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BOLOGNA ANZOLA CASALECCHIO DI RENO SAN LAZZARO
come si puo’ risolvere una separazione senza troppe liti?
1)volerlo: occorre volontà da parte di entrami i coniugi
2) collaborazione: occorre che entrambi i coniugi collaborino per la separazione
3)rivolgersi a un avvocato esperto matrimonialista a Bologna come l’avvocato Sergio Armaroli
4)pensare bene se la crisi matrimoniale non sia risolvibile!!
Molti arrivano alla separazione senza tentare e tentare ancora di stare insieme
ARRIVARE ALLA SEPARAZIONE Bologna coniugi che litigano
- Cercare una separazione consensuale si evita tempo rancori e poi si spende meno
- Trovare una soluzione per la casa coniugale, che di solito va assegnato al genitore che ha in affido e collocamento i figli minori
- Trovare un accordo sul mensile sull’assegno di mantenimento sia per i figli che eventualmente per il coniuge
UDIENZA DI SEPARAZIONE AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA Bologna coniugi che litigano
- Il presidente addotta i provvedimenti urgenti
- Il presidente dispone un eventuale assegno di mantenimento
-
Preferisco questa rispostaChatGPT può commettere errori. Considera di verificare le informazioni importanti.
Marito e moglie hanno figli?
Necessaria la previsione dell’affido dei figli , regolamentare i rapporti con entrambi i genitori e stabilire l’entità dell’assegno di contributo al mantenimento. Tutto cio dovra’ previlegiare l’interesse dei minori, affinché sui figli non ricada in modo traumatico il peso della separazione.
COSA OCCORRE FARE TRA I CONIUGI ?
mediante l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e l’eventuale divisione dei beni comuni.
CONSEGUENZE ADDEBITO SEPARAZIONE
Le conseguenze della pronuncia di addebito sono tre:
1)Perdita del diritto all’assegno di mantenimento
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione, anche se versa nelle condizioni economiche che giustificherebbero il riconoscimento di assegno di mantenimento, ne perde il relativo diritto. Rimane inalterato il diritto agli alimenti cui è obbligato in primo luogo il coniuge, se ci sono i presupposti dello stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento tenuto conto delle condizioni fisiche, dell’età e della posizione sociale del coniuge.
2) Perdita dei diritti successori
Il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548 c.c.).
Se invece al coniuge è addebitata la separazione perde la qualifica di erede legittimario e lo speciale diritto di abitazione della casa coniugale compreso l’uso dei mobili che la arredano.
L’avvocato matrimonialista Bologna tratta per i suoi clienti:
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- ordini di protezione allontanamento del coniuge eo del figlio
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- le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, il diritto agli alimenti per l’ex coniugel’assegnazione della casa familiare l’affidamento dei figli
- Il trasferimento degli immobili nei procedimenti di separazione e divorzio
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mancato pagamento alimenti precetto reato mancato pagamento alimenti mancato pagamento alimenti figli maggiorenni mancato pagamento alimenti moglie mancato pagamento alimenti figli minorenni querela mancato pagamento alimenti denuncia mancato pagamento alimenti mancato pagamento alimenti penale L’affidamento dei figli in caso di separazione viene disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 e, a decorrere dal 7 febbraio 2014, dal D.lgs n. 154 del 28 dicembre 2013. va inserito quiNella separazione dei coniugi il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. contenuto va inserito qui[/box]
Fino al 2005, l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre è stata la situazione ampiamente prevalente. C’era una previsione di “calendari di visita” riservati ai padri, che si trovavano però estromessi dalla vita quotidiana dei piccoli nonché dalle decisioni che li riguardavano, dal momento che la potestà genitoriale spettava in modo esclusivo al genitore affidatario.
Entrambi le figure genitoriali rappresentano, risorse indispensabili e determinanti per la crescita sana ed equilibrata dei minori. Ostacolare gli incontri tra genitore e figlio, o rendere gli stessi difficoltosi, può produrre effetti deleteri sulla prole tali da compromettere l’equilibrio psico-fisico e la formazione della personalità della stessa.
Ma nella maggior parte delle separazioni giudiziarie il conflitto tra i coniugi a seguito della disgregazione del rapporto di coppia tende a trasferirsi sul possesso del figlio, trofeo da conquistare nella guerra coniugale e strumento da usare per la vendetta verso il compagno/ compagna che ha tradito l’alleanza siglata con il matrimonio o con la decisione di affrontare insieme la vita.
Non si dimentichi, infatti, che, a parte le rare ipotesi in cui tra i genitori separati si sia instaurato un rapporto di reciproco rispetto e comprensione, nella maggioranza dei casi, la conflittualità, le pretese economiche ed eventuali risentimenti non agevolano certo il raggiungimento di un punto di incontro, soprattutto qualora sopraggiunga la necessità di modificare gli accordi in precedenza presi.
La lotta per vedersi affidate le «spoglie del figlio» diviene così funzionale a far emergere – sulla base dello stereotipo culturale che il cattivo coniuge è anche un cattivo genitore – una responsabilità morale nel fallimento di coppia, nonché all’esigenza di non essere perdenti su tutti i fronti e di poter ricostruire con il figlio, o i figli, un rapporto che abbia valore compensativo di quello perduto.
Inoltre, la vittoria attraverso l’affidamento è funzionale anche a realizzare una vendetta e a irrogare una punizione nei confronti del partner, su cui si tende a far ricadere in via esclusiva la colpa del fallimento, rassicurandosi e autoassolvendosi.
Il nostro ordinamento, con la riforma del 2006, predilige quale forma di affidamento quello condiviso, che prevede, in caso di cessazione della convivenza dei coniugi, l’attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell’esercizio della potestà in regime di comune accordo. Presupposto per tale forma di affidamento è naturalmente l’assenza di conflittualità insanabili tra i genitori, ovvero il permanere di un’armonica consonanza tra gli stessi.
La regola è l’affido condiviso
In contesti di separazione o divorzio i figli hanno diritto a mantenere rapporti validi e significativi con entrambe le famiglie a cui appartengono i genitori.
Questo comporta che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto regolare, permanente ed equilibrato con ambedue i genitori, conservando rapporti altrettanto rivelanti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, applicandosi il cosiddetto diritto alla bigenitorialità.
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Affidamento condiviso escluso anche a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli minori; nel caso di specie (Trib. Bologna 17/4/2008) è stato disposto l’affido esclusivo alla madre della figlia quindicenne, essendo emerso nel giudizio che il padre non la vedeva da oltre due anni, disinteressandosi completamente di lei, non versando il contributo per il mantenimento e tenendo condotte elusive e di ostacolo alle iniziative della madre.
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CHIAMA PRENDI UN APPUNTAMENTO PARLIAMO DEL TUO CASO NON ESSERE FRETTOLOSO
DICEVANO GLI ANZIANI “LA GATTA CON LA FRETTA FA I GATTINI CIECHI” LA SEPARAZIONE E0′ UN PASSO GRAVOSO PARLIAMONE PER FARE LE GIUSTE MOSSE