Art. 1470.La vendita con oggetto il trasferimento della proprietà

Art. 1470.La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest’ultimo, in qualità di occupante dell’immobile, non è tenuto a corrispondere l’indennità di occupazione all’originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare. Cassa e decide nel merito, Roma, 06/10/2008

Cassazione civile sez. II  24 novembre 2014 n. 24958

Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ” ad substantiam “, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all’atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso. Rigetta, App. Milano, 26/06/2008

Cassazione civile sez. II, 9 ottobre 2014, n. 21352

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25.5.2002 F.S. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, C.R. ed i coniugi R.C. e P.V. esponendo di aver acquistato da questi ultimi, in data 5.9.1988, con contratto trascritto il 29.9.1988, un porzione di immobile sita in (OMISSIS), composta da un negozio con retrobottega, magazzino e servizi igienici; dopo circa un decennio dalla data di acquisto, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione di detto immobile, esaminando la planimetria unita alla scheda presentato all’U.T.E., espressamente richiamata nell’atto di vendita, si era resa conto che i venditori non le avevano consegnato una parte dell’immobile relativa al vano adibito a servizio igienico; aveva poi accertato che la R. (divenuta nel frattempo unica proprietaria del bene) aveva alienato a C.R. un appartamento adiacente a quello alienato ad essa attrice, attribuendole il diritto di uso esclusivo e perpetuo di tre ripostigli, uno dei quali, corrispondente alla porzione immobiliare ricavata tramite l’interposizione di un tavolato all’interno del vano WC, riguardava detta omessa consegna.

La F. chiedeva, quindi, che: a) fosse accertato il suo diritto di proprietà su detta porzione immobiliare non consegnata; b) che fosse, conseguentemente, dichiarata la nullità parziale del successivo contratto intercorso tra la C. e la R. in data 5.9.2009 per impossibilità dell’oggetto e/o carenza di causa;

c) che la C. fosse condannata al rilascio della porzione immobiliare in contestazione nonchè al pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo.

Si costituiva in giudizio solo C.R., quale terzo acquirente di buona fede della porzione di immobile oggetto di causa, contestando la fondatezza delle domande avversarie e rilevando che esse non erano a lei opponibili; in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento delle prime due domande formulate dall’attrice, chiedeva di essere garantita dalla sua dante causa, R.C., con una riduzione del prezzo versato alla stessa, per la parziale evizione subita. Espletata C.T.U., con sentenza 22.11.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando la C. a restituire alla F. il ripostiglio, meglio identificato nell’allegato B all’atto di compravendita 18.10.2000, intercorso tra R.C. e C.R. ed a pagare alla F. Euro 1.290,00, oltre interessi, a titolo di occupazione abusiva dell’immobile; condannava R.C. al pagamento, in favore dell’attrice, di Euro 1.975,41 oltre interessi, a titolo di indennità per il mancato pagamento dell’immobile in questione dal 1988 al 2000 e P.V. a pagare all’attrice il 50% del valore locatizio annuale della porzione oggetto di causa, per il periodo dal settembre 1988 al luglio 1990, quantificato in Euro 198,72; in accoglimento delle domanda riconvenzionale di C.R., condannava R.C. a corrispondere gli importi di Euro 8.220,00 ed Euro 1.290,00 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali sostenute da F.S. e C.R.. Quest’ultima proponeva appello cui resisteva solo la F., contumaci P.V. e B. B.S.M.M.. Con sentenza depositata il 26.6.2008 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda della F. e compensava fra le parti costituite le spese processuali del doppio grado di giudizio.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

Osservava la Corte territoriale che il contratto di compravendita intercorso fra la F. e R. – P. non comprendeva il ripostiglio poi concesso in uso alla C., non avendo alcun rilavo al riguardo le contrarie indicazione contenute nella planimetria non allegata all’atto di vendita del 5.9.1988 e dovendosi individuare le esatte dimensioni del bene compravenduto sulla base delle espressioni indicate nel rogito, laddove le parti dichiaravano di acquistare “a corpo e non a misura” e nella condizioni in cui l’immobile era stato visto e consegnato,ossia con il locale WC non comprensivo del ripostiglio in questione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso F.S. formulando tre motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale, illustrati da successiva memoria, C.R.. La ricorrente, a sua volta, ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente principale deduce:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, che la determinazione “per relationem” dell’oggetto del contratto nei negozi formali, possa avvenire solo con riguardo a documenti allegati materialmente al negozio e che, in mancanza, assumano rilevanza le altre risultanze del contratto; tale principio non era applicabile al caso di specie, essendo l’oggetto del contratto tra F. e R. – P. già esattamente determinato sulla sola scorta del tenore letterale del relativo art. 1) ed essendo C.R. terzo estraneo rispetto al contratto medesimo.

