STRAGE MARZABOTTO NAZISTI, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA CONDANNATA

STRAGE MARZABOTTO NAZISTI, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA CONDANNATA

La difesa delle parti attrici rappresentava che, nel corso dell’operazione militare diretta a contrastare la formazione partigiana “Stella Rossa”, tra il 29 ed il 30 settembre 1944 e successivamente tra il 1° ottobre ed il 5 ottobre dello stesso anno, nella zona ricompresa tra i comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, alcuni membri del settore armato delle SS (c.d. Waffen-SS), appartenenti alla 16^ Divisione-SS Corazzata Granatieri comandata dal Generale MAX SIMON, e più specificamente, al 16^ Reparto Ricognitori comandato dal Maggiore WALTER REDER, si rendevano responsabili di plurimi eccidi, che colpivano anche le famiglie degli odierni attori.

In quei giorni, non solo uomini ma anche donne, bambini e anziani, benché del tutto estranei alle attività militari in corso, venivano barbaramente uccisi, senza alcuna necessità o giustificato motivo, dagli appartenenti alle SS, che, come accertato dal Tribunale Militare di La Spezia nella sentenza resa il 13 gennaio 2007 (cfr. doc. 3, atto di citazione), agivano in esecuzione dell’ordine loro impartito di “uccidere tutti e distruggere tutto”. Le atrocità compiute, infatti, non dipendevano da scelte individuali dei militari impegnati sul campo, bensì erano parte integrante di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich, recepito in Italia per il tramite delle direttive del Fedelmaresciallo KESSELRING e infine messo in atto dai membri del 16^ Reparto Ricognitori della 16^ Divisione-SS Corazzata Granatieri, i quali eseguivano gli ordini del maggiore REDER, come riconosciuto sia dal Tribunale Militare di Bologna il 31 ottobre 1951 (doc. 2, atto di citazione), sia dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza del 7 maggio 2008, n. 25 (doc. 4, atto di citazione).

La difesa attorea, pertanto, anche alla luce delle risultanze delle ridette pronunce, riteneva chiara e indiscutibile la responsabilità del Terzo Reich per le stragi compiute in quei giorni a danno della popolazione civile, da considerarsi veri e propri crimini di guerra e crimini contro l’umanità, sia secondo l’ordinamento internazionale (art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga) che secondo quello italiano (art. 28 del R.D. 1415/1938; art. 185 c.p.m.g.)

Tanto premesso, gli attori sostenevano di aver correttamente rivolto le pretese risarcitorie oggetto dell’incardinato giudizio nei confronti della Repubblica Federale Tedesca, subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, in forza dell’esistenza nel diritto internazionale di una presunzione di continuità della personalità statale, e individuavano la legge applicabile alla fattispecie in quella italiana, in ossequio all’art. 62 della l. n. 218/1995.

Quindi, le parti attrici protestavano il proprio diritto ad ottenere un equo ristoro per i danni sofferti in conseguenza dei fatti descritti, che venivano sinteticamente ricondotti a tre differenti categorie:

  • il danno sofferto da coloro che avevano perso i propri cari, a volte dopo aver assistito alla loro esecuzione e altre volte costretti ad assistere allo scempio dei loro corpi;
  • il danno patito da chi si trovava a vivere la propria esistenza in un contesto familiare profondamente segnato dalle stragi;
  • infine, il danno da lucida agonia sofferto dalle vittime costrette ad attendere la morte nella dolorosa consapevolezza di una fine imminente.

La difesa attorea suggeriva anche l’opportunità di incrementare i valori conseguenti all’applicazione delle Tabelle di Milano, trattandosi di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità.

Con atto di citazione ritualmente notificato, …omissis…N.33 ATTORI , come sopra rappresentati e difesi, convenivano in giudizio la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA per ottenere, una volta accertata la responsabilità dei componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS, il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti sia iure proprio che iure hereditatis in conseguenza dei crimini commessi dai militari tedeschi tra il settembre e l’ottobre 1944 in danno delle famiglie degli odierni attori.

               

RICHIESTE :

Con atto di citazione ritualmente notificato, …omissis…N.33 ATTORI , come sopra rappresentati e difesi, convenivano in giudizio la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA per ottenere, una volta accertata la responsabilità dei componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS, il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti sia iure proprio che iure hereditatis in conseguenza dei crimini commessi dai militari tedeschi tra il settembre e l’ottobre 1944 in danno delle famiglie degli odierni attori.

La difesa delle parti attrici rappresentava che, nel corso dell’operazione militare diretta a contrastare la formazione partigiana “Stella Rossa”, tra il 29 ed il 30 settembre 1944 e successivamente tra il 1° ottobre ed il 5 ottobre dello stesso anno, nella zona ricompresa tra i comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, alcuni membri del settore armato delle SS (c.d. Waffen-SS), appartenenti alla 16^ Divisione-SS Corazzata Granatieri comandata dal Generale MAX SIMON, e più specificamente, al 16^ Reparto Ricognitori comandato dal Maggiore WALTER REDER, si rendevano responsabili di plurimi eccidi, che colpivano anche le famiglie degli odierni attori.

“In tema di danno non patrimoniale da perdita di familiare questo può essere determinato in un’unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall’incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite. Infatti laddove il fatto lesivo alteri profondamente l’assetto dei rapporti famigliari, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione – se non annullamento – delle positività che dal rapporto parentale derivano, viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell’alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all’interno del nucleo famigliare che all’esterno di esso nell’ambito dei rapporti della vita di relazione”.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10803/2020 promossa da:

N.33 ATTORI,

tutti con il patrocinio dell’avv. NASCI ROBERTO e dell’avv. MICELE ANTONELLA (***) SPERANZONI ANDREA (***) VIALE ALDINI, 88 40136 BOLOGNA, elettivamente domiciliati in VIA G. MARCONI N. 9 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. NASCI ROBERTO

ATTORI

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, con il patrocinio dell’avv. DOSSENA AUGUSTO, elettivamente domiciliata C/O AVV. ANDREA AUFIERO – VIA SANTO STEFANO, 25 BOLOGNA presso il difensore avv. DOSSENA AUGUSTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per parte attrice:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, accertare la responsabilità dei componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS comandato dal Magg. Walter REDER in relazione ai fatti di causa e, per

l’effetto, condannare la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle parti attrici il danno non patrimoniale patito iure proprio ed iure hereditario nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di onorari e spese.

Per parte convenuta:

“Pur nella consapevolezza dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza 238/2014, la RFG, per i motivi sopra dedotti, eccepisce comunque in tesi in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in base ai principi vigenti di diritto internazionale in tema di immunità degli Stati dalla Giurisdizione civile. Nel merito in via di ipotesi:”Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e fatta salva ogni eventuale ulteriore eccezione o richiesta, e senza che la domanda svolta in via di ipotesi possa costituire accettazione nemmeno implicita della giurisdizione del Giudice adito, in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2947, III comma, c.c. e/o ai sensi dell’art. 2953 c.c. l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, azionato nel presente giudizio e per l’effetto rigettare la domanda degli attori. Con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre Iva e Cpa come per legge”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, …omissis…N.33 ATTORI , come sopra rappresentati e difesi, convenivano in giudizio la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA per ottenere, una volta accertata la responsabilità dei componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS, il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti sia iure proprio che iure hereditatis in conseguenza dei crimini commessi dai militari tedeschi tra il settembre e l’ottobre 1944 in danno delle famiglie degli odierni attori.

