RIFIUTO DNA  PATERNITA’ LEGITTIMA PRESUNZIONE PATERNITA’ AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI RIMINI DNA RIFIUTO Se il padre si rifiuta di fare l’esame del dna  per accertamento della paternita’ vi puo’ esser euna legittima presunzione di paternita’ . Cosa vuol dire?

RIFIUTO DNA  PATERNITA’ LEGITTIMA PRESUNZIONE PATERNITA’ AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI RIMINI DNA RIFIUTO Se il padre si rifiuta di fare l’esame del dna  per accertamento della paternita’ vi puo’ esser euna legittima presunzione di paternita’ . Cosa vuol dire?
RIFIUTO DNA  PATERNITA’ LEGITTIMA PRESUNZIONE PATERNITA’ AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI RIMINI DNA RIFIUTO Se il padre si rifiuta di fare l’esame del dna  per accertamento della paternita’ vi puo’ esser euna legittima presunzione di paternita’ . Cosa vuol dire?

RIFIUTO DNA  PATERNITA’ LEGITTIMA PRESUNZIONE PATERNITA’ AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI RIMINI

L’art. 269 c.c, nel disciplinare l’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità naturale, stabilisce che:

” La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.”

“L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall’art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di sedici anni. Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.”

l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.

In tema di accertamento giudiziale della paternità, le cd. linee guida di esecuzione delle indagini genetiche, dettate dalle principali associazioni internazionali di studiosi ed operatori della genetica forense, sebbene prive di forza cogente in quanto non tradotte in protocolli imposti da norme di legge o di regolamento, costituiscono regole comportamentali autoimposte e normalmente rispettate, volte ad assicurare, sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche del tempo, risultati peritali attendibili e verificabili, sicché la loro inosservanza fa legittimamente dubitare della correttezza delle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio.

Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di “leggi”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell’opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini.

In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l’art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, l’acquisizione e l’utilizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, ma su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, la cui assenza nella fase di formazione della consulenza stragiudiziale è ad essa consustanziale, realizzandosi solo nel successivo giudizio, nel cui ambito ne è possibile l’acquisizione secondo la disciplina della prova documentale, salva, comunque, la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione.

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita.

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca, anche “per relationem”, le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi), dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio.

1)DNA RIFIUTO Se il padre si rifiuta di fare l’esame del dna  per accertamento della paternita’ vi puo’ esser euna legittima presunzione di paternita’ .

Cosa vuol dire?

2)DNA RIFIUTO :Che il semplice manifesto intento di non fare esame del dna appare elemento presuntivo della paternita’ !!

3)Quindi attenzione non è evitando il dna  che si rioslve la questione ma nel caso di controversie solo l’esito negativo del dna lo risolve

4)Esso, da una parte, formula una critica diretta della valutazione del quadro probatorio, che sfugge al sindacato di legittimità ed è prerogativa esclusiva del giudice del merito, e, dall’altra, non offre alcun argomento per mutare l’orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. 24/7/2012 n. 12971; 25/3/2015 n. 6025; 3479 del 2016; 18626 2017), al quale si è attenuta l’impugnata sentenza, secondo cui il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

 

5)REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere – Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA

sul ricorso 25802/2016 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO FRIGERIO;
– ricorrente –
contro
F.Q.D.V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA POGGI, FRANCESCO POGGI;

– controricorrente –
avverso la sentenza n. 749/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 6.7.2016, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Genova ha dichiarato che C.L. è padre di F.Q.D.V.L.. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il C., sulla base di un motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 116 e 118 c.p.c., resistito con controricorso da F.Q.D.V.L..
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. La sentenza si fonda sull’incontroversa relazione sentimentale e di convivenza del ricorrente con la madre della resistente nell’epoca presunta del concepimento, sulla deposizione del teste G. (annuncio della nascita della piccola L.), sull’accompagnamento della gestante alle visite ospedaliere; sulla donazione (poi rifiutata) di una parure e di una medaglietta alla bambina; sull’esistenza di fotografie che ritraggono le parti insieme, quando la controricorrente era piccolina, sulla partecipazione del ricorrente ad una festa di compleanno di L., e sul rifiuto da lui opposto a sottoporsi ad esami ematologici.
3. Il motivo, con cui si svalutano gli elementi fattuali desunti dalle deposizioni e si esclude la rilevanza al rifiuto del preteso padre di sottoporsi all’esame del DNA, è inammissibile. Esso, da una parte, formula una critica diretta della valutazione del quadro probatorio, che sfugge al sindacato di legittimità ed è prerogativa esclusiva del giudice del merito, e, dall’altra, non offre alcun argomento per mutare l’orientamento

giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. 24/7/2012 n. 12971; 25/3/2015 n. 6025; 3479 del 2016; 18626 2017), al quale si è attenuta l’impugnata sentenza, secondo cui il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

