SEPARAZIONE BOLOGNA! E SE ABBANDONI TETTO CONIUGALE???!!!!

SEPARAZIONE BOLOGNA! E SE ABBANDONI TETTO CONIUGALE???!!!!

“L’enunciato di questa Corte espresso nella sentenza n. 1202/2006, citata dalla ricorrente, afferma che l’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass., Sez. 1, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. 1, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. 1, 11 agosto 2000, n. 10682).

Tale giusta causa è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi. Se (insomma, la frattura è precedente all’allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali. La decisione della Corte d’Appello che ha ritenuto di attribuire la separazione alla G. per aver ella abbandonato la sua residenza ingiustificatamente, non avendo il marito compiuto atti di violenza, o di tradimento o comunque di gravità tale da impedire alla predetta di attendere i tempi della separazione giudiziale, disapplica il principio riferito.

 Ne consuma ulteriore contrasto laddove assume la tollerabilità della litigiosità per il solo fatto che il matrimonio durava da 15 anni ed era contrassegnato dai riferiti lamentati episodi. Il motivo deve perciò essere accolto. Restano assorbite tutte le ulteriori censure”. Il F. ha depositato memoria con cui ribadisce l’infondatezza delle censure esposte nei motivi del ricorso, confutando la sussistenza della giusta causa che avrebbe determinato la ricorrente all’allontanamento dalla casa familiare, unitamente ai figli minori, senza autorizzazione. La stessa, come dimostrato mediante prova orale, aveva preordinato l’ingiustificato abbandono, né ha dedotto in causa circostanze concrete conclamanti l’impossibilità della coabitazione col marito, che tentò in ogni modo di dissuaderla dalla preordinata, ingiusta, illecita ed insensata iniziativa, foriera di conseguenze negative per la prole. Immotivata ed ingenerosa è la lamentela circa l’ingerenza nel menage familiare della ” propria madre. Indimostrata è infine l’accusa lanciata nei suoi confronti di malgoverno delle risorse economiche, avendo comunque egli impiegato in maniera oculata il reddito percepito dalla sua attività lavorativa. Il P.G. ha aderito alle conclusioni della riferita proposta.

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Ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dell’art. 143 c.c. (ma occorre verificare “se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007,1202/2006, 12373/2005). Non elide il nesso causale tra l’allontanamento volontario e la persistenza di una pregressa condizione d’irreversibile dissidio della coppia che avrebbe indotto l’abbandono l’assenza di episodi di maltrattamenti o di vessazioni da parte del coniuge abbandonatoLa decisione impugnata ha dato rilievo decisivo a tale circostanza, omettendo di contro di verificare l’efficacia causale della violazione consumata dalla G. nella determinazione della crisi coniugale, che ha qualificato perciò immotivatamente illegittima e, in quanto contraria all’obbligo coniugale di coabitazione, causa dell’addebito.

 

L’intollerabilità della convivenza che cagiona in astratto tale violazione non necessariamente deve manifestarsi in atti di violenza, essendo sufficiente anche un contesto di vicendevole intolleranza. Appare, dunque, palese il denunciato vizio di motivazione, che impone la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di merito che, attenendosi al richiamato principio, dovrà accertare se, sulla base degli elementi di prova addotti dalla G. , l’abbandono della casa familiare ad opera della stessa sia intervenuto quando “era già maturata, all’interno della coppia, una situazione di intollerabilità grave ed irreversibile della convivenza”, ovvero se esso abbia dato causa alla rottura del rapporto coniugale, prescindendo dall’assenza di episodi di maltrattamenti da parte del marito a danno della stessa, non incidente in senso risolutivo sul nesso causale che deve sussistere tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la fine dello stesso. Sarà cura del giudice di rinvio provvederà anche al regime delle spese del presente giudizio di legittimità.

– Abbandono della casa familiare – Addebito della separazione – Limiti (Cc, articoli 143, 151, 2697 e 2729)

In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI – 1 CIVILE

Ordinanza 5 marzo – 27 giugno 2013, n. 16285

(Presidente Di Palma – Relatore Campanile)

Ritenuto in fatto e in diritto

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.

1 — Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1631 del 2011 pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi B.G., D.M., alla quale attribuiva, a titolo di contributo per il mantenimento, un assegno di Euro 1.000,00 mensili, da versarsi direttamente alla moglie da parte del datore di lavoro del B.

2 – La Corte di appello di Venezia, con la decisione oggetto di scrutinio, rigettava le impugnazioni proposte dal B. e, in via incidentale, dalla M., condannando il primo al pagamento delle spese processuali.

3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., deducendo due motivi, cui la M. resiste con controricorso.

4 – Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza.

4.1 — Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 143, 151 e 2697 c.c, nonché omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, per aver la corte territoriale, a fronte dell’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, improvviso e accompagnato da una lettera fatta trovare su un tavolo, avendo per altro escluso (col rigetto dell’impugnazione incidentale) comportamenti del marito condrali ai doveri derivanti dal matrimonio, rigettato la domanda di addebito, dal B. riproposta con l’appello principale, attraverso un generico riferimento al “progressivo sgretolarsi dell’unione coniugale”.

