CASA CONIUGALE AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA IMOLA CASTELLO D’ARGILE PIANORO BUDRIO L’assegnazione della casa familiare spesso è uno scoglio alla definizione pacifica delle cause di separazione, divorzio e regolamentazione dei rapporti dei genitori non sposati proprio perché nella casa, più che in altri beni,

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CASA CONIUGALE AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA
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La problematica della casa coniugale:

In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.

 

SE VI SONO FIGLI trattandosi di provvedimento da adottare nel preminente interesse della prole,

il giudice può provvedere alla suddetta assegnazione anche in mancanza di una specifica domanda di parte, mentre nel secondo caso,

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 trattandosi di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi,

L’ assegnazione presuppone un’apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento, onde non è configurabile in ogni caso un dovere (e un potere) del giudice di identificare ed assegnare comunque la casa familiare anche in assenza di qualsivoglia istanza in tal senso (Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558).

L’assegnazione della casa familiare spesso è uno scoglio alla definizione pacifica delle cause di separazione, divorzio e regolamentazione dei rapporti dei genitori non sposati proprio perché nella casa, più che in altri beni,

La casa familiare per l’ordinamento italiano, è il luogo ove la famiglia durevolmente e prevalentemente convive, assolvendo alle esigenze primarie dell’abitazione.

Non possono considerarsi case familiari quelle esistenti nelle località di villeggiatura, o quelle usate per soggiorni temporanei e connessi ad esigenze stagionali, pur se effettuati con periodica ed abituale ripetizione. Nei casi in cui al momento della domanda di separazione l’immobile non si configuri più come casa familiare, per essersi, per qualsiasi ragione, quell’habitat domestico, già disciolto, non può essere pronunciata l’assegnazione della casa familiare.

 

 

 

fondata la domanda di liquidazione di un’indennità a favore del proprietario (a) in una situazione di “attuale inesistenza di una pronuncia giudiziale da parte del giudice della separazione ovvero del divorzio” in “ordine al permanere delle condizioni che giustifichino il godimento e comunque (b) nell’assenza di una decisione in ordine a tali condizioni dello stesso giudice adito con la domanda di indennizzo, che dunque aveva omesso la pronuncia in argomento in ritenuta violazione dell’art. 112 c.p.c., o comunque aveva reso una motivazione carente; ciò, per giunta, contraddittoriamente in quanto, (c) pur “esclude(ndo) la legittimità di una procedura… di liberazione dell’immobile fino a revoca dell’assegnazione medesima da parte del tribunale della separazione ovvero del divorzio”, aveva nondimeno “riten(uto) fondata la domanda… di accertamento di una indennità per l’occupazione dell’immobile” (così pp. 14 e 15 ricorso). In definitiva, la ricorrente ha invocato l’affermazione che l’acquisto dell’immobile gravato dal diritto di godimento (d) non consenta., a differenza della sentenza impugnata che l’ha riconosciuto con decorrenza dalla data del decreto di trasferimento, di “attribu(ire) il diritto di esigere un’indennità… almeno sino all’intervento di una pronuncia giudiziale che disaminerà (sic) la persistenza dei requisiti legittimanti l’attribuzione” (p. 15 del ricorso).

 

 

 

 

  1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione ed errata applicazione” dell’art. 155 c.c., e L. n. 74 del 1987, art. 6, (sic; rectius, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11) contestando l’interpretazione fornita dalla corte di merito dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare o della convivenza e affermando che essa dovrebbe reputarsi attributiva di un diritto reale (sic) in capo all’assegnatario opponibile ai terzi nei limiti del novennio se non trascritto e senza limiti di tempo ove preventivamente trascritto, finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, rimovibile solo con eventuale successiva pronuncia del giudice (scilicet, del giudice della crisi della famiglia o della convivenza) che accerti il venir meno delle ragioni su cui si è fondata l’attribuzione (p. 13 del ricorso); da ciò discenderebbe l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che il terzo possa chiedere allo stesso giudice adito con domanda di altro tipo (nel caso di specie, di indennizzo per occupazione) di accertare “la permanenza delle condizioni che giustificano l’eccezionale diritto (personale) di godimento” in favore dell’assegnatario (p. 14 del ricorso, oveò si cita la sentenza impugnata).

  2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo” e violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui, ravvisata la sussistenza del diritto di godimento sulla casa, la corte territoriale ha però ritenuto fondata la domanda di liquidazione di un’indennità a favore del proprietario (a) in una situazione di “attuale inesistenza di una pronuncia giudiziale da parte del giudice della separazione ovvero del divorzio” in “ordine al permanere delle condizioni che giustifichino il godimento e comunque (b) nell’assenza di una decisione in ordine a tali condizioni dello stesso giudice adito con la domanda di indennizzo, che dunque aveva omesso la pronuncia in argomento in ritenuta violazione dell’art. 112 c.p.c., o comunque aveva reso una motivazione carente; ciò, per giunta, contraddittoriamente in quanto, (c) pur “esclude(ndo) la legittimità di una procedura… di liberazione dell’immobile fino a revoca dell’assegnazione medesima da parte del tribunale della separazione ovvero del divorzio”, aveva nondimeno “riten(uto) fondata la domanda… di accertamento di una indennità per l’occupazione dell’immobile” (così pp. 14 e 15 ricorso). In definitiva, la ricorrente ha invocato l’affermazione che l’acquisto dell’immobile gravato dal diritto di godimento (d) non consenta., a differenza della sentenza impugnata che l’ha riconosciuto con decorrenza dalla data del decreto di trasferimento, di “attribu(ire) il diritto di esigere un’indennità… almeno sino all’intervento di una pronuncia giudiziale che disaminerà (sic) la persistenza dei requisiti legittimanti l’attribuzione” (p. 15 del ricorso).

