3 DIRITTI COEREDI 2 RISCATTO 1 PRELAZIONE FINALITA’ ART 732 CC PRELAZIONE:

3 DIRITTI COEREDI 2 RISCATTO 1 PRELAZIONE

FINALITA’ ART 732 CC PRELAZIONE:

 

1Il diritto di prelazione e di riscatto, disciplinato dall’art. 732 c.c. ha come finalità quella di impedire l’ingresso dell’estraneo alla comunione ereditaria e, a tal fine, prevede che il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione. La legge prevede il termine di giorni sessanta per l’esercizio della prelazione e aggiunge che, in caso di mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa.

 

2Il riscatto, secondo l’art. 732 c.c., può essere esercitato solo finché dura lo stato di comunione ereditaria

 

3Il riscatto, secondo l’art. 732 c.c., può essere esercitato solo finché dura lo stato di comunione ereditaria e cessa con la divisione, attraverso la quale si verifica la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell’eredità in diritti di proprietà individuali su singoli beni. A seguito della divisione, la comunione ereditaria si trasforma in comunione ordinaria, alla quale non è applicabile l’art. 732 c.c..

 

4OPERATIVITA’ EX ART 732 CC

 

5La disposizione dell’art. 732 c.c. opera, quindi, solo tra coeredi comproprietari in virtù di un’unica successione, attesa la manifesta deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, che non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti. In applicazione di tale principio la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l’applicabilità del retratto successorio anche nell’ipotesi di comunione ordinaria fra alcuni condividendi creatosi a seguito della divisione per la congiunta attribuzione ad essi di un bene. Si è argomentato nel senso che, in materia di comunione ordinaria, vige il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Ha, conseguentemente, ritenuto non d’applicabile l’art. 732 c.c. in virtù del rinvio di cui all’art. 1116 c.c., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall’estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria.(Cassazione civile, sez. II, 23/02/2007, n. 4224, e conformemente, Cass. n. 4224/2007 e n. 8599/2004).