della Consob e della Banca d’Italia anche  attraverso  l’espletamento

di controlli in loco;

 

  1. c) possibilita’ di agevole accesso da parte dell’impresa madre alle

informazioni della succursale;

 

  1. d) adeguatezza della struttura organizzativa  e  della  situazione

finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.  Le  valutazioni  in

materia di organizzazione tengono conto  delle  maggiori  difficolta’

che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli

interni su una succursale all’estero.

 

  1. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato

rilascio dell’autorizzazione.

 

  1. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’effettivo inizio

e la cessazione dell’attivita’ della succursale.

 

  1. La Consob  comunica  alla  Banca  d’Italia  le  autorizzazioni

rilasciate.

 

  1. La SIM autorizzata ai sensi del comma  8  opera  nel  rispetto

delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

 

 

                              Art. 19.

 

      (Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)

 

  1. Il termine di conclusione del procedimento di cui  all’articolo

18, comma 4, e’ sospeso:

 

  1. a) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6,  dalla  data  di

invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla  data  di

ricezione da parte della Consob di tali elementi;

 

  1. b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 7,  dalla  data  di

invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte

della Consob di tale parere;

 

  1. c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei

confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il  tempo

necessario al compimento degli accertamenti.

 

  1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma  5,  il  termine  di

conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo  articolo

e’  interrotto  dalla  data  di   ricevimento   della   comunicazione

concernente le modificazioni intervenute  e  ricomincia  a  decorrere

dalla data di  ricevimento  da  parte  della  Consob  della  relativa

documentazione.

 

  1. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob da’ comunicazione

agli interessati  dell’inizio  e  del  termine  della  sospensione  o

dell’interruzione dell’istruttoria.

 

  1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6,  lettera  a),  il

procedimento si estingue  ove  la  societa’  istante  non  invii  gli

elementi informativi richiesti entro il termine fissato  a  tal  fine

dalla Consob.

 

 

                              Art. 20.

 

(Modifiche delle informazioni relative alle succursali  stabilite  in

                            Stati non UE)

 

  1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni  modifica  che

intende apportare alle informazioni di cui all’articolo 18, comma  1,

lettere c), d) ed e).

 

  1. La SIM puo’ dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi

sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione  da  parte  della

Consob.

 

 

                              Art. 21.

 

(Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in Stati  non  UE

             in regime di libera prestazione di servizi)

 

  1. La SIM che intende operare in uno Stato non  UE  in  regime  di

libera prestazione di servizi presenta alla  Consob  una  domanda  di

autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

 

  1. a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attivita’;

 

  1. b) un programma di attivita’ nel quale sono indicati i servizi che

la SIM intende prestare nel paese ospitante;

 

  1. c) le modalita’ con le quali la SIM intende operare.

 

  1. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento  della

domanda di autorizzazione, verifica la  completezza  della  stessa  e

comunica alla societa’ la documentazione eventualmente mancante,  che

deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi  dal

ricevimento della comunicazione  a  pena  di  inammissibilita’  della

domanda.

 

  1. La domanda prende  data  dal  giorno  della  sua  presentazione

ovvero,  in  caso  di  documentazione  incompleta,  da   quello   del

completamento della documentazione.

 

  1. La Consob delibera sulla domanda di  autorizzazione  presentata

dalla SIM istante,  sentita  la  Banca  d’Italia,  entro  il  termine

massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

 

  1. Le modificazioni degli  elementi  contenuti  nella  domanda  di

autorizzazione, che intervengono  nel  corso  dell’istruttoria,  sono

portate a conoscenza della Consob senza indugio.

 

  1. La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:

 

  1. a) alla societa’ richiedente;

 

  1. b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o  controllo,

ai direttori generali e ai soci della societa’ richiedente;

 

  1. c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

 

  1. La   Consob   puo’   richiedere   un   parere   sull’iniziativa

all’autorita’ competente del paese ospitante.

 

  1. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti

condizioni:

 

  1. a) esistenza nel paese ospitante  di  una  legislazione  e  di  un

sistema di vigilanza adeguati;

 

  1. b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob  e

la Banca d’Italia e le competenti autorita’ dello Stato estero;

 

  1. c) adeguatezza della struttura organizzativa  e  della  situazione

finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.

 

  1. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato

rilascio dell’autorizzazione.

 

  1. La SIM autorizzata ai sensi del comma  8  opera  nel  rispetto

delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

 

 

                              Art. 22.

 

      (Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)

 

  1. Il termine di conclusione del procedimento di cui  all’articolo

21, comma 4, e’ sospeso:

 

  1. a) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6,  dalla  data  di

invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla  data  di

ricezione da parte della Consob di tali elementi;

 

  1. b) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 7,  dalla  data  di

invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte

della Consob di tale parere;

 

  1. c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei

confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il  tempo

necessario al compimento degli accertamenti.

 

  1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma  5,  il  termine  di

conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo  articolo

e’  interrotto  dalla  data  di   ricevimento   della   comunicazione

concernente le modificazioni intervenute  e  ricomincia  a  decorrere

dalla data di  ricevimento  da  parte  della  Consob  della  relativa

documentazione.

 

  1. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob da’ comunicazione

agli interessati  dell’inizio  e  del  termine  della  sospensione  o

dell’interruzione dell’istruttoria.

 

  1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6,  lettera  a),  il

procedimento si estingue  ove  la  societa’  istante  non  invii  gli

elementi informativi richiesti entro il termine fissato  a  tal  fine

dalla Consob.

 

 

                              Art. 23.

 

(Svolgimento in altri Stati UE di  attivita’  non  ammesse  al  mutuo

                           riconoscimento)

 

  1. La SIM che intende svolgere in altri  Stati  UE  attivita’  non

ammesse  al  mutuo  riconoscimento,  con  o  senza  stabilimento   di

succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.

 

  1. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attivita’ non ammesse

al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali  si  applicano

gli articoli 18, 19 e 20.

 

  1. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attivita’ non ammesse

al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano

gli articoli 21 e 22.

 

 

                              Art. 24.

 

               (Apertura di uffici di rappresentanza)

 

  1. La SIM puo’ aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di

rappresentanza.

 

  1. L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero e’ sottoposta

alle  procedure  previste   dall’autorita’   competente   del   paese

ospitante.

 

  1. La  SIM   comunica   tempestivamente   alla   Consob   l’inizio

dell’attivita’ dell’ufficio di  rappresentanza,  indicando  lo  Stato

estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attivita’ svolta

dallo stesso.

 

  1. La SIM  comunica  tempestivamente  alla  Consob  la  cessazione

dell’ufficio di rappresentanza.

 

PARTE V

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO

ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

 

 

                              Art. 25.

 

                     (Domanda di autorizzazione)

 

  1. L’impresa di paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,  che  intende

operare in Italia ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6,  del  Testo

Unico, presenta alla Consob una  domanda  di  autorizzazione  redatta

secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1.

 

  1. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale  su

richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b),  e

comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o  situato  in

Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la  prestazione  di  un

servizio  di  investimento   o   l’esercizio   di   un’attivita’   di

investimento da parte di un’impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla

banca, l’articolo 28, comma 3, del Testo Unico non  si  applica  alla

prestazione  del   servizio   o   all’esercizio   dell’attivita’   di

investimento al cliente in questione. L’iniziativa  di  tale  cliente

non da’ diritto all’impresa di paesi terzi  diversa  dalla  banca  di

commercializzare  nuove  categorie   di   prodotti   o   servizi   di

investimento al cliente  medesimo  se  non  tramite  stabilimento  di

succursale in Italia autorizzato ai sensi dell’articolo 28, comma  1,

del Testo Unico.

 

  1. Si applica l’articolo 7, commi 4 e 5.

 

 

                              Art. 26.

 

                     (Istruttoria della domanda)

 

  1. La Consob  accerta  la  ricorrenza  delle  condizioni  indicate

all’articolo 28, commi 1, 2 e 6, del  Testo  Unico  per  il  rilascio

dell’autorizzazione e, sentita  la  Banca  d’Italia,  delibera  sulla

domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera e’

comunicata  all’impresa  richiedente  e  all’autorita’  dello   Stato

d’origine.

 

  1. I termini dell’istruttoria di  cui  al  comma  1  sono  sospesi

finche’ gli accordi, previsti dall’articolo 28, comma 1,  lettere  d)

ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.

 

  1. Qualsiasi modificazione concernente  i  soggetti  che  svolgono

funzioni  di  amministrazione  o  controllo,  i  soci  esercenti   il

controllo dell’impresa richiedente, i responsabili  della  succursale

dell’impresa stessa,  nonche’  qualunque  altra  modificazione  degli

elementi  istruttori  di   rilievo   che   intervengono   nel   corso

dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della  Consob  prima  che

diventino efficaci, ovvero in caso  di  impossibilita’,  entro  dieci

giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

 

  1. La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:

 

  1. a) all’impresa richiedente;

 

  1. b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e

ai soci dell’impresa richiedente;

 

  1. c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

 

  1. La Consob informa la societa’ richiedente  dell’accoglimento  o

meno dell’istanza entro il termine di cui al comma 1.

 

 

                              Art. 27.

 

                  (Estensione delle autorizzazioni)

 

  1. L’impresa di paesi terzi,  diversa  dalla  banca,  che  intende

essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o  attivita’

di investimento o servizi accessori inoltra domanda  alla  Consob  ai

sensi dell’articolo 25.

 

  1. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.

 

 

                              Art. 28.

 

                         (Lingua degli atti)

 

  1. La domanda di  autorizzazione  di  cui  all’articolo  25  e  le

dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell’Allegato n.  1  e

dell’articolo 26 devono essere prodotte in lingua  italiana  o  nella

lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto

previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua

diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione  in  lingua

italiana.

 

 

                              Art. 29.

 

                     (Disposizioni applicabili)

 

  1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12  e

 

 

                              Art. 30.

 

(Prestazione di servizi e  attivita’  in  altri  Stati  UE  da  parte

dell’impresa  di  paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,   autorizzata

                        mediante succursale)

 

  1. L’impresa di paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,  autorizzata

mediante succursale secondo quanto stabilito dall’articolo  25,  puo’

prestare, ai sensi dell’articolo 47,  paragrafo  3,  del  regolamento

(UE)  n.  600/2014,  in  altri  Stati  UE,  senza  stabilirvi   nuove

succursali,  servizi  e  attivita’  coperte  dall’autorizzazione  nei

confronti di  controparti  qualificate  e  clienti  professionali  di

diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del  paese  terzo

sia stato riconosciuto effettivamente equivalente  dalla  Commissione

europea  a  norma  dell’articolo  47,  paragrafo  1,   del   medesimo

regolamento e purche’ sia stata  trasmessa  alla  Consob  un’apposita

comunicazione preventiva.

 

  1. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16.

 

 

                              Art. 31.

 

(Prestazione di servizi e attivita’ in Italia da  parte  dell’impresa

di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante  succursale

                         in altri Stati UE)

 

  1. La succursale di un’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,

autorizzata in un altro Stato  UE,  puo’  prestare  in  Italia  senza

stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo

3, del regolamento (UE) n.  600/2014,  servizi  e  attivita’  coperte

dall’autorizzazione  nei  confronti  di  controparti  qualificate   e

clienti professionali di diritto, qualora il quadro  giuridico  e  di

vigilanza del  paese  terzo  sia  stato  riconosciuto  effettivamente

equivalente dalla  Commissione  europea  a  norma  dell’articolo  47,

paragrafo 1, del medesimo regolamento e purche’ la Consob  sia  stata

preventivamente informata dall’autorita’ dello Stato  UE  in  cui  e’

stabilita la succursale.

 

  1. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 33.

 

PARTE VI

OPERATIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE

 

 

                              Art. 32.

 

(Stabilimento di succursali o  di  agenti  collegati  nel  territorio

                          della Repubblica)

 

  1. Per l’esercizio dei servizi o attivita’ di investimento ammessi

al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di

investimento UE possono stabilire succursali o  agenti  collegati  in

Italia. Il primo insediamento e’ preceduto da una comunicazione  alla

Consob  da  parte  dell’autorita’  competente  dello   Stato   membro

d’origine, secondo le modalita’  indicate  nel  regolamento  delegato

(UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento

di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,

paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

 

  1. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora

abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto

della normativa applicabile, puo’ richiedere di modificare i  presidi

operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della

Repubblica.

 

  1. La succursale o l’agente collegato possono iniziare l’attivita’

dal momento in  cui  ricevono  apposita  comunicazione  della  Consob

ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di  due  mesi

dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui al comma 2

il predetto termine  di  due  mesi  decorre  dalla  comunicazione  di

avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.

 

  1. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di

cui al comma 1 e’ preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel

rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato  (UE)  2017/1018

della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di  esecuzione

emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo  12,

della direttiva 2014/65/UE da parte dell’autorita’  competente  dello

Stato membro d’origine.

 

 

                              Art. 33.

 

     (Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

 

  1. Le imprese di investimento UE possono esercitare  in  Italia  i

servizi  e  le   attivita’   di   investimento   ammessi   al   mutuo

riconoscimento, con  o  senza  servizi  accessori,  senza  stabilirvi

succursali, anche avvalendosi di  agenti  collegati  stabiliti  nello

Stato  membro  d’origine,  a  condizione  che  la  Consob  sia  stata

informata dall’autorita’ dello Stato  membro  d’origine,  secondo  le

modalita’ indicate nel  regolamento  delegato  (UE)  2017/1018  della

Commissione del 29  giugno  2016  e  nel  regolamento  di  esecuzione

emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo  12,

della direttiva 2014/65/UE.

 

  1. Gli agenti collegati di cui al comma  1  non  possono  detenere

denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti  del

soggetto per cui operano.

 

  1. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di

cui al comma 1 e’ preceduta da apposita comunicazione alla Consob  da

parte dell’autorita’ competente dello  Stato  membro  d’origine,  nel

rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato  (UE)  2017/1018

della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di  esecuzione

emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo  12,

della direttiva 2014/65/UE.

 

 

                              Art. 34.

 

            (Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

 

  1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio, nel

territorio  della  Repubblica,  dei   servizi   previsti   ai   sensi

dell’articolo 18, comma 5, del  Testo  Unico  non  ammessi  al  mutuo

riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE.

 

  1. Il rilascio dell’autorizzazione e’  subordinato  alle  seguenti

condizioni:

 

  1. a) effettivo svolgimento nello Stato membro d’origine, in base alle

disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l’impresa  di  investimento

intende svolgere nel territorio della Repubblica;

 

  1. b) presentazione di un programma di attivita’ nel quale siano,  in

particolare, indicati i servizi che l’impresa di investimento intende

prestare, ivi compresa  l’illustrazione  dei  tipi  delle  operazioni

previste, delle procedure adottate e dei tipi  di  servizi  accessori

che si intende esercitare nonche’, in ogni caso, se i servizi  stessi

saranno prestati attraverso una succursale;

 

  1. c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile

con il servizio da autorizzare.

 

  1. La domanda di autorizzazione, redatta secondo  quanto  previsto

nell’Allegato n. 2,  e’  presentata  alla  Consob.  Si  applicano  le

disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5,  nonche’  l’articolo

 

  1. La Consob accerta la ricorrenza delle  condizioni  indicate  al

comma 2 per il  rilascio  dell’autorizzazione  e,  sentita  la  Banca

d’Italia,  delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo   di

centoventi giorni. La delibera e’ comunicata all’impresa  richiedente

e all’autorita’ dello Stato membro d’origine.

 

  1. Qualsiasi modificazione concernente  i  soggetti  che  svolgono

funzioni  di  amministrazione  o  controllo,  i  soci  esercenti   il

controllo  dell’impresa  di  investimento,   i   responsabili   della

succursale dell’impresa stessa ove stabilita, nonche’ qualunque altra

modificazione degli elementi istruttori di rilievo  che  intervengono

nel corso dell’istruttoria, sono portate a  conoscenza  della  Consob

prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita’, entro

dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

 

  1. La  Consob  e  la  Banca  d’Italia  comunicano  all’impresa  di

investimento le condizioni, ivi comprese le norme  di  comportamento,

secondo le quali, per motivi di interesse generale i  servizi  devono

essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli

7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.

 

LIBRO III

PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

 

                              Art. 35.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nel presente Libro si intendono per:

 

  1. a) «agenti di cambio»:  i  soggetti  iscritti  nel  ruolo  di  cui

all’articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

 

  1. b) «intermediari  autorizzati»  o  «intermediari»:  le  SIM,   ivi

comprese le societa’ di cui all’articolo 60,  comma  4,  del  decreto

legislativo n. 415 del 1996,  le  banche  italiane  autorizzate  alla

prestazione di servizi e di attivita’ di investimento, le societa’ di

gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del  servizio  di

gestione di portafogli, del servizio  di  consulenza  in  materia  di

investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le

societa’ di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento

di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di

consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con  succursale  in

Italia, che prestano  il  servizio  di  gestione  di  portafogli,  il

servizio di consulenza in materia di investimenti e  il  servizio  di

ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento  e  le

banche UE con succursale in Italia, nonche’ le imprese di paesi terzi

autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di  attivita’  di

investimento. Per  «intermediari  autorizzati»  o  «intermediari»  si

intendono,  altresi’,  gli  agenti  di   cambio,   gli   intermediari

finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB,  la

societa’  Poste  Italiane  –  Divisione  Servizi   di   Banco   Posta

autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente  alla  prestazione

di servizi e attivita’ di investimento a cui sono autorizzati;

 

  1. c) «cliente»:  persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  vengono

prestati servizi di investimento o accessori;

 

  1. d) «cliente professionale»: il cliente professionale  privato  che

soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento

e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti  di  cui

al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  ai

sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;

 

  1. e) «cliente  al  dettaglio»:  il  cliente  che  non  sia   cliente

professionale o controparte qualificata;

 

  1. f) “mercato equivalente”: mercato di un  paese  terzo  considerato

equivalente a un  mercato  regolamentato,  in  conformita’  a  quanto

previsto dall’articolo 25, paragrafo  4,  comma  2,  della  direttiva

2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.

 

PARTE II

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ

DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I

Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

 

 

                              Art. 36.

 

               (Requisiti generali delle informazioni)

 

  1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e

promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti  o  potenziali

clienti  devono  essere  corrette,  chiare  e  non   fuorvianti.   Le

comunicazioni   pubblicitarie   e   promozionali   sono   chiaramente

identificabili come tali.

 

  1. Gli  intermediari  forniscono  in  tempo  utile  ai  clienti  o

potenziali  clienti,  in  una   forma   comprensibile,   informazioni

appropriate affinche’ essi  possano  ragionevolmente  comprendere  la

natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti

finanziari che sono loro proposti, nonche’ i rischi a  essi  connessi

e, di conseguenza,  possano  prendere  le  decisioni  in  materia  di

investimenti  con  cognizione  di   causa.   Tali   informazioni   si

riferiscono:

 

  1. a) all’intermediario e ai relativi servizi;

 

  1. b) agli strumenti finanziari  e  alle  strategie  di  investimento

proposte, inclusi opportuni  orientamenti  e  avvertenze  sui  rischi

associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate

strategie di investimento, nonche’  l’indicazione  se  gli  strumenti

finanziari sono destinati a clienti  al  dettaglio  o  professionali,

tenuto conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma

2-bis, del Testo Unico;

 

  1. c) alle sedi di esecuzione;

 

  1. d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia

ai servizi  di  investimento  che  ai  servizi  accessori,  al  costo

dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario  raccomandato

o offerto in vendita al cliente e  alle  modalita’  di  pagamento  da

parte del cliente, ivi  inclusi  eventuali  pagamenti  di  terzi.  Le

informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al  servizio

di  investimento  e  allo  strumento  finanziario,  non  causati  dal

verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate  in

forma aggregata per permettere  al  cliente  di  conoscere  il  costo

totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se  il  cliente

lo  richiede,  in  forma   analitica.   Laddove   applicabile,   tali

informazioni sono fornite al cliente  con  periodicita’  regolare,  e

comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.

 

  1. Ai  fini  del  presente  articolo,  gli  intermediari  di   cui

all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44,  45,

46, 47, 48, 49, 50, 51  e  52  del  regolamento  (UE)  2017/565.  Gli

intermediari che detengono strumenti finanziari  o  somme  di  denaro

appartenenti ai  clienti  forniscono  loro  le  informazioni  di  cui

all’articolo 49 del predetto regolamento, ove  pertinenti,  anche  ai

sensi del regolamento della Banca d’Italia  adottato  in  conformita’

all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti  su

base indipendente applicano altresi’ l’articolo  53  del  regolamento

(UE) 2017/565.

 

Capo II

Contratti

 

 

                              Art. 37.

 

                             (Contratti)

 

  1. Gli intermediari forniscono i propri servizi  di  investimento,

compresa la consulenza in materia  di  investimenti  che  preveda  lo

svolgimento  di  una  valutazione  periodica  dell’adeguatezza  degli

strumenti finanziari o dei servizi raccomandati,  sulla  base  di  un

apposito contratto scritto; una copia di tale contratto e’ consegnata

al cliente.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Il contratto con i clienti al dettaglio:

 

  1. a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando

il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di  strumenti

finanziari e di operazioni interessate;

 

  1. b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalita’ di rinnovo del

contratto, nonche’ le modalita’ da adottare per le modificazioni  del

contratto stesso;

 

  1. c) indica le modalita’ attraverso cui il  cliente  puo’  impartire

ordini e istruzioni;

 

  1. d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione

da fornire al cliente a rendiconto dell’attivita’ svolta;

 

  1. e) indica i corrispettivi spettanti all’intermediario o i  criteri

oggettivi  per  la  loro  determinazione,  specificando  le  relative

modalita’ di percezione  e,  ove  non  diversamente  comunicati,  gli

incentivi ricevuti in conformita’ al Titolo V;

 

  1. f) indica se e con quali modalita’ e contenuti in connessione  con

il servizio di investimento puo’ essere  prestata  la  consulenza  in

materia di investimenti;

 

  1. g) indica  le  altre   condizioni   contrattuali   convenute   con

l’investitore per la prestazione del servizio;

 

  1. h) indica  le   procedure   di   risoluzione   stragiudiziale   di

controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

 

  1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni

di cui al presente articolo si applicano al  servizio  accessorio  di

concessione di finanziamenti agli investitori.

 

 

                              Art. 38.

 

          (Contratti relativi alla gestione di portafogli)

 

  1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37,  il  contratto

con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:

 

  1. a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi

nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere

realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

 

  1. b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio  entro

il quale il  gestore  puo’  esercitare  la  sua  discrezionalita’  ed

eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalita’;

 

  1. c) indica se il portafoglio del cliente puo’ essere caratterizzato

da effetto leva;

 

  1. d) fornisce la  descrizione  del  parametro  di  riferimento,  ove

significativo,  al  quale  verra’  raffrontato  il   rendimento   del

portafoglio del cliente;

 

  1. e) indica  se  l’intermediario   delega   a   terzi   l’esecuzione

dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;

 

  1. f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli  strumenti

finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.

 

  1. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la

possibilita’ per l’intermediario di investire in strumenti finanziari

non  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato,  in

derivati  o  in  strumenti  illiquidi  o  altamente  volatili;  o  di

procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme  di  denaro

prese a  prestito,  operazioni  di  finanziamento  tramite  titoli  o

qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini,  deposito  di

garanzie o rischio di cambio.

 

 

                              Art. 39.

 

(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del  titolo

                           di proprieta’)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23,  comma  4-bis,

del Testo Unico, gli intermediari  valutano  attentamente  l’utilizzo

dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di  proprieta’

in considerazione del rapporto che sussiste tra le  obbligazioni  del

cliente nei confronti dell’intermediario e le attivita’  del  cliente

sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in  grado

di dimostrare di aver assolto a tale obbligo.

 

  1. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti

fattori:

 

  1. a) se  sussiste  solo  un  collegamento  molto   debole   tra   le

obbligazioni  del  cliente   nei   confronti   dell’intermediario   e

l’utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo  di

proprieta’, anche alla luce della probabilita’ che l’esposizione  del

cliente   nei   confronti   dell’intermediario   risulti   bassa    o

trascurabile;

 

  1. b) se l’importo delle disponibilita’  liquide  o  degli  strumenti

finanziari  dei  clienti  soggetto  a  contratti  di   garanzia   con

trasferimento  del  titolo  di  proprieta’  superi  di   gran   lunga

l’esposizione derivante dalle obbligazioni dei  clienti,  o  sia  del

tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso  in  cui

il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell’intermediario; e

 

  1. c) se  la   totalita’   degli   strumenti   finanziari   o   delle

disponibilita’ liquide dei clienti e’  assoggettata  a  contratti  di

garanzia con trasferimento del titolo di proprieta’, senza che si sia

tenuto conto delle specifiche obbligazioni  di  ciascun  cliente  nei

confronti dell’intermediario.

 

  1. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con  trasferimento

del titolo di proprieta’,  gli  intermediari  comunicano  ai  clienti

professionali e alle controparti  qualificate  i  rischi  connessi  e

l’effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del  titolo

di proprieta’  sugli  strumenti  finanziari  e  sulle  disponibilita’

liquide dei clienti medesimi.

 

TITOLO II

ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA

E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”

Capo I

Adeguatezza

 

 

                              Art. 40.

 

                         (Principi generali)

 

  1. Al fine  di  raccomandare  i  servizi  di  investimento  e  gli

strumenti finanziari che  siano  adeguati  al  cliente  o  potenziale

cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione  della  sua

tolleranza al rischio e della sua  capacita’  di  sostenere  perdite,

nella  prestazione  dei  servizi  di   consulenza   in   materia   di

investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari  ottengono

dal cliente  o  potenziale  cliente  le  informazioni  necessarie  in

merito:

 

  1. a) alla  conoscenza  ed  esperienza  in  materia  di  investimenti

riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;

 

  1. b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacita’ di  sostenere

perdite;

 

  1. c) agli  obiettivi  di  investimento,  inclusa  la  tolleranza  al

rischio.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

applicano gli articoli 54, paragrafi da  1  a  11  e  13,  e  55  del

regolamento (UE) 2017/565.

 

 

                              Art. 41.

 

(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza  in  materia

                          di investimenti)

 

  1. Gli intermediari che prestano  il  servizio  di  consulenza  in

materia di  investimenti  forniscono  ai  clienti  al  dettaglio,  su

supporto durevole, prima  che  la  transazione  sia  effettuata,  una

dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata  e

indichi perche’ corrisponda alle preferenze, agli  obiettivi  e  alle

altre caratteristiche del cliente.

 

  1. Qualora, ai fini dell’effettuazione  della  transazione,  venga

utilizzato un mezzo di comunicazione  a  distanza  che  impedisce  la

previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1,

quest’ultima puo’ essere fornita al cliente,  su  supporto  durevole,

senza  ingiustificati  ritardi,  subito  dopo  la  conclusione  della

transazione, a condizione che:

 

  1. a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e

 

  1. b) l’intermediario  abbia  dato  al  cliente  la  possibilita’  di

ritardare  l’esecuzione  della  transazione  al  fine   di   ricevere

preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

applicano l’articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.

 

Capo II

Appropriatezza

 

 

                              Art. 42.

 

                         (Principi generali)

 

  1. Gli  intermediari,  quando  prestano  servizi  di  investimento

diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla  gestione

di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di  fornire

informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo  al

tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine

di determinare se il servizio o strumento in questione e’ appropriato

per il cliente o potenziale cliente.

 

  1. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo

strumento o  il  servizio  non  sia  appropriato  per  il  cliente  o

potenziale cliente, lo avvertono  di  tale  situazione.  L’avvertenza

puo’ essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

 

  1. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le

informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano

sufficienti, gli  intermediari  avvertono  il  cliente  o  potenziale

cliente che tali circostanze impediranno loro di  determinare  se  il

servizio o lo strumento sia per lui  appropriato.  L’avvertenza  puo’

essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.

 

Capo III

Mera esecuzione o ricezione di ordini

 

 

                              Art. 43.

 

                            (Condizioni)

 

  1. Gli intermediari possono prestare i servizi  di  esecuzione  di

ordini per conto dei clienti o di ricezione  e  trasmissione  ordini,

con o senza servizi accessori – esclusa la concessione di  crediti  o

prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico

non consistenti in limiti di credito di prestiti,  conti  correnti  e

scoperti di  conto  gia’  esistenti  dei  clienti  –  senza  che  sia

necessario ottenere le informazioni o procedere alla  valutazione  di

cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

  1. a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei  seguenti  strumenti

finanziari non complessi:

 

      1)   azioni   ammesse   alla   negoziazione   in   un   mercato

regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un

sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni  di

OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento

derivato;

 

      2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse

alla negoziazione in  un  mercato  regolamentato,  o  in  un  mercato

equivalente di un paese terzo,  o  in  un  sistema  multilaterale  di

negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano  uno  strumento

derivato  o  una  struttura  che  rende  difficile  per  il   cliente

comprendere il rischio associato;

 

      3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che

incorporano  uno  strumento  derivato  o  una  struttura  che   rende

difficile per il cliente comprendere il rischio associato;

 

      4)  azioni  o  quote  di  OICVM,  ad  esclusione  degli   OICVM

strutturati di  cui  all’articolo  36,  paragrafo  1,  comma  2,  del

regolamento (UE) n. 583/2010;

 

      5)  depositi  strutturati,  ad   esclusione   di   quelli   che

incorporano  una  struttura  che  rende  difficile  per  il   cliente

comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita

dal prodotto prima della scadenza;

 

      6) altri strumenti finanziari non complessi, che  soddisfano  i

criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;

 

  1. b) il servizio e’ prestato a iniziativa del cliente  o  potenziale

cliente;

 

  1. c) il cliente o potenziale cliente e’ stato chiaramente  informato

che, nel prestare tale servizio,  l’intermediario  non  e’  tenuto  a

valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non  beneficia

della protezione offerta dalle  relative  disposizioni.  L’avvertenza

puo’ essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

 

  1. d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di

interesse.

 

  1. Ai fini del comma 1, lettera  a),  numeri  2),  3)  e  5),  gli

intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM  ai

sensi dell’articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.

 

Capo IV

Pratiche di vendita abbinata

 

 

                              Art. 44.

 

                   (Pratiche di vendita abbinata)

 

  1. Nel caso in cui un servizio di investimento e’ offerto insieme a

un altro servizio o prodotto  come  parte  di  un  pacchetto  o  come

condizione  per  l’ottenimento  di  tale  accordo  o  pacchetto,  gli

intermediari informano  il  cliente  se  e’  possibile  acquistare  i

diversi componenti separatamente e forniscono evidenza  separata  dei

costi e degli oneri di ciascun componente.

 

  1. Quando una pratica di  vendita  abbinata  viene  offerta  a  un

cliente al  dettaglio  e  i  rischi  derivanti  dalla  medesima  sono

verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti  considerati

separatamente, gli intermediari forniscono una  descrizione  adeguata

dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo  in  cui  la

sua composizione modifica i rischi.

 

  1. Quando offrono in consulenza e  raccomandano  un  pacchetto  di

servizi  o  prodotti  aggregati,  gli  intermediari  assicurano   che

l’intero  pacchetto  sia  adeguato  alle  esigenze  del  cliente,  in

conformita’ all’articolo 40.

 

  1. Nel caso di prestazione di servizi diversi dalla  consulenza  e

dalla   gestione   di   portafogli,   gli    intermediari    valutano

l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme,

in conformita’ all’articolo 42.

 

  1. Ai  fini   dell’applicazione   del   presente   articolo,   gli

intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM  ai

sensi dell’articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.

 

 

                              Art. 45.

 

                 (Contratti di credito immobiliare)

 

  1. Se  un  contratto  di   credito   immobiliare   soggetto   alle

disposizioni  relative  alla  verifica  del  merito  creditizio   dei

consumatori previste dall’articolo  120-undecies  del  TUB  ha  quale

condizione preliminare la prestazione al consumatore di  un  servizio

di   investimento   relativo   a   obbligazioni   ipotecarie   emesse

specificamente  per   assicurare   il   finanziamento   del   credito

immobiliare  agli  stessi  termini  di  quest’ultimo,  affinche’   il

prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale  servizio  non

e’ soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43,

60, e dal Titolo IX.

 

TITOLO III

BEST EXECUTION

Capo I

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

 

 

                              Art. 46.

 

                     (Disposizioni preliminari)

 

  1. Ai fini del presente Capo, gli intermediari di cui all’articolo

35, comma  1,  lettera  b),  applicano  gli  articoli  64  e  66  del

regolamento (UE)  2017/565  e  il  regolamento  (UE)  2017/576  della

Commissione, dell’8 giugno 2016.

 

 

                              Art. 47.

 

(Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piu’  favorevoli  per

                             il cliente)

 

  1. Gli intermediari adottano misure sufficienti  e,  a  tal  fine,

mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorche’ eseguono

ordini, il miglior risultato possibile per  i  loro  clienti,  avendo

riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidita’ e alla  probabilita’  di

esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine

o a qualsiasi altra  considerazione  pertinente  ai  fini  della  sua

esecuzione.

 

  1. Ai fini del presente articolo, gli  intermediari  adottano  una

strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

 

  1. a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi

di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il  miglior

risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente;

 

  1. b) orientare  la  scelta  della  sede  di  esecuzione  fra  quelle

individuate ai sensi della  lettera  a),  tenuto  conto  anche  delle

commissioni  proprie  e  dei  costi  dell’impresa  per   l’esecuzione

dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

 

  1. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente

al dettaglio:

 

  1. a) la selezione di cui al comma 2,  lettera  a),  e’  condotta  in

ragione  del  corrispettivo  totale,  costituito  dal  prezzo   dello

strumento finanziario e dai costi relativi  all’esecuzione.  I  costi

includono  tutte  le  spese  sostenute  dal  cliente  e  direttamente

collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese  le  competenze  della

sede di esecuzione, le competenze per  la  compensazione  nonche’  il

regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in  relazione

all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo  totale

possono ricevere precedenza rispetto  alla  considerazione  immediata

del prezzo  e  del  costo,  soltanto  a  condizione  che  essi  siano

strumentali a fornire il miglior risultato possibile  in  termini  di

corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;

 

  1. b) la scelta di cui al comma 2, lettera b), e’ condotta sulla base

del corrispettivo totale.