  1. Quanto al dubbio di costituzionalità del combinato disposto dell’art. 269 c.c., e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell’espletamento dell’esame del DNA, il ricorrente si limita a richiamare plurimi parametri normativi (artt. 2, 3, 13, 15, 24, 30, 31 e 32 Cost.), senza farsi carico in alcun modo di illustrare le ragioni idonee ad indurre ad un ripensamento circa la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, già affermata in riferimento agli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost., da questa Corte (Cass. n. 5116 del 2003; n. 27237 del 2008; n. 6025 del 2015), che ha evidenziato come dall’art. 269 c.c., non derivi alcuna restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675. Il dubbio di costituzionalità delle menzionate disposizioni risulta totalmente criptico in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2 e 31 Cost., che tutelano, rispettivamente, i diritti inviolabili dell’uomo, richiedendogli, al contempo, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, e la famiglia, con particolare riguardo a quelle numerose, proteggendo la maternità l’infanzia e la gioventù, e favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
  2. La statuizione d’inammissibilità del motivo, come ha eccepito la controricorrente, consegue al principio, stabilito da Cass. S.U. 21/3/2017 n. 7155, che, rimeditando il precedente indirizzo (Cass. SU n. 19051 del 2010)i attribuisce alla disposizione di cui all’art. 360 bis c.p.c., la funzione di “filtro d’ammissibilità”.
  3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del

D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2018

BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO PRATICHE RICONOSCIMENTO PATERNITA’

Nell’avviare l’esposizione delle ragioni che fondano la formulata decisione, appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la verifica della condizioni ostative al riconoscimento di una decisione adottata in uno Stato membro all’interno di altro Stato dell’Unione Europea ha spazio delimitato all’area concernente il rispetto delle “garanzie fondamentali”, secondo i termini previsti dagli appositi regolamenti comunitari (e così, in particolare, dall’art. 34 reg. n. 44/2001; non diverso, per questi temi, è l’art. 45 del successivo regolamento n. 1215/2012). Per questa prospettiva generale, tra le altre si vedano la recente pronuncia di Cass., 18 luglio 2019, n. 19453, nonchè quella di Cass., 18 luglio 2013, n. 17463, relativa proprio a un caso di riconoscimento di paternità.

In quest’ambito, del rispetto delle “garanzie fondamentali”, il giudice domestico deve in specie verificare se siano stati rispettati i “principi fondamentali dell’ordinamento italiano, anche relativi al procedimento formativo della decisione, posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio e del contraddittorio”: la nozione di ordine pubblico processuale – come figura anche concettualmente distinta da quella di ordine pubblico sostanziale – così concentrandosi sul tema dei “diritti essenziali della difesa rispetto all’intero processo” (cfr., in particolare Cass., 3 settembre 2015, n. 17519; Cass., 9 maggio 2013, n. 11021; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1239; in questa direzione è consueto, poi, esplicitare l’implicazione che – fermata l’idea del “diritto essenziale” – “non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa ogni volta in cui venga riscontrata l’inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera”: Cass., n. 17519/2015).

12.- Scendendo adesso alla tematica specificamente attinente alla fattispecie concretamente in esame, si deve osservare come non sia però da condividere l’opinione del ricorrente, che ravvisa una violazione dell’ordine pubblico nel mero fatto – in sè stesso assunto del mancato espletamento dell’esame del DNA, pur nella dichiarata disponibilità al riguardo del convenuto F. (cfr. sopra, n. 9 secondo capoverso).

Il rilievo non segue, naturalmente, a una sorta di “diffidenza” verso questo strumento probatorio o, comunque, a un mancato, o insufficiente, apprezzamento della sua utilità, che invece è da stimare senz’altro peculiare.

