Superbonus 110%, crediti inesistenti e crediti non spettanti: sanzioni, difese e conseguenze a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona

Si tratta di una questione apparentemente tecnica ma che può determinare conseguenze enormi per:
- imprese;
- professionisti;
- amministratori di condominio;
- general contractor;
- proprietari immobiliari;
- cessionari dei crediti fiscali.
A Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona migliaia di verifiche fiscali e procedimenti penali ruotano proprio attorno a questa distinzione.
La qualificazione del credito come inesistente oppure non spettante può infatti incidere:
- sui termini di accertamento;
- sull’entità delle sanzioni;
- sulla possibilità di contestare reati tributari;
- sull’applicazione di sequestri preventivi;
- sull’importo da restituire all’Erario.
Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34419 e n. 34452 dell’11 dicembre 2023 hanno profondamente modificato il quadro interpretativo, imponendo limiti molto più rigorosi all’utilizzo della categoria del credito inesistente.
Il problema esploso con il Superbonus
Con il Superbonus 110% si è assistito a una circolazione enorme di crediti fiscali.
Molti crediti sono stati:
- ceduti a banche;
- ceduti a intermediari finanziari;
- acquistati da imprese;
- utilizzati in compensazione.
Quando sono iniziati i controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è emersa una questione decisiva:
quando un credito Superbonus può dirsi inesistente e quando invece è semplicemente non spettante?
La risposta è fondamentale perché le conseguenze sono completamente diverse.
Le Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023
Le Sezioni Unite hanno chiarito che le due categorie sono:
- autonome;
- strutturalmente diverse;
- reciprocamente alternative.
La Cassazione afferma infatti che:
il credito è inesistente oppure esiste ma è non spettante.
Questo principio ha un impatto enorme su tutto il contenzioso Superbonus.
Quando il credito Superbonus è inesistente
Secondo la Cassazione il credito è inesistente quando manca il presupposto genetico del beneficio.
In sostanza il credito non nasce mai.
Si pensi a:
- lavori mai eseguiti;
- cantieri inesistenti;
- imprese cartiere;
- fatture false;
- asseverazioni fraudolente;
- documentazione simulata;
- operazioni oggettivamente inesistenti;
- operazioni soggettivamente inesistenti.
Le Sezioni Unite indicano proprio come esempio paradigmatico le attività mai svolte ma rappresentate documentalmente come esistenti.
Nel Superbonus questo accade quando il credito viene creato artificialmente senza alcun intervento reale.
Quando il credito Superbonus è non spettante
Molto più frequenti sono invece i casi di credito non spettante.
Qui:
- il cantiere esiste;
- i lavori esistono;
- i bonifici esistono;
- le fatture sono autentiche.
Tuttavia manca uno dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’agevolazione.
Ad esempio:
- errori nelle asseverazioni;
- errato calcolo dei SAL;
- violazione dei massimali;
- irregolarità urbanistiche;
- interpretazioni errate della normativa;
- mancato rispetto di requisiti tecnici.
In questi casi il credito non è fittizio.
Esiste.
Ma non può essere utilizzato integralmente o validamente.
Le Sezioni Unite hanno precisato che in tali situazioni il credito è normalmente non spettante.
Le sanzioni nel Superbonus
La questione più importante riguarda le sanzioni.
Con il D.Lgs. 87/2024 il legislatore ha profondamente modificato il sistema sanzionatorio, recependo in larga misura i principi elaborati dalla Cassazione.
Sanzione per credito non spettante
Oggi l’indebita compensazione di crediti non spettanti è punita con una sanzione pari al:
25% del credito utilizzato
La riforma ha ridotto la precedente misura del 30%.
Nel contenzioso Superbonus questo può significare differenze economiche enormi.
Si pensi a un credito contestato di:
- 500.000 euro;
- 1 milione di euro;
- 5 milioni di euro.
La diversa qualificazione modifica radicalmente il peso della pretesa tributaria.
Sanzione per credito inesistente
Molto più grave è la disciplina dei crediti inesistenti.
Dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024 la sanzione ordinaria è:
70% del credito
Tuttavia, in presenza di:
- frodi;
- artifici;
- simulazioni;
- documentazione falsa;
la sanzione può aumentare ulteriormente.