La difesa delle parti attrici rappresentava che, nel corso dell’operazione militare diretta a contrastare la formazione partigiana “Stella Rossa”, tra il 29 ed il 30 settembre 1944 e successivamente tra il 1° ottobre ed il 5 ottobre dello stesso anno, nella zona ricompresa tra i comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, alcuni membri del settore armato delle SS (c.d. Waffen-SS), appartenenti alla 16^ Divisione-SS Corazzata Granatieri comandata dal Generale MAX SIMON, e più specificamente, al 16^ Reparto Ricognitori comandato dal Maggiore WALTER REDER, si rendevano responsabili di plurimi eccidi, che colpivano anche le famiglie degli odierni attori.

In quei giorni, non solo uomini ma anche donne, bambini e anziani, benché del tutto estranei alle attività militari in corso, venivano barbaramente uccisi, senza alcuna necessità o giustificato motivo, dagli appartenenti alle SS, che, come accertato dal Tribunale Militare di La Spezia nella sentenza resa il 13 gennaio 2007 (cfr. doc. 3, atto di citazione), agivano in esecuzione dell’ordine loro impartito di “uccidere tutti e distruggere tutto”. Le atrocità compiute, infatti, non dipendevano da scelte individuali dei militari impegnati sul campo, bensì erano parte integrante di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich, recepito in Italia per il tramite delle direttive del Fedelmaresciallo KESSELRING e infine messo in atto dai membri del 16^ Reparto Ricognitori della 16^ Divisione-SS Corazzata Granatieri, i quali eseguivano gli ordini del maggiore REDER, come riconosciuto sia dal Tribunale Militare di Bologna il 31 ottobre 1951 (doc. 2, atto di citazione), sia dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza del 7 maggio 2008, n. 25 (doc. 4, atto di citazione).

La difesa attorea, pertanto, anche alla luce delle risultanze delle ridette pronunce, riteneva chiara e indiscutibile la responsabilità del Terzo Reich per le stragi compiute in quei giorni a danno della popolazione civile, da considerarsi veri e propri crimini di guerra e crimini contro l’umanità, sia secondo l’ordinamento internazionale (art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga) che secondo quello italiano (art. 28 del R.D. 1415/1938; art. 185 c.p.m.g.)

Tanto premesso, gli attori sostenevano di aver correttamente rivolto le pretese risarcitorie oggetto dell’incardinato giudizio nei confronti della Repubblica Federale Tedesca, subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, in forza dell’esistenza nel diritto internazionale di una presunzione di continuità della personalità statale, e individuavano la legge applicabile alla fattispecie in quella italiana, in ossequio all’art. 62 della l. n. 218/1995.

Quindi, le parti attrici protestavano il proprio diritto ad ottenere un equo ristoro per i danni sofferti in conseguenza dei fatti descritti, che venivano sinteticamente ricondotti a tre differenti categorie:

  • il danno sofferto da coloro che avevano perso i propri cari, a volte dopo aver assistito alla loro esecuzione e altre volte costretti ad assistere allo scempio dei loro corpi;
  • il danno patito da chi si trovava a vivere la propria esistenza in un contesto familiare profondamente segnato dalle stragi;
  • infine, il danno da lucida agonia sofferto dalle vittime costrette ad attendere la morte nella dolorosa consapevolezza di una fine imminente.

La difesa attorea suggeriva anche l’opportunità di incrementare i valori conseguenti all’applicazione delle Tabelle di Milano, trattandosi di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità.

Da ultimo, la difesa attorea descriveva minuziosamente i singoli episodi nei quali perdevano la vita i congiunti degli odierni attori, suddividendo la narrazione in base al luogo e al giorno in cui si consumavano gli eccidi.

Nel giudizio così radicato, si costituiva la Repubblica Federale di Germania, in persona dell’Ambasciatore accreditato, la quale dichiarava di non intendere contestare la realtà storica, oramai inoppugnabile, relativa ai crimini perpetrati dai militari tedeschi ai danni della popolazione civile, posti a fondamento dell’azione intentata. In proposito, la convenuta rappresentava che, con la sentenza del 13 gennaio 2007, il Tribunale Militare di La Spezia dichiarava responsabili per la c.d. Strage di Marzabotto 10, su complessive 17 imputate, delle unità SS, appartenute al 16^ Reparto Esplorante della 16^ Panzergrenadierdivision Reichsfuhrer SS, e che, a conclusione del processo di secondo grado, la Corte Militare d’Appello di Roma confermava tutti gli ergastoli inflitti in primo grado, con sentenza che diveniva irrevocabile nell’ottobre 2008, salvo che per l’imputato Paul ALBERS, la cui condanna veniva annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione per intervenuta estinzione del reato.

Parte convenuta, però, eccepiva il difetto di giurisdizione in capo al Tribunale adito dalle parti attrici, richiamando all’uopo i principi di diritto internazionale affermati, in tema di immunità degli Stati dalla Giurisdizione civile, dalla Corte Internazionale dell’Aja con la nota sentenza resa il 3 febbraio 2012, non potendo attribuirsi per converso alcun rilievo alla sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale italiana.

Inoltre, la convenuta protestava la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalle controparti, innanzitutto alla luce di quanto sancito dall’art. 2947, comma 3, c.c. , poiché il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di 5 anni previsto dalla norma doveva, infatti, individuarsi nel mese di ottobre 2008, momento in cui la sentenza del Tribunale Militare di La Spezia, pronunciatasi sui fatti per cui è causa, era divenuta irrevocabile, o al più nel mese di gennaio 2010, quando la Corte di Cassazione aveva dichiarato estinto il reato per la morte dell’imputato Paul ALBERS.

Parte convenuta aggiungeva poi che il diritto vantato dagli attori avrebbe dovuto considerarsi prescritto anche laddove si fosse fatta applicazione della disposizione di cui all’art. 2953, comma 3, c.c. e del rispettivo termine decennale di prescrizione, dal momento che la maggior parte delle famiglie odierne attrici si erano costituite nel procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di La Spezia, ove il Giudice di primo grado aveva liquidato in loro favore una provvisionale poi confermata in sede di appello.

Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, rinviando all’udienza del 23 dicembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.

La questione pregiudiziale di rito: la giurisdizione.

La convenuta REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA ha eccepito, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione in capo all’adito Tribunale civile, dal momento che la questione dell’immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e Germania avrebbe trovato la propria disciplina nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell’Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l’Italia abbia violato l’obbligo di rispettare le immunità di cui la RFG gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945.

La convenuta ritiene che la successiva sentenza resa dalla Corte costituzionale italiana, la n. 238/2014, non sia rilevante, in ragione del fatto che a livello interstatale la questione continuerebbe a trovare la propria disciplina nella decisione assunta dalla Corte Internazionale dell’Aja e non in quella resa dalla Corte interna.

Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l’intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall’art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l’immunità della Germania.

All’origine della controversia tra Italia e Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna che, a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul caso Ferrini (cfr. Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), non riconosceva allo Stato tedesco l’immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Reich sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.

Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell’immunità dello Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l’umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l’operatività dell’immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità.

Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l’Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l’azione dei suoi giudici, l’immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell’Aja accertava l’applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Reich a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale. Pertanto, l’Italia, per il tramite di una serie di decisioni (Cfr., ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della storica sentenza Ferrini (cfr. Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, cit.), negando allo Stato tedesco l’immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all’obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l’immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. In particolare, al par. 137 della sentenza, la CIG condannava l’Italia ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze di condanna pronunciate dai giudici italiani o di riconoscimento di sentenze straniere rese nei confronti della Germania in violazione della norma consuetudinaria cessassero di produrre effetti.

Si addiveniva, così, all’approvazione della L.. 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del 29 gennaio 2013, n. 24) recante l’”Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno”, con la quale l’Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.

All’indomani della sua entrata in vigore, anche la Corte di cassazione, prima fautrice dell’innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell’Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (Cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n. 32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284 con cui si è affermato che “non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività iure imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello jus cogens deroghi al principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati“; Cass., civ., SS. UU., 21 gennaio 2014, n. 1136: “In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja del 2 febbraio 2012 che ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti iure imperii da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell’ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell’art. 11, secondo periodo, Cost.”).

Nondimeno, nello stesso giorno in cui la Corte di cassazione a Sezioni Unite ribadiva la propria professione di ottemperanza alla sentenza CIG, il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l’art.1 della legge di esecuzione dello Statuto ONU da cui discendeva in capo all’Italia l’obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG.

Più precisamente, dovendo decidere, nell’ambito di controversie sottoposte al suo esame, se negare l’accesso al giudizio civile risarcitorio contro la Germania a cittadini vittime, o eredi di vittime, di crimini nazisti commessi in Italia tra il 1943 e il 1945, il Giudice di Firenze chiedeva alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla eventuale incostituzionalità, per violazione di principi supremi dell’ordinamento qual è il diritto di accesso al giudice (art. 24 Cost.) e lesione di diritti umani inviolabili (art. 2 Cost.), vanificati dalla non tutelabilità in sede giurisdizionale: a) della norma introdotta nel nostro ordinamento sulla base del rinvio operato dall’art. 10, 1° comma, Cost. alla regola consuetudinaria sull’immunità dello Stato straniero come interpretata dalla CIG; b) dell’art. 1 della legge di esecuzione della Carta delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848), per la parte relativa all’art. 94, 1° comma, della Carta che obbliga gli Stati membri a conformarsi alle sentenze rese dalla Corte internazionale in controversie delle quali siano parte; c) dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, volto a dare esecuzione alla decisione della CIG del 3 febbraio 2012.

Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all’art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l’esecuzione della sentenza della CIG, e all’art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all’art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell’ordinamento costituzionale.

Invece, adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell’interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall’art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull’immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG.

Nello specifico, la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l’umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell’ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione.

La Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei “controlimiti”, per la quale l’apertura dell’ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l’identità dell’ordinamento stesso, negava l’ingresso nell’ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona.

La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva rapidamente i giudici a negare, nuovamente, l’immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell’ordinanza del 2 novembre 2017, inerente all’eccidio di Roccaraso (Cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all’omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr. Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l’orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre 2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ., SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762).

Preme considerare che anche di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell’evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.

Tanto considerato, questo Giudice non ha motivo di discostarsi dall’insegnamento reso dalla Corte costituzionale italiana, e reputa doveroso uniformarsi alla giurisprudenza interna sia di legittimità che di merito, oramai assolutamente consolidata nel negare immunità alla Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro territorio.

Sussiste, dunque, giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi in merito alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice.

La responsabilità per i crimini commessi dal Terzo Reich in capo alla Repubblica Federale di Germania e conseguente titolarità passiva del rapporto giuridico

Nell’ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell’ipotesi di mutamento dell’assetto politico istituzionale di uno Stato (vedasi il Protocollo firmato a Londra il 19 febbraio 1831 dai plenipotenziari delle maggiori potenze europee il quale ha recepito il principio generale secondo il quale “i mutamenti verificatisi nella situazione di uno Stato non l’autorizzano a ritenersi sciolto dai suoi impegni anteriori“).

Appare, dunque, possibile affermare l’esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell’Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata.

Non costituisce, quindi, un’eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich.

Lo attestano i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, all’esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale.

Lo attesta anche la circostanza che, di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, Giudice dott. Luca Minniti 22 Febbraio 2016 in www.questionegiustizia.it resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania “si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”, nonché l’ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 in www.europeanrights.eu che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a Pietransieri (“poiché, come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs Mali-, va affermata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall’esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di Pietransieri. D’altro canto, la convenuta non ha mai contestato tale rapporto di successione, né la propria legittimazione passiva innanzi ai tribunali nazionali ed internazionali presso cui è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti. Al contrario, come sopra esposto, la Repubblica Federale Tedesca ha espressamente riconosciuto la propria responsabilità anche per l’eccidio dei Limmari nella comparsa di costituzione e risposta del 26.11.2012, resa nell’ambito del procedimento n. 83/2012 R.G.A.C.C.”).

Si veda, altresì, la sentenza del Tribunale Militare de La Spezia del 10 Ottobre 2006 n. 49 in www.archiviodellamemoriacivitellavaldichiana.it Per quello che attiene il mutamento dell’assetto politico istituzionale di uno Stato, si è affermata nella pratica internazionale la regola della continuità dello Stato, emblematicamente enunciata nel protocollo firmato a Londra il 19 Febbraio 1831 dai plenipotenziari delle maggiori potenze europee, riunitisi per discutere la crisi del Belgio. In tale atto, trattando dei mutamenti intervenuti nell’organizzazione interna dei popoli, si affermava, tra l’altro, che “i mutamenti verificatisi nella situazione di uno Stato non l’autorizzano a ritenersi sciolto dai suoi impegni anteriori” … Del resto, proprio nell’ultimo dopoguerra, la stessa Repubblica Federale di Germania ha mostrato di attenersi alla regola della continuità tra Stati; come dimostrano i trattati per mitigare i danni derivati dalle deportazioni e sottoposizione al lavoro coatto di cittadini italiani.

Dalle considerazioni che precedono emerge con chiarezza la titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale in capo alla Repubblica Federale di Germania nell’ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell’apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando, ivi comprese quelle che si sono tradotte nei gravissimi crimini perpetrati, tra il settembre e l’ottobre del 1944, ai danni della popolazione nell’area tra Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi.

Ed anzi, come argomentato in modo condivisibile da pronunce di merito che qui si condividono, gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell’esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca.

Il merito.

  1. Sulla prescrizione.

La parte convenuta protesta che il diritto azionato dagli odierni attori sia prescritto ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell’art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo Giudice ritiene infondate.

Invero, non v’è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Ferrini (Cfr. Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, cit.; ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).

I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l’umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell’ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l’imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d’Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.

A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l’imprescrittibilità, infatti, troverebbe la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l’Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell’opinio iuris.

Vero è, però, che l’imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa.

Nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, ovvero l’art. 11 disp. prel. c.c., ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si dovrebbe opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l’esigenza di evitare l’impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

La diversa opinione di un giudice di merito, richiamata da parte convenuta nella memoria di replica, non vale a scalfire il qui esposto convincimento.

