RIVALSA FONDO VITTIME DELLA STRADA – ACCETTAZIONE EREDITA’ MINORI

RIVALSA FONDO VITTIME DELLA STRADA – ACCETTAZIONE EREDITA’ MINORI

diritto immobiliare Bologna
  • L’art. 471 c.c. dispone che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata esclusivamente con beneficio d’inventario. L’esclusiva affidata all’accettazione beneficiata implica che un’accettazione non conforme a questo tipo risulta nulla e improduttiva di effetti. Pertanto, mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità (cfr. Cass. civ., n. 1267/1986; Cass. civ., n. 21456/2017; Cass. civ. n. 29665/2018). 
  • Infatti, l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio d’inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace (Cass. civ. sez. II n. 21456/2017 del 15/09/2017 Rv. 645427 – 01), che così mantiene inalterata la sua capacità di accettare o di rinunciare [cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995 (Rv. 490769 – 01); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 01/02/2007 (Rv. 595078 – 01)]. 

Una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 15267/2019) ha altresì specificato che l’art. 471 cc si pone come norma di protezione per i minori, posto che l’accettazione beneficiata impedisce, una volta compiuto l’inventario, la confusione tra i due patrimoni, quello dell’erede e quello dell’ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario. 

Attesa la necessità dell’inventario ai fini della limitazione di responsabilità, laddove l’esercente la potestà genitoriale non accetti con beneficio di inventario, trova spazio la tutela offerta dall’art. 489 c.c. in virtù del quale i minori “non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età“. Ciò implica che fintanto che non viene compiuto l’inventario e fino al limite di un anno dalla maggiore età, il minore rimane un mero chiamato all’eredità (cfr. Cass. cit.).

Nel caso di specie, potendo la minore DA SILVA Marisol accettare l’eredità unicamente con beneficio d’inventario, l’atto di vendita effettuato anche a suo nome non è produttivo degli effetti relativi ad un’accettazione efficace, laddove DA SILVA Bartholomeu avrebbe dovuto compiere una formale accettazione beneficiata e redigere l’inventario ai fini di una valida accettazione e quest’ultimo avrebbe potuto in definitiva essere compiuto validamente dalla minore una volta divenuta maggiorenne. 

Posto però che v’è stata rinuncia all’eredità da parte di DA SILVA Bartholomeu anche per conto della figlia DA SILVA Marisol, esclusivamente nei confronti di quest’ultima la rinuncia può dirsi valida ed efficace, non essendosi perfezionata la fattispecie dell’accettazione, perché non è mai intervenuta una regolare accettazione beneficiata, seguita da rituale inventario. In questo caso non trova applicazione il principio semel heres, semper heres, poiché DA SILVA Marisol non ha mai acquistato fino ad oggi la qualità di erede. Dunque, UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non può ottenere alcunché dalla minore, la quale, per effetto della rinuncia, non riveste ad oggi la qualità di erede. 

Il Tribunale di Roma di recente ha specificato che “l’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all’impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte dell’impresa assicurativa designata” (Trib. Roma 5006/2018, ma anche Cass. civ., n.9253/2015). Ebbene, trattasi di un’obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella originata dal sinistro e trattasi di un’obbligazione di valuta scaturita dal pagamento di una somma specifica. 

Trattandosi, nel caso di specie, dell’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 283, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005 (veicolo non assicurato) e dato atto del pagamento avvenuto da parte della Compagnia (cfr. all. 2, parte attorea), l’art. 292, co. 1, cit. autorizza parte attrice a recuperare, come espressamente richiesto, quanto liquidato agli eredi di Cardoso Giacomo, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e fino al saldo. 

 

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  1. R.G. 3594/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3594/2019

tra

UNIPOLSAI SPA – FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA 

ATTORE/I 

e

MIRANDA VERONICA 

BARTHOLOMEU DA SILVA 

CONVENUTO/I 

Oggi 20 dicembre 2019 innanzi al dott. Pietro Iovino, sono comparsi: 

Per UNIPOLSAI SPA – FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA l’avv. PAMPALONI FEDERICO (***) VIA LOMBARDA 54 59015 COMEANA; oggi sostituito dall’avv. AMBROSIO DAVIDE 

Per MIRANDA VERONICA nessuno 

Per BARTHOLOMEU DA SILVA in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore DA SILVA MARISOL l’avv. GIGLIO NICOLÒ, oggi sostituito dall’avv. Cristina Busato 

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni, dando atto che la memoria depositata dalla difesa attorea non è stata autorizzata e come tale deve ritenersi tamquam non esset ad eccezione delle conclusioni. 

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente. 

