QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE LA RIVALUTAZIONE ISTAT dell’assegno di mantenimEnto

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VIVERE COSTA 

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L’assegno di mantenimento spettante al coniuge e ai figli in caso di separazione o di divorzio deve essere rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, in assenza di altri parametri indicati dalle parti o dal giudice.

Col passare del tempo, infatti, l’inevitabile svalutazione monetaria determina una consistente perdita di potere d’acquisto dell’assegno, ed è per questo motivo che la legge prevede un adeguamento annuale automatico.

La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 17144/2023 pubblicata in data 15 giugno 2023 ha confermato il principio secondo il quale la ex moglie che in giudizio non dimostra a quali occasioni professionali ha rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia non ha diritto all’assegno divorzile.

La Corte d’Appello di Bologna che aveva rigettato il gravame proposto dal marito che aveva lamentato l’erronea determinazione dell’assegno divorzile posto a suo carico.

L’assegno divorzile rappresenta una questione delicata per molte coppie che decidono di separarsi. Di recente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ha portato importanti novità in materia. É stato chiarito che non si può negare automaticamente l’assegno all’ex coniuge economicamente più debole se ha intrapreso una nuova relazione con relativa convivenza. Anche tenendo conto di questa situazione, l’assegno divorzile è comunque dovuto. In questo articolo, analizzeremo la sentenza della Corte di Cassazione ei suoi effetti sulla questione del contributo di mantenimento post-divorzio.

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Tale aggiornamento deve essere applicato a prescindere che sia stato pattuito o meno dai coniugi in sede di accordo o dal Giudice con la sentenza di separazione o di divorzio.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità il diritto all’assegno sorge, quando il coniuge non fruisca di redditi in grado di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La funzione della rivalutazione è quella di preservare il potere d’acquisto dell’assegno di mantenimento, adeguando annualmente il suo importo al costo medio della vita, ossia al prezzo medio di quei beni rappresentativi del consumatore medio, per es. latte, pane, ecc…

E se l’assegno di mantenimento viene corrisposto senza rivalutazione?

La rivalutazione  dell’assegno di mantenimento è un diritto assoluto, infatti quando si fa  un ricorso per separazione  nelle condzioni occorre sempre  indicarela rivalutazione Istat. Quando il giudice pronuncia la separazione o il divorzio, determinando anche la misura dell’assegno di mantenimento per il coniuge e/o i figli, tale importo, per legge, deve essere sempre rivalutato annualmente in base agli indici Istat, anche se ciò non è espressamente indicato nel provvedimento del tribunale.

PRESCRIZIONE RIVALUTAZIONE ASSEGNO MANTENIMENTO

L’assegno di mantenimento e la sua rivalutazione Istat, si prescrivono in cinque anni (cfr. art. 2948 c.c.).

Quale sia la decorrenza del termine inziale è facilissimo.

Infatti, il c.d. termine prescrizionale decorre dalle singole scadenze dei contributi al mantenimento e di conseguenza dalle rispettive rivalutazioni.

RIVALUTAZIONE ASSEGNO DIVORZILE

l fondamento dell’automatica rivalutazione risiede, quanto al divorzio, nell’espressa previsione di cui all’art. 5, comma 7 della l. 898/1970 (legge sul divorzio); tuttavia, sebbene non normativamente previsto, il medesimo trattamento deve essere riservato anche agli assegni stabiliti (o pattuiti) in sede di separazione, come da costante pronunciamento della Corte di Cassazione sul punto.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito che:

il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”;

“all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”;

3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

Invero, come già chiarito da questa Corte (Cass.n. 9719/2010; Cass. 13954/2018), sia pure in tema di separazione fra i coniugi, “la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa”.

La sentenza

La Corte di Cassazione, con sentenza n.8927 del 04/06/2012, ha ribadito il principio in base al quale le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni per cui si può chiedere la revisione dell’importo dell’assegno, senza fornire specifica dimostrazione del maggiore aggravio di spese.

Sul punto la Corte ha evidenziato come le esigenze del figlio sono notoriamente legate alla sua crescita, agli intrapresi studi universitari, allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione.

In conclusione la Corte ha ribadito il principio, giè espresso in precedenza (Cass n.400/2010).per cui l’aumento delle esigenze economiche del figlio, non ha bisogno di specifica dimostrazione legittimando la revisione dell’assegno di mantenimento pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.

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Il contesto normativo

ART.6 LEGGE 898/1970

1. L’obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento congiunto o alternato.

3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.

6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art.1599 del codice civile.

7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all’affidamento familiare di cui all’art.2 della legge 4 maggio 1983, n.184.

9. Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l’audizione dei figli minori.

10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

ARTICOLO 9 LEGGE 898/1970

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

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ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/08/2020, n. 16739 (rv. 658968-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere – Contributo per il mantenimento del figlio minore – Genitore non collocatario – Determinazione – Criteri – Applicabilità – Potenzialità reddituali di ciascun genitore – Rilevanza, ai fini della quantificazione del contributo

L’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 31/12/2015)

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/09/2019, n. 24378 (rv. 655254-01)

AVVOCATO E PROCURATORE – Patrocinio gratuito – Ammissione al patrocinio nel processo penale – Limiti di reddito per fruire del beneficio – Computo dei redditi non assoggettati ad imposte – Inclusione – Fondamento – Fattispecie

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte – vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione – giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell’interessato, l’elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d’imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante – costituitasi parte civile in un processo penale – anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi). (Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 27/05/2015)

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/09/2019, n. 24378 (rv. 655254-01)

AVVOCATO E PROCURATORE – Patrocinio gratuito – Ammissione al patrocinio nel processo penale – Limiti di reddito per fruire del beneficio – Computo dei redditi non assoggettati ad imposte – Inclusione – Fondamento – Fattispecie

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte – vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione – giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell’interessato, l’elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d’imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante – costituitasi parte civile in un processo penale – anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi). (Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 27/05/2015)

 

ASSEGNO MANTENIMENTO MOGLIE

Cass. civ., Sez. I, 24/04/2007, n. 9915 (rv. 595917)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – EFFETTI – ASSEGNO DI MANTENIMENTO – IN GENERE – Contributo di mantenimento in favore del coniuge separato e del figlio minore – Determinazione – Criteri – Tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e capacità economica dell’obbligato – Accertamento – Necessità – Occorrendo, in caso di contestazioni, con indagini di polizia tributaria – Documentazione fiscale prodotta – Rilevanza ed ambito.

In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27 Dicembre 2002)

ASSEGNO MANTENIMENTO MOGLIE

Cass. civ., Sez. I, 24/04/2007, n. 9915 (rv. 595917)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – EFFETTI – ASSEGNO DI MANTENIMENTO – IN GENERE – Contributo di mantenimento in favore del coniuge separato e del figlio minore – Determinazione – Criteri – Tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e capacità economica dell’obbligato – Accertamento – Necessità – Occorrendo, in caso di contestazioni, con indagini di polizia tributaria – Documentazione fiscale prodotta – Rilevanza ed ambito.

In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27 Dicembre 2002)

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