Infatti, a prescindere dal fatto che la pronuncia richiamata da parte convenuta non è stata allegata alla memoria di replica, né è stata reperita nonostante l’utilizzazione dei più diffusi motori di ricerca, non si condividono le motivazioni testualmente riportate nell’atto difensivo, alla stregua delle quali:

“Nell’ambito della disamina della giurisprudenza di legittimità, in effetti, emerge come l’individuazione del principio di imprescrittibilità dei crimini in questione, quale norma di diritto internazionale generale, sia il frutto di un’evoluzione del pensiero giuridico estrinsecatasi attraverso plurime pronunce giurisdizionali, di vari Stati, affiancata a previsioni di diritto internazionale pattizio che ne rappresentano l’estrinsecazione formale (sul piano ricognitivo) ed articolata lungo un discreto lasso temporale che trova l’origine della propria matrice genetica nel corso degli anni ’60 (potendosene ravvisare una manifestazione di sicuro rilievo nella Convenzione ONU del 1968). Non è dunque possibile ritenere che siffatta imprescrittibilità fosse vigente già nel 1945. Occorre pertanto, porsi l’interrogativo relativo alla retroattività del principio di imprescrittibilità in questione e, a tal riguardo, ritiene il Collegio di fornire risposta negativa. Sul punto va anzitutto ricordato come l’irretroattività delle norme incriminatrici (o comunque più sfavorevoli, tra cui sussumere anche quelle correlate all’allungamento dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale di tale istituto: cfr. da ultimo Cass. 2844 del 25.01.2021) rappresenti un principio basilare del nostro ordinamento. Esso è codificato nell’art. 25, II comma, della Costituzione, qualificato dalla Corte Costituzionale sia come “fondamentale principio di civiltà giuridica” (sentenza 148 del 1983) che quale “essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale” (sentenza n. 394 del 2006, che ha pure indicato che “…il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali”) e come tale riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. […] Configurato in tali termini, il principio di irretroattività della legge incriminatrice si presenta dunque come elemento di resistenza all’ingresso, nel nostro ordinamento, della retroattività dell’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, quale principio di diritto internazionale generale. Il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 10 della Costituzione non può in effetti operare con riferimento a norme di diritto internazionale generale che si pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento come espressamente rilevato dalla Corte Costituzionale (allorquando ha specificato che “occorre comunque affermare, più in generale, per quanto attiene alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistenza dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 10 Cost. Non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma, e Titolo VI della Costituzione): cfr. Corte Cost. Sentenza n 48 del 1979, espressamente ripresa da Cass. Sez. Unite n. 530 del 03.08.2000).

Si rammenta, infatti, che secondo la giurisprudenza di merito che si reputa condivisibile, è la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo a consentire, all’art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un’azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili“.

Peraltro, il referente costituzionale citato da parte convenuta riguarda, diversamente dal caso che occupa, il diverso campo del diritto penale, nel quale rappresenta sì principio giuridico non scalfibile quello di impossibilità, per la norma incriminatrice, di agire retroattivamente, legittimando la punizione di condotte che, all’epoca in cui i fatti si verificarono, non integravano gli estremi di un reato.

Ma diversamente, in ogni caso, deve ritenersi sul fronte civilistico.

Illuminante è la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 11/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 11/04/2011), n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente:

  1. I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall’art. 25 Cost., ha effetti limitati all’ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l’illecito sottostà a principi suoi propri;
  2. II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l’art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274);

III) l’esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;

  1. IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall’esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo; tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell’uomo che consente, all’art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un’azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.

Assai perspicua sul punto è anche l’ampia motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Torino, IV sezione, 19 maggio 2020, che si riporta nella parte di interesse, per maggiore comodità di lettura.

” 5. L’eccezione di prescrizione.

5.1 La R.F.G. eccepisce la prescrizione del diritto vantato dal D.G.R., sulla scorta di argomenti già fatti propri da alcune sentenze di merito che si sono pronunciate sul tema (2). L’iter logico argomentativo seguito da queste pronunce e fatto proprio dal convenuto può essere così sinteticamente riassunto:

l’illecito extracontrattuale, qualora il fatto costituisca reato, si prescrive nel termine previsto per il reato stesso (art. 2947 3° comma c.c.);

premesso che il principio costituzionale di tassatività impone la precisa determinazione della fattispecie incriminatrice, gli illeciti dedotti in causa vanno penalmente inquadrati nelle previsioni dell’art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) e/o dell’art. 601 c.p. (tratta di schiavi);

il termine di prescrizione previsto per tali reati (20 anni) era ampiamente decorso alla data di proposizione della domanda;

il crimine di deportazione non può essere considerato imprescrittibile sulla base di norme di diritto internazionale (consuetudinario o convenzionale), perché all’epoca di consumazione di tale reato (anno 1945) non esistevano norme internazionali che obbligassero gli Stati a perseguire le violazioni dei diritti umani, e meno ancora norme che sancissero la imprescrittibilità di tali crimini;

una norma consuetudinaria di questo tenore può (forse) ritenersi sorta alla fine del secolo scorso o all’inizio del presente; ma la sua applicazione retroattiva a fatti verificatisi in precedenza non è possibile, perché in contrasto col fondamentale principio costituzionale (art. 25) di irretroattività delle norme incriminatici; tale principio impedisce dunque che il nostro ordinamento possa conformarsi, come prevede l’art. 10 Cost., rispetto a norme di diritto internazionale che sanzionino fatti non previsti come reato all’epoca in cui vennero commessi.

5.2 Ritiene questo giudice di doversi discostare dai precedenti sopra richiamati e di disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. per due ordini di ragioni; attinenti il primo alla natura, civilistica e non penalistica, della norma e dei principi che devono applicarsi in tema di prescrizione; e il secondo alla ritenuta sussistenza – con i contenuti e le caratteristiche di cui si dirà infra – di una norma di diritto internazionale consuetudinario tale da impedire la prescrizione dei crimini contro l’umanità (e, per quanto qui rileva, di quello oggetto del presente giudizio).

5.3 La prima considerazione da fare è che non si discute qui della applicazione di una sanzione penale, bensì del riconoscimento di un risarcimento a un soggetto danneggiato da un fatto illecito. I principi di tassatività e di irretroattività sanciti dall’art. 25 Cost. valgono per le norme incriminatici, e costituiscono, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà sanzionatoria dello Stato. In quest’ambito la prescrizione – che è considerata istituto di diritto sostanziale e non processuale – non può essere applicata in malam partem; non è dunque possibile, se non violando tali principi, applicare un nuovo e più lungo termine prescrizionale a reati che, al momento in cui sono stati commessi, erano soggetti a un termine più breve. In ambito civile, il rinvio contenuto nell’art. 2947 3° comma alla norma penale che definisce il reato (della cui prescrizione si tratta) non può essere esteso fino al punto di recepire e “integrare” principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze che qui non esistono (la garanzia del reo). È appena il caso di ricordare come il sistema risarcitorio civile sia improntato al principio di atipicità dell’illecito, diametralmente opposto a quello penale di tassatività. La previsione dell’art. 2947 3° comma assolve poi ad una specifica funzione di tutela del danneggiato a fronte di fatti illeciti che sono anche considerati reato: la durata del termine prescrizionale viene qui legata alla gravità dell’illecito, all’allarme sociale che questo ha generato, consentendo al danneggiato di far valere il proprio diritto con tempi più lunghi di quelli che gli sarebbero normalmente consentiti. Ciò che si intende sottolineare è il fatto che questa scelta normativa non si pone in contrasto con alcuno dei principi costituzionali sopra richiamati; e non si porrebbe in contrasto neppure qualora una disposizione di legge prevedesse, con efficacia retroattiva, l’applicazione di un più lungo termine prescrizionale rispetto a illeciti civili già verificatisi. È noto infatti che in ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purchè nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (C. Cost. 7.7.2006 n. 274).