In realtà, l’elevata significatività probatoria dell’esame del DNA è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto in sede di valutazione del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al detto test, rifiuto che è stato ritenuto di “così elevato valore indiziario” da potere “consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (cfr. la recente pronuncia di Cass., 8 novembre 2019, n. 28886; ma nella stessa direzione v., tra le altre, Cass., 14 novembre 2008 n. 27237 e prima ancora Cass., 3 aprile 2002, n. 5116, ove pure richiami di precedente giurisprudenza conforme). Ma anche rilevando in positivo che la perizia ematologica è strumento rivolto verso “l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione”, sì che la sua richiesta “non può comunque essere ritenuta esplorativa” (così, in particolare, la pronuncia di Cass., 12 novembre 2015, n. 23290).

Il punto è, piuttosto, che questo strumento probatorio si inscrive, non diversamente da ogni altra prova (tipica o atipica), in un sistema che pone al proprio epicentro – come correttamente rilevato dalla Corte napoletana – il principio del libero convincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c. (cfr., tra le pronunce più recenti, Cass., 10 novembre 2020, n. 25162; Cass., 25 febbraio 2019, n. 5409). Come non manca di offrire riprova la constatazione che è proprio sulla base di detto principio che la giurisprudenza della Corte ricava l’appena segnalata vis probatoria del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al test del DNA (cfr., sul punto, Cass., 5 giugno 2018, n. 14458).

Nulla in principio esclude, d’altro canto, che la prova della paternità naturale possa anche seguire percorsi del tutto diversi da quelli tracciati – in negativo, come in positivo – dall’esame del DNA (sul punto v. la fattispecie esaminata da Cass., 13 marzo 2019, n. 7197; in materia, v. altresì Cass. 2015, n. 6025, riguardo al caso in cui tutti gli eredi legittimi del preteso padre si erano rifiutati di sottoporsi al test; sul tema del rapporto, logicamente complesso, tra la disposizione del comma 2 e quella del comma 4 dell’art. 269 c.c. cfr., poi, la già citata sentenza di Cass., n. 5116/2002).

13.- Merita condivisione, invece, l’altra censura che il ricorrente ha esposto nell’ambito del secondo motivo di ricorso, come attinente alla violazione dell’ordine pubblico processuale (cfr. sopra, nel n. 9, terzo capoverso).

In effetti, la Corte napoletana non ha considerato che, nella specie, la prova della paternità a mezzo DNA era ormai entrata – a seguito della richiesta di rogatoria formulata in proposito dal giudice di Tarnow – a fare parte del processo che si stava celebrando (sopra, n. 8, secondo capoverso).

La decisione della Corte napoletana non ha considerato, altresì, che il convenuto F. si era dichiarato disponibile all’effettuazione del detto test e neppure che l’ordinanza del Tribunale di Nola del marzo 2007 aveva un contenuto di segno dichiaratamente interlocutorio (cfr. sopra, in fine del terzo capoverso del n. 8): nei fatti, la prova, di cui all’esame del DNA, risultava in corso di espletamento.

Posta questa prospettiva informante, non si giustifica – proprio dal punto di vista delle “fondamentali garanzie” che vanno riconosciute al diritto di difesa del convenuto F. – la rottura della consecuzione processuale, l'”interruzione” della prova, che è stata nel concreto determinata dalla decisione del giudice polacco (cfr. sopra, l’ultimo capoverso del n. 8).

Ancora meno una simile rottura potrebbe, d’altra parte, risultare in qualche modo giustificata, posto che, nel concreto del suo compimento, la stessa è stata effettuata in assenza di alcuna comunicazione rivolta all’attuale ricorrente; e pure in assenza della proposizione di alcuna motivazione a supporto (nè nel corpo della sentenza poi emessa, nè in altro e separato atto).

Ora, è vero che, nel nostro vigente sistema, il giudice può pure provvedere con il “revocare” una già stabilita ammissione di prove. Ciò, tuttavia, prima dell’inizio del loro espletamento, con provvedimento ad hoc e a condizione, soprattutto, che la “revoca”, che così venga disposta, risulti “razionale e giustificata e pertanto venga adeguatamente motivata, per ogni riscontro, nella sentenza di merito” (cfr. Cass., 17 aprile 2009, n. 9234).

E ciò ancor più deve venire a valere ove la prova revocata possegga la rilevanza che si è visto essere propria dell’esame del DNA (cfr. sopra, nel n. 12, il terzo capoverso): quale prova fortemente indirizzante, in sè stessa, la formazione della decisione del giudice (cfr. sopra, nell’ultimo capoverso del n. 11).

