Responsabilità medica – Danno tanatologico – Risarcibilità agli eredi

Responsabilità medica – Danno tanatologico – Risarcibilità agli eredi

 

 

– Esclusione – Danno morale terminale – Danno biologico terminale – Risarcibilità agli eredi – Decorso del tempo dalle lesioni – Rinvio

 

Risulta evidente dal testo della sentenza impugnata che la Corte d’appello di Firenze ha inteso riconoscere agli eredi di (OMISSIS) il cosiddetto danno tanatologico e non gia’ il danno biologico terminale: “… il piu’ recente approdo della giurisprudenza vede nel danno tanatologico (Cass. civ. sez. 3, 23 gennaio 2014 n. 1361) un danno da perdita della vita risarcibile… ritiene la Corte di dover decidere sulla scorta delle proprie convinzioni sul punto, che si concretano nel ritenere sussistente e risarcibile il diritto qui azionato di conseguire in via successoria il diritto al risarcimento del danno da morte subito dal piccolo Federico per effetto delle lesioni subite all’atto della nascita e che ne determinarono la morte dopo circa due mesi”.

Il richiamo del precedente di legittimita’ contenuto nella sentenza impugnata risulta superato dalle statuizioni delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali – chiamate a pronunciarsi sulla risarcibilita’ iure hereditatis del danno da morte – hanno cosi’ ritenuto: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente e’ costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita’ iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373-01).

Responsabilità medica – Danno tanatologico – Risarcibilità agli eredi – Esclusione – Danno morale terminale – Danno biologico terminale – Risarcibilità agli eredi – Decorso del tempo dalle lesioni – Rinvio

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Responsabilità medica – Danno tanatologico – Risarcibilità agli eredi – Esclusione – Danno morale terminale – Danno biologico terminale – Risarcibilità agli eredi – Decorso del tempo dalle lesioni – Rinvio

Responsabilità medica – Danno tanatologico – Risarcibilità agli eredi – Esclusione – Danno morale terminale – Danno biologico terminale – Risarcibilità agli eredi – Decorso del tempo dalle lesioni – Rinvio

La difesa dei controricorrenti sostiene che la decisione del giudice della nomofilachia non si attaglia al caso de quo poiche’ il decesso del neonato si e’ verificato dopo circa due mesi e non dopo breve tempo dall’evento lesivo.

La lettura integrale delle motivazioni della succitata sentenza delle Sezioni Unite dimostra l’infondatezza dell’argomentazione, poiche’ il nucleo fondamentale della decisione prescinde dalla durata della permanenza in vita successiva all’evento lesivo e si basa, invece, sull’assenza di una situazione giuridica soggettiva pregiudicata nel momento in cui si verifica la morte e sull’impossibilita’ di configurare un risarcimento per equivalente: “… il momento centrale del sistema e’ rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva” (Corte cost. n. 372 del 1994). Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue e’ rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente… La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte l’irrisarcibilita’ deriva… dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito” Cass., Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, in motivazione).

La Corte d’appello di Firenze, nel riconoscere il danno tanatologico agli eredi del neonato deceduto, ha poi escluso – presumibilmente in ragione dello stato di coma mantenuto dalla nascita sino alla morte (cosi’ la sentenza: “cio’ determina, quale ulteriore conseguenza, il superamento della giurisprudenza che riteneva necessaria la sussistenza di un periodo di lucidita’ e coscienza della vittima del sinistro per l’acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis”) – il danno biologico terminale e quello morale pretesi iure hereditatis dagli odierni controricorrenti.

La piu’ recente giurisprudenza di questa Corte afferma, tuttavia, che “il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale e’ configurabile, e conseguentemente trasmissibile iure hereditatis, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidita’, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934-01; in motivazione: “per la configurabilita’ del c.d. danno tanatologico indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, subito dalla vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell’intensita’ della sofferenza provata… Per converso, in ipotesi di morte cagionata dalla lesione, allorquando come nella specie tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo” (nel caso, 10 giorni), e’ invero risarcibile il danno biologico terminale…, e “per il tempo di permanenza in vita”, il diritto di credito al relativo risarcimento essendo quindi trasmissibile iure hereditatis…

Diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che anche se temporaneo e’ massimo nella sua entita’ ed intensita’… in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo…, si e’ ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della “percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell’integrita’ personale della vittima nella fase terminale della sua vita”). Conseguentemente, entrambi i motivi devono essere accolti quello del ricorso incidentale limitatamente al mancato riconoscimento del solo danno biologico terminale – e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello fiorentina.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|31 maggio 2018| n. 13753

Data udienza 14 febbraio 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19173/2015 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI PISTOIA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI PISTOIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 890/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, con particolare riferimento ai primi tre motivi di gravame; nonche’ per l’accoglimento del solo sesto motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi.