 

  1. In  ogni  caso,  qualora  il  cliente   impartisca   istruzioni

specifiche,    l’intermediario    esegue    l’ordine     attenendosi,

limitatamente agli elementi oggetto  delle  indicazioni  ricevute,  a

tali istruzioni.

 

  1. Gli  intermediari  non  percepiscono  remunerazioni,  sconti  o

benefici non monetari per il fatto di indirizzare  gli  ordini  verso

una particolare sede di negoziazione o di esecuzione,  in  violazione

degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.

 

  1. Gli intermediari comunicano  al  cliente  la  sede  in  cui  e’

avvenuta l’esecuzione dell’ordine per conto di quest’ultimo.

 

  1. Gli intermediari  effettuano  una  sintesi  e  pubblicano,  con

frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti  finanziari,  le

prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni  in  cui

hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente,  unitamente  a

informazioni sulla qualita’ di esecuzione ottenuta.

 

 

                              Art. 48.

 

      (Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)

 

  1. Gli intermediari:

 

  1. a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa  la

strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi  dell’articolo

47,  comma  2.   Tali   informazioni   spiegano   in   modo   chiaro,

sufficientemente  circostanziato  e  agevolmente  comprensibile  come

verranno eseguiti gli ordini dei clienti;

 

  1. b) specificano ai clienti se la strategia prevede che  gli  ordini

possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

 

  1. Gli intermediari:

 

  1. a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di

esecuzione degli ordini;

 

  1. b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di

procedere all’esecuzione degli ordini al di  fuori  di  una  sede  di

negoziazione. Tale consenso puo’ essere espresso in via generale o in

relazione alle singole operazioni.

 

  1. Gli intermediari devono  essere  in  grado  di  dimostrare,  su

richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformita’

alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato  agli

obblighi del presente Capo.

 

 

                              Art. 49.

 

(Verifica  e  aggiornamento  delle  misure  e  della   strategia   di

                             esecuzione)

 

  1. Gli intermediari controllano l’efficacia delle loro  misure  di

esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in  modo

da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

 

  1. Gli intermediari valutano regolarmente se le sedi incluse nella

strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior  risultato

possibile per il cliente o  se  essi  debbano  modificare  le  misure

adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai  sensi

degli articoli 65-septies, comma 6, del Testo Unico e  47,  comma  7,

del presente regolamento.

 

  1. Gli  intermediari  comunicano  ai  clienti  qualsiasi  modifica

rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e  alla

strategia di esecuzione adottata.

 

Capo II

Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli

 

 

                              Art. 50.

 

(Misure  per  la  trasmissione  degli  ordini  alle  condizioni  piu’

                     favorevoli per il cliente)

 

  1. Nella prestazione dei servizi di ricezione  e  trasmissione  di

ordini  e  di  gestione  di  portafogli  gli  intermediari   di   cui

all’articolo 35, comma 1, lettera b),  applicano  l’articolo  65  del

regolamento (UE) 2017/565.

 

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

 

 

                              Art. 51.

 

                         (Principi generali)

 

  1. Gli intermediari che trattano  ordini  per  conto  dei  clienti

applicano misure che assicurino una trattazione rapida,  corretta  ed

efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e  agli

interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

 

  1. Ai fini del comma  1,  gli  intermediari  trattano  gli  ordini

equivalenti dei clienti in funzione del momento della loro ricezione.

 

  1. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione

ad azioni ammesse alla negoziazione in  un  mercato  regolamentato  o

negoziate in  una  sede  di  negoziazione,  che  non  siano  eseguiti

immediatamente  alle   condizioni   prevalenti   del   mercato,   gli

intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini  per  conto  dei

clienti adottano misure volte a facilitare l’esecuzione  piu’  rapida

possibile di tali ordini  pubblicandoli  immediatamente  in  un  modo

facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che

il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli

intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di

prezzo a una sede di negoziazione. L’obbligo di pubblicazione non  si

applica in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un  volume

elevato se raffrontato alle  dimensioni  normali  del  mercato,  come

determinato  ai  sensi  dell’articolo  4  del  regolamento  (UE)   n.

600/2014.

 

  1. Gli intermediari  applicano  gli  articoli  67,  68  e  69  del

regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

applicano il presente articolo, salvo il comma 3, e gli articoli  67,

68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo  1,

lettera c), dell’articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non  abbia

impartito  istruzioni  specifiche,  del  paragrafo  1,  lettera   b),

dell’articolo  68  del  predetto  regolamento,  anche  nel  caso   di

prestazione del servizio di gestione di portafogli.

 

TITOLO V

INCENTIVI

Capo I

Incentivi

 

 

                              Art. 52.

 

                         (Principi generali)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e

24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico,  gli  intermediari  non

possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento

o accessorio,  pagare  o  percepire  compensi  o  commissioni  oppure

fornire o ricevere benefici non monetari a o  da  qualsiasi  soggetto

diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di  questi,

a meno che i pagamenti o i benefici:

 

  1. a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita’ del servizio fornito

al cliente; e

 

  1. b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire  in  modo

onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

 

  1. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici

di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il

metodo  di  calcolo  di  tale  importo,  devono   essere   comunicati

chiaramente al cliente, in modo completo, accurato  e  comprensibile,

prima della prestazione del servizio di investimento o  del  servizio

accessorio.  Gli  intermediari,  laddove  applicabile,  informano  la

clientela in  merito  ai  meccanismi  per  trasferire  al  cliente  i

compensi, le  commissioni  o  i  benefici  monetari  o  non  monetari

percepiti per la prestazione  del  servizio  di  investimento  o  del

servizio accessorio.  Le  informazioni  sono  fornite  in  una  forma

comprensibile in modo che i  clienti  o  potenziali  clienti  possano

ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento  e

del tipo specifico di strumenti finanziari che  sono  loro  proposti,

nonche’ i rischi connessi e,  di  conseguenza,  possano  prendere  le

decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

 

  1. Gli obblighi di cui al presente articolo non  si  applicano  ai

pagamenti o benefici che consentono la  prestazione  dei  servizi  di

investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi  di

custodia,  le  competenze  di  regolamento  e  cambio,   i   prelievi

obbligatori o le competenze  legali  e  che,  per  loro  natura,  non

possono entrare in conflitto  con  il  dovere  dell’intermediario  di

agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio  gli

interessi dei clienti.

 

 

                              Art. 53.

 

           (Condizioni di ammissibilita’ degli incentivi)

 

  1. Ai fini  dell’articolo  52,  comma  1,  lettera  a),  compensi,

commissioni o benefici non monetari sono considerati  come  concepiti

per migliorare la qualita’ del servizio reso al cliente qualora siano

soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

  1. a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di  un  servizio

aggiuntivo o  di  livello  superiore,  proporzionale  agli  incentivi

ricevuti, quale:

 

  1) la prestazione di consulenza  non  indipendente  in  materia  di

investimenti unitamente all’accesso a una vasta  gamma  di  strumenti

finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di

soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l’intermediario;

 

  2) la prestazione di consulenza  non  indipendente  in  materia  di

investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale,

del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui  il

cliente ha investito, ovvero alla  fornitura  di  un  altro  servizio

continuativo che puo’ risultare di valore  per  il  cliente  come  la

consulenza sull’asset allocation ottimale; o

 

  3) l’accesso, a  un  prezzo  competitivo,  a  una  vasta  gamma  di

strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei  clienti,

ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi  che

non  hanno  stretti  legami  con  l’intermediario,  unitamente   alla

fornitura di:

 

  1. i) strumenti a valore aggiunto, quali  strumenti  di  informazione

oggettivi che assistono il cliente nell’adozione delle  decisioni  di

investimento o consentono al  medesimo  di  monitorare,  modellare  e

regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o

 

  1. ii) rendiconti periodici sulla performance,  nonche’  su  costi  e

oneri connessi agli strumenti finanziari;

 

  1. b) non offrono vantaggi diretti all’intermediario che  riceve  gli

incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza  apportare

beneficio tangibile per il cliente;

 

  1. c) gli incentivi percepiti o  pagati  su  base  continuativa  sono

giustificati dalla presenza  di  un  beneficio  continuativo  per  il

cliente.

 

  1. Un  compenso,  commissione  o  beneficio   non   monetario   e’

inammissibile qualora la  prestazione  dei  servizi  al  cliente  sia

distorta o negativamente influenzata  a  causa  del  compenso,  della

commissione o del beneficio non monetario.

 

  1. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2

fintantoche’  continuano  a  pagare  o  ricevere  il   compenso,   la

commissione o il beneficio non monetario.

 

  1. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i  compensi,

le commissioni o i benefici  non  monetari  pagati  o  ricevuti  sono

concepiti per migliorare la qualita’ del servizio fornito al cliente:

 

  1. a) tenendo un elenco interno di tutti i  compensi,  commissioni  e

benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione

di servizi di investimento o accessori; e

 

  1. b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni  e  benefici

non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo

intende impiegare, migliorino la qualita’  dei  servizi  prestati  ai

clienti, nonche’ le misure adottate al fine di  non  pregiudicare  il

dovere di agire  in  modo  onesto,  imparziale  e  professionale  per

servire al meglio gli interessi dei clienti.

 

  1. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a

terzi, gli intermediari:

 

  1. a) prima  della  prestazione  del  servizio  di   investimento   o

accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo

52, comma 2. I benefici non monetari di minore entita’ possono essere

descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari  ricevuti

o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

 

  1. b) qualora non  siano  stati  in  grado  di  quantificare  ex-ante

l’importo del pagamento o  del  beneficio  da  ricevere  o  pagare  e

abbiano invece comunicato ai clienti il metodo  di  calcolo  di  tale

importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o  del

beneficio ricevuto o pagato; e

 

  1. c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai

clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o

benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entita’

possono essere descritti in modo generico.

 

  1. Nell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  5,   gli

intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di  costi  e

oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera  d),  del  presente

regolamento e dall’articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Qualora piu’ intermediari siano  coinvolti  in  una  catena  di

distribuzione,  ciascun  intermediario  che  presta  un  servizio  di

investimento o accessorio adempie agli obblighi  di  informativa  nei

confronti dei propri clienti.

 

Capo II

Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente

 

 

                              Art. 54.

 

(Incentivi riguardanti il servizio di gestione  di  portafogli  e  di

                  consulenza su base indipendente)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e

24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico,  gli  intermediari  che

prestano il servizio di gestione di portafogli  o  di  consulenza  in

materia di investimenti su base indipendente:

 

  1. a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente  possibile

dopo la  loro  ricezione,  ogni  compenso,  commissione  o  beneficio

monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce  per

loro conto, in relazione ai servizi  prestati  al  cliente.  Tutti  i

compensi, commissioni  o  benefici  monetari  ricevuti  da  terzi  in

relazione alla prestazione del servizio di consulenza in  materia  di

investimenti su base indipendente  o  del  servizio  di  gestione  di

portafogli sono trasferiti integralmente al cliente;

 

  1. b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi,

commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi,  o  da  un

soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati  e  trasferiti  a

ogni singolo cliente;

 

  1. c) informano i  clienti  sui  compensi,  commissioni  o  qualsiasi

beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita’.

 

  1. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano  benefici  non

monetari,  ad  eccezione  di  quelli  di  minore  entita’  che  siano

ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.

 

  1. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari

di minore entita’:

 

  1. a) le informazioni o la documentazione relativa  a  uno  strumento

finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero

personalizzata in funzione di uno specifico cliente;

 

  1. b) il materiale scritto da terzi, commissionato  e  pagato  da  un

emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere  una

nuova emissione da parte della societa’, o quando il  soggetto  terzo

e’ contrattualmente impegnato e pagato  dall’emittente  per  produrre

tale  materiale  in  via  continuativa,  purche’  il   rapporto   sia

chiaramente documentato nel materiale  e  quest’ultimo  sia  messo  a

disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o  del

pubblico in generale nello stesso momento;

 

  1. c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui

vantaggi  e  sulle  caratteristiche  di  un   determinato   strumento

finanziario o servizio di investimento;

 

  1. d) ospitalita’ di un valore de minimis ragionevole,  come  cibi  e

bevande nel corso di un incontro  di  lavoro  o  di  una  conferenza,

seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

 

  1. I benefici non monetari di minore  entita’  ammissibili  devono

essere ragionevoli  e  proporzionati  e  tali  da  non  incidere  sul

comportamento   dell’intermediario   in   alcun    modo    che    sia

pregiudizievole per gli interessi del cliente.

 

  1. I benefici non monetari  di  minore  entita’  ammissibili  sono

comunicati  ai  clienti  prima  della  prestazione  dei  servizi   di

investimento o accessori. Tali benefici possono essere  descritti  in

modo generico.

 

Capo III

Ricerca in materia di investimenti

 

 

                              Art. 55.

 

                            (Condizioni)

 

  1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte  di

terzi agli intermediari che  prestano  il  servizio  di  gestione  di

portafogli o  altri  servizi  di  investimento  o  accessori  non  e’

considerata un incentivo se viene pagata:

 

  1. a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;

 

  1. b) attraverso un  apposito  conto  di  pagamento  per  la  ricerca

controllato dagli intermediari, purche’ siano soddisfatte le seguenti

condizioni:

 

  1) il conto di pagamento e’ finanziato da uno specifico  onere  per

la ricerca a carico dei clienti;

 

  2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un  budget

per la ricerca;

 

  3) gli intermediari sono responsabili della  tenuta  del  conto  di

pagamento. La gestione di tale conto puo’ essere  delegata  a  terzi,

purche’ cio’ agevoli l’acquisto della ricerca fornita da  terzi  e  i

pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati,  senza  indebiti

ritardi,  a  nome  degli  intermediari,   conformemente   alle   loro

istruzioni;

 

  4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base  di  rigorosi

criteri, la qualita’ della ricerca acquistata e come la stessa e’  in

grado di contribuire  all’assunzione  di  decisioni  di  investimento

nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano  per  iscritto

un’apposita  politica  in  cui  sono  definiti  tutti  gli   elementi

necessari ai fini di tale  valutazione,  ivi  inclusa  l’entita’  del

beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di  pagamento

puo’ apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del  caso,

delle  strategie  di  investimento  applicabili  ai  vari   tipi   di

portafoglio e dell’approccio che verra’  adottato  per  ripartire  in

modo equo i costi della ricerca tra i vari  portafogli  dei  clienti.

Tale politica e’ fornita ai clienti.

 

 

                              Art. 56.

 

                       (Onere per la ricerca)

 

  1. Ai fini dell’articolo 55,  comma  1,  lettera  b),  numero  1),

l’onere per la ricerca a carico dei clienti:

 

  1. a) e’ determinato esclusivamente sulla base di un  budget  per  la

ricerca definito ai sensi dell’articolo 57; e

 

  1. b) non e’ collegato al  volume  e/o  al  valore  delle  operazioni

eseguite per conto dei clienti.

 

  1. Quando l’onere per la ricerca a carico dei  clienti  non  viene

riscosso  separatamente,  ma  unitamente   a   una   commissione   di

negoziazione, tale onere e’ identificato in maniera distinta  e  sono

soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 55, comma  1,  lettera

b), e 58, comma 1, lettere a) e b).

 

  1. L’ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai

clienti non puo’ superare il budget  per  la  ricerca,  salvo  quanto

previsto dall’articolo 57, comma 4.

 

  1. Nel mandato di gestione o in altra documentazione  contrattuale

riguardante la disciplina del rapporto con i clienti  viene  indicato

l’onere per la ricerca determinato sulla base del budget  di  cui  al

comma 1 e la frequenza  con  cui  il  medesimo  verra’  addebitato  a

ciascun cliente nel corso dell’anno.

 

 

                              Art. 57.

 

                       (Budget per la ricerca)

 

  1. Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b),  numero  2),  il

budget per la ricerca e’ gestito esclusivamente dagli intermediari  e

si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita

da terzi.

 

  1. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato  nel

migliore interesse  dei  clienti,  l’assegnazione  del  medesimo  per

l’acquisto della ricerca fornita da terzi  e’  soggetta  a  controlli

appropriati   e   alla   supervisione   dell’alta   dirigenza   degli

intermediari.

 

  1. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in  cui  sono

effettuati i pagamenti a favore dei  fornitori  della  ricerca  e  le

modalita’ di determinazione degli importi  loro  corrisposti,  tenuto

conto dei criteri previsti dall’articolo 55,  comma  1,  lettera  b),

numero 4).

 

  1. Gli intermediari possono incrementare il budget per la  ricerca

solo dover  aver  informato  i  clienti,  in  modo  chiaro,  di  tale

circostanza.

 

  1. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget,  residui

un’eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli  intermediari

adottano procedure idonee a rimborsare  tali  importi  ai  clienti  o

compensarli a fronte dell’onere calcolato per il  periodo  successivo

sulla base del relativo budget.

 

  1. Gli intermediari non utilizzano il budget per la ricerca  e  il

relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.

 

 

                              Art. 58.

 

                            (Informativa)

 

  1. Quando utilizzano un conto di pagamento  per  la  ricerca,  gli

intermediari forniscono ai clienti:

 

  1. a) prima  della   prestazione   dei   servizi   di   investimento,

informazioni sull’importo  previsto  nel  budget  per  la  ricerca  e

sull’entita’ dell’onere per la ricerca stimato per ciascun cliente;

 

  1. b) su base annuale, informazioni  sui  costi  totali  che  ciascun

cliente ha sostenuto per la ricerca;

 

  1. c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori

di ricerca che sono stati pagati mediante tale  conto,  nonche’,  con

riferimento a un determinato periodo di  tempo,  l’importo  totale  a

loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra  gli

importi totali spesi utilizzando tale  conto  e  quelli  fissati  nel

budget,  indicando  eventuali  retrocessioni  o   eccedenze   qualora

residuino disponibilita’ sul conto.

 

 

                              Art. 59.

 

                      (Esecuzione degli ordini)

 

  1. Gli  intermediari  che   trattano   gli   ordini   identificano

separatamente  gli  oneri  connessi  a  tale  attivita’.  Tali  oneri

riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell’operazione.

 

  1. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari

aventi sede nell’Unione europea e’ soggetta a un onere identificabile

separatamente; tali benefici o servizi e i relativi  oneri  non  sono

influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi  di

esecuzione.

 

TITOLO VI

RENDICONTI

 

 

                              Art. 60.

 

                       (Rendiconti ai clienti)

 

  1. L’intermediario fornisce  ai  clienti,  su  supporto  durevole,

rendiconti, anche periodici,  sui  servizi  prestati,  tenendo  conto

della tipologia e della complessita’  degli  strumenti  finanziari  e

della natura  del  servizio.  Tali  rendiconti  comprendono,  laddove

applicabile, i costi delle operazioni  e  dei  servizi  prestati  per

conto dei clienti.

 

  1. Gli intermediari  che  prestano  il  servizio  di  gestione  di

portafogli o che hanno informato  che  effettueranno  la  valutazione

periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari  forniscono  ai

clienti   al   dettaglio   rendiconti   periodici   contenenti    una

dichiarazione  aggiornata  che   indichi   i   motivi   secondo   cui

l’investimento corrisponde alle preferenze,  agli  obiettivi  e  alle

altre  caratteristiche  del  cliente.   Essi   applicano,   altresi’,

l’articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13, del regolamento  delegato

(UE) 2017/565.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera  b),

applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565.

L’articolo  59  del  predetto  regolamento  si  applica  anche   alla

prestazione dei  servizi  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,

nonche’ collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede.

 

TITOLO VII

RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE

 

 

                              Art. 61.

 

               (Rapporti con controparti qualificate)

 

  1. Sono controparti qualificate i clienti a cui  sono  prestati  i

servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio

e/o  di  ricezione  e  trasmissione  ordini,   definiti   come   tali

dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3),  del

Testo Unico.

 

  1. Sono  altresi’  controparti  qualificate  le  imprese  di   cui

all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non  gia’  richiamate  al

comma 1, a cui sono prestati i servizi  ivi  menzionati,  nonche’  le

imprese che siano qualificate come tali, ai sensi  dell’articolo  30,

paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall’ordinamento dello Stato

dell’UE in  cui  hanno  sede  o  che  siano  sottoposte  a  identiche

condizioni e requisiti nello Stato non-UE  in  cui  hanno  sede.  Gli

intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita,  in

via generale  o  in  relazione  alle  singole  operazioni,  che  esse

accettano di essere trattate come controparti qualificate.

 

  1. Nei confronti delle controparti  qualificate  gli  intermediari

agiscono  in  modo  onesto,  equo  e   professionale   e   utilizzano

comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura  del

soggetto e della sua attivita’.

 

  1. Alla prestazione dei servizi  di  investimento  e  dei  servizi

accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si  applicano

gli articoli 36, 51, comma 3, 60, nonche’ le disposizioni di  cui  al

Titolo VIII del Libro III e al Libro IV.

 

  1. La classificazione come controparte qualificata non  pregiudica

la facolta’ del soggetto di chiedere, in  via  generale  o  per  ogni

singola operazione, di essere trattato come un cliente  professionale

ovvero,  in  via  espressa,  come  un  cliente  al   dettaglio.   Gli

intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera  b),  applicano

gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565.

 

TITOLO VIII

GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Capo I

Disposizioni generali

 

 

                              Art. 62.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

 

  1. a) “intermediari   che   realizzano   strumenti   finanziari”   o

“intermediari produttori”: gli intermediari che  creano,  sviluppano,

emettono e/o  concepiscono  strumenti  finanziari  o  che  forniscono

consulenza  agli  emittenti  societari  nell’espletamento   di   tali

attivita’;

 

  1. b) “intermediari  che  distribuiscono  strumenti   finanziari”   o

“intermediari  distributori”:  gli   intermediari   che   offrono   o

raccomandano strumenti finanziari ai clienti.

 

Capo II

Obblighi per gli intermediari produttori

 

 

                              Art. 63.

 

                         (Principi generali)

 

  1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-bis, del

Testo Unico, gli intermediari produttori:

 

  1. a) adottano, esercitano e controllano un processo di  approvazione

per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o

distribuzione alla clientela e  per  ogni  modifica  significativa  a

strumenti finanziari esistenti. Il processo di  approvazione  precisa

per  ciascun  strumento  finanziario  il   determinato   mercato   di

riferimento di clienti finali all’interno della pertinente  categoria

di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a

tale mercato siano stati analizzati e che la  prevista  strategia  di

distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;

 

  1. b) adottano misure ragionevoli per  garantire  che  gli  strumenti

finanziari siano distribuiti ai clienti all’interno  del  mercato  di

riferimento;

 

  1. c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le

necessarie  informazioni  sullo  strumento  finanziario  e  sul   suo

processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.

 

 

                              Art. 64.

 

                 (Mercato di riferimento potenziale)

 

  1. Gli intermediari produttori identificano,  con  un  sufficiente

livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale  per  ogni

strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui

esigenze, caratteristiche e obiettivi  lo  strumento  finanziario  e’

compatibile.

 

  1. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui

esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e’

compatibile.

 

  1. Qualora piu’ intermediari collaborino alla realizzazione di uno

strumento  finanziario,  viene  identificato  un  solo   mercato   di

riferimento.

 

  1. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti

mediante  altri  intermediari   stabiliscono   le   esigenze   e   le

caratteristiche  dei  clienti  rispetto  a  cui   lo   strumento   e’

compatibile,   sulla   base   della   loro   conoscenza   teorica   e

dell’esperienza pregressa rispetto allo  strumento  finanziario  o  a

strumenti analoghi, ai mercati  finanziari,  nonche’  alle  esigenze,

alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali.

 

  1. Gli intermediari  stabiliscono  se  uno  strumento  finanziario

risponde alle esigenze, alle caratteristiche  e  agli  obiettivi  del

mercato di riferimento, esaminando tra l’altro i seguenti elementi:

 

  1. a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento  dello  strumento

finanziario con il mercato di riferimento; e

 

  1. b) la rispondenza dello strumento  finanziario  all’interesse  del

cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un

modello di business redditizio per l’intermediario e svantaggioso per

il cliente.

 

 

                              Art. 65.

 

        (Processo di approvazione degli strumenti finanziari)

 

  1. Gli intermediari produttori istituiscono, attuano e  mantengono

procedure e misure idonee a  garantire  che  la  realizzazione  degli

strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di

interessi, anche per quanto riguarda i  sistemi  di  remunerazione  e

incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione

degli strumenti finanziari, ivi inclusa  la  definizione  delle  loro

caratteristiche, non si  arrechi  pregiudizio  ai  clienti  finali  o

all’integrita’ del mercato attenuando e/o  cedendo  i  propri  rischi

ovvero l’esposizione alle attivita’  sottostanti  lo  strumento,  ove

quest’ultime siano gia’ detenute per proprio conto.

 

  1. Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari

analizzano i potenziali conflitti di interesse,  e,  in  particolare,

valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui  i

clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:

 

  1. a) un’esposizione  opposta  a  quella   precedentemente   detenuta

dall’intermediario; o

 

  1. b) un’esposizione opposta a  quella  che  l’intermediario  intende

detenere dopo la vendita dello strumento.

 

  1. Prima di decidere se  procedere  al  lancio  di  uno  strumento

finanziario,  gli  intermediari   valutano   se   lo   stesso   possa

rappresentare una  minaccia  per  il  buon  funzionamento  o  per  la

stabilita’ dei mercati finanziari.

 

  1. Gli intermediari svolgono un’analisi di scenario per valutare i

rischi che lo strumento finanziario produca risultati negativi per  i

clienti finali e in quali circostanze cio’ puo’ accadere. A tal fine,

lo strumento finanziario viene  valutato  alla  luce  di  circostanze

negative, quali ad esempio:

 

  1. a) un deterioramento del contesto di mercato;

 

  1. b) difficolta’ finanziarie del produttore  o  dei  soggetti  terzi

coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento  dello  strumento

finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte;

 

  1. c) non  sostenibilita’  dello  strumento  finanziario  sul   piano

commerciale; o

 

  1. d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto piu’

alta   del   previsto,   tale    da    compromettere    le    risorse

dell’intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante.

 

  1. Gli intermediari valutano la struttura dei costi e degli  oneri

proposta per lo  strumento  finanziario,  esaminando  tra  l’altro  i

seguenti elementi:

 

  1. a) che i costi e  gli  oneri  dello  strumento  finanziario  siano

compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le  caratteristiche  del

mercato di riferimento;

 

  1. b) che i costi e gli oneri non  compromettano  le  aspettative  di

rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel  caso  in

cui  tali  costi  o  oneri  eguaglino,  superino  o  eliminino  quasi

integralmente i vantaggi fiscali  attesi  relativi  a  uno  strumento

finanziario; e

 

  1. c) che la struttura  dei  costi  e  degli  oneri  dello  strumento

finanziario  sia  adeguatamente  trasparente  per   il   mercato   di

riferimento, non occulti i costi e gli oneri  e  non  risulti  troppo

complessa da comprendere.

 

 

                              Art. 66.

 

(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo  e

                           del personale)

 

  1. L’organo con funzione di supervisione  strategica  esercita  un

controllo  effettivo  sul  processo  di   governo   degli   strumenti

finanziari adottato dall’intermediario.

 

  1. La funzione di controllo di conformita’ alle norme monitora  lo

sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle  misure  di

governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare  i  rischi

di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo.

 

  1. Le  relazioni  della  funzione  di  controllo  di   conformita’

comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti  finanziari

realizzati dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione.

 

  1. Gli  intermediari  mettono  a  disposizione  della  Consob,  su

richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.

 

  1. Gli intermediari assicurano che il  personale  coinvolto  nella

realizzazione  degli  strumenti  finanziari  sia  in  possesso  delle

necessarie  competenze  per  comprenderne  le  caratteristiche  e   i

connessi rischi.

 

 

                              Art. 67.

 

                              (Riesame)

 

  1. Gli  intermediari  produttori  riesaminano   regolarmente   gli

strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto  di  qualsiasi

evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per  il

mercato di riferimento e valutano se  ciascun  strumento  finanziario

permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi

del  mercato  di  riferimento  e  sia  distribuito  al   mercato   di

riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche  e

obiettivi il medesimo non e’ compatibile.

 

  1. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima  di

qualsiasi ulteriore nuova  emissione  o  rilancio,  qualora  siano  a

conoscenza di eventi che possano incidere materialmente  sul  rischio

potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli  regolari  al

fine di valutare  se  il  funzionamento  degli  strumenti  finanziari

rimanga idoneo all’adempimento  degli  obblighi  posti  dal  presente

Capo.

 

  1. Gli intermediari stabiliscono la periodicita’ del riesame sulla

base  di  fattori   pertinenti,   compresi   quelli   connessi   alla

complessita’  o  al   carattere   innovativo   delle   strategie   di

investimento perseguite.

 

  1. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in  grado  di

incidere sul rischio potenziale o  sulle  aspettative  di  rendimento

dello strumento finanziario, quali:

 

  1. a) il superamento di una  soglia  che  incidera’  sul  profilo  di

rendimento dello strumento finanziario; o

 

  1. b) la solvibilita’ degli emittenti i cui titoli o le cui  garanzie

possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.

 

  1. Nei casi di cui al comma 4, gli  intermediari  adottano  misure

appropriate, consistenti, tra l’altro:

 

  1. a) nella fornitura di informazioni significative sull’evento e sui

relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti  ovvero  agli

intermediari  distributori  qualora  l’intermediario  produttore  non

offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;

 

  1. b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento;

 

  1. c) nell’arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario;

 

  1. d) nella modifica dello strumento finanziario al fine  di  evitare

clausole contrattuali vessatorie;

 

  1. e) nella  valutazione  dei  canali  di  vendita  degli   strumenti

finanziari al fine di verificare che gli  stessi  siano  appropriati,

qualora  gli  intermediari  si  rendano  conto   che   lo   strumento

finanziario non e’ venduto in coerenza con quanto previsto  ai  sensi

dell’articolo 64, comma 1;

 

  1. f) nel  contattare  l’intermediario  distributore   per   valutare

modifiche riguardanti il processo di distribuzione;

 

  1. g) nell’interruzione del rapporto con l’intermediario distributore;

o

 

  1. h) nell’informare la Consob.

 

 

                              Art. 68.

 

       (Scambio informativo con gli intermediari distributori)

 

  1. Gli intermediari  produttori  assicurano  che  le  informazioni

trasmesse agli intermediari distributori ai sensi  dell’articolo  63,

comma 1, lettera c), includono informazioni  sui  canali  appropriati

per  la  distribuzione  dello  strumento  finanziario,  sul  relativo

processo di approvazione, nonche’ sulla valutazione  del  mercato  di

riferimento.

 

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate

da  consentire  agli  intermediari  distributori  di  comprendere   e

consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.

 

 

                              Art. 69.

 

(Rapporti  di  collaborazione  nella  realizzazione  degli  strumenti

                             finanziari)

 

  1. Gli  intermediari  che,  ai  fini  della  creazione,  sviluppo,

emissione e/o concezione di uno  strumento  finanziario,  collaborano

con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai  sensi  della

direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi,  definiscono

le responsabilita’ reciproche mediante accordo scritto.

 

 

                              Art. 70.

 

                   (Principio di proporzionalita’)

 

  1. Gli intermediari adempiono agli obblighi del presente  Capo  in

modo appropriato e proporzionato,  avuto  riguardo  alla  natura  del

servizio di investimento, dello strumento finanziario e del  relativo

mercato di riferimento.

 

Capo III

Obblighi per gli intermediari distributori

 

 

                              Art. 71.

 

                         (Principi generali)

 

  1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-ter, del

Testo Unico, gli intermediari distributori:

 

  1. a) riesaminano regolarmente gli  strumenti  finanziari  offerti  o

raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento  che  possa  incidere

significativamente  sui  rischi  potenziali   per   il   mercato   di

riferimento,  al  fine  quantomeno  di  valutare  se   lo   strumento

finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato  e  se  la

prevista strategia distributiva continui a essere appropriata;

 

  1. b) quando  offrono  o  raccomandano   strumenti   finanziari   non

realizzati in proprio, adottano  opportune  misure  per  ottenere  le

informazioni di cui all’articolo  63,  comma  1,  lettera  c)  e  per

comprendere  le  caratteristiche  e   il   mercato   di   riferimento

identificato per ciascun strumento finanziario.

 

  1. Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi  previsti

dal presente Capo  anche  quando  offrono  o  raccomandano  strumenti

finanziari realizzati  da  soggetti  non  rientranti  nell’ambito  di

applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari

distributori  adottano  misure  e  procedure  efficaci  al  fine   di

acquisire informazioni sufficienti  sugli  strumenti  finanziari,  in

conformita’ a quanto disposto dall’articolo 74.

 

 

                              Art. 72.

 

                 (Mercato di riferimento effettivo)

 

  1. Gli  intermediari  distributori  adottano  adeguate  misure   e

procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che  intendono

offrire  o  raccomandare  siano  compatibili  con  le  esigenze,   le

caratteristiche  e  gli  obiettivi  di  un  determinato  mercato   di

riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente

con tale mercato.

 

  1. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la

situazione e le esigenze dei clienti a cui  intendono  destinare  gli

strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non

siano compromessi da pressioni  commerciali  ovvero  da  esigenze  di

finanziamento del prestatore del servizio.

 

  1. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui

esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e’

compatibile.

 

  1. Gli intermediari stabiliscono il  mercato  di  riferimento  per

ciascun  strumento  finanziario,  anche  qualora   gli   intermediari

produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo

64 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti

nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

 

  1. Quando un intermediario agisce sia  come  produttore  sia  come

distributore, la valutazione  del  mercato  di  riferimento  prevista

dall’articolo 64 e dal presente articolo e’ unica.