14.- Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto in parte qua, sulla scorta del seguente principio di diritto:

“in tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l’esecutività, e così pure dell’ordine pubblico processuale, la decisione del giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita (quale l’accertamento della paternità naturale), si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d’ufficio e poi immotivatamente revocato l’ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilità all’esame da parte del preteso padre, così emergendo l’irrazionalità dell’interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo”.

Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2021, n. 5327. Pres. Genovese. Est. Dolmetta.

Esecutività di sentenza straniera – Paternità naturale – Accertamento – Motivazione – Ammissione e poi revoca della prova del DNA – Violazione del diritto alla prova della parte

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l’esecutività, e così pure dell’ordine pubblico processuale, la decisione del giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita (quale l’accertamento della paternità naturale), si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d’ufficio e poi immotivatamente revocato l’ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilità all’esame da parte del preteso padre, così emergendo l’irrazionalità dell’interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Fatti

1.- Il Ministero dell’Interno, quale istituzione intermediaria per l’applicazione della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 e per il Regolamento CE n. 44/2001, ha chiesto il riconoscimento dell’efficacia della sentenza del Tribunale circoscrizionale di Tarnow (Polonia) del 26 giugno 2007, che ha accertato il legame di paternità tra A.B. e W.T.M. (nato nel 1988 da W.B.J.) e stabilito l’obbligo del primo alla corresponsione, a titolo alimentare, di una determinata somma mensile a favore del secondo.

2.- Con decreto pubblicato in data 25 settembre 2017, la Corte di Appello di Napoli ha disposto l’esecutività del provvedimento stabilito dal giudice polacco.

3.- A.B. ha impugnato il decreto della Corte napoletana, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c..

Con ordinanza emessa in 7 dicembre 2018, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo.

4.- Per quanto può ancora venire qui in interesse, la Corte territoriale – premesso che l'”exequatur della sentenza straniera può essere negato solo se ricorre una delle condizioni di cui agli artt. 34 e 35 Regolamento CE n. 44/2001″ – ha rilevato che nella specie non risultavano violati i punti n. 1 e n. 2 dell’art. 34, come per contro lamentato dal reclamante.

“La presunta violazione dell’ordine pubblico consisterebbe” – così ha osservato il giudice – “nell’avere il Tribunale polacco deciso la causa sulla paternità biologica del minore senza effettuare il test del DNA. Il motivo è del tutto privo di pregio in quanto il principio di ordine pubblico in materia processual-civilistica è quello che il giudice deve arrivare alla decisione attraverso il suo libero convincimento, attraverso l’utilizzo di prove tipiche, prove atipiche e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (artt. 112- 118 c.p.c.) con il solo vincolante limite della corretta ed esaustiva, sia pur concisa, motivazione (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)”. “Non esistono quindi nel nostro ordinamento prove che debbano essere obbligatoriamente assunte; pertanto, l’avere deciso la causa sulla base di prove testimoniali e valutando il comportamento processuale del convenuto non costituisce certamente violazione di ordine pubblico italiano”.

“Non vi è dubbio poi” – si è soggiunto ancora – “che neppure il diritto di difesa sia stato nel caso di specie violato. Il F. ha avuto tempestiva notizia dell’inizio del giudizio, come pacificamente ammesso nello stesso atto di reclamo; si è regolarmente costituito nel procedimento per rogatoria avanti al Tribunale di Nola, fase processuale che, come risulta dalla attestazione di cancelleria del 2 ottobre 2018, si è regolarmente conclusa con la spedizione in Polonia degli esiti della rogatoria in data 20 marzo 2017; il F. ha ricevuto la notifica della sentenza, come da lui stesso ammesso nell’atto di appello, per cui nessun diritto è stato violato”.

5.- Avverso questo provvedimento A.B. propone ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero.

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli è rimasto intimato.

6.- Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1206/2001, con particolare riferimento agli artt. 14, 16 e 18 e agli artt. 204 e 205 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 34, n. 1 Reg. CE n. 44/2001, in rapporto all’art. 3,24 e 111 Cost., nonchè all’art. 6 e 8 CEDU, e dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento all’art. 269 c.p.c., comma 4 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 34 n. 2 Reg n. 44/2001, in rapporto all’art. 3,24 e 111 Cost., nonchè all’art. 6 CEDU, e dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

8.- I motivi, che vengono sviluppati nel ricorso, si richiamano tutti alle modalità che nel concreto hanno contrassegnato lo svolgimento del processo celebratosi in Polonia e concluso dalla sentenza del Tribunale di Tarnow con il riconoscimento della paternità naturale.

