Successione legittima: avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

Successione legittima: avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

Cosa è la successione legittima?

La successione legittima è quella tipologia di successione che si apre in assenza di testamento. Quando il defunto non ha disposto attraverso apposito atto dei suoi beni per il tempo in cui ha cessato di vivere è la legge che individua i soggetti cui devolvere l’eredità.

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Fratelli, nipoti, zii e cugini rientrano

anche all’interno della categoria dei legittimari?

I legittimari sono coloro a cui la legge riserva una quota di eredità che fuoriesce dalla libera disponibilità del testatore. Le categorie di legittimari sono quelle previste dall’art. 536 c.c. ossia coniuge, figli e ascendenti. La disposizione, però, prevede un’ulteriore possibilità: a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo dei legittimari, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

 

 

La successione legittima avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

La norma di riferimento è l’art. 565 c.c. che individua le categorie di successibili. Esse sono: al coniuge, ai discendenti (hanno un capostipite in comune), agli ascendenti, ai collaterali (hanno un capostipite in comune, ma sono esclusi quelli in linea retta), agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

Quando succedono i fratelli, i nipoti, gli zii e i cugini?

La norma di riferimento sono gli artt. 569 e ss c.c. Se colui della cui eredità si tratta muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea. Nel caso in cui non ci sono prole, ne’ genitori, ne’ altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Cosa accade in caso di concorso tra genitori o ascendenti con fratelli e sorelle?

L’art. 571 c.c. fornisce indicazioni in tal senso. La disposizione precisa che se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, a patto che in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. Altro caso preso in considerazione dal legislatore è quello in cui sono presenti fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nei modi stabiliti dalla legge, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.

Quando la successione si devolve agli altri parenti?

L’art. 572 c.c. prende espressamente in considerazione tale eventualità ossia quella della successione degli altri parenti, quelli non contemplati specificamente negli articoli precedenti. Presupposti sono l’assenza di porle, di genitori, di altri ascendenti, di fratelli, di sorelle o di loro discendenti. Nell’eventualità prospettata la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione, in ogni caso, non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Cosa accade se fratelli, zii, nipoti, cugini concorrono con il coniuge?

L’art. 582 c.c. prevede tale ipotesi disciplinandola espressamente. In tal caso al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte che resta è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571 (la norma è dettata in tema di concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

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Fratelli, zii, nipoti, cugini possono rinunciare all’eredità?

Sì, certamente. Essi possono rinunciare all’eredità che gli è stata devoluta. L’atto di rinuncia deve essere fatto in forma solenne senza possibilità di equipollenti. La rinuncia non estingue la delazione quindi non osta alla successiva accettazione anche in forma tacita ovvero con comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare.

Quali sono le fasi di accettazione dell’eredità per fratelli, zii, nipoti e cugini?

Anche se si apre la successione legittima, l’eredità non è immediatamente acquistata nel patrimonio del chiamato, perché essa, a differenza del legato, disposizione a titolo particolare, deve essere accettata. L’accettazione non si traduce in un atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche a mezzo di rappresentante con apposita procura rilasciata per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Fratelli, zii, nipoti e cugini come possono accettare l’eredità?

Tre sono le forme di accettazione dell’eredità: espressa, tacita o con beneficio di inventario. Nella prima ipotesi i chiamati dovranno redigere e trascrivere formale atto di accettazione dell’eredità che ad essi è stata devoluta dalla legge. L’accettazione tacita avviene per fatti concludenti ossia per comportamenti espliciti di fratelli, zii, nipoti, cugini che risultano incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. L’accettazione con beneficio di inventario risulta essere maggiormente complessa. Essa è diretta a separare il patrimonio degli eredi da quello del defunto in modo tale da non rispondere delle passività della massa ereditaria. Per l’accettazione con beneficio di inventario è necessario rendere una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che, successivamente, viene inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Il secondo passaggio, precisamente entro un mese dall’inserzione, è la trascrizione della dichiarazione, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Precedentemente alla dichiarazione o dopo la stessa deve essere redatto l’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l’inventario redatto in epoca anteriore alla dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. In caso contrario, se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Quali sono le fasi che caratterizzano la successione legittima di fratelli, zii, nipoti e cugini?