Ecco perché l’Agenzia delle Entrate tende spesso a sostenere l’inesistenza del credito.
Superbonus e termini di accertamento
La distinzione incide anche sui tempi entro cui il Fisco può recuperare il credito.
Credito inesistente
Per il credito inesistente si applica il termine lungo.
Le Sezioni Unite hanno confermato che il termine di:
8 anni
si applica esclusivamente ai crediti realmente inesistenti.
Credito non spettante
Per il credito non spettante si applicano invece i termini ordinari di accertamento.
Questa differenza è decisiva in moltissimi contenziosi relativi al Superbonus.
Spesso infatti la difesa si concentra proprio sulla contestazione della qualificazione del credito per ottenere la declaratoria di decadenza dell’Ufficio.
La riforma del D.Lgs. 87/2024
Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto definizioni normative che prima mancavano nel diritto penale tributario.
La nuova nozione di credito inesistente comprende:
- crediti privi dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla legge;
- crediti fondati su rappresentazioni fraudolente;
- crediti supportati da documentazione falsa;
- crediti costruiti mediante simulazioni o artifici.
La riforma ha cercato di coordinare:
- disciplina amministrativa;
- disciplina sanzionatoria;
- disciplina penale.
Il rischio penale nel Superbonus
La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante è fondamentale anche sotto il profilo penale.
L’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce:
l’indebita compensazione
Nei procedimenti penali relativi al Superbonus la qualificazione del credito incide:
- sulla contestazione del reato;
- sulla misura del profitto confiscabile;
- sull’entità del sequestro preventivo;
- sulla strategia difensiva.
Per questo motivo le sentenze delle Sezioni Unite vengono oggi richiamate in quasi tutti i procedimenti relativi ai bonus edilizi.
I casi più frequenti a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona
Nelle verifiche fiscali relative al Superbonus emergono frequentemente situazioni come:
Asseverazioni errate
Lavori eseguiti ma documentazione tecnica contestata.
Difformità urbanistiche
Interventi reali ma presenza di problematiche edilizie pregresse.
Errori nei SAL
Lavori esistenti ma avanzamento contabilizzato in modo scorretto.
Massimali errati
Spese realmente sostenute ma eccedenti i limiti normativi.
Errori interpretativi
Applicazione di norme particolarmente controverse.
In tutti questi casi sostenere automaticamente l’inesistenza del credito risulta spesso molto difficile.
La difesa del contribuente
Dopo le Sezioni Unite la strategia difensiva si concentra su un punto essenziale:
dimostrare l’esistenza reale dell’intervento
Occorre documentare:
- esistenza del cantiere;
- esecuzione dei lavori;
- contratti;
- fatture;
- bonifici;
- fotografie;
- asseverazioni;
- pratiche edilizie;
- relazioni tecniche.
Se il lavoro è stato realmente eseguito diventa molto più complesso sostenere che il credito sia inesistente.
Ed è proprio qui che si gioca gran parte del contenzioso Superbonus del 2026.
Conclusioni
Nel sistema delineato dalle Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023 e successivamente recepito dal D.Lgs. 87/2024, la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante rappresenta il vero cuore delle controversie relative al Superbonus 110%.
Per imprese, professionisti e contribuenti di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona la corretta qualificazione del credito può significare:
- milioni di euro di differenza nelle pretese fiscali;
- riduzione delle sanzioni;
- esclusione dei termini lunghi di accertamento;
- difesa nei procedimenti penali tributari;
- contestazione dei sequestri preventivi.
Nel contenzioso Superbonus moderno la domanda decisiva rimane sempre la stessa:
il credito è realmente inesistente oppure si tratta di un credito esistente ma contestato nella sua spettanza?
Da questa distinzione dipendono oggi gran parte delle difese fiscali e penali in materia di bonus edilizi.
Distinzione tra credito inesistente e credito non spettante (D.Lgs. 87/2024): guida completa per imprese, professionisti e contribuenti a Bologna, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Parma e Modena
Negli ultimi anni il contenzioso tributario legato al Superbonus 110%, al Bonus Facciate, ai crediti edilizi e alle compensazioni fiscali ha assunto dimensioni enormi in tutta Italia. Le province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona sono state particolarmente coinvolte a causa dell’elevatissimo numero di interventi edilizi realizzati tramite cessione del credito e sconto in fattura.