La censura si conclude con il quesito: “il principio che presiede alla determinazione per relationem dell’oggetto del contratto nei negozi per i quali il legislatore prevede la forma scritta ad substantiam (fermo restando che il contenuto minimo del contratto deve essere in esso formalmente consacrato dai paciscenti) impone solo che le parti – ai fini della esatta determinazione dell’oggetto- si riferiscano ad un dato extratestuale di natura formale certo e inequivocabilmente rintracciabile ex post, ma non necessariamente che questo dato di natura formale risulti materialmente allegato al contratto e firmato dalle parti”;

2) erronea applicazione delle norme relative all’interpretazione del contratto di vendita tra F. e R. – P. ed alla sua opponibilità ai terzi, posto che le parti stesse nell’art. 1 del contratto stesso, al fine di rappresentarne l’oggetto “nei suoi esatti limiti dimensionali”, avevano fatto riferimento alla “planimetria unita alla scheda presentata al medesimo U.T.E. in data 24.2.1986 e protocollata al n. 650/1”; detto contratto era opponibile a C.R. in regione delle esatte risultanze della nota di trascrizione e non di quelle riferibili a planimetrie unite o meno al contratto. Sul punto viene formulato il seguente quesito: “il principio che presiede alla determinazione per relationem dell’oggetto del contratto nei negozi trova applicazione nei rapporti inter partes ma non in quelli erga omnes di opponibilità ai terzi, per i quali deve aversi riguardo esclusivamente alle indicazioni riportate nella nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari”;

3) contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte di Appello aveva fondato la propria decisione sulla mancata allegazione e sottoscrizione della scheda catastale all’atto di vendita F.- R. P., non considerando che a C.R. era opponibile solo quanto risultante dalla nota di trascrizione, nella quale veniva fatto riferimento alla scheda 650/1 come rappresentativa del bene compravenduto.

Con il ricorso incidentale C.R. lamenta:

violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.;

la Corte di Appello, pur avendo totalmente rigettato la domanda formulata da F.S., aveva dichiarato compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio, motivando con la generica affermazione che “la particolarità della questione costituisce giusto motivo per dichiarare compensate le spese”, in violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che, ai fini della compensazione, richiede la soccombenza reciproca o “altri giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione.

Il ricorso principale è infondato.

In ordine al primo motivo va ribadito che nei contratti in cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi riferimento ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che ove le parti di una compravendita immobiliare abbiano fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all’atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma sia anche espressamente indicata nel contratto come facente parte integrante del contenuto dello stesso (Cass. n. 2900/89; n. 1165/2000; n. 5028/2007). La Corte territoriale, con motivazione aderente a tali principi, ha affermato che la planimetria indicata era di molto antecedente al contratto e doveva ritenersi superata dalla modifica dello stato dei luoghi nel frattempo intervenuta, con suddivisione in due unità, e apertura di un separato accesso sulle scale, come accertato dal C.T.U., e, quindi, non essendo stata essa neanche allegata al contratto di vendita, non poteva “essere ritenuta rappresentativa dello stato dei luoghi, esistente al momento della vendita, peraltro conosciuto dall’acquirente al momento della con conclusione del contratto”.

Sulla base di tale accertamento in fatto, sor-retto da congrua e corretta motivazione, come tale esulante dal sindacato di legittimità, ha quindi, escluso che il ripostiglio in questione fosse compreso nella vendita 5.9.1988.

Il secondo motivo è anch’esso infondato, laddove si fa generico riferimento alle norme sulla interpretazione dei contratti ed è inammissibile, per la novità della questione, non sollevata in grado di appello, quanto alla dedotta opponibilità a C.R. dell’originario atto di vendita “in regione delle risultanze della nota di trascrizione”.

La terza censura è inammissibile in quanto oltre a non indicare il fatto controverso relativo al vizio di motivazione, investe valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.

Il ricorso incidentale difetta del quesito di diritto ed è comunque infondato avendo il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, compensato fra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio, tenendo conto dell’esito complessivo delle questioni trattate ed avuto riguardo, in particolare, “alla particolarità della questione”, oggetto del primo motivo di appello.