5.4 Occorre ora interrogarsi sull’esistenza di una norma di diritto internazionale che sancisca l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, verificando altresì quando e con quali caratteristiche una tale norma sia venuta a esistenza. Il convenuto (con il conforto dei precedenti giurisprudenziali già citati) argomenta nel senso che non esistesse, fino alla Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale, una norma pattizia che dichiarasse imprescrittibili i crimini contro l’umanità. E sostiene che – almeno fino a tempi recenti – neppure esisteva una norma consuetudinaria in questo senso, come dimostrerebbe la mancata ratifica da parte degli stati dell’Europa occidentale (fra cui l’Italia), della Convenzione ONU del 26.11.1968 (sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra contro l’umanità); e la ratifica da parte di un limitato numero di stati della Convenzione Europea del 25.1.1974 (sulla imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra). Una prima considerazione è che l’esigenza di una previsione che sancisse la imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità è sorta concretamente solo quando è diventato reale il “rischio” che alcuni gravi crimini commessi durante la seconda guerra mondiale non potessero essere più perseguiti e puniti in ragione della intervenuta prescrizione. L’esigenza di una tale norma si accompagna non soltanto all’emersione (avvenuta solo in epoca moderna) dei valori di dignità e “sacralità” della persona umana, e dei diritti originari e inviolabili che ad essa si ricollegano; ma anche e soprattutto alla constatazione di come questi valori e questi diritti fossero stati disconosciuti e calpestati dalle forze di occupazione naziste con una sistematicità e una violenza senza precedenti. Non è un caso che tutto il dibattito intorno alla perseguibilità e alla prescrittibilità dei crimini contro l’umanità abbia tratto origine da crimini di guerra commessi dalla Germania nazista nell’ultimo conflitto mondiale. Va ancora considerato, quando ci si interroga sulla prescrizione di questo tipo di crimini, che i paesi di common law non conoscono l’istituto della prescrizione dei reati (che sono, dunque, sempre imprescrittibili, a prescindere dalla loro gravità). Per questi paesi – che rappresentano una consistente parte della comunità internazionale – interrogarsi sulla prescrizione dei crimini contro l’umanità era, semplicemente, privo di senso; e la mancata ratifica, da parte loro, delle convenzioni ONU del 1968 ed Europea del 1974 non può certo assumere significato nel senso di negare l’esistenza del principio di imprescrittibilità affermato in queste convenzioni. Non è un caso, invece, che una chiara tendenza verso il riconoscimento del principio di imprescrittibilità si sia manifestata a partire dall’inizio degli anni 60, quando il rischio che non potessero essere più perseguiti i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nei paesi assoggettati durante il secondo conflitto mondiale, ha indotto numerosi di questi paesi a dotarsi di leggi ad hoc, che escludevano l’applicabilità della prescrizione (3). Dunque, l’esigenza di punire i crimini contro l’umanità perpetrati durante la seconda guerra, e l’esigenza di assicurarne la punizione senza limiti di tempo, sono state fortemente avvertite dalla comunità internazionale, e manifestate attraverso numerose leggi che, derogando alla disciplina interna, sottraevano questi crimini alla prescrizione. In Italia la necessità di una norma speciale non venne avvertita perché i crimini contro l’umanità di cui si era concretamente discusso all’epoca integravano fatti di reato (omicidio, strage) puniti con l’ergastolo, e per i quali dunque già l’art. 157 c.p. era idoneo ad escludere l’operatività della prescrizione. Non si condivide pertanto l’affermazione secondo cui la mancata ratifica delle convenzioni sopra ricordate vada letta nel senso della inesistenza, all’epoca, di una norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisse la imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità. Si ritiene, al contrario, che l’esistenza di una tale norma sia stata resa manifesta dalla comunità internazionale nel momento stesso in cui si è prospettato il rischio che i crimini in questione potessero essere prescritti; che tale norma abbia riguardato, specificamente, i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nella seconda guerra mondiale; e che la ragione della mancata ratifica delle convenzioni ONU ed Europea vada piuttosto cercata nel fatto che queste convenzioni intendevano disporre anche per il futuro, tipizzando crimini contro l’umanità (in particolare l’apartheid) diversi da quelli fino ad allora riconosciuti; e intervenendo inoltre su materie diverse dalla prescrizione (la Convenzione ONU del 1968 conteneva disposizioni in materia di estradizione, sulle quali alcuni stati avevano manifestato “resistenza”, ritenendo che dovessero formare oggetto di apposita e separata convenzione). Il dato oggettivo della stipula di due convenzioni sullo specifico tema della prescrizione dei crimini contro l’umanità costituisce, invece, argomento a favore della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell’epoca, circa il fatto che questi crimini non potessero andare soggetti a prescrizione. Non convince l’argomento contrario, talvolta sostenuto in dottrina, secondo cui la mancata ratifica delle convenzioni dimostrerebbe l’emersione (almeno potenziale) di interessi e valori configgenti con l’esigenza di punire i crimini, valori quali la pacificazione sociale e la stabilità delle nuove istituzioni post-belliche. L’interesse a punire senza limiti di tempo i crimini contro l’umanità potrà talvolta in concreto cedere di fronte a esigenze della comunità nazionale ritenute prevalenti; tali esigenze però non incidono sulla formazione e sul riconoscimento della regola consuetudinaria. D’altra parte l’esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone la imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità viene espressamente affermata in alcune sentenze rese dalla Suprema Corte e da Corti penali militari italiane. Nella nota sentenza S.U. 11.3.2004 n. 5044 ( sentenza Ferrini) la imprescrittibilità viene legata sia alla particolare natura di questi illeciti, che minano alla base le fondamenta della coesistenza internazionale; sia all’esistenza di una consuetudine internazionale di cui sarebbero espressione proprio la Convenzione ONU del 1968 e la Convenzione d’Europa del 1974 (4). Analoga valutazione positiva circa l’esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22 luglio 1997 (caso Priebke) e del Tribunale Militare di La Spezia del 12 febbraio 2007 (caso Nordhorn). Va poi ricordata la sentenza della Cassazione francese del 26 gennaio 1984 (caso Barbie); in questa pronuncia la Corte – per superare il rilievo della difesa dell’imputato secondo cui la legge francese sulla imprescrittibilità (del 26.12.1964) non poteva essere applicata a reati già prescritti prima della sua entrata in vigore – ha affermato che la legge interna, nel dichiarare imprescrittibili i crimini contro l’umanità, altro non faceva che confermare una preesistente regola di diritto internazionale. In un’ottica solo parzialmente diversa si è posta la Corte Suprema dell’Argentina nella pronuncia del 2 novembre 1995 (con cui è stata concessa l’estradizione di Priebke): il rilievo di prescrizione del reato (opposto dalla difesa di Priebke alla richiesta di prescrizione) è stato infatti superato affermando la imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità alla luce della natura cogente della norma internazionale incriminatrice. Questa pronuncia forse non vale nel senso di riconoscere una norma internazionale preesistente, ma certamente nel senso di concorrere a formarla. Preme comunque sottolineare come la imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, nei numerosi casi riguardanti fatti avvenuti nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, sia stata affermata dalla grande maggioranza delle corti dei diversi paesi, talora fondandola su normativa interna ad hoc, talaltra su regole consuetudinarie internazionali.

