OBBLIGHI DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA, QUALI COME ?

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OBBLIGHI DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA, QUALI COME ?

OBBLIGHI DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA, QUALI COME ?

OBBLIGHI DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA, QUALI COME ?

La separazione chiariamolo non mette fine al matrimonio, lo allenta solamente allenta gli obblighi nascenti dal matrimonio quali la fedelta’ ma non l’obbligo di istruire educar ela prole e di mantener e secondo le proprie possibilita’ la famiglia .

LA SEPARAZIONE NON E’ IL DIVORZIO

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [29 Cost].

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

OBBLIGHI DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA, QUALI COME ?

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Cass. civ. n. 24574/2008

Nel giudizio di separazione personale, ove venga dedotto come causa di addebitabilità della separazione il mancato accordo sulla fissazione della residenza familiare, il giudice di merito, al fine di valutare i motivi del disaccordo, deve tenere presente che l’art. 144 c.c. rimette la scelta relativa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che questa non deve soddisfare solo le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva tenuto conto unicamente delle esigenze economiche e lavorative prospettate dal marito, omettendo di valutare quelle, offerte dalla moglie, inerenti al suo stato di gravidanza ed all’imminente maternità).

Cass. civ. n. 19947/2004

La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell’interesse della famiglia; il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. (Nella specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un obbligo del marito, non essendo emerso nè che la moglie avesse assunto l’obbligazione in nome del coniuge, nè che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, nè che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella operasse per conto del marito, nè infine che fosse emersa una responsabilità del coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 cod. civ. per obbligazioni relative all’indirizzo concordato).

OBBLIGHI DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA, QUALI COME ?