Uno dei temi più delicati riguarda la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, questione che oggi rappresenta uno dei punti centrali delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate, delle contestazioni della Guardia di Finanza e dei procedimenti penali per indebita compensazione.
La corretta qualificazione del credito d’imposta può infatti determinare conseguenze enormemente differenti:
- termini di accertamento;
- importo delle sanzioni;
- applicabilità del sequestro preventivo;
- contestazione del reato di cui all’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000;
- responsabilità di professionisti, tecnici, general contractor e imprese;
- recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34419 e n. 34452 dell’11 dicembre 2023 hanno profondamente modificato il quadro interpretativo, imponendo una lettura molto più rigorosa della nozione di credito inesistente.
Perché la distinzione è così importante
Molti contribuenti ritengono che qualsiasi errore relativo a un bonus fiscale comporti automaticamente un credito inesistente.
In realtà non è così.
Dal punto di vista giuridico esiste una differenza enorme tra:
- credito inesistente;
- credito non spettante.
La differenza non è teorica.
Essa incide direttamente:
- sul termine entro cui l’Agenzia può effettuare il recupero;
- sulle sanzioni applicabili;
- sulla strategia difensiva;
- sulla configurabilità di ipotesi penalmente rilevanti.
Proprio per questo motivo oggi moltissime difese tributarie a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona si concentrano sulla contestazione della qualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria.
La disciplina prima della riforma del D.Lgs. 87/2024
Per comprendere il problema occorre partire dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Nella formulazione precedente alla riforma era previsto che fosse inesistente il credito per il quale:
- mancava il presupposto costitutivo;
- l’inesistenza non fosse rilevabile mediante controlli automatizzati o formali.
La definizione era particolarmente complessa e aveva generato per anni contrasti interpretativi.
Molti uffici dell’Agenzia delle Entrate tendevano ad ampliare enormemente il concetto di inesistenza.
La conseguenza era evidente:
- termini di accertamento più lunghi;
- sanzioni più elevate;
- maggiore pressione fiscale sul contribuente.
Le Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023
Con le sentenze n. 34419 e n. 34452 dell’11 dicembre 2023 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha posto fine al contrasto giurisprudenziale.
La Corte ha chiarito che:
- credito inesistente e credito non spettante sono categorie diverse;
- non ogni irregolarità genera un credito inesistente;
- il termine lungo di accertamento può essere applicato solo ai crediti realmente inesistenti.
La Suprema Corte ha così limitato l’uso eccessivamente estensivo della categoria dell’inesistenza da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Quando un credito è inesistente
Secondo la Cassazione il credito è inesistente quando manca il presupposto genetico stesso del credito.
In sostanza il credito non è mai nato.
Sono esempi classici:
- lavori mai eseguiti;
- fatture false;
- operazioni simulate;
- documentazione fraudolenta;
- imprese cartiere;
- soggetti fittizi;
- crediti creati artificialmente.
In queste situazioni manca la base stessa del beneficio fiscale.
Quando il credito è non spettante
Diversa è la situazione del credito non spettante.
Qui il credito esiste.
L’attività economica esiste.
La spesa è stata sostenuta.
I lavori sono stati eseguiti.
Tuttavia manca uno dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell’agevolazione.
Si pensi a:
- asseverazioni errate;
- errori nei SAL;
- superamento dei massimali;
- errata interpretazione normativa;
- violazioni procedurali;
- difetti documentali;
- requisiti tecnici incompleti.
In tali casi il credito non è inesistente.
È semplicemente non spettante.
Superbonus 110% e crediti edilizi
La distinzione assume un’importanza enorme nelle controversie relative al Superbonus.
A Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona sono stati avviati migliaia di controlli su:
- Superbonus 110%;
- Bonus Facciate;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Bonus Ristrutturazione.
Molte contestazioni riguardano:
- errori tecnici;
- asseverazioni incomplete;
- interpretazioni controverse;
- questioni urbanistiche.
In questi casi sostenere che il credito sia inesistente risulta spesso molto difficile.