La motivazione sul punto è, quindi, adeguatamente giustificatrice della relativa e non merita censura alcuna. In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile quello incidentale con condanna della ricorrente principale, prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014

Cassazione civile sez. II  09 ottobre 2014 n. 21352

L’acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l’acquirente, all’avvio dell’hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d’uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d’uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d’uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell’intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l’acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l’accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d’uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer. Rigetta, Trib. Firenze, 30/07/2010

Cassazione civile sez. III  11 settembre 2014 n. 19161

In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l’applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all’art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l’una o l’atra causa negoziale), l’accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell’effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della “res”. Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'”actio quanti minoris”, giacché in tal caso esso assume la valenza di un’eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un’azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia. Cassa con rinvio, App. Trento, 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI  17 giugno 2014 n. 13717

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute. Rigetta, App. Milano, 16/02/2006

Cassazione civile sez. I  17 aprile 2014 n. 8957

Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l’ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all’integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi. Rigetta, App. Potenza, 07/02/2007

Cassazione civile sez. II  11 marzo 2014 n. 5605

Il contratto di acquisto di un bene, pur se stipulato in vista di una successiva concessione in locazione finanziaria ad un terzo, può essere annullato per vizio del consenso che abbia inciso sulla formazione della volontà dell’acquirente, che è legittimato a chiederne l’annullamento anche quando, come concedente, agisca nella veste di mandatario dell’utilizzatore, atteso che, da un lato viene in rilievo, in ogni caso, un mandato “in rem propriam” e senza rappresentanza, mentre, dall’altro, presupposto del contratto di leasing è costituito dalla proprietà o dalla legittima disponibilità giuridica, in capo al concedente, del bene concesso in locazione, e, in tali operazioni, sussiste un collegamento funzionale tra vendita e locazione finanziaria tale da determinare una “diffusione”, dall’uno all’altro dei contratti, delle cause di nullità, annullamento e risoluzione. Rigetta, App. Firenze, 24/09/2007

Cassazione civile sez. III  20 febbraio 2014 n. 4065

Capo I
Della vendita

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1470.
Nozione.

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 1471.

Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Concorso nel mantenimento     Condotta del genitore pregiudizievole ai figliDei diritti e doveri del figlio
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Concorso nel mantenimento
 
 
Condotta del genitore pregiudizievole ai figliDei diritti e doveri del figlio


Divieti speciali di comprare.

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395.

Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Art. 1472.
Vendita di cose future.

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Art. 1473.
Determinazione del prezzo affidata a un terzo.

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Art. 1474.
Mancanza di determinazione espressa del prezzo.

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 1475.
Spese della vendita.

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

  • 1 – Delle obbligazioni del venditore

Art. 1476.
Obbligazioni principali del venditore.

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Art. 1477.
Consegna della cosa.

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta.

Art. 1478.
Vendita di cosa altrui.

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

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ì

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto , se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.

Salvo il disposto dell’articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

Vedi Marta Buffoni, Vendita di cose altrui: inadempiente doloso deve risarcire i danni imprevedibili, Tribunale Vercelli, sez. I, sentenza 27 novembre 2012.
_______________

Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033 in Altalex Massimario.

Art. 1480.
Vendita di cosa parzialmente di altri.

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1481.
Pericolo di rivendica.

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo , quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Art. 1482.
Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
.

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’articolo 1479.

Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Art. 1483.
Evizione totale della cosa.

Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa , il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

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Art. 1484.
Evizione parziale.

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’articolo 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente.

Chiamata in causa del venditore.

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato , perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia , se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

Art. 1486.
Responsabilità limitata del venditore.

Se il compratore ha evitato la evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 1487.
Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

Art. 1488.
Effetti dell’esclusione della garanzia.

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore è esente anche da questo obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 1489.
Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto , il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Art. 1490.
Garanzia per i vizi della cosa venduta
.

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

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Art. 1491.
Esclusione della garanzia.

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492.
Effetti della garanzia.

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

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Effetti della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494.
Risarcimento del danno.

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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Art. 1495.
Termini e condizioni per l’azione.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

Art. 1496.
Vendita di animali.

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Art. 1497.
Mancanza di qualità.

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

  • 2 – Delle obbligazioni del compratore

Art. 1498.
Pagamento del prezzo.