 

 

                              Art. 73.

 

(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo  e

                           del personale)

 

  1. L’organo con funzione di supervisione  strategica  esercita  un

controllo   effettivo    sul    processo    di    governo    adottato

dall’intermediario  per  determinare   la   gamma   degli   strumenti

finanziari offerti o raccomandati e dei servizi prestati ai  relativi

mercati di riferimento.

 

  1. La funzione di controllo di conformita’ alle norme monitora  lo

sviluppo e la revisione periodica  delle  procedure  e  delle  misure

adottate  dall’intermediario   per   il   governo   degli   strumenti

finanziari, al fine di individuare i rischi  di  mancato  adempimento

degli obblighi previsti dal presente Capo.

 

  1. Le  relazioni  della  funzione  di  controllo  di   conformita’

comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti  finanziari

offerti o raccomandati e sui  servizi  forniti  dall’intermediario  e

sulla strategia di distribuzione.

 

  1. Gli  intermediari  mettono  a  disposizione  della  Consob,  su

richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.

 

  1. Gli intermediari assicurano che il personale  sia  in  possesso

delle competenze necessarie per comprendere le  caratteristiche  e  i

rischi  degli  strumenti   finanziari   che   intendono   offrire   o

raccomandare  e  i  servizi   forniti   nonche’   le   esigenze,   le

caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

 

 

                              Art. 74.

 

(Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti

non  rientranti   nell’ambito   di   applicazione   della   direttiva

                             2014/65/UE)

 

  1. Gli intermediari distributori acquisiscono  dagli  intermediari

produttori le informazioni necessarie  per  comprendere  e  conoscere

adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere,  al

fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle

esigenze, alle  caratteristiche  e  agli  obiettivi  del  mercato  di

riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.

 

  1. Gli  intermediari  distributori  adottano   tutte   le   misure

ragionevoli per ottenere informazioni adeguate  e  attendibili  anche

dai  soggetti  non  rientranti  nell’ambito  di  applicazione   della

direttiva 2014/65/UE al fine di garantire  che  gli  strumenti  siano

distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e  agli

obiettivi del mercato di riferimento. Quando  tali  informazioni  non

sono disponibili  pubblicamente,  il  distributore  adotta  tutte  le

misure  ragionevoli  per  ottenerle  dal  soggetto  che  realizza  lo

strumento o da un  suo  agente.  Ai  fini  del  presente  comma,  per

informazioni  disponibili  pubblicamente  si  intendono  informazioni

chiare, affidabili e diffuse in adempimento  di  obblighi  normativi,

tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla  direttiva

2004/109/CE.

 

  1. Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma 2  con

riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario  in

modo proporzionato, tenuto conto del  grado  di  reperibilita’  delle

informazioni e della complessita’ dello strumento.

 

  1. Gli  intermediari  distributori  utilizzano   le   informazioni

ottenute ai sensi del presente articolo, nonche’ quelle  relative  ai

propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento  di

cui all’articolo 72 e la strategia di distribuzione  degli  strumenti

finanziari.

 

  1. Gli intermediari  distributori  forniscono  informazioni  sulle

vendite degli strumenti finanziari e, se del caso,  informazioni  sul

riesame di cui  all’articolo  75  agli  intermediari  produttori  per

supportare l’attivita’ di riesame svolta da questi  ultimi  ai  sensi

dell’articolo 67.

 

 

                              Art. 75.

 

                              (Riesame)

 

  1. Gli  intermediari   distributori   riesaminano   e   aggiornano

periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli

strumenti finanziari, al fine di garantire che le  stesse  permangano

rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti  dal  presente

Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.

 

  1. Gli  intermediari  riesaminano   regolarmente   gli   strumenti

finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto

di qualsiasi evento che possa  incidere  in  modo  significativo  sui

rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai  sensi

dell’articolo 72.

 

  1. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario  o

il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e  gli

obiettivi del mercato di riferimento e se la  prevista  strategia  di

distribuzione continui a essere appropriata.

 

  1. Gli intermediari riconsiderano il mercato  di  riferimento  e/o

aggiornano le procedure e le misure adottate  per  il  governo  degli

strumenti  finanziari   qualora   rilevino   di   aver   erroneamente

identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento  o

servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi  piu’

le condizioni del mercato di riferimento, come nel  caso  in  cui  lo

strumento  diventi  illiquido  o  molto  volatile   a   causa   delle

oscillazioni del mercato.

 

 

                              Art. 76.

 

                     (Catena di intermediazione)

 

  1. Quando  piu’  intermediari   distributori   collaborano   nella

distribuzione  di  uno  strumento  finanziario  o  di  un   servizio,

l’intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente  finale  e’

responsabile del corretto adempimento  degli  obblighi  previsti  dal

presente Capo.

 

  1. Gli intermediari  coinvolti  nella  catena  di  intermediazione

devono comunque:

 

  1. a) assicurare che  le  informazioni  significative  relative  allo

strumento  finanziario  vengano  trasferite  dal  soggetto   che   lo

realizza, anche qualora non rientri nell’ambito di applicazione della

direttiva 2014/65/UE, all’intermediario distributore finale;

 

  1. b) qualora l’intermediario produttore richieda informazioni  sulle

vendite dello strumento al fine di adempiere agli  obblighi  previsti

dal presente Titolo, consentire a quest’ultimo  di  acquisire  quanto

richiesto;

 

  1. c) adempiere, laddove applicabile, agli obblighi  in  qualita’  di

intermediario produttore previsti dal Capo II  del  presente  Titolo,

tenuto conto del servizio prestato.

 

 

                              Art. 77.

 

                   (Principio di proporzionalita’)

 

  1. Gli intermediari, quando  decidono  la  gamma  degli  strumenti

finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei

servizi che intendono raccomandare o offrire ai  clienti,  rispettano

gli  obblighi  di  cui  al  presente  Capo  in  modo  appropriato   e

proporzionato,   tenendo   conto   della   natura   dello   strumento

finanziario,  del  servizio  di  investimento  e   del   mercato   di

riferimento dello strumento.

 

  1. Nell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1,   gli

intermediari  prestano  particolare  attenzione   qualora   intendano

offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso  di

modifiche ai servizi prestati.

 

TITOLO IX

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

 

 

                              Art. 78.

 

                      (Conoscenze e competenze)

 

  1. I membri del personale  degli  intermediari,  ivi  inclusi  gli

agenti collegati di cui all’articolo 1, comma 5-septies.2, del  Testo

Unico, possiedono idonee  competenze  e  conoscenze,  secondo  quanto

specificato dalle disposizioni del presente Titolo,  quando  prestano

la consulenza ai clienti in materia di investimenti o  forniscono  ai

clienti informazioni riguardanti  strumenti  finanziari,  servizi  di

investimento o servizi accessori.

 

 

                              Art. 79.

 

           (Requisiti necessari per fornire informazioni)

 

  1. I membri  del  personale  di  cui  all’articolo  78  forniscono

informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di  un

servizio o di un’attivita’ elencati nelle sezioni A e B dell’Allegato

I  del  Testo  Unico,  trasmettono   direttamente   al   cliente   le

informazioni   riguardanti   strumenti   finanziari,    servizi    di

investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente  stesso  o

su iniziativa dell’intermediario.

 

  1. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di  cui

all’articolo 78 possiedono almeno uno tra  i  seguenti  requisiti  di

conoscenza e di esperienza:

 

  1. a) iscrizione, anche di diritto, all’albo di cui  all’articolo  31

del Testo Unico o superamento dell’esame previsto  ai  fini  di  tale

iscrizione e, in entrambi i  casi,  almeno  sei  mesi  di  esperienza

professionale;

 

  1. b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline  economiche,

giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato  da  una

Universita’    riconosciuta    dal     Ministero     dell’Istruzione,

dell’Universita’  e  della  Ricerca,  o  titolo  di   studio   estero

equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;

 

  1. c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline  diverse  da

quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita’

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e  della

Ricerca, o titolo di studio  estero  equipollente,  integrato  da  un

master post lauream in discipline economiche,  giuridiche,  bancarie,

assicurative o finanziarie, o da  una  certificazione  di  conoscenze

acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita’

di tipo regolatorio  in  una  giurisdizione  dell’Unione  europea,  e

almeno sei mesi di esperienza professionale;

 

  1. d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline  diverse  da

quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita’

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e  della

Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1  anno  di

esperienza professionale;

 

  1. e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di

esperienza professionale.

 

  1. L’esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2  deve

essere  maturata  in  aree  professionali  attinenti   alle   materie

individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

 

  1. Nei casi indicati alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  2,  il

requisito dell’esperienza professionale puo’ essere dimezzato qualora

l’interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite  in

ambito economico-finanziario,  riconosciuta  per  finalita’  di  tipo

regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea  oppure  attesti

di avere acquisito, mediante una formazione professionale  specifica,

conoscenze teorico-pratiche nelle materie  individuate  al  punto  17

degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

 

  1. La formazione professionale:

 

  1. a) e’ pertinente e adeguata rispetto all’attivita’ da svolgere  e,

in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;

 

  1. b) e’ mirata al conseguimento  di  idonei  livelli  di  conoscenze

teoriche aggiornate, di capacita’ e competenze tecnico-operative e di

efficace e corretta comunicazione con la clientela;

 

  1. c) consiste nella  partecipazione,  nei  dodici  mesi  antecedenti

l’inizio dell’attivita’ oppure durante  il  periodo  di  supervisione

previsto dall’articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non

inferiore  a  sessanta  ore,  svolti  in  aula  o  con  le  modalita’

equivalenti indicate nel comma 7.

 

  1. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore

giornaliere ne’ superiore a  otto  ore  giornaliere  e  prevedono  un

numero  di   partecipanti   adeguato   a   garantire   l’effettivita’

dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche

del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

 

  1. Ai fini del presente regolamento,  si  considerano  equivalenti

all’aula i corsi di formazione svolti  esclusivamente  attraverso  le

seguenti modalita’: videoconferenza, webinar e e-learning.

 

  I  soggetti  che  effettuano  i  corsi  di  formazione  a  distanza

garantiscono   l’identificazione   dei   partecipanti,    l’effettiva

interattivita’ dell’attivita’ didattica, la tracciabilita’ dei  tempi

di erogazione e di fruizione della  formazione  e  assicurano,  anche

attraverso adeguati controlli, l’effettiva e  continua  presenza  dei

partecipanti.

 

  1. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6  e  7  si

concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze

acquisite, all’esito positivo del quale e’ rilasciato al partecipante

un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi  dei

docenti, il numero di ore di partecipazione al corso,  gli  argomenti

trattati e l’esito positivo dello stesso.

 

  1. Il test di verifica:

 

  1. a) e’ effettuato esclusivamente in aula ed e’ composto da  domande

che, per numero e complessita’, rispondono a criteri di  adeguatezza,

pertinenza e proporzionalita’ ai contenuti e alla durata del corso di

formazione o di aggiornamento;

 

  1. b) si  intende  superato  dai  candidati  che   abbiano   risposto

correttamente  almeno  al  sessanta  per  cento  (60%)  dei   quesiti

proposti.

 

  1. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati

direttamente  dal  datore  di   lavoro,   nonche’   da   un   diverso

intermediario di cui all’articolo  78  o  da  un  ente  appositamente

costituito, purche’ appartengano al medesimo  gruppo  del  datore  di

lavoro.  Qualora  non  vi  provvedano  direttamente,   essi   possono

avvalersi:

 

  1. a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi,

creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;

 

  1. b) degli enti appartenenti  a  una  Universita’  riconosciuta  dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;

 

  1. c) degli enti in possesso della certificazione di qualita’ UNI  EN

ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO  29990:11,  UNI  9001:2015  o  di

altri sistemi di accreditamento  riconosciuti  a  livello  europeo  o

internazionale;

 

  1. d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati  dal

Ministero  della  Giustizia,  che   abbiano   comprovata   esperienza

formativa nelle materie di cui ai punti 17 e  18  degli  Orientamenti

AESFEM/2015/1886.

 

  1. L’esperienza lavorativa idonea a dimostrare  la  capacita’  di

fornire informazioni ai clienti e’ maturata nel  decennio  precedente

l’inizio di tale  attivita’.  Almeno  la  meta’  di  tale  esperienza

lavorativa deve essere  maturata  nel  triennio  precedente  l’inizio

dell’attivita’.

 

  Ai fini del computo del requisito dell’esperienza professionale  si

sommano i periodi  di  esperienza  professionale  documentati,  anche

maturati presso piu’ intermediari.

 

 

                              Art. 80.

 

          (Requisiti necessari per prestare la consulenza)

 

  1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui

all’articolo 78 possiedono almeno uno tra  i  seguenti  requisiti  di

conoscenza ed esperienza:

 

  1. a) iscrizione, anche di diritto, all’albo di cui  all’articolo  31

del Testo Unico o superamento dell’esame previsto  ai  fini  di  tale

iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici  mesi  di  esperienza

professionale;

 

  1. b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline  economiche,

giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato  da  una

Universita’    riconosciuta    dal     Ministero     dell’Istruzione,

dell’Universita’  e  della  Ricerca,  o  titolo  di   studio   estero

equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;

 

  1. c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline  diverse  da

quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita’

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e  della

Ricerca, o titolo di studio  estero  equipollente,  integrato  da  un

master post-lauream in discipline economiche,  giuridiche,  bancarie,

assicurative o finanziarie o  da  una  certificazione  di  conoscenze

acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita’

di tipo regolatorio  in  una  giurisdizione  dell’Unione  europea,  e

almeno dodici mesi di esperienza professionale;

 

  1. d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline  diverse  da

quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita’

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e  della

Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di

esperienza professionale;

 

  1. e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni

di esperienza professionale.

 

  1. L’esperienza  professionale  richiesta  ai  sensi   del   comma

precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti  alle

materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

 

  1. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e),  il  requisito

dell’esperienza   professionale   puo’   essere   dimezzato   qualora

l’interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite  in

ambito economico-finanziario,  riconosciuta  per  finalita’  di  tipo

regolatorio  in  una  giurisdizione  dell’Unione  europea;  nei  casi

indicati  alle  lettere  d)  ed  e),  il  requisito   dell’esperienza

professionale  puo’  essere  anche  dimezzato  qualora  l’interessato

attesti di avere acquisito,  mediante  una  formazione  professionale

specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie  individuate  al

punto  18  degli  Orientamenti  AESFEM/2015/1886.  Si   applicano   i

requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui  ai

commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 79.

 

  1. L’esperienza lavorativa idonea a  dimostrare  la  capacita’  di

prestare la consulenza  ai  clienti  e’  computata  conformemente  ai

criteri indicati all’articolo 79, comma 11.

 

 

                              Art. 81.

 

                          (Altri requisiti)

 

  1. Gli intermediari sono tenuti a:

 

  1. a) definire chiaramente le responsabilita’ dei membri del personale

e assicurare che vi sia  una  chiara  distinzione  nella  descrizione

delle responsabilita’ delle figure addette a fornire  informazioni  e

alla prestazione della consulenza;

 

  1. b) assicurare  che  i  membri  del  personale  addetti  a  fornire

informazioni o a prestare la  consulenza  ai  clienti  possiedano  le

conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;

 

  1. c) assicurare che i membri del personale privi  dei  requisiti  di

conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare

unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il

periodo di supervisione ha la durata massima di quattro  anni  ed  e’

computato ai  fini  della  determinazione  dell’esperienza  idonea  a

fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;

 

  1. d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione

possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze  idonee,  ai

sensi degli articoli 79 o 80, e le abilita’ e le  risorse  necessarie

per fungere da supervisore  competente  e  non  abbia  subito,  nello

stesso  periodo,  provvedimenti  disciplinari  o  sanzionatori  nello

svolgimento dell’attivita’;

 

  1. e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilita’ delle

informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto

supervisionato, ivi inclusa  l’approvazione  della  dichiarazione  di

adeguatezza fornita ai sensi dell’articolo 41;

 

  1. f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano

adeguatamente informati che i  membri  del  personale  operano  sotto

supervisione nonche’ sull’identita’ e le responsabilita’ dei soggetti

che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);

 

  1. g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una  revisione  delle

esigenze  di  sviluppo  e  formazione  dei  membri   del   personale,

direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;

 

  1. h) garantire che i  membri  del  personale  mantengano  qualifiche

idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso  un

percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente  alla

propria  qualifica  che  preveda,  almeno  ogni   dodici   mesi,   la

partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I  corsi

devono avere una durata non  inferiore  a  tre  ore  giornaliere  ne’

superiore  a  otto  ore  giornaliere  e  devono  concludersi  con  lo

svolgimento di  un  test  di  verifica  delle  conoscenze  acquisite,

conformemente a quanto disposto dall’articolo 79, commi 8 e 9;

 

  1. i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche  del  ruolo

del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti  o  dei

modelli di servizio o della normativa di riferimento,  una  specifica

formazione che preveda la partecipazione a un corso della  durata  di

almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata  non  inferiore  a

tre ore giornaliere ne’ superiore a otto  ore  giornaliere  e  devono

concludersi  con  lo  svolgimento  di  un  test  di  verifica   delle

conoscenze acquisite, conformemente a quanto  disposto  dall’articolo

79, commi 8 e 9;

 

  1. l) sottoporre il personale addetto alla  prestazione  dei  servizi

pertinenti, in previsione dell’offerta di eventuali nuovi prodotti di

investimento, a una specifica formazione  che,  secondo  modalita’  e

tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessita’ dei

prodotti, puo’ essere erogata  anche  dagli  intermediari  produttori

ovvero  dai  gestori.  L’offerta  dei  nuovi  prodotti  puo’   essere

effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;

 

  1. m) tenere  traccia  e  documentare  i   periodi   di   esperienza,

rilasciando altresi’ idonea attestazione al membro del personale  che

ne faccia richiesta;

 

  1. n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento  agli

agenti collegati, all’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4,  del

Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e  competenze

dei membri del personale addetti a prestare la consulenza  o  fornire

informazioni ai clienti.

 

  1. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma  1,

lettere h), i) e l), sono sospesi qualora ricorra una delle  seguenti

cause:

 

  1. a) gravidanza, dall’inizio  del  terzo  mese  precedente  la  data

prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del  parto

stesso, salvi esoneri ulteriori per  comprovate  ragioni  di  salute,

nonche’ per l’adempimento dei doveri collegati alla paternita’ o alla

maternita’ in presenza di figli minori;

 

  1. b) grave  malattia  o  infortunio,   limitatamente   alla   durata

dell’impedimento;

 

  1. c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause  diverse  da

quelle indicate alle lettere a) e b).

 

  1. La funzione di controllo  di  conformita’  svolge  verifiche  e

accerta il  rispetto  delle  presenti  disposizioni  e  ne  riferisce

all’organo con funzione di supervisione  strategica  nella  relazione

sull’attuazione e l’efficacia dei controlli  per  le  attivita’  e  i

servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere  effettuate

dalla  funzione  di  controllo   di   conformita’   con   riferimento

all’erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h),  i)  e

l), nonche’ con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei  test

di verifica previsti nel presente Titolo.

 

 

                              Art. 82.

 

                        (Disposizioni finali)

 

  1. I membri del  personale  che  alla  data  del  2  gennaio  2018

risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi  degli

articoli 79 o 80,  ma  almeno  in  possesso  del  diploma  di  scuola

secondaria di primo grado, possono continuare a fornire  informazioni

o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

 

  1. a) alla  data  del  2  gennaio  2018   possedevano   un’esperienza

professionale   documentata,   pertinente   e    adeguata    rispetto

all’attivita’ da svolgere, maturata anche presso  piu’  intermediari,

pari a dieci anni decorrenti dall’1 novembre 2007;

 

  1. b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2

gennaio 2018  possedevano  un’esperienza  professionale  documentata,

pertinente e adeguata rispetto all’attivita’  da  svolgere,  maturata

anche presso piu’ intermediari, pari ad almeno otto anni nel  periodo

di tempo compreso  tra  l’1  novembre  2007  e  il  2  gennaio  2018.

L’esperienza cosi’ maturata dovra’ essere integrata da un periodo  di

supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

 

  1. Fermi restando gli  obblighi  previsti  dall’articolo  81,  gli

intermediari verificano e assicurano che i membri del  personale  che

si trovano  nelle  condizioni  specificate  al  comma  1  abbiano  un

adeguato  livello  di  conoscenza   teorico-pratica   delle   materie

individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

 

PARTE III

AGENTI DI CAMBIO

 

 

                              Art. 83.

 

                         (Agenti di cambio)

 

  1. Gli agenti di cambio sono tenuti  all’osservanza  del  presente

regolamento.

 

 

                              Art. 84.

 

                        (Controllo contabile)

 

  1. Il  soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei   conti

verifica:

 

  1. a) che l’organizzazione e le  procedure  interne  garantiscano  il

rispetto degli obblighi di rendicontazione e di  registrazione  degli

ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;

 

  1. b) con cadenza almeno trimestrale, la  consistenza  delle  singole

posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da  quello

di pertinenza dell’agente di cambio anche sulla base  degli  estratti

conto emessi dai subdepositari.

 

  1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2,

e 156, comma 4, del Testo Unico.

 

 

                              Art. 85.

 

                (Conferimento e revoca dell’incarico)

 

  1. L’incarico conferito dall’agente di cambio dura nove esercizi e

non puo’ essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi

almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

 

  1. L’agente di cambio revoca l’incarico quando ricorra una  giusta

causa,  provvedendo  contestualmente  a   conferire   l’incarico   di

revisione legale dei conti ad altro soggetto. Non costituisce  giusta

causa di revoca la divergenza  di  opinioni  rispetto  a  valutazioni

contabili o a procedure di revisione. Il  soggetto  incaricato  della

revisione legale  dei  conti  a  cui  e’  stato  revocato  l’incarico

continua a esercitare  l’attivita’  di  controllo  contabile  fino  a

quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

 

 

                              Art. 86.

 

             (Comunicazioni alle autorita’ di controllo)

 

  1. L’agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d’Italia il

conferimento dell’incarico e  i  contenuti  dell’accordo  nonche’  le

motivazioni dell’eventuale revoca.

 

  1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei  conti  senza

indugio:

 

  1. a) trasmette alla Consob e alla Banca d’Italia  la  relazione  sul

bilancio di esercizio;

 

  1. b) comunica  alle  stesse  autorita’  le  eventuali  irregolarita’

riscontrate nel corso  delle  verifiche  previste  dall’articolo  84,

comma 1.

 

LIBRO IV

PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

 

                              Art. 87.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nel presente Libro si intendono per «intermediari»: le SIM;  le

imprese di paesi terzi diverse  dalle  banche;  le  banche  italiane,

limitatamente  alla  prestazione   dei   servizi   e   attivita’   di

investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione

dei servizi  e  attivita’  di  investimento.  Per  «intermediari»  si

intendono,  altresi’,  gli  agenti  di   cambio,   gli   intermediari

finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB,  la

societa’  Poste  Italiane  –  Divisione  Servizi   di   Banco   Posta

autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente  alla  prestazione

di servizi e attivita’ di investimento a cui sono autorizzati.

 

PARTE II

PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI

 

 

                              Art. 88.

 

                         (Procedure interne)

 

  1. Gli intermediari adottano,  applicano  e  mantengono  procedure

idonee a garantire l’adempimento  degli  obblighi  di  correttezza  e

trasparenza nella prestazione di  ciascun  servizio  o  attivita’  di

investimento.

 

  1. Ai fini del comma 1, gli intermediari di  cui  all’articolo  87

applicano l’articolo 21, paragrafi 1, 2 e  5,  del  regolamento  (UE)

2017/565.

 

 

                              Art. 89.

 

                     (Controllo di conformita’)

 

  1. Nelle modalita’ di esercizio della  funzione  di  controllo  di

conformita’  gli  intermediari  di  cui  all’articolo  87   applicano

l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565.

 

 

                              Art. 90.

 

                      (Trattamento dei reclami)

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 26

del regolamento (UE) 2017/565.

 

 

                              Art. 91.

 

                       (Operazioni personali)

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli  articoli

28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565.

 

PARTE III

CONFLITTI DI INTERESSE

 

 

                              Art. 92.

 

                         (Principi generali)

 

  1. Gli   intermediari   mantengono   e   applicano   disposizioni

organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte  le

misure ragionevoli volte a  evitare  che  i  conflitti  di  interesse

incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

 

  1. Ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, lettera  c),  del  Testo

Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano

un  grado  di  dettaglio  sufficiente  a   consentire   al   cliente,

considerate  le  sue  caratteristiche,  di  assumere  una   decisione

consapevole sul servizio nel  cui  contesto  sorge  il  conflitto  di

interesse.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli  articoli

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  e  43  del  regolamento  (UE)

2017/565.

 

 

                              Art. 93.

 

(Sistemi di remunerazione  e  di  incentivazione  e  valutazione  del

                             personale)

 

  1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari

evitano di remunerare e di incentivare il proprio  personale  secondo

modalita’ incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse

dei clienti.

 

  1. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni

in materia di remunerazione, target di vendita  o  d’altro  tipo  che

potrebbero incentivare il personale  a  raccomandare  ai  clienti  al

dettaglio  un  particolare  strumento  finanziario,  se  puo’  essere

offerto uno strumento  differente,  piu’  adatto  alle  esigenze  del

cliente.

 

  1. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli

intermediari  di  cui  all’articolo  87  applicano   l’articolo   27,

paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio

personale secondo modalita’ incompatibili con il dovere di agire  nel

migliore interesse dei clienti.

 

  1. Il presente articolo si applica anche alle societa’ di gestione

UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle  banche  UE  con

succursale in Italia, limitatamente alla prestazione  di  servizi  di

investimento.

 

PARTE IV

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

 

 

                              Art. 94.

 

                 (Conservazione delle registrazioni)

 

  1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi  prestati  e  per

tutte le attivita’ e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti

a consentire alla Consob di verificare il  rispetto  delle  norme  in

materia  di  servizi  e  attivita’  di  investimento  e  di   servizi

accessori,  e  in  particolare  l’adempimento  degli   obblighi   nei

confronti dei clienti o potenziali clienti.

 

  1. Le registrazioni conservate a norma della presente  Parte  sono

fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per  un

periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per  un  periodo

fino a sette anni.

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli  articoli

72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Le disposizioni della presente Parte si  applicano  anche  alle

succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.

 

 

                              Art. 95.

 

(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle  comunicazioni

                            elettroniche)

 

  1. Le  registrazioni  di  cui  all’articolo  94   comprendono   la

registrazione delle conversazioni telefoniche o  delle  comunicazioni

elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei

servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a),  b)  c),  c-bis),

d), e) ed f) del Testo Unico.

 

  1. Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle  conversazioni

telefoniche  e  alle   comunicazioni   elettroniche   finalizzate   a

concludere  operazioni  nell’ambito  della  prestazione  dei  servizi

indicati al comma 1 che non hanno condotto all’effettiva  conclusione

di operazioni o alla prestazione di servizi.

 

  1. Ai fini dei commi 1 e 2, gli  intermediari  adottano  tutte  le

misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche  e  le

comunicazioni   elettroniche   effettuate,   trasmesse   o   ricevute

attraverso  apparecchiature  da  essi  fornite  a  un   impiegato   o

collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. Gli  intermediari

adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato  o

collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private

conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non  siano

in grado di registrare o copiare.

 

  1. Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le

conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra  loro  intercorrenti

che danno luogo o possono dar luogo a operazioni.

 

  Tale comunicazione puo’ essere effettuata  una  sola  volta,  prima

della prestazione di servizi di investimento.

 

  1. Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi

di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi

non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui  al  comma

 

  1. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite  canali

diversi da quello telefonico, a condizione  che  venga  impiegato  un

supporto  durevole  quale  posta,  fax,  posta  elettronica  o  altra

documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti  nel  corso

di  riunioni.  Il  contenuto  delle  conversazioni  intercorse   alla

presenza del  cliente  puo’  essere  registrato  mediante  verbali  o

annotazioni scritte. Tali ordini sono  considerati  equivalenti  agli

ordini ricevuti per telefono.

 

LIBRO V

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

 

                              Art. 96.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nei Libri V e VI si intendono per:

 

  1. a) «servizio di gestione collettiva del  risparmio»:  il  servizio

come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo Unico;

 

  1. b) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE)

231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;

 

  1. c) «gestori»: la societa’ di gestione del risparmio, la SICAV e la

SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;

 

  1. Ove non diversamente specificato, ai fini  dei  Libri  V  e  VI

valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

 

PARTE II

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

 

 

                              Art. 97.

 

                 (Regole generali di comportamento)

 

  1. Nello svolgimento  del  servizio  di  gestione  collettiva  del

risparmio, i gestori:

 

  1. a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse

dei partecipanti agli OICR e dell’integrita’ dei mercati;

 

  1. b) assicurano che l’attivita’  di  gestione  sia  svolta  in  modo

indipendente, in  conformita’  degli  obiettivi,  della  politica  di

investimento e dei rischi specifici dell’OICR,  come  indicati  nella

documentazione d’offerta ovvero,  in  mancanza,  nel  regolamento  di

gestione o nello statuto dell’OICR;

 

  1. c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione  adeguata  delle

condizioni di liquidabilita’ degli strumenti finanziari, dei  beni  e

degli altri valori  in  cui  e’  possibile  investire  il  patrimonio

gestito,  anche  sulla  base  di  sistemi  di  valutazione  corretti,

trasparenti e adeguati;

 

  1. d) assicurano parita’ di trattamento a tutti gli investitori di uno

stesso OICR gestito e  si  astengono  da  comportamenti  che  possano

pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR  o

di un cliente.

 

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori,

limitatamente  alla  gestione  di  FIA  italiani  riservati,  possono

operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento

o dai documenti costitutivi del FIA.

 

  1. I gestori applicano, altresi’, gli articoli 17, paragrafo 2,  e

18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

 

                              Art. 98.

 

   (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)

 

  1. I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi  1,  3  e  4,  del

regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i

gestori, per ciascun OICVM gestito:

 

  1. a) acquisiscono  le   informazioni,   affidabili   e   aggiornate,

necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;

 

  1. b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;

 

  1. c) prima di disporre l’esecuzione delle operazioni,  effettuano  –

tenendo conto delle caratteristiche  del  potenziale  investimento  –

analisi di tipo  qualitativo  e  quantitativo  sul  contributo  dello

stesso ai profili di rischio-rendimento e alla  liquidita’  dell’OICR

gestito.

 

  1. I  gestori   conservano,   per   ciascun   OICR   gestito,   la

documentazione inerente alla prestazione  del  servizio  di  gestione

collettiva,  da  cui  devono  risultare  le  analisi  realizzate,  le

strategie deliberate e i controlli effettuati.

 

TITOLO II

BEST EXECUTION

Capo I

Esecuzione di ordini per conto di OICR

 

 

                              Art. 99.

 

(Misure per l’esecuzione degli ordini su  strumenti  finanziari  alle

              condizioni piu’ favorevoli per gli OICR)

 

  1. Nell’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori

si applica l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n.

231/2013.

 

  1. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV

abbia designato per la gestione del proprio patrimonio  una  societa’

di gestione del risparmio, quest’ultima deve ottenere preventivamente

il consenso della SICAV sulla strategia di  esecuzione  degli  ordini

adottata ai sensi del presente articolo.

 

  1. Limitatamente alla gestione di OICVM, le societa’  di  gestione

del  risparmio  e  le  SICAV  rendono  disponibili  agli  investitori

informazioni appropriate  circa  la  strategia  di  esecuzione  degli

ordini adottata ai sensi del comma 1 e  su  ogni  modifica  rilevante

della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate  agli

investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai

sensi del comma 1.

 

 

                              Art. 100.

 

(Verifica  e  aggiornamento  delle  misure  e  della   strategia   di

                             esecuzione)

 

  1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di

esecuzione, i gestori applicano l’articolo 27, paragrafi 4,  5  e  6,

del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

Capo II

Trasmissione di ordini per conto di OICR

 

 

                              Art. 101.

 

(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle

              condizioni piu’ favorevoli per gli OICR)

 

  1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori

applicano l’articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento  (UE)

  1. 231/2013.

 

TITOLO III

GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR

 

 

                              Art. 102.

 

                         (Principi generali)

 

  1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano  l’articolo  25

del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

 

                              Art. 103.

 

                    (Aggregazione e assegnazione)

 

  1. Nell’aggregazione  e  assegnazione  degli  ordini   i   gestori

applicano l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

TITOLO IV

INCENTIVI

 

 

                              Art. 104.

 

                  (Incentivi riguardanti gli OICR)

 

  1. Ai gestori si applica l’articolo 24  del  regolamento  (UE)  n.

231/2013 in materia di incentivi.

 

  1. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1,  limitatamente  alle

attivita’ di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.

 

TITOLO V

RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI

 

 

                              Art. 105.

 

              (Informazioni sulle operazioni eseguite)

 

  1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull’esecuzione

degli ordini di sottoscrizione e di  rimborso  nei  confronti  di  un

investitore previsti dall’articolo  26,  paragrafi  1,  2  e  4,  del

regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione  di  OICVM,

nel caso in cui le societa’  di  gestione  e  la  SICAV  ricevano  la

conferma dell’esecuzione  da  un  terzo,  essa  deve  essere  fornita

all’investitore al piu’ tardi il primo giorno  lavorativo  successivo

al ricevimento della conferma dal terzo.