5.5 Vanno ora svolte alcune ulteriori considerazioni sul contenuto della norma consuetudinaria e, in particolare, sulla sua retroattività. La R.F.G. sostiene infatti che un’eventuale consuetudine internazionale che disponga la non prescrittibilità dei crimini contro l’umanità non potrebbe comunque applicarsi a fatti che, al momento della sua formazione, erano già prescritti. La considerazione – pur condivisibile in linea generale e di principio – va esaminata con riferimento alla specifica norma di cui si sta trattando. Si è detto che la genesi di tale regola fu strettamente legata all’esigenza di punire ben determinati fatti, che già si erano verificati (i crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale). La stessa ragion d’essere di questa norma la “rivolgeva” al passato, più che al presente e al futuro. Se è vero che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale, e che il principio di irretroattività (sancito dalla gran parte degli ordinamenti, spesso a livello costituzionale) comporta il divieto di sanzionare un fatto che, in base alle norme vigenti all’epoca in cui venne commesso, non sarebbe stato sanzionabile, nel momento in cui venne ad affermarsi il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e tale principio venne applicato a (e comportò la sanzione di) fatti commessi in epoca precedente al suo formarsi, per ciò stesso venne introdotta una deroga anche al principio di irretroattività. Una simile applicazione (retroattiva) della regola della imprescrittibilità non appare “aberrante”, proprio alla luce del diritto internazionale vigente all’epoca. Va richiamata infatti la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 848/1955 (si osserva come si tratti di norma di diritto pattizio che precede la formazione della regola consuetudinaria sulla irretroattività). L’art. 7 della CEDU sancisce il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale. Il secondo comma di questa norma chiarisce però che “il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Dunque la possibilità di sanzionare penalmente fatti che, pur non previsti da una legge vigente all’epoca in cui furono commessi, erano considerati criminosi in base ai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili, era norma internazionale comunemente accettata e condivisa. Ed anzi – come ha osservato la più attenta dottrina – proprio la generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi dirette a sancire la imprescrittibilità di fatti verificatisi precedentemente (leggi ricordate sopra in nota 2) vale a conferire alla repressione dei crimini di guerra dignità di valore comune agli ordinamenti degli Stati parte della convenzione; e dunque di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.

5.6 Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all’inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall’art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene “automaticamente” per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l’umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all’art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall’art. 25 Cost. Per queste ragioni l’eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta.”

Tanto considerato e atteso che la parte convenuta non ha mai, specificamente, contestato, in fatto, le allegazioni delle parti attrici, le quali debbono, quindi, sin d’ora, ritenersi provate ex art. 115 c. 2 c.p.c. e che i fatti addotti dalle parti attrici costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell’eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica dalle parti attrici, perché l’acclarata imprescrittibilità del diritto azionato dagli odierni attori esclude in radice che possa trovare applicazione quanto disposto dall’art. 2947, c. 3, c.c., che opera sul diverso fronte delle azioni da promuoversi nei riguardi delle persone fisiche che ebbero a riportare condanna per i fatti di cui trattasi , ed altresì quanto disposto dall’art. 2353 c.c., dal momento che il termine di prescrizione dell’actio iudicati riguarda i diritti sorti dalle condanne emesse contro le persone fisiche autrici di crimini per cui è causa e non invece il diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della RFG, in questa sede azionato.

  1. Sul risarcimento del danno.

La mancata contestazione da parte della convenuta Repubblica Federale di Germania consente al Tribunale adito, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., di ritenere provati i fatti così come narrati dagli attori (cfr. Trib. Firenze 6 luglio 2015, n. 2469), che, del resto, sono cristallizzati nelle sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, prodotte nel fascicolo attoreo.

Alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall’art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo.

Occorre valutare pertanto, caso per caso, la ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, e in particolare se, nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, i fatti criminali ampiamente descritti in atti abbiano determinato un danno risarcibile.

In via generale, le parti attrici lamentano, o iure proprio iure hereditatis:

1) il danno da perdita del rapporto parentale, secondo l’accezione infra descritta.

2) il danno per essere nato o per aver vissuto in un contesto familiare compromesso dalle stragi.

3) il danno da lucida agonia patito dalle vittime dei massacri.

Sulla prima tipologia di danno, questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, riconoscendone la risarcibilità.

Si tratta di un diritto invocato iure proprio, per il dolore patito in prima persona dai congiunti, e non trasferito loro iure hereditario dal patrimonio del defunto (come accade invece per la sofferenza provata dal dante causa prima di morire; tuttavia, nel caso che occupa, molti tra gli attori agiscono per il risarcimento del danno parentale subìto – per la perdita di uno stretto congiunto – da persone già decedute, nel cui patrimonio tale posta era già maturata, e che pertanto, l’hanno trasmessa nella medesima consistenza ai propri successori legittimi).

Va premesso, in ordine a tale tipologia di danno, come la Corte di Cassazione ne abbia, da tempo, descritto i tratti essenziali, tracciandone una limpida descrizione.

Esso in particolare, è il “danno consistente nello sconvolgimento della esistenza sostanziatosi nelle abitudini di vita con alterazione non lieve del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione” (cfr. ex multis, Cass. 23 gennaio 2014, n.1361).

Si è affermato ancora, che:

“In tema di danno non patrimoniale da perdita di familiare questo può essere determinato in un’unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall’incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite. Infatti laddove il fatto lesivo alteri profondamente l’assetto dei rapporti famigliari, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione – se non annullamento – delle positività che dal rapporto parentale derivano, viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell’alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all’interno del nucleo famigliare che all’esterno di esso nell’ambito dei rapporti della vita di relazione”.

Dal punto di vista della concreta quantificazione, autorevole giurisprudenza ha di recente sottolineato la necessità, per il giudice, di valutare tutti i parametri (cfr. Corte appello Napoli sez. I, 27 aprile 2022, n.1770):

“Il danno morale per la perdita del rapporto parentale va quantificato prendendo in considerazione una serie di parametri, tra i quali l’esistenza di uno strettissimo legame di parentela tra il de cuius ed i parenti danneggiati, l’età del de cuius al momento della morte, nonché quella dei suoi parenti (in relazione alla quel va rapportato il risarcimento perché minore è l’età, maggiore è il periodo di tempo in cui questi dovranno sopportare la mancanza affettiva ed il sostegno morale del congiunto defunto). Si deve inoltre tener conto anche delle circostanze improvvise o tragiche in cui è intervenuto il decesso”.

Anche con riferimento a questa particolare declinazione del danno non patrimoniale, beninteso, deve predicarsi l’unitarietà giuridica della categoria del danno non patrimoniale, affermata fin da Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 26972/08.

Fermo l’obiettivo di risarcire interamente i pregiudizi derivanti dall’illecito, quindi, le nozioni di danno biologico/morale/esistenziale hanno una mera finalità descrittiva.

