RESPONSABILITA’ GENITORIALE AVVOCATO BOLOGNA

RESPONSABILITA’ GENITORIALE AVVOCATO BOLOGNA

 

E di tutto questo rimango solo io, un povero bambino abbandonato, che nessun Amore
ha voluto come figlio adottivo e nessuna Amicizia come compagno di giochi.
(Fernando Pessoa)

La giurisprudenza si è occupata più volte della responsabilità dei soggetti tenuti a rispondere per il fatto dell’incapace qualificandola (come del resto l’ipotesi di cui all’art. 2048 c.c.) come una ipotesi di responsabilità diretta, per fatto proprio, fondata sulla colpa ovvero sull’inadeguato esercizio del dovere di sorveglianza, in maniera inidonea ad impedire il verificarsi del danno, ed aggravata, nel senso che al verificarsi del danno, individuato il soggetto responsabile, la responsabilità a suo carico si presume a meno che non si riesca a fornire la prova liberatoria (in questo senso v. Cass. n. 12965 del 2005 per la responsabilità ex art. 2047 c.c.: ‘La responsabilità civile del soggetto tenuto alla sorveglianza di una persona incapace, la quale abbia cagionato danni a terzi, deriva dall’art. 2047 cod. civ., che da luogo ad una responsabilità diretta e propria di coloro che sono tenuti alla sorveglianza, per inosservanza dell’obbligo di custodia, ponendo a carico di essi una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata. (Fattispecie relativa a responsabilità risarcitola di una struttura ospedaliera per l’uccisione di un paziente da parte di altro ricoverato incapace di intendere e di volere)’ e Cass. n. 20322 del 2005 a proposito della responsabilità dei genitori per il fatto del minore ‘La responsabilità de genitori a norma dell’art. 2048 cod.civ. (unitamente agli altri soggetti nella stessa disposizione normativa indicati) configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla loro colpa, peraltro presunta).

La prova liberatoria (la formula contenuta nell’art. 2047, sostanzialmente equivalente a quella contenuta nell’art. 2048, richiamato, è ‘salvo che provi di non aver potuto impedire il danno’) è poi di solito intesa in modo molto rigoroso, ovvero come prova di un impedimento assoluto di aver potuto impedire il fatto dannoso.

I presupposti di questo titolo di responsabilità, in presenza dell’accertamento di un fatto obiettivamente illecito posto in essere dall’incapace, si fondano sull’accertamento della sussistenza del dovere di sorveglianza dell’incapace in capo al soggetto chiamato a risponderne.

Il dovere di sorveglianza può trovare la propria fonte in un vincolo giuridico o in una scelta liberamente compiuta da un soggetto giuridicamente non vincolato.

Un vincolo giuridico è quello che determina la nascita del dovere di sorveglianza dei genitori e del tutore nei confronti del figlio minore e dell’interdetto. La sorveglianza è infatti ricompresa nel generale dovere di cura che i genitori e il tutore sono tenuti a prestare al figlio minore o al soggetto sottoposto alla tutela, in quanto la cura del minore o dell’interdetto implica l’adozione delle ordinarie cautele intese ad evitare che la persona arrechi danni a sé e agli altri.

In tali ipotesi il dovere di sorveglianza nasce legalmente anche a carico dei soggetti cui i minori o gli interdetti vengono affidati per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione e cura (governanti, educatori, scuole, cliniche ecc). In questi casi il dovere dei genitori e dei tutori rimane sospeso per il tempo in cui dura l’affidamento del minore o dell’interdetto (e a questa ipotesi fa riferimento la sentenza n. Cass. n. 1148 del 2005 sopra citata ovvero alla possibilità, per il genitore del minore, che è in virtù della minore età del figlio il soggetto individuato dall’ordinamento come il responsabile dei danni che questo può provocare, di essere esonerato dalla responsabilità per il danno provocato dal minore in caso di temporaneo affidamento dello stesso ad altro soggetto responsabile: qui il genitore non dismette la sua responsabilità per la generalità dei casi ma può sottrarsi a quella per il singolo episodio foriero di danni qualora dimostri di aver affidato il figlio in quel frangente ad altro soggetto a ciò incaricato, che sia consapevole dell’affidamento del minore ed idoneo ad esercitare la sorveglianza).

 

Nel suo complesso la decisione della Corte di appare infatti coerente con la giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dello stato di abbandono e della sua non superabilità in tempi compatibili con le necessità di cura e di crescita del minore. Il minore ha il diritto, tutelato dal diritto sovranazionale e, nel nostro ordinamento, dall’art. 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184, di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, che va considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico. Pertanto il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare, qualora si manifestino situazioni di grave carenza del ruolo genitoriale, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore. Tuttavia, laddove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (cfr. fra le altre Cass. civ., sezione I, n. 6137 del 26 marzo 2015).

Infatti il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l’ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, senza che, in particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro pregressa condotta, come evidenziato dall’art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore (Cass. civ., sezione I, n. 16280 del 16 luglio 2015).

 

 

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Cass. n. 5418/2016

In tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo – per principio generale – al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. (Nella specie, applicando l’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, per la quale doveva considerarsi abitualmente residente in Brasile il minore che vi aveva vissuto fra i tre e i sei anni di età, periodo intensamente relazionale, con un intervallo di appena sei mesi, trascorso in Italia).

Cass. n. 14360/2000

In tema di soluzione dei contrasti tra i genitori per questioni di particolare importanza, l’articolo 316 c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione per le ipotesi di famiglia unita; i provvedimenti di cui all’articolo 155, comma terzo, si collocano invece durante lo stato di separazione tra i coniugi e rientrano nella disciplina di questa.

 

 

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