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Art. 1499.
Interessi compensativi sul prezzo.

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

  • 3 – Del riscatto convenzionale

Art. 1500.
Patto di riscatto.

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

Art. 1501.
Termini.

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Art. 1502.
Obblighi del riscattante.

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita , le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.

Art. 1503.
Esercizio del riscatto.

Il venditore decade dal diritto di riscatto , se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Art. 1504.
Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.

Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Art. 1505.
Diritti costituiti dal compratore sulla cosa.

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Art. 1506.
Riscatto di parte indivisa.

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.

Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Art. 1507.
Vendita congiuntiva di cosa indivisa.

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Art. 1508.
Vendita separata di cosa indivisa.

Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 1509.
Riscatto contro gli eredi del compratore.

Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.

Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.

Sezione II
Della vendita di cose mobili 

  • 1 – Disposizioni generali

Art. 1510.
Luogo della consegna.

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro , il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

_______________

Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063 in Altalex Massimario.

Art. 1511.
Denunzia nella vendita di cose da trasportare.

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Art. 1512.
Garanzia di buon funzionamento.

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive , in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

Art. 1513.
Accertamento dei difetti.

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

Art. 1514.
Deposito della cosa venduta.

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (1)

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

(1) La parola: «tribunale» e’ sostituita dalle seguenti: «giudice di pace» a norma dell’art. 27, comma 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116; le nuove disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

Art. 1515.
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.

Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (1)

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

(1) Le parole: «dal tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace» a norma dell’art. 27, comma 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116; le nuove disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

Art. 1516.
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore. 

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione , il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 1517.
Risoluzione di diritto.

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

Art. 1518.
Normale determinazione del risarcimento.

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti , il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Art. 1519.
Restituzione di cose non pagate.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell’introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto .

[§ 1-bis – Della vendita dei beni di consumo (1)

Art. 1519bis-1519nonies]

(1) Paragrafo abrogato dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).

Art. 1520.
Vendita con riserva di gradimento.

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.

Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

Art. 1521.
Vendita a prova.

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

Art. 1522.
Vendita su campione e su tipo di campione.

Se la vendita è fatta sul campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.

In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

  • 3 – Della vendita con riserva della proprietà

Art. 1523.
Passaggio della proprietà e dei rischi.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo , ma assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 1524.
Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore agli € 15,49 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 1525.
Inadempimento del compratore.

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

Art. 1526.
Risoluzione del contratto.

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse , salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

  • 4 – Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti

Art. 1527.
Consegna.

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Art. 1528.
Pagamento del prezzo.

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose , a meno che queste risultino già dimostrate.

Art. 1529.
Rischi.

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto , sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

Art. 1530.
Pagamento contro documenti a mezzo di banca.

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.

La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

  • 5 – Della vendita a termine di titoli di credito

Art. 1531.
Interessi, dividendi e diritto di voto.

Nella vendita a termine di titoli di credito , gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari il diritto di voto , spetta al venditore fino al momento della consegna.

Art. 1532.
Diritto di opzione.

Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Art. 1533.
Estrazione per premi o rimborsi.

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall’estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l’inizio dell’estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell’inizio dell’estrazione.

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell’inizio dell’estrazione.

Art. 1534.
Versamenti richiesti sui titoli.

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

Art. 1535.
Proroga dei contratti a termine.

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.

Art. 1536.
Inadempimento.

In caso d’inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali.

Sezione III
Della vendita di cose immobili 

Art. 1537.
Vendita a misura.

Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Art. 1538.
Vendita a corpo.

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

Art. 1539.
Recesso dal contratto.

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

Art. 1540.
Vendita cumulativa di più immobili.

Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.

Art. 1541.
Prescrizione.

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile.

Sezione IV
Della vendita di eredità

Art. 1542.
Garanzia.

Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Art. 1543.
Forme.

La vendita di eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.

1544.
Obblighi del venditore.

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.

Art. 1545.
Obblighi del compratore.

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Art. 1546.
Responsabilità per debiti ereditari.

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

Art. 1547.
Altre forme di alienazione di eredità.

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’articolo 797.

Bagnacavallo avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Bagnara di Romagna avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Brisighella avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Casola Valsenio avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Castel Bolognese avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Cervia avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Conselice avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Cotignola avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Faenza avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
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Lugo avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
Massa Lombarda avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
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Riolo Terme avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’
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Solarolo avvocato penale, responsabilita’ medica incidenti eredita’

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