In questo senso, la più recente giurisprudenza di merito ha stabilito che: “È inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, l’attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e di danno esistenziale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)” (Tribunale di Imperia, sent. 1-9-20); “Implica duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.” (Tribunale di Milano, sent. 7 gennaio 2021; così pure Tribunale di Firenze, sent. 3 luglio 2020).

Recente orientamento della Suprema Corte (Cfr. sentenza 25 giugno 2021, n. 18284) ha peraltro ribadito che:

“Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l’integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Escludendo che sia possibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì Cass., 1/12/2010, n. 24362. Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Contra, ma isolatamente (con particolare riferimento ai nonni), v. Cass., 16/3/2012, n. 4253)”.

In definitiva, non si può dubitare – poiché rientra nelle regole di comune esperienza – del fatto che le abitudini quotidiane e i progetti futuri di una famiglia felicemente convivente siano sconvolti dall’improvvisa scomparsa del padre, della madre, o dei figli, né che un lutto tanto inaspettato comporti un enorme carico di sofferenza interiore, sia momentaneo sia nel lungo periodo (in quest’ultimo senso, vedasi anche Tribunale Napoli sez. VIII, 27/12/2018, n.11130 secondo la quale: “Nella liquidazione del danno da perdita di persona cara va valutata l’incidenza che la lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite.“)

Quanto all’onere della prova relativo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito: “In linea generale, non v’è dubbio […] che spetti sempre al soggetto danneggiato da un fatto illecito dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e di conseguenza l’esistenza del danno stesso. Tale assunto trova applicazione anche con riguardo al “danno da rottura del rapporto parentale”, il quale non può dirsi sussistente “in re ipsa”, e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. Tuttavia, tale prova può essere fornita […] anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e il cd. ‘id quod plerumque accidit’” (Corte di Cass., ord. n. 9130/21). Ancora: “La sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti […] postula la prova dell’effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Corte di Cass., ord. n. 5452/20).

Il che comporta, di contro, che la presunzione pur stabilita dalla S.C. nel caso di legami parentali stretti, non opera nel caso in cui detti legami siano meno prossimi: in tal caso, è onere del danneggiato dimostrare di aver intrattenuto, con il parente deceduto, un legame affettivo stretto ed intenso.

Per stabilire, necessariamente in via equitativa, l’ammontare del risarcimento, questo Tribunale non ignora che la tecnica di liquidazione del danno secondo le tabelle milanesi, da sempre prescelta da questo Tribunale, è stata posta in discussione da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (Cass. n. 10579/2021).

Nella pronuncia vengono individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell’edizione 2021 delle tabelle un’oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)” (Cass. n. 10579/2021); dall’altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell’equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l’esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Proprio tali elementi precludono alla Tabella, nel pensiero espresso dalla Suprema Corte, di garantire “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. L’individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell’ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l’effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (Cass. n. 10579/2021).

A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass. n. 10579/2021).

In detta sentenza, la Corte non ha tuttavia individuato una specifica tabella a cui fare, nelle more, riferimento, censurando, tuttavia, la decisione del giudice di merito che, pur dichiarando di attenersi alle tabelle milanesi, ne aveva effettuato applicazione immotivata e palesemente incongrua, dati i caratteri e l’entità del danno da risarcirsi.

A questi criteri, in tal guisa enunciati dalla S.C., una giurisprudenza di merito (ad es. Tribunale di Potenza, sent. 14-1-21) ne ha poi aggiunti, condivisibilmente, due: la composizione del nucleo familiare, siccome restare da soli è certamente peggio che poter contare sull’affetto di numerosi parenti; le modalità dell’illecito, non perché la quantificazione del risarcimento dipenda di per sé dal coefficiente psicologico del danneggiante (come sarebbe invece se la responsabilità civile avesse finalità sanzionatoria), ma perché si presume che delitti efferati, piuttosto che incidenti causati per mera colpa, provochino un più elevato trauma psicologico nei familiari della vittima.

Ciò non di meno, in altra coeva pronuncia, la medesima Corte ha confermato la bontà del riferimento alle tabelle milanesi, pur sottolineando la necessità che il giudice valuti attentamente le circostanze del caso, evidenziandole e considerandole al fine di fissare, nell’ambito della forbice risarcitoria proposta dalle tabelle milanesi, ed a maggior ragione ove se ne discosti, ovvero ritenga di derogare ai limiti quantitativi proposti dalle medesime, l’ammontare risarcitorio che più stimi equo per compensare la perdita subìta dal congiunto.

Ciò al fine di evitare che detto risarcimento possa attestarsi per un verso, su cifre simboliche, ma anche, dall’altro, che lo stesso possa tradursi nell’attribuzione di somme ingiustificatamente assai elevate, la cui spettanza venga riconosciuta sulla scorta di affermazioni apodittiche, in nessun modo modulate sulle caratteristiche del caso di specie.

L’evidente intento di ripetersi lodevolmente nel percorso di “supplenza legislativa” si è andato, del resto, a collocarsi sulla scia dell’orientamento consolidato della Suprema Corte, già assunto nella materia de qua con l’elevazione a parametro nazionale dei criteri tabellari milanesi, emerso, chiaramente, a far tempo dalla nota sentenza “Amatucci”.

Dunque la Cassazione è venuta da ultimo a dettare, nella materia che occupa, una precisa linea, discostandosi dal precedente consolidato ed inveterato orientamento sulla complessiva validità delle Tabelle Milanesi, anche se, per il vero, la validità del riferimento alle tabelle milanesi per l’ipotesi di liquidazione de qua è stata ancora confermata in altra coeva pronuncia (cfr. Cass. 3^ del 05.05.2021 n. 11719).

Peraltro, la sentenza n. 10579 del 2021 si è pronunciata in un caso in cui il Giudice aveva adottato una quantificazione del danno parentale palesemente dissonante rispetto ai criteri cui si era fatto riferimento, dai quali si era significativamente discostata in difetto; e pur tuttavia, la Corte ha emesso un chiaro monito rivolto ad un sistema liquidatorio che troppo consente alla discrezionalità dei giudici, favorendo, in definitiva, una non desiderabile imprevedibilità delle decisioni, che possono spaziare attraverso forbici eccessivamente ampie.

Così si legge nella motivazione della Corte: “Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l’onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l’adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell’assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una la tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell’esame della motivazione della decisione” (Cass. n. 10579/2021).

Inevitabile ricavarne, pertanto, come questo Tribunale ha reputato in talune pronunce, che, nell’assenza di una tabella a punto variabile di riferimento, che avesse un espresso avallo da parte della Suprema Corte, così come già accaduto per quelle predisposte dal Tribunale di Milano, elevate al rango di parametro di riferimento nazionale, ed in attesa di una nuova predisposizione da parte di quest’ultimo di tabelle confacenti alle indicazioni espresse dalla Corte, la necessità di séguitare a prendere spunto, da un lato, dalle Tabelle di Milano esistenti, e dall’altro, i parametri individuati dalla Suprema Corte con il revirement operato con la decisione in questione, fornendo dati puntuali ai quali improntare la liquidazione in concreto.

In tal senso si vedano le sentenze 2 agosto 2021 est. ARCERI e 20 dicembre 2021 est. IOVINO.

