L’apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica (ex multis, Cass. 18074/2014). In riferimento all’istruttoria svolta in primo grado è emerso, infatti, che il Pa. si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della In. mancando invece la prova da parte sua che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale.
I fatti, così come insindacabilmente accertati dal giudice del merito, possono giustificare una pronuncia di addebito, non configurandosi la denunciata violazione di legge. Peraltro la prova del nesso causale può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte.
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
AFFIDO FIGLI
separazione casa coniugale
Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) rappresenta il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso caratterizza i procedimenti di separazione.
Si può derogare alla regola solo se tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, e per il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
In queste situazioni la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere puntualmente motivata non solo riguardo al danno potenzialmente arrecato ai figli, ma anche alla capacità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cfr. Cass. Civ. n. 1777/2012 e Cass. Civ. n. 27/2017)
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