  3. I due motivi, che in effetti come riepilogato innanzi propongono un più numeroso reticolo di doglianze, sono strettamente connessi, in quanto in particolare – al di là dell’articolazione formale offerta ai motivi stessi dalla parte ricorrente (v. Cass. n. 3437 del 14/02/2014 e n. 6935 del 22/03/2007) – in entrambi vengono contestate, essenzialmente come errores in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’affermazione operata dalla corte locale secondo cui il diritto dell’assegnatario sulla casa della famiglia o convivenza sarebbe un diritto personale di godimento (in luogo della visione, auspicata dalla parte, quale diritto reale, peraltro perpetuo se il provvedimento sia stato trascritto); nonché l’altra affermazione conseguenziale per cui il terzo potrebbe chiedere allo stesso giudice adito con domanda di altro tipo (nel caso di specie, almeno originariamente, di condanna al rilascio e al pagamento di indennizzo per occupazione) di accertare “la permanenza delle condizioni che giustificano l’eccezionale diritto… di godimento” dell’assegnatario della casa della famiglia o convivenza; questa contestazione è poi collegata (in quanto il suo esito è determinante i relativi obblighi motivazionali) a quella di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. sollevata con il secondo motivo (unitamente a presunta violazione dell’art. 112 c.p.c.) su profili attinenti la stessa questione giuridica centrale (profili sub a) e sub b) del secondo motivo) nonchè su suoi corollari, che pure dunque vanno esaminati in un unico contesto, riguardanti i rapporti tra domanda di rilascio e domanda di indennità (profilo sub c) del secondo motivo) e la decorrenza dell’indennità medesima (profilo sub d). I due complessi motivi, congiuntamente valutati, sono parzialmente fondati.

  4. Al fine di individuare il quadro normativo da applicarsi alle questioni sollevate, va ricordato che, per effetto della L. 19 maggio 1975, n. 151, l’assegnazione della casa nel giudizio di separazione personale è stata regolata dall’art. 155 c.c., comma 4, che ha disposto che l’abitazione in essa “spetta, di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”, comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 454 del 27/7/1989 nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento ai fini dell’opponibilità ai terzi. L’ultimo comma di detto articolo ha previsto la facoltà di chiedere “in ogni tempo” la revisione delle disposizioni. Parallelamente l’art. 6, della L. sui casi di scioglimento del matrimonio 1 dicembre 1970, n. 898 (L. div.), che nel testo originario ha affidato in generale al tribunale il compito di dare provvedimenti riguardo ai figli e stabilire la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario debba contribuire al mantenimento degli stessi, è stato novellato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, che visto l’introduzione di un comma sesto a mente del quale “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 c.c.”. Gli aspetti procedimentali della “revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento”, prevista dall’art. 9, L. div., sono stati regolati dallo stesso art. 9, mentre quelli relativi alla separazione sono restati affidati alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 c.p.c.

 

In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto.

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, n.20858

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la regolamentazione delle sorti della casa familiare è retta dal principio generale per cui si deve dare priorità all’interesse dei figli di preservare il loro habitat domestico, con la conseguenza che l’assegnazione non è possibile in favore del coniuge che non abbia l’affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole. Inoltre, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, non assumono rilevanza le ragioni dominicali del genitore, essendo decisivo esclusivamente quello dei figli alla continuità domestica, in modo da evitare possibili traumi connessi allo sviluppo della loro personalità.

Tribunale Tivoli, 16/06/2021, n.889

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) nei limiti del novennio, ove non trascritto e anche oltre il novennio, ove trascritto, è opponibile anche al terzo, successivamente resosi acquirente dell’immobile, finché perduri la efficacia della pronunzia giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora, successivamente alla dichiarazione di fallimento, il fallito abbia ceduto al coniuge la casa familiare la inefficacia di quest’atto – a norma dell’art. 44 l. fall. – non esclude, in relazione al medesimo bene, la concreta situazione giuridica a esso preesistente, cioè la esistenza sullo stesso del diritto al suo godimento da parte del coniuge.

Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n.377

Nonostante la collocazione prevalente del minore presso la madre, a tale statuizione non segue sempre l’assegnazione della casa familiare alla genitrice collocataria. La deroga al regime ordinario della proprietà nell’ambito della crisi familiare trova il suo fondamento nella necessità di garantire l’interesse superiore della prole rappresentato, nel momento particolarmente delicato della disgregazione del nucleo familiare, dalla continuità dell’habitat familiare e sociale preesistente alla crisi.

Tuttavia tale regola può essere derogata qualora emerga che, in realtà, la genitrice collocataria, unitamente al figlio, si sia trasferita a vivere presso altra abitazione lasciando la casa familiare.

Tribunale Viterbo, 30/12/2020, n.1414

Divorzio: revoca dell’assegnazione della casa coniugale 

In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo’ di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni di mantenimento, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)


Cass. civ. sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630

La assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli non ha più ragion d’essere e, quindi, il diritto di abitazione, che ne scaturisce, viene meno nel momento in cui il coniuge, cui la casa sia stata assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione conseguente (nel caso di specie) a divorzio, l’assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta assegnazione, anche la quota dell’altro coniuge. In tal caso, il diritto di abitazione (che è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale) non può essere preso in considerazione, al fine di determinare il valore di mercato dell’immobile, sia perché è un diritto che l’


art. 155, comma quarto, c.c. prevede nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario degli stessi, sia perché, intervenuto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione personale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione dell’immobile, ad un diritto, che, con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione di esistere.


Cass. civ. sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843

L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex 


art. 155 c.c. previgente e 


art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.


Cass. civ. sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319

L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo ) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura.

Cass. civ. sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202

L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge ovvero venduto a terzi.
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