RILEVATO

che:

– (OMISSIS) e (OMISSIS) – in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale sul figlio (allora) minore (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Pistoia chiedendo l’accertamento della responsabilita’ del personale medico e paramedico del reparto di ostetricia dell’ospedale di (OMISSIS) (facente parte della predetta A.U.S.L.) e, quindi, della convenuta per le inadeguate e negligenti prestazioni sanitarie fornite in occasione del parto di (OMISSIS) e la condanna dell’A.U.S.L. al risarcimento dei danni conseguenti; in particolare, affermavano gli attori che, a causa delle operazioni di assistenza al parto, in data 23 ottobre 1999 il figlio e nipote degli attori, Federico, veniva alla luce in condizioni di grave asfissia e di morte apparente; trasferito all’ospedale (OMISSIS), (OMISSIS), senza essere mai uscito dallo stato di coma, decedeva il (OMISSIS) per insufficienza cardio-respiratoria in corso di grave asfissia perinatale con colliquazione della sostanza encefalica.

– si costituiva la l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Pistoia che contestava soltanto l’entita’ dei pregiudizi richiesti e quantificati dagli attori, con specifico riguardo ai danni biologico, esistenziale, patrimoniale e morale patiti iure proprio e iure hereditatis;

– con la sentenza n. 517 del 27 giugno 2011 il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda attorea e condannava l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Pistoia a risarcire alle controparti i danni e, segnatamente, il danno biologico terminale subito dal neonato deceduto, il danno da perdita parentale e il danno patrimoniale dei congiunti;

– la A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Pistoia impugnava la decisione contestando il riconoscimento dei pregiudizi sopra elencati e la liquidazione operata dal giudice di prime cure;

– gli attori proponevano appello incidentale per la mancata o insufficiente liquidazione di danni in loro favore;

– la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 890 dell’8 gennaio 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva ai familiari del neonato deceduto il danno da perdita della vita (o tanatologico) iure hereditatis, nonche’ – iure proprio – il danno da perdita parentale dei genitori, del fratello e dei nonni e il pregiudizio patrimoniale per le spese affrontate dai genitori, rideterminando le liquidazioni effettuate dal Tribunale;

– avverso la predetta sentenza l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Pistoia propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

– resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono a loro volta ricorso incidentale articolato in sei motivi;

– le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1;

– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 e ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del sesto motivo del ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

  1. Col primo motivo di ricorso la A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Pistoia censura la decisione per violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., per avere la Corte d’appello di Firenze attribuito agli eredi del defunto (OMISSIS) (genitori e fratello) il risarcimento del danno da perdita della vita, quantificato in Euro 140.000,00 per ciascun erede.
  2. Col secondo motivo la ricorrente deduce – in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle succitate norme in quanto – in ipotesi di erronea qualificazione del predetto pregiudizio come danno tanatologico da parte della Corte territoriale – neppure sussisterebbero i presupposti per l’attribuzione di un risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale, tantomeno nella misura risultante dalla decisione impugnata.
  3. Col terzo motivo si deduce la nullita’ della sentenza (ex articolo 360 c.p.c., n. 4) per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello, oltre i limiti dell’impugnazione, sostituito la censurata attribuzione di un danno biologico iure hereditatis col riconoscimento del danno tanatologico.
  4. Anche col quarto motivo la A.U.S.L. afferma la nullita’ della sentenza (ex articolo 360 c.p.c., n. 4) per violazione dell’articolo 112 c.p.c., poiche’ la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle richieste di restituzione delle somme eccedenti versate in esecuzione della pronuncia di primo grado.
  5. Col primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) censura la sentenza della Corte d’appello di Firenze per violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione agli articoli 2 e 29 Cost., per il mancato riconoscimento, agli stessi eredi del defunto (OMISSIS), del danno biologico e del danno morale terminali.
  6. Col secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo i controricorrenti deducono violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione agli articoli 2 e 29 Cost., per avere la Corte d’appello omesso di attribuire a ciascuno dei congiunti del neonato deceduto, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, il danno morale subito iure proprio.
  7. Col sesto motivo i controricorrenti deducono – in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 6, Decreto Ministeriale Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4, commi 1 e 2 e articolo 6, per la disposta compensazione parziale (al 50%) delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza delle parti o di gravi ed eccezionali ragioni, e per la liquidazione delle stesse, inferiore alla media dei parametri del decreto ministeriale.
  8. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente.