Le fasi sono tre: vocazione (la chiamata all’eredità), la delazione (la devoluzione dell’eredità) e l’accettazione. Di norma vocazione e delazione coincidono anche se ciò non sempre è vero. I due momenti non sono contestuali, ad esempio, in presenza di una condizione. Prima dell’acquisto e, precisamente, dal momento in cui si apre la successione, l’eredità si trova in una fase di quiescenza e giuridicamente costituisce un patrimonio destinato cui è dedicato un amministratore. Anche il chiamato ha diversi poteri gestori previsti espressamente dall’art. 460 c.c.

Fratelli, zii, nipoti e cugino possono sempre succedere?

Assolutamente no. L’art. 463 c.c., infatti, individua casi in cui l’erede è considerato “indegno” alla successione. Se un fratello, uno zio, un nipote o un cugino chiamato all’eredità si trova in una delle circostanze previste dalla norma non può trattenere l’eredità (secondo il brocardo potest capere sed non potest retinere). Ciò in quanto ha adottato un comportamento ritenuto non adeguato alla qualità di erede. le ipotesi sono specificamente elencate dall’art. 463 c.c. e si riassumono in comportamenti molto gravi, lesivi della persona e della dignità del defunto della cui eredità si tratta. Essi sono:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

L’esclusione, però, non è definitiva in quanto l’indegno può anche essere riabilitato. Tale soluzione può essere totale o parziale. La prima ipotesi si attua attraverso una disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono; la seconda si ha quando il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità.

Cosa accade se la titolarità, ad esempio, di un fratello chiamato all’acquisto ereditario viene meno?

La questione risulta essere di facile e pronta soluzione applicandosi le regole generali in tema di successione. Se, infatti, viene meno la quota di uno dei partecipanti si espande quella degli altri così come previsto dal fenomeno dell’accrescimento. La quota, acquistata in tal modo, opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. È anche possibile che il testatore inibisca tale effetto con contraria volontà attraverso una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. L’accrescimento non produce effetti neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso.

Cosa accade se fratelli, zii, nipoti e cugini non vogliono o non possono accettare l’eredità?

Se i fratelli, gli zii, i nipoti e i cugini non vogliono o non possono accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. La migliore dottrina e giurisprudenza più avveduta rinvengono in questa ipotesi un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa occasione, è individuato in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.

È possibile sostituire la successione di un fratello al cugino o di un nipote allo zio al cospetto di successione legittima?

Assolutamente no. La domanda non ammette soluzioni diverse in quanto l’istituto è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chiamato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni è la volontà del testatore a prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Nelle sostituzioni presupposto imprescindibile per la loro operatività è proprio il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà.

Quale la regola per dividere l’eredità tra fratelli, zii, nipoti e cugini?

La regola è che parente più vicino esclude tutti gli altri mentre se vi è parità di grado l’eredità si divide senza distinguere fra linea paterna e linea materna e fra parentela lato duplice o unilaterale.

Possono succedere anche i nipoti non ancora nati?

In caso di successione legittima i nascituri possono succedere se concepiti mentre in presenza di un testamento anche se non ancora concepiti, ma figli di soggetto vivente. Un’impostazione equipara la successione dei nascituri a quella degli adottati.

È possibile attribuite una rendita a un determinato fratello, zio, nipote o cugino?

Certamente, però soltanto attraverso apposita disposizione testamentaria e non anche nella successione legittima. La giurisprudenza più recente ha specificato che in tal caso la disposizione testamentaria che prevede la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere. Il legatario è un avente causa del de cuius, il beneficiario dell’onere dell’onerato.

Fratelli, zii, nipoti e cugini hanno a disposizioni azione a tutela del loro diritto ereditario?

Assolutamente sì. Se i fratelli, i cugini, gli zii e i nipoti accettano l’eredità possono agire con l’azione di petizione ereditaria per recuperare quei beni che sono illegittimamente detenuti da altri soggetti e chiedere, contestualmente, il riconoscimento della loro qualità di erede. in tale sede è anche possibile ottenere la restituzione dei beni. Soggetto passivo dell’azione è colui che possiede i beni ereditari vantando la qualità di erede e, in tal caso, non rileva lo stato soggettivo di buona o di mala fede oppure il soggetto che si è appropriato di detti beni senza titolo alcuno. In tale ultima eventualità la legge richiede necessariamente la mala fede. L’azione è imprescrittibile, ma si ha riguardo a eventuali diritti maturati in capo ai terzi grazie all’usucapione. In relazione ai tempi per veder soddisfatte le proprie ragioni essi variano a seconda della complessità della controversia.

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