separazione consensuale o divorzio BOLOGNA separazione consensuale o negoziazione assistita BOLOGNA separazione consensuale o giudiziale differenza separazione consensuale obblighi

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO SEPARAZIONI E DIVORZI ,AFFIDO FIGLI, ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE  BOLOGNA, BUDRIO, MEDICINA, CASALECCHIO, IMOLA ,SAN PIETRO IN CASALE

La separazione consensuale e il divorzio rappresentano momenti delicati nella vita di una coppia, in cui le strade intraprese possono influenzare profondamente il futuro di entrambi i coniugi e, se presenti, dei figli. Mentre entrambe le opzioni coinvolgono la fine di un rapporto matrimoniale, differiscono in termini legali, emotivi e sociali. In questo articolo, esploreremo le sfumature della separazione consensuale e del divorzio, esaminandone gli aspetti legali, psicologici e sociali, nonché le alternative e le implicazioni per tutti gli interessati.

Avvocato a Bologna - Consulenza Legale
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La Separazione Consensuale: Definizione e Implicazioni

La separazione consensuale si verifica quando due coniugi decidono di mettere fine al loro matrimonio in modo amichevole, senza coinvolgere un tribunale. Questo percorso può offrire vantaggi, come una maggiore flessibilità nel definire i termini dell’accordo, evitando spese legali e riducendo lo stress emotivo. Tuttavia, è importante notare che la separazione consensuale potrebbe non essere appropriata in tutti i casi, specialmente quando ci sono questioni finanziarie complesse o disaccordi sulla custodia dei figli.

I coniugi che optano per una separazione consensuale spesso cercano di mantenere un livello di comunicazione aperto e rispettoso, collaborando per raggiungere accordi su questioni come la divisione dei beni, il sostegno finanziario e la custodia dei figli. Questa via richiede maturità, empatia e compromesso da entrambe le parti. La separazione consensuale può anche contribuire a preservare il benessere emotivo e mentale di tutti i membri della famiglia, specialmente se ci sono bambini coinvolti.

Il Divorzio: Aspetti Legali ed Emotivi

Il divorzio rappresenta la dissoluzione legale di un matrimonio attraverso un procedimento giuridico formale. Questo percorso può essere necessario quando la separazione consensuale non è possibile a causa di conflitti irrisolvibili o disaccordi significativi. Il divorzio coinvolge generalmente l’intervento di un tribunale e può richiedere la definizione dei termini della divisione dei beni, del mantenimento e della custodia dei figli.

Dal punto di vista emotivo, il divorzio può essere estremamente stressante e doloroso. Le emozioni come la rabbia, la tristezza e la paura possono emergere durante il processo, specialmente quando le parti si trovano in disaccordo su questioni importanti. È fondamentale cercare supporto psicologico per affrontare le sfide emotive associate al divorzio e per garantire un adeguato sostegno ai figli, se presenti.

Aspetti Sociali e Familiari

Sia la separazione consensuale che il divorzio hanno implicazioni sociali e familiari. La reazione della famiglia all’annuncio della separazione o del divorzio può variare notevolmente, da un sostegno empatico a giudizi negativi. Gli amici e i colleghi possono anche reagire in modi diversi, il che può influenzare il sostegno emotivo ricevuto dalle parti coinvolte.

Per le famiglie con figli, l’aspetto della custodia può essere particolarmente delicato. In molti casi, i genitori cercano di trovare un accordo che sia nel miglior interesse dei figli, garantendo loro stabilità e supporto da entrambi i genitori. Tuttavia, le dispute sulla custodia possono diventare legali e complesse, coinvolgendo consulenti e assistenti sociali per valutare la situazione e prendere decisioni informate.

Mutuo – consumatore – tasso floor MUTUI TASSI CONSUMATORE: NULLA LA CLAUSOLA FLOOR
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Alternative alla Separazione e al Divorzio

In alcuni casi, le coppie potrebbero considerare alternative alla separazione o al divorzio. La terapia di coppia è una di queste opzioni, offrendo uno spazio sicuro per esplorare le dinamiche relazionali e cercare di risolvere i conflitti. La terapia può aiutare le coppie a comunicare in modo più efficace e ad affrontare i problemi sottostanti che potrebbero aver contribuito alla crisi matrimoniale.

L’annullamento è un’altra alternativa, ma è spesso limitato a situazioni in cui il matrimonio è stato invalido fin dall’inizio, come nel caso di bigamia o costrizione. L’annullamento dichiara che il matrimonio non è mai esistito legalmente.

Conclusioni

La separazione consensuale e il divorzio rappresentano due percorsi distinti per porre fine a un matrimonio. Mentre la separazione consensuale si basa sulla cooperazione e sulla comunicazione aperta, il divorzio coinvolge un processo giuridico formale che può essere emotivamente ed economicamente impegnativo. La scelta tra questi due percorsi dipende dalle circostanze individuali e dalle dinamiche familiari.

Indipendentemente dal percorso scelto, è fondamentale cercare supporto legale, emotivo e, se necessario, terapeutico per navigare attraverso questo momento difficile. La priorità dovrebbe essere data al benessere emotivo di tutti i membri coinvolti, in particolare dei figli. Una comprensione rispettosa e una comunicazione aperta possono contribuire a facilitare il processo di separazione o divorzio e a costruire basi solide per un nuovo inizio.