 

  1. I gestori applicano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento

(UE) n. 231/2013. In caso  di  gestione  di  OICVM,  la  conferma  di

esecuzione dell’ordine contiene, altresi’, le ulteriori  informazioni

seguenti:

 

  1. a) la data e l’orario di ricezione dei mezzi di pagamento;

 

  1. b) la natura dell’ordine (sottoscrizione, rimborso);

 

  1. c) il numero delle quote o azioni dell’OICR attribuite;

 

  1. d) il valore unitario al quale le quote o  le  azioni  sono  state

sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;

 

  1. e) la somma totale delle commissioni e delle  spese  applicate  e,

qualora  l’investitore  lo  richieda,  la   scomposizione   di   tali

commissioni e spese in singole voci;

 

  1. f) le responsabilita’ dell’investitore in relazione al regolamento

dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la  consegna,

nonche’ i dettagli del conto rilevanti, qualora tali  responsabilita’

e dettagli non siano stati notificati in precedenza all’investitore.

 

  1. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto

di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le  societa’

di gestione del  risparmio  e  le  SICAV,  in  alternativa  a  quanto

previsto dall’articolo 26,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.

231/2013, possono fornire all’investitore, almeno ogni sei  mesi,  le

informazioni di cui al comma 2.

 

 

                              Art. 106.

 

       (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

 

  1. I gestori registrano su nastro magnetico o  su  altro  supporto

equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori  e

mantengono evidenza degli  ordini  inoltrati  elettronicamente  dagli

investitori.

 

PARTE III

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

 

 

                              Art. 107.

 

                (Commercializzazione di OICR propri)

 

  1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione  di  quote  o

azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42,  43,  51,

commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78,  79,

81 e 82. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68

e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM  propri  da

parte di societa’ di gestione del risparmio e di SICAV  si  applicano

gli articoli 52 e 53.

 

  1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione  di  quote  o

azioni  di  OICR  propri  nei  confronti  dei   soggetti   richiamati

dall’articolo 61, commi 1 e 2,  si  applicano  i  commi  3  e  4  del

medesimo articolo.

 

  1. Resta  ferma  la  possibilita’  per   i   soggetti   richiamati

dall’articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in  via  generale  o  per

singola operazione, di essere  trattati  come  clienti  professionali

ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.

 

 

                              Art. 108.

 

    (Societa’ di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)

 

  1. Le disposizioni contenute nella presente Parte e nella Parte II

si applicano altresi’ alle societa’ di gestione UE e ai  GEFIA  UE  i

quali prestano in Italia, mediante  stabilimento  di  succursale,  il

servizio di gestione collettiva del risparmio.

 

 

                              Art. 109.

 

               (Commercializzazione di OICR di terzi)

 

  1. Le societa’  di  gestione  del  risparmio  che  procedono  alla

commercializzazione di quote o azioni di OICR di  terzi  osservano  i

principi  e  le  regole  generali  del  Testo  Unico   in   tema   di

distribuzione di strumenti finanziari.

 

  1. Alle societa’ di gestione  del  risparmio  che  procedono  alla

commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi  si  applicano

gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60,  62,

comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 e 94.

Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del

regolamento (UE) 2017/565.

 

LIBRO VI

PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

                              Art. 110.

 

                      (Ambito di applicazione)

 

  1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di  gestione

collettiva del risparmio nonche’ dei servizi  e  delle  attivita’  di

investimento, gli articoli 88  e  90,  nonche’  le  disposizioni  del

presente Libro.

 

  1. I gestori che svolgono  attivita’  di  ricerca  in  materia  di

investimenti applicano altresi’ gli articoli 36 e 37 del  regolamento

(UE) 2017/565.

 

  1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita’ di investimento

i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro IV.

 

  1. Le disposizioni della Parte IV del Libro IV  e  del  Titolo  II

della Parte II del presente Libro si applicano:

 

  1. a) alla commercializzazione, anche fuori sede  o  a  distanza,  di

quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;

 

  1. b) all’offerta fuori sede o a distanza, da parte  delle  SGR,  dei

propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza  in  materia

di investimenti.

 

  1. Ai GEFIA UE che svolgono l’attivita’ di gestione collettiva del

risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si  applicano

gli articoli 115, 116, 117 e 118.

 

 

                              Art. 111.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Ai fini del presente Libro si intendono per:

 

  1. a) “servizi”: i servizi e le attivita’ di investimento, i  servizi

accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;

 

  1. b) “sistema di gestione  del  rischio”:  il  sistema  disciplinato

dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 231/2013 e  dal  regolamento

Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio;

 

  1. c) “sistema dei  controlli”:  l’insieme  delle  regole,  funzioni,

strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli  altri,  alla

verifica  dell’attuazione  delle  strategie  e  politiche  aziendali,

all’efficienza   e   all’efficacia   dei   processi   aziendali,   al

mantenimento  dell’affidabilita’  e  sicurezza   delle   informazioni

aziendali e delle  procedure  informatiche  e  alla  identificazione,

misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione

dei rischi, quali, ad esempio,  i  rischi  di  mercato,  di  credito,

operativi e reputazionali;

 

  1. d) “soggetto rilevante”: il  soggetto  indicato  nell’articolo  2,

paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)  2017/565,  comprensivo

anche delle persone giuridiche;

 

  1. e) “gestori  sottosoglia”:  i   gestori   indicati   nell’articolo

35-undecies del TUF.

 

TITOLO II

STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

 

 

                              Art. 112.

 

           (Strategie per l’esercizio dei diritti di voto)

 

  1. Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di

voto sono disciplinate  dall’articolo  37  del  regolamento  (UE)  n.

231/2013.

 

  1. La disciplina di cui al comma  1  non  si  applica  ai  gestori

sottosoglia.

 

PARTE II

FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI

TITOLO I

FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ

 

 

                              Art. 113.

 

 (Modalita’ di esercizio della funzione di controllo di conformita’)

 

  1. Le modalita’  di  esercizio  della  funzione  di  controllo  di

conformita’ sono disciplinate dall’articolo 61 del  regolamento  (UE)

  1. 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti,

anche con riferimento all’osservanza delle disposizioni normative  in

materia di OICVM e di servizi e attivita’ di investimento.

 

TITOLO II

OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE

 

 

                              Art. 114.

 

                       (Operazioni personali)

 

  1. Le operazioni personali sono disciplinate dall’articolo 63  del

regolamento (UE) n. 231/2013. Per i  gestori  di  OICVM  il  richiamo

contenuto nell’articolo 63 del  regolamento  (UE)  n.  231/2013  alla

direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina  in  materia

di OICVM.

 

 

                              Art. 115.

 

                (Gestione dei conflitti di interesse)

 

  1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far  sorgere

un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase  di

costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra:

 

  1. a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o

qualsiasi persona o entita’ avente stretti legami con il gestore o un

soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal  gestore  o

gli interessi dei partecipanti a tale OICR;

 

  1. b) gli  interessi  dell’OICR,  ovvero  dei  partecipanti,  e   gli

interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;

 

  1. c) gli  interessi  dell’OICR,  ovvero  dei  partecipanti,  e   gli

interessi di un altro cliente del gestore;

 

  1. d) gli interessi di due o piu’ clienti del gestore.

 

  1. I tipi di conflitti di interesse che  possono  insorgere  nella

gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30  del  regolamento

(UE) n. 231/2013.

 

  1. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:

 

  1. a) identificati;

 

  1. b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da  evitare

che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu’ OICR  gestiti

e i loro clienti.

 

  1. I gestori tengono distinti i compiti e le  responsabilita’  che

possono essere considerati incompatibili  fra  loro  o  che  appaiono

idonei a creare sistematici conflitti di interesse.

 

  1. Nel caso in cui i conflitti di  interesse  non  possano  essere

gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica  l’articolo

34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformita’ alla  politica  di

gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 117.

 

 

                              Art. 116.

 

(Comunicazione dei conflitti di interesse da  parte  dei  gestori  di

                               OICVM)

 

  1. I  gestori  di  OICVM  rendono  disponibile  periodicamente  ai

clienti, mediante adeguato supporto  duraturo,  un’informativa  sulle

situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo  115,  comma

5, illustrando la decisione assunta dagli  organi  o  dalle  funzioni

competenti e la relativa motivazione.

 

 

                              Art. 117.

 

(Politica, procedure e misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dei

                       conflitti di interesse)

 

  1. La  politica  di  gestione  dei  conflitti  di   interesse   e’

disciplinata dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

  1. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione  e

gestione dei conflitti di interesse sono  disciplinate  dall’articolo

33 del regolamento (UE) n. 231/2013. Ai gestori  sottosoglia  non  si

applica l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

 

                              Art. 118.

 

              (Monitoraggio dei conflitti di interesse)

 

  1. Il monitoraggio dei  conflitti  di  interesse  e’  disciplinato

dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

TITOLO III

RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI

 

 

                              Art. 119.

 

     (Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)

 

  1. Le procedure previste dall’articolo 88 regolano specificamente i

rapporti tra distributori e  consulenti  ai  fini  della  corretta  e

trasparente prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del

risparmio.

 

PARTE III

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

 

 

                              Art. 120.

 

     (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)

 

  1. Gli obblighi in materia di  conservazione  delle  registrazioni

sono disciplinati dall’articolo 66 del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

 

                              Art. 121.

 

                 (Elaborazione elettronica dei dati)

 

  1. L’elaborazione   elettronica   dei   dati   e’    disciplinata

dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 231/2013.

 

 

                              Art. 122.

 

   (Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)

 

  1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e  delle  operazioni  di

portafoglio  eseguite  sono   disciplinate   dall’articolo   64   del

regolamento (UE) n.  231/2013.  I  gestori  di  OICVM  registrano  le

seguenti ulteriori informazioni:

 

  1. a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

 

  1. b) l’indicazione  del  codice  ISIN  dello  strumento  finanziario

ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o,  in

caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

 

  1. c) il prezzo  unitario  dello  strumento  finanziario  escluse  le

commissioni e, se del caso,  gli  interessi  maturati;  nel  caso  di

strumenti di  debito  il  prezzo  puo’  essere  espresso  in  termini

monetari o in termini percentuali;

 

  1. d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario  e

del quantitativo.

 

 

                              Art. 123.

 

      (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)

 

  1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e  rimborso  e’

disciplinata dall’articolo 65 del regolamento  (UE)  n.  231/2013.  I

gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:

 

  1. a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

 

  1. b) il nome o altro elemento di identificazione  del  cliente,  con

evidenza dei soggetti alle dipendenze del  gestore  o,  nel  caso  di

ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione

o altro elemento identificativo dell’intermediario medesimo;

 

  1. c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un  consulente

finanziario  abilitato   all’offerta   fuori   sede,   gli   elementi

identificativi del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori

sede, del gestore che ha raccolto l’ordine o un codice identificativo

del consulente  finanziario  abilitato  all’offerta  fuori  sede  del

collocatore che ha raccolto l’ordine;

 

  1. d) la data in cui e’ stato impartito l’ordine di sottoscrizione  o

rimborso  e,  nel  caso  di  commercializzazione  diretta,  l’ora  di

acquisizione dell’ordine;

 

  1. e) la data e l’orario di  ricevimento  dell’ordine  da  parte  del

gestore;

 

  1. f) la tipologia dell’ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente  a

piani di sottoscrizione o di  disinvestimento,  a  servizi  collegati

alla  partecipazione  all’OICVM,  classe  o  comparto,  a  operazioni

straordinarie relative all’OICVM, classe o comparto, etc.);

 

  1. g) la data di valuta dell’ordine  di  sottoscrizione  o  rimborso,

ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e  il

mezzo di pagamento utilizzato;

 

  1. h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo  a

quello di esecuzione), in cui la liquidita’ e’ accreditata nei  conti

dell’OICVM   (per   le   sottoscrizioni)   o   prelevata    (per    i

disinvestimenti).

 

LIBRO VII

OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

PARTE I

OFFERTA FUORI SEDE

 

 

                              Art. 124.

 

                        (Offerta fuori sede)

 

  1. Nell’attivita’ di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di

servizi e attivita’ di investimento, di  depositi  strutturati  e  di

prodotti finanziari disciplinati dall’articolo 30 del Testo Unico, le

SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse

dalle  banche,  le  banche,  gli  intermediari  finanziari   iscritti

nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, le societa’ di gestione

del risparmio, le societa’ di gestione UE,  le  SICAV,  le  SICAF,  i

GEFIA UE e la societa’ Poste Italiane – Divisione  Servizi  di  Banco

Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto  diretto  con

la  clientela  si  avvalgono  dei  consulenti  finanziari   abilitati

all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di  cui

al Libro III e all’articolo 93.

 

  1. Nell’attivita’ di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR,

le societa’ di gestione del risparmio, le societa’ di gestione UE, le

SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni

di cui agli articoli 107 e 109.

 

  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all’offerta fuori

sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle

SIM, imprese di investimento UE e  imprese  di  paesi  terzi  diverse

dalle banche.

 

PARTE II

PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

 

 

                              Art. 125.

 

                             (Soggetti)

 

  1. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia,

le imprese di paesi terzi diverse dalla banche, le banche italiane  e

di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia e  la  societa’

Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi

dell’articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  144

del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio  di  cui

all’articolo 1, comma  5,  lettere  c)  o  c-bis),  del  Testo  Unico

nonche’, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi  dell’articolo

18, comma 3, del Testo Unico, gli  intermediari  finanziari  iscritti

nell’albo  previsto  dall’articolo  106  del  TUB,  autorizzati  alla

prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla  promozione

e al collocamento mediante tecniche di comunicazione  a  distanza  di

prodotti finanziari nonche’ di  servizi  e  attivita’  d’investimento

prestati da altri intermediari.

 

  1. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia e

le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla

promozione e al collocamento mediante  tecniche  di  comunicazione  a

distanza anche dei prodotti e servizi di cui all’articolo 124,  comma

 

  1. Le societa’ di gestione del risparmio, le societa’ di  gestione

UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione

e al collocamento mediante tecniche di comunicazione  a  distanza  di

quote o azioni  di  OICR  in  conformita’  a  quanto  previsto  dagli

articoli 107 e 109.

 

  1. Le SIM, le banche  italiane  autorizzate  alla  prestazione  di

servizi  di  investimento,  gli  intermediari   finanziari   iscritti

nell’albo  previsto  dall’articolo  106  del  TUB,  autorizzati  alla

prestazione del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera  a),

del Testo Unico, limitatamente agli  strumenti  finanziari  derivati,

nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’articolo 18, comma

3, del Testo  Unico,  le  societa’  di  gestione  del  risparmio,  le

societa’ di gestione UE,  i  GEFIA  UE,  gli  agenti  di  cambio,  la

societa’  Poste  Italiane  –  Divisione  Servizi  di   Banco   Posta,

autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 144 del 14  marzo  2001,  le  imprese  di  paesi  terzi

nonche’ le imprese di investimento e le banche UE con  succursale  in

Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attivita’  di

investimento  in  Italia  possono  procedere  alla  promozione  e  al

collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri

servizi e attivita’ d’investimento.

 

  1. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di

comunicazione a  distanza  le  attivita’  svolte  nei  confronti  dei

clienti professionali di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d).

 

  1. Non costituisce promozione e collocamento mediante tecniche  di

comunicazione a distanza l’offerta  di  propri  strumenti  finanziari

rivolta ai componenti del consiglio  di  amministrazione  ovvero  del

consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche’  ai  collaboratori  non

subordinati  dell’emittente,  della  controllante  ovvero  delle  sue

controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all’emittente,

o a societa’ appartenente al medesimo gruppo,  a  condizione  che  il

relativo  accesso  sia  garantito  esclusivamente  a  tali   soggetti

mediante apposite misure di sicurezza.

 

 

                              Art. 126.

 

    (Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

 

  1. La  promozione  e  il   collocamento   mediante   tecniche   di

comunicazione  a  distanza  non  possono   effettuarsi   e,   qualora

intrapresi, devono essere immediatamente  interrotti,  nei  confronti

dei  clienti  che  si  dichiarino  esplicitamente  contrari  al  loro

svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine e’ fornita espressa

indicazione  della  possibilita’  per  i  clienti   di   opporsi   al

ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

 

 

                              Art. 127.

 

                            (Svolgimento)

 

  1. Nella  promozione  e  nel  collocamento  mediante  tecniche  di

comunicazione a distanza i soggetti di cui all’articolo 125 osservano

le disposizioni del Libro III e del Libro IV.

 

PARTE III

COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI

 

 

                              Art. 128.

 

(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi

                       di investimento altrui)

 

  1. Nell’offerta fuori sede e nella  promozione  e  collocamento  a

distanza  di  servizi  di  investimento  altrui,   gli   intermediari

interessati si organizzano in modo da assicurare  il  rispetto  delle

regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.

 

  1. Nell’offerta fuori sede e nella  promozione  e  collocamento  a

distanza  di  servizi  di  investimento  altrui,  l’intermediario  e’

responsabile della completezza e dell’accuratezza delle  informazioni

trasmesse al soggetto che presta  il  servizio.  L’intermediario  che

presta il servizio e’ responsabile  della  prestazione  dello  stesso

sulla base delle informazioni trasmesse.

 

LIBRO VIII

OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE

 

 

                              Art. 129.

 

          (Disciplina applicabile ai depositi strutturati)

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che

offrono o raccomandano, anche mediante tecniche  di  comunicazione  a

distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli

articoli 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  58,

59, 60, 61, nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII  e  IX  del

Libro III e gli articoli 124 e 126.

 

  1. Gli  intermediari  di  cui  all’articolo  87  che   offrono   o

raccomandano, anche mediante tecniche di  comunicazione  a  distanza,

depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV.

 

  1. Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle   banche   non

autorizzate  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita’  di

investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.

 

 

                              Art. 130.

 

(Disciplina  applicabile  ai  prodotti   finanziari   diversi   dagli

               strumenti finanziari emessi da banche)

 

  1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che

offrono o raccomandano, anche mediante tecniche  di  comunicazione  a

distanza, prodotti  finanziari  diversi  dagli  strumenti  finanziari

emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli  36,

37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,

nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del  Libro  III  e

gli articoli 124 e 126.

 

  1. Gli  intermediari  di  cui  all’articolo  87  che   offrono   o

raccomandano, anche mediante tecniche di  comunicazione  a  distanza,

prodotti finanziari diversi  dagli  strumenti  finanziari  emessi  da

banche rispettano le disposizioni del Libro IV.

 

  1. Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle   banche   non

autorizzate  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita’  di

investimento che offrono o raccomandano prodotti  finanziari  diversi

dagli strumenti finanziari.

 

LIBRO IX

REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI FINANZIARI

EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

 

 

                              Art. 131.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nel presente Libro si intendono per:

 

  1. a) “prodotti finanziari assicurativi”: le polizze e le  operazioni

di cui ai rami vita III e V di  cui  all’articolo  2,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle

forme pensionistiche individuali di cui  all’articolo  13,  comma  1,

lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

 

  1. b) “soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa”: le SIM e

le  imprese  di  investimento  UE,  le  banche  italiane  e  UE,  gli

intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106

del TUB e la societa’ Poste Italiane –  Divisione  Servizi  di  Banco

Posta,  autorizzata  ai  sensi  dell’articolo  2  del   decreto   del

Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo  2001,  anche  quando

operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta

fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.

 

 

                              Art. 132.

 

        (Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa)

 

  1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi,  anche

mediante tecniche di comunicazione a distanza, i  soggetti  abilitati

all’intermediazione assicurativa rispettano le  disposizioni  di  cui

agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII  e  IX  del

Libro III e al Libro IV e gli articoli 124 e 126.

 

  1. I soggetti abilitati  all’intermediazione  assicurativa,  fermo

restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresi’  al

contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento

contrattuale, le seguenti informazioni:

 

  1. a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;

 

  1. b) il riferimento al registro degli intermediari  assicurativi  di

cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

in cui sono iscritti e l’indicazione circa  i  mezzi  esperibili  per

verificare che siano effettivamente registrati;

 

  1. c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo

al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o  all’impresa

di  assicurazione,   ovvero   ricorsi   a   organi   di   risoluzione

stragiudiziale delle controversie;

 

  1. d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al

dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese

di assicurazione;

 

  1. e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al

dieci per cento del capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  del

soggetto  abilitato  all’intermediazione  assicurativa  detenuta   da

imprese di assicurazione;

 

  1. f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:

 

  1) se forniscono consulenze basate  su  un’analisi  imparziale.  In

tale   circostanza   i   soggetti    abilitati    all’intermediazione

assicurativa sono tenuti a  fondare  le  proprie  valutazioni  su  un

numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al

fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste  del

contraente;

 

  2) e, in virtu’ di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre

esclusivamente i contratti di una o piu’  imprese  di  assicurazione,

dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

 

  3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti  di

una o piu’ imprese  di  assicurazione  e  non  forniscano  consulenze

fondate sull’obbligo, di cui al  precedente  numero  1),  di  fornire

un’analisi imparziale. In  tal  caso  comunicano,  su  richiesta  del

contraente, la denominazione delle imprese di  assicurazione  con  le

quali hanno o potrebbero  avere  rapporti  d’affari,  fermo  restando

l’obbligo di avvisare il contraente del diritto  di  richiedere  tali

informazioni.

 

  1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto  avente  ad

oggetto  prodotti  finanziari  assicurativi,  i  soggetti   abilitati

all’intermediazione assicurativa  devono,  basandosi  in  particolare

sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno  precisare  le

richieste e le esigenze di tale contraente e le  ragioni  su  cui  si

fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato  prodotto  della

specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda  della

complessita’ del contratto assicurativo proposto.

 

  1. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano

le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per  le  quali

operano.

 

 

                              Art. 133.

 

                    (Modalita’ dell’informativa)

 

  1. L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo 132

deve essere comunicata:

 

  1. a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

 

  1. b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.

 

  1. L’informativa da fornire ai contraenti  a  norma  dell’articolo

132, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o  altro

supporto duraturo disponibile e accessibile per il contraente.  Detta

informativa puo’, tuttavia, essere  anticipata  verbalmente  ove  sia

necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo  richieda

il contraente. In tali casi i soggetti abilitati  all’intermediazione

assicurativa provvedono a fornire l’informativa su supporto  cartaceo

o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto  e

comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

 

 

                              Art. 134.

 

                     (Imprese di assicurazione)

 

  1. Alla distribuzione di prodotti finanziari  assicurativi,  anche

mediante tecniche  di  comunicazione  a  distanza,  effettuata  dalle

imprese di assicurazione si applicano le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 36, 37, 40, 41, 42, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII  e  IX  del

Libro III e al Libro IV e l’articolo 126. Ai fini del presente comma,

non  si  applica  l’articolo  47,  paragrafo  1,  lettera   g),   del

regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. L’informativa da fornire  ai  contraenti  ai  sensi  del  comma

precedente deve essere comunicata:

 

  1. a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

 

  1. b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

 

  1. c) su supporto cartaceo o altro supporto  duraturo  disponibile  e

accessibile per il  contraente.  Detta  informativa  puo’,  tuttavia,

essere  anticipata  verbalmente  ove  sia  necessaria  una  copertura

immediata del rischio o qualora lo richieda il  contraente.  In  tali

casi le imprese di assicurazione provvedono a  fornire  l’informativa

su supporto  cartaceo  o  altro  supporto  duraturo  subito  dopo  la

conclusione  del  contratto  e  comunque  non  oltre  i  due   giorni

lavorativi successivi.

 

  1. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee  procedure  per

garantire l’adeguata formazione, l’aggiornamento professionale  e  il

rispetto delle regole di comportamento  di  cui  al  comma  1,  anche

quando operano per il tramite di reti distributive, e  ne  verificano

in concreto l’osservanza.

 

 

                              Art. 135.

 

(Distribuzione di  prodotti  bancari  e  assicurativi  e  servizi  di

                            investimento)

 

  1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di  distribuzione

di depositi strutturati, di  prodotti  finanziari  emessi  da  banche

diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti finanziari  emessi

da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro,  sia  il

collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia  di

investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti  al

fine di adempiere in  modo  uniforme  e  coordinato  alle  regole  di

condotta.

 

LIBRO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA

O SOCIALMENTE RESPONSABILE

 

 

                              Art. 136.

 

                       (Obblighi informativi)

 

  1. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  nel

prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui  all’Allegato

1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio  1999

e successive modificazioni e nei contratti di cui all’articolo 37 del

presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati  come

“etici” o “socialmente  responsabili”,  i  soggetti  abilitati  e  le

imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

 

  1. a) gli obiettivi e le caratteristiche in  relazione  ai  quali  il

prodotto  o  servizio  e’  qualificato  come  etico   o   socialmente

responsabile;

 

  1. b) i criteri generali di selezione degli strumenti  finanziari  in

virtu’ degli obiettivi e delle caratteristiche di  cui  alla  lettera

a);

 

  1. c) le  politiche  e   gli   obiettivi   eventualmente   perseguiti

nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari

detenuti in portafoglio;

 

  1. d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale  o

ambientale di proventi generati dai prodotti offerti  e  dai  servizi

prestati e la relativa misura;

 

  1. e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento

degli obiettivi di cui alla  lettera  a),  compresa  la  presenza  di

organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti  abilitati  e

delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

 

  1. f) l’adesione  a  codici  di  autoregolamentazione,  promossi   da

soggetti specializzati.

 

  1. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1

deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati

e delle imprese di assicurazione.

 

 

                              Art. 137.

 

                    (Obblighi di rendicontazione)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente,  almeno

nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti  e  servizi

qualificati come “etici” o  “socialmente  responsabili”,  i  soggetti

abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai

dodici mesi precedenti:

 

  1. a) l’illustrazione dell’attivita’  di  gestione  in  relazione  ai

criteri generali di selezione degli strumenti finanziari  individuati

ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b);

 

  1. b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di

voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

 

  1. c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di

carattere sociale o ambientale  di  proventi  generati  dai  prodotti

offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

 

  1. Le informazioni di cui al comma 1  sono  rese  disponibili,  in

forma sintetica, nel sito internet dei  soggetti  abilitati  e  delle

imprese di assicurazione.

 

LIBRO XI

ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

 

                              Art. 138.

 

                            (Definizioni)

 

  1. Nel presente Libro si intendono per:

 

  1. a) “offerta fuori sede”: la promozione e il collocamento presso il

pubblico  di  strumenti  finanziari,  di  servizi  e   attivita’   di

investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;

 

  1. b) “regolamento  ministeriale  di  cui  all’articolo  18-bis”:  il

regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e  delle  Finanze  ai

sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;

 

  1. c) “regolamento  ministeriale  di  cui  all’articolo  18-ter”:  il

regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e  delle  Finanze  ai

sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;

 

  1. d) “regolamento  ministeriale  di   cui   all’articolo   31”:   il

regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e  delle  Finanze  ai

sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

 

  1. e) “Organismo” ovvero “OCF”: l’Organismo  di  vigilanza  e  tenuta

dell’albo unico dei consulenti finanziari  di  cui  all’articolo  31,

comma 4, del Testo Unico;

 

  1. f) “albo”:  l’albo  unico  dei  consulenti   finanziari   di   cui

all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

 

  1. g) “protocollo di intesa”: il protocollo adottato tra l’Organismo e

la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre

2015, n. 208;

 

  1. h) “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari  autonomi,  le

societa’  di  consulenza  finanziaria  e  i   consulenti   finanziari

abilitati all’offerta fuori sede;

 

  1. i) “consulente finanziario autonomo”: la  persona  fisica  di  cui

all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;

 

  1. l) “societa’ di consulenza finanziaria”: la persona  giuridica  di

cui all’articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

 

  1. m) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori  sede”:  la

persona fisica di cui all’articolo 1, comma  5-septies.3,  del  Testo

Unico;

 

  1. n) “soggetti  abilitati”:  i  soggetti  che  devono  avvalersi  di

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma  della

Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo  Unico  e  delle  disposizioni

emanate in base a essa;

 

  1. o) “prove valutative”: le prove valutative di  cui  agli  articoli

18-bis, comma 1,  e  31,  comma  5,  del  Testo  Unico,  e  la  prova

valutativa semplificata di cui all’articolo 150;

 

  1. p) “contributo dovuto all’Organismo”:  la  contribuzione  prevista

dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

 

  1. q) “consulenza  in   materia   di   investimenti”:   il   servizio

d’investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera  f),  e  comma

5-septies, del Testo Unico;

 

  1. r) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del  consulente  finanziario

autonomo o della societa’  di  consulenza  finanziaria  nonche’  ogni

altra persona fisica i cui servizi sono a  disposizione  e  sotto  il

controllo del consulente finanziario autonomo  o  della  societa’  di

consulenza  finanziaria  e  che  partecipano  alla  prestazione   del

servizio di consulenza e all’esercizio dell’attivita’  di  consulenza

da parte del medesimo consulente;

 

  1. s) “cliente”: la persona fisica o  giuridica  alla  quale  vengono

prestati servizi di investimento o accessori;

 

  1. t) “cliente professionale”: il cliente professionale  privato  che

soddisfa  i  requisiti  di  cui  all’Allegato  n.  3   del   presente

regolamento e  il  cliente  professionale  pubblico  che  soddisfa  i

requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze ai sensi dell’articolo 6,  comma  2-sexies,  del  Testo

Unico;

 

  1. u) “cliente  al  dettaglio”:  il  cliente  che  non   e’   cliente

professionale.

 

PARTE II

ORGANISMO

 

 

                              Art. 139.

 

                         (Tenuta dell’albo)

 

  1. Nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari  di  cui

all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l’Organismo:

 

  1. a) procede alle  iscrizioni,  previo  accertamento  dei  requisiti

prescritti, al diniego delle iscrizioni  per  difetto  dei  requisiti

stessi e alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati

nei casi e  nelle  forme  previste  dalla  legge  o  dai  regolamenti

adottati dall’Organismo, nonche’ alle variazioni  dei  dati  in  esso

registrati;

 

  1. b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;

 

  1. c) svolge ogni altra attivita’ necessaria ai fini  dell’iscrizione

all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione  dello  svolgimento

delle prove valutative;

 

  1. d) adotta proprie disposizioni al fine di garantire un  efficiente

esercizio delle funzioni svolte;

 

  1. e) rende pubbliche le disposizioni adottate ai sensi della lettera

d),  che  abbiano  rilevanza  esterna  secondo  quanto  indicato  nel

protocollo di intesa stipulato con la Consob, indicando, tra l’altro,

i termini dei procedimenti di propria competenza;

 

  1. f) aggiorna tempestivamente l’albo sulla  base  dei  provvedimenti

adottati dall’autorita’ giudiziaria  e  dallo  stesso  Organismo  nei

confronti degli iscritti;

 

  1. g) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione

all’albo.

 

 

                              Art. 140.

 

        (Vigilanza dell’Organismo sui consulenti finanziari)

 

  1. L’Organismo  vigila  sui  consulenti  finanziari  al  fine   di

assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la  tutela

degli  investitori  e  di  salvaguardare  la  fiducia   del   sistema

finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 31 del  Testo

Unico.

 

  1. L’Organismo adotta  ogni  misura  organizzativa  necessaria  ad

assicurare la  tutela  degli  investitori,  nonche’  l’imparzialita’,

autonomia e indipendenza dell’attivita’  di  vigilanza  a  tale  fine

svolta.

 

  1. L’Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un’efficace

politica di gestione dei conflitti di interesse per:

 

  1. a) individuare, in relazione all’attivita’ svolta, le  circostanze

che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;

 

  1. b) definire le procedure da seguire e le misure  da  adottare  per

prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure

garantiscono che, pur in presenza di un conflitto  di  interessi  dei

dipendenti o dei componenti dell’Organismo,  quest’ultimo  svolga  la

propria attivita’ con imparzialita’ e indipendenza.

 

  1. I  dipendenti  e  i  componenti  dell’Organismo  comunicano  al

Collegio Sindacale  del  medesimo  Organismo,  secondo  le  modalita’

definite dalle procedure di  cui  al  comma  3,  ogni  situazione  di

potenziale  conflitto  di  interesse  e  di  potenziale   pregiudizio

all’indipendenza e imparzialita’ dell’attivita’ svolta.

 

 

                              Art. 141.

 

        (Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo)

 

  1. L’Organismo, ai fini del corretto esercizio delle  funzioni  di

cui agli articoli 31 del Testo  Unico,  e  139  e  140  del  presente

regolamento e  per  consentire  lo  svolgimento  nei  suoi  confronti

dell’attivita’ di vigilanza da parte  della  Consob  ai  sensi  degli

articoli 31-bis del Testo Unico,  e  142  del  presente  regolamento,

adotta, applica e mantiene:

 

  1. a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali

e  una  struttura  organizzativa  che  regolino  in  forma  chiara  e

documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni  e

delle responsabilita’;

 

  1. b) idonei meccanismi di controllo interno  volti  a  garantire  il

rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;

 

  1. c) un efficace sistema di pubblicita’ delle  proprie  disposizioni

relative all’attivita’ dei consulenti finanziari,  in  conformita’  a

quanto previsto dall’articolo 139, comma 1, lettera e);

 

  1. d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano  provvisti

di idonee qualifiche, conoscenze e  competenze  per  l’esercizio  dei

compiti e delle funzioni loro attribuite e,  in  particolare,  che  i

componenti dell’Organismo preposti  alle  attivita’  di  vigilanza  e

sanzionatoria possiedano  specifici  requisiti  di  professionalita’,

indipendenza e onorabilita’, stabiliti nello statuto;

 

  1. e) procedure funzionali alla preventiva verifica  di  legittimita’

della propria attivita’;

 

  1. f) procedure  che  garantiscano,  nell’ambito   del   procedimento

sanzionatorio, il rispetto dei principi  del  contraddittorio,  della

conoscenza degli  atti  istruttori,  della  verbalizzazione  e  della

distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

 

  1. g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrita’

e la riservatezza delle  informazioni,  tenendo  conto  della  natura

delle informazioni stesse;

 

  1. h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob

i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;

 

  1. i) procedure  specifiche  per   la   ricezione   di   segnalazioni

riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione  delle

norme disciplinanti l’attivita’ svolta dai consulenti finanziari, nel

rispetto della riservatezza e della tutela del  soggetto  segnalante.