A questo proposito viene segnalato, in particolare, che il Tribunale polacco – non essendosi presentato A.B. all’udienza di comparizione parti (in ragione, si assume, dell’eccessiva, e contra legem, brevità del termine corso dalla notifica della citazione) – ha stabilito di delegare, con provvedimento del maggio 2003, il Tribunale di Noia all'”esecuzione dell’interrogatorio formale deferito al convenuto, nonchè, in caso di mancato riconoscimento della paternità da parte del convenuto, al conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio” per provvedere a taluni esami ematologici.

Si riscontra, altresì, che nello svolgimento di questi compiti il Tribunale campano ha ricevuto un’istanza del CTU, all’uopo nominato, in cui veniva evidenziato, da un lato, la “difficoltà di riscuotere l’anticipo concessogli, posto provvisoriamente a carico di parte attrice”; dall’altro, “l’impossibilità di effettuare l’esame del sangue come richiesto dall’ordinanza del Tribunale di Tarnow, in quanto… sono esami che risultano obsoleti e non corrispondenti agli esami del sangue attualmente utilizzati in Italia per il riconoscimento di paternità”. Al che il Tribunale di Nola – ritenuto “necessario che l’Autorità delegante dia direttive precise in ordine all’esame ematologico da effettuare” e disposto il “deposito a cura della parte interessata” delle somme occorrenti per le spese dell’esame – ha con ordinanza datata 6 marzo 2007 disposto di “trasmettersi il presente procedimento all’Autorità giudiziaria richiedente per gli ulteriori provvedimenti che riterrà di adottare, in ordine alle indagini tecniche da effettuarsi e da delegare al perito nominato”.

Senza ulteriori passi intermedi – si riferisce ancora -, a quest’ordinanza ha fatto poi seguito la sentenza di riconoscimento emessa dal Tribunale polacco nel giugno del 2007. Di questa pronuncia – pure si dichiara – il ricorrente ha ricevuto notizia solo nel corso del 2011 e da parte della Prefettura di Napoli, che lo aveva convocato per il recupero delle somme al cui versamento in favore di W.T.M. è stato condannato.

9.- Rispetto a queste vicende, dunque, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia mal giudicato. Non è vero, in specie, che le stesse non vengano a comportare delle violazioni del principio di ordine pubblico, secondo quanto invece stimato dal provvedimento del giudice napoletano.

La sentenza del Tribunale di Tarnow ha apertamente violato – sotto il profilo dell’ordine pubblico sostanziale – il principio del favor veritatis.

Il giudice dell’exequatur non ha apprezzato, come per contro avrebbe dovuto, che la decisione del riconoscimento, compiuta dal Tribunale polacco, è stata basata sulle sole dichiarazioni della madre, W.B.; e ciò pur in presenza di quelle – di opposto segno – rese da A.B.. Non ha tenuto conto, soprattutto, del fatto che, “sebbene fosse stato richiesto e disposto l’esame del DNA, questo di fatto è stato negato… pur nella consapevolezza che, in casi come quelli in esame, il DNA è senz’alcun dubbio la prova regina” e pure nella consapevolezza che F. era disposto a sottoporsi all’esame. Con la compromissione, in definitiva, del principio base dell’effettivo perseguimento della verità biologica.

Sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, poi, la Corte napoletana non si è avveduta che il procedimento tenutosi in Polonia ha violato il diritto di A.B. “alla difesa in un processo necessariamente equo e aperto all’ingresso e alla raccolta delle prove”. Il giudice polacco “ha pregiudicato in modo definitivo le aspettative del convenuto a dare ingresso nel processo… all’unica vera prova che poteva assicurare certezza sull’esito del riconoscimento della paternità”; non meno ha “ostacolato il diritto del convenuto a difendersi nel corso del processo, negando a quest’ultimo il diritto alla prova, vale a dire, nel caso specifico, agli esami del DNA, prima richiesti e poi disattesi dallo stesso giudice, che ha pronunciato la sentenza”.

A fianco di questa serie di censure – che si trovano raccolte nell’ampio contesto del secondo motivo – il ricorrente aggiunge, nel primo motivo, che il procedimento di cui alla rogatoria è stato viziato da più violazioni della normativa comunitaria in ordine all’assunzione di prove (in specie, si sottolinea che il giudice polacco non ha provveduto in punto di anticipo delle spese occorrenti per lo svolgimento della perizia ematologica) e pure circa lo sviluppo successivo della causa (non è stata comunicata la data dell’udienza di discussione).