4.2 – Per il vero la sentenza impugnata, nell’esporre il motivo di impugnazione dell’appellante principale inerente al rigetto della domanda di addebito — esclusa dal tribunale, come emerge dal tenore della decisione di primo grado, adeguatamente trascritto nel controricorso, per essere il vincolo familiare “già definitivamente compromesso da parecchio tempo”, ha posto in evidenza l’essenza della doglianza, incentrata “sulle modalità gravemente ingiuriose dalla stessa (moglie) poste in essere, essendosi limitata a lasciargli un biglietto di abbandono definitivo, il cui contenuto contrastava, per altro, con le argomentazioni difensive utilizzate in primo grado”.

Tale aspetto, del resto, si evince anche nelle scarne enunciazioni del ricorso del B. inerenti al motivo di impugnazione in esame (pag. 9 del ricorso: “osservavamo nell’appello che il fatto che la signora M. avesse meditato da tempo l’abbandono del marito e la fine del matrimonio, non fa venir meno il carattere inadempiente della sua scelta e le modalità gravemente ingiuriose della sua attuazione”).

4.3 – La doglianza, traguardata entro tali limiti (nel senso che, nella ritenuta assenza di contestazioni circa la risalenza di una significativa compromissione della “coniugalis affectio”, il tribunale non avrebbe considerato – come fatti di per sé lesivi – l’abbandono del tetto coniugale e, soprattutto la comunicazione per lettera della scelta), risulta esaminata in maniera efficace, con motivazione, ancorché sintetica, congrua ed esaustiva.

Benvero la corte territoriale, in assenza di contestazioni (non richiamate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, neppure in questa sede) circa la preesistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, si è limitata doverosamente a constatare l’infondatezza della doglianza, escludendo qualsiasi rilievo in merito all’abbandono del domicilio e alle sue modalità (e nel rilevare, anzi, che la lettera della moglie attestava “l’incomunicabilità ormai frappostasi tra i due”, ha evidentemente fatto riferimento alla stessa incomunicabilità come espressione, di grado elevato, della crisi coniugale già in atto), così esaminando in maniera adeguata il motivo specificamente dedotto, nel rispetto, per altro, del consolidato orientamento di questa Corte circa l’irrilevanza, ai fini dell’addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (Cass. 20 aprile 2011, n. 9074; Cass., 3 agosto 2007, n. 17056).

5 – Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 1246 c.c. e 545 c.p.c., circa la ritenuta non compensabilità dell’assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della moglie con crediti derivanti da pagamento integrale dei ratei di mutuo effettuato dal B., non sembra cogliere appieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale, ancor prima di affermare l’impossibilità della compensazione a fronte della natura alimentare dell’assegno di mantenimento, ha ribadito la congruità dell’assegno, sulla base della forte disparità reddituale esistente fra i coniugi “lasciando perdere tutte le questioni dei debiti pregressi a loro carico che andranno risolte in sede diversa“.

5.1 – In altri termini, al di là della questione circa la natura alimentare o meno dell’assegno posto a carico del coniuge separato, si pone, riflettendosi negativamente sulla decisività del motivo, il problema di verificare l’esistenza di un credito, a favore del B., che possegga tutti i requisiti perché si realizzi la parziale estinzione, per compensazione, della propria obbligazione.

Dal riferimento della corte territoriale ai “debiti pregressi” dei coniugi è agevole intendere che la questione del pagamento del mutuo da parte del B. inerisce a una più ampia serie di rapporti, dai quali evidentemente derivano crediti contrapposti (ed in realtà, come emerge anche dal controricorso, come il ricorrente, occupando in via esclusiva l’intero appartamento di proprietà comune, deve considerarsi tenuto al pagamento di un’indennità ex art. 1102 c.c.: cfr Cass., 30 marzo 2012, n. 5156).

5.2 – Deve dunque osservarsi che l’inadempimento del ricorrente, tale da giustificare la previsione del pagamento diretto da parte del datore di lavoro, non deriva tanto dall’affermata inapplicabilità, in via generale, della compensazione all’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato (sulla quale, oltre alla già richiamata Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987, cfr., Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass., 20 marzo 2009, n. 6864), quanto, ed in maniera decisiva, da una specifica e non pretestuosa contestazione del credito opposto in compensazione (in tal senso dovendosi intendere o comunque integrare la motivazione del provvedimento impugnato), come tale ostativa alla configurabilità del requisito della liquidità richiesto dall’art. 1243 cod. civ. (Cass., 31 maggio 2010, n. 13208; Cass., 18 novembre 2002, n. 14818).

Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.

Tali conclusioni non mutano all’esito dell’esame delle osservazioni contenute nella memoria presentate nell’interesse del B. . Va osservato, quanto alla dedotta efficacia lesiva dell’abbandono del tetto coniugale, che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 30 gennaio 2013, n. 2183), condivisa dal Collegio, ha ribadito il principio, al quale la corte territoriale si è correttamente conformata, secondo cui deve escludersi che esso, quando intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall’addebitabilità ad uno dei coniugi (Cass., 21 marzo 2011, n. 2011; Cass., 9 ottobre 2007, n. 21099), costituisca condotta contraria ai doveri del matrimonio.

La questione della compensazione, poi, non risulta efficacemente criticata, in quanto non tiene conto delle osservazioni, anche a carattere integrativo della motivazione, della correttezza del decisum contenute nella relazione, incentrate non tanto sulla natura del debito, quanto sulla carenza di liquidità del credito opposto in compensazione.

Deve, pertanto, procedersi al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.600,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.