Dopo breve discussione orale, il Giudice fissa le ore 13.30 per la decisione; successivamente alle ore 13.30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 

Il Giudice

dott. Pietro Iovino

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente 

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3594/2019 promossa da: 

UNIPOLSAI SPA – FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. PAMPALONI FEDERICO (***) VIA LOMBARDA 54 59015 COMEANA; elettivamente domiciliato in GALLERIA G. MARCONI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. AMBROSIO DAVIDE 

ATTORE/I 

contro

MIRANDA VERONICA (C.F. ***), CONTUMACE 

BARTHOLOMEU DA SILVA (C.F. ***), in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore DA SILVA MARISOL, con il patrocinio dell’avv. GIGLIO NICOLÒ, elettivamente domiciliato in C/O AVV. CRISTINA RIMONDI – VIALE ALDINI, 88 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. GIGLIO NICOLÒ 

CONVENUTO/I 

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza. 

FATTO E DIRITTO

  1. Va premesso che con sentenza n. 448/14 il Tribunale di Torino, accertata la responsabilità concorsuale del conducente del motociclo Suzuki 600 cc. e del conducente del ciclomotore Kimco 50 cc. (di proprietà di De Gomera Albertina e privo di copertura assicurativa) per il sinistro occorso in data 28.3.2008, condannava Fondiaria-Sai S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (in prosecuzione anche solo FGVS), in solido con gli eredi di De Gomera Albertina, al risarcimento dei danni patiti in favore degli eredi di Cardoso Giacomo, conducente del motociclo Suzuki 600 cc, deceduto in conseguenza del sinistro.

UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A. (nata dalla fusione per incorporazione di Fondiaria-Sai S.p.A.), in esecuzione della citata sentenza, liquidava la complessiva somma di €. 376.942,63 in favore degli eredi di Cardoso Giacomo. 

  1. Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 22.3.2019 e 16.04.2019, UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A. nella qualità di FGVS conveniva in giudizio VERONICA Miranda (in qualità di erede dellade cuius De Gomera Albertina) e DA SILVA Bartholomeu, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore DA SILVA Marisol (quali eredi della de cuius Veronica Natalie, a sua volta erede di De Gomera Albertina), ai fini dell’azione di regresso ex art. 292, co. 1, D.lgs. n. 209/2005. 

2.1 Parte attorea asseriva di poter agire in rivalsa ai sensi del succitato art. 292, co. 1, D.lgs. n. 209/2005 nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo corrisposto e che con tale azione si chiedeva di restituire “(e non risarcire!!)” (cfr. pag. 3, atto di citazione) la somma pagata in conseguenza della mancato copertura assicurativa obbligatoria. Stante il decesso di De Gomera Albertina, parte attorea agiva ovviamente nei confronti degli eredi. 

  1. Si costituiva il solo DA SILVA Bartholomeu, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà su DA SILVA Marisol, eccependo il difetto di legittimazione passiva di entrambi, avendo espressamente rinunciato il 25.05.2017 all’eredità di De Gomera Albertina, deceduta in un diverso sinistro stradale insieme alla figlia Veronica Natalie, giusta autorizzazione del Giudice tutelare presso il Tribunale di Caltagirone in data 16.5.2017 (doc. n. 2, convenuto costituito).
  2. Per VERONICA Miranda nessuno si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
  3. Depositate le memorieex art. 183, co. 6, c.p.c., parte attorea si opponeva all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, posto che dalle visure di conservatoria e catastali emergeva che i convenuti, nel 2015, avevano venduto i beni di proprietà della de cuius De Gomera Albertina, accettando così l’eredità, seppur tacitamente. Deduceva, quindi, l’inefficacia, l’invalidità e/o comunque la non idoneità a produrre l’effetto voluto della rinunzia dell’eredità effettuata nel 2017, per effetto della (precedente) accettazione dell’eredità scaturita dall’avvenuta vendita del bene ereditario. 

DA SILVA Bartholomeu, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nulla asserendo in merito alla sua posizione di erede, contestava unicamente la posizione della minore DA SILVA Marisol. Invero, invocando l’art. 471 c.c., secondo cui l’accettazione dell’eredità da parte di un minore può avvenire esclusivamente con beneficio d’inventario, rilevava che l’atto di vendita compiuto da DA SILVA Bartholomeu (anche) per conto della minore era improduttivo di effetti nei confronti di quest’ultima, posto che non era stato effettuato alcun inventario. Pertanto, non poteva dirsi accettata l’eredità da parte della minore. 

La causa, sufficientemente istruita sul piano documentale, respinta ogni istanza di prova orale, era posta in decisione a mente dell’art. 281 sexies c.p.c. 

  1. La domanda è fondata accolta per quanto di ragione e nei limiti che seguono.

6.1 Esaminando la posizione di DA SILVA Bartholomeu, deve rilevarsi quanto segue. 

bile. 

Pertanto, UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha fondatamente agito in regresso ex art. 292, co. 1, D.lgs. 209/2005 nei confronti di DA SILVA Bartholomeu. 

6.2 Per quanto concerne la posizione del convenuto contumace VERONICA Miranda, deve rilevarsi che, risultando anch’egli nell’atto di vendita come venditore del bene della de cuius, può dirsi tacitamente accettata l’eredità anche nei suoi confronti. Dunque, rivestendo la qualità di erede di De Gomera Albertina, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada può agire in regresso anche nei suoi confronti. 