Vi è tuttavia da rilevare che l’indicazione espressa delle tabelle romane è poi avvenuta, facendole assurgere a parametro preferibile di liquidazione, ad opera della sentenza n. 11689 dell’11 aprile 2022 (Pres. Est. Travaglino), mentre già con la sentenza, n. 33005 del 2021, di poco successiva alla pronuncia n. 10579 del 2021, la Corte aveva già statuito i seguenti principi di diritto:

ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;

“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche

l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Nell’attesa, pertanto, dell’emanazione delle nuove tabelle milanesi secondo le superiori indicazioni, questo Tribunale ritiene opportuno operare, prudenzialmente, l’applicazione delle tabelle romane, tenendo conto, in ogni caso, dell’eccezionalità della fattispecie e della circostanza che numerose delle parti oggi in causa risultano aver già percepito in sede penale una provvisionale, che dovrà esser defalcata dall’importo qui liquidato (Cfr. Cass. 24 marzo 2011 n. 6739).

In particolare, risultano già riconosciute con sentenza passata in giudicato, le seguenti provvisionali:

***: € 40.000;

***: € 60.000;

***, ***, *** e ***: € 75.000 ( pro capite);

*** e ***: € 80.000 ( pro capite);

***: € 85.000;

***: € 100.000;

***: € 125.000;

*** e ***: € 225.000 ( pro capite);

***: € 310.000;

***: € 350.000.

Dette provvisionali devono essere rivalutate dall’epoca della loro attribuzione e fino alla data odierna, con applicazione degli indici ISTAT.

Si riporta inoltre, per comodità di consultazione, la tabella del Tribunale di Roma per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da ultimo aggiornata nell’anno 2019, precisandosi che, nel caso di non convivenza, gli importi da riconoscersi possono essere ridotti fino a due terzi, mentre nel caso in cui siano inesistenti altri familiari possono essere aumentati da un terzo alla metà (punto 62 della Tabella di Roma).

Deve altresì darsi conto che, per quanto concerne la domanda di coloro che, nati dopo diverso tempo dai fatti, hanno chiesto il risarcimento dei danni per essere cresciuti in un contesto familiare minato dai fatti che occupano, se è vero che il danno da perdita del rapporto parentale è danno destinato a protrarsi nel futuro, è altrettanto vero che, quando ad accamparlo è una persona che di fatto non ha mai conosciuto il familiare deceduto, occorre usare una estrema prudenza nell’attribuirlo e nel liquidarlo.

Motiva infatti sul punto il Tribunale di Sulmona, con l’ordinanza 2 novembre 2017:

La domanda avanzata dall’istante iure proprio sarebbe, inoltre, comunque infondata nel merito, per essere *** nata nove anni dopo il verificarsi dei fatti di causa e non aver provato alcunché in elazione all’esistenza del danno conseguenza. Al riguardo è pur vero che la struttura del fatto illecito delineata dall’art. 2043 c.c. non postula la contemporaneità o contiguità temporale tra la condotta illecita ed il danno (Cass. sez. III, 03.05.2011, n. 9700; Cass. sez. III, 25.05.2004, n. 10035; Cass. sez. IV pen.,21.06.2000, n. 11625). Tuttavia “la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito” (Cass. sez. un. 01.07.2002, n. 9556). In particolare, il risarcimento del pregiudizio conseguente all’uccisione dei nonni richiede la prova del pregresso concreto dispiegarsi della relazione personale che si assume recisa (Cass. sez. III, 20.10.2016, n. 21230; Cass. sez. III, 06.09.2012, n. 14931; Cass. sez. III, 15.07.2005, n. 15019) o, deve ritenersi, quantomeno l’allegazione di circostanze di fatto che, per la loro peculiarità, consentano di dimostrare che la mancanza ab origine di tale relazione abbia ingenerato una lesione tale da superare la soglia minima di tollerabilità (Cass. sez. III, 21.04.2016, n. 8037; Cass. sez. III, 15.07.2014, 16133; Cass. sez. III, 11.05.2012, n. 7256). Il solo vincolo di parentela, infatti, non è, in tal caso, in grado di far presumere la futura configurazione del danno conseguenza (Cass. sez. III, 27.09.2016, n. 25486; Cass. sez. III, 16.03.2012, n. 4253)”.

Nel caso di specie, va premesso, la parte attrice non ha specificamente dedotto o dimostrato circostanze che, per la loro peculiarità, consentano di ravvisare la sussistenza di tale tipologia di danno che, pertanto, deve essere esclusa.

Devono quindi essere esaminati, ai fini della quantificazione del risarcimento, gli accadimenti che hanno colpito ciascun nucleo familiare, così come descritti in atti, per giungere ad un risarcimento il più possibile congruo, atteso che, forse in ragione del lungo lasso di tempo trascorso, e delle difficoltà nel reperimento di dati personologici riferiti a quell’epoca, parte attrice non è stata in grado di fornire informazioni dettagliate circa le abitudini familiari ed i rapporti tra i componenti, per ricostruire i quali si farà ricorso alle circostanze non contestate, ed agli elementi presuntivi utilizzabili.

Si dà conto, sempre ai medesimi fini, dei seguenti ulteriori criteri direttivi generali:

– che il risarcimento verrà congruamente ridotto, per una percentuale di 2/3, nel caso in cui si agisca, iure hereditario, per familiari già deceduti ma in epoca immediatamente o di poco successiva al decesso delle vittime. In tal caso, infatti, il danno da perdita del rapporto parentale si compone della sola accezione morale, mentre non è presente una sua proiezione in futuro, provocando quel drastico cambiamento delle abitudini di vita e della qualità dei rapporti familiari nel quale si sostanzia l’accezione permanente del danno;

-che nel caso di parentela non stretta, ovvero “non nucleare”, il danno verrà escluso nelle ipotesi in cui non sia dimostrata assidua frequentazione o esistenza di effettivi e concreti vincoli affettivi;

– che nel caso in cui non si tratti dei componenti delle cd. famiglie nucleari, il rapporto di convivenza verrà escluso, con esclusione dei relativi punteggi e dimezzamento del risarcimento;

– che in ragione della particolare drammaticità degli accadimenti, tutti i risarcimenti riconosciuti verranno aumentati del 25%, in via equitativa.

Si osserva, tuttavia, che la determinazione delle numerosissime poste risarcitorie richieste richiede una approfondita analisi che non è stata prospettata, in termini dettagliati, dagli attori.

Si tratta infatti di ricostruire, per tutte le famiglie vittime degli eccidi, l’età di attori, congiunti, vittime, dati che non sono stati analiticamente indicati da parte attrice, ma sono stati semplicemente versati in atti mediante produzione della corposa documentazione sub 21 e 23, per un totale di oltre 500 affoliazioni, produzione che impone l’effettuazione di laboriosi e complessi calcoli e riscontri.

Si provvede dunque alla rimessione della causa in istruttoria per affidare ad un consulente contabile, date le direttrici sopra enunciate, il calcolo del risarcimento dovuto alle parti attrici.

A ciò si provvede con separata ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente provvedendo, così decide:

ritenuta la propria giurisdizione, e respinta l’eccezione di prescrizione delle domande di parte attrice, accoglie la domanda di risarcimento nei limiti specificati in motivazione e rimette la causa in istruttoria per la determinazione degli importi concretamente dovuti per i titoli di cui in motivazione, ed in base ai criteri ivi enunciati;

spese al definitivo.

Bologna, 1 giugno 2022

Il Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa ALESSANDRA ARCERI