Quando va in prescrizione il pignoramento

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Un pignoramento può andare in prescrizione solo nel caso in cui non riguardi uno stipendio, un conto corrente o una pensione. Ciò vuol dire che chi ha ricevuto la notifica di un atto di precetto che, però, non si è tramutata in conseguenze pratiche deve essere a conoscenza dei termini entro i quali i creditori possono procedere. Attenzione, però, perché in questo caso l’utilizzo del termine “prescrizione” risulta improprio, mentre sarebbe più preciso e opportuno parlare di “decadenza”. Al di là della differenza terminologica, in ogni caso, la conseguenza è la stessa: nel caso in cui un creditore aspetti troppo tempo, non sono più efficaci gli atti eseguiti . prescrizione pignoramento 

I termini dopo la notifica- prescrizione pignoramento 

Se dopo aver ricevuto un atto di notifica si è già corso da un avvocato assistenza legale Bologna per chiedere informazioni e consigli, si è già consapevoli del fatto che l’atto di precetto può essere considerato come una specie di ultimo avviso bonario: pur essendo stato notificato da un ufficiale giudiziario (ma può accadere anche che venga recapitato da un postino e consegnato nella classica busta verde in cui sono contenuti gli atti giudiziari), non può essere ritenuto un atto di esecuzione forzata. Semplicemente la notifica anticipa l’esecuzione, ma – se chi la riceve è pronto a saldare i propri debiti – la previene: al debitore, infatti, vengono concessi ulteriori dieci giorni di tempo, un termine entro il quale egli ha la possibilità di mettersi in regola e di pagare, così da non dover più subire le conseguenze negative che potrebbero scaturire da un pignoramento.

Come si può scoprire rivolgendosi a un avvocato si puo’ usufruire di un assistenza legale ottimale, ogni atto di precetto è caratterizzato da una scadenza ben precisa, che è pari a 90 giorni a partire dalla data in cui lo stesso è stato consegnato. Trascorso questo lasso di tempo, l’atto di precetto non è più valido, il che significa che se il creditore intende agire è tenuto a notificarne un altro. Nel caso in cui ciò non si verifichi, il pignoramento è da ritenersi illegittimo, e chi lo subisce può fare opposizione. Il debitore, infine, è completamente libero nel caso in cui passi così tanto tempo – fra un precetto e quello successivo – da fare sì che il credito si prescriva. Come si è detto, le regole che contraddistinguono la prescrizione del credito cambiano in funzione della sua origine: in linea di massima il termine è compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni.

La scadenza del pignoramento-prescrizione pignoramento 

Se si è alle prese con un pignoramento, si può contattare lo Studio dell’Avvocato Sergio Armaroli per conoscere le contromisure da adottare in una circostanza del genere. Vale la pena di sapere, in ogni caso, che non sempre i pignoramenti sono caratterizzati da una data di scadenza. Dopo che l’atto è stato notificato, alcuni pignoramenti proseguono da soli, in base alle fasi e alle procedure stabilite dalla legge, mentre altri presuppongono atti di impulso da parte dei creditori. In assenza di tali atti, la procedura non è legittima.

Il pignoramento mobiliare è quello che riguarda i mobili e gli oggetti presenti nella casa in cui vive il debitore (sia che si tratti del suo domicilio, sia che si tratti della sua residenza) o nel luogo in cui lavora: esso comincia senza che al debitore venga dato un preavviso, così che dopo che l’atto di precetto è stato notificato può comparire in qualsiasi momento l’ufficiale giudiziario chiamato a visionare i beni che devono essere pignorati. L’ufficiale può intervenire, comunque, non oltre i 90 giorni dalla notifica del precetto e non prima di 10 giorni. Una volta che il verbale è stato eseguito, possono essere asportate solo le somme di denaro in contanti, mentre gli altri beni pignorati rimangono dove sono, con il debitore che ne viene nominato custode.
A questo punto è compito del creditore intervenire: entro i 15 giorni seguenti la data del pignoramento deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, con la copia conforme del precetto, quella del titolo esecutivo e quella del verbale. Entro i 45 giorni successivi, invece, in cancelleria deve essere depositata l’istanza di vendita dei beni che sono stati pignorati. Può essere chiesta l’assegnazione diretta unicamente per i beni mobili caratterizzati da un valore di listino. Nel caso in cui il creditore salti anche solo uno di questi passaggi, l’intera procedura non è efficace, e il pignoramento scade, con i beni che tornano a essere di proprietà del debitore.

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