6.3 Discorso diverso merita la posizione della minore DA SILVA Marisol. 

L’art. 471 c.c. dispone che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata esclusivamente con beneficio d’inventario. L’esclusiva affidata all’accettazione beneficiata implica che un’accettazione non conforme a questo tipo risulta nulla e improduttiva di effetti. Pertanto, mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità (cfr. Cass. civ., n. 1267/1986; Cass. civ., n. 21456/2017; Cass. civ. n. 29665/2018). 

Infatti, l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio d’inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace (Cass. civ. sez. II n. 21456/2017 del 15/09/2017 Rv. 645427 – 01), che così mantiene inalterata la sua capacità di accettare o di rinunciare [cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995 (Rv. 490769 – 01); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 01/02/2007 (Rv. 595078 – 01)]. 

Una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 15267/2019) ha altresì specificato che l’art. 471 cc si pone come norma di protezione per i minori, posto che l’accettazione beneficiata impedisce, una volta compiuto l’inventario, la confusione tra i due patrimoni, quello dell’erede e quello dell’ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario. 

Attesa la necessità dell’inventario ai fini della limitazione di responsabilità, laddove l’esercente la potestà genitoriale non accetti con beneficio di inventario, trova spazio la tutela offerta dall’art. 489 c.c. in virtù del quale i minori “non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età“. Ciò implica che fintanto che non viene compiuto l’inventario e fino al limite di un anno dalla maggiore età, il minore rimane un mero chiamato all’eredità (cfr. Cass. cit.). 

Nel caso di specie, potendo la minore DA SILVA Marisol accettare l’eredità unicamente con beneficio d’inventario, l’atto di vendita effettuato anche a suo nome non è produttivo degli effetti relativi ad un’accettazione efficace, laddove DA SILVA Bartholomeu avrebbe dovuto compiere una formale accettazione beneficiata e redigere l’inventario ai fini di una valida accettazione e quest’ultimo avrebbe potuto in definitiva essere compiuto validamente dalla minore una volta divenuta maggiorenne. 

Posto però che v’è stata rinuncia all’eredità da parte di DA SILVA Bartholomeu anche per conto della figlia DA SILVA Marisol, esclusivamente nei confronti di quest’ultima la rinuncia può dirsi valida ed efficace, non essendosi perfezionata la fattispecie dell’accettazione, perché non è mai intervenuta una regolare accettazione beneficiata, seguita da rituale inventario. In questo caso non trova applicazione il principio semel heres, semper heres, poiché DA SILVA Marisol non ha mai acquistato fino ad oggi la qualità di erede. Dunque, UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non può ottenere alcunché dalla minore, la quale, per effetto della rinuncia, non riveste ad oggi la qualità di erede. 

6.4 Qualificati i convenuti – ad eccezione della minore DA SILVA Marisol – come eredi della de cuius De Gomera Albertina, proprietaria del veicolo non assicurato e responsabile civile del sinistro, stante l’art. 292, co. 1, D.lgs. 209/2005, l’ UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A. quale FGVS ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato. 

Invero, così recita l’art. 292, co. 1: “l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese“. 

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, “l’obbligazione del Fondo di Garanzia, pacificamente, non è solidale, ma sostitutiva, rispetto a quella dei responsabili” (così Cass. civ., n. 2347/2011, nonché Trib. Pesaro, n.652/2018), dunque il FGVS potrà agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato

Il Tribunale di Roma di recente ha specificato che “l’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all’impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte dell’impresa assicurativa designata” (Trib. Roma 5006/2018, ma anche Cass. civ., n.9253/2015). Ebbene, trattasi di un’obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella originata dal sinistro e trattasi di un’obbligazione di valuta scaturita dal pagamento di una somma specifica. 

Trattandosi, nel caso di specie, dell’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 283, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005 (veicolo non assicurato) e dato atto del pagamento avvenuto da parte della Compagnia (cfr. all. 2, parte attorea), l’art. 292, co. 1, cit. autorizza parte attrice a recuperare, come espressamente richiesto, quanto liquidato agli eredi di Cardoso Giacomo, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e fino al saldo. 

  1. Le spese, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza, che nel complesso fa capo ai convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa: 

– accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna VERONICA Miranda e DA SILVA Bartholomeu in proprio, a rimborsare pro quota a UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A. quale FGVS la somma di €. 376.942,63, oltre interessi come indicati in parte motiva; 

– respinge la domanda nei confronti di DA SILVA Bartholomeu in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Da Silva Marisol; 

– condanna i convenuti al pagamento in solido in favore di UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A quale FGVS delle spese processuali, che liquida in €. 1.280,00 per spese €. 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali; 

– dichiara la sentenza esecutiva ex lege

Così deciso in Bologna, il 20.12.2019 

Il Giudice 

Dott. Pietro Iovino

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