Risulta evidente dal testo della sentenza impugnata che la Corte d’appello di Firenze ha inteso riconoscere agli eredi di (OMISSIS) il cosiddetto danno tanatologico e non gia’ il danno biologico terminale: “… il piu’ recente approdo della giurisprudenza vede nel danno tanatologico (Cass. civ. sez. 3, 23 gennaio 2014 n. 1361) un danno da perdita della vita risarcibile… ritiene la Corte di dover decidere sulla scorta delle proprie convinzioni sul punto, che si concretano nel ritenere sussistente e risarcibile il diritto qui azionato di conseguire in via successoria il diritto al risarcimento del danno da morte subito dal piccolo Federico per effetto delle lesioni subite all’atto della nascita e che ne determinarono la morte dopo circa due mesi”.

Il richiamo del precedente di legittimita’ contenuto nella sentenza impugnata risulta superato dalle statuizioni delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali – chiamate a pronunciarsi sulla risarcibilita’ iure hereditatis del danno da morte – hanno cosi’ ritenuto: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente e’ costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita’ iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373-01).

La difesa dei controricorrenti sostiene che la decisione del giudice della nomofilachia non si attaglia al caso de quo poiche’ il decesso del neonato si e’ verificato dopo circa due mesi e non dopo breve tempo dall’evento lesivo.

La lettura integrale delle motivazioni della succitata sentenza delle Sezioni Unite dimostra l’infondatezza dell’argomentazione, poiche’ il nucleo fondamentale della decisione prescinde dalla durata della permanenza in vita successiva all’evento lesivo e si basa, invece, sull’assenza di una situazione giuridica soggettiva pregiudicata nel momento in cui si verifica la morte e sull’impossibilita’ di configurare un risarcimento per equivalente: “… il momento centrale del sistema e’ rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva” (Corte cost. n. 372 del 1994). Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue e’ rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente… La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte l’irrisarcibilita’ deriva… dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito” Cass., Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, in motivazione).

La Corte d’appello di Firenze, nel riconoscere il danno tanatologico agli eredi del neonato deceduto, ha poi escluso – presumibilmente in ragione dello stato di coma mantenuto dalla nascita sino alla morte (cosi’ la sentenza: “cio’ determina, quale ulteriore conseguenza, il superamento della giurisprudenza che riteneva necessaria la sussistenza di un periodo di lucidita’ e coscienza della vittima del sinistro per l’acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis”) – il danno biologico terminale e quello morale pretesi iure hereditatis dagli odierni controricorrenti.

La piu’ recente giurisprudenza di questa Corte afferma, tuttavia, che “il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale e’ configurabile, e conseguentemente trasmissibile iure hereditatis, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidita’, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934-01; in motivazione: “per la configurabilita’ del c.d. danno tanatologico indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, subito dalla vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell’intensita’ della sofferenza provata… Per converso, in ipotesi di morte cagionata dalla lesione, allorquando come nella specie tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo” (nel caso, 10 giorni), e’ invero risarcibile il danno biologico terminale…, e “per il tempo di permanenza in vita”, il diritto di credito al relativo risarcimento essendo quindi trasmissibile iure hereditatis…

Diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che anche se temporaneo e’ massimo nella sua entita’ ed intensita’… in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo…, si e’ ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della “percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell’integrita’ personale della vittima nella fase terminale della sua vita”). Conseguentemente, entrambi i motivi devono essere accolti quello del ricorso incidentale limitatamente al mancato riconoscimento del solo danno biologico terminale – e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello fiorentina.

  1. Restano assorbiti gli altri motivi (concernenti i pregiudizi risarcibili e la pronuncia sulla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso in esito al primo grado) del ricorso principale e il sesto motivo (riguardante le spese di lite) del ricorso incidentale.
  2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono infondati.

I controricorrenti sostengono che la lesione del danno non patrimoniale nella sua integralita’ comporti, oltre al risarcimento del pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, anche la risarcibilita’ di un autonomo danno morale.

Questa Corte ha statuito che l’unitario danno non patrimoniale arrecato ad interessi costituzionalmente rilevanti deve essere apprezzato (e, conseguentemente, risarcito, qualora provato) tanto nel “suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana” (il pregiudizio alle dinamiche relazionali e, cioe’, alla vita di relazione) quanto nel suo “aspetto interiore”, che concerne “la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di se’, la malinconia, la tristezza”: pertanto, nel compiere la liquidazione “il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, in motivazione).

A tale indebita duplicazione conducono, invece, le argomentazioni degli odierni controricorrenti, ai quali e’ stato riconosciuto il risarcimento della componente “interiore” (costituita dalla sofferenza morale derivante dall’interruzione del rapporto tra i familiari e il neonato defunto), senza che possa ravvisarsi un danno morale ulteriore, ne’ liquidarsi il risarcimento del diverso pregiudizio arrecato alle dinamiche relazionali (che, nel caso in esame, gli stessi controricorrenti non deducono di avere ne’ allegato, ne’ provato).

  1. In conclusione, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, la quale esaminera’ la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimita’.

La liquidazione delle spese e’ rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale;

dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale;

rigetta il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.