Aggiunge ancora, nel terzo motivo, che l’intero procedimento avanti al giudice polacco risultava in realtà viziato, posto “non erano stati rispettati i termini a comparire previsti dalla stessa legislazione polacca”; e che, inoltre, l’attuale ricorrente non era stato messo nella condizione di potere impugnare il provvedimento, in ragione del fatto che non gli era stata notificata la sentenza di riconoscimento.

10.- Il ricorso è fondato, secondo i termini che qui di seguito si vengono a illustrare.

11.- Nell’avviare l’esposizione delle ragioni che fondano la formulata decisione, appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la verifica della condizioni ostative al riconoscimento di una decisione adottata in uno Stato membro all’interno di altro Stato dell’Unione Europea ha spazio delimitato all’area concernente il rispetto delle “garanzie fondamentali”, secondo i termini previsti dagli appositi regolamenti comunitari (e così, in particolare, dall’art. 34 reg. n. 44/2001; non diverso, per questi temi, è l’art. 45 del successivo regolamento n. 1215/2012). Per questa prospettiva generale, tra le altre si vedano la recente pronuncia di Cass., 18 luglio 2019, n. 19453, nonchè quella di Cass., 18 luglio 2013, n. 17463, relativa proprio a un caso di riconoscimento di paternità.

In quest’ambito, del rispetto delle “garanzie fondamentali”, il giudice domestico deve in specie verificare se siano stati rispettati i “principi fondamentali dell’ordinamento italiano, anche relativi al procedimento formativo della decisione, posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio e del contraddittorio”: la nozione di ordine pubblico processuale – come figura anche concettualmente distinta da quella di ordine pubblico sostanziale – così concentrandosi sul tema dei “diritti essenziali della difesa rispetto all’intero processo” (cfr., in particolare Cass., 3 settembre 2015, n. 17519; Cass., 9 maggio 2013, n. 11021; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1239; in questa direzione è consueto, poi, esplicitare l’implicazione che – fermata l’idea del “diritto essenziale” – “non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa ogni volta in cui venga riscontrata l’inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera”: Cass., n. 17519/2015).

12.- Scendendo adesso alla tematica specificamente attinente alla fattispecie concretamente in esame, si deve osservare come non sia però da condividere l’opinione del ricorrente, che ravvisa una violazione dell’ordine pubblico nel mero fatto – in sè stesso assunto del mancato espletamento dell’esame del DNA, pur nella dichiarata disponibilità al riguardo del convenuto F. (cfr. sopra, n. 9 secondo capoverso).

Il rilievo non segue, naturalmente, a una sorta di “diffidenza” verso questo strumento probatorio o, comunque, a un mancato, o insufficiente, apprezzamento della sua utilità, che invece è da stimare senz’altro peculiare.

In realtà, l’elevata significatività probatoria dell’esame del DNA è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto in sede di valutazione del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al detto test, rifiuto che è stato ritenuto di “così elevato valore indiziario” da potere “consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (cfr. la recente pronuncia di Cass., 8 novembre 2019, n. 28886; ma nella stessa direzione v., tra le altre, Cass., 14 novembre 2008 n. 27237 e prima ancora Cass., 3 aprile 2002, n. 5116, ove pure richiami di precedente giurisprudenza conforme). Ma anche rilevando in positivo che la perizia ematologica è strumento rivolto verso “l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione”, sì che la sua richiesta “non può comunque essere ritenuta esplorativa” (così, in particolare, la pronuncia di Cass., 12 novembre 2015, n. 23290).

Il punto è, piuttosto, che questo strumento probatorio si inscrive, non diversamente da ogni altra prova (tipica o atipica), in un sistema che pone al proprio epicentro – come correttamente rilevato dalla Corte napoletana – il principio del libero convincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c. (cfr., tra le pronunce più recenti, Cass., 10 novembre 2020, n. 25162; Cass., 25 febbraio 2019, n. 5409). Come non manca di offrire riprova la constatazione che è proprio sulla base di detto principio che la giurisprudenza della Corte ricava l’appena segnalata vis probatoria del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al test del DNA (cfr., sul punto, Cass., 5 giugno 2018, n. 14458).