Se infatti:
- il cantiere è esistito;
- i lavori sono stati eseguiti;
- i bonifici risultano effettuati;
- le fatture sono autentiche;
siamo normalmente nell’ambito del credito non spettante e non del credito inesistente.
Effetti sui termini di accertamento
Uno degli aspetti più importanti riguarda i termini di recupero.
Per i crediti inesistenti si applica il termine più lungo previsto dalla normativa speciale.
Per i crediti non spettanti opera invece il termine ordinario di accertamento.
La differenza può valere milioni di euro nei grandi contenziosi edilizi.
Proprio per questo la qualificazione del credito costituisce spesso il primo punto di attacco della difesa.
Le sanzioni
Anche il sistema sanzionatorio cambia radicalmente.
La normativa distingue infatti tra:
- utilizzo di credito inesistente;
- utilizzo di credito non spettante.
Le sanzioni previste per il credito inesistente sono significativamente più severe.
Da qui l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a sostenere l’inesistenza del credito e quello del contribuente a dimostrare la mera non spettanza.
Il D.Lgs. 87/2024
Il D.Lgs. 87/2024 è intervenuto sulla materia con l’obiettivo di recepire gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
La riforma ha ridefinito:
- il concetto di credito inesistente;
- il regime sanzionatorio;
- il coordinamento con la disciplina penale tributaria.
La nuova normativa tende a circoscrivere maggiormente la nozione di inesistenza, valorizzando gli elementi fraudolenti e la mancanza dei requisiti essenziali del credito.
Le conseguenze penali
La questione assume rilievo enorme anche in sede penale.
L’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce l’indebita compensazione.
Nei procedimenti penali relativi ai bonus edilizi la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante incide:
- sulla qualificazione del fatto;
- sulla soglia di punibilità;
- sulla misura del profitto confiscabile;
- sulle strategie difensive.
Per questo motivo le sentenze delle Sezioni Unite vengono oggi richiamate costantemente nelle difese relative ai procedimenti per:
- Superbonus;
- Bonus Facciate;
- crediti R&S;
- compensazioni fiscali.
Responsabilità di professionisti e tecnici
Nei procedimenti avviati a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona emerge frequentemente il tema della responsabilità di:
- commercialisti;
- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- asseveratori;
- direttori lavori;
- general contractor.
Spesso il contribuente si è affidato integralmente ai professionisti.
In tali casi diventa essenziale distinguere:
- errore tecnico;
- negligenza professionale;
- comportamento fraudolento.
Anche sotto questo profilo la nozione di credito inesistente non può essere applicata automaticamente.
La difesa del contribuente
Nei contenziosi fiscali moderni la difesa deve partire da una ricostruzione concreta dei fatti.
Occorre verificare:
- esistenza del cantiere;
- esecuzione dei lavori;
- autenticità delle fatture;
- effettività dei pagamenti;
- documentazione tecnica;
- asseverazioni;
- conformità urbanistica.
Se tali elementi risultano esistenti, la tesi dell’inesistenza del credito può diventare molto più difficile da sostenere per l’Amministrazione finanziaria.
Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona: aumento dei controlli
Le province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona stanno registrando un forte incremento:
- degli avvisi di recupero;
- delle verifiche fiscali;
- delle indagini della Guardia di Finanza;
- dei sequestri preventivi;
- dei procedimenti penali tributari.
Molte contestazioni riguardano proprio la qualificazione del credito.
Per questo motivo le sentenze delle Sezioni Unite rappresentano oggi uno degli strumenti difensivi più importanti per imprese, condomìni, professionisti e contribuenti coinvolti nelle verifiche relative ai bonus edilizi.
Conclusioni
La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante costituisce oggi uno dei cardini dell’intero contenzioso tributario in materia di bonus fiscali.
Le Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023 hanno affermato un principio destinato a incidere per anni sulle controversie riguardanti Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ecobonus e Sismabonus.
Per contribuenti, imprese e professionisti di Bologna, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Parma e Modena la corretta qualificazione del credito può determinare:
- l’annullamento dell’atto di recupero;
- la riduzione delle sanzioni;
- la contestazione dei termini decadenziali;
- l’esclusione delle ipotesi più gravi di responsabilità tributaria e penale.