Le informazioni contenute nelle  segnalazioni,  ove  rilevanti,  sono

utilizzate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;

 

  1. l) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.

 

  1. L’Organismo controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia  dei

requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure  adeguate

per rimediare a eventuali carenze.

 

 

                              Art. 142.

 

               (Vigilanza della Consob sull’Organismo)

 

  1. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e

delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle  sue

funzioni.

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31-bis,  comma  2,

del Testo Unico, l’Organismo informa tempestivamente la Consob  degli

atti e degli eventi di maggior rilievo relativi  all’esercizio  delle

proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.

 

  1. L’Organismo comunica alla Consob,  con  frequenza  mensile,  il

numero  di  segnalazioni  ricevute  nei  confronti   dei   consulenti

finanziari, il  numero  di  provvedimenti  cautelari  e  sanzionatori

adottati e il numero di archiviazioni.

 

  1. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob  tutti

gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei  propri

compiti  che  possano  costituire  un’irregolarita’  nella   gestione

dell’Organismo.

 

 

                              Art. 143.

 

             (Informazioni tra la Consob e l’Organismo)

 

  1. La  Consob  e  l’Organismo   si   danno   immediata   reciproca

comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini  dello  svolgimento

dell’attivita’ di vigilanza di competenza dell’altro soggetto.

 

 

                              Art. 144.

 

(Trattazione  dei  reclami  contro  i  provvedimenti  di  iscrizione,

   cancellazione e riammissione all’albo adottati dall’Organismo)

 

  1. L’interessato puo’ presentare  alla  Consob  reclamo  contro  i

provvedimenti inerenti all’iscrizione all’albo, alla cancellazione  e

alla riammissione all’albo adottati dall’Organismo entro  il  termine

di  trenta  giorni  dalla  notifica  della  comunicazione  effettuata

secondo   le   modalita’   stabilite   dall’Organismo   con   proprio

regolamento. Qualora ravvisi  un’irregolarita’  sanabile,  la  Consob

assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi

non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula

le proprie osservazioni entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  del

reclamo.

 

  1. Ove il reclamo non  sia  manifestamente  infondato,  la  Consob

comunica all’interessato e  all’Organismo  l’avvio  dell’esame  delle

circostanze oggetto del reclamo.  In  esito  all’istruttoria,  previa

valutazione delle eventuali  osservazioni  presentate  dall’Organismo

rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica tempestivamente

all’interessato  e  all’Organismo  le  proprie  determinazioni.   Nei

successivi  trenta  giorni  l’Organismo  comunica   alla   Consob   e

all’interessato   i   provvedimenti   eventualmente    assunti.    Il

procedimento e’ sospeso per  il  periodo  di  tempo  stabilito  dalla

Consob   per   la   formulazione   delle   osservazioni   da    parte

dell’Organismo.

 

 

                              Art. 145.

 

(Requisiti di rappresentativita’ delle associazioni professionali dei

consulenti  finanziari  autonomi,  delle   societa’   di   consulenza

finanziaria, dei consulenti finanziari  abilitati  all’offerta  fuori

                   sede e dei soggetti abilitati)

 

  1. Sono rappresentative  dei  consulenti  finanziari  autonomi  le

associazioni che:

 

  1. a) sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata

autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo

prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.

Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell’associazione,

perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano

lo scopo dell’associazione;

 

  1. b) hanno  tra  i  propri   associati   esclusivamente   consulenti

finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell’albo;

 

  1. c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale

degli iscritti nella relativa sezione. I  dati  di  riferimento  sono

valutati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a  quello  in

cui e’ stata formalizzata l’istanza di valutazione della  sussistenza

dei requisiti;

 

  1. d) hanno delega esclusiva  a  rappresentare  i  singoli  associati

iscritti alla relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.

 

  1. Sono rappresentative delle societa’ di consulenza finanziaria le

associazioni che:

 

  1. a) sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata

autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo

prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.

Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell’associazione,

perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano

lo scopo dell’associazione;

 

  1. b) hanno  tra  i  propri  associati  prevalentemente  societa’  di

consulenza  finanziaria  che  complessivamente   si   avvalgono   dei

consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al  dieci

per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi  che  operano

nelle societa’ di consulenza finanziaria o  di  cui  le  societa’  si

avvalgono, iscritti nella  relativa  sezione  dell’albo.  I  dati  di

riferimento  sono  rilevati  alla  data  del  31  dicembre  dell’anno

precedente a  quello  in  cui  e’  stata  formalizzata  l’istanza  di

valutazione della sussistenza dei requisiti;

 

  1. c) hanno delega esclusiva  a  rappresentare  i  singoli  associati

iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.

 

  1. Sono  rappresentative  dei  consulenti   finanziari   abilitati

all’offerta fuori sede le associazioni che:

 

  1. a) sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata

autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo

prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.

Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell’associazione,

perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano

lo scopo dell’associazione;

 

  1. b) hanno  tra  i  propri   associati   esclusivamente   consulenti

finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti  nella  relativa

sezione dell’albo;

 

  1. c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci  per  cento

del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

iscritti all’albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data  del

31  dicembre  dell’anno  precedente  a  quello  in   cui   e’   stata

formalizzata  l’istanza  di   valutazione   della   sussistenza   dei

requisiti;

 

  1. d) hanno delega esclusiva  a  rappresentare  i  singoli  associati

iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.

 

  1. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:

 

  1. a) sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata

autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo

prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.

Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell’associazione,

perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano

lo scopo dell’associazione;

 

  1. b) hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti abilitati

e intermediari  finanziari  che  complessivamente  si  avvalgono  dei

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale

non inferiore al dieci per cento  del  numero  degli  iscritti  nella

relativa sezione dell’albo. I dati di riferimento sono rilevati  alla

data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in  cui  e’  stata

formalizzata  l’istanza  di   valutazione   della   sussistenza   dei

requisiti;

 

  1. c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati.

 

  1. L’Organismo mantiene previsioni statutarie idonee  a  garantire

che  le  associazioni  professionali  che  lo   costituiscono   siano

adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell’albo.

 

  1. Nella relazione di cui all’articolo 31-bis, comma 3, del  Testo

Unico,  l’Organismo  indica  le  associazioni  che  al  31   dicembre

dell’anno  di  riferimento  acquisiscono,  mantengono  o  perdono  la

qualita’ di associato.

 

PARTE III

DISCIPLINA DELL’ALBO

 

 

                              Art. 146.

 

               (Albo unico dei consulenti finanziari)

 

  1. Sono iscritti all’albo, in tre distinte sezioni,  i  consulenti

finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti  finanziari

autonomi e le societa’ di  consulenza  finanziaria  in  possesso  dei

requisiti indicati all’articolo 148.  Nelle  sezioni  dell’albo  sono

altresi’ indicati i soggetti cancellati.

 

  1. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell’albo:

 

  1. a) cognome e nome;

 

  1. b) luogo e data di nascita;

 

  1. c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;

 

  1. d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all’albo;

 

  1. e) denominazione dei soggetti abilitati per  conto  dei  quali  il

consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede  opera  e  ha

operato, con  l’indicazione  dei  relativi  periodi  di  operativita’

ovvero denominazione della societa’  di  consulenza  finanziaria  per

conto della quale il consulente  finanziario  autonomo  svolge  o  ha

svolto l’attivita’ di consulenza finanziaria, con  l’indicazione  dei

relativi periodi di operativita’;

 

  1. f) estremi  degli  eventuali  provvedimenti  di  radiazione  o  di

sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei  confronti  degli

iscritti nonche’ ogni altro  provvedimento  incidente  sull’esercizio

della loro attivita’;

 

  1. g) luogo  di   conservazione   della   documentazione   comunicato

all’Organismo ai sensi dell’articolo 153;

 

  1. h) la  circostanza  che  il   consulente   finanziario   abilitato

all’offerta  fuori   sede   opera   sotto   supervisione   ai   sensi

dell’articolo 81, comma 1, lettera c);

 

  1. i) la condizione di “impossibilita’ ad  operare”  per  intervenuta

perdita dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 2, lettere f)  e

g), a seguito dell’interruzione del rapporto  professionale  con  una

societa’ di consulenza finanziaria.

 

  1. Per ciascuna societa’ di consulenza finanziaria  sono  indicati

nell’albo:

 

  1. a) denominazione sociale;

 

  1. b) data di costituzione;

 

  1. c) sede legale e, se diversa dalla  sede  legale,  la  sede  della

direzione generale;

 

  1. d) estremi del provvedimento di iscrizione all’albo;

 

  1. e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria

in  essere  nei  confronti  della  societa’,   nonche’   ogni   altro

provvedimento incidente sull’esercizio dell’attivita’ sociale;

 

  1. f) luogo  di   conservazione   della   documentazione   comunicato

all’Organismo ai sensi dell’articolo 153;

 

  1. g) i nominativi dei  consulenti  finanziari  autonomi  di  cui  la

societa’ si avvale.

 

  1. Per i soggetti che sono stati cancellati dall’albo, oltre  agli

elementi  indicati  ai  commi  2  e  3,  e’  indicata  la   data   di

cancellazione.

 

  1. Non e’ possibile  la  contemporanea  iscrizione  delle  persone

fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari

autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

 

 

                              Art. 147.

 

               (Pubblicita’ degli atti dell’Organismo)

 

  1. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato

con modalita’ idonee ad  assicurarne  la  massima  diffusione,  anche

attraverso internet.

 

  1. Le  delibere  di  iscrizione  e  cancellazione  dall’albo,  gli

ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti

nell’albo e gli altri provvedimenti  o  atti  rilevanti  relativi  ai

soggetti  iscritti  ovvero  al  funzionamento   dell’Organismo   sono

pubblicati con indicazione del soggetto a cui si riferiscono e  dello

specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul  sito

internet  dell’Organismo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla

disciplina in materia di protezione dei dati personali.

 

 

                              Art. 148.

 

      (Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni dell’albo)

 

  1. Per  conseguire  l’iscrizione  all’albo   nella   sezione   dei

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e’ necessario:

 

  1. a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ prescritti dal

regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico e non

trovarsi in una delle situazioni impeditive  di  cui  al  regolamento

medesimo;

 

  1. b) essere muniti del titolo di studio prescritto  dal  regolamento

ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico;

 

  1. c) aver superato la prova  valutativa  di  cui  all’articolo  149,

ovvero quella di cui all’articolo 150, o quella prevista dalle  norme

vigenti all’epoca in cui la  prova  valutativa  e’  stata  sostenuta,

ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita’

accertati  dall’Organismo   sulla   base   dei   criteri   valutativi

individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo  31  del

Testo Unico.

 

  1. Per  conseguire  l’iscrizione  all’albo   nella   sezione   dei

consulenti finanziari autonomi e’ necessario:

 

  1. a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ prescritti dal

regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico e

non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento

medesimo;

 

  1. b) essere muniti del titolo di studio prescritto  dal  regolamento

ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

 

  1. c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di

taluno dei requisiti  di  professionalita’  accertati  dall’Organismo

sulla  base  dei  criteri  valutativi  individuati  dal   regolamento

ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

 

  1. d) essere in possesso dei requisiti  di  esperienza  professionale

stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del

Testo Unico;

 

  1. e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza  previsti  dal

regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

 

  1. f) essere in possesso  dei  requisiti  patrimoniali  previsti  dal

regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

 

  1. g) fornire all’Organismo  tutte  le  informazioni  –  compreso  un

programma di attivita’ che indichi in  particolare  i  contenuti  del

servizio di consulenza e la struttura organizzativa – di  cui  questo

necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo  abbia

adottato, al momento dell’iscrizione, tutte le misure necessarie  per

adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero  la

dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della societa’

di consulenza finanziaria attestante la conclusione di  un  contratto

di collaborazione con il soggetto  richiedente  l’iscrizione  la  cui

efficacia e’ condizionata all’iscrizione del soggetto stesso.

 

  1. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dedicata alle

societa’ di consulenza finanziaria le societa’ devono:

 

  1. a) essere costituite in forma di societa’ per azioni o di societa’

a responsabilita’ limitata;

 

  1. b) essere in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento

ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

 

  1. c) fornire  all’Organismo  tutte  le  informazioni,  compreso   un

programma di attivita’ che indichi in  particolare  i  contenuti  del

servizio di consulenza e la struttura organizzativa,  di  cui  questo

necessita per accertare che la societa’ abbia  adottato,  al  momento

dell’iscrizione,  tutte  le  misure  necessarie  per  adempiere  agli

obblighi derivanti dal presente regolamento.

 

 

                              Art. 149.

 

                         (Prova valutativa)

 

  1. La prova valutativa per l’iscrizione  nelle  sezioni  dell’albo

relative alle persone fisiche, avente carattere  teorico-pratico,  e’

indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo  con  provvedimento

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  anche  nella

forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell’Organismo.

 

  1. La prova valutativa deve consentire di  verificare  l’effettivo

possesso da parte dei candidati delle conoscenze e  delle  competenze

necessarie per lo svolgimento della relativa attivita’.

 

  1. La prova e’ organizzata e valutata dall’Organismo, il  quale  a

tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte  da  soggetti

dotati di comprovata esperienza professionale e  adeguata  conoscenza

delle modalita’ di svolgimento di prove valutative, nei cui confronti

non  ricorra  alcuna  delle  cause  di   incompatibilita’   stabilite

dall’Organismo. Ciascuna  commissione  esaminatrice  e’  composta  da

almeno tre membri, tra  i  quali  un  Presidente  dotato  di  provata

competenza professionale nelle materie relative all’attivita’  svolta

dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti

la commissione stessa  deve  essere  rappresentata  da  soggetti  non

iscritti all’albo unico dei consulenti  finanziari  ne’  esponenti  o

dipendenti di soggetti abilitati.

 

  1. L’Organismo stabilisce  le  date,  le  sedi,  le  modalita’  di

presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e

le modalita’ di  svolgimento  della  stessa  e  rende  pubblici  tali

elementi e ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul

proprio sito internet.

 

  1. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve  essere

munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale  di

cui  all’articolo  18-bis  o  dal  regolamento  ministeriale  di  cui

all’articolo 31 del Testo Unico.

 

 

                              Art. 150.

 

(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro

 Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)

 

  1. In coerenza con il quadro  normativo  europeo  e  nazionale  di

riferimento, l’Organismo definisce con propria delibera il  contenuto

della prova valutativa che  le  persone  fisiche  iscritte  nel  RUI,

Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza  dei  requisiti

di onorabilita’ e professionalita’ previsti dall’articolo 148,  comma

1, lettere a) e b), l’iscrizione nella sezione dell’albo relativa  ai

consulenti finanziari abilitati  all’offerta  fuori  sede.  La  prova

valutativa deve consentire  di  verificare  l’effettivo  possesso  da

parte dei candidati delle conoscenze e  delle  competenze  necessarie

per lo svolgimento della relativa attivita’.

 

  1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 149.

 

 

                              Art. 151.

 

                        (Iscrizione all’albo)

 

  1. Previo accertamento del possesso da parte  del  richiedente  di

tutti i  requisiti  prescritti,  l’Organismo  procede  all’iscrizione

nella relativa sezione dell’albo, con l’indicazione degli elementi di

cui all’articolo 146, commi 2 o 3.

 

  1. Il provvedimento di conclusione del procedimento di  iscrizione

all’albo e’ adottato e comunicato entro il termine e con le modalita’

stabilite dall’Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre

sei mesi dalla presentazione della domanda completa.

 

  1. La   domanda,   presentata   con   le   modalita’    stabilite

dall’Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in

caso  di  sua  incompletezza   e   irregolarita’,   da   quello   del

completamento o della regolarizzazione.

 

  1. Il   procedimento   di   iscrizione   puo’   essere    sospeso

dall’Organismo,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  degli

accertamenti  disposti  nei  confronti  del   soggetto   interessato.

L’Organismo comunica all’interessato  l’inizio  e  il  termine  della

sospensione.

 

 

                              Art. 152.

 

                      (Cancellazione dall’albo)

 

  1. L’Organismo procede alla  cancellazione  degli  iscritti  dalla

relativa sezione dell’albo in caso di:

 

  1. a) domanda dell’interessato;

 

  1. b) iscrizione all’albo ottenuta presentando false dichiarazioni  o

con qualsiasi altro mezzo irregolare;

 

  1. c) mancato esercizio dell’attivita’, da parte  della  societa’  di

consulenza  finanziaria,  entro   dodici   mesi   dall’iscrizione   o

cessazione della stessa per piu’ di sei mesi;

 

  1. d) perdita  di  uno  dei  requisiti  per   l’iscrizione   all’albo

richiamati  dall’articolo  148,  ad  eccezione   del   requisito   di

indipendenza;

 

  1. e) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;

 

  1. f) decesso;

 

  1. g) adozione del provvedimento di radiazione dall’albo.

 

  1. La  domanda  di  cancellazione,  presentata  con  le  modalita’

stabilite dall’Organismo, prende data dal giorno della  presentazione

ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarita’, da  quello  del

completamento o della regolarizzazione.

 

  1. La radiazione comporta l’istantanea cancellazione dall’albo.

 

  1. L’ipotesi di cui  al  comma  1,  lettera  e),  ricorre  decorsi

quarantacinque giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  scadenza  del

termine stabilito per il pagamento del contributo.

 

  1. I soggetti cancellati dall’albo a norma  del  comma  1  possono

esservi nuovamente iscritti a domanda, purche’:

 

  1. a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d), siano  rientrati  in

possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 148;

 

  1. b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano  corrisposto

il contributo dovuto;

 

  1. c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi cinque

anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.

 

  1. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di  cui

al comma 1, lettere a), b), c),  d),  ed  e)  e’  concluso  entro  il

termine non superiore a novanta giorni stabilito  dall’Organismo  con

proprio regolamento e puo’ essere sospeso, per  il  tempo  necessario

allo svolgimento degli accertamenti di  vigilanza,  anche  di  natura

ispettiva,  disposti  dall’Organismo  nei  confronti   del   soggetto

interessato. Il procedimento  di  cancellazione  e’  sospeso  per  il

periodo di efficacia dei provvedimenti di  sospensione  cautelare  di

cui all’articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione

dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1,  lettera  c),  del  Testo

Unico. L’Organismo comunica all’interessato  l’inizio  e  il  termine

della sospensione.

 

  1. La cancellazione dall’albo non  preclude  l’applicazione  delle

sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, del Testo Unico.

 

 

                              Art. 153.

 

  (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo)

 

  1. Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti  interessati

sono tenuti a comunicare all’Organismo:

 

  1. a) il luogo di conservazione  della  documentazione  di  cui  agli

articoli 160 e 178, anche  nell’ipotesi  in  cui  i  documenti  siano

prodotti  in  formato  digitale   e   siano   conservati   ai   sensi

dell’articolo 160, comma 4;

 

  1. b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se  diversa

dal domicilio;

 

  1. c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se  diversa  dalla

sede  legale,  la  sede  della  direzione  generale,   nonche’,   ove

esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;

 

  1. d) il codice fiscale o la partita IVA;

 

  1. e) l’elenco nominativo e le  generalita’  complete  di  tutti  gli

esponenti aziendali delle societa’  di  consulenza  finanziaria,  con

l’indicazione  dei  relativi  poteri  e   delle   eventuali   deleghe

assegnate, nonche’ dei consulenti finanziari  autonomi  con  i  quali

hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;

 

  1. f) l’elenco  dei   soggetti   che   partecipano   direttamente   e

indirettamente al capitale della societa’ di consulenza  finanziaria,

con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in  valore

assoluto e in termini percentuali; per  le  partecipazioni  indirette

andra’ specificato  il  soggetto  tramite  il  quale  si  detiene  la

partecipazione;

 

  1. g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC);

 

  1. h) gli estremi identificativi della  polizza  assicurativa  che  i

consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa’   di   consulenza

finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di

cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.

 

  1. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni

all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi  di  cui  al

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e all’articolo 146,

commi 2, lettere a) e c), e 3, lettere a) e c).

 

  1. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all’Organismo

le  misure  e  l’assunzione  della  qualita’  di  imputato   previste

dall’articolo  7-septies,  comma  2,  del  Testo  Unico  e  qualunque

modifica  rilevante  delle  condizioni  per  ottenere   l’iscrizione,

incluso l’eventuale periodo di  inoperativita’  per  le  societa’  di

consulenza.

 

  1. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione

necessaria al fine di consentire all’Organismo lo  svolgimento  delle

proprie funzioni nonche’ l’accertamento dei requisiti di onorabilita’

e professionalita’ previsti per il conseguimento  e  il  mantenimento

dell’iscrizione all’albo.  I  consulenti  finanziari  sono  tenuti  a

rispondere alle richieste di cui all’articolo 31, comma 7, del  Testo

Unico.

 

 

                              Art. 154.

 

(Obblighi dei soggetti  abilitati  e  delle  societa’  di  consulenza

              finanziaria nei confronti dell’Organismo)

 

  1. I soggetti abilitati comunicano all’Organismo il venir meno  in

capo ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui

si avvalgono dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo.

 

  1. I   soggetti   abilitati   comunicano   entro   trenta   giorni

all’Organismo  i  nominativi  dei  consulenti  finanziari   abilitati

all’offerta  fuori  sede  operanti  sotto   supervisione   ai   sensi

dell’articolo 81,  comma  1,  lettera  c),  nonche’  ogni  successiva

variazione.

 

  1. I soggetti abilitati trasmettono all’Organismo i nominativi dei

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con cui  hanno

iniziato o cessato il rapporto di prestazione di  lavoro  dipendente,

di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

 

  1. I soggetti abilitati collaborano con  l’Organismo  al  fine  di

consentire a quest’ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in

particolare, il compimento  degli  atti  previsti  dall’articolo  31,

comma 7, del Testo Unico, nonche’  l’accertamento  dei  requisiti  di

onorabilita’ e professionalita’ dei richiedenti l’iscrizione e  degli

iscritti.

 

  1. Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle  societa’   di

consulenza finanziaria.

 

PARTE IV

ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE

 

 

                              Art. 155.

 

                        (Ambito di attivita’)

 

  1. I  consulenti  finanziari  abilitati  all’offerta  fuori   sede

svolgono i compiti e assolvono gli obblighi loro demandati  ai  sensi

delle disposizioni disciplinanti l’attivita’ dei soggetti  abilitati,

sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.

 

 

                              Art. 156.

 

             (Modalita’ di aggiornamento professionale)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da  78  a  82,  i

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori  sede  sono  tenuti

all’aggiornamento professionale mediante partecipazione  a  corsi  su

base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati  di

frequenza.

 

 

                              Art. 157.

 

                         (Incompatibilita’)

 

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  146,  comma  5,

l’attivita’ di consulente  finanziario  abilitato  all’offerta  fuori

sede e’ incompatibile:

 

  1. a) con la  qualita’  di  sindaco  o  suo  collaboratore  ai  sensi

dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o  addetto  al

controllo interno, presso soggetti abilitati o societa’ di consulenza

finanziaria;

 

  1. b) con la qualita’ di amministratore, dipendente o collaboratore di

una societa’ di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non

appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale

opera il consulente finanziario stesso;

 

  1. c) con  la  qualita’  di  socio  di  una  societa’  di  consulenza

finanziaria;

 

  1. d) con la qualita’ di socio, amministratore, sindaco o  dipendente

del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto

abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;

 

  1. e) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

 

  1. f) con ogni ulteriore incarico o attivita’ che si ponga  in  grave

contrasto con il suo ordinato svolgimento.

 

 

                              Art. 158.

 

                 (Regole generali di comportamento)

 

  1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono

comportarsi con diligenza, correttezza  e  trasparenza.  Essi  devono

osservare le disposizioni legislative e regolamentari  relative  alla

loro attivita’, ivi incluse le disposizioni  adottate  dall’Organismo

ai sensi dell’articolo 139 e a quella della  categoria  del  soggetto

abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre  rispettare  le

procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.

 

  1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori  sede  sono

tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni  acquisite  dai

clienti o dai potenziali clienti o  di  cui  comunque  dispongano  in

ragione della propria attivita’, salvo che nei confronti del soggetto

per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e  attivita’

di  investimento,  strumenti  finanziari  o  prodotti  sono  offerti,

nonche’ nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico,  e

in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne  consenta  la

rivelazione. E’ comunque vietato l’uso  delle  suddette  informazioni

per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

 

 

                              Art. 159.

 

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti  o

                       dei potenziali clienti)

 

  1. Al  momento  del  primo  contatto,  il  consulente  finanziario

abilitato all’offerta fuori sede:

 

  1. a) consegna al cliente  o  al  potenziale  cliente  copia  di  una

dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da  cui  risultino  gli

elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi  di  iscrizione

all’albo e i dati anagrafici  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede, nonche’ il domicilio al quale indirizzare  la

dichiarazione di recesso prevista  dall’articolo  30,  comma  6,  del

Testo Unico;

 

  1. b) consegna al cliente  o  al  potenziale  cliente  copia  di  una

comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.

 

  1. Il consulente  finanziario  abilitato  all’offerta  fuori  sede

consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione  di  cui

al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in  essa

riportati.

 

  1. Il consulente  finanziario  abilitato  all’offerta  fuori  sede

assolve gli obblighi informativi nei  confronti  del  cliente  o  del

potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente  e  verifica  che  lo

stesso abbia compreso le caratteristiche  essenziali  dell’operazione

proposta.

 

  1. Il consulente  finanziario  abilitato  all’offerta  fuori  sede

verifica l’identita’ del cliente o del potenziale cliente,  prima  di

raccoglierne le  sottoscrizioni  o  le  disposizioni.  Il  consulente

rilascia al cliente o al  potenziale  cliente  copia  dei  contratti,

delle disposizioni e  di  ogni  altro  atto  o  documento  da  questo

sottoscritto.

 

  1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede puo’

ricevere dal cliente o dal potenziale  cliente,  per  la  conseguente

immediata trasmissione, esclusivamente:

 

  1. a) assegni bancari o postali, assegni circolari o  vaglia  postali

intestati o girati al soggetto abilitato per conto  del  quale  opera

ovvero al  soggetto  i  cui  servizi  e  attivita’  di  investimento,

strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di  clausola  di

non trasferibilita’;

 

  1. b) ordini di bonifico  e  documenti  similari  che  abbiano  quale

beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

 

  1. c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati

a  favore  del  soggetto  che  presta  il  servizio  e  attivita’  di

investimento oggetto di offerta.

 

  1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede  non

puo’ ricevere dal cliente o dal potenziale cliente  alcuna  forma  di

compenso ovvero di finanziamento.

 

  1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede  non

puo’ utilizzare  i  codici  di  accesso  telematico  ai  rapporti  di

pertinenza del  cliente  o  del  potenziale  cliente  o  comunque  al

medesimo   collegati,    salvo    che    il    contratto    stipulato

dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

 

  1. a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del

cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;

 

  1. b) l’utilizzo  avvenga  con  modalita’  tali  da  far   constatare

all’intermediario  l’impiego  dei  codici  da  parte  del  consulente

stesso;

 

  1. c) l’utilizzo  da  parte  del  consulente  comporti   l’automatica

disabilitazione dei codici stessi.

 

  1. Per gli  iscritti  all’albo  operanti  sotto  supervisione,  si

applicano gli obblighi informativi previsti dall’articolo  81,  comma

1, lettera f).

 

 

                              Art. 160.

 

                (Conservazione della documentazione)

 

  1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori  sede  e’

tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni,  nel  luogo

comunicato  ai  sensi  dell’articolo  153,   copia   della   seguente

documentazione:

 

  1. a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti

o dai potenziali clienti per suo tramite;

 

  1. b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il

consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.

 

  1. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al

comma 1 puo’ essere conservata anche  mediante  supporti  elettronici

durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione  che  sia

consentito un agevole recupero  e  una  riproduzione  immutata  della

stessa.

 

  1. Il termine di cinque anni previsto per la  conservazione  della

documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.

 

  1. I  documenti  prodotti  in  formato  digitale  possono   essere

conservati dall’intermediario  per  conto  del  quale  il  consulente

finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera, a condizione  che

a quest’ultimo sia  consentito  sempre  un  agevole  recupero  e  una

riproduzione immutata degli stessi.

 

PARTE V

ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

                              Art. 161.

 

                      (Ambito di applicazione)

 

  1. Nella presente Parte, per “strumenti finanziari”, si  intendono

esclusivamente  i  valori  mobiliari  e  le  quote  di  organismi  di

investimento  collettivo  conformemente  a  quanto  stabilito   dagli

articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.

 

 

                              Art. 162.

 

                 (Regole generali di comportamento)

 

  1. Nella prestazione del servizio  di  consulenza  in  materia  di

investimenti, i consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa’  di

consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale,

per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano  in

particolare i seguenti principi:

 

  1. a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e

promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e  dalle

societa’ di consulenza finanziaria a  clienti  o  potenziali  clienti

sono  corrette,   chiare   e   non   fuorvianti.   Le   comunicazioni

pubblicitarie e promozionali  sono  chiaramente  identificabili  come

tali;

 

  1. b) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  valutano  una  congrua  gamma  di  strumenti  finanziari

disponibili  sul  mercato,   che   devono   essere   sufficientemente

diversificati in termini di tipologia ed  emittenti  o  fornitori  di

prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di  investimento

del cliente siano opportunamente soddisfatti;

 

  1. c) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo

di valutare e confrontare una congrua gamma di  strumenti  finanziari

disponibili  sul  mercato.  Il  processo  di  selezione  comprende  i

seguenti elementi:

 

  1) il numero e la varieta’ degli strumenti  finanziari  considerati

sono proporzionati all’ambito del servizio di consulenza prestato;

 

  2) il numero e la varieta’ degli strumenti  finanziari  considerati

sono  adeguatamente  rappresentativi   degli   strumenti   finanziari

disponibili sul mercato;

 

  3) i  criteri  per  la  selezione  dei  vari  strumenti  finanziari

comprendono tutti gli aspetti  d’interesse,  quali  rischi,  costi  e

complessita’, nonche’ le caratteristiche dei clienti  dei  consulenti

finanziari autonomi e delle societa’  di  consulenza  finanziaria,  e

assicurano che la selezione degli  strumenti  che  potrebbero  essere

raccomandati sia obiettiva;

 

  1. d) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  non  possono  accettare  onorari,  commissioni  o  altri

benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o  da  una

persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione

del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di  terzi

qualora sia ricevuta in cambio di  pagamenti  diretti  da  parte  del

consulente  finanziario  autonomo  e  della  societa’  di  consulenza

finanziaria sulle base delle proprie risorse;

 

  1. e) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria evitano di  remunerare  o  valutare  le  prestazioni  del

proprio personale secondo modalita’ incompatibili con il loro  dovere

di agire nel migliore  interesse  dei  clienti.  In  particolare  non

adottano disposizioni in materia di remunerazione o d’altro tipo  che

potrebbero incentivare il personale  a  raccomandare  ai  clienti  al

dettaglio un  particolare  strumento  finanziario,  se  i  consulenti

finanziari autonomi e le societa’ di consulenza  finanziaria  possono

raccomandare uno strumento differente, piu’ adatto alle esigenze  del

cliente;

 

  1. f) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  adottano  opportune   disposizioni   per   ottenere   le

necessarie  informazioni  sullo  strumento  finanziario  e  sul   suo

processo di approvazione, compreso il suo mercato di  riferimento,  e

per comprendere  le  caratteristiche  e  il  mercato  di  riferimento

identificato di ciascuno strumento finanziario;

 

  1. g) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  acquisiscono  dai  clienti  o  potenziali   clienti   le

informazioni necessarie  al  fine  della  loro  classificazione  come

clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e  al  fine

di  raccomandare  gli  strumenti  finanziari  adatti  al  cliente   o

potenziale cliente;

 

  1. h) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria valutano, sulla base  delle  informazioni  acquisite  dai

clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;

 

  1. i) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria   istituiscono   e   mantengono   procedure   interne   e

registrazioni idonee;

 

  1. l) i consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria osservano le  disposizioni  legislative  e  regolamentari

relative alla loro attivita’, ivi incluse  le  disposizioni  adottate

dall’Organismo ai sensi dell’articolo 139.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  sono  tenuti   a   mantenere   la   riservatezza   sulle

informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di  cui

comunque dispongano in ragione della propria attivita’, salvo che nei

casi previsti dall’articolo 31, comma 7, del Testo Unico  e  in  ogni

altro  caso  in  cui  l’ordinamento  ne  consenta  o  ne  imponga  la

rivelazione. E’ comunque vietato l’uso  delle  suddette  informazioni

per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali  per  il

compimento di operazioni o deleghe  a  disporre  delle  somme  o  dei

valori di pertinenza dei clienti.

 

 

                              Art. 163.

 

                         (Incompatibilita’)

 

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  146,  comma  5,

l’attivita’ di consulente finanziario autonomo o  della  societa’  di

consulenza finanziaria e’ incompatibile:

 

  1. a) con l’esercizio dell’attivita’ di agente di cambio;

 

  1. b) con l’esercizio delle attivita’ di intermediazione assicurativa

di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e),  del  decreto

legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;

 

  1. c) con  l’esercizio  delle  attivita’  di  agente   in   attivita’

finanziaria di cui all’articolo 128-quater del TUB;

 

  1. d) con ogni ulteriore incarico o attivita’ che si ponga  in  grave

contrasto con il suo ordinato svolgimento.

 

 

                              Art. 164.

 

                    (Aggiornamento professionale)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti  all’aggiornamento

professionale  coerentemente  con  la  natura  e  le  caratteristiche

dell’attivita’ prestata ai clienti.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni dodici

mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti

da soggetti con esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore  della

formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche,

rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia  di

investimenti.

 

  1. A tal fine le societa’ di consulenza finanziaria si  dotano  di

idonee   procedure   per   garantire    l’adeguata    formazione    e

l’aggiornamento  professionale  dei  consulenti  finanziari  autonomi

operanti per loro conto.