Nulla in principio esclude, d’altro canto, che la prova della paternità naturale possa anche seguire percorsi del tutto diversi da quelli tracciati – in negativo, come in positivo – dall’esame del DNA (sul punto v. la fattispecie esaminata da Cass., 13 marzo 2019, n. 7197; in materia, v. altresì Cass. 2015, n. 6025, riguardo al caso in cui tutti gli eredi legittimi del preteso padre si erano rifiutati di sottoporsi al test; sul tema del rapporto, logicamente complesso, tra la disposizione del comma 2 e quella del comma 4 dell’art. 269 c.c. cfr., poi, la già citata sentenza di Cass., n. 5116/2002).

13.- Merita condivisione, invece, l’altra censura che il ricorrente ha esposto nell’ambito del secondo motivo di ricorso, come attinente alla violazione dell’ordine pubblico processuale (cfr. sopra, nel n. 9, terzo capoverso).

In effetti, la Corte napoletana non ha considerato che, nella specie, la prova della paternità a mezzo DNA era ormai entrata – a seguito della richiesta di rogatoria formulata in proposito dal giudice di Tarnow – a fare parte del processo che si stava celebrando (sopra, n. 8, secondo capoverso).

La decisione della Corte napoletana non ha considerato, altresì, che il convenuto F. si era dichiarato disponibile all’effettuazione del detto test e neppure che l’ordinanza del Tribunale di Nola del marzo 2007 aveva un contenuto di segno dichiaratamente interlocutorio (cfr. sopra, in fine del terzo capoverso del n. 8): nei fatti, la prova, di cui all’esame del DNA, risultava in corso di espletamento.

Posta questa prospettiva informante, non si giustifica – proprio dal punto di vista delle “fondamentali garanzie” che vanno riconosciute al diritto di difesa del convenuto F. – la rottura della consecuzione processuale, l'”interruzione” della prova, che è stata nel concreto determinata dalla decisione del giudice polacco (cfr. sopra, l’ultimo capoverso del n. 8).

Ancora meno una simile rottura potrebbe, d’altra parte, risultare in qualche modo giustificata, posto che, nel concreto del suo compimento, la stessa è stata effettuata in assenza di alcuna comunicazione rivolta all’attuale ricorrente; e pure in assenza della proposizione di alcuna motivazione a supporto (nè nel corpo della sentenza poi emessa, nè in altro e separato atto).

Ora, è vero che, nel nostro vigente sistema, il giudice può pure provvedere con il “revocare” una già stabilita ammissione di prove. Ciò, tuttavia, prima dell’inizio del loro espletamento, con provvedimento ad hoc e a condizione, soprattutto, che la “revoca”, che così venga disposta, risulti “razionale e giustificata e pertanto venga adeguatamente motivata, per ogni riscontro, nella sentenza di merito” (cfr. Cass., 17 aprile 2009, n. 9234).

E ciò ancor più deve venire a valere ove la prova revocata possegga la rilevanza che si è visto essere propria dell’esame del DNA (cfr. sopra, nel n. 12, il terzo capoverso): quale prova fortemente indirizzante, in sè stessa, la formazione della decisione del giudice (cfr. sopra, nell’ultimo capoverso del n. 11).

14.- Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto in parte qua, sulla scorta del seguente principio di diritto:

“in tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l’esecutività, e così pure dell’ordine pubblico processuale, la decisione del giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita (quale l’accertamento della paternità naturale), si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d’ufficio e poi immotivatamente revocato l’ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilità all’esame da parte del preteso padre, così emergendo l’irrazionalità dell’interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo”.

15.- L’accoglimento, per la parte indicata (nel n. 13), del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del primo e del secondo motivo del medesimo.

16.- All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della ordinanza impugnata. La cassazione va disposta senza rinvio, per le ragioni ampiamente esposte nella parte motivazionale, che precede, dovendosi altresì respingere la richiesta di dare esecutività al provvedimento del Tribunale di Tarnow, che è stata promossa dal Ministero dell’Interno.

17.- In ragione delle forti peculiarità delle questioni rappresentate dalla fattispecie concreta, il Collegio ritiene di compensare le spese relative allo svolgimento di tutti i precedenti giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e respinge la richiesta di dare esecutività alla sentenza emessa dal Tribunale di Tarnow (Polonia) in data 26 giugno 2007. Compensa le spese relative al giudizio, anche con riferimento a quelle inerenti ai precedenti gradi del medesimo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021.