Nel contenzioso fiscale del 2026, la domanda preliminare rimane sempre la stessa: il credito contestato è realmente inesistente oppure si tratta di un credito semplicemente non spettante? Da questa risposta può dipendere l’intero esito della controversia.
Superbonus 110%, crediti inesistenti e crediti non spettanti: sanzioni, difese e conseguenze a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona
Nel contenzioso fiscale e penale relativo al Superbonus 110%, al Bonus Facciate, all’Ecobonus, al Sismabonus e agli altri crediti edilizi, uno dei temi più importanti riguarda la corretta distinzione tra credito inesistente e credito non spettante.
Si tratta di una questione apparentemente tecnica ma che può determinare conseguenze enormi per:
- imprese;
- professionisti;
- amministratori di condominio;
- general contractor;
- proprietari immobiliari;
- cessionari dei crediti fiscali.
A Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona migliaia di verifiche fiscali e procedimenti penali ruotano proprio attorno a questa distinzione.
La qualificazione del credito come inesistente oppure non spettante può infatti incidere:
- sui termini di accertamento;
- sull’entità delle sanzioni;
- sulla possibilità di contestare reati tributari;
- sull’applicazione di sequestri preventivi;
- sull’importo da restituire all’Erario.
Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34419 e n. 34452 dell’11 dicembre 2023 hanno profondamente modificato il quadro interpretativo, imponendo limiti molto più rigorosi all’utilizzo della categoria del credito inesistente.
Il problema esploso con il Superbonus
Con il Superbonus 110% si è assistito a una circolazione enorme di crediti fiscali.
Molti crediti sono stati:
- ceduti a banche;
- ceduti a intermediari finanziari;
- acquistati da imprese;
- utilizzati in compensazione.
Quando sono iniziati i controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è emersa una questione decisiva:
quando un credito Superbonus può dirsi inesistente e quando invece è semplicemente non spettante?
La risposta è fondamentale perché le conseguenze sono completamente diverse.
Le Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023
Le Sezioni Unite hanno chiarito che le due categorie sono:
- autonome;
- strutturalmente diverse;
- reciprocamente alternative.
La Cassazione afferma infatti che:
il credito è inesistente oppure esiste ma è non spettante.
Questo principio ha un impatto enorme su tutto il contenzioso Superbonus.
Quando il credito Superbonus è inesistente
Secondo la Cassazione il credito è inesistente quando manca il presupposto genetico del beneficio.
In sostanza il credito non nasce mai.
Si pensi a:
- lavori mai eseguiti;
- cantieri inesistenti;
- imprese cartiere;
- fatture false;
- asseverazioni fraudolente;
- documentazione simulata;
- operazioni oggettivamente inesistenti;
- operazioni soggettivamente inesistenti.
Le Sezioni Unite indicano proprio come esempio paradigmatico le attività mai svolte ma rappresentate documentalmente come esistenti.
Nel Superbonus questo accade quando il credito viene creato artificialmente senza alcun intervento reale.
Quando il credito Superbonus è non spettante
Molto più frequenti sono invece i casi di credito non spettante.
Qui:
- il cantiere esiste;
- i lavori esistono;
- i bonifici esistono;
- le fatture sono autentiche.
Tuttavia manca uno dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’agevolazione.
Ad esempio:
- errori nelle asseverazioni;
- errato calcolo dei SAL;
- violazione dei massimali;
- irregolarità urbanistiche;
- interpretazioni errate della normativa;
- mancato rispetto di requisiti tecnici.
In questi casi il credito non è fittizio.
Esiste.
Ma non può essere utilizzato integralmente o validamente.
Le Sezioni Unite hanno precisato che in tali situazioni il credito è normalmente non spettante.
Le sanzioni nel Superbonus
La questione più importante riguarda le sanzioni.
Con il D.Lgs. 87/2024 il legislatore ha profondamente modificato il sistema sanzionatorio, recependo in larga misura i principi elaborati dalla Cassazione.
Sanzione per credito non spettante
Oggi l’indebita compensazione di crediti non spettanti è punita con una sanzione pari al:
25% del credito utilizzato
La riforma ha ridotto la precedente misura del 30%.
Nel contenzioso Superbonus questo può significare differenze economiche enormi.
Si pensi a un credito contestato di:
- 500.000 euro;
- 1 milione di euro;
- 5 milioni di euro.