 

  1. Si  applicano  le  ipotesi  di  sospensione   dall’obbligo   di

aggiornamento previste dall’articolo 81, comma 2.

 

  1. L’Organismo vigila sul rispetto  del  dovere  di  aggiornamento

professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli

attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione.

 

  1. Conformemente a quanto  previsto  dall’articolo  81,  comma  1,

lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi

con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.

 

TITOLO II

INFORMAZIONI, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI

 

 

                              Art. 165.

 

(Regole di presentazione.  Informazioni  sul  consulente  finanziario

autonomo e sulla  societa’  di  consulenza  finanziaria  e  sui  loro

                              servizi)

 

  1. Ai clienti o potenziali clienti  sono  fornite  tempestivamente

informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o  sulla

societa’ di consulenza finanziaria  e  sui  relativi  servizi,  sugli

strumenti finanziari e sulle strategie di  investimento  proposte.  I

consulenti  finanziari  autonomi  o   le   societa’   di   consulenza

finanziaria forniscono al cliente  o  potenziale  cliente,  in  tempo

utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione

del servizio di consulenza in materia di investimenti o  prima  della

prestazione di tale servizio, qualora  sia  precedente,  le  seguenti

informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:

 

  1. a) il nome e il cognome, il domicilio e il recapito del consulente

finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale

della societa’  di  consulenza  finanziaria  e  i  dati  di  contatto

necessari per consentire al cliente di comunicare con  loro  in  modo

efficace e il nome e il cognome del consulente  finanziario  autonomo

che svolgera’ l’attivita’ di consulenza finanziaria per  conto  della

societa’;

 

  1. b) le lingue  nelle  quali  il  cliente  puo’  comunicare  con  il

consulente finanziario autonomo  o  con  la  societa’  di  consulenza

finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;

 

  1. c) i metodi di comunicazione che devono essere  utilizzati  tra  i

consulenti  finanziari  autonomi  o   le   societa’   di   consulenza

finanziaria e il cliente;

 

  1. d) la dichiarazione che il consulente finanziario  autonomo  o  la

societa’ di  consulenza  finanziaria  sono  iscritti  nella  relativa

sezione dell’albo  tenuto  dall’Organismo,  la  data  e  gli  estremi

dell’iscrizione  all’albo  e  il  nome  e  l’indirizzo  di   contatto

dell’Organismo;

 

  1. e) la  natura,  la  frequenza  e  il  calendario  delle  relazioni

sull’esecuzione del servizio che i consulenti finanziari  autonomi  o

le societa’ di consulenza finanziaria prestano al cliente;

 

  1. f) una  descrizione,  eventualmente  in  forma  sintetica,   della

politica adottata sui conflitti di interesse,  attuata  conformemente

all’articolo 177;

 

  1. g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica

sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite

un sito internet  (quando  non  costituisce  un  supporto  durevole),

purche’ siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 174;

 

  1. h) la   descrizione   dell’attivita’   prestata   dal   consulente

finanziario autonomo o dalla societa’  di  consulenza  finanziaria  e

delle modalita’ di prestazione del servizio di consulenza in  materia

di investimenti;

 

  1. i) le attivita’ professionali ulteriori rispetto alla consulenza in

materia  di  investimenti  eventualmente  prestate   dal   consulente

finanziario autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria,  con

l’indicazione  dei  loro  caratteri  distintivi  e,  dove  per   esse

prevista, della loro specifica remunerazione.  Con  riferimento  alle

suddette ulteriori attivita’, il consulente autonomo o le societa’ di

consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attivita’

non sono oggetto della vigilanza della Consob  ne’  dell’Organismo  e

devono precisare il soggetto eventualmente  titolare  delle  relative

funzioni di vigilanza;

 

  1. l) l’eventuale  valutazione   periodica   dell’adeguatezza   degli

strumenti finanziari raccomandati.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi o le  societa’  di  consulenza

finanziaria che  si  concentrano  su  certe  categorie  o  una  gamma

specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:

 

  1. a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo

clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale  gamma  di

strumenti finanziari;

 

  1. b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a ricevere

consulenza  esclusivamente  nella  specifica  categoria  o  gamma  di

strumenti finanziari;

 

  1. c) prima di prestare il servizio, si  assicurano  che  questo  sia

adeguato al nuovo cliente, in quanto risponde alle  esigenze  e  agli

obiettivi del cliente, e che la gamma  di  strumenti  finanziari  sia

adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente  finanziario

autonomo e la societa’ di  consulenza  finanziaria  non  prestano  al

cliente tale servizio.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi o le  societa’  di  consulenza

finanziaria informano il  cliente  della  possibilita’  di  inoltrare

segnalazioni ed esposti all’Organismo.

 

  1. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in  una

forma comprensibile, in modo  che  i  clienti  o  potenziali  clienti

possano  ragionevolmente  comprendere  la  natura  del  servizio   di

investimento e del tipo specifico di strumenti  finanziari  che  sono

loro proposti nonche’ i rischi a essi  connessi  e,  di  conseguenza,

possano  prendere  consapevolmente  le  decisioni   in   materia   di

investimenti.

 

 

                              Art. 166.

 

        (Contratto di consulenza in materia di investimenti)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  forniscono  ai  clienti  al  dettaglio  il  servizio  di

consulenza in materia di investimenti  sulla  base  di  un  contratto

scritto che determina almeno:

 

  1. a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario

autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria e le modalita’ di

prestazione del servizio;

 

  1. b) i diritti del cliente;

 

  1. c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;

 

  1. d) se  e’  prevista  anche  la  prestazione   di   raccomandazioni

personalizzate aventi a oggetto  prodotti  finanziari  diversi  dagli

strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Testo  Unico

o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o  dei  servizi

accessori di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;

 

  1. e) se e’ prevista anche  la  prestazione  di  raccomandazioni  non

personalizzate e  le  modalita’  con  le  quali  il  consulente  deve

segnalare al cliente che la raccomandazione  non  e’  basata  su  una

valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;

 

  1. f) se e’ previsto  l’obbligo  per  il  cliente  di  comunicare  al

consulente   le   operazioni   su   strumenti   finanziari   che   ha

effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;

 

  1. g) nei casi di cui alla lettera f), se e’ previsto  l’obbligo  del

consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti

finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite  oltre

la quale e’ prevista la comunicazione e il termine per  l’adempimento

del relativo obbligo;

 

  1. h) se e’ previsto l’obbligo del consulente  di  aggiornare  e  con

quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;

 

  1. i) la remunerazione del  servizio  di  consulenza  in  materia  di

investimenti ovvero, se tale elemento non puo’ essere determinato  in

misura esatta, i  criteri  oggettivi  per  determinarlo,  nonche’  le

relative modalita’ di pagamento;

 

  1. l) la durata, se prevista, e le modalita’ di rinnovo del contratto,

nonche’ le modalita’ da adottare per le modificazioni  del  contratto

stesso;

 

  1. m) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati  tra  il

consulente finanziario e il cliente per la prestazione  del  servizio

di consulenza in materia di investimenti, compresa  l’indicazione  se

sia consentito l’utilizzo di comunicazioni elettroniche;

 

  1. n) la frequenza e i contenuti della documentazione da  fornire  al

cliente a rendiconto dell’attivita’ svolta;

 

  1. o) le procedure di  risoluzione  stragiudiziale  di  controversie,

definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

 

 

                              Art. 167.

 

            (Acquisizione delle informazioni dai clienti)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria non creano ambiguita’ o  confusione  riguardo  alle  loro

responsabilita’  nel  processo  di  valutazione  dell’adeguatezza  di

servizi  di  investimento  o   strumenti   finanziari   conformemente

all’articolo 171. Nel valutare l’adeguatezza i consulenti  finanziari

autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria informano i  clienti

o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che  la

valutazione e’  condotta  per  consentire  ai  consulenti  finanziari

autonomi e alle societa’ di consulenza finanziaria di  agire  secondo

il migliore interesse del cliente. Quando il servizio  di  consulenza

in  materia  di  investimenti  e’  prestato  totalmente  o  in  parte

attraverso  un  sistema   automatizzato   o   semiautomatizzato,   la

responsabilita’ di eseguire la valutazione  dell’adeguatezza  compete

ai consulenti finanziari  autonomi  e  alle  societa’  di  consulenza

finanziaria che prestano il servizio e non e’ ridotta  dal  fatto  di

utilizzare un sistema elettronico per  formulare  la  raccomandazione

personalizzata.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere

raccolte presso i clienti alla luce di tutte le  caratteristiche  del

servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I

consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa’   di   consulenza

finanziaria  ottengono  dai   clienti   o   potenziali   clienti   le

informazioni di cui necessitano per  comprendere  le  caratteristiche

essenziali dei  clienti  e  disporre  di  una  base  ragionevole  per

determinare, tenuto conto della natura e della portata  del  servizio

fornito, se  la  specifica  operazione  da  raccomandare  soddisfa  i

seguenti criteri:

 

  1. a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa

la sua tolleranza al rischio;

 

  1. b) e’ di natura tale che il cliente e’ finanziariamente in grado di

sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente  con  i

suoi obiettivi di investimento;

 

  1. c) e’ di natura tale per cui il  cliente  possiede  le  necessarie

esperienze  e  conoscenze   per   comprendere   i   rischi   inerenti

all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

 

  1. Quando  presta  il  servizio  di  investimento  a  un   cliente

professionale, il consulente finanziario autonomo o  la  societa’  di

consulenza finanziaria puo’ legittimamente presumere che, per  quanto

riguarda i prodotti, le  operazioni  e  i  servizi  per  i  quali  e’

classificato nella categoria dei clienti professionali, tale  cliente

abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del

comma 2, lettera c). Nella fornitura  di  consulenza  in  materia  di

investimenti  a  un  cliente  professionale  di  diritto   ai   sensi

dell’Allegato n. 3 al presente regolamento, il consulente finanziario

autonomo o la societa’ di consulenza finanziaria puo’  legittimamente

presumere, ai fini del comma  2,  lettera  b),  che  il  cliente  sia

finanziariamente  in  grado  di  sopportare  i  connessi  rischi   di

investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

 

  1. Le informazioni riguardanti la  situazione  finanziaria  di  un

cliente o potenziale  cliente  includono,  laddove  pertinenti,  dati

sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare,  le  attivita’,

comprese le attivita’ liquide, gli investimenti e beni immobili e gli

impegni finanziari regolari.

 

  1. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un

cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati  sul

periodo  di  tempo  per  il  quale  il  cliente  desidera  conservare

l’investimento, le preferenze in materia di rischio,  il  profilo  di

rischio e le finalita’ dell’investimento.

 

  1. Quando un cliente e’ una persona giuridica o un gruppo composto

da due o piu’ persone  fisiche  oppure  quando  una  o  piu’  persone

fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica, il  consulente

finanziario autonomo o la societa’ di consulenza finanziaria  elabora

e applica una politica atta a definire quale  soggetto  debba  essere

interessato  dalla   valutazione   dell’adeguatezza   e   come   tale

valutazione sia condotta  nella  pratica,  specificando  tra  l’altro

presso quale soggetto  dovrebbero  essere  raccolte  le  informazioni

relative  a  conoscenze  ed  esperienza,  situazione  finanziaria   e

obiettivi di investimento. Il consulente finanziario  autonomo  o  la

societa’ di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una

persona fisica e’ rappresentata da un’altra persona fisica  o  quando

per la valutazione  dell’adeguatezza  debba  essere  considerata  una

persona  giuridica  che  ha  chiesto  un  trattamento  come   cliente

professionale,  la  situazione  finanziaria  e   gli   obiettivi   di

investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla

persona fisica, del cliente  sottostante  piuttosto  che  quelli  del

rappresentante.  Le  conoscenze  ed  esperienze   sono   quelle   del

rappresentante della persona fisica o  della  persona  autorizzata  a

effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  adottano  misure  ragionevoli  per  assicurare  che   le

informazioni  raccolte  sui  clienti  o  potenziali   clienti   siano

attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e  non

esaustivo:

 

  1. a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell’importanza  di

fornire informazioni accurate e aggiornate;

 

  1. b) assicurarsi  che  tutti  gli  strumenti,  quali  strumenti   di

profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per  valutare

le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo  di

valutazione dell’adeguatezza rispondano allo scopo prefisso  e  siano

correttamente concepiti per l’utilizzo con i clienti,  individuandone

e  attenuandone  attivamente  le  eventuali  limitazioni  durante  il

processo di valutazione dell’adeguatezza;

 

  1. c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a

essere comprese dai clienti,  procurino  un’immagine  accurata  degli

obiettivi e delle esigenze del cliente e  veicolino  le  informazioni

necessarie a condurre la valutazione dell’adeguatezza;

 

  1. d) intraprendere azioni,  laddove  opportuno,  per  assicurare  la

coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio  analizzando  se

nelle  informazioni  da  questi  fornite  vi  siano  delle   evidenti

imprecisioni.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  che  intrattengono  un  rapporto  continuativo  con   il

cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza,  dispongono

di appropriate e documentabili procedure per  mantenere  informazioni

adeguate  e  aggiornate  sui  clienti,  nella  misura  necessaria   a

soddisfare i requisiti di cui al comma 4.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  non  raccomandano  i  servizi  di  investimento  o   gli

strumenti finanziari al cliente  o  potenziale  cliente  quando,  nel

prestare un servizio di consulenza in materia  di  investimenti,  non

ottengono le informazioni di cui all’articolo 171, comma 1.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le societa’  di  consulenza

finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le  conoscenze

e le esperienze del cliente o potenziale cliente  nel  settore  degli

investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano

appropriati vista la natura del cliente, la natura e  la  consistenza

del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti,

tra cui la complessita’ e i rischi connessi:

 

  1. a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali

il cliente ha dimestichezza;

 

  1. b) la natura,  il  volume  e  la  frequenza  delle  operazioni  su

strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo  durante  il

quale sono state eseguite;

 

  1. c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente,  la

precedente professione del cliente o del potenziale cliente.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le societa’  di  consulenza

finanziaria non scoraggiano  un  cliente  o  potenziale  cliente  dal

fornire le informazioni richieste ai fini della  valutazione  di  cui

all’articolo 171.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le societa’  di  consulenza

finanziaria   possono   legittimamente   fare    affidamento    sulle

informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non

siano al  corrente,  o  in  condizione  di  esserlo,  che  esse  sono

manifestamente superate, inesatte o incomplete.

 

 

                              Art. 168.

 

                    (Classificazione dei clienti)

 

  1. Sulla base delle informazioni ottenute ai  sensi  dell’articolo

167 e delle  altre  informazioni  comunque  acquisite,  i  consulenti

finanziari  autonomi  e  le  societa’   di   consulenza   finanziaria

classificano il cliente in qualita’ di cliente al dettaglio o cliente

professionale. I consulenti finanziari  autonomi  e  le  societa’  di

consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione cosi’

effettuata.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  informano  i  clienti,  su  supporto   durevole,   circa

l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e  circa

gli eventuali limiti che ne  deriverebbero  sotto  il  profilo  della

tutela del cliente.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta  del  cliente,

trattare come cliente al dettaglio un cliente che e’ considerato come

cliente professionale di diritto.

 

 

                              Art. 169.

 

              (Informazioni sugli strumenti finanziari)

 

  1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di

investimento proposte devono  comprendere  opportuni  orientamenti  e

avvertenze sui rischi associati agli  investimenti  relativi  a  tali

strumenti finanziari o a determinate  strategie  di  investimento,  e

l’indicazione  se  gli  strumenti  finanziari  siano  destinati  alla

clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo  conto

del  mercato  di  riferimento  identificato  per  ciascun   strumento

finanziario.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  forniscono  ai  clienti,  in  tempo  utile  prima  della

prestazione del servizio di consulenza in  materia  di  investimenti,

una descrizione generale della natura e dei  rischi  degli  strumenti

finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in

particolare,  della  classificazione  del  cliente  come  cliente  al

dettaglio  o  cliente  professionale.  Tale  descrizione  spiega   le

caratteristiche del  tipo  specifico  di  strumento  interessato,  il

funzionamento e i risultati  dello  strumento  finanziario  in  varie

condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a

tale tipo di  strumento,  in  modo  sufficientemente  dettagliato  da

consentire  al  cliente  di  adottare   decisioni   di   investimento

consapevoli.

 

  1. La descrizione dei rischi di cui al comma  1  include,  laddove

pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status

e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

 

  1. a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una

spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza e del rischio  di

perdita  totale  dell’investimento,  inclusi   i   rischi   associati

all’insolvenza dell’emittente o a eventi connessi come il salvataggio

con risorse interne;

 

  1. b) la volatilita’ del prezzo degli strumenti ed  eventuali  limiti

del mercato disponibile per essi;

 

  1. c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento,

per esempio nel caso di strumenti finanziari  illiquidi  o  strumenti

finanziari  con   investimento   a   termine   fisso,   inclusa   una

presentazione dei possibili metodi di uscita e delle  conseguenze  di

tale uscita, degli eventuali vincoli e  dell’arco  temporale  stimato

per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i

costi  iniziali  dell’operazione  in  tale  tipologia  di   strumenti

finanziari.

 

  1. Quando forniscono a un cliente al dettaglio o potenziale cliente

al dettaglio informazioni  in  merito  a  uno  strumento  finanziario

oggetto di un’offerta corrente al pubblico  e  in  relazione  a  tale

offerta e’ stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva

2003/71/CE, il consulente  finanziario  autonomo  e  la  societa’  di

consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in

tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento,  dove

tale prospetto e’ a disposizione del pubblico.

 

  1. Quando uno strumento finanziario e’  composto  da  due  o  piu’

diversi strumenti finanziari o  servizi,  il  consulente  finanziario

autonomo e la  societa’  di  consulenza  finanziaria  forniscono  una

descrizione  accurata  della   natura   giuridica   dello   strumento

finanziario, degli elementi che lo  compongono  e  del  modo  in  cui

l’interazione    tra    i    componenti    influisce    sui    rischi

dell’investimento.

 

  1. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia  o

un meccanismo di protezione del capitale, il  consulente  finanziario

autonomo e  la  societa’  di  consulenza  finanziaria  forniscono  al

cliente o potenziale cliente informazioni sull’ambito di applicazione

e sulla natura di  tale  garanzia  o  meccanismo  di  protezione  del

capitale. Quando la garanzia e’ fornita da un terzo, le  informazioni

includono  dettagli  sufficienti  sul  garante  e   sulla   garanzia,

affinche’  il  cliente  o  potenziale  cliente  possa  compiere   una

valutazione corretta della garanzia.

 

 

                              Art. 170.

 

            (Informazioni sui costi e gli oneri connessi)

 

  1. Le informazioni su tutti i costi e gli  oneri  connessi  devono

comprendere le informazioni relative sia  ai  servizi  d’investimento

che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento

finanziario raccomandato e alle modalita’ di pagamento da  parte  del

cliente.

 

  1. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi  al

servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal

verificarsi di un  rischio  di  mercato  sottostante,  devono  essere

presentate in forma aggregata per permettere al cliente di  conoscere

il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se  il

cliente lo richiede, in forma analitica.  Laddove  applicabile,  tali

informazioni sono fornite al cliente  con  periodicita’  regolare,  e

comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.

 

  1. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle

informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari  autonomi

e le societa’ di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata

quanto segue:

 

  1. a) tutti i costi e gli oneri  connessi  applicati  dal  consulente

finanziario autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria o  da

altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato  a  tali  altre

parti, per il servizio  o  i  servizi  di  investimento  e/o  servizi

accessori prestati al cliente;

 

  1. b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione

e gestione degli strumenti finanziari.

 

  I  costi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  quelli  elencati

nell’Allegato II del regolamento (UE) 2017/565.

 

  1. Quando una parte dei costi e degli  oneri  totali  deve  essere

pagata o e’  espressa  in  valuta  estera,  i  consulenti  finanziari

autonomi  e  le  societa’  di   consulenza   finanziaria   forniscono

l’indicazione di tale valuta, nonche’ dei  tassi  e  delle  spese  di

cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di

consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo  alle

modalita’ per il pagamento o altra prestazione.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  che  raccomandano  ai  clienti   servizi   prestati   da

un’impresa di investimento presentano i costi e gli  oneri  dei  loro

servizi in forma aggregata con  i  costi  e  gli  oneri  dei  servizi

prestati dall’impresa. I consulenti finanziari autonomi e le societa’

di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente a  imprese

tengono conto dei costi e degli oneri connessi  alla  prestazione  di

altri servizi di investimento o  servizi  accessori  da  parte  delle

imprese di investimento.

 

  1. Per calcolare ex  ante  i  costi  e  gli  oneri,  i  consulenti

finanziari  autonomi  e  le  societa’   di   consulenza   finanziaria

utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i  costi

e gli oneri previsti. Qualora  non  dispongano  di  costi  effettivi,

eseguono stime ragionevoli di tali  costi.  I  consulenti  finanziari

autonomi e le  societa’  di  consulenza  finanziaria  riesaminano  le

ipotesi ex  ante  sulla  base  dell’esperienza  ex  post  e,  laddove

necessario, le adeguano.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un  cliente  uno  o  piu’

strumenti  finanziari  e  intrattengano  o  abbiano  intrattenuto  un

rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli  forniscono

annualmente informazioni ex  post  su  tutti  i  costi  e  gli  oneri

relativi sia allo  strumento  o  agli  strumenti  finanziari  che  al

servizio di consulenza e  servizi  accessori.  Tali  informazioni  si

basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.  I

consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa’   di   consulenza

finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni  aggregate

sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e  degli  strumenti

finanziari  contestualmente  alle  eventuali   relazioni   periodiche

destinate ai clienti.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  forniscono  ai  clienti  un’illustrazione   che   mostri

l’effetto cumulativo dei costi sulla  redditivita’  che  comporta  la

prestazione  di  servizi  di  investimento.  Tale  illustrazione   e’

presentata sia ex ante che ex post. I consulenti finanziari  autonomi

e  le  societa’  di   consulenza   finanziaria   provvedono   a   che

l’illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:

 

  1. a) l’illustrazione  mostra  l’effetto  dei  costi  e  degli  oneri

complessivi sulla redditivita’ dell’investimento;

 

  1. b) l’illustrazione  mostra  eventuali  impennate  o   oscillazioni

previste dei costi;

 

  1. c) l’illustrazione e’ accompagnata da una sua descrizione.

 

 

                              Art. 171.

 

                   (Valutazione dell’adeguatezza)

 

  1. Per lo svolgimento del servizio di  consulenza  in  materia  di

investimenti i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa’  di

consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito

alle conoscenze ed esperienze del cliente  o  potenziale  cliente  in

materia di investimenti riguardo al  tipo  specifico  di  prodotto  o

servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui  la  capacita’  di

tale  persona  di  sostenere  perdite  e   ai   suoi   obiettivi   di

investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  per  essere  in

grado di raccomandare i  servizi  di  investimento  e  gli  strumenti

finanziari che siano adeguati al cliente o al  potenziale  cliente  e

siano in particolare adeguati in funzione  della  sua  tolleranza  al

rischio e della sua capacita’ di sostenere perdite.

 

  1. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti  finanziari

autonomi o le societa’  di  consulenza  finanziaria  raccomandino  un

servizio insieme a un altro servizio  o  prodotti  aggregati,  devono

valutare che  l’intero  pacchetto  sia  adeguato  alle  esigenze  del

cliente.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria dispongono di appropriate e verificabili  procedure,  per

assicurare  di  essere  in  grado  di  comprendere  la  natura  e  le

caratteristiche,  compresi  i  costi  e  i  rischi,  dei  servizi  di

investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e

di valutare, tenendo conto dei costi e della complessita’, se servizi

di  investimento   o   strumenti   finanziari   equivalenti   possano

corrispondere al profilo del cliente.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei

servizi o degli strumenti e’ adeguato per il cliente.

 

  1. Quando  la  raccomandazione  comporta  dei  cambiamenti   negli

investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l’acquisto di un

altro o mediante l’esercizio del diritto di apportare una modifica  a

uno strumento  esistente,  i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le

societa’  di  consulenza   finanziaria   raccolgono   le   necessarie

informazioni sugli investimenti esistenti del  cliente  e  sui  nuovi

investimenti  raccomandati  e  effettuano  un’analisi  dei  costi   e

benefici del cambiamento, in modo tale da essere  ragionevolmente  in

grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori  dei

relativi costi.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria presentano al cliente  al  dettaglio  una  relazione  che

comprende una descrizione generale della consulenza  prestata  e  del

modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al

dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi  e

alle circostanze personali del cliente  in  riferimento  alla  durata

dell’investimento  richiesta,  alle  conoscenze  ed  esperienze   del

cliente e alla sua propensione al rischio e  capacita’  di  sostenere

perdite.

 

  I consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa’  di  consulenza

finanziaria pongono all’attenzione  dei  clienti  e  includono  nella

relazione sull’adeguatezza  informazioni  sulla  probabilita’  che  i

servizi o gli strumenti raccomandati comportino  per  il  cliente  al

dettaglio la necessita’ di chiedere  una  revisione  periodica  delle

relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi  e  le

societa’ di consulenza finanziaria prestano un servizio che  comporta

valutazioni e relazioni  periodiche  sull’adeguatezza,  le  relazioni

successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare

solo le modifiche intervenute nei servizi o  strumenti  in  questione

e/o nelle  circostanze  del  cliente  e  non  necessariamente  devono

ripetere tutti i dettagli della prima relazione.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell’adeguatezza

riesaminano almeno una volta  all’anno,  al  fine  di  migliorare  il

servizio, l’adeguatezza delle raccomandazioni fornite.  La  frequenza

di tale valutazione e’ incrementata sulla base del profilo di rischio

del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.

 

 

                              Art. 172.

 

                       (Obbligo di rendiconto)

 

  1. Nei casi di  cui  all’articolo  165,  comma  1,  lettera  l)  i

consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa’   di   consulenza

finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti.  I

clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle  societa’

di consulenza finanziaria rendiconto del  servizio  prestato  con  le

modalita’ e la frequenza stabiliti dal contratto.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria che hanno  informato  il  cliente  che  effettueranno  la

valutazione periodica  dell’adeguatezza  degli  strumenti  finanziari

forniscono  rendiconti   periodici   contenenti   una   dichiarazione

aggiornata  che  indichi  i   motivi   secondo   cui   l’investimento

corrisponde  alle   preferenze,   agli   obiettivi   e   alle   altre

caratteristiche del cliente.

 

TITOLO III

REQUISITI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

 

 

                              Art. 173.

 

(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per  informazioni

                 corrette, chiare e non fuorvianti)

 

  1. Tutte le informazioni sono fornite dal  consulente  finanziario

autonomo o dalla societa’ di  consulenza  finanziaria  in  una  forma

comprensibile, in modo che i clienti  o  potenziali  clienti  possano

ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento  e

del tipo specifico di strumenti finanziari  che  sono  loro  proposti

nonche’ i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano  prendere

le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  assicurano  che  tutte  le  informazioni,  comprese   le

comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti

al dettaglio o professionali o  potenziali  clienti  al  dettaglio  o

professionali o che divulgano in modo tale per cui e’  probabile  che

siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente

articolo:

 

  1. a) le informazioni comprendono il nome del consulente  finanziario

autonomo o la denominazione della societa’ di consulenza finanziaria;

 

  1. b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un’indicazione

corretta e  in  evidenza  dei  rischi  quando  menzionano  potenziali

benefici  di  un  servizio  di  investimento  o  di   uno   strumento

finanziario;

 

  1. c) nell’indicazione  dei  rischi  le  informazioni  utilizzano  un

carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti  del

carattere utilizzato per tutte le informazioni  fornite  nonche’  una

disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia  messa  in

evidenza;

 

  1. d) le informazioni  sono  sufficienti  e  presentate  in  modo  da

risultare con ogni probabilita’ comprensibili per il componente medio

del gruppo al quale sono dirette o dal  quale  saranno  probabilmente

ricevute;

 

  1. e) le  informazioni  non  mascherano,  minimizzano   od   oscurano

elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;

 

  1. f) le informazioni  sono  uniformemente  presentate  nella  stessa

lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi  forma,

forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui  il  cliente  abbia

accettato di ricevere informazioni in piu’ di una lingua;

 

  1. g) le informazioni  sono  aggiornate  e  pertinenti  al  mezzo  di

comunicazione utilizzato.

 

  1. Quando le informazioni raffrontano servizi  di  investimento  o

servizi accessori, strumenti finanziari o  fornitori  di  servizi  di

investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi  e

le  societa’  di  consulenza   finanziaria   assicurano   che   siano

soddisfatte le seguenti condizioni:

 

  1. a) il raffronto e’ significativo ed e’ presentato in modo corretto

ed equilibrato;

 

  1. b) le fonti di  informazione  utilizzate  per  il  raffronto  sono

specificate;

 

  1. c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono

indicati.

 

  1. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei  risultati

passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario  o  di

un servizio di investimento, i consulenti finanziari  autonomi  e  le

societa’ di consulenza finanziaria assicurano che  siano  soddisfatte

le condizioni seguenti:

 

  1. a) tale indicazione non costituisce l’elemento piu’ evidente della

comunicazione;

 

  1. b) le informazioni devono fornire dati appropriati  sui  risultati

riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove  inferiore  a  cinque

anni, l’intero periodo durante il quale lo strumento  finanziario  e’

stato offerto, l’indice  finanziario  utilizzato  o  il  servizio  di

investimento fornito oppure riguardanti un periodo piu’ lungo  deciso

dal consulente finanziario autonomo o dalla  societa’  di  consulenza

finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su  periodi  completi

di dodici mesi;

 

  1. c) il periodo di riferimento e la fonte  delle  informazioni  sono

indicati chiaramente;

 

  1. d) le informazioni contengono un avviso evidente  che  i  dati  si

riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un

indicatore affidabile dei risultati futuri;

 

  1. e) quando l’indicazione si basa su dati  espressi  in  una  valuta

diversa da  quella  dello  Stato  membro  nel  quale  il  cliente  al

dettaglio o il potenziale  cliente  al  dettaglio  e’  residente,  le

informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono

che il rendimento puo’ crescere o diminuire a seguito di oscillazioni

del cambio;

 

  1. f) quando l’indicazione e’ basata sui risultati lordi, e’ indicato

l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.

 

  1. Quando  le  informazioni  includono  o  fanno   riferimento   a

simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi  e

le societa’ di consulenza finanziaria assicurano che le  informazioni

riguardino uno strumento finanziario o un indice  finanziario  e  che

siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

  1. a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui  risultati

passati reali di uno o piu’ strumenti finanziari o indici  finanziari

identici  o  sostanzialmente  uguali  o  sottostanti  allo  strumento

finanziario in questione;

 

  1. b) per quanto riguarda i  risultati  passati  reali  di  cui  alla

lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere

da a) a c), e) ed f);

 

  1. c) le informazioni contengono un avviso evidente  che  i  dati  si

riferiscono a simulazioni dei risultati passati  e  che  i  risultati

passati non costituiscono  un  indicatore  affidabile  dei  risultati

futuri.

 

  1. Quando le informazioni  contengono  informazioni  su  risultati

futuri, i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di  consulenza

finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

  1. a) le informazioni non  si  basano  su  simulazioni  di  risultati

passati ne’ vi fanno riferimento;

 

  1. b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate  da

dati obiettivi;

 

  1. c) quando le  informazioni  si  basano  sui  risultati  lordi,  e’

indicato l’effetto delle commissioni, degli  onorari  o  degli  altri

oneri;

 

  1. d) le informazioni si basano su  ipotesi  di  risultato  in  varie

condizioni  di  mercato  (ipotesi  sia  positive  sia   negative)   e

riflettono la  natura  e  i  rischi  delle  specifiche  tipologie  di

strumenti oggetto dell’analisi;

 

  1. e) le  informazioni  contengono  un  avviso  evidente   che   tali

previsioni non costituiscono un indicatore affidabile  dei  risultati

futuri.

 

  1. Quando fanno riferimento a un trattamento fiscale  particolare,

le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento  fiscale

dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e puo’ essere

soggetto a variazioni in futuro.

 

  1. Le informazioni non utilizzano il nome dell’Organismo  o  della

Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino  o

approvino i servizi  del  consulente  finanziario  autonomo  o  della

societa’ di consulenza finanziaria.

 

 

                              Art. 174.

 

      (Modalita’ di adempimento degli obblighi di informazione)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 165, 167,

169 e 170 ai clienti o potenziali clienti in  tempo  utile  prima  di

prestare loro il servizio di consulenza in materia di investimenti  o

i servizi accessori.

 

  1. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite

un sito internet, purche’ siano  soddisfatte  le  condizioni  di  cui

all’articolo 175, comma 2.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria notificano al cliente in tempo utile  qualsiasi  modifica

rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 165, 167,

169 e 170 che e’ d’interesse per un servizio che  il  consulente  gli

presta.  La  notifica  e’  fatta  su  un  supporto  durevole  se   le

informazioni alle quali si riferisce  sono  fornite  su  un  supporto

durevole.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  assicurano   che   le   informazioni   contenute   nelle

comunicazioni di marketing siano  in  linea  con  quelle  fornite  ai

clienti nel quadro della prestazione di  servizi  di  investimento  e

servizi accessori.

 

  1. Le comunicazioni di marketing che contengono  un’offerta  o  un

invito della natura indicata qui di  seguito  e  che  specificano  le

modalita’ di risposta o includono un modulo di  risposta  comprendono

le informazioni di  cui  agli  articoli  165,  167,  169  e  170,  se

pertinenti per tale offerta o invito:

 

  1. a) offerta di concludere un accordo in relazione  al  servizio  di

consulenza in materia di investimenti con  la  persona  che  risponde

alla comunicazione;

 

  1. b) invito alla persona che  risponde  alla  comunicazione  a  fare

un’offerta per concludere un accordo  in  relazione  al  servizio  di

consulenza in materia di investimenti.

