SEPARAZIONE CON ADDEBITO :RESPONSABILITA’ CONIUGE

 

SEPARAZIONE CON ADDEBITO :RESPONSABILITA’ CONIUGE E NESSO CAUSALE BOLOGNA IMOLA[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

E’ ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.

Ove non si riesca a raggiungere la piena prova che la condotta contraria ai doveri del matrimonio posta in essere da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento della convivenza, il giudice dovrà necessariamente astenersi da pronunciare la separazione con addebito.

Se tale violazione, cagioni, altresì, la lesione di diritti costituzionalmente protetti, la stessa potrà integrare gli estremi dell’illecito civile, dando così luogo anche ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non endo-familiari, senza che la mancanza di pronuncia e di addebito in sede di separazione sia preclusiva all’azione di risarcimento relativa a tali danni.

L’apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali

 è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica (ex multis, Cass. 18074/2014). In riferimento all’istruttoria svolta in primo grado è emerso, infatti, che il P. si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della I. mancando invece la prova da parte sua che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale. I fatti, così come insindacabilmente accertati dal giudice del merito, possono giustificare una pronuncia di addebito, non configurandosi la denunciata violazione di legge. Peraltro la prova del nesso causale può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni tenuto conto dei principi di recente affermati da questa Corte nella sentenza n. 16859 del 2015 così massimati:

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,

addebito separazione -avvocato Bologna

la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

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