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  • la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche».
  • L’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, diverse rispetto a quelle che integrano il suo contenuto tipico e ad esso non immediatamente riferibili: si tratta di accordi ricollegati «in via soltanto estrinseca» al patto principale, relativi a negozi che pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale non hanno causa in essa ma vengono semplicemente assunti “in occasione” della medesima separazione, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale finalizzata alla pressoché completa regolamentazione di tutti i pregressi rapporti.
  • ALCUNE DOMANDE ALCUNE RISPOSTE LE ALTRE  VENITE IN STUDIO, CIAO
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  • . L’omologa della separazione, dunque, consiste in un controllo sulla legalità dell’accordo stabilito tra i due coniugi all’atto della separazione, concernente le modalità del mantenimento e dell’affidamento degli eventuali figli. Il controllo sulla legalità dell’accordo raggiunto, avviene d’ufficio non dovendo i coniugi procedere ad altra dichiarazione. 
  • L’appena citata Cass., SU, n. 21761 del 2021, inoltre, ha chiarito pure che il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c..
  • . Alla stregua di tali considerazioni, dunque, deve concludersi che il menzionato accordo di separazione omologato debba farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”, altresì precisandosi che, essendosi al cospetto di un titolo stragiudiziale, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l’interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l’esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Cass., SU, n. 11066 del 2012, costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, né smentito dalla più recente Cass., SU, n. 5633 del 2022).
  • 3.4. Fermo quanto precede, la decisione oggi impugnata, lungi dal negare, in via generale ed assoluta, come, invece, mostra di aver inteso l’odierno ricorrente, la possibilità che l’accordo di separazione omologato rivesta natura di titolo esecutivo, ha ritenuto, molto più semplicemente, che, nella concreta fattispecie, il titolo azionato – decreto di omologa dell’accordo di separazione intervenuto tra il L.B. e la P. – non avesse una vis executiva idonea al promovimento dell’azione esecutiva perché il credito ivi indicato non era determinato, né determinabile, sicché non avrebbe potuto giustificare la pretesa esecutiva preannunciata.
  • 3.4.1. E’ noto, del resto, che, affinché il creditore possa esercitare validamente l’azione esecutiva, sebbene sia sufficiente, oltre che necessario, il possesso di un titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale), occorre, altresì, che il diritto in esso incorporato possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. art. 474 c.p.c., comma 1), sicché anche l’atto redatto da (un notaio o) un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo (tipologia nella quale deve farsi rientrare, come si è già anticipato, il titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento del precetto di cui oggi ancora si discute), per assumere efficacia esecutiva, deve documentare l’esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove, cioè, esso documenti esclusivamente un credito futuro ed eventuale, lo stesso non può essere integrato con la semplice prova, benché documentale, del fatto successivo generatore dell’obbligazione, occorrendo che anche quest’ultimo sia dotato della medesima forma (cfr. amplius, Cass. n. 52 del 2023, e la copiosa giurisprudenza di legittimità ivi richiamata). E’ stato precisato, altresì, che non è possibile ritenere che la riformulazione dell’art. 474 c.p.c., operata nel 2005 con il solo scopo di ampliare il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, abbia inteso anche modificare l’ambito dell’efficacia esecutiva degli atti pubblici, estendendola alle obbligazioni non risultanti direttamente dall’atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate, in quanto la necessità che la certezza del credito risulti dall’atto redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo, deriva dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell’efficacia esecutiva dell’atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto, con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l’esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva (cfr. la già citata Cass. n. 52 del 2023).
  • 3.4.2. Nel caso di specie, secondo l’insindacabile accertamento di fatto operato dai giudici del merito (accertamento peraltro oggettivamente indiscutibile, dato il tenore letterale delle pattuizioni ivi richiamate), il titolo azionato dal L.B. non consentiva la determinazione della somma dovuta, atteso che la semplice lettura degli accordi di separazione indicati ai richiamati punti 5 e 6 del relativo verbale omologato (nella misura in cui sono rinvenibili nella sentenza impugnata e nell’odierno ricorso), pur affermando il diritto dello stesso ricorrente alla ripetizione delle somme versate per il mutuo, non consentivano, però, di stabilire se la ripetizione riguardasse le rate già versate prima della separazione ovvero solo quelle versate successivamente, né quante rate lui aveva versato fino alla vendita, non essendo indicato un termine, né, soprattutto, di quantificare, in base ad elementi contenuti nell’atto stesso, quale ne era l’importo complessivo.
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  5. separazione coniugi post cartabia La riforma Cartabia stabilisce, all’art. 473 bis 12 del Codice di Procedura Civile, la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti familiari.
  6. Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: le cause in materia di famiglia iniziano con un ricorso, che deve includere:
    1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso il quale viene presentata la domanda;
    1. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio o dimora e codice fiscale del richiedente e del convenuto, oltre ai figli minori comuni, adulti non autosufficienti economicamente o con grave disabilità e altri soggetti coinvolti nelle domande o nel procedimento;
    1. nome, cognome e codice fiscale del procuratore, insieme alla procura;
    1. definizione dell’oggetto della domanda;
    1. esposizione chiara e sintetica dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, con le relative conclusioni;
    1. l’indicazione specifica delle prove che il richiedente intende utilizzare e dei documenti da comunicare.
  7. Se nel ricorso sono presenti richieste di contributo economico o se ci sono figli minori, è necessario depositare con il ricorso anche i seguenti documenti:
    1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    1. documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
    1. estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
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  24. La separazione consensuale può ritenersi tale solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire una condivisione sui diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e a tutti gli altri aspetti che dovranno essere oggetto di attenta disciplina.

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