 

 

                              Art. 175.

 

    (Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)

 

  1. Quando ai fini dell’articolo 174 le informazioni devono  essere

fornite su un supporto  durevole  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma

6-octiesdecies, del Testo Unico, i consulenti finanziari  autonomi  e

le societa’ di consulenza finanziaria hanno  il  diritto  di  fornire

tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:

 

  1. a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e’ appropriata

per il contesto in cui si svolge o si svolgera’ il rapporto  d’affari

con il cliente;

 

  1. b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le e’

offerta la possibilita’ di scegliere tra l’informazione  su  carta  o

tale altro  supporto  durevole,  sceglie  specificamente  tale  altro

supporto.

 

  1. Quando, conformemente agli articoli 165,  169,  170  e  174,  i

consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa’   di   consulenza

finanziaria forniscono informazioni a  un  cliente  tramite  un  sito

internet e tali informazioni non sono  indirizzate  personalmente  al

cliente, i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza

finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

  1. a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e’ appropriata

per il contesto in cui si svolge o si svolgera’ il rapporto  d’affari

tra il consulente finanziario autonomo o la  societa’  di  consulenza

finanziaria e il cliente;

 

  1. b) il  cliente  acconsente  espressamente  alla  fornitura   delle

informazioni in tale forma;

 

  1. c) al cliente e’ comunicato elettronicamente l’indirizzo del  sito

internet  e  il  punto  del  sito   in   cui   puo’   avere   accesso

all’informazione;

 

  1. d) le informazioni sono aggiornate;

 

  1. e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale  sito  per

tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente,  il  cliente  puo’

avere necessita’ di visitarlo.

 

  1. Ai fini del presente articolo,  la  fornitura  di  informazioni

tramite comunicazioni elettroniche e’ considerata appropriata per  il

contesto in cui si svolge o si svolgera’ il rapporto d’affari  tra  i

consulenti  finanziari  autonomi  o   le   societa’   di   consulenza

finanziaria e il cliente quando vi e’ la  prova  che  il  cliente  ha

accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di  un

indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto  d’affari  e’

considerata una prova in tal senso.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA

 

 

                              Art. 176.

 

             (Procedure interne e pratiche retributive)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria adottano, applicano e mantengono:

 

  1. a) procedure  adeguate  alla  natura,  alla  dimensione   e   alla

complessita’ dell’attivita’  svolta  che  siano  idonee  a  garantire

l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e  trasparenza

nella  prestazione  del  servizio  di  consulenza   in   materia   di

investimenti;

 

  1. b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in

essere nella prestazione del servizio di  consulenza  in  materia  di

investimenti;

 

  1. c) misure idonee a garantire una gestione prudente  dell’attivita’

prestata e l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti;

 

  1. d) misure  idonee  a  garantire  che  le  persone   che   prestano

l’attivita’  possiedano   sufficienti   conoscenze,   competenze   ed

esperienze  e  dedichino  tempo  sufficiente  per  svolgere  le  loro

funzioni.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  adottano  opportune   disposizioni   per   ottenere   le

informazioni sullo  strumento  finanziario  e  sul  suo  processo  di

approvazione,  compreso  il  suo  mercato  di   riferimento   e   per

comprendere  le  caratteristiche  e   il   mercato   di   riferimento

identificato di ciascuno  strumento  finanziario.  Tali  disposizioni

lasciano impregiudicati gli obblighi relativi  all’informativa,  alla

valutazione dell’adeguatezza e alla identificazione  e  gestione  dei

conflitti di interesse.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell’attivita’

svolta,  formalizzano  in  modo  adeguato  e  ordinato  le  procedure

adottate ai sensi del comma 1.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria definiscono e attuano politiche  e  pratiche  retributive

regolate da  adeguate  procedure  interne,  idonee  a  garantire  una

gestione sana e con l’intento  di  assicurare  che  i  clienti  siano

trattati in modo equo e che i loro interessi  non  siano  danneggiati

dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Le  politiche  e  pratiche  retributive  sono  intese  a  non  creare

conflitti di interesse che possano indurre  i  soggetti  rilevanti  a

favorire  i  propri  interessi  o  gli   interessi   del   consulente

finanziario autonomo o della societa’  di  consulenza  finanziaria  a

potenziale discapito di un cliente.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  assicurano  che  le  politiche  e  pratiche  retributive

seguite si applichino a tutti  i  soggetti  rilevanti  che  hanno  un

impatto  diretto  o  indiretto  sulla  prestazione  del  servizio  di

consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti,  nella  misura  in

cui la retribuzione di tali soggetti possa  creare  un  conflitto  di

interesse che li incoraggi  ad  agire  contro  gli  interessi  di  un

cliente.

 

  1. L’organo di amministrazione della societa’ di consulenza approva

la politica retributiva della societa’. Alla dirigenza della societa’

di   consulenza   di   investimento   compete   la    responsabilita’

dell’attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva  e

del monitoraggio dei  rischi  di  conformita’  in  relazione  a  tale

politica.

 

  1. La retribuzione non e’ basata esclusivamente o  prevalentemente

su criteri commerciali  quantitativi  e  tiene  pienamente  conto  di

adeguati criteri  qualitativi  che  riflettano  la  conformita’  alla

regolamentazione applicabile, l’equo trattamento  dei  clienti  e  la

qualita’ dei servizi prestati ai clienti. L’equilibrio tra componenti

fisse e  variabili  della  retribuzione  e’  mantenuto  in  qualsiasi

circostanza, di modo che la struttura retributiva non  favorisca  gli

interessi del consulente finanziario autonomo  o  della  societa’  di

consulenza  finanziaria  o  dei  rispettivi  soggetti   rilevanti   a

discapito degli interessi di un cliente.

 

 

                              Art. 177.

 

                      (Conflitti di interesse)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata  alla  natura,

alla  dimensione  e  alla  complessita’  dell’attivita’  svolta,  per

identificare, prevenire  o  gestire  i  conflitti  di  interesse  che

potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al  momento  della

prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria gestiscono  i  conflitti  di  interesse  anche  adottando

idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione  e

alla  complessita’   dell’attivita’   svolta,   e   assicurando   che

l’affidamento di una pluralita’ di  funzioni  ai  soggetti  rilevanti

impegnati in attivita’ che implicano un conflitto  di  interesse  non

impedisca loro di agire in modo indipendente, cosi’  da  evitare  che

tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

 

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche  nel  caso

dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti e  il

coniuge, il convivente more uxorio, i  figli,  gli  affini  entro  il

secondo grado  e  ogni  altro  parente  entro  il  quarto  grado  del

consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.

 

  1. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1  e  2  non  sono

sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il  rischio

di nuocere agli interessi  dei  clienti  sia  evitato,  i  consulenti

finanziari autonomi  e  le  societa’  di  consulenza  finanziaria  li

informano chiaramente della natura e/o delle fonti  dei  conflitti  e

delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni  sono  fornite

su  un  supporto  durevole  e  sono   sufficientemente   dettagliate,

considerate le caratteristiche del  cliente,  affinche’  quest’ultimo

possa assumere una decisione informata sul servizio prestato,  tenuto

conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

 

  1. Come criterio minimo per determinare i  tipi  di  conflitti  di

interesse che  possono  insorgere  al  momento  della  fornitura  del

servizio  di  investimento,  e  la  cui  esistenza  puo’  ledere  gli

interessi di un  cliente,  i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le

societa’ di consulenza finanziaria considerano se essi o un  soggetto

rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:

 

  1. a) e’ probabile che il consulente finanziario autonomo, la societa’

di consulenza finanziaria  o  il  soggetto  rilevante  realizzino  un

guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria  a  spese  del

cliente;

 

  1. b) il consulente finanziario autonomo, la societa’  di  consulenza

finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del  servizio

prestato al cliente o dell’operazione realizzata  per  suo  conto  un

interesse distinto da quello del cliente;

 

  1. c) il consulente finanziario autonomo, la societa’  di  consulenza

finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario  o

di altra natura a privilegiare gli interessi di un  altro  cliente  o

gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

 

  1. d) il consulente finanziario autonomo, la societa’  di  consulenza

finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attivita’  del

cliente.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria elaborano, attuano e mantengono un’efficace politica  sui

conflitti di interesse formulata per iscritto e  adeguata  alle  loro

dimensioni e alla relativa organizzazione, nonche’ alla natura,  alle

dimensioni e alla  complessita’  dell’attivita’  svolta.  Qualora  la

societa’ di consulenza finanziaria  appartenga  a  un  gruppo,  detta

politica tiene conto anche delle circostanze, di cui la  societa’  di

consulenza  finanziaria  e’  o  dovrebbe  essere  a  conoscenza,  che

potrebbero  causare  un  conflitto  di  interesse  risultante   dalla

struttura e dalle attivita’ degli altri componenti del gruppo.

 

  1. La  politica  sui  conflitti  di  interesse   messa   in   atto

conformemente al comma 6:

 

  1. a) deve consentire di individuare, in riferimento al  servizio  di

consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano  o

potrebbero generare un conflitto di interesse che  possa  ledere  gli

interessi di uno o piu’ clienti;

 

  1. b) deve definire le procedure da seguire e le misure  da  adottare

per prevenire o gestire tali conflitti.

 

  1. Le procedure e le misure di cui al comma 7,  lettera  b),  sono

volte a  garantire  che  i  soggetti  rilevanti  impegnati  in  varie

attivita’ professionali che implicano un conflitto di  interesse  del

tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attivita’ con

un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni  e  alle  attivita’

del consulente finanziario autonomo o della  societa’  di  consulenza

finanziaria e del gruppo cui essa appartiene e al rischio  che  siano

lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b),  tra

le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo

le voci del seguente elenco che sono necessarie perche’ il consulente

finanziario  autonomo  o  la  societa’  di   consulenza   finanziaria

garantiscano il grado di indipendenza richiesto:

 

  1. a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di

informazioni tra i soggetti  rilevanti  impegnati  in  attivita’  che

comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di

tali informazioni puo’ ledere gli interessi di uno o piu’ clienti;

 

  1. b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui  principali

funzioni implicano l’esercizio di attivita’ per conto di clienti  con

interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro  modo

interessi diversi in potenziale conflitto, ivi  compresi  quelli  del

consulente  finanziario  autonomo  o  della  societa’  di  consulenza

finanziaria;

 

  1. c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la  retribuzione  dei

soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attivita’  e  la

retribuzione di, o i redditi generati da,  altri  soggetti  rilevanti

che esercitano prevalentemente un’altra attivita’, nel  caso  in  cui

possa  sorgere  un  conflitto  di  interesse  in  relazione  a  dette

attivita’;

 

  1. d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte  di

qualsiasi persona  di  un’influenza  indebita  sul  modo  in  cui  un

soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma  del

comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi  solo  quando

le disposizioni organizzative e amministrative efficaci  adottate  al

fine di prevenire  o  gestire  i  conflitti  di  interesse  non  sono

sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato

il rischio di ledere gli  interessi  del  cliente.  La  comunicazione

indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative

adottate dai consulenti  finanziari  autonomi  o  dalle  societa’  di

consulenza finanziaria  per  prevenire  o  gestire  il  conflitto  di

interesse  non  sono  sufficienti  per  assicurare,  con  ragionevole

certezza, che sia evitato il rischio  di  ledere  gli  interessi  del

cliente. La comunicazione comprende  una  descrizione  specifica  dei

conflitti di interesse che insorgono nella prestazione  del  servizio

di investimento, tenendo in considerazione la natura del  cliente  al

quale e’ diretta la comunicazione.  La  descrizione  spiega  in  modo

sufficientemente dettagliato  la  natura  generale  e  le  fonti  dei

conflitti di interesse, nonche’ i  rischi  che  si  generano  per  il

cliente in  conseguenza  dei  conflitti  di  interesse  e  le  azioni

intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al  cliente  di

prendere  una  decisione  informata  in  relazione  al  servizio   di

investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le societa’  di  consulenza

finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno  una  volta

all’anno,  la  politica  sui   conflitti   di   interesse   elaborata

conformemente ai commi da 1  a  4  e  adottano  misure  adeguate  per

rimediare a eventuali carenze. L’eccessivo ricorso alla comunicazione

dei conflitti di interesse e’ considerato una carenza della  politica

adottata sui conflitti di interesse.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le societa’  di  consulenza

finanziaria istituiscono e aggiornano in modo  regolare  un  registro

nel quale riportano le situazioni  nelle  quali  sia  sorto  o  possa

sorgere un conflitto di interesse che rischia  di  ledere  gravemente

gli interessi di uno o piu’ clienti.

 

 

                              Art. 178.

 

                           (Registrazioni)

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria tengono nella prestazione del servizio di  consulenza  in

materia di investimenti e per tutte le  operazioni  raccomandate,  su

supporto  durevole,  registrazioni  sufficienti  atte  a   consentire

all’Organismo  di  espletare  i  propri  compiti  di  vigilanza,   di

verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro  e,  in

particolare, di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti

dei clienti o potenziali clienti.  Le  registrazioni  possono  essere

conservate dalla societa’ di consulenza finanziaria per  conto  della

quale il consulente finanziario autonomo opera.

 

  1. Le registrazioni sono tenute su un  supporto  che  consenta  di

conservare le informazioni in  modo  che  possano  essere  in  futuro

acquisite dall’Organismo e in  una  forma  e  secondo  modalita’  che

soddisfino le condizioni seguenti:

 

  1. a) l’Organismo puo’ accedervi prontamente e ricostruire ogni  fase

fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;

 

  1. b) e’ possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra

modifica apportata, nonche’ il contenuto delle registrazioni prima di

tali correzioni o modifiche;

 

  1. c) non e’  possibile  manipolare  o  alterare  in  altro  modo  le

registrazioni;

 

  1. d) le  registrazioni  possono  essere  sottoposte  a   trattamento

informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui

non sia possibile eseguire facilmente un’analisi dei dati, in ragione

del volume e della natura degli stessi;

 

  1. e) le disposizioni dei  consulenti  finanziari  autonomi  e  delle

societa’ di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti  di  tenuta

delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

 

  1. Fermi restando  gli  obblighi  di  tenuta  delle  registrazioni

stabiliti da altre disposizioni normative,  i  consulenti  finanziari

autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria  tengono  almeno  le

registrazioni indicate nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565,

in funzione della natura delle attivita’ svolte.

 

  1. I consulenti finanziari autonomi e le  societa’  di  consulenza

finanziaria  tengono  inoltre  registrazioni  scritte  di  tutte   le

procedure che devono mantenere a norma dell’articolo 176.

 

  1. Le registrazioni che riguardano i diritti e  gli  obblighi  del

consulente  finanziario  autonomo,  della  societa’   di   consulenza

finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla  prestazione

di servizi, o le condizioni alle quali  presta  servizi  al  cliente,

sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il  cliente

e, in caso  di  cancellazione  dall’albo  dei  consulenti  finanziari

autonomi e delle societa’ di consulenza  finanziaria,  per  i  cinque

anni successivi.

 

  1. L’Organismo puo’  dettare  disposizioni  sulle  modalita’  e  i

termini di tenuta delle registrazioni e puo’ individuare un elenco di

registrazioni    supplementari    rispetto    all’elenco    riportato

nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565.

 

 

                              Art. 179.

 

          (Procedure per la segnalazione delle violazioni)

 

  1. Le procedure che attengono ai sistemi interni  di  segnalazione

delle violazioni, previste dall’articolo 4-undecies del Testo  Unico,

sono approvate  dall’organo  di  amministrazione  delle  societa’  di

consulenza finanziaria e  definite  in  linea  con  il  principio  di

proporzionalita’.

 

  1. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i

soggetti preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione  delle

segnalazioni:

 

  1. a) non  siano   gerarchicamente   o   funzionalmente   subordinati

all’eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi  il  presunto

responsabile della violazione e non abbiano un  potenziale  interesse

correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l’imparzialita’ e

l’indipendenza di giudizio;

 

  1. b) non  partecipino  all’adozione  degli  eventuali  provvedimenti

decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli  organi  aziendali

competenti.

 

  1. Le societa’ di consulenza finanziaria nominano un  responsabile

dei sistemi interni di segnalazione delle  violazioni,  il  quale  ne

assicura la corretta funzionalita’ e riferisce direttamente  e  senza

indugio agli organi aziendali competenti le informazioni  oggetto  di

segnalazione, ove rilevanti.

 

  1. Le procedure indicate al  comma  1  prevedono  che  i  soggetti

preposti alla ricezione, esame e valutazione delle  segnalazioni,  il

responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni,  e

ogni altro  soggetto  coinvolto,  sono  obbligati  ad  assicurare  la

confidenzialita’ delle informazioni ricevute.

 

  1. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresi’:

 

  1. a) fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  4-undecies  del

Testo  Unico,  i  soggetti  che  possono  attivare   i   sistemi   di

segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere

oggetto di segnalazione;

 

  1. b) le modalita’ attraverso cui segnalare le presunte violazioni;

 

  1. c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

 

  1. d) le modalita’ e i tempi delle fasi  procedurali  concernenti  la

trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;

 

  1. e) le ipotesi in  cui  il  responsabile  dei  sistemi  interni  di

segnalazione  delle  violazioni  e’  tenuto   a   fornire   immediata

comunicazione agli organi aziendali competenti;

 

  1. f) le modalita’ attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto

segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di

una segnalazione;

 

  1. g) l’obbligo per il soggetto segnalante di  dichiarare  se  ha  un

interesse privato collegato alla segnalazione;

 

  1. h) nel  caso  in  cui  il  segnalante  sia  corresponsabile  delle

violazioni, un trattamento  privilegiato  per  quest’ultimo  rispetto

agli  altri  corresponsabili,  compatibilmente  con   la   disciplina

applicabile.

 

  1. Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione

delle violazioni, le societa’ di consulenza finanziaria illustrano al

proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo

di segnalazione interno, indicando i presidi posti a  garanzia  della

riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del  presunto

responsabile della violazione.

 

  1. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla   disciplina   sulla

protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di

segnalazione  delle  violazioni  redige  una  relazione  annuale  sul

corretto  funzionamento   dei   medesimi   sistemi,   contenente   le

informazioni  aggregate  sulle  risultanze  dell’attivita’  svolta  a

seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi

aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

 

  1. Fermo restando il  rispetto  delle  disposizioni  dell’articolo

4-undecies del Testo Unico e del presente articolo,  le  societa’  di

consulenza  finanziaria   possono   esternalizzare   l’attivita’   di

ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

 

PARTE VI

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

 

 

                              Art. 180.

 

                             (Sanzioni)

 

  1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a),  b),
  2. c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall’Organismo, in base alla

gravita’ della violazione e tenuto conto  della  eventuale  recidiva,

per qualsiasi violazione di  norme  del  Testo  Unico,  del  presente

regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in

base alle stesse.

 

  1. Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,  l’Organismo

delibera nei confronti del consulente finanziario  autonomo  o  della

societa’ di consulenza finanziaria:

 

  1. a) la radiazione dall’albo in caso di:

 

  1) contraffazione della firma  dei  clienti  o  potenziali  clienti

sull’eventuale  modulistica  contrattuale  o   altra   documentazione

relativa allo svolgimento dell’attivita’ di consulenza in materia  di

investimenti;

 

  2)  violazione  delle  disposizioni  relative   ai   requisiti   di

indipendenza dei  consulenti  finanziari  stabiliti  dal  regolamento

ministeriale  di  cui   all’articolo   18-bis   e   dal   regolamento

ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

 

  3)  acquisizione  della  disponibilita’  ovvero  detenzione,  anche

temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari  di  pertinenza

dei clienti  o  potenziali  clienti,  in  violazione  degli  articoli

18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

 

  4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 162, comma 3;

 

  5) comunicazione o trasmissione ai clienti  o  potenziali  clienti,

all’Organismo  o  alla  Consob  di  informazioni  o   documenti   non

rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall’articolo  152,  comma

1, lettera b);

 

  6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4;

 

  7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;

 

  8)  impiego  nello  svolgimento  dell’attivita’  di  consulenza  in

materia di investimenti di soggetti non  iscritti  alla  sezione  dei

consulenti finanziari autonomi;

 

  1. b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:

 

  1) esercizio di attivita’ o assunzione di  incarichi  incompatibili

ai sensi dell’articolo 163;

 

  2)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   164

concernenti l’aggiornamento professionale;

 

  3)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   165

concernenti  le  regole  di  presentazione  e  le  informazioni   sul

consulente e i suoi servizi;

 

  4)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   166

concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;

 

  5)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   167

concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e  la  loro

classificazione;

 

  6)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   169

concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;

 

  7)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   171

concernenti la valutazione dell’adeguatezza;

 

  8)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   172

concernenti l’obbligo di rendiconto;

 

  9)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   173

concernenti i requisiti generali delle informazioni e  le  condizioni

per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

 

  10)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   174

concernenti  le  modalita’   di   adempimento   degli   obblighi   di

informazione;

 

  11)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   175

concernenti le informazioni su  supporto  durevole  e  mediante  sito

internet;

 

  12)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   176

concernenti le procedure interne;

 

  13)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   177

concernenti i conflitti di interesse;

 

  14)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   178

concernenti le registrazioni;

 

  1. c) il pagamento di un importo da  euro  cinquecentosedici  a  euro

venticinquemilaottocentoventitre  in   caso   di   violazione   delle

disposizioni di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi  1  e  4

del medesimo articolo.

 

  1. Fermo quanto stabilito al comma 1, l’Organismo:

 

  1. a) dispone la  radiazione  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede in caso di:

 

  1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31,  comma  2,

secondo periodo, del Testo Unico;

 

  2) offerta fuori sede o promozione e collocamento  a  distanza  per

conto di soggetti non abilitati;

 

  3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale  cliente

su  modulistica  contrattuale  o  altra  documentazione  relativa   a

operazioni dal medesimo poste in essere;

 

  4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita’ di somme  o

di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;

 

  5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente,

all’intermediario, all’Organismo o  alla  Consob  di  informazioni  o

documenti non rispondenti al vero;

 

  6) sollecitazione all’investimento effettuata in  violazione  delle

disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico

e delle relative disposizioni di attuazione;

 

  7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o  dal

potenziale  cliente,  a  valere  sui  rapporti   di   pertinenza   di

quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;

 

  8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153, comma 4;

 

  9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;

 

  1. b) dispone la sospensione  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede dall’albo di cui all’articolo  196,  comma  1,

lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di:

 

  1)  inadempimento  degli  obblighi  previsti   dalle   disposizioni

richiamate all’articolo 155;

 

  2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 156;

 

  3) esercizio di attivita’ o assunzione di qualita’ incompatibili ai

sensi dell’articolo 157;

 

  4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 158, comma 2;

 

  5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, comma 3;

 

  6) violazione della disposizione di cui all’articolo 159, comma 4;

 

  7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente  di  mezzi  di

pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi

da quelle prescritte dall’articolo 159, comma 5;

 

  8)  percezione  di   compensi   o   finanziamenti   in   violazione

dell’articolo 159, comma 6;

 

  9) inadempimento degli obblighi di tenuta della  documentazione  di

cui all’articolo 160;

 

  1. c) irroga  nei  confronti  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede la sanzione  pecuniaria  di  cui  all’articolo

196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

 

  1)  inosservanza  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  153,   ad

eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo;

 

  2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 1 e

 

  1. Per ciascuna delle violazioni individuate  nei  commi  2  e  3,

l’Organismo, tenuto  conto  delle  circostanze  e  di  ogni  elemento

disponibile, puo’ disporre, in  luogo  della  sanzione  prevista,  la

tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

 

 

                              Art. 181.

 

                      (Provvedimenti cautelari)

 

  1. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari  di

cui all’articolo 7-septies, comma 1,  del  Testo  Unico,  l’Organismo

valuta la gravita’ degli elementi di cui dispone  dando  rilievo,  in

particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali e’ prevista

la sanzione della radiazione dall’albo, alle modalita’ di  attuazione

della condotta illecita e alla reiterazione della violazione.

 

  1. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari  di

cui all’articolo 7-septies, comma 2,  del  Testo  Unico,  l’Organismo

valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge,  le

circostanze per le quali  il  soggetto  iscritto  all’albo  e’  stato

sottoposto alle misure cautelari personali del Libro  IV,  Titolo  I,

Capo II, del codice di procedura penale  o  in  base  alle  quali  ha

assunto la qualita’ d’imputato per uno  dei  delitti  indicati  nella

norma citata e, in particolare, tiene conto del  titolo  di  reato  e

dell’idoneita’  delle  suddette  circostanze   a   pregiudicare   gli

specifici interessi coinvolti  nello  svolgimento  dell’attivita’  di

consulente finanziario.

 

 

                            ALLEGATO N. 1

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI  ESTENSIONE  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLA

PRESTAZIONE IN ITALIA DA PARTE DI  IMPRESE  DI  PAESI  TERZI  DIVERSE

         DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

 

                              TITOLO I

 

DOMANDA DI  AUTORIZZAZIONE  RELATIVA  ALLE  IMPRESE  DI  PAESI  TERZI

                        DIVERSE DALLE BANCHE

 

                              SEZIONE I

 

DOMANDA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALLA  PRESTAZIONE  IN  ITALIA   MEDIANTE

STABILIMENTO DI SUCCURSALI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE

DALLE BANCHE DI SERVIZI E  ATTIVITA’  DI  INVESTIMENTO  CON  O  SENZA

SERVIZI ACCESSORI NEI CASI DI CUI ALL’ART. 28, COMMI 1 E 6, DEL TESTO

                                UNICO

 

  La  domanda  di  autorizzazione  allo  stabilimento  in  Italia  di

succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse  dalle  banche,

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in  regola  con

la vigente normativa sull’imposta di bollo, indica:

 

  1. a) denominazione completa (compresa la  denominazione  legale  e

qualsiasi  altra  denominazione  commerciale  utilizzata);  struttura

giuridica; indirizzo della sede  legale  e,  ove  diverso,  indirizzo

della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e  di  telefax,

nonche’  indirizzo  di   posta   elettronica);   sito   internet   se

disponibile; numero di  identificazione  nazionale,  se  disponibile;

codice  identificativo  della   persona   giuridica   (legal   entity

identifier  –  LEI)  e  codice  identificativo  d’azienda   (business

identifier code – BIC), se disponibili;

 

  1. b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il

numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica);

 

  1. c) elenco dei servizi  e  delle  attivita’  d’investimento,  dei

servizi accessori e degli strumenti finanziari che l’impresa  intende

fornire  nel  territorio  della  Repubblica  per  il  tramite   della

succursale, e se si deterranno o  meno  (anche  su  base  temporanea)

strumenti finanziari  e  disponibilita’  liquide  di  pertinenza  dei

clienti;

 

  1. d) nome e indirizzo dell’autorita’ competente responsabile della

vigilanza dell’impresa nel paese terzo; qualora piu’ di  un’autorita’

sia competente per  la  vigilanza,  le  informazioni  sui  rispettivi

ambiti  di  competenza;  link  al  registro  di  ciascuna   autorita’

competente del paese terzo, se disponibile;

 

  1. e) elenco dei documenti allegati.

 

  La  domanda  di  autorizzazione   e’   corredata   della   seguente

documentazione:

 

  1. informazioni generali sull’impresa istante:

 

  1. a) copia dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e

statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente  autorita’

dello Stato d’origine  in  data  non  anteriore  a  90  giorni  dalla

presentazione della domanda;

 

  1. b) dichiarazione scritta emessa  dall’autorita’  competente  del

paese  terzo  recante  l’indicazione  dei  servizi  e  attivita’   di

investimento  nonche’  dei  servizi  accessori   che   l’impresa   e’

autorizzata a prestare nel paese in cui e’ stabilita;

 

  1. c) informazioni sulla distribuzione  geografica  dell’impresa  e

sulle attivita’ svolte dalla stessa;

 

  1. d) legal opinion  in  merito  all’assenza  nel  paese  terzo  di

disposizioni   che   precludano   la   capacita’   della   succursale

dell’impresa di paesi terzi diversa dalla  banca  di  rispettare  gli

obblighi alla stessa applicabili ai sensi del  Testo  Unico  e  delle

relative norme di attuazione o contenuti in atti dell’Unione  Europea

direttamente applicabili;

 

  1. informazioni sul capitale:

 

  1. a) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile

sulla  societa’  o  dell’organo,  comunque  denominato,  titolare  di

funzioni  equivalenti,  attestante  l’entita’  del  capitale  sociale

versato  e  l’inesistenza  a   carico   dell’impresa   di   procedure

concorsuali o altre equivalenti;

 

  1. b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60

giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

 

  1. c) dichiarazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione

della  prima  succursale  di  ammontare  non   inferiore   a   quello

determinato dalla Banca d’Italia ai  sensi  dell’art.  19,  comma  1,

lettera d), del Testo Unico;

 

  1. informazioni sugli azionisti:

 

  1. a) indicazione  del   soggetto   che   esercita   il   controllo

dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

  1. b) mappa  del  gruppo  con  indicazione   della   localizzazione

territoriale delle sue componenti e  delle  principali  attivita’  di

ciascuna impresa del gruppo;

 

  1. c) identificazione di tutte le entita’ regolamentate all’interno

del gruppo e  nominativi  delle  autorita’  di  vigilanza  competenti

nonche’ descrizione del rapporto tra  le  entita’  finanziarie  e  le

eventuali entita’ non finanziarie del gruppo;

 

  1. informazioni sull’organo di  gestione  e  di  controllo,  sulle

persone che dirigono l’attivita’ e sui responsabili delle succursali:

 

  1. a) elenco nominativo e generalita’ complete di tutti i componenti

degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei  relativi

poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali  e

dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di  direttore

generale;

 

  1. b) in riferimento ai responsabili delle succursali:

 

  1. dati personali, compreso nome, luogo e data  di  nascita,

numero  nazionale  di  identificazione  personale,  se   disponibile,

indirizzo e recapiti;

 

  1. curriculum vitae che indichi l’istruzione e la formazione

professionale, l’esperienza  professionale,  con  specificazione  dei

soggetti presso i quali la stessa e’  stata  maturata  nonche’  della

natura e della durata delle  funzioni  svolte;  in  riferimento  alle

posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui  poteri

decisionali  assegnati  e  su  quelli  delegati  nonche’  sulle  aree

operative  eventualmente  poste  sotto  il  controllo  della  persona

interessata;

 

      iii. documentazione relativa alla reputazione e  all’esperienza

della persona interessata;

 

  1. certificati ufficiali (se e  nella  misura  in  cui  sono

disponibili nello Stato  d’origine)  o  altri  documenti  equivalenti

relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali,  cause

civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti  nei

confronti della persona  interessata  (compresa  l’interdizione  come

amministratore  d’impresa,  procedure  fallimentari,  d’insolvenza  e

simili); per le indagini in corso,  le  informazioni  possono  essere

fornite  tramite  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

 

  1. informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione,

iscrizione  o  licenza  a   svolgere   un’attivita’   commerciale   o

professionale; o sul ritiro,  la  revoca  o  la  cessazione  di  tale

registrazione,    autorizzazione,    iscrizione    o    licenza;    o

sull’espulsione da  parte  di  un  organismo  di  regolamentazione  o

governativo o di un organismo o un’associazione professionale;

 

  1. informazioni  su  un  eventuale  licenziamento   da   una

posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia,  da

un rapporto fiduciario o simile;

 

      vii. informazioni su un’eventuale valutazione della reputazione

e  dell’esperienza  in  quanto  acquirente  o  persona   che   dirige

l’attivita’ gia’ effettuata da un’altra autorita’ (compresa  la  data

della valutazione, l’identita’ di  tale  autorita’  e  l’esito  della

valutazione);

 

     viii. descrizione degli interessi o dei  rapporti  finanziari  e

non  finanziari  della  persona  in  questione  e  dei  suoi  stretti

familiari con i membri dell’organo di gestione e con  i  titolari  di

funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre,  imprese  figlie  e

azionisti;

 

  1. verbale della riunione dell’organo di gestione o, in caso

di amministratore unico, dell’organo di controllo,  nel  corso  della

quale l’organo ha  espresso  il  proprio  parere  sui  requisiti  dei

responsabili delle succursali di cui all’art. 13 del Testo Unico.  Al

verbale deve essere  unita  la  documentazione  presa  a  base  delle

valutazioni effettuate;

 

  1. informazioni sul tempo minimo che  i  responsabili  delle

succursali   dedicheranno   all’esercizio   delle    loro    funzioni

(indicazioni annuali e mensili);

 

  1. informazioni sulle risorse umane e finanziarie  destinate

alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali

(indicazioni annuali);

 

  1. informazioni finanziarie:

 

  previsioni relative alle succursali comprendenti:

 

  1. a) bilanci previsionali (stato patrimoniale  e  conto  economico

analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:

 

  1. gli  investimenti  che  si  intendono   effettuare,   con

indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di

finanziamento, nonche’ della durata o dei tempi di realizzazione;

 

  1. i costi operativi, distinti per categoria;

 

      iii. i risultati economici attesi;

 

  1. l’andamento del cash-flow;

 

  1. l’andamento dei requisiti prudenziali;

 

  1. b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e  le

spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al  numero  e

al tipo  di  clienti,  al  volume  delle  transazioni/ordini  e  alle

attivita’ in gestione;

 

  1. informazioni sull’organizzazione delle succursali:

 

  1. a) indirizzo della succursale e, ove disponibili, recapiti della

stessa (numeri telefonici e di telefax, nonche’  indirizzo  di  posta

elettronica);

 

  1. b) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi  tre

anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

  1. informazioni sulle tipologie di operazioni previste,  ivi

inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le  tipologie  di  sedi

previste per l’esecuzione degli ordini;

 

  1. informazioni   sui   servizi   accessori   che   saranno

eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o  alle  attivita’

di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

 

      iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target”

della succursale;

 

  1. attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,

ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

 

  1. indicazione dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari

abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di  comunicazione  a

distanza;

 

  1. nominativi, ove disponibili al momento della  domanda  di

autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e  attivita’

di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;

 

  1. c) struttura  organizzativa  e  sistemi  di  controllo  interni,

compresi:

 

  1. i dati  personali  dei  responsabili  delle  funzioni  di

gestione e di controllo, compresi curriculum  vitae  dettagliati  che

indichino l’istruzione, la formazione e l’esperienza professionale;

 

  1. la descrizione delle  risorse  (in  particolare  umane  e

tecniche) assegnate alle varie attivita’ previste;

 

      iii.  in  riferimento  all’eventuale  detenzione  di  strumenti

finanziari e disponibilita’ liquide di  pertinenza  dei  clienti,  le

informazioni sugli accordi per la salvaguardia  delle  attivita’  dei

clienti  (in  particolare  se   gli   strumenti   finanziari   e   le

disponibilita’ liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo

del depositario e i relativi contatti);

 

  1. elenco delle funzioni,  dei  servizi  o  delle  attivita’

esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una

descrizione del sistema di controllo interno  sulle  funzioni  stesse

con l’indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo

controllo;

 

  1. d) documentazione attestante l’adesione della  succursale  a  un

sistema di indennizzo  a  tutela  degli  investitori  secondo  quanto

previsto dall’art. 60, comma 2, del Testo Unico;

 

  1. e) descrizione delle misure volte a individuare  e  prevenire  o

gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  nella  prestazione  dei

servizi e delle attivita’ di investimento e dei servizi accessori;

 

  1. f) descrizione  delle  misure  adottate  in  tema   di   product

governance;

 

  1. g) descrizione dei sistemi per il monitoraggio  delle  attivita’

della succursale, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e  i

controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l’impresa intenda

svolgere  la  negoziazione  algoritmica  e/o   fornire   un   accesso

elettronico diretto;

 

  1. h) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle

funzioni di controllo di conformita’, revisione  interna  e  gestione

del rischio;

 

  1. i) descrizione   delle   procedure   relative   alla   funzione

antiriciclaggio;

 

  1. l) descrizione dei piani di  continuita’  operativa,  inclusi  i

sistemi e le risorse umane;

 

  1. m) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta  e

conservazione delle registrazioni;

 

  1. n) descrizione del  manuale  delle  procedure  della  succursale

finalizzate  all’esercizio  dei  servizi   o   delle   attivita’   di

investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

 

                             SEZIONE II

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN  ITALIA  DI  SERVIZI  E

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO, CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI,  IN  REGIME

DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI IMPRESE DI  PAESI  TERZI

DIVERSE DALLE BANCHE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI  QUALIFICATE  O  DI

CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI ALL’ART.  28,  COMMA

                         6, DEL TESTO UNICO

 

  La domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di  servizi

e attivita’ di investimento, con o senza servizi accessori, in regime

di libera prestazione di servizi da parte di imprese di  paesi  terzi

diverse dalle banche nei confronti di controparti  qualificate  o  di

clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art.  28,  comma

6,  del  Testo  Unico,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante

dell’impresa e in regola con la  vigente  normativa  sull’imposta  di

bollo, indica:

 

  1. a) denominazione completa (compresa la  denominazione  legale  e

qualsiasi  altra  denominazione  commerciale  utilizzata);  struttura

giuridica; indirizzo della sede  legale  e,  ove  diverso,  indirizzo

della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e  di  telefax,

nonche’  indirizzo  di   posta   elettronica);   sito   internet   se

disponibile; numero di  identificazione  nazionale,  se  disponibile;

codice  identificativo  della   persona   giuridica   (legal   entity

identifier  –  LEI)  e  codice  identificativo  d’azienda   (business

identifier code – BIC), se disponibili;

 

  1. b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il

numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica);

 

  1. c) elenco dei servizi  e  delle  attivita’  d’investimento,  dei

servizi accessori e degli strumenti finanziari che l’impresa  intende

fornire  nel  territorio  della  Repubblica  in  regime   di   libera

prestazione di servizi, e se si deterranno  o  meno  (anche  su  base

temporanea)  strumenti  finanziari  e   disponibilita’   liquide   di

pertinenza dei clienti;

 

  1. d) nome e indirizzo dell’autorita’ competente responsabile della

vigilanza dell’impresa nel paese terzo; qualora piu’ di  un’autorita’

sia competente per  la  vigilanza,  le  informazioni  sui  rispettivi

ambiti  di  competenza;  link  al  registro  di  ciascuna   autorita’

competente del paese terzo, se disponibile;

 

  1. e) elenco dei documenti allegati.