La diversa qualificazione modifica radicalmente il peso della pretesa tributaria.
Sanzione per credito inesistente
Molto più grave è la disciplina dei crediti inesistenti.
Dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024 la sanzione ordinaria è:
70% del credito
Tuttavia, in presenza di:
- frodi;
- artifici;
- simulazioni;
- documentazione falsa;
la sanzione può aumentare ulteriormente.
Ecco perché l’Agenzia delle Entrate tende spesso a sostenere l’inesistenza del credito.
Superbonus e termini di accertamento
La distinzione incide anche sui tempi entro cui il Fisco può recuperare il credito.
Credito inesistente
Per il credito inesistente si applica il termine lungo.
Le Sezioni Unite hanno confermato che il termine di:
8 anni
si applica esclusivamente ai crediti realmente inesistenti.
Credito non spettante
Per il credito non spettante si applicano invece i termini ordinari di accertamento.
Questa differenza è decisiva in moltissimi contenziosi relativi al Superbonus.
Spesso infatti la difesa si concentra proprio sulla contestazione della qualificazione del credito per ottenere la declaratoria di decadenza dell’Ufficio.
La riforma del D.Lgs. 87/2024
Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto definizioni normative che prima mancavano nel diritto penale tributario.
La nuova nozione di credito inesistente comprende:
- crediti privi dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla legge;
- crediti fondati su rappresentazioni fraudolente;
- crediti supportati da documentazione falsa;
- crediti costruiti mediante simulazioni o artifici.
La riforma ha cercato di coordinare:
- disciplina amministrativa;
- disciplina sanzionatoria;
- disciplina penale.
Il rischio penale nel Superbonus
La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante è fondamentale anche sotto il profilo penale.
L’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce:
l’indebita compensazione
Nei procedimenti penali relativi al Superbonus la qualificazione del credito incide:
- sulla contestazione del reato;
- sulla misura del profitto confiscabile;
- sull’entità del sequestro preventivo;
- sulla strategia difensiva.
Per questo motivo le sentenze delle Sezioni Unite vengono oggi richiamate in quasi tutti i procedimenti relativi ai bonus edilizi.
I casi più frequenti a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona
Nelle verifiche fiscali relative al Superbonus emergono frequentemente situazioni come:
Asseverazioni errate
Lavori eseguiti ma documentazione tecnica contestata.
Difformità urbanistiche
Interventi reali ma presenza di problematiche edilizie pregresse.
Errori nei SAL
Lavori esistenti ma avanzamento contabilizzato in modo scorretto.
Massimali errati
Spese realmente sostenute ma eccedenti i limiti normativi.
Errori interpretativi
Applicazione di norme particolarmente controverse.
In tutti questi casi sostenere automaticamente l’inesistenza del credito risulta spesso molto difficile.
La difesa del contribuente
Dopo le Sezioni Unite la strategia difensiva si concentra su un punto essenziale:
dimostrare l’esistenza reale dell’intervento
Occorre documentare:
- esistenza del cantiere;
- esecuzione dei lavori;
- contratti;
- fatture;
- bonifici;
- fotografie;
- asseverazioni;
- pratiche edilizie;
- relazioni tecniche.
Se il lavoro è stato realmente eseguito diventa molto più complesso sostenere che il credito sia inesistente.
Ed è proprio qui che si gioca gran parte del contenzioso Superbonus del 2026.
Conclusioni
Nel sistema delineato dalle Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023 e successivamente recepito dal D.Lgs. 87/2024, la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante rappresenta il vero cuore delle controversie relative al Superbonus 110%.
Per imprese, professionisti e contribuenti di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Cremona la corretta qualificazione del credito può significare:
- milioni di euro di differenza nelle pretese fiscali;
- riduzione delle sanzioni;
- esclusione dei termini lunghi di accertamento;
- difesa nei procedimenti penali tributari;
- contestazione dei sequestri preventivi.
Nel contenzioso Superbonus moderno la domanda decisiva rimane sempre la stessa:
il credito è realmente inesistente oppure si tratta di un credito esistente ma contestato nella sua spettanza?
Da questa distinzione dipendono oggi gran parte delle difese fiscali e penali in materia di bonus edilizi.

