SEPARATI IN CASA BOLOGNA

  1. Bologna devi separarti? separarsi non è certo una cosa facile, mi rendo conto delle enormita’ dei problemi da affrontare, ma separarsi a volte è necessario, soprattutto quando la convivenza è impossibile. Se devi a Bologna fare una separazione chiama l’avvocato Sergio Armaroli
  2. Succede che i coniugi si separino per motivi economici o logistici.A volte per il bene dei figli decidono di coabitare nello stesso luogo, da separati in casa, con separate necessità, consumando pasti separatamente e dormendo in camere diverse, non ponendo in essere particolarità formalità.

    Le più frequenti “separazioni in casa” vengono poste in essere quando i due ex coniugi sono separati di fatto.

     

SEPARATI IN CASA BOLOGNA, separazione consensuale e coabitazione

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SEPARATI IN CASA BOLOGNA, separazione consensuale e coabitazione
SEPARATI IN CASA BOLOGNA, separazione consensuale e coabitazione

Molte coppie sebbene abbiano fatto la separazione legale non possono per mancanza di sldi andare ea viver e in case diverse.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

Capita soprattutto con la crisi assai spesso, che due coniugi dopo la separazione  rimangono nella stessa casa, magari perché a malapena riescono a pagare il mutuo,

CIRCA I RAPPORTI PATRIMONIALI

SEPARAZIONE DIVORZIO FIGLI BOLOGNA PROVINCIA AVVOCATO BOLOGNA SERGIO ARMAROLI
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  1. la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi.
  2. La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni:
  3. (sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo), con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.
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  5. Sia in sede di separazione che di divorzio – gli artt. 155 quater c.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) e 6, co. 6, della L. n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 11 della L. n. 74 del 1987, consentono al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale ‘ratio’ protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di spedale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. 5857/2002; 25010/2007; 21334/2013). Devesi – per il vero – considerare, in proposito, che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro ‘habitat’ domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Cass. 6706/2000).

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  6. Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra sede nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
  7. Ne discende che, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, co. 6, della legge sul divorzio, nondimeno l’assegnazione in questione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio (Cass. 13736/2003; 10994/2007; 18440/2013).
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