 

  La  domanda  di  autorizzazione   e’   corredata   della   seguente

documentazione:

 

  1. informazioni generali sull’impresa istante:

 

  1. a) copie dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e

statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente  autorita’

dello Stato d’origine  in  data  non  anteriore  a  90  giorni  dalla

presentazione della domanda;

 

  1. b) dichiarazione scritta emessa  dall’autorita’  competente  del

paese  terzo  recante  l’indicazione  dei  servizi  e  attivita’   di

investimento  nonche’  dei  servizi  accessori   che   l’impresa   e’

autorizzata a prestare nel paese in cui e’ stabilita;

 

  1. c) informazioni sulla distribuzione  geografica  dell’impresa  e

sulle attivita’ svolte dalla stessa;

 

  1. d) legal opinion  in  merito  all’assenza  nel  paese  terzo  di

disposizioni che precludano la capacita’ dell’impresa di paesi  terzi

diversa  dalla  banca  di  rispettare  gli   obblighi   alla   stessa

applicabili ai sensi del  Testo  Unico  e  delle  relative  norme  di

attuazione o  contenuti  in  atti  dell’Unione  Europea  direttamente

applicabili;

 

  1. informazioni sul capitale:

 

  1. a) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile

sulla  societa’  o  dell’organo,  comunque  denominato,  titolare  di

funzioni  equivalenti,  attestante  l’entita’  del  capitale  sociale

versato  e  l’inesistenza  a   carico   dell’impresa   di   procedure

concorsuali o altre equivalenti;

 

  1. b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60

giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

 

  1. informazioni sugli azionisti:

 

  1. a) indicazione  del   soggetto   che   esercita   il   controllo

dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

  1. b) mappa  del  gruppo  con  indicazione   della   localizzazione

territoriale delle sue componenti e  delle  principali  attivita’  di

ciascuna impresa del gruppo;

 

  1. c) identificazione di tutte le entita’ regolamentate all’interno

del gruppo e  nominativi  delle  autorita’  di  vigilanza  competenti

nonche’ descrizione del rapporto tra  le  entita’  finanziarie  e  le

eventuali entita’ non finanziarie del gruppo;

 

  1. informazioni sull’organo di gestione  e  di  controllo  nonche’

sulle persone che dirigono l’attivita’:

 

  1. a) elenco nominativo e generalita’ complete di tutti i componenti

degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei  relativi

poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali  e

dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di  direttore

generale;

 

  1. programma concernente l’attivita’  iniziale  che  l’impresa  di

paesi  terzi  diversa  dalla  banca  intende   svolgere   in   Italia

contenente:

 

  1. a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi  tre

anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

  1. informazioni sulle tipologie di operazioni previste,  ivi

inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le  tipologie  di  sedi

previste per l’esecuzione degli ordini;

 

  1. informazioni   sui   servizi   accessori   che   saranno

eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o  alle  attivita’

di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

 

      iii.  tipologia  e  ubicazione   geografica   della   clientela

“target”;

 

  1. attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,

ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

 

  1. nominativi, ove disponibili al momento della  domanda  di

autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e  attivita’

di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;

 

  1. b) descrizione delle misure volte a individuare  e  prevenire  o

gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  nella  prestazione  dei

servizi di investimento e accessori;

 

  1. c) descrizione  delle  misure  adottate  in  tema   di   product

governance;

 

  1. d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle

funzioni di controllo di conformita’, revisione  interna  e  gestione

del rischio;

 

  1. e) descrizione   delle   procedure   relative   alla   funzione

antiriciclaggio;

 

  1. f) descrizione dei piani di  continuita’  operativa,  inclusi  i

sistemi e le risorse umane;

 

  1. g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta  e

conservazione delle registrazioni;

 

  1. h) descrizione   del   manuale   delle   procedure   finalizzate

all’esercizio dei servizi o delle  attivita’  di  investimento  e  al

rispetto delle regole  di  trasparenza  e  correttezza  relativamente

all’attivita’ svolta in Italia.

 

                              TITOLO II

 

DOMANDA  DI  ESTENSIONE  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO   SVOLGIMENTO   DI

ULTERIORI SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI  DA

        PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

 

                              SEZIONE I

 

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA  ALLE  IMPRESE  DI

PAESI  TERZI,  DIVERSE  DALLE  BANCHE,  AUTORIZZATE  IN  ITALIA  ALLO

STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEI CASI DI CUI ALL’ART. 28, COMMI 1 E  6,

                           DEL TESTO UNICO

 

  La domanda di estensione dell’autorizzazione  alla  prestazione  di

ulteriori servizi e attivita’ di investimento e servizi accessori  in

Italia mediante stabilimento di succursale da  parte  di  imprese  di

paesi  terzi  diverse   dalle   banche,   sottoscritta   dal   legale

rappresentante dell’impresa,  in  regola  con  la  vigente  normativa

sull’imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile

della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l’indirizzo di

posta elettronica), e’ corredata della seguente documentazione:

 

  1. dichiarazione scritta emessa dall’autorita’ competente del paese

terzo recante l’indicazione che l’impresa e’ autorizzata  a  prestare

nel paese in cui e’ stabilita gli ulteriori servizi  e  attivita’  di

investimento nonche’ servizi accessori che la stessa intende svolgere

nel territorio della Repubblica;

 

  1. legal  opinion  in  merito  all’assenza  nel  paese  terzo   di

disposizioni   che   precludano   la   capacita’   della   succursale

dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca  di  rispettare,  con

riguardo agli ulteriori servizi e attivita’ di investimento e servizi

accessori oggetto della domanda  di  estensione,  gli  obblighi  alla

stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di

attuazione o  contenuti  in  atti  dell’Unione  Europea  direttamente

applicabili;

 

  1. programma concernente l’attivita’  iniziale  che  l’impresa  di

paesi  terzi  diversa  dalla  banca  intende   svolgere   in   Italia

contenente:

 

  1. a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi  tre

anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

  1. informazioni sulle tipologie di operazioni previste,  ivi

inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le  tipologie  di  sedi

previste per l’esecuzione degli ordini;

 

  1. informazioni   sui   servizi   accessori   che   saranno

eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o  alle  attivita’

di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

 

      iii.  tipologia  e  ubicazione   geografica   della   clientela

“target”;

 

  1. attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,

ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

 

  1. nominativi, ove disponibili al momento della  domanda  di

autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e  attivita’

di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;

 

  1. b) descrizione delle misure volte a individuare  e  prevenire  o

gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  nella  prestazione  dei

servizi di investimento e accessori;

 

  1. c) descrizione  delle  misure  adottate  in  tema   di   product

governance;

 

  1. d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle

funzioni di controllo di conformita’, revisione  interna  e  gestione

del rischio;

 

  1. e) descrizione   delle   procedure   relative   alla   funzione

antiriciclaggio;

 

  1. f) descrizione dei piani di  continuita’  operativa,  inclusi  i

sistemi e le risorse umane;

 

  1. g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta  e

conservazione delle registrazioni;

 

  1. h) descrizione   del   manuale   delle   procedure   finalizzate

all’esercizio dei servizi o delle  attivita’  di  investimento  e  al

rispetto delle regole  di  trasparenza  e  correttezza  relativamente

all’attivita’ svolta in Italia;

 

  1. relazione concernente le conseguenti modifiche della  struttura

organizzativa  della   succursale,   recante   altresi’   l’eventuale

affidamento a terzi di funzioni operative;

 

  1. dichiarazione dell’avvenuto versamento del fondo  di  dotazione

della succursale di ammontare  non  inferiore  a  quello  determinato

dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera d),  del

Testo Unico, in relazione  agli  ulteriori  servizi  e  attivita’  di

investimento per i quali si chiede l’autorizzazione.

 

                             SEZIONE II

 

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA  ALLE  IMPRESE  DI

PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE A OPERARE IN ITALIA IN

REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI  CONTROPARTI

QUALIFICATE O DI CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO  NEI  CASI  DI  CUI

                ALL’ART. 28, COMMA 6, DEL TESTO UNICO

 

  La domanda di estensione dell’autorizzazione  alla  prestazione  di

ulteriori  servizi  e  attivita’  di  investimento  nonche’   servizi

accessori in Italia in regime di libera  prestazione  di  servizi  da

parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di

controparti qualificate o di clienti  professionali  di  diritto  nei

casi di cui all’art. 28, comma 6, del Testo Unico,  sottoscritta  dal

legale  rappresentante  dell’impresa,  in  regola  con   la   vigente

normativa sull’imposta di bollo e recante i  recapiti  della  persona

responsabile della stessa domanda (compresi il numero di  telefono  e

l’indirizzo  di  posta  elettronica),  e’  corredata  della  seguente

documentazione:

 

  1. dichiarazione scritta emessa dall’autorita’ competente del paese

terzo recante l’indicazione che l’impresa e’ autorizzata  a  prestare

nel paese in cui e’ stabilita gli ulteriori servizi  e  attivita’  di

investimento nonche’ servizi accessori che la stessa intende svolgere

nel territorio della Repubblica;

 

  1. legal  opinion  in  merito  all’assenza  nel  paese  terzo   di

disposizioni   che   precludano   la   capacita’   della   succursale

dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca  di  rispettare,  con

riguardo agli ulteriori servizi e attivita’ di investimento e servizi

accessori oggetto della domanda  di  estensione,  gli  obblighi  alla

stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di

attuazione o  contenuti  in  atti  dell’Unione  Europea  direttamente

applicabili;

 

  1. programma concernente l’attivita’  iniziale  che  l’impresa  di

paesi  terzi  diversa  dalla  banca  intende   svolgere   in   Italia

contenente:

 

  1. a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi  tre

anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

  1. informazioni sulle tipologie di operazioni previste,  ivi

inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le  tipologie  di  sedi

previste per l’esecuzione degli ordini;

 

  1. informazioni   sui   servizi   accessori   che   saranno

eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o  alle  attivita’

di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

 

      iii.  tipologia  e  ubicazione   geografica   della   clientela

“target”;

 

  1. attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,

ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

 

  1. nominativi, ove disponibili al momento della  domanda  di

autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e  attivita’

di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;

 

  1. b) descrizione delle misure volte a individuare  e  prevenire  o

gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  nella  prestazione  dei

servizi di investimento e accessori;

 

  1. c) descrizione  delle  misure  adottate  in  tema   di   product

governance;

 

  1. d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle

funzioni di controllo di conformita’, revisione  interna  e  gestione

del rischio;

 

  1. e) descrizione   delle   procedure   relative   alla   funzione

antiriciclaggio;

 

  1. f) descrizione dei piani di  continuita’  operativa,  inclusi  i

sistemi e le risorse umane;

 

  1. g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta  e

conservazione delle registrazioni;

 

  1. h) descrizione   del   manuale   delle   procedure   finalizzate

all’esercizio dei servizi o delle  attivita’  di  investimento  e  al

rispetto delle regole  di  trasparenza  e  correttezza  relativamente

all’attivita’ svolta in Italia.

 

 

                            ALLEGATO N. 2

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI  SERVIZI  NON  AMMESSI  AL

     MUTUO RICONOSCIMENTO DA PARTE DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE

 

  La domanda di autorizzazione all’esercizio in  Italia  dei  servizi

previsti ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Testo Unico non  ammessi

al mutuo riconoscimento da  parte  di  imprese  di  investimento  UE,

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in  regola  con

la vigente normativa sull’imposta di bollo, indica:

 

  1. a) denominazione (compresa la denominazione legale  e  qualsiasi

altra denominazione commerciale da utilizzare); struttura  giuridica;

indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione

generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonche’ indirizzo

di  posta  elettronica);  numero  di  identificazione  nazionale,  se

disponibile;

 

  1. b) i servizi che l’impresa intende esercitare in Italia e se  si

deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti  finanziari  e

disponibilita’ liquide di pertinenza dei clienti;

 

  1. c) elenco dei documenti allegati.

 

  La  domanda  di  autorizzazione   e’   corredata   della   seguente

documentazione:

 

  1. informazioni generali sull’impresa istante:

 

  1. a) attestazione, rilasciata dall’autorita’ competente dello Stato

membro  d’origine,  che  l’impresa   di   investimento   ivi   svolge

effettivamente e regolarmente i servizi  per  i  quali  e’  richiesta

l’autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

 

  1. b) informazioni sulla distribuzione  geografica  dell’impresa  e

sulle attivita’ svolte dalla stessa;

 

  1. informazioni sugli azionisti:

 

  1. a) indicazione  del   soggetto   che   esercita   il   controllo

dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

  1. b) mappa  del  gruppo  con  indicazione   della   localizzazione

territoriale delle sue componenti e  delle  principali  attivita’  di

ciascuna impresa del gruppo;

 

  1. c) identificazione di tutte le entita’ regolamentate all’interno

del gruppo e  nominativi  delle  autorita’  di  vigilanza  competenti

nonche’ descrizione del rapporto tra  le  entita’  finanziarie  e  le

eventuali entita’ non finanziarie del gruppo;

 

  1. informazioni sull’organo di  gestione  e  di  controllo,  sulle

persone che dirigono l’attivita’ e sui responsabili delle succursali:

 

  1. a) elenco nominativo e generalita’ complete di tutti i componenti

degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei  relativi

poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali  e

dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di  direttore

generale;

 

  1. b) qualora i servizi da autorizzare saranno prestati  attraverso

una succursale, in riferimento ai responsabili delle succursali:

 

  1. dati personali, compreso nome, luogo e data  di  nascita,

numero  nazionale  di  identificazione  personale,  se   disponibile,

indirizzo e recapiti;

 

  1. curriculum vitae che indichi l’istruzione e la formazione

professionale, l’esperienza  professionale,  con  specificazione  dei

soggetti presso i quali la stessa e’  stata  maturata  nonche’  della

natura e della durata delle  funzioni  svolte;  in  riferimento  alle

posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui  poteri

decisionali  assegnati  e  su  quelli  delegati  nonche’  sulle  aree

operative  eventualmente  poste  sotto  il  controllo  della  persona

interessata;

 

      iii. documentazione relativa alla reputazione e  all’esperienza

della persona interessata;

 

  1. certificati ufficiali (se e  nella  misura  in  cui  sono

disponibili nello Stato  d’origine)  o  altri  documenti  equivalenti

relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali,  cause

civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti  nei

confronti della persona  interessata  (compresa  l’interdizione  come

amministratore  d’impresa,  procedure  fallimentari,  d’insolvenza  e

simili); per le indagini in corso,  le  informazioni  possono  essere

fornite  tramite  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

 

  1. informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione,

iscrizione  o  licenza  a   svolgere   un’attivita’   commerciale   o

professionale; o sul ritiro,  la  revoca  o  la  cessazione  di  tale

registrazione,    autorizzazione,    iscrizione    o    licenza;    o

sull’espulsione da  parte  di  un  organismo  di  regolamentazione  o

governativo o di un organismo o un’associazione professionale;

 

  1. licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento

da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;

 

      vii. informazioni su un’eventuale valutazione della reputazione

e  dell’esperienza  in  quanto  acquirente  o  persona   che   dirige

l’attivita’ gia’ effettuata da un’altra autorita’ (compresa  la  data

della valutazione, l’identita’ di  tale  autorita’  e  l’esito  della

valutazione);

 

     viii. descrizione degli interessi o dei  rapporti  finanziari  e

non  finanziari  della  persona  in  questione  e  dei  suoi  stretti

familiari con i membri dell’organo di gestione e con  i  titolari  di

funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre,  imprese  figlie  e

azionisti;

 

  1. verbale della riunione dell’organo di gestione o, in caso

di amministratore unico, dell’organo di controllo,  nel  corso  della

quale l’organo ha  espresso  il  proprio  parere  sui  requisiti  dei

responsabili delle succursali di cui all’art. 13 del Testo Unico.  Al

verbale deve essere  unita  la  documentazione  presa  a  base  delle

valutazioni effettuate;

 

  1. informazioni sul tempo minimo che  i  responsabili  delle

succursali   dedicheranno   all’esercizio   delle    loro    funzioni

(indicazioni annuali e mensili);

 

  1. informazioni sulle risorse umane e finanziarie  destinate

alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali

(indicazioni annuali);

 

  1. informazioni finanziarie:

 

  previsioni relative ai servizi da autorizzare comprendenti:

 

  1. a) bilanci previsionali (stato patrimoniale  e  conto  economico

analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:

 

  1. gli  investimenti  che  si  intendono   effettuare,   con

indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di

finanziamento, nonche’ della durata o dei tempi di realizzazione;

 

  1. i costi operativi, distinti per categoria;

 

      iii. i risultati economici attesi;

 

  1. l’andamento del cash-flow;

 

  1. l’andamento del patrimonio di vigilanza e  dei  requisiti

prudenziali stimati;

 

  1. b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e  le

spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al  numero  e

al tipo  di  clienti,  al  volume  delle  transazioni/ordini  e  alle

attivita’ in gestione;

 

  1. informazioni  sul  programma  di   attivita’   e   sull’assetto

organizzativo relativi ai servizi da autorizzare:

 

  1. a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi  tre

anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

  1. informazioni sulle tipologie di operazioni previste,  ivi

inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le  tipologie  di  sedi

previste per l’esecuzione degli ordini;

 

  1. informazioni  sui  servizi  accessori  che   si   intende

eventualmente esercitare;

 

      iii.  indicazione  della  circostanza  se  i  servizi   saranno

prestati  attraverso  una  succursale   e,   in   caso   affermativo,

dell’indirizzo della succursale  e,  ove  disponibili,  dei  recapiti

della stessa (numeri telefonici e di telefax,  nonche’  indirizzo  di

posta elettronica);

 

  1. tipologia  e  ubicazione   geografica   della   clientela

“target”;

 

  1. attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,

ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

 

  1. indicazione dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari

abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di  comunicazione  a

distanza;

 

      vii. identita’, ove disponibile al  momento  della  domanda  di

autorizzazione,  dei  consulenti  e  distributori  dei   servizi   da

autorizzare e ubicazione geografica della loro attivita’;

 

  1. b)  assetto  organizzativo  e  sistemi  di   controllo   interni,

compresi:

 

  1. i dati  personali  dei  responsabili  delle  funzioni  di

gestione e di controllo deputati  allo  svolgimento  dei  servizi  da

autorizzare, compresi  curriculum  vitae  dettagliati  che  indichino

l’istruzione, la formazione e l’esperienza professionale;

 

  1. la descrizione delle  risorse  (in  particolare  umane  e

tecniche) assegnate al servizio da autorizzare;

 

      iii.  in  riferimento  all’eventuale  detenzione  di  strumenti

finanziari e disponibilita’ liquide di  pertinenza  dei  clienti,  le

informazioni sugli accordi per la salvaguardia  delle  attivita’  dei

clienti  (in  particolare  se   gli   strumenti   finanziari   e   le

disponibilita’ liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo

del depositario e i relativi contatti);

 

  1. elenco delle funzioni,  dei  servizi  o  delle  attivita’

esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una

descrizione del sistema di controllo interno  sulle  funzioni  stesse

con l’indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo

controllo;

 

  1. c) documentazione  attestante  l’adesione  a   un   sistema   di

indennizzo a tutela  degli  investitori  riconosciuto,  limitatamente

all’attivita’ svolta in Italia;

 

  1. d) descrizione delle misure volte a individuare  e  prevenire  o

gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  nella  prestazione  dei

servizi da autorizzare nonche’ dei servizi accessori;

 

  1. e) descrizione  delle  misure  adottate  in  tema   di   product

governance;

 

  1. f) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle  attivita’,

compresi i sistemi di back-up, se disponibili;

 

  1. g) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle

funzioni di controllo di conformita’, revisione  interna  e  gestione

del rischio con riguardo ai servizi da autorizzare;

 

  1. h) descrizione   delle   procedure   relative   alla   funzione

antiriciclaggio;

 

  1. i) descrizione dei piani di  continuita’  operativa,  inclusi  i

sistemi e le risorse umane;

 

  1. l) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta  e

conservazione delle registrazioni;

 

  1. m) descrizione   del   manuale   delle   procedure   finalizzate

all’esercizio dei servizi da autorizzare e al rispetto  delle  regole

di trasparenza e correttezza.

 

 

                            ALLEGATO N. 3

 

                    CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI

 

  Un cliente professionale e’ un cliente che  possiede  l’esperienza,

le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente

le proprie decisioni  in  materia  di  investimenti  e  per  valutare

correttamente i rischi che assume.

 

  1. CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO

 

  Si intendono clienti  professionali  per  tutti  i  servizi  e  gli

strumenti di investimento:

 

    (1)  i  soggetti  che  sono  tenuti  a   essere   autorizzati   o

regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani

o esteri quali:

 

  1. a) banche;

 

  1. b) imprese di investimento;

 

  1. c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

 

  1. d) imprese di assicurazione;

 

  1. e) organismi  di  investimento  collettivo  e  societa’   di

gestione di tali organismi;

 

  1. f) fondi pensione e societa’ di gestione di tali fondi;

 

  1. g) i negoziatori per conto  proprio  di  merci  e  strumenti

derivati su merci;

 

  1. h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione  per

conto proprio su mercati di strumenti  finanziari  e  che  aderiscono

indirettamente al servizio di liquidazione,  nonche’  al  sistema  di

compensazione e garanzia (locals);

 

  1. i) altri investitori istituzionali;

 

  1. l) agenti di cambio;

 

    (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a  livello  di

singola societa’, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

 

        – totale di bilancio: 20 000 000 EUR;

 

        – fatturato netto: 40 000 000 EUR;

 

        – fondi propri: 2 000 000 EUR;

 

  (3) gli investitori istituzionali la cui  attivita’  principale  e’

investire in strumenti finanziari,  compresi  gli  enti  dediti  alla

cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

 

  I soggetti elencati possono richiedere al prestatore  del  servizio

un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari  possono

convenire di fornire loro un  livello  piu’  elevato  di  protezione.

Quando  il  cliente  e’  un’impresa  come  definita  in   precedenza,

l’intermediario deve informarla, prima di  qualunque  prestazione  di

servizi, che, sulla base delle  informazioni  di  cui  dispone,  essa

viene considerata  di  diritto  un  cliente  professionale  e  verra’

trattata come tale a meno che l’intermediario e il cliente convengano

diversamente. L’intermediario deve inoltre informare il  cliente  del

fatto che puo’ richiedere una modifica dei termini  dell’accordo  per

ottenere un maggior livello di protezione.

 

  Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere  un

livello piu’ elevato di protezione se ritiene di non essere in  grado

di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

 

  A  tal  fine,  i  clienti  considerati  professionali  di   diritto

concludono un accordo scritto con  il  prestatore  del  servizio  che

stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si  applica

il trattamento quale cliente al dettaglio.

 

  1. CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA

 

  II.1. Criteri di identificazione

 

  Gli intermediari possono  trattare  i  clienti  diversi  da  quelli

inclusi alla sezione I, che  ne  facciano  espressa  richiesta,  come

clienti professionali,  purche’  siano  rispettati  i  criteri  e  le

procedure menzionati di seguito. Non e’ comunque consentito presumere

che tali clienti  possiedano  conoscenze  ed  esperienze  di  mercato

comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

 

  La  disapplicazione  di  regole  di  condotta   previste   per   la

prestazione dei servizi nei confronti dei clienti  non  professionali

e’ consentita quando, dopo aver effettuato una  valutazione  adeguata

della competenza, dell’esperienza e  delle  conoscenze  del  cliente,

l’intermediario possa ragionevolmente ritenere,  tenuto  conto  della

natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in

grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia  di

investimenti e di comprendere i rischi che assume.

 

  Il  possesso  dei  requisiti  di  professionalita’   previsti   per

dirigenti e amministratori dei soggetti  autorizzati  a  norma  delle

direttive dell’Unione europea nel  settore  finanziario  puo’  essere

considerato come un riferimento  per  valutare  la  competenza  e  le

conoscenze del cliente.

 

  Nel corso della predetta  valutazione,  devono  essere  soddisfatti

almeno due dei seguenti requisiti:

 

    – il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative

sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni  al

trimestre nei quattro trimestri precedenti;

 

    – il valore del portafoglio di strumenti finanziari del  cliente,

inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

 

    – il cliente lavora o ha lavorato  nel  settore  finanziario  per

almeno un anno in una  posizione  professionale  che  presupponga  la

conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

 

  In caso di persone giuridiche,  la  valutazione  di  cui  sopra  e’

condotta  con  riguardo  alla  persona   autorizzata   a   effettuare

operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

 

  II.2. Procedura

 

  I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni

previste dalle norme di comportamento solo  una  volta  espletata  la

procedura seguente:

 

    – i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario  che

desiderano essere  trattati  come  clienti  professionali,  a  titolo

generale o rispetto  a  un  particolare  servizio  od  operazione  di

investimento o tipo di operazione o di prodotto;

 

    – l’intermediario deve avvertire i clienti, in una  comunicazione

scritta e chiara,  di  quali  sono  le  protezioni  e  i  diritti  di

indennizzo che potrebbero perdere;

 

    – i clienti devono  dichiarare  per  iscritto,  in  un  documento

separato dal contratto, di  essere  a  conoscenza  delle  conseguenze

derivanti dalla perdita di tali protezioni.

 

  Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a  protezione,

devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che

il cliente che chiede di  essere  considerato  cliente  professionale

soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

 

  Gli  intermediari  devono  adottare  per  iscritto  misure  interne

appropriate  per  classificare   i   clienti.   Spetta   ai   clienti

professionali informare  il  prestatore  del  servizio  di  eventuali

cambiamenti   che   potrebbero   influenzare    la    loro    attuale

classificazione. Se tuttavia l’intermediario constata che il  cliente

non  soddisfa  piu’  le  condizioni  necessarie   per   ottenere   il

trattamento  riservato  ai  clienti   professionali   deve   adottare

provvedimenti appropriati.

 

 

                            ALLEGATO N. 4

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI  REGOLE  DI  COMPORTAMENTO

DEL CONSULENTE  FINANZIARIO  ABILITATO  ALL’OFFERTA  FUORI  SEDE  NEI

           CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

 

  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  consulente   finanziario

abilitato all’offerta fuori sede:

 

  1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al  momento

del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati  di  seguito

indicati, copia di una dichiarazione redatta dal  soggetto  abilitato

da cui risultino gli elementi identificativi di  tale  soggetto,  gli

estremi di iscrizione all’albo e i  dati  anagrafici  del  consulente

finanziario abilitato  all’offerta  fuori  sede  stesso,  nonche’  il

domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di  recesso  prevista

dall’art. 30, comma 6, del Testo Unico;

 

  1. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento

del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

 

  1. nel rapporto diretto  con  la  clientela  deve  adempiere  alle

prescrizioni di cui al presente regolamento;

 

  1. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in  materia  di

investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente  o

al  potenziale  cliente  informazioni  che  consentano  di   valutare

l’adeguatezza ai sensi dell’art.  40  del  presente  regolamento.  In

particolare il consulente  finanziario  abilitato  all’offerta  fuori

sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:

 

  1. a) la  conoscenza  ed  esperienza  in  materia  di  investimenti

riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;

 

  1. b) la situazione finanziaria, inclusa la capacita’ di  sostenere

perdite;

 

  1. c) gli obiettivi  di  investimento,  inclusa  la  tolleranza  al

rischio;

 

    e deve informare il cliente  o  potenziale  cliente  che  qualora

questi non comunichi  le  notizie  di  cui  ai  punti  a),  b)  e  c)

l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia  di

investimenti o di gestione di portafogli si astiene  dal  prestare  i

menzionati servizi. Il consulente finanziario  abilitato  all’offerta

fuori sede e’ tenuto, altresi’, a fornire ai clienti al dettaglio  la

dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di

investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41;

 

  1. con specifico riguardo ai servizi e attivita’  di  investimento

diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla  gestione

di portafogli,  deve  richiedere  al  cliente  o  potenziale  cliente

informazioni  che  consentano  di  valutare  l’appropriatezza   delle

operazioni.  In  particolare  il  consulente  finanziario   abilitato

all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale  cliente

di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza  ed  esperienza

in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o  di

servizio;

 

  1. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le

informazioni e le notizie di cui sopra;

 

  1. deve consegnare al cliente o potenziale  cliente,  prima  della

sottoscrizione del documento  di  acquisto  o  di  sottoscrizione  di

prodotti finanziari, copia del prospetto informativo  o  degli  altri

documenti informativi, ove prescritti;

 

  1. deve consegnare al  cliente  o  potenziale  cliente  copia  dei

contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

 

  1. puo’  ricevere  dal  cliente  o  potenziale  cliente,  per   la

conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

 

  1. a) assegni bancari o assegni circolari  intestati  o  girati  al

soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui

servizi e attivita’ di investimento, strumenti finanziari o  prodotti

finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita’;

 

  1. b) ordini di bonifico e  documenti  similari  che  abbiano  come

beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);

 

  1. c) strumenti finanziari  nominativi  o  all’ordine  intestati  o

girati a favore del soggetto che presta il servizio  e  attivita’  di

investimento oggetto di offerta;

 

  1. nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera  non

sia autorizzato alla prestazione del servizio  di  consulenza  ovvero

qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni  che  rendono

possibile la prestazione del servizio di consulenza, non puo’ fornire

raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate  sulla

considerazione delle caratteristiche del medesimo;

 

  1. non puo’ ricevere dal cliente alcuna forma di compenso  ovvero

di finanziamento;

 

  1. non puo’ utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti

di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo

collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7.